BENI MOBILI( targato, aeronautico e strumentale )

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1 Sede Legale: Firenze, piazza Libertà 13 - Direzione Generale: Firenze, viale Don Minzoni Cap. Soc ,00 Telefono Fax C.F. e R.I.Fi Partita IVA Elenco Gen. Intermediari Finanziari U.I.C. ROMA - n. 19 Elenco Spec. Intermediari Finanziari Banca d Italia ABI n Appartenente al Gruppo Bancario Banca Italease e soggetta a direzione e coordinamento da parte di Banca Italease FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA ( LEASING ) di BENI MOBILI( targato, aeronautico e strumentale ) LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO Sezione 1 - Informazioni su MERCANTILE LEASING spa La MERCANTILE LEASING SPA è un Intermediario Finanziario con sede legale in Firenze, Piazza della Libertà n. 13, capitale sociale di Euro ,00= interamente versato e riserve risultanti dall ultimo bilancio approvato di Euro ,00.; Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze n , Partita I.V.A , appartiene al Gruppo Bancario Banca Italease ed è soggetto a direzione e coordinamento da parte di Banca Italease spa. E iscritto nell Elenco Generale tenuto dall UIC con il n. 19 e nell Elenco Speciale tenuto dalla Banca d Italia con il n.19239; indirizzo internet: ; indirizzo di posta elettronica: info@mercantileleasing.it Sezione 1-bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede SOGGETTO CONVENZIONATO Nominativo / Ragione sociale Indirizzo Località Cod.Fisc. e iscr.r.i. n.tel. n.fax. Qualifica iscritto al n. del Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al Soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo. Sezione 2 - Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria Per locazione finanziaria si intende l operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (LOCATRICE) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dalla Locatrice presso un terzo venditore, su scelta e indicazione del Cliente (CONDUTTRICE), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito ed eventualmente di prorogarne il loro utilizzo a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili. Venditore e Conduttrice possono anche coincidere (c.d. lease-back). La funzione economica dell operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, la Locatrice mette a disposizione del Cliente il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto, la Locatrice può richiedere alla Conduttrice il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato. L operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall offerta dei seguenti servizi aggiuntivi: Mercantile Leasing spa Trasparenza Foglio Informativo Beni Mobili 01/07/ Pagina 1 di 10

2 Per i beni strumentali : Copertura assicurativa All Risk- Macchinari in convenzione con Compagnie del Gruppo Reale Mutua Assicurazioni (caratteristiche e rischi tipici) La copertura assicurativa è offerta da Mercantile Leasing sulla base delle convenzioni con Compagnie del Gruppo Reale Mutua Assicurazioni ed il relativo costo può essere incluso nei canoni della locazione finanziaria. L assicurazione copre i danni materiali e diretti derivanti da sinistri ai beni oggetto della locazione finanziaria, nonché la perdita, anche originata da furto, dei beni stessi. La suddetta copertura assicurativa è applicabile sulla base delle previsioni e limitazioni contenute nel modello copertura di rischi per i beni strumentali concessi in locazione finanziaria che descrive dettagliatamente il servizio e che è a disposizione della clientela presso i locali aperti al pubblico di Mercantile Leasing. I costi massimi sono indicati nella successiva tabella condizioni massime applicabili. Il Cliente (Conduttrice) si assume ogni onere e rischio in merito alle conseguenze derivanti da fatti od eventi che impediscano il risarcimento del danno. Per la disciplina della trasparenza dei servizi assicurativi prestati da Reale Mutua Assicurazioni si rinvia agli strumenti previsti dalla legge per il settore assicurativo. Full Leasing (caratteristiche e rischi tipici) Il servizio di full-leasing prevede la prestazione, da parte di un soggetto convenzionato con Mercantile Leasing (di norma lo stesso Venditore), di una serie di servizi relativi ai beni strumentali oggetto della locazione e consistenti, essenzialmente, in manutenzione ordinaria e straordinaria. Rischio tipico del servizio è la mancata prestazione dello stesso da parte del soggetto terzo; qualora si verifichi tale eventualità la Conduttrice non può sollevare alcuna eccezione nei confronti della Locatrice alla quale è obbligata a corrispondere egualmente l importo del canone di leasing, ma non quello del servizio accessorio non prestato. I costi del servizio sono legati a numerosi parametri (caratteristiche del bene, tipo di assistenza prestata etc.. ) per cui non possono essere determinati in precedenza, ma solo in funzione delle scelte effettuate dalla Conduttrice. Per tutti i beni targati: Copertura assicurativa Rischi Diversi per beni targati in convenzione con Compagnie del Gruppo Reale Mutua Assicurazioni (caratteristiche e rischi tipici). La copertura assicurativa è offerta da Mercantile Leasing sulla base della convenzione con Compagnie del Gruppo Reale Mutua Assicurazioni ed il relativo costo può essere incluso nei canoni della locazione finanziaria. La copertura assicurativa si può riferire ad autovetture, autocarri con portata sino ed oltre i 35 q.li. Sono possibili le seguenti opzioni: Prodotto A: furto totale e parziale o rapina, incendio, assistenza stradale (fra cui auto sostitutiva). Prodotto B furto totale e parziale o rapina, incendio, assistenza stradale, auto sostitutiva, atti vandalici, calamità naturali, assistenza stradale (fra cui auto sostitutiva), garanzie accessorie. Prodotto C: furto totale e parziale o rapina, incendio, assistenza stradale, auto sostitutiva, atti vandalici, calamità naturali, assistenza stradale (fra cui auto sostitutiva), cristalli, garanzie accessorie, tutela giudiziaria. Prodotto D: furto totale e parziale o rapina, incendio, assistenza stradale, auto sostitutiva, atti vandalici, calamità naturali, assistenza stradale (fra cui auto sostitutiva), cristalli, garanzie accessorie, tutela giudiziaria, Kasko. Le suddette opzioni sono applicabili sulla base delle previsioni e limitazioni contenute nel modello coperture assicurative costi inclusi nei canoni che descrive dettagliatamente il servizio e che è a disposizione della clientela presso i locali aperti al pubblico di Mercantile Leasing. I costi massimi sono indicati nella successiva tabella condizioni massime applicabili. Il Cliente (Conduttrice) si assume ogni onere e rischio in merito alle conseguenze derivanti da fatti od eventi che impediscano il risarcimento del danno. Per la disciplina della trasparenza dei servizi assicurativi prestati da Reale Mutua Assicurazioni si rinvia agli strumenti previsti dalla legge per il settore assicurativo. Per le sole autovetture: Full Leasing ( caratteristiche e rischi tipici ) Il servizio di full-leasing prevede la prestazione, da parte di un soggetto convenzionato con Mercantile Leasing, di una serie di servizi riferiti alle sole autovetture e consistenti in un pacchetto base composto da: manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza legale, contributo spese mediche, soccorso stradale, cambio pneumatici, tassa di proprietà, polizza kasko. Il pacchetto base può essere incrementato con il servizio auto sostitutiva, la polizza Incendio e furto, la polizza RCA. Rischio tipico del servizio è la mancata prestazione dello stesso da parte del soggetto terzo per cui la Conduttrice non può sollevare alcuna eccezione nei confronti della Locatrice alla quale è obbligata a corrispondere egualmente l importo del canone di leasing, ma non quello del servizio accessorio non prestato. I costi del servizio sono legati a numerosi parametri (marca e modello autovettura, chilometri percorsi durante la vita del contratto etc..) per cui non possono essere determinati in precedenza, ma solo in funzione delle scelte e delle informazioni fornite dalla Conduttrice alla quale verrà fornito tempestivamente specifico preventivo. Per i beni targati, aeronautici e strumentali: Copertura assicurativa LEASING PROTECTION in convenzione con HSBC Insurance ed HSBC Life La copertura assicurativa Leasing protection è applicabile solo a contratti di leasing con un imponibile non superiore ad Euro Si tratta di un assicurazione offerta sulla base della convenzione con le società HSBC (Honk Kong Shangai Bank Corporation ) Insurance (Ireland) Ltd per le coperture relative ai rami danni e HSBC Life (Europe) Ltd per le coperture assicurative relative al ramo vita. Copre il rischio di Morte,di Infortunio o Malattia che determini Invalidità Totale Permanente o Inabilità Temporanea Totale ( per le previste esclusioni si rimanda all attenta lettura del Modulo di adesione ed all allegata Nota informativa alla polizza ). In caso di Morte e di Invalidità Totale Permanente superiore al 60%, l assicurazione liquida una somma pari al debito residuo del contratto di laesing alla data del decesso o della costatata I.T.P. esclusi eventuali insoluti.e con il massimo di euro anche in caso di più contratti di leasing assicurati sulla stessa persona.in caso di Inabilità Temporanea Totale un importo pari a quello dei canoni scadenti in un anno solare con il massimo di euro 3500 mensili per singola persona assicurata indipendentemente dal numero di contratti di leasing stipulati. Mercantile Leasing spa Trasparenza Foglio Informativo Beni Mobili 01/07/ Pagina 2 di 10

3 La persona fisica assicurabile è quella che al momento della stipula del contratto ha sottoscritto il modulo di adesione, ha un età compresa fra i 18 e i 60 anni, gode di buona salute, non è affetta da malattia o lesioni che necessitano di trattamento medico periodico o continuato.le garanzie assicurative cessano al compimento del 66esimo anno di età. Il premio assicurativo viene incluso nei canoni periodici con costo del finanziamento calcolato al tasso leasing vigente al momento della sottoscrizione del contratto. Per maggiori dettagli sul servizio si rinvia all attenta lettura del modulo di adesione e della nota informativa disponibili presso i locali aperti al pubblico di Mercantile Leasing S.p.a. Per la disciplina della trasparenza dei servizi assicurativi prestati dalle società HSBC Insurance (Ireland) Ltd per le coperture relative ai rami danni e HSBC Life (Europe) Ltd per le coperture assicurative relative al ramo vita si rinvia agli strumenti previsti dalla legge per il settore assicurativo. I rischi tipici dell operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria. Sul piano contrattuale il Cliente-Conduttrice, da un lato, si assume l obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento della Locatrice, nonché l obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del Venditore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell assunzione di tali rischi, il Cliente-Conduttrice può agire direttamente nei confronti del venditore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti. Sul piano economico-finanziario, poiché l operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell investimento del Cliente-Conduttrice, nella locazione finanziaria il Cliente-Conduttrice si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato. Nei casi in cui l ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall Euro, il Cliente-Conduttrice si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all andamento crescente dei parametri. Nel caso in cui abbia invece optato per un operazione a canoni fissi costanti per l intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro ; si assume, inoltre, il rischio che l ammontare definitivo dei canoni periodici da corrispondere alla Locatrice per tutta la durata del contratto, possa essere superiore a quello indicato nel contratto al momento della stipula. Infatti, qualora il tasso IRS rilevato dalla Locatrice al momento della consegna del bene e quindi della decorrenza del contratto abbia subìto una variazione pari o superiore a 0,10 punti percentuali rispetto al tasso IRS utilizzato per determinare i canoni al momento della stipula, la Locatrice ridetermina l ammontare dei canoni periodici sulla base della differenza tra il tasso così rilevato e quello utilizzato per determinare i canoni al momento della stipula. Sezione 3 - Condizioni economiche del servizio e dell operazione Al fine di offrire una corretta e più completa informazione sul punto in oggetto si forniscono le seguenti indicazioni: TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI I tassi effettivi globali medi della tipologia di operazione oggetto del presente foglio informativo, rilevati ai sensi dell art. 2 della Legge n. 108/96 e pubblicati dal Ministero dell Economia e delle Finanze, sono i seguenti: CATEGORIA DI OPERAZIONI: LEASING Fino a euro 12,570 % oltre euro fino a euro 9,310 % oltre euro fino a euro 8,250 % Oltre euro 7,090 % Si precisa che, trattandosi di tassi globali medi rilevati sul sistema, il tasso effettivo globale praticato sulla singola operazione potrà anche essere superiore a quello pubblicato, ma non potrà in alcun caso essere superiore ai seguenti: TASSI SOGLIA determinati, ai sensi della Legge 108/96 (contrasto all USURA), in misura pari al 150% dei corrispondenti tassi effettivi globali medi: Periodo di riferimento della rilevazione: 1 Gennaio Marzo 2008 Costo del bene locato DA 0 A DA A DA A OLTRE CATEGORIA DI OPERAZIONI: LEASING 18,855 % 13,965 % 12,375 % 10,635 % TASSI LEASING Il corrispettivo di un operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione fra gli altri della struttura dell operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc.. Un parametro di riferimento per misurare l onerosità di questo flusso di pagamenti è il tasso leasing, definito nelle Istruzioni della Banca d Italia come: il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l acquisto del bene e dei relativi interessi. Mercantile Leasing spa Trasparenza Foglio Informativo Beni Mobili 01/07/ Pagina 3 di 10

4 Il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno composto di periodi ( mesi, bimestri, trimestri o semestri ) tutti uguali tra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l attualizzazione dei flussi la data di inizio decorrenza stabilita in contratto. Nella tabella sottostante sono riportati i tassi leasing massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria. TASSI LEASING MASSIMI PRATICATI Costo del bene locato DA 0 A DA A DA A OLTRE TASSO MASSIMO PRATICATO 18,855 % 13,965 % 12,375 % 10,635 % Il tasso leasing concretamente praticato al cliente sulla specifica operazione, evidentemente funzione fra l altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto. CONDIZIONI MASSIME APPLICABILI (IVA ESCLUSA) OLTRE ONERI DOCUMENTATI Interessi di mora: nella misura del Tasso Euribor tre mesi lettera pubblicato su "Il Sole 24 Ore" o, in caso di mancata pubblicazione, su altro quotidiano equivalente, alla data di scadenza delle obbligazioni, maggiorato di 7 punti percentuali, e comunque, ove ritenuta applicabile anche agli interessi moratori, nella misura del cosiddetto tasso soglia di cui ai Decreti del Ministero del Tesoro emessi ai sensi della Legge 108/96, relativi all'epoca della stipula del contratto oppure, a scelta di Mercantile Leasing, dell'insorgenza della mora nei pagamenti. Tasso di riferimento per eventuali attualizzazioni: per le operazioni in Euro a tasso variabile : Tasso Euribor 3 m.l. base riportato nelle Condizioni Particolari, diminuito di un punto (comunque non inferiore a zero). Per le operazioni in Euro a tasso fisso: Tasso I.R.S. indicato nelle Condizioni Particolari, diminuito di un punto (comunque non inferiore a zero). Per le operazioni in valuta estera : Tasso Interbancario tre mesi lettera relativo alla valuta stessa, riportato nelle Condizioni Particolari, diminuito di un punto (comunque non inferiore a zero). Oneri di prefinanziamento: In aggiunta al corrispettivo del canone pattuito nelle Condizioni Particolari di contratto, la Conduttrice sarà inoltre tenuta a corrispondere in via posticipata allo scadere di ciascun trimestre solare alla Locatrice su tutte le somme versate dalla Locatrice ai Venditori od a terzi in via anticipata rispetto alla data di sottoscrizione, da parte della Conduttrice, del verbale di consegna, accettazione e collaudo compensi per pagamenti anticipati calcolati alla media rilevata in ciascun trimestre solare del parametro indicato nelle Condizioni Particolari per il calcolo dell adeguamento periodico dei canoni di locazione, arrotondato allo 0,375 di punto percentuale superiore maggiorato di tre punti. I compensi di cui sopra verranno corrisposti dalla Conduttrice per il periodo tra la data dell esborso da parte della Locatrice e la data di decorrenza del primo canone periodico. Spese Istruttoria 0,10% del valore del bene con minimo di Euro 500 Aggiuntive per pratica agevolata 1.200,00 Aggiuntive per istruttoria operazione con piu' 100,00 per ogni venditore successivo al primo venditori Perizie tecniche/ispezioni di periti scelti dalla 700,00 + tariffa del professionista (per ognuna) Locatrice Notarili secondo tariffa del professionista Bollatura contratti e garanzie secondo tariffe e periodicità vigenti Eventuale registrazione del contratto 150,00 + costi vivi Eventuale registrazione del contratto (per beni aeronautici) 200,00 + costi vivi Incasso/storno canoni/addebiti 8,00 per ogni canone/addebito Certificazioni varie, accertamenti e dichiarazioni 200,00 + costi vivi liberatorie Spese relative all'attività della Locatrice di assoggettamento ad indicizzazione periodica del canone di locazione finanziaria 11,00 per trimestre Invio copie di fatture o di altri documenti 50,00 per ogni fattura o documento Modifiche contrattuali senza emissione di appendici 150,00 per ciascuna richiesta Produzione conteggi, variazioni anagrafiche, 150,00 per ciascuna richiesta modifiche della Banca domiciliataria dei pagamenti Modifiche contrattuali con emissione di appendici 500,00 per ciascuna richiesta Modifiche contrattuali con emissione di appendici (per beni aeronautici) 900,00 per ciascuna richiesta Consegna copia del contratto idonea per la stipula 200,00 Rilascio permessi a condurre 150,00 Gestione multe e contravvenzioni 75,00 per ogni adempimento Gestione multe e contravvenzioni (per beni aeronautici) 100,00 per ogni adempimento Gestione sinistri e/o furti e/o indennizzi assicurativi 500,00 per ogni adempimento Istruttoria per richieste di subentro contratti 500,00 Istruttoria per richieste di subentro contratti (per beni aeronautici) 1.000,00 Perfezionamento subentri nei contratti 500,00 Perfezionamento subentri nei contratti (per beni aeronautici) 1.000,00 Variazione locatario su cdp e libretto 400,00 Gestione insoluti 50,00 per ogni partita insoluta Recupero crediti a mezzo agenzia 150, % del totale da recuperare Invio estratti conto 50,00 per ogni estratto conto Invio piani ammortamento 50,00 per ogni piano di ammortamento Rilascio prospetto contabile per nota integrativa 50,00 per ogni prospetto Invio comunicazioni periodiche ai sensi della 50,00 per ciascun invio normativa sulla trasparenza Spese gestione stato avanzamento lavori (S.a.l.) 20,00 per ogni fattura fornitore liquidata Mercantile Leasing spa Trasparenza Foglio Informativo Beni Mobili 01/07/ Pagina 4 di 10

5 Gestione pratica in contenzioso 600,00 per anno o frazione Conteggio cessione anticipata dei beni 50,00 per ogni conteggio Cessione anticipata dei beni 1.000,00 Esercizio della facoltà di acquisto 300,00 Esercizio della facoltà di acquisto (per beni aeronautici) 750,00 Passaggio di proprietà 350,00 + costi vivi (per ogni veicolo) Radiazione dai Pubblici Registri, perdita di possesso 400,00 + costi vivi (per ogni veicolo) o rientro in possesso Invio preavviso di scadenza contratto 30,00 per ogni invio Gestione cartelle esattoriali 150,00 per ogni cartella esattoriale Commissione periodica gestione convenzione 300,00 per anno o frazione assicurativa Spese relative all'attività della Locatrice di revisione e di controllo della permanenza delle condizioni di meritevolezza del credito in capo alla Conduttrice 350,00 per anno Esame polizza predisposta dalla Conduttrice 300,00 Gestione garanzie ed erogazione cedole su titoli in 100,00 per anno o frazione pegno Gestione premi assicurativi non pagati dalla 50,00 Conduttrice Invio documentazione per societa' di revisione 100,00 Svincolo garanzie 100,00 Svincolo assicurativo 100,00 Gestione e liquidazione contributi agevolativi 70,00 per ogni erogazione Aggiuntive per operazioni di importazione 650,00 Commissione impostazione tecnica locazione 2% sull'importo del contratto Spese analisi valutativa locazione 2% sull'importo del contratto Spese, oltre oneri notarili, per intervento nostro procuratore ad atti successivi all'acquisto del bene (per beni aeronautici) 1.000,00 per ogni atto (oltre oneri notarili) Spese per chiamata interventi S.a.l. 250,00 Assicurazione Rischi Diversi per beni targati in convenzione con Compagnie del Gruppo Reale Mutua Assicurazioni: 1 % mensile calcolato sul costo d acquisto del bene Assicurazione All Risk Macchinari in convenzione con Compagnie del Gruppo Reale Mutua Assicurazioni (secondo la durata della locazione) 10,00 % sul valore imponibile del bene Assicurazione All Risk Macchinari in convenzione con Compagnie del Gruppo Reale Mutua Assicurazioni (annuale) 1,5 % sul valore imponibile del bene I predetti costi assicurativi possono essere ripartiti in aggiunta sui canoni di locazione. Assicurazione Leasing Protection in convenzione con HSBC Insurance ed HSBC Life 3,50 % sul valore imponibile del bene I predetti costi assicurativi possono essere ripartiti in aggiunta sui canoni di locazione Tutte le imposte e tasse nonché le spese notarili riguardanti eventuali subentri o cessioni anche anticipate dei beni sono a carico del subentrante o del cessionario N.B. : Ogni altro costo documentato sostenuto da Mercantile Leasing sarà addebitato alla Conduttrice a pari costo in aggiunta agli importi indicati nella presente tabella PARAMETRI E CRITERI DI INDICIZZAZIONE E DI DETERMINAZIONE DEI CANONI IN MISURA FISSA Criteri generali Tutte le variazioni saranno rilevate trimestralmente dalla Locatrice ed i relativi importi verranno riconosciuti alla Conduttrice a mezzo bonifico o richiesti alla stessa a mezzo addebito automatico su conto corrente (RID). Qualora l importo della suddetta variazione sia uguale od inferiore ad euro 25,00 non si darà luogo ad adeguamento, salvo conguaglio a fine contratto. Parametro: Tasso Euribor tre mesi lettera Criteri di indicizzazione : la revisione in aumento ai canoni di locazione sarà apportata allorché la media del tasso relativo al parametro di riferimento, indicato nelle Condizioni Particolari del trimestre solare di scadenza del canone, arrotondata allo 0,375 di punto percentuale superiore, registri una variazione in aumento, rispetto alla base indicata nelle Condizioni Particolari. La revisione in diminuzione ai canoni di locazione sarà apportata allorché la media del tasso relativo al parametro di riferimento, indicato nelle Condizioni Particolari del trimestre solare di scadenza del canone, arrotondata allo 0,375 di punto percentuale superiore, registri una variazione in diminuzione rispetto alla base indicata nelle Condizioni Particolari. Le suddette revisioni saranno determinate, relativamente a ciascun canone, sulla base della seguente formula: CR* (TR TB) * GG / dove: CR = valore residuo in conto capitale; TR = tasso rilevato; TB = tasso base; GG = numero di giorni intercorrenti tra le scadenze dei canoni. Dette variazioni non costituiscono titolo per il recesso dal contratto da parte della Conduttrice. Parametro: Valuta Estera Criteri di indicizzazione: in relazione all eventuale variazione del rapporto di cambio la Locatrice rileverà alla fine di ogni trimestre solare la differenza sui canoni periodici del trimestre sulla base del seguente conteggio, provvedendo al relativo adeguamento: (CO/VC) x NC dove CO è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria, NC il cambio Euro Valuta estera della fine del trimestre solare, VC il valore del cambio base indicato nelle Condizioni Particolari. Con gli stessi criteri di cui sopra la Locatrice rileverà a fine locazione la differenza intervenuta sul prezzo di riscatto sulla base del cambio vigente al momento della rilevazione stessa. La Locatrice provvederà,inoltre, all adeguamento del corrispettivo periodico della locazione finanziaria sulla base della variazione tra il tasso interbancario della valuta estera tre mesi lettera, pubblicato su Il Sole 24 Ore due giorni lavorativi precedenti alla fine di ogni trimestre solare, aumentato di 0,375 punti,con il tasso base di riferimento indicato nelle Condizioni Particolari di contratto. Dette variazioni non costituiscono titolo per il recesso dal contratto da parte della Conduttrice. Nel caso in cui la Conduttrice abbia invece optato per un operazione a canoni fissi costanti per l intera durata contrattuale, si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro; si assume inoltre il rischio che l ammontare definitivo dei canoni periodici da corrispondere alla Locatrice per tutta la durata del contratto, possa essere superiore a quello indicato nel contratto al momento della stipula. Infatti, qualora il tasso IRS rilevato dalla Locatrice al momento della consegna del bene e quindi della decorrenza del contratto abbia subìto una variazione pari o superiore a 0,10 punti percentuali rispetto al tasso IRS utilizzato per determinare i canoni al momento della stipula, la Locatrice ridetermina l ammontare dei canoni periodici sulla base della differenza tra il tasso così rilevato e quello utilizzato per determinare i canoni al momento della stipula. Mercantile Leasing spa Trasparenza Foglio Informativo Beni Mobili 01/07/ Pagina 5 di 10

6 Principali indici di riferimento Euribor 365 3m (Media mensile) Euribor 360 3m (Media mensile) Giugno ,200 4,142 Luglio ,267 4,209 Agosto ,565 4,502 Settembre ,802 4,736 Ottobre ,769 4,703 Novembre ,686 4,621 Dicembre ,927 4,860 Gennaio ,572 4,510 Febbraio ,422 4,361 Marzo ,624 4,560 Aprile ,838 4,772 Maggio ,924 4,857 Tassi interbancari (libor) 3 mesi (per valuta il primo giorno lavorativo del mese) Dollaro Usa Yen Franco Svizzero Luglio ,3600 0, ,70167 Agosto ,3562 0, ,70750 Settembre ,5800 0, ,89500 Ottobre ,2306 1, ,78167 Novembre ,9112 0, ,75000 Dicembre ,1237 0, ,74833 Gennaio ,6806 0, ,7600 Febbraio ,0950 0, ,65667 Marzo Aprile , , ,90000 Maggio , , ,80500 Giugno , , ,77500 Tasso I.R.S. (per valuta il primo giorno lavorativo del mese) IRS 2 anni IRS 3 anni IRS 4 anni IRS 5 anni Aprile ,29 4,24 4,22 4,25 Maggio ,59 4,49 4,47 4,46 Giugno ,95 4,82 4,74 4,69 Sezione 4 - Clausole contrattuali regolanti il servizio e l operazione Il contratto di locazione finanziaria di Mercantile Leasing è strutturato in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari di contratto), oltre alla descrizione del bene, all indicazione del suo prezzo e del Venditore, sono indicati i dati economici e finanziari, la durata espressa in mesi, il parametro per l eventuale indicizzazione e il tasso per eventuali attualizzazioni; nella seconda parte (Condizioni Generali di contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l intero rapporto di locazione finanziaria con il Cliente. Alle Condizioni Particolari è unito l Allegato che riepiloga le condizioni massime applicabili all operazione nonché le dichiarazioni del Cliente in tema di Trasparenza dei servizi finanziari. Di seguito si riporta l elenco ed una breve e sintetica descrizione delle più significative clausole contrattuali che costituiscono le Condizioni Generali di contratto, facendo presente che in caso di contestazioni e/o controversie trova applicazione esclusivamente il contenuto delle singole clausole così come riportato nelle Condizioni Generali di contratto alle quali, pertanto, si rinvia per l attenta e completa lettura. Le Condizioni Generali di Contratto di Mercantile Leasing sono state depositate presso il Notaio Luigi Rogantini Picco di Firenze al numero di repertorio fascicolo 4173 in data 27/03/2008. Premesse: La Conduttrice sceglie il bene ed il Venditore presso il quale chiede alla Locatrice di acquistarlo la Conduttrice tratta con il Venditore il prezzo che chiede alla Locatrice di versare La Conduttrice e la Locatrice adottano le seguenti definizioni: il Macchinario significa le macchine i congegni e le altre attrezzature indicati nelle Condizioni Particolari (n.b.: ai fini del presente Foglio Informativo si precisa che con il termine macchinario si intende il bene od i beni oggetto della locazione finanziaria ); il Fabbricante significa il Mercantile Leasing spa Trasparenza Foglio Informativo Beni Mobili 01/07/ Pagina 6 di 10

7 fabbricante del macchinario ;il Venditore significa il Venditore dal quale la Locatrice acquista il macchinario; la Data di installazione significa la data di consegna del macchinario alla Conduttrice nel luogo specificato all art.6 delle Condizioni Generali. Condizioni Generali: art.3) Corrispettivo della locazione finanziaria Modifica unilaterale delle condizioni : Ai sensi di quanto previsto dall art. 118 del D.Lgs. n. 385/93 (Testo Unico Bancario), così come modificato dalla L. 4 agosto 2006 n. 248 di conversione del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, sarà in facoltà della Locatrice modificare unilateralmente, sia gli importi delle spese, sia i tassi, i prezzi e le altre condizioni del presente contratto, qualora sussista un giustificato motivo. Ove la Locatrice si avvalga di tale facoltà, avrà l'obbligo di inviare alla Conduttrice, con un preavviso di 30 giorni, una proposta scritta di modifica delle condizioni contrattuali, qualora esse siano sfavorevoli alla Conduttrice medesima rispetto a quelle precedentemente pattuite. La Conduttrice, entro 60 giorni avrà la facoltà di recedere dal contratto, senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l applicazione delle condizioni precedentemente applicate. art. 4) Interessi di mora: sono determinati nella misura del tasso Euribor tre mesi lettera maggiorato di 7 punti percentuali. art. 6) Consegna del macchinario: Al momento della consegna del macchinario, il Venditore e la Conduttrice (che agisce in nome e per conto della Locatrice) dovranno redigere e firmare un verbale di consegna. Detto verbale di consegna certificherà la completa corrispondenza del macchinario consegnato e delle sue componenti, come stato, condizione o funzionamento a quanto previsto nell ordine di acquisto, la sua idoneità all uso contemplato nonché la sua completa corrispondenza a tutti i requisiti di legge in materia di antinfortunistica ed antinquinamento. La firma del verbale da parte della Conduttrice certificherà la sua piena accettazione e conoscenza delle condizioni in cui il macchinario è stato consegnato. Alla firma del verbale da parte della Conduttrice consegue il pagamento al Venditore. art. 9) Uso e mancato uso del macchinario Obblighi della Conduttrice Esonero di responsabilità della Locatrice: la Conduttrice resta incondizionatamente obbligata a pagare alla Locatrice ogni somma dovutale in forza del contratto anche nell ipotesi di mancato uso del macchinario per qualsiasi ragione comprese cause di forza maggiore, furto, scioperi, riparazioni, manutenzione ordinaria e straordinaria etc.la Conduttrice si obbliga ad usare il macchinario curandone diligentemente la conservazione e la manutenzione La Conduttrice assume a suo completo carico l installazione, la conservazione, la manutenzione e le riparazioni sia ordinarie che straordinarie. La Conduttrice, fermi restando i suoi diritti verso i terzi, incluso il Venditore, assume a proprio carico, restando, quindi, incondizionatamente obbligata a pagare alla Locatrice ogni somma dovutale in forza del contratto ogni rischio e rinuncia ad ogni azione ed eccezione nei confronti della Locatrice per omissioni, totali o parziali o ritardi nella consegna del macchinario da parte del Venditore o di terzi, per vizi palesi od occulti, per difetti di funzionamento del macchinario anche se sopravvenuti durante il corso della locazione. La Locatrice cede alla Conduttrice ogni suo diritto di garanzia nei confronti del Venditore. La Conduttrice assume a suo completo carico qualunque danneggiamento, deterioramento, perdita o sottrazione, anche parziale, del macchinario locato, per qualsiasi causa avvenuti.. art. 12) Perdita o danno assicurazione responsabilità: la Conduttrice nella sua qualità di custode del macchinario sarà responsabile di ogni e qualsiasi danno causato al macchinario o causato dal macchinario e/o dal suo impiego a beni e/o persone. Per l intera durata della locazione la Conduttrice, indicando espressamente tale sua qualità è obbligata ad assicurare a proprie spese con primaria Compagnia di Assicurazioni il macchinario locato. Le relative polizze saranno vincolate a favore della Locatrice alla quale la Conduttrice dovrà fornire un duplicato di tutte le polizze. La Conduttrice curerà a sue esclusive spese tutti gli adempimenti necessari per fornire alla Compagnia di assicurazione la documentazione richiesta ai fini del risarcimento del danno. La Conduttrice tiene sollevata la Locatrice da ogni e qualsiasi responsabilità relativamente ad ogni possibile conseguenza derivante dall eventuale apertura di procedure concorsuali a carico della Compagnia di Assicurazione o comunque di fatti ed eventi che impediscano il risarcimento, assumendo a proprio carico ogni onere e rischio in merito. N.B. per i beni aeronautici la Conduttrice è obbligata ad assicurare l aeromobile oggetto del contratto contro tutti i rischi ivi compresi: 1) Assicurazione corpo All Risks, per il valore di mercato dell aeromobile; 2) Assicurazione per la Responsabilità Civile verso terzi; 3) Assicurazione per la Responsabilità civile del vettore verso i passeggeri; 4) Assicurazione cumulativa contro gli infortuni aeronautici, compresi infortuni dei passeggeri nonchè del personale navigante. art. 13) Sublocazione cessione del contratto- pegno del macchinario: La Conduttrice si obbliga a non cedere a terzi e a non sublocare, dare in godimento od affidare il macchinario oggetto della locazione. La Conduttrice si obbliga ad impedire l'accensione di ogni privilegio, pegno ed onere sul macchinario. art. 15) Clausole risolutive espresse e penale di risoluzione: Nel caso di mancato o ritardato adempimento sia pure parziale delle obbligazioni richiamate nel presente articolo così come nel caso degli altri eventi espressamente previsti la Locatrice avrà la facoltà di determinare la risoluzione di diritto della locazione, risoluzione che diverrà operativa a seguito della comunicazione inviata dalla Locatrice alla Conduttrice a mezzo lettera raccomandata R.R. Nel caso di risoluzione la Conduttrice dovrà restituire alla Locatrice il macchinario locato e fermi restando sia l acquisizione a favore della Locatrice delle rate di canone in precedenza pagate e di quelle regolate in via anticipata sia il diritto della Locatrice a richiedere il pagamento dei canoni insoluti prima della risoluzione, la locatrice potrà inoltre domandare alla Conduttrice, a titolo di indennizzo, una somma pari ai 3/5 (tre quinti) del totale dei canoni a scadere, maggiorati degli interessi di mora, fermo restando il diritto della Locatrice al risarcimento dei maggiori danni subiti. art. 16) Restituzione del macchinario stima peritale: Al termine del rapporto anche in caso di risoluzione anticipata la Conduttrice dovrà restituire il macchinario con accessori alla Locatrice. Nel caso in cui il valore residuo convenzionale indicato nelle Condizioni Particolari sia superiore al 10% del prezzo di acquisto del macchinario e la Conduttrice non intenda esercitare la facoltà di acquisto, la Conduttrice si obbliga qualora il valore del restituito macchinario così come determinato dal perito nominato dalla Locatrice sia inferiore al corrispettivo di detta facoltà di acquisto - a risarcire alla Locatrice i danni costituiti dalla differenza tra il corrispettivo relativo all omessa facoltà di acquisto ed il valore residuo del macchinario. art. 17) Revisione dei canoni canoni in misura fissa: disciplina le modalità di revisione dei canoni secondo i criteri di indicizzazione più sopra esposti alla voce Parametri e criteri di indicizzazione e di determinazione dei canoni in misura fissa. art. 18) Clausole relative alla locazione di automezzi: le clausole contenute nel seguente articolo sono aggiuntivamente applicabili nel caso in cui il macchinario oggetto della locazione sia costituito da automezzo. La Conduttrice si obbliga a trasmettere alla Locatrice entro il perentorio termine di cinque giorni dal relativo rilascio copia del foglio di via, copia del libretto di circolazione, originale del certificato di proprietà. E fatto divieto di noleggiare l automezzo e farlo partecipare a competizioni o gare. Le spese per manutenzione e riparazioni saranno a totale carico della Conduttrice. La Conduttrice dichiara di assumere a proprio completo carico qualunque danneggiamento, deterioramento, perdita o sottrazione anche parziale dell automezzo locato per qualsiasi causa avvenuti. Tutte le contravvenzioni e multe saranno a carico della Conduttrice. L automezzo di cui al contratto dovrà essere assicurato a spese della Conduttrice con primaria Compagnia Assicuratrice per tutto il periodo della locazione contro : a) Responsabilità Civile contro terzi con massimale unico compresi i terzi trasportati di Euro ,00 per le autovetture e gli autocarri di peso complessivo entro i 35 quintali e di Euro ,00 per le macchine operatrici circolanti su strada e gli autocarri di peso complessivo superiore ai 35 quintali. Mercantile Leasing spa Trasparenza Foglio Informativo Beni Mobili 01/07/ Pagina 7 di 10

8 b) Incendio, anche causato da atti vandalici e furto dell automezzo per il valore intero dello stesso. La Conduttrice trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto è autorizzata ad adeguare il valore per incendio e furto a quello riportato sulle pubblicazioni Quattroruote od Eurotax giallo Le predette polizze devono essere vincolate a favore di Mercantile Leasing per tutta la durata del contratto. Per i danni non coperti dalle suddette polizze l intero ammontare sarà a carico della Conduttrice. L automezzo può circolare solo in Italia, negli altri Paesi della Comunità Europea ed in Svizzera. art. 19) Facoltà di acquisto: al termine della locazione la Conduttrice può rendersi acquirente del macchinario oggetto della locazione comunicando tale sua decisione alla Locatrice a mezzo lettera raccomandata con almeno 90 giorni di anticipo rispetto alla scadenza e versando alla Locatrice l importo indicato nelle Condizioni Particolari. Tale facoltà è condizionata al puntuale adempimento da parte della Conduttrice di tutti gli obblighi derivanti dal contratto. art. 22) Spese e tasse: spese, tasse ed imposte afferenti il contratto nonché ogni onere e tributo diretto od indiretto sono a carico della Conduttrice. Art.23) Avvisi e comunicazioni Posta elettronica Sito internet :la Conduttrice fornisce alla Locatrice il proprio indirizzo di posta elettronica sollevandola da ogni responsabilità in merito ed autorizzandola ad utilizzarlo per l invio delle comunicazioni e della documentazione. La Locatrice rende disponibili alla Conduttrice, che la autorizza sollevandola da ogni responsabilità in merito, i dati del proprio contratto mediante l accesso con codici personali all area riservata del sito internet della Locatrice. art. 24) Foro competente: per qualsiasi controversia relativa al contratto sia che l azione sia promossa dalla Locatrice sia che l azione sia promossa dalla Conduttrice è esclusivamente competente il Foro di Firenze. Sezione 4 bis Clausole contrattuali regolanti il servizio e l operazione qualora il Cliente sia un privato Ai fini del presente Foglio Informativo si intende per privato la persona fisica che richiede un operazione di locazione finanziaria avente ad oggetto un bene di valore superiore ad Euro ,41 (iva compresa) intendendo utilizzarlo per fini esclusivamente personali e, quindi, non strumentali all esercizio della sua attuale e futura attività imprenditoriale. Anche il contratto di locazione finanziaria a privato è strutturato in due parti: una parte è costituita dalle Condizioni Generali depositate da Mercantile Leasing presso il notaio Luigi Rogantini Picco di Firenze al numero di repertorio fascicolo 4173 in data 27/03/2008 di cui, più sopra, si sono richiamate e sinteticamente descritte le principali clausole. L altra parte è costituita dalle Condizioni Particolari di contratto per le quali si riporta, qui di seguito, l elenco ed una breve e sintetica descrizione delle più significative clausole contrattuali facendo presente che in caso di contestazione e/o controversie trova applicazione esclusivamente il contenuto delle singole clausole così come riportato nelle Condizioni Particolari e Condizioni Generali alle quali, pertanto, si rinvia per l attenta e completa lettura. Premesse La Conduttrice ha chiesto alla Locatrice di concederle in locazione finanziaria il bene intendendo utilizzarlo per fini esclusivamente personali e, quindi, non strumentali all esercizio della sua attuale e futura attività imprenditoriale, bene dalla Conduttrice visto e prescelto in quanto di suo gradimento. La locazione finanziaria viene regolamentata dalle condizioni e dai patti contenuti nelle Condizioni Particolari e nelle Condizioni Generali e detti patti e condizioni, anche ai sensi e per gli effetti dell art.1469 ter,iv comma c.c., hanno formato oggetto di approfondita e specifica trattativa tra le parti contraenti. Condizioni Particolari Vi sono indicati oltre alla descrizione del bene, all indicazione del suo prezzo e del Venditore, i dati economici e finanziari, la durata espressa in mesi, il parametro per l eventuale indicizzazione, il tasso per eventuali attualizzazioni, la clausola che, a parziale deroga delle Condizioni Generali, disciplina la revisione dei canoni. Ed inoltre i seguenti punti: n) Le parti a seguito di specifiche,dettagliate ed individuali trattative intercorse sul punto, pattuiscono, per ogni controversia giudiziale conseguente,connessa e collegata al presente contratto, la competenza territoriale del Foro di Firenze, la quale, come riconosce la Conduttrice, non determina a suo carico alcuno squilibrio. o) La Conduttrice assume a proprio esclusivo carico ogni rischio talche' rinunzia ad ogni azione ed eccezione nei confronti della Locatrice per i casi di omissioni, totali o parziali, o ritardi nella consegna del bene da parte del Venditore o di terzi, per vizi palesi od occulti, per difetti di funzionamento del bene anche se sopravvenuti durante il corso della locazione. In tali casi, quindi, la Conduttrice resta incondizionatamente obbligata a pagare alla Locatrice ogni somma dovutale in forza del contratto. p) Le parti riconoscono piena validità alle pattuizioni di cui all art.17 delle Condizioni Generali contrattuali (Revisione dei canoni) sia perché il presente contratto ha durata determinata sia perché, in ogni caso, la Conduttrice espressamente rinuncia al diritto di recesso che le spettasse. q) La Conduttrice, che sia coniugata in regime di comunione legale, si obbliga a consegnare alla Locatrice, all atto della sottoscrizione del presente contratto, dichiarazione scritta di consenso dell altro coniuge alla relativa stipulazione ex art. 184 c.c. r) Le parti convengono che in considerazione della natura e della funzione del presente contratto (locazione finanziaria a favore di privato) si intendono oggettivamente e, comunque, pattiziamente non applicabili alcune delle Condizioni Generali del contratto di locazione finanziaria di Mercantile Leasing e precisamente quelle e solo quelle di seguito indicate: - la parte dell art. 15 relativa alle clausole espresse che prevede la risoluzione di diritto del contratto anche nel caso di cambiamento diretto o indiretto del controllo azionario della Conduttrice, di apertura di procedure concorsuali a carico della Conduttrice, di messa in liquidazione della stessa. - il punto n.3 dello stesso art l art. 24. Alle Condizioni Particolari sono uniti gli stessi Allegati indicati alla sezione precedente. Sezione 4 ter Caratteristiche, rischi tipici e clausole regolanti le principali garanzie che assistono il contratto di locazione finanziaria Fideiussione personale è l atto sottoscrivendo il quale una persona fisica o giuridica ( fideiussore ) garantisce personalmente alla Locatrice l adempimento da parte della Conduttrice ( debitore ) di qualsiasi obbligazione derivante dal contratto di locazione finanziaria. Rischio tipico della fideiussione è quello legato all inadempimento della Conduttrice ; in tal caso il fideiussore è tenuto al pagamento di ogni somma dovuta dalla Conduttrice alla Locatrice. Si riporta qui di seguito l elenco e la breve e sintetica descrizione delle principali clausole che disciplinano la fideiussione, facendo presente che in caso di contestazione e/o controversie trova applicazione esclusivamente il contenuto delle singole clausole così come riportato nel modello di fideiussione disponibile in tutte le sedi di Mercantile leasing a cui, pertanto, si rinvia per l attenta e completa lettura. Mercantile Leasing spa Trasparenza Foglio Informativo Beni Mobili 01/07/ Pagina 8 di 10

9 Chi sottoscrive l atto si costituisce fideiussore della Conduttrice per l adempimento di qualsiasi obbligazione dipendente dal contratto di locazione finanziaria indicato nell atto. a) La fideiussione garantisce quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonche per ogni altra spesa, anche giudiziaria, ed ogni onere tributario. d) II fideiussore non puo recedere dalla garanzia per tutto il periodo di esistenza delle obbligazioni del debitore, sino a quando non sia cessata e non sia stata estinta ogni obbligazione del debitore stesso nei confronti della Locatrice. II fideiussore risponde altresi di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato. Resta in facolta della Locatrice di liberare il fideiussore da ogni sua obbligazione. g) II fideiussore e tenuto a pagare immediatamente alla Locatrice, a seguito della comunicazione scritta dell'inadempimento del debitore, anche in caso di opposizione dello stesso, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fideiussore, i suoi eredi, successori ed aventi causa, le risultanze delle scritture contabili della Locatrice la quale, peraltro, non e tenuta ad effettuare di propria iniziativa al fideiussore alcuna comunicazione in ordine alla situazione dei conti ed in genere ai rapporti col debitore. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore. In deroga all'articolo 1939 Cod. Civ. la fideiussione mantiene tutti i suoi effetti anche se l'obbligazione principale sia dichiarata invalida. II fideiussore riconosce alla Locatrice il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore debbono imputarsi i pagamenti da lui fatti. o) Per qualunque contestazione e competente l'autorità Giudiziaria del Foro di Firenze. Impegno al riacquisto fideiussorio è l atto avente natura di fideiussione sottoscrivendo il quale il fideiussore ( normalmente il venditore del bene ) garantisce personalmente alla Locatrice l adempimento delle obbligazioni che fanno carico alla Conduttrice in dipendenza del contratto di locazione finanziaria. In caso di inadempimento della Conduttrice con conseguente risoluzione del contratto, una volta soddisfatte tutte le ragioni creditorie della Locatrice, quest ultima trasferisce al fideiussore la proprietà del bene. Rischio tipico della garanzia in questione è quello di dover adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione finanziaria nell eventualità di inadempimento della Conduttrice. Si indicano sinteticamente i principali punti della garanzia ( in forma di comunicazione inviata dal fideiussore alla Locatrice ) facendo presente che in caso di contestazione e/o controversie trova applicazione esclusivamente il contenuto delle singole clausole così come riportato nel modello disponibile presso le sedi di Mercantile Leasing ed al quale si rinvia per l attenta e completa lettura: - Ci riferiamo alla domanda di locazione in oggetto, per assicurarvi che il nominativo è a noi noto ed è, a nostro giudizio, meritevole dell affidamento richiestovi. - Vi sollecitiamo quindi l accoglimento della domanda di locazione, rendendoci noi garanti del buon esito dell operazione talché, qualora la emarginata parte conduttrice non dovesse puntualmente pagare le rate di canone alle scadenze contrattuali, così come in ogni altro caso in cui Voi intendiate avvalervi della facoltà di considerare risolto il contratto di Leasing, secondo quanto previsto dalle Vostre condizioni generali contrattuali, noi Vi verseremo un importo costituito dalle rate di canone maturate e non pagate, dalle rate di canone a scadere attualizzate ad un tasso pari al Tasso Sostitutivo del Tasso Ufficiale di Sconto in vigore alla data della risoluzione diminuito di due punti, dal prezzo di riscatto a fine locazione, dagli interessi moratori calcolati ad un tasso convenzionale pari al tasso Euribor tre mesi lettera pubblicato su <<Il Sole 24 Ore>> alla data della risoluzione maggiorato di cinque punti, dalle spese legali e da ogni altro onere e spesa. - Nessuna eccezione potremo sollevare nei Vostri confronti per il mancato rinvenimento, totale o parziale, dei beni e/o la mancata restituzione degli stessi da parte della conduttrice, accollandoci ogni onere, rischio e spesa relativi al ritiro degli stessi, intendendo rimanere obbligati nei Vostri confronti anche per l ipotesi in cui non potessimo avere la disponibilità materiale dei beni. Pegno è l atto con cui un terzo costituisce a garanzia degli obblighi posti a carico della Conduttrice, dei titoli mobiliari ( azioni, obbligazioni, libretti al risparmio ) sui quali la Locatrice si può rivalere in caso di inadempimento della Conduttrice. Rischio tipico connesso con il pegno è quello della possibile vendita o incasso da parte della Locatrice dei suddetti titoli a fronte delle proprie ragioni di credito, in caso di inadempimento della Conduttrice. Si indicano sinteticamente le principali clausole che regolano la costituzione in pegno facendo presente che in caso di contestazione e/o controversie trova applicazione esclusivamente il contenuto delle singole clausole così come riportato nel modello disponibile presso le sedi di Mercantile Leasing ed al quale si rinvia per l attenta e completa lettura : Art. 1 -I titoli sono costituiti in pegno per il loro intero valore a favore di Mercantile Leasing S.p.A. in garanzia di quanto comunque dovuto alla stessa Mercantile Leasing S.p.A. in relazione al/i suddetto/i contratto/i di locazione finanziaria per capitale, interessi, tributi, spese ed ogni altro accessorio. Art. 2 -La garanzia pignoratizia si estende agli interessi, dividendi, premi in natura o in denaro, azioni e obbligazioni gratuitamente assegnate ed a quant'altro possa spettare sui titoli, anche a seguito di operazioni societarie, quali trasformazioni, fusioni o scissioni. Art 3 -Il valore dei titoli è stabilito di comune accordo fra le parti tenuto conto, di regola, per i titoli quotati, dei prezzi correnti. Se si verifica una diminuzione di almeno il 10% del valore dei titoli come sopra stabilito, il costituente è obbligato a reintegrare o a far reintegrare il pegno mediante il conferimento di altri titoli graditi a Mercantile Leasing S.p.A.. Art. 5 -Ove il soggetto garantito si renda inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni contratte nei confronti di Mercantile Leasing S.p.A., questa, senza pregiudizio per qualsiasi altro suo diritto od azione, può far vendere, con preavviso di almeno cinque giorni dato con lettera raccomandata, in tutto o in parte, i titoli costituiti in pegno a mezzo di Intermediari autorizzati a tali atti. Art. 9 -Ove siano costituiti in pegno libretti di risparmio al portatore Mercantile Leasing S.p.A., con il preavviso di cui all articolo. 5, può prelevare direttamente le somme depositate fino a concorrenza di quanto dovutole. Se i libretti sono vincolati a termine il prelevamento può avvenire alla scadenza oppure sotto sconto durante il corso del vincolo alle condizioni bancarie in vigore. Vincolo su polizze Vita è l atto sottoscrivendo il quale il contraente di una polizza vita vincola la stessa a favore di Mercantile Leasing conferendo a quest ultima, in caso di inadempimento della Conduttrice, la facoltà di esercitare in proprio nome e conto il diritto di riscatto o rimborso anticipato, anche parziale, della polizza stessa. Rischio tipico di tale forma di garanzia è, in caso di inadempimento della Conduttrice, quello di veder estinguere anticipatamente la polizza con ricavato a favore della Locatrice a fronte del credito dalla stessa vantato. Per le caratteristiche del testo di vincolo si rinvia alla lettura dell apposito modello disponibile presso le sedi di Mercantile Leasing spa. Mercantile Leasing spa Trasparenza Foglio Informativo Beni Mobili 01/07/ Pagina 9 di 10

10 Sezione 5 - Procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie Questa società aderisce all Accordo per la costituzione dell Ufficio Reclami della clientela e dell Ombudsman Giurì Bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice, il cui regolamento è a disposizione del cliente che ne faccia richiesta. La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all Ufficio reclami o all Ombudsman giurì Bancario. OGNI CLIENTE può rivolgersi all UFFICIO RECLAMI della società, ENTRO DUE ANNI da quando l operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va inviato con lettera raccomandata A/R o in via informatica, ovvero consegnato alla sede o alla succursale della società ove è intrattenuto il rapporto. L Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso. Se la società dà ragione al Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere. Il Cliente QUALORA SIA RIMASTO INSODDISFATTO DAL RICORSO ALL UFFICIO RECLAMI (perchè non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla società) può presentare un ricorso all OMBUDSMAN GIURI BANCARIO, organo collegiale composto di 5 membri costituito presso il Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR", con sede in VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE, ROMA IL RICORSO ALL OMBUDSMAN GIURI BANCARIO va presentato ENTRO UN ANNO dall invio della contestazione all Ufficio reclami della società, o dalla decisione comunicata dalla società, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla società sia al Cliente. LE CONTROVERSIE per cui è competente l'ombudsman Giurì Bancario sono quelle di valore fino a purché riferite a operazioni e servizi posti in essere a far data dal 1 gennaio 2006, fermi restando i limiti in precedenza vigenti di La decisione viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento ed è vincolante solo per la società e non per il cliente; qualora nel corso dell istruttoria emerga che il ricorso è privo della documentazione necessaria per la decisione, viene richiesta l integrazione della documentazione, in modo da permettere all Ombudsman Giurì Bancario di emanare la decisione entro 120 giorni complessivi dalla data del ricevimento del ricorso. Il ricorso all Ufficio reclami o all Ombudsman Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'autorità giudiziaria, un organismo conciliativo, ovvero, ove previsto, il collegio arbitrale. Peraltro il cliente non ha facoltà di rivolgersi all Ombudsman qualora abbia adito l Autorità Giudiziaria, il Collegio Arbitrale o un organismo conciliativo. Sezione 6 - Legenda - Locatrice: è Mercantile Leasing, intermediario finanziario creditore che concede il bene in locazione finanziaria; - Conduttrice: è il cliente debitore che utilizza il bene ricevuto in locazione finanziaria; - tasso leasing: il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione 3; - facoltà di acquisto: è la facoltà in forza della quale il cliente al termine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato in contratto; - soggetto convenzionato: è la banca, l intermediario finanziario o il collaboratore esterno (promotore finanziario, agente in attività finanziaria, mediatore creditizio, agente assicurativo o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una convenzione con Mercantile Leasing offre fuori sede i suoi prodotti; - valuta: è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore; - canone: è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria; - tasso di mora: è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro; - parametro di indicizzazione: è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all uopo indicate; - Foro competente: è l Autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile. Validità dal Mercantile Leasing piazza della Libertà,13 - Firenze internet : e.mail: info@mercantileleasing.it Mercantile Leasing spa Trasparenza Foglio Informativo Beni Mobili 01/07/ Pagina 10 di 10

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