CIRCOLARE N. 2/2014. Del 10 gennaio 2014
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1 CIRCOLARE N. 2/2014 Del 10 gennaio 2014 OGGETTO: LEGGE DI STABILITA 2014 ARGOMENTI TRATTATI IVA - ACE (Aiuto alla Crescita Economica) - IRAP: sconto Irap per le nuove assunzioni; incremento della base imponibile Irap a seguito di accertamenti sul transfer price- IRES: trasformazione delle imposte differite attive in crediti d imposta; deducibilità svalutazioni e perdite su crediti; Leasing RIVALUTAZIONE BENI DELL IMPRESA PERSONE FISICHE: rivalutazioni delle partecipazioni e dei terreni IMPOSTA DI REGISTRO: settore agricolo IMMOBILI STRUMENTALI: deducibilità di una quota dell IMU INTERESSI LEGALI FISSATI ALL 1% La presente Circolare si propone di riepilogare le principali novità fiscali della Legge di Stabilità 2014, approvata con la Legge del 27 dicembre 2013 n ) IVA Dal 1 gennaio 2014: - passa dal 4% al 10% l IVA relativa alle prestazioni socio-sanitarie erogate da società cooperative e loro consorzi. Rimane invece al 4% l IVA relativa alle suddette prestazioni realizzate dalle cooperative sociali e relativi consorzi ex lege 381/1991; - aumenta dal 4% al 10% l IVA relativa a cibi e bevande erogati da distributori automatici installati in pubblici esercizi; il Dl n. 63/2013 uniforma così il prelievo fiscale sulle somministrazioni di alimenti e bevande nei locali adibiti a servizi pubblici (ospedali, case di cura, scuole caserme ecc.) con quelle effettuate mediante distributori ovunque collocati. 2) ACE (Aiuto alla Crescita Economica) La legge di stabilità premia ancora le società di capitali che incrementano il patrimonio netto con apporti in denaro dei soci o con utili destinati a riserva; viene infatti incrementato, ai fini del calcolo IRES e IRPEF per l anno 2014, il coefficiente di detassazione ACE dal 3% al 4%. Il comma 85 della legge di stabilità incrementa il coefficiente di detassazione ACE anche per i due anni successivi al 2014, fissandolo al 4,5% per il 2015 e al 4,75% per il ) IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) Sconto IRAP per le nuove assunzioni La Legge di Stabilità introduce a regime, a partire dall esercizio 2014, una deduzione della base M I L A N O Via Principe Amedeo, Milano Italia Tel: Fax: Il professor Francesco Carnelutti è scomparso nel La lista degli attuali Soci dell Associazione Professionale è disponibile su richiesta. Codice fiscale e p.iva info@carnelutti.com R O M A Carabba & Partners Via Condotti, Roma Italia Tel: Fax:
2 imponibile Irap, per i datori di lavoro che assumono nuovi dipendenti a tempo indeterminato, aumentando il numero di lavoratori impiegati rispetto a quelli dell anno precedente. L importo deducibile è pari al costo del nuovo personale assunto con contratti di lavoro a tempo indeterminato, ma non può essere superiore al tetto di annui per ciascun dipendente. La deduzione spetta nell esercizio in cui avviene l assunzione e nei due successivi. Il nuovo sconto per incremento occupazionale si cumula con quelli previsti dalla legge IRAP per il taglio del cuneo fiscale e cioè: la deduzione integrale dei contributi previdenziali e assistenziali e la deduzione fissa di a dipendente ( per donne e giovani under 35) ; la sommatoria delle deduzioni non deve comunque superare il totale degli oneri per il personale a carico del datore di lavoro. Incremento della base imponibile IRAP a seguito di accertamenti sul transfer price La Legge di Stabilità risolve l annosa questione riguardante l eventuale applicabilità in ambito IRAP della rettifiche dei redditi effettuate in conseguenza della disciplina sul Transfer Price. Più in dettaglio, si prevede che la disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP a partire dai periodi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre Si prevede che la sanzione per infedele dichiarazione non si applica alle rettifiche del valore delle produzioni nette derivanti dall applicazione del transfer price per i periodi d imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all ultimo periodo d imposta per il quale è già stata presentata la dichiarazione; deve quindi ritenersi che assuma piena rilevanza anche in ambito IRAP, l esonero delle sanzioni in caso del rispetto delle prescrizioni in tema di oneri documentali ex articolo 1, comma 2-ter, Dlgs 471/1997. Occorre evidenziare che non vengono meno le sanzioni erogate con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità. 4) IRES ( Imposta sul Reddito delle Società) Trasformazione delle imposte differite attive in crediti d imposta Per le banche ed agli istituiti di credito la legge di stabilità amplia la disciplina contenuta nell articolo 2 comma 55 del Dl 225/2010, riguardante la trasformazione delle imposte differite attive in crediti d imposta; la disposizione estende la conversione in crediti d imposta delle differite attive iscritte in relazione alle perdite su crediti contabilizzati che, in base alle disposizioni fiscali vigenti, non sono ancora state dedotte; tali perdite sono quindi equiparate alle svalutazione crediti non ancora dedotte. Per tutte le imprese, la legge di stabilità consente la trasformazione in crediti di imposta delle imposte differite attive relative alle quote di ammortamento dell avviamento e delle altre attività immateriali. Infine, la norma estende medesima disciplina anche alle imposte differite attive IRAP, ponendo fine ai dubbi generati dalla norma originaria. Deducibilità svalutazioni e perdite su crediti La legge di stabilità prevede che dall esercizio in corso al 31 dicembre 2013: - 2 -
3 gli Enti Finanziari e Creditizi deducano: - in un unico esercizio fiscale le perdite su crediti verso la clientela realizzate mediate cessioni a titolo oneroso (art. 106 TUIR, comma 3); - nell esercizio fiscale in corso e nei quattro successivi le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela (art. 106 TUIR; comma 3) - secondo le regole ordinarie le svalutazioni e le perdite su crediti verso soggetti diversi dalla clientela (art. 101 TUIR, comma 5). tutte le altre Società, (diverse dagli enti finanziari e creditizi), a seguito della modifica dell art. 101 comma 5 ultimo paragrafo del TUIR, deducano le perdite derivanti dalla cancellazione dei crediti dallo stato patrimoniale operata in applicazione dei principi contabili, senza dover dimostrare la sussistenza dei requisiti di certezza e precisione. L ambito di applicazione di questa norma, già prevista per i soggetti IAS Adopter, viene ora estesa anche alle imprese che adottano i principi contabili nazionali. Sul punto si attendono ulteriori chiarimenti. Leasing Il leasing diventa più vantaggioso per le imprese; la legge di stabilità consente la deducibilità fiscale dei canoni di leasing finanziario accorciando i tempi di deducibilità dei canoni derivanti da contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2014; più specificamente: per i beni mobili la deducibilità dei canoni è consentita in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento ( fino al 31 dicembre 2013 la deducibilità dei canoni era consentita in un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento ordinario); per i beni immobili la deducibilità dei canoni è consentita in un periodo non inferiore a 12 anni, indipendentemente dall attività esercitata dall impresa utilizzatrice (fino al 31 dicembre 2013, i canoni erano deducili in un periodo compreso tra 11 e 18 anni, in relazione all attività esercitata dall impresa utilizzatrice). Va in proposito ricordato che, per effetto dell articolo 4-bis del Dl 16/2012, la deduzione dei canoni di leasing è indipendente dalla durata del contratto. Pertanto, in caso di contratto con durata inferiore al minimo fiscale, le quote dei canoni eccedenti saranno riprese a tassazione durante la vita contrattuale, per essere poi dedotte al termine del contratto (circolare 17/E/2013). 5) RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL IMPRESA La legge si stabilità ripropone, senza particolari novità, la rivalutazione dei beni d`impresa. Le imprese, le società di capitali e di persone, le società cooperative, di mutua assicurazione, e tutti i soggetti indicati nell`articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, potranno rivalutare i beni d`impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e` - 3 -
4 diretta l`attività` di impresa, che risultano dal bilancio dell`esercizio in corso al 31 dicembre La rivalutazione potrà essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell`esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte dirette ed IRAP mediante il versamento di un apposita imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. Il versamento dell imposta sostitutiva deve avvenire in tre rate annuali di pari importo senza l applicazione di interessi; la scadenza della prima è il termine del saldo delle imposte dovute per il periodo di imposta in cui avviene la rivalutazione. Il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini dell ammortamento a partire dal terzo esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione del bene. 6) PERSONE FISICHE E SOGGETTI EQUIPARATI Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni La legge di stabilità prevede la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo fiscale di terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni in società non quotate ai fini del calcolo della plusvalenza rientranti nei redditi diversi. I termini per accedere a questa rivalutazione sono due: - i beni devono essere posseduti alla data del 1 gennaio 2014; - l asseverazione della perizia di stima deve avvenire entro il 30 giugno Si ricorda che la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni costituisce il valore normale minimo di riferimento ai fini dell imposta sui redditi, dell imposta di registro e dell imposta ipotecaria e catastale. 7) IMPOSTA DI REGISTRO - Settore agricolo La legge di stabilità conferma l agevolazione in materia d imposta di registro e ipotecaria per l acquisto di terreni agricoli da parte di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali. Nella fattispecie è dovuta la sola imposta catastale dell 1%, mentre il registro e l imposta ipotecaria sono dovute nella misura fissa di 200 euro cadauna. 8) IMMOBILI STRUMENTALI: deducibilità di una quota dell IMU L`IMU pagata per gli immobili strumentali utilizzati delle imprese e dei professionisti è deducibile dalla base imponibile IRES e IRPEF nella misura del 30% per l anno d imposta 2013 e nella misura del 20% a decorrere dal Occorre segnalare che la deducibilità deve avvenire nel rispetto del principio di cassa; ne consegue che si deduce solo la quota calcolata sull ammontare IMU effettivamente pagato nell esercizio. Resta ferma l`indeducibilità ai fini IRAP. Dalla deducibilità dell IMU sono esclusi gli immobili posseduti dalle imprese destinati alla vendita
5 9) INTERESSI LEGALI FISSATI ALL 1% Cala di un punto e mezzo percentuale la misura del tasso degli interessi legali che, a partire dal 1 gennaio 2014 passa dall attuale 2,5% all 1%. * * * * * Si informa che la presente circolare ha lo scopo di illustrare brevemente le principali novità apportate dalla Legge di Stabilità 2014; seguiranno circolari più dettagliate sulle singole tematiche. Per ogni ulteriore chiarimento, Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio. Cordiali saluti. CARNELUTTI Studio Legale Associato NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi
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