POLIZZA RISCHIO CLIMATICO ALBERGHI
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- Cecilia Cappelli
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1 Pag. 1 di 6 POLIZZA RISCHIO CLIMATICO ALBERGHI Definizioni Nel testo che segue, si intendono per: Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Nella presente copertura assicurativa l'assicurato coincide con il Contraente. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Compagnia: l'impresa assicuratrice ovvero Zurich Insurance Company S.A Rappresentanza Generale per l Italia. Contraente: il soggetto, sia persona fisica che giuridica, esercente attività di albergatore, che stipula l'assicurazione, Fascia Costiera:ai fini della presente polizza si definisce fascia costiera l area territoriale con estensione di 10 km verso l interno dalla linea di costa e con altitudine non superiore a 100 mt sul livello del mare. Fonte dei Dati Climatici: Aeronautica Militare Italiana. Giorno critico: giorno nel quale la Temperatura Media Giornaliera è minore o uguale a 23 C. Immobile: fabbricato, indicato in polizza, ove il Contraente esercita l'attività alberghiera definita a termini della Legge n 217 del 17 maggio Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro. Indice climatico: numero dei Giorni Critici del Periodo di Calcolo definito di seguito. Limite di indennizzo: la somma massima dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro. Parte Incaricata Dei Calcoli: la Compagnia. Periodo di calcolo: periodo di rilevazione della Temperatura Media Giornaliera. Periodo di calcolo mese di luglio: dal 1 al 31 luglio (entrambe le date comprese) Periodo di calcolo mese di agosto: dal 1 al 31 agosto (entrambe le date comprese) Periodo stagionale di copertura: dal 15 giugno al 15 settembre (entrambe le date comprese) successivi alla data di stipula dell'assicurazione. Polizza: il documento che prova l'assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia. Rischio Climatico: la possibilità che al verificarsi di condizioni climatiche avverse, definite secondo i criteri previsti dalle condizioni contrattuali dalla presenza di giornate con basse temperature, derivi un esposizione finanziaria per l attività alberghiera. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Stazione Meteorologica di riferimento: s intende la stazione meteorologica dell Aeronautica Militare Italiana più vicina all ubicazione dell immobile dell Albergo oggetto dell Assicurazione, che dovrà essere individuata tra le 10 stazioni principali contenute nell elenco sottostante e riportata nella scheda di polizza: - Stazione 1:Trieste; - Stazione 2: Rimini; - Stazione 3: Termoli, - Stazione 4: Brindisi,
2 Pag. 2 di 6 - Stazione 5: Genova, - Stazione 6: Pisa - Stazione 7: Roma, - Stazione 8: Capo Palinuro, - Stazione 9: Cagliari, - Stazione 10: Messina. Stazione Meteorologica di Riserva: stazione meteorologica dell'aeronautica Militare Italiana di : - Stazione 1ris :Venezia Tessera; - Stazione 2ris :Cervia; - Stazione 3ris :Pescara; - Stazione 4ris :Bari palese; - Stazione 5ris :Sarzana; - Stazione 6ris :Grosseto; - Stazione 7ris :Roma Pratica di mare; - Stazione 8ris :Lamezia Terme; - Stazione 9ris :Capo Carbonara - Stazione 10ris:Catania Sigonella; Temperatura Media Giornaliera: (temperatura massima giornaliera + temperatura minima giornaliera) /2. Unit: unità di misura della copertura acquistabile dal Contraente Unità di misura indice climatico: gradi Celsius ( C) Premesso che il Contraente: CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PREMESSA a) Esercita attività alberghiera di cui al codice ISTAT 55.1; b) Intende garantirsi, attraverso una speciale copertura assicurativa, per i danni patrimoniali indirettamente e prevedibilmente derivanti (in termini, ad esempio, di: flessione di domanda di soggiorno e/o disdetta di prenotazioni di soggiorno, maggiori costi sostenuti) dal "Rischio climatico" che interessi l area ove è ubicato l'immobile adibito ad attività alberghiera. Premesso quanto sopra, tra la Compagnia ed il Contraente, si stipula il presente contratto di assicurazione disciplinato dalle Condizioni di assicurazione qui di seguito riportate. Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione La Compagnia si obbliga ad indennizzare l'assicurato per le perdite pecuniarie indirettamente subite in caso di sinistro dovuto al verificarsi del Rischio climatico secondo quanto indicato nelle presenti condizioni contrattuali. Per Sinistro si intende un numero di giorni critici, anche non consecutivi per i diversi periodi di calcolo, superiore ai valori soglia ( Strikes ) di seguito dettagliati.
3 Pag. 3 di 6 Si precisa che: I valori di soglia (Strikes ) sono diversi per le aree geografiche coperte da corrispondenti stazioni, ma sono quelli che hanno probabilità paragonabile di accadimento sulle diverse aree geografiche in relazione alla climatologia locale; La temperatura è misurata in gradi Celsius e viene rilevata dalle stazioni dell'aeronautica Militare Italiana di seguito elencate in tabella. Strikes N STAZIONI LUGLIO AGOSTO STAGIONE [15 giu -15 sett] 1 Trieste Rimini Termoli Brindisi Casale Genova Pisa Roma Ciampino Capo Palinuro Cagliari Elmas Messina Art. 2 - Mancata rilevazione dei dati meteorologici Se, relativamente a un qualsiasi giorno nel Periodo di Calcolo, la Parte Incaricata Dei Calcoli dell Indice Climatico determini che la Fonte dei Dati Climatici non ha pubblicato nel formato finale ufficiale il dato climatico necessario al calcolo dell Indice Climatico, il dato climatico per quel giorno sarà quello rilevato nella Stazione Meteorologica di Riserva sommato algebricamente ad un fattore di rettifica determinato in base alla seguente successione di metodi alternativi: I.Se i dati risultano mancanti per meno di dodici giorni consecutivi, il fattore di rettifica è determinato come media aritmetica delle differenze tra i dati meteorologici della Stazione Meteorologica di Riserva e quelli della Stazione Meteorologica di Riferimento nei quindici giorni precedenti e nei quindici giorni successivi a quello in cui non è disponibile il dato. Qualora non dovessero risultare disponibili alcuni dati meteorologici nei quindici giorni precedenti e nei quindici giorni successivi, tale periodo si estende fino a un massimo di venticinque giorni precedenti e venticinque giorni successivi; II.Se i dati risultano mancanti per dodici giorni consecutivi o più, il fattore di rettifica è determinato come media aritmetica delle differenze tra i dati meteorologici della Stazione Meteorologica di Riserva e quelli della Stazione Meteorologica di Riferimento nei quindici giorni precedenti e nei quindici giorni successivi relativi al primo, secondo e terzo anno precedenti a quello in cui non è disponibile il dato. Qualora non dovessero risultare disponibili alcuni dati meteorologici nei quindici giorni precedenti e nei quindici giorni successivi, tale periodo si estende fino a un massimo di venticinque giorni precedenti e venticinque giorni successivi; III.Se i dati mancanti non consentono l applicazione del metodo II, il fattore di rettifica è determinato come media aritmetica per i primi tre anni disponibili;
4 Pag. 4 di 6 IV.Se i dati mancanti non consentono l applicazione del metodo III, il fattore di rettifica è determinato come media aritmetica delle differenze tra i dati meteorologici della Stazione Meteorologica di Riferimento e quelli della Stazione Meteorologica di Riserva nei primi quindici giorni precedenti disponibili e nei primi quindici giorni successivi disponibili a quello in cui non è presente il dato; V.Se i dati mancanti non consentono l applicazione del metodo III, le Parti constatata la mancata rilevazione, entro il termine di tre giorni lavorativi, determineranno comunque, in reciproca buona fede, una Stazione Meteorologica di Rilevamento Alternativa che consenta la determinazione del fattore di rettifica secondo uno dei metodi I, II, III o IV. Art. 3 - Arrotondamento dei dati La Temperatura Massima Giornaliera, la Temperatura Minima Giornaliera, la Temperatura Media Giornaliera e l eventuale fattore di rettifica sono arrotondati al secondo decimale nel seguente modo: se il terzo numero dopo la virgola è uguale a cinque (5) o maggiore allora il secondo numero dopo la virgola viene aumentato di uno (1), e se il terzo numero dopo la virgola è minore di cinque (5), allora il secondo numero dopo la virgola rimane invariato. Art. 4 - Condizioni di efficacia dell'assicurazione L'Assicurazione è efficace a condizione che la relativa stipula sia avvenuta anteriormente alla data del 25 Maggio dell anno in corso che precede l'inizio del Periodo di Copertura. Nel caso in cui il contratto sia stipulato successivamente al periodo indicato al comma precedente, l'assicurazione è inefficace, fermo comunque il diritto del Contraente alla restituzione del Premio al netto degli oneri fiscali. L'Assicurazione contro il "Rischio climatico" è efficace indipendentemente dall abbinamento alla polizza Zurich denominata Alberghi. Fermo quanto previsto nel primo comma del presente articolo, anche i clienti Zurich, che abbiano già sottoscritto la copertura Alberghi attraverso l acquisto delle garanzie della polizza multirischi (Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Tutela Giudiziaria, Rottura Lastre, Cliente Sicuro), potranno aderire alla garanzia "Rischio climatico. Art. 5 Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia oggetto del presente contratto alcune tipologie di attività alberghiere, la cui lista è a disposizione e consultabile presso le Agenzie Zurich. Art. 6- Estensione territoriale L'Assicurazione è operante solo se l'immobile in cui il Contraente esercita l'attività alberghiera è sito in Italia e all interno della fascia costiera. Art. 7- Somma assicurata e Limite di Indennizzo Il Contraente può acquistare singole unit con una base minima di 4 unit. Il premio per singola unit è di 85,00 (ottantacinque) euro, comprensivi di imposte. Resta convenuto che l'esborso massimo della Compagnia per singola unit non può superare il Limite di indennizzo di 1.000,00 (mille) euro. La rilevazione dei giorni critici per i tre periodi di calcolo identificati sarà effettuata in Luglio, Agosto e Stagione (15 giugno -15 settembre) e, in caso di
5 Pag. 5 di 6 sinistro verificatosi, l indennizzo progressivo giornaliero corrisposto è pari a 125,00 euro per ogni giorno critico superiore al valore di soglia (strike) relativo alla stazione di riferimento e al periodo di calcolo di riferimento. Nel caso si verificasse il superamento dei valori di soglia (sinistro) per due o tutti e tre i periodi di calcolo verrà corrisposto l indennizzo maggiore tra i singoli indennizzi calcolati. Art. 8 - Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 9 - Altre assicurazioni Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare preventivamente alla Compagnia l'esistenza di eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi rischi garantiti dalla presente Assicurazione, fermo l'obbligo di darne avviso in caso di Sinistro ai sensi dell'art del Codice Civile. Art. 10- Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Al momento della stipula della presente Assicurazione, le imposte sono fissate dalla normativa al 21,25% del Premio imponibile. Art Forma delle comunicazioni Ogni comunicazione tra le Parti deve essere fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all intermediario delegato dalla Compagnia (Agenzia Zurich o Broker) di riferimento o a mezzo fax. Art Foro competente In caso di controversia tra la Compagnia e il Contraente, foro competente è il luogo di residenza del Contraente. Art. 14 Legge Applicabile.Rinvio alle norme di legge L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge. Art Durata dell'assicurazione L'Assicurazione ha durata temporanea e cessa alla scadenza indicata in polizza senza possibilità di tacito rinnovo. Art Pagamento del premio Il Premio viene corrisposto dal Contraente in una rata unica per tutta la durata dell'assicurazione. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio unico è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento;in ogni caso l'assicurazione è valida solo per i Periodi di Calcolo definiti.
6 Pag. 6 di 6 Il Premio deve essere pagato all intermediario delegato dalla Compagnia (Agenzia Zurich o Broker) alla quale è stata assegnata la polizza. Art. 17- Denuncia di sinistro e obblighi relativi In caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso per iscritto all intermediario delegato dalla Compagnia (Agenzia Zurich o Broker) al quale è assegnata la Polizza o alla Compagnia al termine del periodo di copertura, ovvero entro i 60 giorni seguenti il 15 settembre dell anno in corso di validità della polizza. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art del Codice Civile. La denuncia di Sinistro deve recare: a) Copia di iscrizione del Contraente alla Camera di Commercio quale esercente impresa alberghiera; b) Indicazione dell'ubicazione dell'immobile in cui esercita l'attività alberghiera; c) Copia delle fatture ricevute nel periodo di osservazione relative ai maggiori costi sostenuti; d) Modulo di denuncia sinistro allegato alla presente debitamente compilato in ogni sua parte. Per una corretta informazione del Contraente, la Compagnia renderà disponibili i dati relativi alle temperature sia in formato elettronico, sul sito alla pagina istituzionale dedicata all attività alberghiera, sia con materiale cartaceo presso le Agenzie Zurich o brokers delegati. Tali dati verranno forniti alla Compagnia attraverso un Service Provider accreditato presso l'aeronautica Militare Italiana. Il Contraente deve consentire alla Compagnia le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari presso terzi e/o presso Pubbliche Autorità. La Compagnia si obbliga ad utilizzare le informazioni assunte esclusivamente per l'esecuzione e l'interpretazione del contratto di assicurazione, nel rispetto della normativa del D.Lgs del n. 196 e successive modifiche. Art. 18- Criteri di determinazione del danno e pagamento dell'indennizzo Verificata l'operatività della garanzia e la completa e congrua ricezione della documentazione di cui al precedente art. 17 (Denuncia di sinistro e obblighi relativi), la Compagnia liquida l'indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento dello stesso entro il 15 del mese di Dicembre successivo al periodo di copertura. Art. 19- Rinuncia al diritto di surrogazione La Compagnia rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi diritto, ad esercitare il diritto di surrogazione, di cui all'art del Codice Civile, verso i terzi responsabili del sinistro. IL CONTRAENTE ZURICH INSURANCE COMPANY S.A. Rappresentanza Generale per L' Italia
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