Serata di aggiornamento del Gruppo di Lavoro Enti No Profit. Torino, 15 febbraio 2015
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1 ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI IVREA, PINEROLO E TORINO Serata di aggiornamento del Gruppo di Lavoro Enti No Profit. Torino, 15 febbraio 2015
2 L'inquadramento dell'attività svolta dalle case di riposo che assumono l'acronimo di ONLUS ha sofferto (e tuttora soffre) di alcuni problemi interpretativi che hanno generato numerosi contenziosi con l'amministrazione Finanziaria, che è più volte intervenuta anche alla luce delle diverse interpretazioni della Corte di Cassazione. Pertanto di seguito un breve excursus cronologico fino ad arrivare all'ultima sentenza della Corte di Cassazione del 29 aprile 2015 (n. 8637/2015). PREMESSA D'INQUADRAMENTO ARTICOLO 10, comma 1) D.Lgs 460/97. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente: a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;.
3 PREMESSA D'INQUADRAMENTO Il D.Lgs. 460/97 individua nell'articolo 10, comma 1, lett. a), undici settori di attività precisando alla lettera b) che una Onlus deve essere finalizzata all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Proseguendo nella disamina dell'intero articolo 10 si evidenzia che per la verifica del raggiungimento delle finalità sopra indicate era sorta una interpretazione per la quale i 12 settori potevano essere riclassificati in due macro aree: Settori condizionati: ossia settori di attività per i quali le finalità di solidarietà sono correlate alle condizioni dei destinatari Settori immanenti: ossia settori di attività per i quali le finalità di solidarietà sono conseguite per espressa previsione normativa in quanto ritenute insite alle attività poste in essere in quel dato settore
4 C.M. 168/E del 26 giugno 1998 La Circolare 168/E del 26 giugno 1998 pare condividere la suddivisione delle due macro aree in quanto precisa che le finalità solidaristiche sono perseguite solo qualora le attività ad essi riconducibili siano dirette a procurare benefici a soggetti svantaggiati (settori condizionati). Viene inoltre precisato che in tale ambito le cessioni di beni e le prestazioni di servizi debbano essere dirette ad arrecare benefici esclusivamente a soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Tuttavia nella circolare viene precisato che le finalità di solidarietà sociale si intendono perseguite a prescindere dalla verifica delle condizioni di svantaggio dei destinatari dell'attività in quanto considerato immanente per alcune attività per le quai le condizioni di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale dell'attività stessa, senza necessità di ulteriori precisazioni normative (settori immanenti).
5 RISOLUZIONE 11 dicembre 2000, n. 189/E Il primo intervento di rilievo da parte dell'amministrazione finanziaria precisa che l'attività svolta dalle case di riposo con qualifica di ONLUS, sebbene sia cosidetta solidarietà immanente, debba esserne verificata come condizione necessaria che sia rivolta a destinatari in condizione di svantaggio. La circolare per la prima volta specificava che la qualità di soggetto anziano non fosse di per sé sufficiente a ricondurre lo stesso tra i soggetti in condizioni di bisogno ma solamente qualora le case di riposo si facciano carico di situazioni personali effettivamente marginali e disagiate anche sotto l'aspetto del bisogno economico.
6 CIRCOLARE 48/E/2004 Il secondo intervento, decisivo da parte dell'amministrazione finanziaria si è realizzato con questa interpretazione, tuttora attuale. Viene introdotto il concetto economico della prestazione svolta da una casa di riposo con il seguente principio. LA PRESTAZIONE EROGATA DA UN ENTE PUO' RICONDURSI NELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLA CASA DI RIPSO ONLUS SOLO VE ESSA AUTONOMAMENTE O IN CONCORSO CON ENTI PUBBLICI, SI FACCIA CARICO DELLA PREVALENTE COPERTURA ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO L'EVENTUALE CORRISPETTIVO PAGATO DALL'OSPITE NON ESCLUDE LA FINALITA' SOLIDARISTICA DELLA PRESTAZIONE PURCHE' IL RELATIVO AMMONTARE SIA INFERIORE AL 50% DELLA RETTA
7 La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, sez. XVIII, con sentenza n. 30/18/04 del 1^ giugno 2004 smentisce l'interpretazione contenuta nella circolare 48/E ed in appello l'agenzia delle Entrate raccoglie dalla Commissione Tributaria Regionale dell'emilia Romagna le medesime deduzioni della Provinciale, che consistono nel diniego di un'applicazione della normativa solo sul presupposto economico dovendosi rifare al principio per cui la finalità solidaristica non è incompatibile con l'esistenza di corrispettivi per le prestazioni delle attività istituzionali delle Case di Riposo Onlus. RISOLUZIONE n. 146 del 2006 A seguito degli esiti negativi ricevuti in Emilia Romagna l'amministrazione Finanziaria perfeziona la propria posizione precisano che il criterio di individuazione del disagio economico - come indicato nella Circolare 48/20004 potesse comunque concorrere con altri criteri volti a cogliere ulteriori aspetti di disagio parimenti tutelati dal D.Lgs. 460/97 in quanto riferibili ai soggetti che beneficiano dell'attività istituzionale di una Onlus. In tali casi quindi si prescinde dal solo criterio economico dello svantaggio.
8 Nel 2008, sentenza n del 9 ottobre 2008, il sopra citato ricorso trova la sua conclusione con sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, che in sostanza hanno confermato il parere espresso nei precedenti gradi di giudizio. Le successive sentenze della Cassazione in materi i case di riposo Onlus hanno, fino al 2015, seguito medesima interpretazione ossia il fatto che le prestazioni vengano fornite dietro corrispettivo non fa venir meno il fine solidaristico, sempre che venga rispettato l'articolo 10 del D.Lgs. 460/97 e che i destinatari versino in una delle indicate condizioni di svantaggio. Nella sentenza n del 31 marzo 2015 la Corte di Cassazione inizia a mettere in discussione i criteri di interpretazione contenuti nella sentenza del Su ricorso dell'agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTR del Piemonte n. 55/31/2008, la Corte di Cassazione con sentenza n del 29 aprile 2015 stravolge definitivamente l'orientamento del 2008 e, complice una cattiva interpretazione contenuta nella sentenza della CTR Piemonte, rinvia ad un riesame del contenzioso ad una differente sezione della CTR di cui non si hanno ancora gli esiti.
9 IN CONCLUSIONE La Corte di Cassazione sostanzialmente tende a ricondurre l'attività delle Case di Riposo Onlus nella fattispecie delle mere attività sanitarie, quindi nella macro area del settore condizionato, facendo crollare quindi il principio dello svolgimento di attività socio-assistenziali, quindi di natura immanente. Qualora fosse confermato questo orientamento le case di riposo che hanno usufruito dell'acronimo di ONLUS dovranno innanzitutto adeguarsi necessariamente alla citata circolare 48/2004, poiché non esisteranno altri parametri oggettivi di valutazione. Ciò sostanzialmente va in contrasto anche con tutto il lavoro che venne svolto in materia di case di riposo da parte dell'agenzia del Terzo Settore (sebbene oggi sciolta) ma, in particolare, crea per il futuro profonda incertezza che porterà, inevitabilmente, a nuovi ed imbarazzanti contenziosi con l'amministrazione Finanziaria.
10 GRUPPO DI LAVORO ENTI NO PROFIT SERATA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE GRUPPO DI LAVORO ENTI NO PROFIT..PROSSIMI APPUNTAMENTI Lunedì 21 marzo 2016 ore 17,30 19,30 Lunedì 18 aprile 2016 ore 17,30 19,30 Lunedì 16 maggio 2016 ore 17,30 19,30 Lunedì 20 giugno 2016 ore 17,30 19,30 10
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