Consulenti del Lavoro e Sindacali Human Resources & Payroll
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- Donata Ferrari
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1 CIRCOLARE n. 16 / 2011 BENEFICI PREVIDENZIALI PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORAZIONI PARTICOLARMENTE FATICOSE E PESANTI (c.d. USURANTI) E stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 11/05/2011 ed è entrato in vigore dal 26/05/2011 il D.Lgs. n. 67/2011 che attua le deleghe in materia di benefici previdenziali per i lavoratori subordinati addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. usuranti). Premesso che l effettiva operatività del suddetto beneficio previdenziale è subordinata all emanazione di specifico decreto interministeriale recante le modalità attuative, di seguito si specificano soggetti beneficiari, caratteristiche del beneficio accordato, procedura per il riconoscimento dello stesso, obblighi dei datori di lavoro e regime sanzionatorio. SOGGETTI BENEFICIARI 1) Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti: - "lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; - "lavori nelle cave": mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; - "lavori nelle gallerie": mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità; - "lavori in cassoni ad aria compressa"; - "lavori svolti dai palombari"; - "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale; - "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; - "lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; - "lavori di asportazione dell'amianto": mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità. 2) Lavoratori notturni: - lavoratori a turni che prestano la loro attività per almeno 6 ore consecutive, comprendenti l intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero di giorni lavorativi all anno non inferiore a: 1) a 78 giorni: per coloro che maturano i requisiti per l accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1 luglio 2008 e il 30 giugno 2009; 2) 64 giorni: per coloro che maturano i requisiti per l accesso anticipato dal 1 luglio lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all intero anno lavorativo. 3) Lavoratori addetti alla c.d. linea a catena: Lavoratori inquadrati ai fini INAIL in una delle seguenti lavorazioni: 1
2 Voci di tariffa INAIL Descrizione attività 1462 Prodotti dolciari; additivi per bevande e alimenti 2197 Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc, 6322 Macchine per cucire e macchine rimpagliatrici per uso industriale e domestico 6411 Costruzione di autoveicoli e di rimorchi 6581 Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento 6582 Elettrodomestici 6590 Altri strumenti ed apparecchi 8210 Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc 8230 Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole frasi del ciclo produttivo addetti a linee a catena, sistemi produttivi e di organizzazione del lavoro che consistono in linee di produzione di serie costituite da una successione di posti di lavoro (stazioni) su ciascuno dei quali si effettua sempre la stessa operazione tecnologica operando su una serie di gruppi di parti staccate di un prodotto finale che si spostano lungo le linee a mezzo di sistema meccanico a velocità uniforme o a scatti nelle quali le quantità di produzione giornaliera ed i tempi sono predeterminati. Il tempo a disposizione di ciascun posto per eseguire il lavoro assegnato è rigidamente costante per tutto il turno di lavoro ed uguale alla cadenza, cioè al tempo di spostamento del prodotto da una stazione ad una stazione successiva. Più specificamente si tratta esclusivamente dei lavoratori addetti allo svolgimento di attività che soddisfanno contemporaneamente tutti i seguenti requisiti: a) attività nelle quali si applicano i criteri per l organizzazione del lavoro previsti dall art c.c., come poi regolamentati dai diversi contratti collettivi. Si precisa che l art c.c. è quello che disciplina il lavoro a cottimo, cioè quello in cui il lavoratore è vincolato all osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quello in cui la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione; b) attività nelle quali si applica un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato di misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgono attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linnee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento di materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità; c) attività che, oltre ad essere caratterizzate dalle modalità di lavoro sopra descritte, rientrano in una delle suindicate voci di tariffa INAIL. 4) Conducenti di veicoli per il trasporto pubblico collettivo, non inferiore a nove posti. Per tutte le categorie di lavoratori indicate si richiede che le suddette attività siano svolte per un periodo non inferiore ai sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni da liquidare con decorrenza compresa tra l entrata in vigore del D.Lgs. n. 67/2011 e il 31/12/2017; non inferiori alla metà della vita lavorativa per le pensioni aventi decorrenza dal 1 gennaio Ai fini del perfezionamento del periodo di svolgimento di attività usuranti vanno esclusi i periodi di attività lavorativa coperti totalmente da contribuzione figurativa (es. malattia, maternità, ecc.). 2
3 BENEFICIO Il beneficio previdenziale consiste nella possibilità di un accesso anticipato al pensionamento (riduzione del requisito dell età anagrafica nonché delle relative quote), come di seguito specificato: Pensioni con decorrenza 01/01/2013 Requisiti per la generalità dei lavoratori Requisiti per i lavoratori usurati Quota 97: con almeno 35 anni di anzianità contributiva e 61 Quota 94: raggiungibile, fermo restando il requisito di anni di età anagrafica. Quindi la quota si raggiunge o con 61 almeno 35 anni di anzianità contributiva con: anni e 36 anni di contribuzione oppure 62 anni e 35 anni di - 59 anni; contribuzione anni; - 58 con almeno 36 anni di anzianità. Pensioni con decorrenza compresa tra il 01/07/2008 e il 31/12/2012 Requisiti per la generalità dei lavoratori Requisiti per i lavoratori usurati anni di contributi e 58 anni di età anni di contributi e 57 anni di età Quota 95 con almeno 59 anni di età (*) Quota 93 con almeno 57 anni di età Quota 95 con almeno 59 anni di età (*) 2010 Quota 94 con almeno 57 anni di età Quota 96 con almeno 60 anni di età (*) Quota 94 con almeno 57 anni di età (*) Con almeno 35 anni di anzianità contributiva. Per i lavoratori che prestano le attività di lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l accesso anticipato dal 1 luglio 2009, la riduzione del requisito di età anagrafica non può superare: a) un anno per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all anno da 64 a 71; b) due anni per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all anno da 72 a 77. PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO L accesso al beneficio è condizionato alla domanda dell interessato, che dovrà dunque condurre una autovalutazione sul proprio stato di usura psicofisica. La domanda dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2011, se si siano già maturati i requisiti o li si maturi entro il 31 dicembre 2011; entro il 1 marzo dell anno di maturazione dei requisiti, se li si matura dopo tale data. La tardiva presentazione della domanda comporta un differimento (da uno a tre mesi) della decorrenza del trattamento pensionistico, ed in particolare: di un mese, per ritardi compresi entro tale periodo; di due mesi, per ritardi compresi tra un mese e due mesi; di tre mesi, per ritardi superiori ai tre mesi. L indicazione di termini di presentazione della domanda è funzionale all accertamento, da parte dell istituto competente, del possesso dei requisiti richiesti ed al rispetto dei tempi tecnici necessari per il monitoraggio della capienza delle risorse disponibili. Alla domanda di riconoscimento del beneficio deve poi far seguito la domanda di pensionamento. La domanda deve essere corredata con documentazione dalla quale emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l anticipo del pensionamento. La documentazione deve contenere elementi relativi alla qualità delle attività svolte, ai necessari periodi di espletamento, alla dimensione ed all assetto organizzativo dell azienda, tali da consentire la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per il beneficio. 3
4 OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO 1) Comunicazione dell esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici. L art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 67/2011 stabilisce l obbligo per il datore di lavoro di comunicare alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio nonché ai competenti istituti previdenziali, esclusivamente per via telematica (anche per il tramite dei soggetti abilitati di cui all art. 1 L. n. 12 del 1979 e delle associazioni di categoria cui il datore aderisca o conferisca mandato), con periodicità annuale, l esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni come definiti dallo stesso decreto (cfr. supra). Si precisa che tra i lavoratori impegnati in attività in questione occorre tener conto anche dei lavoratori utilizzati nell ambito di una somministrazione di lavoro. I datori di lavoro interessati saranno dunque obbligati ad effettuare una comunicazione, indicando presso quali unità produttive sono svolte le suddette lavorazioni, esclusivamente attraverso la compilazione del modello LAV-NOT, disponibile sul sito del Ministero del Lavoro ( a partire dal 20/07/2011. In sede di prima applicazione, è stato fissato al 30 settembre 2011 il termine per la comunicazione dei lavoratori che nel corso dell anno 2010 hanno svolto lavoro notturno come sopra definito; a regime tale comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31 marzo dell anno successivo a quello a cui si riferisce (es. la comunicazione del lavoro notturno svolto nell anno 2011 dovrà essere effettuata entro 31/03/2012). 2) Comunicazione di svolgimento di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla linea a catena. L art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 67/2011 stabilisce l obbligo per il datore di lavoro che svolge lavorazioni c.d. a catena (come sopra definite) di darne comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio nonché ai competenti istituti previdenziali, esclusivamente per via telematica (anche per il tramite dei soggetti abilitati di cui all art. 1 L. n. 12 del 1979 e delle associazioni di categoria cui il datore aderisca o conferisca mandato), ENTRO 30 giorni dall inizio delle stesse. Si precisa che tra i lavoratori impegnati in attività in questione occorre tener conto anche dei lavoratori utilizzati nell ambito di una somministrazione di lavoro. I datori di lavoro interessati saranno dunque obbligati ad effettuare una comunicazione, indicando presso quali unità produttive sono svolte le suddette lavorazioni, esclusivamente attraverso la compilazione del modello LAV-US, disponibile sul sito del Ministero del Lavoro ( Il termine per l effettuazione della comunicazione, seppur previsto in sede di prima applicazione ENTRO IL 25/06/2011 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 67/2011). Peraltro, attese le difficoltà applicative delle nuove disposizioni circa la verifica dello svolgimento di lavorazioni c.d. a catena così come definite dal D.Lgs, n. 67/2011, il Ministero del Lavoro (circolare n. 15/2011 del 20/06/2011) ha chiarito che tale comunicazione potrà essere effettuata ENTRO il 31/07/2011 senza incorrere in sanzioni. Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione è sanzionato in via amministrativa (da 500 euro a euro). Le sanzioni sono suscettibili di diffida (art. 13, commi 2 e ss., D.Lgs. n. 124/2004). Dall adozione della diffida deriva che in caso di regolarizzazione il trasgressore sarà ammesso al pagamento della sanzione minima pari a 500 euro. 4
5 In ogni caso è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta pari a 500 euro per effetto dell art. 16 della L. n. 689/81. REGIME SANZIONATORIO Il decreto disciplina il regime sanzionatorio con riferimento all avvenuto conseguimento dei benefici sulla base di documentazione non veritiera. A questo proposito, conferma le sanzioni già previste da altre disposizioni legislative per il destinatario della prestazione indebita, che consistono nella revoca del trattamento pensionistico, nella ripetizione dell indebito e nell applicazione delle eventuali sanzioni penali. Viene, poi, introdotta una sanzione per il datore di lavoro che ha fornito documentazione non veritiera, rappresentata dal pagamento di una somma pari al doppio di quanto indebitamente erogato in favore degli istituti previdenziali, a titolo di sanzione. La verifica della veridicità della documentazione è attribuita al servizio ispezione del lavoro e agli enti previdenziali. Distinti saluti. CENTRO STUDI 24/06/
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