DONNE E PARI OPPORTUNITA DOTT.SSA GABRIELLA URSO

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1 DONNE E PARI OPPORTUNITA DOTT.SSA GABRIELLA URSO

2 STORIA I LAVORI DELLE DONNE DURANTE IL 900 I cambiamenti storici del lavoro nel XX secolo hanno avuto ricadute differenti sulle donne e sugli uomini sia in termini organizzativi che di utilizzo della forza lavoro. L'organizzazione del lavoro agricolo, la sua crisi, la rivoluzione industriale, le ristrutturazioni, la nascita delle società dei servizi sono alcuni dei principali mutamenti economici che hanno pesantemente influenzato il lavoro umano ma anche le condizioni di vita complessive delle donne. Le donne ne sono state investite in pieno e davanti ad ogni fase storica hanno dovuto riadattare non solo modalità produttive ma anche strategie di gestione familiare, di rapporti sociali, domestici e personali, persino di controllo del proprio corpo. LAVORO AGRICOLO (dall'inizio del '900 agli anni '60) LAVORO INDUSTRIALE ORIGINI LAVORO PROFESSIONALE E NUOVE PROFESSIONI. L'OCCUPAZIONE FEMMINILE DAL DOPOGUERRA ALLA META' DEGLI ANNI '60. LA SOCIETA' DEI CONSUMI. LAVORO A DOMICILIO E LAVORO NERO

3 STORIA Durante gli anni 50 e 60, le donne svolgevano essenzialmente attività di madri e casalinghe e la funzione a cui erano assegnate era quella riproduttiva. Questa visione (Welfare Approach) era fondata sullo stereotipo occidentale del nucleo familiare in cui le donne dipendono economicamente dagli uomini. All inizio degli anni 70 si propose un nuovo approccio, (Donne nello Sviluppo), che faceva delle donne protagoniste della vita sociale, politica, culturale e lavorativa e al contempo venne elaborato una terza proposta (Genere e Sviluppo), che fece prendere coscienza delle disparità legate al genere all interno delle strutture istituzionali. Tale teoria sottolineava la necessità di prestare attenzione ai bisogni, agli interessi e alle prospettive femminili al fine di promuovere l eguaglianza tra i sessi. L obiettivo era l avanzamento dello status della donna nella società e lo scopo finale era il raggiungimento della parità tra i sessi. L approccio più nuovo (Gender Mainstreaming) è stato elaborato negli anni 90. Mainstreaming significa non soltanto aggiungere la componente femminile nelle varie attività, ma consiste anche nel portare l esperienza, la conoscenza e gli interessi delle donne e degli uomini nell agenda dello sviluppo. Ciò richiede cambiamenti negli obiettivi, strategie ed azioni, affinché entrambi i sessi possano partecipare ed ottenere dei benefici dal processo di sviluppo.

4 INTRODUZIONE AL PROBLEMA Bisogni di genere: pratici, che nascono dalle esperienze che donne e uomini vivono ogni giorno. Per le donne tali bisogni sono spesso identificati con la maternità o con i lavori di casa. strategici, sono i bisogni richiesti per modificare la posizione subordinata delle donne. Essi solitamente si riferiscono a questioni di eguaglianza: come permettere alle donne di accedere alle opportunità di lavoro e alla formazione, salario uguale a quello degli uomini, tutela dei diritti fondamentali, prevenzione dagli abusi sessuali. La fase di analisi deve tenere inoltre in considerazioni le diverse situazioni in cui la disparità uomo/donna si manifesta: 1. Le disparità nella vita politica. Le donne sono sottorappresentate nei processi politici nella maggior parte dei Paesi del mondo. 2. Disparità all interno della famiglia. Forti differenze tra uomo e donne sono presenti anche nell ambiente familiare: potere di negoziazione, decisioni ed accesso alle risorse. 3. Differenze in ambito giuridico. Nonostante le costituzioni nazionali e i trattati internazionali riconoscono gli stessi diritti agli uomini ed alle donne, spesso nella pratica le donne non beneficiano di questi diritti, soprattutto in ambito di sicurezza, lavoro ed eredità. 4. Segregazione sessuale sul mercato del lavoro. Le donne spesso occupano impieghi mal remunerati o non regolarizzati. 5. Disparità nel settore famigliare /non remunerato. In molti Paesi sono le donne ad occuparsi delle responsabilità e dei compiti legati alla vita famigliare e ciò aumenta il carico di lavoro e non permette loro di occuparsi di altre attività. 6. Violenza ed abuso sessuale. 7. Comportamenti discriminatori. Gli stereotipi sessuali danno spesso vita a dei preconcetti sulle donne e sui loro comportamenti.

5 SCENARIO INTERNAZIONALE DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL UOMO CONVENZIONI ONU CONVENZIONI OIL QUATTRO CONFERENZE GLOBALI SULLE DONNE ( ) CONFERENZA DI PECHINO DOTT.SSA GABRIELLA URSO

6 UNIONE EUROPEA TRATTATO ROMA 1957 Principio di parità retributiva Trattato di Amsterdam 1997 Carta di Nizza DOTT.SSA GABRIELLA URSO

7 COSTITUZIONE EUROPEA TITOLO III UGUAGLIANZA Articolo II-80 Uguaglianza davanti alla legge Tutte le persone sono uguali davanti alla legge. Articolo II-81 Non discriminazione 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 2. Nell'ambito d'applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni specifiche in essa contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità. Articolo II-82 Diversità culturale, religiosa e linguistica L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica. Articolo II-83 Parità tra donne e uomini La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. Articolo II-93 Vita familiare e vita professionale 1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale. 2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio. DOTT.SSA GABRIELLA URSO

8 DIRETTIVA 75/117: PARITA DI RETRIBUZIONE Essa completa il contenuto normativo del vecchio art. 119 del Trattato CE All articolo 1 si afferma che: «il principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, previsto dall articolo 119 del trattato implica, per uno stesso lavoro o per un lavoro al quale è attribuito un valore uguale, l eliminazione di qualsiasi discriminazione basata sul sesso in tutti gli elementi e le condizioni delle retribuzioni. In particolare, qualora si utilizzi un sistema di classificazione professionale per determinare le retribuzioni, questo deve basarsi su principi comuni per i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile ed essere elaborato in modo da eliminare le discriminazioni basate sul sesso». Ai sensi dell art. 3 gli Stati membri sono tenuti a sopprimere le discriminazioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative contrarie al principio della parità delle retribuzioni; essi prendono, inoltre, le «misure necessarie affinché le disposizioni contrarie al principio della parità delle retribuzioni e contenute in contratti collettivi, tabelle o accordi salariali o contratti individuali di lavoro siano nulle, possano essere dichiarate nulle o possano essere modificate».

9 DIRETTIVA 76/207: ACCESSO AL LAVORO, FORMAZIONE E PROMOZIONE PROFESSIONALE E CONDIZIONI DI LAVORO Essa proclama l obbligo degli Stati membri di adottare le misure necessarie al fine di assicurare l applicazione del principio di parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di accesso, compresi i criteri di selezione all impiego, in qualsiasi settore, o l accesso a tutti i livelli di orientamento, di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionale, e le condizioni di lavoro, comprese quelle relative al licenziamento (artt. 3, 4 e 5)

10 DIRETTIVA 79/7: SICUREZZA SOCIALE All articolo 1 si afferma che lo scopo della direttiva è «la graduale attuazione, nel campo della sicurezza sociale e degli altri elementi di protezione sociale di cui all' articolo 3, del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale». Il principio della parità di trattamento implica l' assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare, dice l art. 4, attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda: il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi, l' obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi e il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni. Inoltre, il principio della parità di trattamento non pregiudica le disposizioni relative alla protezione della donna a motivo della maternità. La direttiva 86/378 amplia tale tutela, estendendo il principio di parità di trattamento anche ai regimi professionali dei lavoratori autonomi e subordinati e stabilendo il divieto di discriminazione all ambito di applicazione di tali regimi e delle connesse condizioni, dall accesso al calcolo dei contributi.

11 DIRETTIVA 92/85: MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE SUL LAVORO DELLE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO Le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento devono essere considerate come un gruppo esposto a rischi specifici e pertanto devono essere adottati provvedimenti sulla protezione della loro sicurezza e salute e, al contempo, tale specifica tutela non deve svantaggiare le donne sul mercato del lavoro e non deve pregiudicare le direttive in materia di uguaglianza di trattamento tra uomini e donne. Laddove le donne siano adibite a svolgere attività che possano costituire un rischio particolare di esposizioni ad agenti, processi o condizioni di lavoro, il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché l'esposizione della lavoratrice al rischio sia evitata modificando temporaneamente le sue condizioni di lavoro e/o il suo orario di lavoro. La direttiva presenta disposizioni particolari relative al divieto di esposizione (art. 6), al rischio di esposizione tale da mettere in pericolo la sicurezza o la salute, agli agenti e alle condizioni di lavoro, nonché sul divieto di lavoro notturno. Ai sensi dell art. 8 gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché le lavoratrici fruiscano di un congedo di maternità di almeno quattordici settimane ininterrotte, ripartite prima e/o dopo il parto, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali. Tale congedo di maternità deve includere un congedo di maternità obbligatorio di almeno due settimane, ripartite prima e/o dopo il parto, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali. L art. 10 stabilisce un divieto di licenziamento delle lavoratrici nel periodo compreso tra l'inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità

12 DIRETTIVA 96/34: CONGEDO PARENTALE La direttiva 96/34 si pone come obiettivo attuazione di prescrizioni minime sul congedo parentale e sull'assenza dal lavoro per motivi di forza maggiore, considerati mezzi essenziali per conciliare la vita professionale e familiare e per promuovere la parità di possibilità e di trattamento economico fra le donne e gli uomini. La direttiva si ispira al punto 16 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, relativo alla parità di trattamento tra uomini e donne, che stabilisce, tra l'altro, che «è altresì opportuno sviluppare misure che consentano agli uomini e alle donne di conciliare meglio i loro obblighi professionali e familiari» e, in generale, si rifà all idea per cui si dovrebbero introdurre misure destinate a conciliare la vita professionale familiare, promuovendo in tal modo la diffusione di nuovi modi flessibili di organizzazione del lavoro e dell'orario, più adatti ai bisogni della società in via di mutamento e rispondenti sia alle esigenze delle imprese che di quelli dei lavoratori, che permettano la promozione della partecipazione delle donne alla vita attiva, nonché tali da incoraggiare gli uomini ad assumere uguali responsabilità familiari. L introduzione dei congedi parentali mira pertanto a superare la tradizionale coincidenza tra tutela della madre e tutela dei figli.

13 RACCOMANDAZIONE 92/131: TUTELA DELLA DIGNITA DELLE DONNE E DEGLI UOMINI SUL LAVORO Qualsiasi comportamento a connotazione sessuale o un altro tipo di condotta basato sul sesso, compreso quello di superiori e colleghi, che offenda la dignità delle donne e degli uomini sul lavoro è inammissibile laddove risulti indesiderato, sconveniente o offensivo per la persona che lo subisce, ovvero il suo rigetto o la sua accettazione possano influire, esplicitamente o implicitamente, sulle decisioni dei datori di lavoro o dai dipendenti (compresi i superiori e i colleghi) relativamente all'accesso alla formazione professionale, all'assunzione di un lavoratore, al mantenimento del posto di lavoro, alla promozione, alla retribuzione o, infine, di qualsiasi altra decisione attinente all'impiego o che crei un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o umiliante. Tali atteggiamenti possono, in determinate circostanze, rappresentare una violazione del principio della parità di trattamento. Attuare nel settore pubblico il codice di condotta della Commissione

14 LEGISLAZIONE ITALIANA DIRITTO DI VOTO: Il 2 giugno 1946 l'italia va alle urne per il referendum istituzionale. Per la prima volta il voto viene esteso alle donne. PARITA SALARIALE: Art. 37 della Cost., regolato da una legge solo nel 57. Con un accordo interconfederale del 1960 si decide l'eliminazione dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle tabelle remunerative differenti per uomini e donne. Viene così sancita la parità formale e sostanziale tra uomini e donne nel mondo del lavoro. Le clausole di nubilato vengono definitivamente vietate con la legge n.7 del '63. DOTT.SSA GABRIELLA URSO

15 DIRITTO DEL LAVORO LEGGE DI PARITA : L.903 del 1977 Si passa dal concetto di tutela per la donna lavoratrice al principio del diritto di parità nel campo del lavoro. Vengono introdotte norme più avanzate in materia di maternità e primi elementi di condivisione fra i genitori nella cura dei figli. LEGGE PARI OPPORTUNITA (Azioni positive): L.125 del 1991: fortemente voluta dalle donne, questa legge è uno strumento in grado di intervenire e rimuovere le discriminazioni e far avanzare l idea di uguali opportunità uomo-donna nel lavoro. La L.125 ha rappresentato un importante passo avanti per rendere visibile e valorizzare la presenza e il lavoro delle donne nella società, nel lavoro e nella famiglia.. Oltre 400 i progetti approvati in 8 anni. (Nel 2000 L.196 di modifica) LAVORO NOTTURNO: legge comunitaria del 1998 per il divieto assoluto delle donne al lavoro notturno durante la maternità sino al compimento di un anno di vita del bambino e il non obbligo fino a che il bambino ha 3 anni, nel caso di genitore unico, fino a 12 anni. Con la legge 903 del '77 il lavoro notturno era vietato alle sole dipendenti delle imprese manifatturiere. Con la legge varata nel '98, si regolamenta il lavoro notturno per tutti i settori pubblici e privati.

16 IMPRENDITORIA FEMMINILE IMPRENDITORIA FEMMINILE: L. 215 del 1992; l'imprenditoria femminile è in forte sviluppo: il 35% delle nuove imprese giovanili sono guidate da donne. Questa legge (promuove l'uguaglianza sostanziale, pari opportunità economiche e imprenditoriali) favorisce la nascita di imprese composte per il 60% da donne, società di capitali gestiti per almeno 2/3 da donne e imprese individuali, aumentano ogni anno. Le imprese sono tenute a mantenere la prevalenza femminile nella società per almeno cinque anni.

17 DIRITTO DI FAMIGLIA DIVORZIO: L.898 del 1970, approvazione della legge sul divorzio. 12 maggio 1974: vittoria del No al referendum popolare per l'abrogazione della legge. MATERNITA : L del 1971; viene estesa la tutela della maternità alle lavoratrici dipendenti. Amplia ed estende i diritti introdotti dalla prima legge (L.860 varata nel 1950) sui diritti e le tutele delle lavoratrici, che definisce per la prima volta le assenze per maternità, ore di allattamento e divieto di licenziamento entro il primo anno di vita del bambino. ASILI NIDO: L del 1971; l'obiettivo di questa legge è realizzare un servizio a supporto delle famiglie e soprattutto delle donne, onde favorirne la permanenza nel mondo del lavoro anche dopo la nascita dei figli. Inoltre si è voluto affermare il diritto del bambino alla socializzazione e allo sviluppo armonico della sua personalità. DIRITTO DI FAMIGLIA: 1975; con la L.151 viene varata la riforma del diritto di famiglia che introduce la parità tra uomini e donne nell'ambito familiare: la potestà sui figli, infatti, spetta a entrambi i coniugi che hanno identici diritti e doveri e non più solo al padre. In attuazione del principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA: L.194 del 1978 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza". La legge ha come scopo principale la prevenzione delle gravidanze indesiderate, oltre che contrastare l'aborto clandestino.

18 VIOLENZA SESSUALE VIOLENZA SESSUALE: L. 866 del 1996; stabilisce che la violenza sessuale non è più un delitto contro la morale, bensì contro la persona. Una legge di civiltà e dignità che rende giustizia alle donne e premia il lungo e sofferto cammino per affermare il diritto alla sessualità libera e condivisa.

19 CASALINGHE ASSEGNO DI MATERNITA' PER CASALINGHE E DISOCCUPATE: L. 448 del 1999, prevede un'indennità di maternità per le donne che non lavorano, o che svolgono il cosiddetto "lavoro familiare". Con la Finanziaria del 2000 questo diritto viene esteso alle cittadine dell'ue ed extracomunitarie con carta di soggiorno. INFORTUNI DOMESTICI: L.493 del 1999, contiene il riconoscimento del lavoro in ambito domestico. Le persone comprese tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, il lavoro domestico, hanno diritto all'assicurazione contro gli infortuni.

20 CONGEDI PARENTALI CONGEDI PARENTALI: L: 53 dell'8 marzo Questa legge armonizza i tempi di cura, di formazione e di relazione (tempi delle città). Si tratta di una grande conquista sociale: la cura dei figli smette di essere prerogativa delle madri dal punto di vista legislativo e coinvolge anche i padri garantendogli uguali diritti e tutele. Si tratta di una legge in controtendenza rispetto ai datori di lavoro che invocano riduzioni di salari e di diritti. La normativa punta a una maggiore condivisione dei compiti all'interno del nucleo familiare. Si applica a tutti i lavoratori, uomini e donne, pubblici e privati, anche autonomi, apprendisti e soci di cooperative. Prevede la parità tra genitori naturali e adottivi o affidatari. Sia la madre che il padre potranno chiedere anche contemporaneamente l aspettativa di 6 mesi fino un massimo di 10 mesi, entro gli 8 anni di vita del bambino. Al padre, inoltre, verrà concesso un "bonus" di un altro mese per seguire il figlio nel caso in cui dovesse chiedere un congedo per un periodo superiore a tre mesi. L'età del bambino entro cui si può fruire dei permessi per malattia viene elevata dai 3 agli 8 anni del piccolo. I padri possono usufruire del congedo anche nei casi in cui la madre del bambino non è lavoratrice. BANCA DEL TEMPO: è un'esperienza che ha trovato una collocazione legislativa all'interno della L.53 (Congedi parentali). Coniugare lavoro e vita: tra le iniziative più utili c'è, infatti, la Banca del tempo, nella quale anziché denaro si depositano ore. Ore di attività per scambiarle con altri "correntisti" decisi a mettere a disposizione le ore depositate sul proprio conto.

21 CONCLUSIONI Lo sviluppo non è soltanto accesso alle risorse e maggiore benessere. E necessario combinare il concetto di eguaglianza di genere con quello di rafforzamento (empowerment) del coinvolgimento delle donne nel processo di sviluppo stesso: 1. Benessere: Vengono in rilevo il divario tra uomo e donna che può identificarsi nella disparità degli indicatori nutrizionali, del reddito, del tasso di mortalità. Le attività di empowerment mirano a favorire l accesso delle donne alle risorse; 2. Accesso: in confronto agli uomini le donne hanno un accesso limitato all istruzione, al lavoro egualmente remunerato, ai servizi e alle attività di formazione. Inoltre, nella maggior parte delle società le donne hanno un sovraccarico di lavoro domestico. Per superare questo tipo di disparità, bisogna che le donne siano consapevoli della loro situazione e mettano in atto delle iniziative per usufruire delle varie iniziative; 3. Consapevolezza: E necessario riconoscere che la subordinazione delle donne non è una componente precostituita dell ordine naturale delle cose. Ma essa è piuttosto una credenza imposta, socialmente costruita ed alterabile. E necessario che le donne si rendano conto che i loro problemi non derivano dalla loro inadeguatezza, ma dall essere soggiogate da un sistema sociale di discriminazione istituzionalizzata contro loro stesse; 4. Partecipazione: con questo termine si indica il livello di partecipazione e di integrazione delle donne nella politica e nella gestione del settore pubblico o privato. Per superare la disparità, bisogna che le donne siano attivamente coinvolte nel processo di sviluppo così come lo sono gli uomini; 5. Controllo: la disparità consiste in un diseguale rapporto di potere tra uomo e donna. Incrementare la partecipazione al livello decisionale aiuterebbe le donne ad assicurarsi un eguale accesso alle risorse ed un eguale distribuzione di benefici. In altri termini, le donne, indipendentemente dagli uomini, potrebbero ottenere il potere per influenzare il loro futuro e modificare le strutture sociali già esistenti.

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