CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI AERONAUTICA

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1 $c1$ Bologna (Italia) Via Stalingrado, 45 C:\SIGMA\FORM\LOGO\ 30 unipol_div_milano.png piedino_solo_datisoc_gruppo.png Jmilano2.png UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Divisione Milano Ellena_unipolsai.png JMARCH.bmp C:\SIGMA\FORM\LOGO\unipol_div_milano.jpg C:\SIGMA\FORM\LOGO\UNIPOL_BOLLINO.bmp 100 C:\SIGMA\FORM\LOGO\PIEDINO_solo_datisoc.bmp JPIEDINO_SASA_LA.png 33 LA_LOGO_GRUPPO_RETRO_150.png unipolsai_milano_esteso_cop.png S JDIFESAPIU_FIDEL.png CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI AERONAUTICA Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota informativa, comprensiva del glossario; b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, Bologna (Italia)

2 PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

3 _footers[jpiepag_con1] $c1$ Bologna (Italia) Via Stalingrado, 45 C:\SIGMA\FORM\LOGO\ 30 unipol_div_milano.png piedino_solo_datisoc_gruppo.png Jmilano2.png UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Ellena_unipolsai.png JM ARCH.bmp C:\SIGMA\FORM\LOGO\unipol_div_milano.jpg cimbri_unipolsai.png S - - NOTA INFORMATIVA Prodotto Aeronautica (ai sensi dell articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010) La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all Albo dei Gruppi Assicurativi presso l IVASS al n Sede Legale in via Stalingrado n Bologna (Italia). Recapito telefonico Telefax , siti internet: indirizzo di posta elettronica info-danni@unipolsai.it. E autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell 8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell Albo delle Imprese di Assicurazione presso l IVASS al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa (dati aggiornati a ) In base all ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2013, il patrimonio netto dell Impresa è pari ad ,36, con capitale sociale pari ad ,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad ,82. L indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52. Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Nota sono pubblicati sul sito della società B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO GLOSSARIO Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle condizioni di assicurazione: Definizioni: Assicurato Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto. Assicurazione Il contratto di Assicurazione. Pag. 1 di 6

4 Contraente Il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti. Franchigia La parte del danno indennizzabile/rimborsabile a termini di Polizza che rimane a carico dell Assicurato. Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. Infortunio Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni constatabili. Invalidità Permanente La perdita totale o parziale definitiva della capacità generica lavorativa dell'assicurato, indipendentemente dalla professione esercitata. Polizza Il documento che prova l'assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Società L impresa assicuratrice. Società di traffico aereo regolare Le Società rilevabili dalla pubblicazione "ABC World Airways Guide". Il contratto viene offerto senza tacito rinnovo annuale. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto assicura il rischio morte e Invalidità Permanente in seguito a Infortunio subito dall Assicurato in qualità di passeggero a bordo di un aeromobile: - Morte, con pagamento della somma assicurata ai beneficiari designati in Polizza o, in loro mancanza, agli eredi dell Assicurato. - Infortuni. Offre all Assicurato in caso di Infortunio la corresponsione di un Indennizzo sulla base della garanzia Invalidità Permanente; il pagamento dell Indennizzo varia a seconda della percentuale di Invalidità Permanente accertata e della somma assicurata indicata in Polizza, distinguendo tra somme assicurate fino a Euro ,45 e somme assicurate eccedenti tale limite (si veda in particolare la tabella di cui all art. 16 Valutazione dell Invalidità Permanente e l art. 17 Liquidazione dell Indennizzo per Invalidità Permanente ). Per gli aspetti di maggiore dettaglio su tutte le prestazioni sopra elencate si rinvia a quanto previsto al capitolo Condizioni generali di Assicurazione delle condizioni di assicurazione. AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all interno del capitolo Condizioni generali di Assicurazione delle condizioni di assicurazione. Pag. 2 di 6

5 Segnaliamo che le coperture assicurative restano sospese ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1901 codice civile in caso di mancato pagamento del Premio; per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. 2 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia delle Norme che regolano l Assicurazione in generale. AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di Indennizzo (coincidenti con la somma assicurata indicata in Polizza) nonché Franchigie (espresse in punti percentuali di Invalidità) che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell Indennizzo. La Franchigia può variare a seconda delle somme assicurate e della quantificazione del danno accertato; può inoltre essere relativa, scomparendo dall Indennizzo una volta che venga superata dal danno accertato (e quindi l Indennizzo risulta integrale) oppure assoluta, venendo cioè in ogni caso detratta dall Indennizzo riconosciuto all Assicurato. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione all interno dell art. 17 Liquidazione dell Indennizzo per Invalidità Permanente del capitolo Condizioni generali di Assicurazione e nella scheda di Polizza che verrà sottoscritta dal contraente in caso di stipulazione della Polizza. Esempio di Franchigia assoluta: somma assicurata pari a Euro , Invalidità Permanente pari al 10%, Franchigia pari al 5%, Indennizzo pari a Euro Esempio di Franchigia relativa: somma assicurata pari a Euro , Invalidità Permanente pari al 50%, Franchigia relativa pari al 5%, Indennizzo pari a Euro Esempio di Franchigia variabile a seconda della somma assicurata e del danno accertato (vedasi art. 17 Liquidazione dell Indennizzo per Invalidità Permanente del capitolo Condizioni generali di Assicurazione ): somma assicurata pari a Euro , Invalidità Permanente pari al 20%, fino a Euro ,45 di somma assicurata Franchigia pari a 5% e Franchigia al 10% sulla parte di somma assicurata eccedente Euro ,45, Indennizzo pari a Euro ,41 (15% x , % x ,55). Esempio di limite di Indennizzo: somma assicurata indicata in Polizza pari a Euro , percentuale di invalidità permanente pari al 100%, limite di Indennizzo pari a Euro , Indennizzo corrisposto Euro Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all Indennizzo o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Norme che regolano l Assicurazione in generale. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione L Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del Rischio, pena la possibile perdita del diritto all Indennizzo o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell art c.c.. E altresì possibile comunicare l avvenuta diminuzione del Rischio: in tal caso la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del contraente o dell Assicurato; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli artt. 4 Aggravamento del Rischio, 5 Diminuzione del Rischio delle Norme che regolano l Assicurazione in generale. A titolo esemplificativo costituisce aggravamento di Rischio la sopravvenienza per l Assicurato (nel corso della durata del contratto) di un affezione da tossicodipendenza, restando stabilito che in tal caso l Assicurazione cessa automaticamente. Pag. 3 di 6

6 6. Premi La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall art. 47 del Regolamento ISVAP n 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l intermediario. AVVERTENZA: Qualora siano concedibili sconti di Premio sul singolo contratto l intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi. 7. Adeguamento del Premio e delle Somme Assicurate Le somme assicurate e i Premi non sono soggetti ad adeguamento. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: In caso di Sinistro il Contraente e la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all art. 6 Recesso in caso di Sinistro delle Norme che regolano l Assicurazione in generale. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione. L'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società, entro 3 giorni dall'infortunio, o dal momento in cui il Contraente, l'assicurato o gli aventi diritto ne siano venuti a conoscenza, pena la perdita del diritto all Indennizzo o la sua riduzione ai sensi dell art del codice civile. 10. Legge applicabile al contratto Ai sensi dell'art. 180 del D. Lgs. N. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia. E facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. 11. Regime fiscale Nel contratto si applicano sul Premio imponibile aliquote fiscali pattuite nella misura prevista dalla normativa vigente e indicata nella scheda di Polizza. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell Indennizzo AVVERTENZA: Il Sinistro si intende avvenuto al verificarsi dell Infortunio. Il Contraente/Assicurato o gli aventi diritto, devono dare avviso scritto del Sinistro alla Società o all intermediario entro 3 giorni dall Infortunio o dal momento in cui ne hanno avuto la possibilità. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dall art. 13 Denuncia di Sinistro del capitolo Condizioni generali di Assicurazione. Pag. 4 di 6

7 Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Reclami e Assistenza Clienti Via della Unione Europea, 3/B San Donato Milanese (MI) Fax: Indirizzo di Posta Elettronica: reclami@unipolsai.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale Roma, telefono (+39) , corredando l esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l accertamento dell osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all IVASS. Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all IVASS oppure direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. 15. Arbitrato Per la risoluzione di controversie di natura medica sulla indennizzabilità del Sinistro le parti possono demandare la decisione a un collegio arbitrale secondo la procedura definita all art. 18 Controversie - Arbitrato irrituale delle condizioni di assicurazione. Il collegio medico risiede nel comune che sia sede dell Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. AVVERTENZA: resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi e di rivolgersi all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale N.B.: si precisa che dal 1 gennaio 2013 l'isvap - Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ha assunto la nuova denominazione di IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - in virtù di quanto è stato stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): Pag. 5 di 6

8 PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO Pag. 6 di 6

9 headers[jintest_con3]_footers[jpiepag_cond] $c1$ unipol_div_milano.png piedino_solo_datisoc_gruppo.png LA_LOGO_GRUPPO_RETRO_150.png C:\SIGMA\FORM\LOGO\ unipo_bollino.png 30 C:\SIGMA\FORM\LOGO\unipol_div_milano.jpg 33 S unipol_piedino_gruppo_div_milano.png Mod Ed Definizioni Aeronautica - Condizioni di Assicurazione SOMMARIO Norme che regolano l'assicurazione in generale 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 2 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia 3 Modifiche dell'assicurazione 4 Aggravamento del rischio 5 Diminuzione del rischio 6 Recesso in caso di Sinistro 7 Oneri fiscali 8 Rinvio alle norme di legge Condizioni generali di Assicurazione 9 Oggetto dell'assicurazione 10 Rischi esclusi 11 Risoluzione dell'assicurazione 12 Limiti territoriali 13 Denuncia di Sinistro 14 Minorazioni preesistenti 15 Morte 16 Valutazione dell'invalidità Permanente 17 Liquidazione dell'indennizzo per Invalidità Permanente 18 Controversie - Arbitrato irrituale 19 Assicurazione "24ore" Pag. 1 di 8

10 Mod Ed Definizioni Nel testo che segue si intende per: Assicurato Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto. Assicurazione Il contratto di Assicurazione. Contraente Il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti. Franchigia La parte del danno indennizzabile/rimborsabile a termini di Polizza che rimane a carico dell Assicurato. Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. Infortunio Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni constatabili. Invalidità Permanente La perdita totale o parziale definitiva della capacità generica lavorativa dell'assicurato, indipendentemente dalla professione esercitata. Polizza Il documento che prova l'assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Società L impresa assicuratrice. Società di traffico aereo regolare Le Società rilevabili dalla pubblicazione "ABC World Airways Guide". Pag. 2 di 8

11 Mod Ed Norme che regolano l Assicurazione in generale 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. 2. Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia L Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente o l'assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 C.C.). I Premi devono essere pagati presso l'intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 47 del Regolamento ISVAP n 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario. 3. Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 4. Aggravamento del rischio Il Contraente, o l'assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C. 5. Diminuzione dei rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 C.C.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso. 6. Recesso in caso di Sinistro Dopo ogni Sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. 7. Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. 8. Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. Pag. 3 di 8

12 Mod Ed Condizioni generali di Assicurazione 9. Oggetto dell'assicurazione L Assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca, nella qualità di passeggero, dal momento in cui sale a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è disceso. Sono considerati infortuni anche: a) l'asfissia non di origine morbosa; b) l'avvelenamento acuto da ingestione o da assorbimento di sostanze; c) l'assideramento o il congelamento; d) i colpi di sole o di calore; e) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; f) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza; g) gli infortuni derivanti da atti di terrorismo, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva; h) gli infortuni occorsi in conseguenza di imprudenza o negligenza gravi dell Assicurato in qualità di passeggero. In caso di incidente aeronautico e/o atti di terrorismo aereo, sono compresi in garanzia anche gli infortuni occorsi al di fuori dell aeromobile durante atti compiuti per solidarietà umana e/o salvaguardia della propria integrità fisica. In tali circostanze l Assicurazione comprende, oltre agli infortuni di cui ai precedenti commi, altresì l'annegamento e gli infortuni derivanti da imprudenza o negligenza anche gravi dell Assicurato Rischi esclusi Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni: A) verificatisi in occasione di voli effettuati anche come passeggero: su qualsiasi mezzo che non sia classificato aeromobile dalle competenti Autorità quali deltaplani, ultraleggeri e girocotteri; su aeromobili non in regola con le disposizioni di legge, di regolamenti o norme e abilitazioni relative allo stato di navigabilità e di efficienza, nonché su aeromobili il cui equipaggio non abbia i prescritti brevetti, licenze, abilitazioni, autorizzazioni e simili in regolare corso di validità, quando la irregolarità sia nota all'assicurato; B) verificatisi in occasione di voli effettuati per tentativi di primati, gare e competizioni di ogni genere e relative prove preparatorie; C) causati in tutto o in parte da dolo o colpa grave dell'assicurato o del beneficiario, salvo quanto previsto dal punto h) dell'art. 9; D) causati da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni; E) causati da guerre e insurrezioni; F) causati da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; G) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). 11. Risoluzione dell'assicurazione Qualora nel corso della durata del contratto l'assicurato manifesti una delle seguenti affezioni: alcolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi resta stabilito che l'assicurazione cessa automaticamente. La Società rimborsa la parte di Premio, al netto di imposta, relativo al periodo di rischio non corso. 12. Limiti territoriali L'Assicurazione vale durante i voli effettuati nel Mondo intero. 13. Denuncia di Sinistro In caso di Sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società, entro tre giorni dall'infortunio. Gli aventi diritto, in caso di morte dell'assicurato, debbono darne avviso scritto entro tre giorni da quando ne siano venuti a conoscenza. 14. Minorazioni preesistenti La Società indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da eventuali minorazioni fisiche e stati patologici preesistenti. 15. Morte La somma assicurata per il caso di morte è dovuta se la morte stessa si verifichi anche successivamente alla scadenza della Polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio. Pag. 4 di 8

13 Mod Ed Tale somma viene corrisposta ai beneficiari designati o, in difetto di tale designazione, agli eredi dell'assicurato in parti uguali. La somma assicurata per il caso morte non è cumulabile con l'indennizzo spettante per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di detto Indennizzo, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, gli eredi hanno diritto alla differenza tra la somma loro spettante per la morte dell'assicurato, se superiore, e l'indennizzo già pagato all'assicurato per Invalidità Permanente. 16. Valutazione dell'invalidità Permanente L'Assicurato avrà diritto all'indennizzo per Invalidità Permanente a condizione che l'invalidità stessa si manifesti entro due anni dall'infortunio. La valutazione dell'invalidità Permanente sarà effettuata in base alla successiva tabella. Se la lesione comporta una minorazione anzichè la perdita totale anatomica o funzionale di organi o arti, le percentuali della tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. La perdita anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali riconosciute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. Per i casi non previsti dalla tabella, il grado di Invalidità Permanente sarà stabilito in analogia ai casi elencati nella tabella stessa, tenuto conto della diminuita capacità generica lavorativa dell'assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Perdita totale, anatomica o funzíonale, di Percentuale di I.P. un arto superiore 70 una mano o un avambraccio 60 un pollice 18 un indice 14 un medio 8 un anulare 8 un mignolo 12 una falange del pollice 9 una falange di altro dito della mano 1/3 del dito un piede 40 ambedue i piedi 100 un alluce 5 un altro dito del piede 1 una falange dell'alluce 2,5 un arto inferiore al di sopra del ginocchio 60 un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio 50 un occhio 25 ambedue gli occhi 100 un rene 15 Sordità completa di un orecchio 10 Sordità completa di ambedue gli orecchi 40 Perdita totale della voce 30 Esiti di frattura scomposta di una costa 1 Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: una vertebra cervicale 12 una vertebra dorsale 5 12 dorsale 10 una vertebra lombare Liquidazione dell'indennizzo per Invalidità Permanente L'Indennizzo per l'invalidità Permanente, come sopra calcolata, viene corrisposto per intero nel caso di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 30 % della totale, mentre per Invalidità Permanente inferiore al 30% della totale viene corrisposto, in proporzione al grado di invalidità accertato, secondo i seguenti parametri: a) sulla parte di somma assicurata fino a ,45, con deduzione di una Franchigia pari a 5 punti percentuali del grado di Invalidità Permanente accertato; b) sulla parte di somma assicurata eccedente ,45, con deduzione di una Franchigia pari a 10 punti percentuali del grado di Invalidità Pemanente accertato Controversie - Arbitrato irrituale Le controversie di natura medica sulla indennizzabilità del Sinistro nonché su causa, natura e conseguenze dell'infortunio, possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Pag. 5 di 8

14 Mod Ed Il Collegio medico risiede nel Comune, sede dell'istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato anche nel caso in cui questi non sia Contraente di Polizza. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazioni dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. 19. Assicurazione "24 ore" L'Assicurazione è prestata per uno o due periodi di 24 ore e decorre dall'ora indicata in Polizza o in mancanza dal momento in cui l'assicurato sale a bordo dell'aeromobile per il volo identificato dal biglietto di viaggio. L'Assicurazione continuerà ad avere vigore, oltre i limiti di tempo di 24 ore di cui sopra, in caso di sospensione forzata del viaggio o di cambiamento di rotta decisi dal Vettore aereo per ragioni tecniche o per avverse condizioni atmosferiche. Pag. 6 di 8

15 Mod Ed PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO Pag. 7 di 8

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