I regimi di qualità riconosciuti a livello comunitario per il settore vitivinicolo: D.O.P., I.G.P. e le menzioni tradizionali D.O.C. e D.O.C.G.
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1 TITOLO RELAZIONE I regimi di qualità riconosciuti a livello comunitario per il settore vitivinicolo: D.O.P., I.G.P. e le menzioni tradizionali D.O.C. e D.O.C.G. Il regolamento (CE) del Consiglio n. 479/2008, entrato il vigore a partire dal mese di agosto dello stesso anno, ha riformato l organizzazione comune del mercato vinicolo. Fra i vari aspetti toccati dalla riforma vi è stato anche un miglioramento delle norme in materia di etichettatura e di protezione dei vini identificabili con la Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.) o con l Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), i quali dovrebbero costituire la base del concetto di vino di qualità dell Unione Europea. Con il nuovo regolamento la denominazione V.Q.P.R.D. (Vini di Qualità Prodotto in Regione Determinata) viene sostituita dall indicazione D.O.P., mentre le I.G.T. (Indicazioni Geografiche Tipiche) cedono il posto alle I.G.P. È stato inoltre inserito il concetto di menzione tradizionale, utilizzato, con riferimento ad un prodotto, per indicare: che il prodotto reca una D.O.P. o una I.G.P. protetta dal diritto comunitario o da quello dello Stato membro. Rientrano in tale categoria le Denominazioni di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.) e le Denominazioni di Origine Controllata (D.O.C.). il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o un evento particolare legato alla storia del prodotto. Un nome può essere riconosciuto come menzione tradizionale a livello comunitario se, oltre ad essere tradizionalmente usato in commercio in un ampia parte del territorio dell Unione, non è generico ed è disciplinato dalla normativa di uno Stato membro. A livello nazionale, un importante novità conseguente all entrata in vigore del regolamento è rappresentata dall'istituzione del Comitato Nazionale vini D.O.P. e I.G.P., un organo del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione dei vini D.O.P. e I.G.P. Vini D.O.P., D.O.C.G. e D.O.C. I requisiti per identificare un vino come D.O.P. sono i seguenti: la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani; l uva da cui è ottenuto proviene esclusivamente da tale zona geografica; la sua produzione avviene in detta zona geografica; è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera. Le D.O.C.G. (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) e le D.O.C. (Denominazione di Origine Controllata) sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'italia per designare i prodotti vitivinicoli D.O.P. I vini D.O.C.G. e D.O.C., ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti e dei vini frizzanti, devono obbligatoriamente indicare in etichetta l'annata di produzione e presentano entrambi la "fascetta", lo speciale contrassegno, stampato dall'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, fornito di una serie e di un numero di
2 identificazione. (Per i vini D.O.C., su decisione dei consorzi di tutela, può essere consentito in alternativa l'utilizzo del lotto attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta alla struttura titolare del piano dei controlli.) La differenza tra D.O.C.G. e le D.O.C. La differenza tra D.O.C.G. e D.O.C. riguarda principalmente le qualità e la disciplina viticola. Infatti i vini D.O.C.G., i quali devono essere stati riconosciuti per almeno dieci anni come D.O.C., sono ritenuti di particolare pregio per le caratteristiche qualitative intrinseche e la rinomanza commerciale acquisita nel tempo. Il riconoscimento di una D.O.C.G. prevede una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto alla D.O.C., poiché sono sottoposti ad un secondo esame da parte di enologi ed enotecnici durante l imbottigliamento. Superato il controllo, vengono rilasciati al produttore speciali sigilli in filigrana, stampati dall Istituto Poligrafico dello Stato e rilasciati dalla Camera di Commercio o dal Consorzio di Tutela agli imbottigliatori. Con l indicazione D.O.C. si identificano quei vini in cui la zona di origine della raccolta dell uva per la produzione è delimitata. Tali prodotti devono rispettare un disciplinare contenente le seguenti caratteristiche: le zone geografiche di produzione; i vitigni; la tipologia del terreno di coltivazione dell uva; la resa dell uva in vino (per evitare un eccessivo sfruttamento della vite); le tecnologie di produzione e di invecchiamento; le caratteristiche del prodotto finito (acidità, estratto secco, gradazione alcolica minima, peculiarità organolettiche); eventuali qualificazioni del vino al momento della commercializzazione. Alcuni vini D.O.C. possono riportare in etichetta delle indicazioni aggiuntive: la specificazione "Classico" per i vini non spumanti e la specificazione "Storico" per i vini spumanti è riservata ai vini prodotti nella zona di origine più antica (nell ambito del territorio delimitato dal disciplinare) la menzione "Riserva" è attribuita ai vini che siano stati sottoposti ad un determinato periodo di invecchiamento, diverso a seconda della tipologia di vino. la menzione "Superiore" è attribuita ai vini aventi caratteristiche qualitative più elevate e una regolamentazione più restrittiva (grazie al buon andamento climatico dell annata che ha permesso di raggiungere una concentrazione zuccherina più alta e quindi una maggiore gradazione alcolica) Vini I.G.P. Un vino può invece essere definito come I.G.P. se: possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica; l uva da cui è ottenuto proviene per almeno l 85 % esclusivamente da tale zona geografica; la sua produzione avviene in detta zona geografica; è ottenuto da varietà di viti appartenente alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra quest ultima e altre specie del genere Vitis.
3 Vini senza denominazione di origine Oltre alle classificazioni sopra elencate esiste inoltre la tipologia di vini senza denominazione di origine. Si tratta di vini che non hanno uno specifico legame con una zona geografica delimitata e che sono riconducibili ai vini identificabili in precedenza come vini da tavola. Per questa tipologia, gli Stati membri possono decidere di usare il termine di vino varietale completato dal nome dello Stato membro o del vitigno. Disciplinare I vini D.O.P. e I.G.P. sono sottoposti ad un disciplinare, ovvero ad una serie di vincoli qualitativi a cui ci si deve attenere nella produzione del vino (contenente il nome e la descrizione del vino, le pratiche enologiche utilizzate, la zona geografica, le rese massime per ettaro, le varietà di uva utilizzate e gli elementi che evidenziano il legame con l origine geografica). Il disciplinare rappresenta uno dei documenti obbligatori da presentare quando si fa richiesta di protezione, unitamente ad un documento unico riepilogativo del disciplinare, al nome di cui è richiesta la protezione e ai dati del richiedente. Chi può presentare la domanda di protezione La domanda di protezione di un vino D.O.P. o I.G.P. può essere presentata da qualunque associazione di produttori o, in casi eccezionali, da singoli produttori che riesca a dimostrare di essere l unico produttore nella zona geografica e che tale zone possiede caratteristiche sostanzialmente diverse dalle aree geografiche delimitate circostanti. In ogni caso, la domanda deve riguardare solamente i vini che producono. Lo Stato membro o un Paese terzo o le rispettive autorità competenti non possono costituirsi come richiedenti. Nel caso di un nome, anche tradizionale, che designa una zona geografica transfrontaliera, può essere presentata una domanda comune. Per quanto riguarda le menzioni tradizionali, la domanda di protezione può essere presentata alla Commissione dalle autorità competenti degli Stati membri o dei Paesi terzi oppure dalle organizzazioni professionali rappresentative, purché la richiesta riguardi i vini da loro prodotti. La procedura di registrazione La domanda di protezione è presentata nello Stato membro del cui territorio è originaria la D.O.P. o l I.G.P. Lo Stato membro esamina la conformità della domanda alle condizioni stabilite dal regolamento e prevede un periodo di almeno due mesi dalla data di pubblicazione della richiesta affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione. Nel caso dell Italia, l autorità competente alla ricezione delle domande di protezione è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF). Qualora ritenga che le condizioni applicabili siano soddisfatte, lo Stato membro pubblica il documento unico e il disciplinare di produzione e trasmette la domanda alla Commissione la quale, una volta verificato il rispetto delle condizioni, pubblica il documento unico nella Gazzetta ufficiale dell U.E. Entro due mesi dalla pubblicazione, ogni Stato membro o Paese terzo ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita in uno Stato membro diverso o in un paese terzo, può opporsi alla Commissione contro la protezione proposta. La Commissione crea e aggiorna costantemente un registro elettronico delle D.O.P. e delle I.G.P. protette dei vini, accessibile al pubblico. Non è consentita la registrazione di un nome diventato generico, ovvero il nome di un vino che, pur riferendosi al luogo o alla regione in cui è stato originariamente prodotto o commercializzato, è diventato il nome comune di un vino
4 nella Comunità. Inoltre non può essere registrato un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio. Le denominazioni di vini protette preesistenti godono automaticamente della protezione comunitaria in virtù del regolamento 479/2008. Tuttavia gli Stati membri erano comunque tenuti a trasmettere alla Commissione, entro il 31 dicembre 2011, i fascicoli e le decisioni relative alle denominazioni preesistenti, pena la perdita del regime di protezione. Le D.O.P. e le I.G.P. protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi vino prodotto in conformità del relativo disciplinare di produzione. Consorzi di tutela Per ciascuna D.O.P. o I.G.P. può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali un consorzio di tutela. Il consorzio è costituito fra tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione e persegue le seguenti finalità: a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato; b) attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della D.O.P. o I.G.P., nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine; c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della D.O.P. o della I.G.P.; d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore. È consentita la costituzione di consorzi di tutela per più denominazioni di origine ed indicazioni geografiche purché le zone di produzione dei vini interessati, così come individuate dal disciplinare di produzione, ricadano nello stesso ambito territoriale e per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica sia assicurata l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili. Etichettatura Il regolamento stabilisce alcune indicazioni obbligatorie da riportare sull etichetta: il nome del prodotto seguito dall espressione D.O.P., I.G.P. oppure dalla menzione tradizionale D.O.C. e D.O.C.G. (per i vini senza denominazione di origine è sufficiente il nome del prodotto seguito dalla denominazione di vendita); il titolo alcolometrico effettivo (% vol.); l origine e la provenienza; l identità dell imbottigliatore; il tenore zuccherino (solo per gli spumanti); l identità dell importatore (nel caso di vini importati). I produttori possono inoltre inserire sull etichetta alcune indicazioni facoltative quali: la categoria merceologica (vino, vino spumante, ecc.); l utilizzo di termini quali Abbazia, Castello, Rocca, ecc. riferiti all azienda agricola (solo se tutte le operazioni di trasformazione avvengono nell area menzionata); l annata e la varietà di uva (solo se almeno l 85% proviene dalla stessa annata e dalla
5 stessa varietà); il tenore zuccherino (per i vini non spumanti); le menzioni relative al metodo di invecchiamento e/o di elaborazione; i simboli comunitari della D.O.P. o della I.G.P.; i riferimenti al metodo di produzione; le indicazioni relative ad unità geografiche più piccole della D.O.P. o della I.G.P., solo se almeno l 85 % dell uva impiegata nella produzione del vino proviene da tali zone. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999; Regolamento (CE) N. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; Regolamento (CE) N. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Regolamento (CE) N. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni; Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n.61 "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile LINK DG Agricoltura e Sviluppo rurale della Commissione europea: Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali: Eseguito da: Silvia Celano UNIONCAMERE DEL VENETO Delegazione di Bruxelles Av. de Tervueren 67 - B Bruxelles Tel Fax bruxelles4@ven.camcom.it
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