ASSICURAZIONI. polizza GLOBALE FABBRICATI AZIENDE EDIZIONE 01/10/2006 INDICE

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1 3305 ASSICURAZIONI polizza GLOBALE FABBRICATI AZIENDE EDIZIONE 01/10/2006 INDICE Guida alla polizza..... pag. 1 Nota informativa ISVAP... pag. 2 Informativa Privacy.... pag. 3 Definizioni pag. 5 Condizioni generali di Assicurazione pag. 5

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3 Guida alla lettura della sua polizza Gentile Cliente, La ringraziamo per aver scelto UNIPOL ASSICURAZIONI. La Sua polizza GLOBALE FABBRICATI AZIENDE è formata: dal presente libretto PARTE A, che riporta in modo dettagliato le condizioni che regolano il contratto di assicurazioni, la nota informativa e l informativa privacy; dalla PARTE B, con l indicazione di che cosa Lei ha scelto di assicurare e per quali somme, massimali e combinazioni; contiene le condizioni particolari ed aggiuntive che personalizzano la polizza e le Sue dichiarazioni sul rischio. La nota informativa. L informativa privacy. Le definizioni spiegano il significato dei principali termini utilizzati in polizza. Le condizioni generali di assicurazione stabiliscono, per ogni garanzia, quali sono i rischi assicurati e quali esclusi, come sono valutati i danni e le eventuali franchigie, che cosa fare in caso di sinistro. Si può scegliere di modificare le condizioni generali utilizzando le condizioni particolari, ad esempio includere una specifica garanzia. Le norme contrattuali comuni rappresentano norme di carattere amministrativo e giuridico, come ad esempio, il pagamento del premio e il tacito rinnovo della polizza. Per maggior chiarezza nei Suoi confronti, le condizioni che prevedono rischi, limitazioni, oneri, obblighi e decadenze a Suo carico sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziato, e sono da leggere con particolare attenzione. Sperando di esserci resi utili, ricordiamo che l Agente Unipol è a Sua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 1

4 Modello n. 127 Edizione Marzo 2006 ASSICURAZIONI Nota Informativa Ramo Danni esclusa R.C.A. Premessa La nota informativa, redatta in conformità alle disposizioni contenute nell art. 185 del D. Lgs. N. 209/05, Codice delle assicurazioni private, e a quelle impartite dall ISVAP, è consegnata al cliente prima della sottoscrizione del contratto di cui non costituisce parte integrante. Per maggiore chiarezza i contenuti che prevedono rischi, limitazioni, oneri, obblighi e decadenze a carico del Contraente o dell Assicurato sono stampati su fondo colorato, in questo modo evidenziato, e sono da leggere con particolare attenzione. Informazioni relative alla Società Le assicurazioni di cui alla presente Nota saranno assunte dalla Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. - Gruppo Assicurativo Unipol - con sede e Direzione Generale in Bologna Via Stalingrado Bologna - ITALIA, autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con D.M (G.U N. 15) e D.M (G.U N. 135). 1. Informazioni relative al contratto 1.1 Legislazione applicabile Il contratto sarà concluso con la Unipol Assicurazioni S.p.A. e ad esso sarà applicata la legge italiana. Per le assicurazioni non obbligatorie è facoltà delle parti scegliere una legislazione diversa salvo i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative vigenti in Italia. Anche per tali assicurazioni la Unipol propone comunque di scegliere la legislazione italiana. Per le assicurazioni obbligatorie prevalgono in ogni caso le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana. 1.2 Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società, indirizzandoli all ufficio Unipol Risponde, via Stalingrado, Bologna - telefono 051/ , telefax 051/ , unipolrisponde@unipol.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui il Cliente e la Compagnia Assicuratrice Unipol concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso. 2. Informazioni relative ai sinistri In caso di sinistro il fatto deve essere denunciato prontamente all Impresa indicando con precisione il luogo, il giorno, l ora dell evento e le cause che lo hanno determinato, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni. 3. Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all assicurato o ha promosso contro di questo l azione. La nota informativa viene consegnata al Cliente prima della sottoscrizione del contratto e non costituisce contenuto dello stesso, né sostituisce in alcun caso le Condizioni di Assicurazione che il Cliente è invitato a leggere attentamente prima della sottoscrizione, richiedendo alle Agenzie tutti i chiarimenti necessari. Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. Il Direttore Generale (Carmelo De Marco) ASSICURAZIONI Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. - Sede e Direzione generale: Via Stalingrado, Bologna (Italia) tel casella postale AD telefax Capitale sociale Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e partita IVA R.E.A Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con D.M (G.U N. 15) e D.M (G.U N. 135) 2

5 INFORMATIVA PRIVACY Informativa sull uso dei Suoi dati personali per finalità assicurative e sui Suoi diritti (Art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1) Al fine di fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano alcuni dei quali ci devono essere forniti per obbligo di legge (2) da Lei o da altri soggetti (3) e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell assicurazione. Qualora i Suoi dati personali siano di natura sensibile (4), il trattamento è ammesso, solo dopo Suo espresso consenso, dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per la finalità sopra indicata, i dati possono o devono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la cosiddetta catena assicurativa (5). I Suoi dati personali ed identificativi confluiranno in una Anagrafica Clienti del Gruppo Unipol. Modalità di uso dei dati personali I dati sono trattati (6) dalla nostra Società titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da incaricati e collaboratori nell ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e soltanto per il conseguimento della specifica finalità assicurativa, salvo Lei non abbia conferito esplicito consenso all utilizzo degli stessi per finalità commerciali; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia operanti talvolta anche all estero che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (7); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Diritti dell interessato Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli Titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società ed i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (8). Per l esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può consultare il sito internet oppure rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati presso Unipol Assicurazioni S.p.A. Via Stalingrado Bologna (BO) Fax: 051/ privacy@unipol.it. Mod. Informativa A Unipol Ed. 1/12/ SPA St. 4/2006 N O T E (1) La finalità assicurativa richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per la predisposizione o stipulazione di polizze assicurative e la raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo Unipol, delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistico-tariffarie. (2) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. (3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici, per i quali si rinvia alla nota n. 5. (4) Cioè i dati di cui all art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali. (5) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri 3

6 canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell invito); autofficine (indicate nell invito); centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicati sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicate negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; investigatori ed accertatori autorizzati; società di recupero crediti; società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici Via della Frezza n ROMA) per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all esercizio dell attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell industria assicurativa rispetto alle frodi; organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati quali assicurazioni aeronautiche: Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche - CIAA (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1997 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la valutazione dei rischi aeronautici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate; assicurazioni credito e assicurazioni cauzioni: Concordato Cauzione Credito (Via Giovanni Bettolo, 12 - Roma), per lo studio dei rischi cauzione e dei rischi credito; assicurazioni furto: ULAV - Unione Latina Assicurazione Valori (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessata il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi trasporto valori; assicurazioni incendio: Pool Italiano per l Assicurazione dei Rischi Atomici (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), cessato il 31 dicembre 2001 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione e/o retrocessione dei rischi atomici; assicurazioni r.c. generale: Pool per l Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate; assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto e gli altri aventi diritto ai sensi della Convenzione per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c.ar.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 242, garantisce le carte verdi emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa; assicurazioni trasporti: Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova (Via C. R. Ceccardi, Genova), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma (Corso d Italia, 33 - Roma), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste (Via Torrebianca, 20 - Trieste), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; ANADI - Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi delle imbarcazioni e navi da diporto; SIC Sindacato Italiano Corpi (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi corpi marittimi ed altri interessi armatoriali ai fini della loro riassicurazione; CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137; nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 - Roma), il quale, in base all art. 226 cod. strad., gestisce l Archivio nazionale dei veicoli e l Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Provincie, Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l assicurato); Magistratura; Forze dell ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile per il riscontro agli interessati indicato nell informativa oppure consultando il sito internet (6) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l operazione di diffusione di dati. (7) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano, come detto, nella cosiddetta catena assicurativa con funzione organizzativa. (8) Tali diritti sono previsti o disciplinati dagli artt del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l integrazione occorre vantare un interesse. L opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l opposizione presuppone un motivo legittimo. Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. 4

7 DEFINIZIONI COMUNI I seguenti vocaboli, usati nella polizza, significano: ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. POLIZZA Il documento che prova l assicurazione. CONTRAENTE Il soggetto che stipula la polizza. ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. SOCIETÀ L impresa assicuratrice. PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro. INCENDIO Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. ESPLOSIONE Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. SCOPPIO Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d ariete non sono considerati scoppio. FABBRICATO L intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni e simili ma esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione. Sono altresì compresi: antenne televisive centralizzate, radiotelericeventi, tappezzerie, tinteggiature, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. FISSI ED INFISSI I manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art del Codice Civile. ART. 3 - MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile. ART. 5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art del Codice Civile e rinuncia alla relativa facoltà di recesso. ART. 6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio netto relativa al periodo di rischio non corso. ART. 7 - PROROGA DELL ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge ed il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. ART. 8 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. 5

8 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ART. 9 - FORO COMPETENTE Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del Convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l Agenzia cui è assegnata la polizza. ART RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. CONDIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE SEZIONI A e C SEZIONE A - INCENDIO ART OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza, escluso il valore dell area, distrutto o danneggiato da: incendio; fulmine; scoppio o esplosione non causati da ordigni esplosivi; acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici o di riscaldamento installati nel fabbricato; caduta di aeromobili, loro parti o case trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi; urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso all Assicurato od al Contraente, in transito sulla pubblica via; rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni; guasti a fissi ed infissi relativi ai vani di uso comune, causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto. La garanzia è prestata con il massimo indennizzo di 250,00 per sinistro. La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra: i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 20 metri da esse; i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l incendio; le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro. La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall art. 23; i danni derivati dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od utilizzato dall Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali utilizzati dall Assicurato vengono compresi in garanzia per l importo della pigione presumibile ad essi relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate. ART ESCLUSIONI Sono esclusi i danni: a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare e invasione; b) causati da esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell atomo, o radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio; d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni; e) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale; f) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l assicurazione; g) da gelo e da rigurgiti di fogna; h) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali; i) ad affreschi e statue che abbiano valore artistico. Sono altresì escluse le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parte del fabbricato e di impianti sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua. SEZIONE C - CRISTALLI Art OGGETTO DELL ASSICURAZIONE ED ESCLUSIONI Solo mediante espressa pattuizione la Società si obbliga ad indennizzare l Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato descritto in polizza, esclusi i lucernari, distrutte o danneggiate a seguito di rottura per cause accidentali. Fermo quanto previsto dall art. 12 sono inoltre esclusi i danni: a) da fenomeni atmosferici; b) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai. SEZIONI A E C Art SOMME ASSICURATE Le somme assicurate devono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell area, e, se assicurate, al valore di rimpiazzo delle lastre. Se l assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune. ART SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE IN CONDOMINIO - INTERO FABBRICATO UTILIZZATO DALL ASSICURATO PROPRIETARIO Se l assicurazione riguarda una singola unità immobiliare in condominio o un intero fabbricato interamente utilizzato dallo stesso Assicurato proprietario, le garanzie guasti causati dai ladri o rotture lastre di vetro, se prestate, riguardano soltanto i fissi e gli infissi posti a protezione degli accessi esterni. ART OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro l Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell art del Codice Civile; b) darne avviso all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art del Codice Civile. 6

9 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art del Codice Civile. L Assicurato od il Contraente deve altresì: c) fare nei cinque giorni successivi dichiarazione scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. ART ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO L Assicurato od il Contraente che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. ART PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con l Assicurato o persona da lui designata; b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall Assicurato, con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. ART MANDATO DEI PERITI I Periti devono: a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all art. 16; c) stimare il valore a nuovo del fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui agli artt. 20 e 23; d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell artt. 18 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. ART VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO Premesso che il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell area, l ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Per danni alle lastre di vetro si stima la spesa necessaria per l integrale sostituzione al momento del sinistro di tutte le lastre danneggiate e l ammontare del danno si determina deducendo dalla spesa necessaria per il rimpiazzo delle lastre danneggiate il valore dei residui. Per i danni derivanti dalla perdita di pigione l ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo. ART ASSICURAZIONE PARZIALE Se dalle stime fatte con le norme dell articolo precedente risulta che i valori di ricostruzione del fabbricato, escluso il valore dell area, o di rimpiazzo delle lastre di vetro eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante dalle suddette stime. ART ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. ART LIMITE MASSIMO DELL INDENNIZZO L Assicurato acquista il diritto al pagamento dell intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo e la riparazione o ricostruzione avviene al più tardi entro due anni dalla data del sinistro; se ciò non avviene la Società limita l indennizzo al valore del fab- 7

10 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE bricato al momento del sinistro, valore che si ottiene applicando alla stima dell art. 20 un deprezzamento in relazione al grado di vetustà, uso o altre circostanze riguardanti il fabbricato. Salvo il caso previsto dall art del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. ART PAGAMENTO DELL INDENNIZZO Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell indennizzo entro trenta giorni sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 12 e 13. CONDIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA SEZIONI B SEZIONE B - RESPONSABILITÀ CIVILE ART OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato o alla conduzione delle parti comuni. L assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all Assicurato da un fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. ART DELIMITAZIONE DELL ASSICURAZIONE ESCLUSIONI Non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; b) quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi. Sono esclusi i danni: a) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; b) a cose da spargimenti d acqua e rigurgiti di fogne a meno che siano conseguenti a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento nonché quelli derivati da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali; c) da esercizio, da parte dell Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni; attività personale dell Assicurato, degli inquilini o condomini o loro familiari; d) da furto; e) alle cose ed agli animali che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; f) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. ART FABBRICATI IN CONDOMINIO Se l assicurazione è stipulata da un condomino per l intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. Se l assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. In entrambi i casi sono esclusi dall assicurazione i danni per i quali siano operanti le garanzie di cui alle SEZIONI A e C. ART OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro l Assicurato od il Contraente deve darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art del Codice Civile. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art del Codice Civile. ART ASSICURAZIONE PARZIALE Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dell area) eccedeva la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra questa ed il predetto valore di ricostruzione a nuovo e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione. ART GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 8

11 La nostra Compagnia intende fornire le migliori prestazioni possibili ai propri Assicurati. La polizza da lei sottoscritta è stata predisposta per soddisfare le sue necessità assicurative. Lei potrà inoltre avvalersi dell esperienza assicurativa degli agenti Unipol per consigli e suggerimenti che le permettano di utilizzare la sua polizza nel modo più vantaggioso per la sicurezza personale e per quella dei suoi beni. Unipol accantona riserve adeguate per far fronte a tutti gli impegni presi con i propri Assicurati, e le investe in attività produttive e socialmente utili. Il Bilancio annuale è certificato da una primaria Società di revisione. L equità e la tempestività dei nostri servizi di liquidazione sono i principali motivi della crescente fiducia mostrata dagli assicurati verso la nostra Compagnia. Il nostro intento è di migliorare continuamente il servizio da noi prestato; sue eventuali proposte utili a questo scopo o suoi rilievi, possono essere inoltrati a: Unipol Risponde Via Stalingrado, Bologna Tel. 051/

12 Ed. 01/10/ CASMA - St. 10/2006 ASSICURAZIONI Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. - Sede e Direzione generale: Via Stalingrado, Bologna (Italia) tel casella postale AD telefax Capitale sociale Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e partita IVA R.E.A Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con D.M (G.U N. 15) e D.M (G.U N. 135)

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