Legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi (LAMRP)
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- Ortensia Irma Cara
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1 54.00 Legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi (LAMRP) del 6 novembre 995 (stato gennaio 04) accettata dal Popolo il 6 novembre 995 ) in base all'art. 97 della legge federale sull'assicurazione malattie del 8 marzo 994 ). Obbligo d'assicurazione Art. Competenza. Comuni * I comuni sono competenti per l'esecuzione dell'obbligo d'assicurazione. Essi provvedono affinché ogni persona soggetta all'obbligo sia assicurata per le cure medico-sanitarie. Essi affiliano a un assicuratore le persone che non hanno assolto tempestivamente il loro obbligo di assicurarsi. Il Governo può fissare altre competenze per determinate categorie di persone. * Art. *. Istituto delle assicurazioni sociali L'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (IAS GR) è, ai sensi dell'articolo 64a LAMal, l'autorità cantonale competente per la comunicazione delle pretese degli assicuratori risultanti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie che hanno condotto al rilascio di un attestato di carenza di beni o di un tito - lo giuridico equivalente. Esso si assume a carico del Cantone la quota prescritta dal diritto federale alle pretese degli assicuratori confermate dall'organo di revisione. Art. a * Comunicazione degli assicurati morosi Gli assicuratori devono comunicare i nomi dei debitori contro i quali viene avviata una procedura esecutiva. ) M del 7 mar. 995, 46; PGC 995/96, 5, 97 ) RS 8.0 * Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo
2 Riduzione dei premi.. SISTEMA Art. Scopo Mediante la riduzione dei premi per l'assicurazione base delle cure medico-sanitarie deve essere garantita alle persone di condizione economica modesta aventi diritto al sussidio un'adeguata protezione assicurativa a condizioni finanziariamente sopportabili. Art. 4 Diritto sussidiario Fintanto che nella presente legge non vengano stabilite deroghe, fanno stato per analogia le prescrizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. ) Art. 5 Persone aventi diritto Hanno diritto alla riduzione dei premi * a) persone domiciliate nel Cantone dei Grigioni; b) persone con un permesso di dimora per il Cantone dei Grigioni con validità di almeno tre mesi, purché siano soggette all'assicurazione malattie obbligatoria; c) persone che, sulla base dell'accordo tra la Confederazione svizzera e l'unione europea e i suoi Stati membri sulla libera circolazione nonché in base al suo allegato II, sono soggette all'assicurazione malattie obbligatoria e per le quali è responsabile il Cantone dei Grigioni ai sensi della regolamentazione delle competenze della Confederazione. Il Governo è autorizzato ad estendere la cerchia delle persone aventi diritto. La riduzione dei premi viene versata solo a persone che non possono farla valere in altro modo per lo stesso periodo di tempo. Art. 6 Diritto globale Le persone tassate congiuntamente hanno un diritto globale alla riduzione dei premi. Le persone che per legge sono tenute a pagare i premi dell'assicurazione malattie obbligatoria per altre persone, hanno un diritto globale insieme alle persone a carico, qualora nel quadro dell'imposizione fiscale per queste persone venga loro concessa una deduzione per figli o persone a carico. In casi particolari il Governo può accordare a persone a carico un diritto individuale. * ) RS 8.0
3 54.00 Art. 7 Premi determinanti Il Governo stabilisce i premi determinanti per la riduzione dei premi. A tale scopo esso si basa sui premi medi per l'assicurazione malattie obbligatoria, in considerazione della riduzione dei premi conseguibile tramite forme assicurative con scelta limitata dei fornitori di prestazioni. Esso differenzia i premi determinanti a seconda delle categorie di persone e delle regioni. I premi determinanti possono essere al massimo del 5 per cento inferiori ai premi medi dell'assicurazione malattie obbligatoria stabiliti dalla Confederazione. * Per persone domiciliate in un Paese membro della Comunità europea sono determinanti i premi medi fissati dalla Confederazione. * Art. 8 * Calcolo della riduzione dei premi I premi determinanti vengono ridotti nella misura in cui essi superino una franchigia differenziata a seconda delle categorie di reddito. L'aliquota ammonta al 5 per cento per redditi computabili fino a franchi, al 6,5 per cento fino a franchi e all'8 per cento fino a franchi. Essa aumenta per ciascuna successiva categoria di reddito di franchi di punto percentuale fino a raggiungere il 0 per cento. * I premi determinanti dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione vengono ridotti come segue: * a) del 00 per cento fino a un reddito computabile di franchi; b) del 75 per cento fino a un reddito computabile di franchi; c) del 50 per cento fino a un reddito computabile di franchi; d) del 5 per cento fino a un reddito computabile di franchi. Sono considerate giovani adulti in periodo di formazione le persone fino a 5 anni compiuti. 4 Viene versato l'importo più alto dei due importi calcolati secondo i capoversi e. * 5 Se oltre il 0 per cento delle persone soggette all'obbligo di assicurazione nel Cantone che hanno più di 5 anni ha diritto alla riduzione, il Gran Consiglio può aumentare l'aliquota secondo il capoverso di al massimo il per cento per ogni categoria di reddito o ridurre di al massimo 5000 franchi ognuna delle categorie di reddito del capoverso. * Art. 8a * Calcolo della riduzione dei premi. Situazione economica Il reddito computabile corrisponde al reddito imponibile determinante l'aliquota d'imposta secondo i dati fiscali cantonali definitivi dell'anno precedente più: * a) il 0 per cento della sostanza netta secondo l'imposizione fiscale, se il valore non è negativo; b) i redditi non tassati da partecipazioni determinanti secondo l'imposizione fiscale per l'imposta cantonale;
4 54.00 c) il reddito netto assoluto degli immobili secondo l'imposizione fiscale per l'imposta cantonale, se il valore è negativo; d) i contributi, compresi i contributi di riscatto alla previdenza professionale, secondo l'imposizione fiscale per l'imposta cantonale; e) i contributi alla previdenza individuale vincolata secondo l'imposizione fiscale per l'imposta cantonale; f) le prestazioni di utilità pubblica secondo l'imposizione fiscale per l'imposta cantonale; g) le tasse sociali e le assegnazioni a partiti politici secondo l'imposizione fiscale per l'imposta cantonale. Nel caso di persone che hanno un diritto globale, i redditi computabili vengono addizionati. Qualora i dati fiscali disponibili non corrispondano all'attuale capacità economica, il reddito computabile viene stabilito secondo doveroso apprezzamento in base ad una domanda motivata della persona assicurata o di un'autorità. Art. 8b *. Situazione personale e familiare Determinante per il calcolo annuale della riduzione dei premi è la situazione personale e familiare al momento dell'evasione del diritto. Art. 8c * Nuovo calcolo Un nuovo calcolo del diritto alla riduzione dei premi per l'anno in corso può essere richiesto in caso di cambiamento del reddito computabile pari ad almeno il 0 per cento o in caso di cambiamento della situazione personale e familiare. Art. 9 * Casi speciali I premi determinanti vengono ridotti per intero per le beneficiarie ed i beneficiari di a) prestazioni complementari all'avs/ai; b) assistenza pubblica; c) sussidi maternità. * Le persone aventi diritto, le quali non sottostanno all'obbligo di assicurazione durante l'intero anno civile, hanno diritto alla riduzione dei premi in modo proporzionale. 4 Per la determinazione del reddito computabile di persone assoggettate all'imposta alla fonte, i redditi lordi soggetti all'imposta alla fonte determinanti per un anno civile vengono presi in considerazione forfettariamente nella misura in cui essi rispecchino la situazione economica di persone tassate in via ordinaria. 5 Per il calcolo e per il pagamento della riduzione del premio di persone assicurate con domicilio in un Paese membro dell'unione europea il Governo può emanare prescrizioni particolari. A tal fine prende ad esempio la procedura della Confederazione e le relative procedure di altri Cantoni. * 4
5 54.00 Art. 0 Perenzione I diritti alle riduzioni individuali dei premi decadono se: a) la domanda non è inoltrata entro i termini prescritti; b) * le modifiche giustificanti il diritto non vengono comunicate entro i termini prescritti; c) * la documentazione suppletiva richiesta non è pervenuta entro i termini; d) * viene negata l'autorizzazione al rilascio d'informazioni. Art. * Versamento della riduzione dei premi Se al momento dell'esame del diritto alla riduzione dei premi non sono disponibili i dati fiscali definitivi dell'anno precedente, all'assicuratore malattia della persona avente diritto viene versato un anticipo, se il diritto alla riduzione dei premi viene dimostrato in altro modo. L'anticipo viene calcolato in modo tale che la persona avente diritto non sarà probabilmente tenuta a un rimborso. Se l'anticipo supera la riduzione dei premi, la persona avente diritto è tenuta a rimborsare la differenza. Il rimborso viene fatto valere dalla Cassa di compensazione AVS nei confronti dell'assicuratore malattia competente. Quest'ultimo fattura all'assicurato l'importo da rimborsare. La comunicazione relativa all'anticipo non è impugnabile. 4 Le autorità o terzi, che anticipano ad una persona il premio dell'assicurazione malattie obbligatoria, possono farsi cedere il diritto alla riduzione dei premi, se il versamento non avviene tramite gli assicuratori. 5 Il Governo può rifiutare il versamento di importi insignificanti. Art. a * Ritardi di pagamento della persona assicurata Il Governo può incaricare l'ias GR di tenere un elenco degli assicurati che nonostante l'esecuzione non pagano i premi, ai sensi dell'articolo 64a capoverso 7 LA- Mal. Esso stabilisce quali persone morose non debbano figurare sull'elenco. Art. * Sospensione in caso di servizio militare Se un assicuratore sospende l'obbligo d'assicurazione durante il servizio militare, il Governo può sospendere per lo stesso periodo anche la riduzione dei premi. Art. Corresponsione di interessi e domanda di rimborso Su prestazioni versate conformemente alla presente legge non sono dovuti né interessi creditori né interessi di ritardo. La Cassa di compensazione AVS può pretendere il rimborso di prestazioni ottenute illegalmente entro cinque anni dal pagamento oppure compensarle con crediti. 5
6 54.00 Art. 4 * *.. ORGANIZZAZIONE E PROCEDURA Art. 5 * Vigilanza Il Governo esercita la vigilanza sull'esecuzione della riduzione dei premi. Esso designa un organo di revisione secondo l'articolo 64a capoverso LAMal. Art. 6 * Esecuzione. Ufficio esecutivo L'IAS GR esegue la riduzione dei premi su incarico del Cantone. All'interno dell'ias GR la riduzione dei premi è attuata dalla Cassa di compensazione AVS. * I compiti vengono stabiliti in un accordo di prestazioni tra il Governo e l'ias GR. Il Cantone indennizza all'ias GR le spese amministrative. L'indennizzo può avvenire sotto forma di una forfetaria commisurata alle prestazioni. * Per le persone che non sono domiciliate nel Cantone dei Grigioni il Governo può cedere l'esecuzione della riduzione del premio ad un altro ufficio. * 4 Il Governo può escludere il versamento di importi esigui. * Art. 7 *. Collaborazione dell'amministrazione cantonale delle imposte Tramite una procedura di richiamo, l'amministrazione cantonale delle imposte mette i dati del programma informatico di tassazione, necessari per l'esecuzione della riduzione dei premi, a disposizione della Cassa di compensazione AVS. Art. 8 *. Collaborazione dei comuni I comuni rilasciano alla Cassa di compensazione AVS le informazioni necessarie per l'esecuzione della riduzione dei premi. Le agenzie AVS svolgono i compiti che risultano nei comuni secondo direttiva della Cassa di compensazione AVS. I comuni si assumono le relative spese amministrative. * Art. 9 Rimedi legali Contro le decisioni della Cassa di compensazione AVS può essere interposta opposizione scritta e motivata presso la stessa istanza entro 0 giorni dalla notifica. La procedura d'opposizione è gratuita. Non sussiste diritto alcuno ad indennità ripetibili. 6
7 54.00 Contro le decisioni su opposizione prese dalla Cassa di compensazione AVS è data facoltà di inoltrare ricorso scritto entro 0 giorni dalla comunicazione presso il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. *. Programma di screening mammografico * Art. 9a * Screening mammografico Il Cantone attua un programma di screening mammografico per la diagnosi precoce del tumore al seno, conformemente alle prescrizioni della Confederazione, se gli assicuratori malattia si assumono le spese per lo screening mammografico. Art. 9b * Trasmissione dei dati I comuni devono mettere gratuitamente a disposizione dell'organizzazione alla quale il Cantone ha affidato l'attuazione del programma i dati personali necessari in forma elettronica. 4. Disposizioni finali e transitorie * Art. 0 * Art. Abrogazione di atti legislativi Viene abrogata la legge sull'assicurazione contro le malattie del 6 settembre 99 ). Art. a * Modifica di atti normativi ) Art. * Art. a * Applicazione del diritto previgente A premi e partecipazioni ai costi in sospeso, giunti a scadenza prima dell'entrata in vigore della presente revisione parziale, si applica la procedura secondo il diritto previgente. I diritti alla riduzione dei premi pendenti al momento dell'entrata in vigore della revisione parziale vengono calcolati ed evasi secondo il diritto previgente. * ) AGS 99, 860 ) Le modifiche del diritto previgente non vengono indicate. 7
8 54.00 Art. Entrata in vigore La legge viene dichiarata in vigore dal Governo dopo l'accettazione da parte del Popolo e l'approvazione della Confederazione. ) ) Entrata in vigore il o gen. 996 con DG del 5 dic
9 54.00 Tabella modifiche - Secondo decisione Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS atto normativo prima versione Art. cpv. introduzione Art. 5 cpv. modifica Art. 6 cpv. modifica Art. 7 cpv. introduzione Art. 8 revisione totale Art. 8a introduzione Art. 8b introduzione Art. 8c introduzione Art. 9 revisione totale Art. 9 cpv. 5 introduzione Art. 0 cpv., b) modifica Art. 0 cpv., c) modifica Art. 0 cpv., d) introduzione Art. revisione totale Art. 4 cpv. abrogazione Art. 6 revisione totale Art. 6 cpv. introduzione Art. 7 revisione totale Art. 8 revisione totale Art. 8 cpv. introduzione Art. 9 cpv. modifica 006, Art. 7 cpv. modifica Art. 8 cpv. modifica Art. 8 cpv. 4 introduzione Art. 8 cpv. 5 introduzione Titolo. introduzione Art. 9a introduzione Art. 9b introduzione Titolo 4. modifica Art. modifica titolo Art. revisione totale Art. a introduzione Art. 8 cpv. modifica Art. a revisione totale Art. 4 cpv. abrogazione Art. 5 revisione totale Art. 6 cpv. modifica Art. 6 cpv. modifica Art. 6 cpv. 4 introduzione Art. a introduzione Art. 8a cpv. modifica Art. 9 cpv. abrogazione Art. revisione totale Art. 0 abrogazione Art. a revisione totale Art. abrogazione Art. a cpv. introduzione - 9
10 54.00 Tabella modifiche - Secondo articolo Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS atto normativo prima versione - Art modifica titolo - Art. cpv introduzione - Art revisione totale - Art. a introduzione - Art. 5 cpv modifica - Art. 6 cpv modifica - Art. 7 cpv modifica - Art. 7 cpv introduzione - Art revisione totale - Art. 8 cpv modifica - Art. 8 cpv modifica - Art. 8 cpv introduzione - Art. 8 cpv introduzione - Art. 8a introduzione - Art. 8a cpv modifica - Art. 8b introduzione - Art. 8c introduzione - Art revisione totale - Art. 9 cpv abrogazione - Art. 9 cpv introduzione - Art. 0 cpv., b) modifica - Art. 0 cpv., c) modifica - Art. 0 cpv., d) introduzione - Art revisione totale - Art. a revisione totale - Art revisione totale - Art. 4 cpv abrogazione - Art. 4 cpv abrogazione - Art revisione totale - Art revisione totale - Art. 6 cpv modifica - Art. 6 cpv modifica - Art. 6 cpv introduzione - Art. 6 cpv introduzione - Art revisione totale - Art revisione totale - Art. 8 cpv introduzione - Art. 9 cpv modifica 006, 8 Titolo introduzione - Art. 9a introduzione - Art. 9b introduzione - Titolo modifica - Art abrogazione - Art. a revisione totale - Art abrogazione - Art. a introduzione - Art. a cpv introduzione - 0
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