APPROFONDIMENTO RELATIVO ALLA DIRETTIVA 2005/68/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO IN TEMA DI RIASSICURAZIONE

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1 APPROFONDIMENTO RELATIVO ALLA DIRETTIVA 2005/68/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO IN TEMA DI RIASSICURAZIONE *Articolo 1: Campo di applicazione Sono interessate le imprese di riassicurazione aventi la sede principale nella Comunità, che svolgono soltanto attività riassicurative (riassicuratori professionali). La presente direttiva non si applica alle imprese di assicurazione rientranti nel campo di applicazione delle direttive sull'assicurazione vita e non vita, visto che le attività di riassicurazione da quelle praticate mediante accettazione sono già oggetto di queste direttive. Inoltre, le imprese di assicurazione e gli enti esclusi dal campo di applicazione delle citate direttive sono altresì esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva. Ciò nondimeno, per garantire la solidità finanziaria delle imprese esercenti anche la riassicurazione, le disposizioni della presente direttiva sul calcolo del margine di solvibilità richiesto (articoli da 35 a 39) si applicano alle imprese di assicurazione oggetto delle direttive sull'assicurazione vita e non vita limitatamente alle loro accettazioni in riassicurazione laddove il volume delle loro attività riassicurative rappresenti una parte significativa del volume globale della loro attività1 (vedi gli articoli 57, paragrafo 6, e 60, paragrafo 10). Inoltre, nell'ipotesi che in uno Stato membro possa verificarsi il caso particolarissimo in cui non sia possibile ottenere copertura riassicurativa sul mercato commerciale, la dierttiva non si applica alle attività di riassicurazione assunte dallo Stato membro in qualità di riassicuratore di ultima istanza per motivi di interesse pubblico. Questa disposizione non esime tuttavia lo Stato membro dal dover ottemperare alle regole comunitarie della concorrenza e in materia di aiuti di Stato. Si pensi ad esempio alla situazione creatasi nel settore delle assicurazioni aeronautiche dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, quando il comparto non è stato più in grado di riassicurare taluni rischi e sono dovuti intervenire gli Stati membri. I dispositivi da questi istituiti sono stati dapprima esaminati ai fini del diritto dell'ue, in particolare delle norme in materia di aiuti di Stato, e solo allora sono stati autorizzati. E cioè quando ricorra una delle seguenti condizioni a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 % del suo premio totale; b) i premi di riassicurazione raccolti superano EUR; c) le riserve tecniche relative alle sue accettazioni in riassicurazione superano il 10 % delle sue riserve tecniche totali. *Articolo 2: Definizioni L'articolo 2 contiene le definizioni dei concetti essenziali utilizzati nella direttiva, nell'intento di chiarirne il significato e contribuire a una comprensione più ampia. Molti di questi ricorrono in altri atti legislativi comunitari applicabili all'assicurazione, come la direttiva 2002/83/CE sull'assicurazione vita, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE sull'assicurazione non vita e la direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo. È introdotta una definizione di "impresa di riassicurazione captive" intesa come impresa di riassicurazione appartenente a una o più grandi imprese o gruppi aziendali ovvero a un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Le captive sottoscrivono o riassicurano esclusivamente i rischi dell'impresa o gruppo aziendale cui appartengono o di cui sono parte. La definizione è necessaria poiché la direttiva contempla un regime speciale per tali imprese limitatamente al fondo minimo di garanzia previsto all'articolo 40 per l'esercizio dell'attività riassicurativa.

2 Sono stati anche introdotti i concetti di: -"società veicolo": qualsiasi impresa, con o senza personalità giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione esistente, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari per cui i diritti di rimborso dei detentori di tali titoli o altri strumenti finanziari sono subordinati agli obblighi di riassicurazione di detta società di veicolo -"riassicurazione finite": una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di "timing", eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche: i) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo; ii) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto. *Articoli da 3 a 14: Accesso all'attività riassicurativa In linea con le vigenti direttive sull'assicurazione diretta, vengono sanciti i principi dell'autorizzazione unica e del controllo del paese d'origine. La direttiva stabilisce le condizioni minime necessarie per ottenere tale autorizzazione amministrativa. L'impresa deve inoltre assumere una specifica forma giuridica, presentare un programma d'attività comprensivo dei dati essenziali del piano aziendale e disporre del fondo minimo di garanzia previsto all'articolo 40. La direttiva impone anche che l'impresa di riassicurazione sia effettivamente diretta da persone in possesso di adeguate qualifiche tecniche ed esperienza professionale. operazioni connesse; in altri termini può svolgere, per esempio, attività di consulenza statistica o attuariale, analisi di rischio o ricerca per i suoi clienti. Prima di rilasciare l'autorizzazione, le autorità competenti devono aver ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci che detengono una partecipazione qualificata nell'impresa di riassicurazione. L'obiettivo è permettere alle autorità competenti di valutare l'idoneità degli azionisti in modo da garantire la gestione sana e prudente. Allo stesso modo, quando sussistono stretti legami tra l'impresa di riassicurazione e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti negano l'autorizzazione se tali legami ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza. La domanda di autorizzazione deve essere esaminata entro sei mesi dalla sua presentazione. Sia l'eventuale rifiuto che la revoca devono essere motivati e riportare chiaramente le ragioni del respingimento. L'impresa di riassicurazione deve avere il diritto di presentare ricorso giurisdizionale avverso tale decisione. *Articoli da 15 a 31: Condizioni di esercizio dell'attività riassicurativa. Principi e metodi di vigilanza finanziaria Un regime prudenziale fondato su un sistema di autorizzazione unica, rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'impresa di riassicurazione e valida in tutta la Comunità, presuppone la devoluzione dei poteri di vigilanza alle citate autorità in modo da garantire il pieno rispetto delle condizioni di esercizio dell'attività riassicurativa, tanto in regime di libero stabilimento che di libera prestazione di servizi. L'articolo 15 della direttiva attribuisce alle autorità competenti dello Stato membro d'origine la competenza esclusiva con riguardo alla vigilanza finanziaria sull'impresa di riassicurazione e sulle attività da questa esercitate attraverso succursali o in libera prestazione di servizi.

3 Data la competenza esclusiva dello Stato membro d'origine in ordine alla vigilanza su tutti gli aspetti finanziari di un'impresa di riassicurazione, le autorità competenti non possono, nei confronti dell'impresa su cui esercitano la vigilanza, rifiutare un contratto di retrocessione da questa concluso con un'altra impresa di riassicurazione comunitaria disciplinata dalla presente direttiva, per ragioni direttamente connesse con la solidità finanziaria di quell'impresa di riassicurazione (o assicurazione). Una siffatta forma di vigilanza indiretta su tali imprese significherebbe interferire con i poteri di vigilanza delle autorità competenti per quelle imprese, inoltre contrasterebbe con il principio fondamentale del riconoscimento reciproco cui si informa il quadro giuridico istituito dalla presente direttiva. L'impresa di riassicurazione deve disporre di una buona organizzazione amministrativa e contabile e di adeguate procedure di controllo interno. Questo requisito serve a garantire un esercizio ordinato e finanziariamente stabile delle attività riassicurative. È compito dello Stato membro d'origine stabilire le condizioni affinché sia rispettato. L'articolo 16 conferisce alle autorità competenti dello Stato membro d'origine il diritto di effettuare ispezioni e verifiche direttamente presso le succursali dell'impresa di riassicurazione in un altro Stato membro, e fissa l'iter procedurale del caso. Questa previsione ricorre già, mutatis mutandis, nelle direttive sull'assicurazione non vita e vita. Per un esercizio efficiente della vigilanza sulla riassicurazione, le autorità competenti devono disporre di poteri adeguati per svolgere indagini approfondite, esigere documenti o prendere provvedimenti, per esempio, nei confronti dell'impresa, dei suoi dirigenti o direttori (articolo 17). *Articoli da 19 a 23 Contengono disposizioni specifiche sulla vigilanza delle partecipazioni qualificate in un'impresa di riassicurazione, il cui fine è garantire che le autorità competenti siano a conoscenza dell'assetto proprietario dell'impresa. L'articolo è il corollario del controllo effettuato sulle partecipazioni qualificate durante l'esame della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 12. Il regime è quello in vigore per le assicurazioni e gli altri servizi finanziari. *Articoli da 24 a 30 Riguardano la riservatezza delle informazioni in possesso delle autorità competenti. Chiunque lavori o abbia lavorato per le autorità competenti, compresi i revisori e gli esperti che operano per loro conto, è vincolato dall'obbligo del segreto d'ufficio. La riservatezza delle informazioni non limita in alcun modo la facoltà delle autorità competenti di scambiarsi informazioni dirette a garantire il corretto esercizio della vigilanza sulle imprese regolamentate. Le informazioni scambiate sono comunque coperte dall'obbligo di riservatezza e non possono essere divulgate senza l'accordo esplicito delle autorità competenti che le hanno fornite. *Articoli da 28 a 30 Dettano anche le condizioni e le circostanze in cui tali informazioni possono essere comunicate ad autorità e organi diversi dalle autorità incaricate della vigilanza sulla riassicurazione. Il regime è quello in vigore per le imprese di assicurazione. L'articolo 31 stabilisce l'obbligo per i revisori di segnalare tempestivamente alle autorità competenti dello Stato membro d'origine fatti o decisioni sull'impresa di riassicurazione che pregiudichino le condizioni per l'esercizio dell'attività e di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento del loro incarico presso l'impresa o presso qualunque altra impresa che con quella abbia stretti legami. La direttiva riprende il regime già in vigore per le imprese di assicurazione.

4 *Articoli da 32 a 34: Regole sulle riserve tecniche Gli accantonamenti tecnici sono un aspetto fondamentale della tecnica assicurativa. Essi consentono all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di onorare gli impegni derivanti dai contratti conclusi. In tal senso, l'obbligo di costituire accantonamenti tecnici adeguati è un principio fondante di ogni regime prudenziale che riguardi tali imprese. In un sistema basato su un'autorizzazione unica rilasciata dallo Stato membro d'origine, spetta alle autorità competenti di quello Stato imporre tale obbligo alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per l'insieme delle loro attività svolte nella Comunità tanto in regime di libero stabilimento che di libera prestazione di servizi. Inoltre, lo Stato membro d'origine deve verificare l'osservanza di questo requisito e dispone per questo di mezzi appropriati a tal fine. L'articolo 32 stabilisce il principio del controllo del paese d'origine per quanto riguarda la definizione e il calcolo degli accantonamenti tecnici di un'impresa di riassicurazione. L'ammontare di tali accantonamenti è determinato a norma della direttiva 91/674/CEE relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione. La direttiva prevede anche che, con riguardo alle attività di riassicurazione vita, lo Stato membro d'origine possa stabilire norme più specifiche in accordo con l'articolo 20 della direttiva 2002/83/CE relativa all'assicurazione sulla vita, che stabilisce i principi attuariali applicabili agli accantonamenti tecnici per le attività di assicurazione vita. Lo Stato membro d'origine dispone anche che le sue imprese di riassicurazione costituiscano delle riserve di compensazione per le operazione di riassicurazione del credito (articolo 33). Il loro ammontare è determinato in accordo con le disposizioni della direttiva 73/239/CEE, in particolare l'allegato, che definisce quattro metodi considerati equivalenti. Lo Stato membro d'origine può comunque esonerare da tale obbligo le imprese di riassicurazione le cui attività di riassicurazione del credito non siano rilevanti (premi o contributi inferiori al 4% del totale dei premi o contributi esigibili e a EUR). Lo Stato membro d'origine può altresì disporre che le sue imprese di riassicurazione costituiscano riserve di compensazione per rischi diversi dalla riassicurazione del credito, applicando le norme dello Stato membro d'origine. Questa facoltà è in linea con la normativa in vigore per l'assicurazione, in particolare con la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 91/674/CEE relativa ai conti annuali delle imprese di assicurazione. L'istituzione di un regime prudenziale per le imprese di riassicurazione, che nessun quadro giuridico comunitario ha sinora disciplinato, ha per corollario di abolire l'obbligo di costituire attivi a garanzia degli accantonamenti per premi non acquisiti e per sinistri alla chiusura dell'esercizio per l'impresa di riassicurazione che sia riassicurata da un'altra impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della presente direttiva, ovvero da un'impresa di assicurazione autorizzata ai sensi delle direttive 73/239/CEE (assicurazione non vita) o 2002/83/CE (assicurazione vita). L'articolo 34 propone una strategia qualitativa per quanto attiene alle regole d'investimento. Le specificità della riassicurazione rendono questa strategia preferibile al metodo più quantitativo applicato nell'assicurazione diretta. Stando a questa disposizione, gli attivi di un'impresa di riassicurazione devono tenere conto del tipo di operazioni effettuate e dell'importo e della durata dei regolamenti di sinistri previsti, in modo da garantire la sufficienza, la liquidità, la qualità, il rendimento e la congruenza degli investimenti; gli investimenti devono essere diversificati e opportunamente dispersi per permettere la reazione adeguata a un contesto economico variabile. Tuttavia lo Stato membro può nei confronti della impresa di riassicurazione che abbia sede sul suo territorio stabilire anche le seguenti regole quantitative purchè giustificate sotto il profilo

5 prudenziale: limite del 30% per gli investimenti delle riserve tecniche lorde in valute diverse; limite del 30% per gli investimenti delle riserve tecniche lorde in azioni, obbligazioni, titoli di credito non ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato. *Articoli da 35 a 41: Margine di solvibilità e fondo di garanzia Il margine di solvibilità è un fattore essenziale della vigilanza prudenziale. La direttiva fissa dei requisiti di solvibilità per la riassicurazione che mutua dalle vigenti disposizioni in materia di assicurazione diretta. L'assicurazione e la riassicurazione sono attività interconnesse ed è pertanto opportuno che i requisiti di solvibilità siano simili per entrambe. Per la riassicurazione non vita, la direttiva integra i requisiti prescritti dalla direttiva 73/239/CEE sull'assicurazione non vita (articolo 37) ma contempla la possibilità, per taluni rami o tipi di contratti riassicurativi specifici, di aumentare il margine di solvibilità richiesto. La direttiva sull'assicurazione non vita già prevede che il margine possa essere aumentato del 50 % nelle assicurazioni di responsabilità che presentano un profilo di rischio particolarmente volatile. La presente direttiva dispone invece che il margine di solvibilità possa essere aumentato fino al 50% per taluni rami riassicurativi diversi dalla responsabilità. Tale adeguamento è deciso dalla Commissione, previo parere del comitato delle assicurazioni, nell'esercizio delle competenze di esecuzione conferitele dal trattato. Le modifiche sono adottate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE (articolo 55). Il margine di solvibilità può essere rafforzato soltanto previa attenta disamina e ampia consultazione delle parti interessate. Nell'intento di garantire condizioni eque di concorrenza fra le imprese di riassicurazione e le imprese di assicurazione esercenti attività riassicurative, la normativa modifica di conseguenza la direttiva 73/239/CEE sull'assicurazione non vita e la direttiva 2002/83/CE relativa all'assicurazione sulla vita. Pertanto, alle imprese di assicurazione che svolgono attività riassicurativa per accettazione si applicano le disposizioni della presente direttiva limitatamente al margine di solvibilità richiesto, laddove le loro operazioni di riassicurazione rappresentino una parte significativa del volume totale delle loro attività (articoli 57, paragrafo 6, e 60, paragrafo 10). Queste disposizioni saranno applicabili non appena la Commissione avrà adottato la decisione che modifica il margine di solvibilità richiesto per la riassicurazione non vita. Per la riassicurazione vita, fermo che il margine va calcolato in base ai criteri stabiliti per il calcolo del margine di solvibilità richiesto in relazione alle attività di riassicurazione danni, lo Stato membro d'origine può prevedere per le attività di riassicurazione vita connesse con fondi di investimento o contratti di partecipazione che il relativo margine venga calcolato in base ai criteri vigenti per l'assicurazione diretta sulla vita (direttiva 2002/83/CE). Quando un impresa di riassicurazione esercita contemporaneamente la riassicurazione vita e non vita, il margine di solvibilità richiesto è pari alla somma dei margini richiesti per entrambe le attività riassicurative (articolo 39). Il margine di solvibilità disponibile si costituisce degli elementi patrimoniali elencati all'articolo 36, che sono gli stessi già ammessi a costituire il margine di solvibilità dalle direttive sull'assicurazione vita e non vita. L'articolo 40 riguarda il fondo di garanzia necessario per l'esercizio dell'attività riassicurativa, consistente in una quota minima di capitale di cui l'impresa deve disporre in permanenza per poter esercitare la riassicurazione con la dovuta solidità finanziaria. La direttiva fissa il fondo di garanzia a un minimo di 3 milioni di euro ma stabilisce anche che, per le captive, lo Stato membro d'origine possa autorizzare un fondo di garanzia di 1 milione di euro. Con questo si è voluto tenere conto

6 delle specificità di tali imprese, solitamente piccole e medie, la cui attività si limita a coprire l'esposizione ai rischi delle imprese cui appartengono. *Articoli da 42 a 44: Imprese di riassicurazione in difficoltà - Revoca dell'autorizzazione Le autorità competenti devono avere la facoltà di intervenire nei confronti di un'impresa di riassicurazione la cui situazione finanziaria si stia degradando, per esempio quando non costituisce accantonamenti tecnici adeguati o il suo margine di solvibilità non raggiunge il livello richiesto. In questi frangenti, le autorità competenti devono poter esigere un piano di finanziamento o un piano di risanamento finanziario ovvero vietare la libera disponibilità degli attivi dell'impresa di riassicurazione. Allo stesso modo, è essenziale disporre che l'autorizzazione possa essere revocata in circostanze specifiche, se per esempio l'impresa non soddisfa le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, ovvero manca gravemente agli obblighi cui è tenuta per legge per l'esercizio dell'attività, ecc. Le disposizioni previste dalla direttiva sono identiche a quelle che già si applicano nel settore assicurativo. *Articoli 45-46: Disposizioni relative alla riassicurazione finite e alle società veicolo In considerazione della natura speciale di tale linea di attività di riassicurazione, lo Stato membro d'origine può fissare disposizioni specifiche per l'esecuzione di attività di riassicurazione finite che potrebbero essere diverse dal regime generale stabilito nella presente direttiva per quanto riguarda vari punti specifici. Per le società veicolo che assumono rischi dalle imprese di assicurazione e riassicurazione ma non sono imprese di assicurazione o riassicurazione, lo Stato membro che decida di consentire lo stabilimento sul suo territorio esige preventivamente un'autorizzazione ufficiale e fissa le condizioni per l'esercizio delle attività di tali società. *Articoli 47-48: Attività riassicurative esercitate in regime di libero stabilimento o di libera prestazione dei servizi Un'impresa di riassicurazione opportunamente autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine può operare nell'intera Comunità in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi (articolo 4, paragrafo 1). L'articolo 47 contempla il caso dell'impresa di riassicurazione che, in siffatte circostanze, non ottemperi alle disposizioni di legge dello Stato membro ospitante. Il regime proposto si ispira a quello istituito dalle direttive sull'assicurazione diretta e trae fondamento dalla cooperazione fra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante. L'articolo 48 stabilisce il principio della parità di trattamento dei creditori in caso di liquidazione di un'impresa di riassicurazione, vietando di distinguere fra contratti in funzione delle modalità di sottoscrizione (libero stabilimento ovvero libera prestazione dei servizi). *Articoli 49-52: Imprese di riassicurazione di paesi terzi Le imprese di riassicurazione aventi la sede principale in un paese terzo e esercenti attività riassicurative in uno Stato membro non ricevono un trattamento più favorevole di quello concesso alle imprese di riassicurazione aventi la sede principale in quello Stato membro (articolo 49).

7 L'articolo 50 prevede la possibilità di concludere accordi con i paesi terzi aventi ad oggetto la vigilanza sulle imprese di riassicurazione. Scopo precipuo di questi accordi internazionali è permettere sia lo scambio di informazioni fra le autorità competenti dell'ue e dei paesi terzi interessati, sia il riconoscimento reciproco delle norme e delle pratiche prudenziali dall'una o dagli altri applicate in materia di riassicurazione. Questa disposizione riveste particolare importanza nella misura in cui permetterà di superare gli ostacoli regolamentari che impediscono alle imprese comunitarie di accedere ai mercati riassicurativi dei paesi terzi. *Articoli da 53 a 56: Altre disposizioni L'articolo 53 conferisce all'impresa di riassicurazione il diritto di presentare ricorso giurisdizionale avverso qualunque decisione delle autorità competenti che la riguardi, in applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva. L'articolo 54 prevede la collaborazione tra Stati membri e Commissione per agevolare la vigilanza sulla riassicurazione all'interno dell'unione. E' inoltre contemplata la possibilità per la Commissione di adottare misure di esecuzione senza tuttavia modificare gli elementi essenziali della presente direttiva. Nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione, la Commissione è assistita dal Comitato delle assicurazioni istituito con direttiva 91/675/CEE. Le modifiche decise dalla Commissione sono soggette alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/648/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Le competenze di esecuzione sono esercitate soprattutto per rafforzare il margine di solvibilità nel caso di attività riassicurative o tipi di contratti specifici diversi dalla responsabilità (articolo 37, paragrafi 3 e 4). *Articoli da 57 a 60: Modifiche tecniche alle direttive vita, non vita e sui gruppi assicurativi L'introduzione nell'ue di un quadro regolamentare sulla riassicurazione è destinata ad avere un impatto sulle direttive esistenti in materia di assicurazione (vita, non vita e gruppi assicurativi); in effetti, la presente direttiva andrà ad integrare il quadro legislativo esistente per il settore assicurativo. Le direttive assicurative esistenti ( 73/239/CEE, 92/49/CEE e 2002/83/CE) devono pertanto essere opportunamente modificate. Come già detto in particolare occorre: - adeguare le disposizioni esistenti che autorizzano le autorità competenti per le imprese di assicurazione diretta a esercitare una "vigilanza indiretta" sulle imprese di riassicurazione F abolire l'obbligo di costituire attivi a garanzia delle riserve tecniche dell'impresa di assicurazione che sia riassicurata da un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della presente direttiva - estendere alle imprese di assicurazione diretta esercenti la riassicurazione i requisiti di solvibilità ora stabiliti per le imprese di riassicurazione (quando le operazioni di riassicurazione rappresentano una parte significativa del volume totale delle loro attività). È modificata anche la direttiva 98/78/CE sui gruppi assicurativi affinché le imprese di riassicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo o riassicurativo siano soggette a vigilanza supplementare al pari delle imprese di assicurazione facenti attualmente parte di un gruppo assicurativo.

8 *Articoli da 61 a 64 disposizioni finali e transitorie - Diritti acquisiti dalle imprese di riassicurazione esistenti - Imprese di riassicurazione che cessano l'attività L'impresa di riassicurazione che sia stata abilitata o autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa conformemente alle disposizioni dello Stato membro d'origine prima della data di attuazione della presente direttiva può continuare a esercitare senza dover chiedere l'autorizzazione. Essa è tuttavia soggetta alla presente direttiva, in particolare ai requisiti di solidità finanziaria (accantonamenti tecnici, margine di solvibilità e fondo di garanzia), onorabilità ed esperienza professionale dei dirigenti e idoneità degli azionisti che detengono partecipazioni qualificate. La direttiva dà comunque facoltà agli Stati membri di contemplare un periodo transitorio di due anni che permetta alle imprese di riassicurazione esistenti di conformarsi a questi requisiti senza dover incorrere in difficoltà finanziarie (articolo 61). La direttiva non si applica invece alle imprese di riassicurazione che alla data di attuazione della stessa non stipulino più nuovi contratti riassicurativi ma si limitino ad amministrare il portafoglio esistente nella prospettiva di cessare l'attività. Ciò nonostante, poiché queste imprese non sono subordinate al regime dell'autorizzazione unica istituito dalla presente direttiva, è essenziale, per motivi di trasparenza e certezza giuridica, che gli Stati membri redigano un elenco di tali imprese e lo comunichino a tutti gli altri Stati membri (articolo 62). (Fonte: ANIA)

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