SERVIZIO VETERINARIO AREA FUNZIONALE B AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/H

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1 Pagina 1 di 39 SERVIZIO VETERINARIO AREA FUNZIONALE B AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/H PROCEDURA OPERATIVA VIVI

2 Pagina 2 di 39 INDICE 1. SCOPO 2. CAMPO DI APPLICAZIONE 3. DEFINIZIONI 4. RIFERIMENTI NORMATIVI 5. TIPOLOGIE DI IMPRESE 6. ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI PRESSO LE IMPRESE 7. PROCEDURA OPERATIVA PER IL 7.1 Controllo ufficiale sulle zone di produzione diagramma di flusso Controlli ufficiali sui banchi naturali di molluschi bivalvi vivi Descrizione attivita Classificazione Monitoraggio Sorveglianza 7.2 Controllo presso i punti di sbarco o di approdo Diagramma di flusso Controllo presso i punti di sbarco o di approdo Descrizione attivita Requisiti delle imbarcazioni e della raccolta Campionamenti relativi ai protocolli di monitoraggio Requisiti relativi alle fasi successive alla raccolta 8. Revisione della procedura 1. SCOPO

3 Pagina 3 di 39 La presente procedura ha lo scopo di uniformare, nell ambito della ASL RM/H, il comportamento dei veterinari e tecnici della prevenzione nello svolgimento delle verifiche ispettive sui molluschi bivalvi vivi, quali prodotti destinati all alimentazione umana, presso le varie tipologie di impianti ed attività sia nella fase di produzione primaria che postprimaria. Fornisce indicazioni di carattere applicativo ed esplicativo in relazione alle prescrizioni contenute nella nuova regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza alimentare, lungo le diverse fasi che compongono la filiera dei molluschi bivalvi vivi. Integra ed approfondisce quegli aspetti lasciati aperti dalle linee guida CSR e regionali in funzione dell applicazione peculiare in ogni ASL. Per quanto concerne gli aspetti di sanità animale relativi a questo specifico settore si dovrà fare riferimento a quanto definito nel Decreto Legislativo 148/2008 ed eventuali documenti applicativi ancora in via di emanazione. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE Il Reg. 853/04 e successive modificazioni, così recita, all All. III, Sez. VII nella parte introduttiva, punto 1: la presente sezione si applica ai molluschi bivalvi vivi. Fatta eccezione per le disposizioni relative alla depurazione si applica anche agli echinodermi vivi, ai tunicati vivi ed ai gasteropodi marini vivi. Le disposizioni relative alla classificazione delle zone di produzione di cui al capitolo II, parte A, della stessa sezione non si applicano ai gasteropodi marini che non sono filtratori. La presente procedura applica quanto previsto, in ambito aziendale, ai controlli ufficiali da effettuarsi in : produzione primaria: allevamento, stoccaggio temporaneo, pesca con natanti in banchi naturali di molluschi bivalvi vivi, raccolta in allevamenti e/o stoccaggi temporanei, trasporto presso centri di spedizione e/o depurazione; produzione post primaria: imprese riconosciute come centri di spedizione e/o centri di depurazione, imprese registrate che effettuano commercio al dettaglio, trasporto. 3. DEFINIZIONI

4 NORMA DI RIFERIMENTO (se diverso da un regolamento comunitario è specificato) TERMINE Pagina 4 di 39 DEFINIZIONE 852/2004 cap. I art. 2 Acqua di mare pulita l'acqua di mare o salmastra naturale, artificiale o depurata che non contiene microrganismi, sostanze nocive o plancton marino tossico in quantità tali da incidere direttamente o indirettamente sulla qualità sanitaria degli alimenti 852/2004 cap. I art. 2 Acqua potabile l'acqua rispondente ai requisiti minimi fissati nella direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano recepita con il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31 successive modifiche. 852/2004 cap. I art. 2 Acqua pulita acqua di mare pulita e acqua dolce di qualità analoga Animali vivi considerati alimento ai fini del presente documento si intendono: molluschi bivalvi vivi echinodermi vivi, tunicati vivi, gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano D. Lgs 193/2007 Art. 2 Autorità Competente ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze. 853/2004 allegato I, 2,2 Biotossine marine sostanze tossiche accumulate dai molluschi bivalvi in particolare quale risultato dell'assorbimento di plancton contenente tossine 2073/2005 art. 2 Campione una serie composta di una o più unità o una porzione di materia selezionate tramite modi diversi in una popolazione o in una quantità significativa di materia e destinate a fornire informazioni su una determinata caratteristica della popolazione o della materia oggetto di studio e a costituire la base su cui fondare una decisione relativa alla popolazione o alla materia in questione o al processo che le ha prodotte.

5 Pagina 5 di /2005 art. 2; 2,8 853/2004 allegato I, 2,8 Campione rappresentativo Centro di depurazione un campione nel quale sono mantenute le caratteristiche della partita dalla quale è prelevato, in particolare nel caso di un campionamento casuale semplice, dove ciascun componente o aliquota della partita ha la stessa probabilità di figurare nel campione. lo stabilimento comprendente bacini alimentati con acqua marina pulita, in cui i molluschi bivalvi vivi sono collocati per il tempo necessario alla riduzione dei contaminanti affinché diventino idonei al consumo umano 853/2004 allegato I, 2,7 Centro di spedizione lo stabilimento a terra o galleggiante, riservato al ricevimento, alla rifinitura, al lavaggio, alla pulitura, alla calibratura, al confezionamento e all'imballaggio dei molluschi bivalvi vivi idonei al consumo umano 178/2002 cap. I art /2004 cap. I art. 2 Commercio al dettaglio Confezionamento la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso il collocamento di un prodotto alimentare in un involucro o contenitore posti a diretto contatto con il prodotto alimentare in questione, nonché detto involucro o contenitore. Nel caso dei molluschi bivalvi l operazione mediante la quale i molluschi sono posti in materiali d imballaggio, idonei allo scopo, sulla base dei criteri stabiliti dalla legislazione comunitaria. 2073/2005 art.2 Conformità ai criteri microbiologici l ottenimento di risultati soddisfacenti o accettabili di cui all allegato 1 del Reg. (CE) 2073/2005 sui criteri microbiologici, nei controlli volti ad accertare la conformità ai valori fissati per i criteri mediante il prelievo di campioni, l effettuazione di analisi e l attuazione di misure correttive conformemente alla legislazione in materia di prodotti alimentari e alle istruzioni dell autorità competente. 178/2002 cap. I art. 3 Consumatore finale il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare

6 Pagina 6 di /2004 cap. I art. 2 Contaminazione la presenza o l'introduzione di un pericolo 2073/2005 art. 2 Conservabilità il periodo che corrisponde al periodo che precede il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, come definiti rispettivamente agli articoli 9 e 10 della direttiva 2000/13/CE. Nell ambito di applicazione del presente documento si sottolinea che i M.B.V. devono essere vivi e vitali al momento dell acquisto e devono essere commercializzati con una data di scadenza che può essere sostituita dalla menzione questi animali devono essere vivi al momento dell acquisto. 854/2004 cap. I art. 2 Controllo ufficiale qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente per la verifica dell'ottemperanza alla normativa in materia di prodotti alimentari comprese le norme sulla salute degli animali 2073/2005 art. 2 Criterio di igiene del processo 2073/2005 art. 2 Criterio di sicurezza alimentare un criterio che definisce il funzionamento accettabile del processo di produzione. Questo criterio, non si applica ai prodotti immessi sul mercato, fissa un valore indicativo di contaminazione al di sopra del quale sono necessarie misure correttive volte a mantenere l igiene del processo di produzione in ottemperanza alla legislazione in materia di prodotti alimentari un criterio che definisce l accettabilità di un prodotto o di una partita di prodotti alimentari, applicabile ai prodotti immessi sul mercato 2073/2005 art. 2 Criterio microbiologico un criterio che definisce l accettabilità di un prodotto, di una partita di prodotti alimentari o di un processo, in base all assenza, alla presenza o al numero di microrganismi e/o in base alla quantità delle relative tossine/metaboliti, per unità di massa, volume, area o partita

7 Pagina 7 di /2010 allegato 558/2010 allegato Gasteropodi marini vivi L'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004 è così modificato: "CAPO III: CONTROLLI UFFICIALI SULLE PECTINIDAE E SUI GASTEROPODI MARINI VIVI NON FILTRATORI RACCOLTI AL DI FUORI DELLE ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE I controlli ufficiali sulle pectinidae e sui gasteropodi marini vivi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate sono effettuati alle vendite all'asta, nei centri di spedizione e negli stabilimenti di lavorazione. Tali controlli ufficiali verificano il rispetto dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi stabiliti nell'allegato III, sezione VII, capo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e degli altri requisiti di cui all'allegato III, sezione VII, capo IX, di tale regolamento." la sezione VII dell Allegato III-Reg. 853/04 è modificata come segue: c) il capitolo IX è sostituito dal seguente: "CAPITOLO IX: REQUISITI SPECIFICI PER I PETTINIDI E I GASTEROPODI MARINI CHE NON SONO FILTRATORI RACCOLTI AL DI FUORI DELLE ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE Gli operatori del settore alimentare che raccolgono pettinidi e gasteropodi marini che non sono filtratori al di fuori delle zone di produzione classificate o che trattano siffatti pettinidi e/o gasteropodi marini devono conformarsi ai seguenti requisiti:1. I pettinidi e i gasteropodi marini che non sono filtratori possono essere immessi sul mercato soltanto se sono stati raccolti e trattati conformemente al capitolo II, parte B, e se soddisfano le norme fissate nel capitolo V, secondo quanto comprovato da un sistema di autocontrollo. 2. Inoltre, se i dati risultanti dai programmi ufficiali di controllo consentono all autorità competente di classificare i fondali, se del caso, in cooperazione con gli operatori del settore alimentare, le disposizioni del capitolo II, parte A, si applicano per analogia ai pettinidi. 3. I pettinidi e i gasteropodi marini, che non sono filtratori, possono essere immessi sul mercato per il consumo umano soltanto attraverso un impianto per le aste, un centro di spedizione o uno stabilimento di trasformazione. Quando trattano i pettinidi e/o tali gasteropodi marini, gli operatori del settore alimentare che gestiscono tali stabilimenti devono informare la competente autorità e, per quanto concerne i centri di spedizione, devono rispettare le pertinenti disposizioni dei capitoli III e IV. 4. Gli operatori del settore alimentare che trattano i pettinidi e i gasteropodi marini vivi, che non sono filtratori, devono conformarsi: a) ai requisiti documentali di cui al capitolo I, punti da 3 a 7, ove applicabili. In tal caso il documento di registrazione deve indicare chiaramente l ubicazione della zona in cui i pettinidi e/o i gasteropodi marini vivi sono stati raccolti; o b) ai requisiti di cui al capitolo VI, punto 2, concernenti la chiusura di tutti i colli di pettinidi vivi e gasteropodi marini vivi spediti per la vendita al dettaglio e a quelli di cui al capitolo VII concernenti la marchiatura di identificazione e l etichettatura."

8 Pagina 8 di /2002 cap. I art. 3 D.Lgs. 109/1992 art /2004 sez. VII cap. I: non testuale ma considerazioni tratte dai lavori del gruppo interregionale 853/2004 art. 5 e allegato II Impresa alimentare Lotto Marchiatura di identificazione ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti Un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche l unità di misura su cui garantire la rintracciabilità ed eseguire i controlli. quantitativo di molluschi bivalvi vivi prelevato in zona di produzione e destinato successivamente ad essere consegnato sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento, ad un centro di spedizione, ad un centro di depurazione o ad una zona di stabulazione riconosciuti o ad uno stabilimento di trasformazione. marchio indelebile indicante il codice ISO del paese in cui è situato lo stabilimento, numero di riconoscimento dello stabilimento seguito dal codice CE quando applicato in uno dei paesi della Comunità. 2073/2005 art. 2 Microrganismi i batteri, i virus, i lieviti, le muffe, le alghe, i protozoi parassiti, gli elminti parassiti microscopici, le loro tossine e i loro metaboliti 853/2004 all.i; 2,1 Rep.79/CSR Rep.79/CSR Molluschi bivalvi Molluschi bivalvi vivi Molluschi bivalvi vivi per il consumo umano i molluschi lamellibranchi filtratori. Guida Molluschi che offrono resistenza all apertura, reazione adeguata alla percussione e livelli normali di liquido intervalvare. Guida Molluschi che offrono resistenza all apertura, che presentano caratteristiche organolettiche tipiche del prodotto fresco e vitale, gusci privi di sudiciume, reazione adeguata alla percussione e livelli normali di liquido intervalvare e che rispondono ai criteri microbiologici e biotossicologici di sicurezza alimentare.

9 Pagina 9 di /2004 art. 2 Rep.79/CSR 178/2002 cap. I art. 3 Monitoraggio Operatore del settore alimentare la realizzazione di una sequenza predefinita di osservazioni o misure al fine di ottenere un quadro d'insieme della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti, di salute e di benessere degli animali. Guida la definizione di monitoraggio contenuta nel Reg. 882/2004 va messa in relazione con le prescrizioni contenute nell allegato II, capo II, lettera B del Regolamento (CE) 854/2004, monitoraggio delle zone di stabulazione e di produzione classificate ( attività di controllo periodico, eseguito ad intervalli regolari e predefiniti dall A.C., sulla base di un piano di campionamento previamente implementato al fine di garantire risultati delle analisi il più possibile rappresentativi per l area considerata ). In pratica nel settore dei M.B.V. per monitoraggio si intendono tutte le attività di norma espletate dall A.C. per la verifica dello stato sanitario della zona di produzione/stabulazione (microbiologico) e dei parametri previsti dalla normativa comunitaria riscontrabili in M.B.V. destinati al consumo umano (es. biotossine algali, metalli pesanti, fitoplancton, ecc.) la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo 2073/2005 art. 2 Partita un gruppo o una serie di prodotti identificabili ottenuti mediante un determinato processo in circostanze praticamente identiche e prodotti in un luogo determinato entro un periodo di produzione definito 505/2010 allegato Pectinidae Molluschi bivalvi Vedi sopra alla voce GASTEROPODI MARINI VIVI 178/2002 cap. I art. 3 Pericolo agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute ISO EN UNI 9000:2000 Procedura un modo specificato per svolgere un attività o un processo. La procedura deve esprimere chi fa, cosa fa, come la fa, dove la fa, quando la fa e perché la fa chiarendo anche chi è responsabile.

10 Pagina 10 di 39 Rep.79/CSR Procedura di campionamento Guida nell ambito della produzione primaria e post primaria si intendono le modalità con cui l A.C. effettua il prelievo ed il trasporto dei campioni dal luogo di prelievo fino alla consegna al laboratorio designato. 852/2004 cap. I art. 2 Prodotti primari i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti dell'allevamento, della caccia e della pesca 853/2004 allegato I; 2,4 178/2002 cap. I art. 3 Rep.79/CSR Produttore Produzione primaria la persona fisica o giuridica che raccoglie molluschi bivalvi vivi con qualsiasi mezzo in una zona di raccolta allo scopo di trattarli e immetterli sul mercato tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici Guida La produzione primaria di molluschi bivalvi vivi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini comprende le fasi di allevamento, di raccolta e di trasporto degli stessi ad un centro di depurazione, di spedizione o ad uno stabilimento di trasformazione, a seconda della classificazione dell area di produzione di provenienza. 853/2004 allegato I Prodotti di origine animale ai fini della presente linea guida si intendono i molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi, gasteropodi marini vivi, destinati al consumo umano Legge 241 del /2004 allegato I; 2,3 Responsabile del procedimento Rifinitura così come definito al Capo II della Legge 241/1990 la conservazione di molluschi bivalvi, provenienti da zone di produzione di classe A, da centri di depurazione o centri di spedizione, in bacini o in qualsiasi altro impianto contenente un flusso acqua di mare pulita o in bacini naturali allo scopo di asportarne sabbia, fanghi o muco, preservare o migliorarne le proprietà organolettiche e assicurare un buono stato di vitalità prima del loro confezionamento, riconfezionamento o imballaggio

11 Pagina 11 di /2002 cap. I art /2002 cap. I art. 3 Rintracciabilità Rischio la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo 1774/2002 art. 2 Sottoprodotti di origine animale corpi interi o parti di animali o prodotti di origine animale di cui agli articoli 4, 5 e 6, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. 882/2004 art. 2 Rep.79/CSR 852/2004 cap. I art. 2 Sorveglianza Stabilimento l osservazione approfondita di una o più aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, oppure delle loro attività Guida la definizione di sorveglianza contenuta nel Regolamento (CE) 882/2004 va messa in relazione con le prescrizioni di cui all allegato II capo II lettera D del Regolamento (CE) 854/2004 ( l osservazione approfondita da parte dell autorità competente delle zone di produzione classificate, in cui la stessa ha vietato o sottoposto a particolari condizioni la raccolta di molluschi bivalvi, in modo da evitare la commercializzazione di prodotti nocivi per la salute umana ). Alcuni esempi pratici di sorveglianza : aumento delle frequenze di campionamento in caso di non conformità dei limiti per le biotossine, microbiologici e/o chimici, in riferimento alla classe sanitaria della zona di produzione, o aumento del numero di cellule del fitoplancton potenzialmente tossico. ogni unità di un impresa del settore alimentare 853/2004 allegato I; 2,9 Stabulazione trasferimento di molluschi bivalvi vivi in aree marine, lagunari o di estuari per il tempo necessario alla riduzione dei contaminanti affinché diventino idonei al consumo umano; ciò non include l operazione specifica di trasferimento di molluschi bivalvi in zone più adatte a una crescita o un ingrasso ulteriori

12 Pagina 12 di 39 Rep.79/CSR 852/2004 cap. I art /2002 cap. I art /2004 cap. I art. 2 Strategia di campionamento Trattamento Valutazione del rischio Verifica Guida nell ambito della produzione primaria si intendono i criteri e modalità con le quali l A.C. individua i punti di campionamento, le frequenze ed i parametri da ricercare nella zona di produzione/stabulazione anche in funzione dei potenziali rischi identificati. Nel contesto della produzione post primaria :criteri con cui vengono effettuate la scelta della tipologia di molluschi, tipologia di attività presso cui prelevare il campione e tipologia di analisi. La strategia di campionamento si concretizza nella definizione, da parte dell A.C., di un programma e di un piano di campionamento. qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti processo su base scientifica costituito da quattro fasi: individuazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione dell esposizione al pericolo e caratterizzazione del rischio il controllo, mediante esame e la presentazione di prove obiettive, dell ottemperanza a requisiti specifici 854/2004 cap. I art. 2 Veterinario ufficiale veterinario qualificato, ai sensi del presente regolamento, ad assumere tale funzione e nominato dall autorità competente 853/2004 alelgato I; 2,5 853/2004 allegato I; 2,6 Zona di produzione Zona di stabulazione aree marine, lagunari o di estuario dove si trovano banchi naturali di molluschi bivalvi oppure luoghi utilizzati per la coltivazione di molluschi bivalvi, dove questi ultimi vengono raccolti vivi aree marine, lagunari o di estuario, chiaramente delimitate e segnalate mediante boe, paletti o qualsiasi altro strumento fisso e destinate esclusivamente alla depurazione naturale dei molluschi bivalvi vivi

13 Pagina 13 di 39 A.C. C.D.M. C.S.M. D.d.R M.B.V. O.S.A. 3.1 ABBREVIAZIONI Autorità Competente Centro Depurazione Molluschi Centro Spedizione Molluschi Documento di Registrazione Molluschi bivalvi vivi e, per analogia, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi Operatore/i del Settore Alimentare 4. RIFERIMENTI NORMATIVI REGOLAMENTO (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l agenzia alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. REGOLAMENTO (CE) 852/2004 sull igiene dei prodotti alimentari. REGOLAMENTO (CE) 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. REGOLAMENTO (CE) 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. REGOLAMENTO (CE) 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. REGOLAMENTO (CE) 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari. REGOLAMENTO (CE) 2074/2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al Regolamento 853/04 e dei regolamenti 854/04 e 882/04, deroga al Regolamento 852/04 e modifica dei regolamenti 853/04 e 854/04. REGOLAMENTO (CE) 2076/2005 che fissa le disposizioni transitorie per l attuazione dei regolamenti 853/04 e 854/04 e 882/04 e che modifica i regolamenti n. 853/04 e 854/04. REGOLAMENTO (CE) 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nei prodotti alimentari.

14 Pagina 14 di 39 REGOLAMENTO (CE) n. 1882/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006, che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni prodotti alimentari. REGOLAMENTO (CE) N. 1883/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che stabilisce i metodi di campionamento e d analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e di PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari. REGOLAMENTO (CE) N. 1662/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. REGOLAMENTO (CE) n. 1663/2006 del 6 novembre 2006 recante modifica del Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. REGOLAMENTO (CE) N. 1664/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le misure di attuazione per taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che abroga talune misure di attuazione. DIRETTIVA 2006/88/CE del Consiglio del 4 ottobre 2006 relativa alle condizioni di polizia sanitari applicabili alle specie animali d acquicoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie. DECRETO LEGISLATIVO 152 del 3 aprile 2006 Norma in materia ambientale Capo II art. 88. D.G.R.L. n 3 del 14/01/2011 : Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 29/04/2010 Rep. N.59/CSR e approvazione delle linee guida applicative del Reg. (CE) 852/04 ; revoca DGR 275/2006. Determinazione R.L. n D4592 del : Linee guida regionali per il controllo ufficiale veterinario presso gli stabilimenti soggetti a riconoscimento.

15 Pagina 15 di 39 Deliberazione della Giunta Regionale n. 326 del 06 giugno 2006 Approvazione delle linee giuda applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Aggiornamento delle tariffe per il riconoscimento comunitario di impianti e stabilimenti di interesse veterinario, modifica parziale della DGR n del 2 agosto Linee Guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per i fini di sanità pubblica volto a favorire l attuazione del Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 (rep. n del ). Linee Guida applicative del Regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull igiene dei prodotti alimentari (rep. n. 59/CSR del ). Linee Guida applicative del Regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull igiene dei prodotti di origine animale (rep. n. 253/CSR del ). Linee Guida sui molluschi bivalvi Det. Dir. R.L. n 3130/07 Piano regionale per il controllo sanitario della filiera dei molluschi bivalvi. Linee Guida sui molluschi bivalvi e alla nuova regolamentazione comunitaria. (rep. n. 79/CSR del 8 luglio 2010).

16 Pagina 16 di 39 ATTIVITA NEL CAMPO DEI PRODOTTI DELLA PESCA PRODUZIONE PRIMARIA FASE POST- PRIMARIA Allevamento, Stoccaggio temporaneo, Raccolta, Sbarco, trasporto ad un centro di depurazione, di spedizione o ad uno stabilimento di trasformazione Trasporto, rifinitura, depurazione, confezionamento, Refrigerazione, Commercio al dettaglio 5. TIPOLOGIE DI IMPRESE Il settore della sicurezza alimentare dei MBV concerne attività di produzione primaria dove i prodotti, vista la loro destinazione, hanno già una connotazione di alimento per uso umano ed attività post-primaria con la quale si intendono tutte le fasi successive. Nell ambito di tale suddivisione, le imprese presenti nella filiera nel territorio della ASL RM/H, sono identificabili con le seguenti tipologie : TIPOLOGIE IMPRESE ALIMENTARI PRODUZIONE PRIMARIA FASE POST- PRIMARIA Imprese registrate Imprese riconosciute Imprese registrate Allevamenti in long-line in aree marine classificate Stoccaggi temporanei in aree marine classificate Banchi naturali (non ancora registrati) in aree marine classificate Imbarcazioni adibite alla raccolta Veicoli e Contenitori per il trasporto Impianti collettivi per asta CSM con eventuale vendita diretta CDM Aree adibite al commercio al dettaglio Esercizi di commercio al dettaglio Strutture mobili e/o temporanee per il commercio al dettaglio Veicoli e Contenitori per il trasporto

17 Pagina 17 di ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI Sono soggette ai controlli ufficiali sui requisiti di sicurezza alimentare da parte del area B., le operazioni che vengono compiute dall OSA nelle fasi relative all allevamento, alla raccolta, manipolazione e prassi igieniche prima dello sbarco, lo sbarco, il trasporto per la consegna di prodotti primari la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad un CSM o CDM. I controlli ufficiali nella filiera dei MBV riguardano: i requisiti delle zone di produzione: classificazione, monitoraggio, sorveglianza di banchi naturali, allevamenti, stoccaggi temporanei, zone di stabulazione; i requisiti delle imprese: registrazione/riconoscimento, dotazione strutturale, gestione igienico sanitaria; i requisiti igienico sanitari dei MBV. In conformità a quanto previsto dalla Regolamentazione comunitaria, in particolare dall allegato II, sezione VII del Regolamento (CE) 853/2004 e dall allegato II del Regolamento (CE) n. 854/2004, la presente procedura si applica ai MBV e, per analogia, come riportato nel capo I del suddetto allegato, agli echinodermi vivi, ai tunicati vivi e ai gasteropodi marini vivi. I Regolamenti comunitari 852/04 e 853/04 applicano quelle innovazioni sancite con il Reg. 178/02, quali il trasferimento della responsabilità primaria in materia di sicurezza alimentare al produttore che dovrà esercitarla, per il raggiungimento degli obiettivi della legislazione, a tutela della salute del consumatore. L A.C., secondo quanto definito dal Regolamento (CE) 882/2004 ha l obbligo di verificare che l O.S.A. applichi quanto previsto nelle norme specifiche che lo riguardano (es. Reg. 853/2004, Reg. 852/2004, ecc...) ed in particolare i requisiti specifici di cui alla sezione VII, allegato II, del Reg. 853/2004. E obbligo dell O.S.A. dimostrare, con soddisfacimento dell A.C., che il sistema gestionale adottato offra le dovute garanzie ai fini della sicurezza alimentare. Imprese riconosciute L organizzazione dei controlli viene orientata sulla base della categorizzazione del rischio dell impresa alimentare riconosciuta, ciò che determina la frequenza e la tipologia dei controlli ufficiali. In questo viene seguito quanto stabilito in linea generale dalla Determinazione n D 4592 del della Regione Lazio. Così la frequenza degli interventi ispettivi presso le imprese riconosciute deriva dalla classificazione operata in ambito aziendale, tale programmazione viene assegnata dal Direttore del Servizio al Veterinario Ufficiale stabilendo una frequenza minima di accessi. Relativamente al numero di campioni che dovranno essere prelevati nelle imprese riconosciute si continuano ad applicare le modalità e frequenze stabilite nella Det.Dir. R.L. n D3130/07, in attesa della emanazione delle nuove linee guida regionali.

18 Pagina 18 di 39 Imprese registrate Non sono state ancora previste le modalità di categorizzazione del rischio per le attività di: produzione primaria e imprese registrate e quindi si attende per questo l emanazione di una norma di indirizzo regionale. Per la categorizzazione delle aziende e delle zone di produzione, sono state comunque oggetto di studio a livello aziendale le attività di allevamento, stoccaggio temporaneo, banchi naturali, elaborando specifici protocolli operativi riguardanti modalità di controllo e di campionamento e relative frequenze. Si attendono linee di indirizzo regionali per quanto riguarda la categorizzazione dei punti di sbarco/approdo per i quali viene effettuata attività di controllo nell ambito dei citati protocolli operativi. Relativamente al numero di campioni che dovranno essere prelevati nelle diverse attività commerciali presenti lungo la filiera dei molluschi bivalvi, si applica la programmazione annuale PRIC 2011/2013. Ai fini della strategia di campionamento nelle diverse tipologie commerciali, si dovrà tener conto dei seguenti elementi valutativi: 1. volume di prodotto commercializzato 2. provenienza del prodotto (produzione regionale, produzione nazionale, produzione comunitaria) 3. garanzie igienico sanitarie date dal fornitore 4. garanzie igienico sanitarie dell attività commerciale 5. specie/tipologia (mitili, vongole, cannolicchi, telline, ecc.) 6. valutazione della cronologia dei campionamenti, dando la precedenza agli esercizi presso i quali gli interventi sono stati effettuati da un periodo più lungo. 7. PROCEDURA OPERATIVA PER IL La procedura si basa su quanto previsto dalla normativa vigente fornendo istruzioni operative al personale addetto ai controlli per una omogenea applicazione su quanto stabilito dal Reg. (CE) n 854/04 All.II Capo I e II e successive modifiche e rettifiche. Vengono in particolare sviluppati i protocolli inerenti : -i controlli ufficiali presso zone di produzione ( allevamenti, stoccaggi temporanei, zone di stabulazione e banchi naturali) ; - i controlli ufficiali presso i punti di sbarco/approdo

19 Pagina 19 di Controlli ufficiali zone di produzione Diagrammi di flusso Controllo ufficiale presso allevamenti, stoccaggi temporanei, banchi naturali e zone di stabulazione in aree marine RICHIESTA DI CLASSIFICAZIONE (ALLEVATORE, CONSORZIO, ZONA DICHIARATA AL SERVIZIO VETERINARIO ASSEGNAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO-VALUTAZIONE PRIMARIA IN SEDE RILEVAMENTO COSTIERO IN LOCO EFFETTUARE CAMPIONAMENTO ANALISI E SI E NECESSARIO UN RILEVAMENTO BATTERIOLOGICO / CHIMICO / FISICO? SE SI REDIGERE UN PIANO DI CAMPIONAMENTO No RELAZIONE PRELIMINARE DA INVIARE ALLA REGIONE LAZIO INTERPRETARE RISULTATI I PRODURRE RELAZIONE FINALE DEL RILEVAMENTO SANITARIO RICHIESTA DI CLASSIFICAZIONE DA PARTE DELLA AZIENDA USL ALLEGANDO LA DOCUMENTAZIONE DETERMINA REGIONALE DI CLASSIFICAZIONE AZIENDA USL: STESURA DEL PIANO DI MONITORAGGIO DELL AREA CLASSIFICATA E TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALLA REGIONE LAZIO AZIENDA USL E REGIONE VALUTAZIONE PERIODICA DEI DATI OTTENUTI DAL MONITORAGGIO - STATO SANITARIO DELL AREA MANTENIMENTO DELLO STATUS SANITARIO O NUOVA CLASSIFICAZIONE OGNI 3 ANNI

20 Pagina 20 di Descrizione attività I controlli ufficiali sulle zone di produzione consistono in: 1. Classificazione di aree marine dove sono situati banchi naturali, allevamenti, stoccaggi temporanei e zone di stabulazione di MBV; 2. Monitoraggio delle aree marine precedentemente classificate; 3. Sorveglianza delle aree marine Classificazione Il Reg. (CE) n 854/2004 stabilisce che, per quanto riguarda la classificazione delle zone di produzione, è l A.C. che fissa l ubicazione e i confini delle zone di produzione da essa classificate e in cui essa autorizza la raccolta di molluschi bivalvi vivi in base all appartenenza ad una delle tre categorie (A,B,C) in funzione del livello di contaminazione. Se del caso essa può fare ciò in collaborazione con l O.S.A. L'A.C. redige e tiene aggiornato un elenco delle zone di produzione dalle quali i molluschi bivalvi vivi possono essere prelevati conformemente alle disposizioni del presente allegato, precisandone l'ubicazione, i confini e la classe di appartenenza. L'elenco dev'essere comunicato alle parti interessate come i produttori, raccoglitori e responsabili dei centri di depurazione e dei centri di spedizione. I vari passaggi da osservare per effettuare la classificazione delle zone di produzione, qui non verranno ripetuti essendo contemplati in maniera particolareggiata nelle linee guida Rep. N 79/CSR/2010. L iter procedurale viene avviato a seguito della richiesta di classificazione di una zona di produzione utilizzando il modello di richiesta (MOD. 1) allegato alla presente sezione, tratto dalla Det.Dir. R.L. n.d3130/07. Il opera da tramite, così al termine dell istruttoria della pratica tutti gli atti relativi sono inviati dal Direttore del alla Regione Lazio. L istanza, comprendente gli allegati in elenco, viene assegnata dal Direttore del Servizio ad un Veterinario che è individuato quale responsabile del procedimento, sulla base dei requisiti previsti dall art. 6 del Reg. N 882/04( training teorico pratico relativo alla stesura del programma di classificazione), che effettua tutte le rilevazioni, la raccolta dati e le valutazioni riguardanti la zona, elabora un piano di campionamento e predispone una relazione preliminare da inviare agli uffici regionali preposti. Al termine del programma elabora la relazione finale con la raccolta di tutti i dati e con la proposta di classificazione dell area (zona A, zona B, zona C) accompagnata da un report finale in cui vengono riportate le conclusioni e gli eventuali scostamenti rispetto a quanto riportato nella relazione preliminare, da inviare agli uffici regionali preposti. La costa marina in territorio di competenza della ASL RM/H si estende per circa 40 km. Fanno parte di tale tratto di costa, da nord a sud, i territori dei Comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno.

21 Pagina 21 di 39 Nel litorale di competenza della ASL RM/H sono presenti zone di produzione classificate e in via di classificazione : allevamenti, stoccaggi temporanei e banchi naturali di MBV. Gli atti di classificazione attualmente in vigore sono : DETERMINAZIONE DELLA REGIONE LAZIO N 375/61 DEL Classificazione dei giacimenti naturali di molluschi bivalvi vivi nel territorio della ASL RM/H - ; occorre però riclassificare le zone dove si trovano tali giacimenti naturali in aderenza alla nuova normativa comunitaria, in tal senso sono state sollecitate le associazioni di categoria e gli operatori nel corso di varie riunioni e con note informative diramate dal e si è in attesa della richiesta di classificazione; nel frattempo si continua ad effettuare il monitoraggio sulla base dell ultimo protocollo trasmesso dal alla R.L. con nota Prot. 37 del 9/01/08 Determinazione n D2888 del 07/09/07 R.L. avente per oggetto : Classificazione ai sensi del Reg. CE n 854 del 29 aprile 2004 della zona marina di produzione di mitili sita nel Comune di Anzio, data in concessione alla ditta Super Cozza Picc. Soc. Coop. a r.l. - Protocollo di monitoraggio trasmesso dal alla R.L. nota n 1485 del 12/11/07 e successive rettifiche ed integrazioni; La zona è stata riconfermata di classe A al termine del periodo triennale di verifiche con nota Prot. 381 del 11/02/2011 alla Regione Lazio; Determinazione n D1244 del 26/03/2008 R.L. avente per oggetto : Classificazione ai sensi del Reg. CE n 854 del 29 aprile 2004 della zona marina di produzione di mitili sita nel Comune di Anzio, data in concessione alla ditta Il Faro s.r.l. oggi volturata a favore della ditta Seafarm s.r.l. Protocollo di monitoraggio trasmesso dal alla R.L. con nota n 820 del 03/06/08. La zona di produzione è attualmente sospesa ( comunicazione ditta Seafarm s.r.l.) e pertanto non è stato possibile effettuare le prove per le valutazioni al termine del periodo triennale di classificazione. Inoltre è in corso la Classificazione di un altra zona marina nel Comune di Anzio da adibirsi ad allevamento MBV, per la quale è stata inviata la relazione preliminare alla Regione Lazio. I MBV riscontrabili in linea di massima sono: AUTOCTONI MITILO (Mytilus galloprovincialis) OSTRICA (Ostrea edulis) VONGOLA (Venus gallina) TELLINA (Donax trunculus) CANNOLICCHIO (Ensis minor e Solen vagina) CAPPASANTA (Pecten jacobaeus) LUMACHINO (Nassarius mutabilis) NATICA (Natica millepunctata) CUORE (Acanthocardia spp.) MURICE SPINOSO (Murex brandaris) MURICE (Murex trunculus) RICCIO DI MARE (Paracentrotus lividus) ALLEVATI O INTRODOTTI MITILO (Mytilus edulis) OSTRICA (Ostrea galloprovincialis) VONGOLA VERACE (Tapes spp.) TARTUFO (Venus verrucosa) FASOLARO (Callista chione) COZZA PELOSA (Modiolus barbatus)

22 Pagina 22 di 39 Nell area interessata, che va dal confine nord con l area di competenza della ASL RM D al confine sud con l area di competenza della ASL LT, non sono presenti fiumi, intendendo con tale definizione corsi d acqua di portata consistente, tuttavia sfociano a mare numerosi piccoli corsi d acqua o fossi, che non si può escludere possano rappresentare veicolo di inquinamento. Inoltre sono stati inseriti quali potenziali fonti di contaminazione anche gli allevamenti di mitili situati in zona marina aperta del Comune di Anzio. Di seguito vengono riportati i dati riguardanti le potenziali fonti di contaminazione acquisiti ad oggi dal ed utili per la stesura dei piani di campionamento. FONTI POTENZIALI DI CONTAMINAZIONE

23 Punto n fonte di contaminazione fosso campo ascolano pomezia fosso di pratica pomezia fosso crocetta pomezia fosso orfeo pomezia fosso rio torto ardea fosso dell incastro ardea fosso della moletta ardea condotto depuratore ardea fosso biffi ardea fosso secco ardea fosso del diavolo ardea fosso caffarella ardea fosso 4 tubi ardea fosso cavallo morto anzio condotto depuratore anzio fosso con arco anzio fosso tor caldara anzio condotto depuratore anzio allevamento mbv situato all interno del quadrilatero con le seguenti coordinate anzio allevamento mbv situato all interno del quadrilatero con le seguenti coordinate anzio condotto depuratore nettuno Pagina 23 di 39 Coordinate lat Nord long Est lat Nord long Est lat Nord long Est lat Nord long Est lat Nord long Est lat Nord long Est lat Nord long Est lat Nord long Est lat Nord long Est lat Nord long Est lat Nord long Est lat Nord long Est lat Nord long Est lat Nord long Est lat Nord long Est lat Nord long Est lat Nord long Est Lat ,8 Nord long ,7 Est lat N. long E. lat N. long E. lat N. long E. lat long E. lat N. long E. lat N. long E. lat N. long E. lat long E. Lat ,7 Nord long ,9 Est Distanza da confine Nord Km 1 Km 2,1 Km 4,9 Km 6,9 Km 9,3 Km 12,3 Km 12,9 Km 13,5 Km. 14,8 Km. 15,5 Km. 16,6 Km. 17,9 Km 19,3 Km. 21,0 Km. 21,3 Km. 21,7 Km. 24,

24 Pagina 24 di 39 E elemento utile allo sviluppo di un piano per la classificazione anche la conoscenza delle tecniche di raccolta e di operazioni primarie dei MBV nel litorale in questione che variano a seconda delle specie e della tipologia di produzione : Presso i banchi naturali Sulla base delle conoscenze acquisite dal, nei giacimenti naturali del litorale di propria competenza vengono raccolti, ai fini della commercializzazione per il consumo umano, le seguenti specie di molluschi bivalvi e gasteropodi : vongola (Venus gallina), tellina (Donax trunculus), cannolicchio (Ensis minor) e (Solen vagina), murice (Murex brandaris), lumachino (Nassarius mutabilis) e Natica (Natica millepunctata). Vongole e cannolicchi con Motobarca a draga idraulica che effettua la pesca mediante strisciata della lunghezza in genere di circa 500 ad una distanza dalla costa che varia dai 100 ai 500 metri a seconda della batimetria che non può essere inferiore ai 5 metri, per motivi tecnici legati alla conformazione di tali imbarcazioni; la raccolta differenziata di vongole o cannolicchi effettuata con le stesse imbarcazioni viene effettuata cambiando il crivello utilizzato che ha fessure di dimensioni diverse ( più grandi per i cannolicchi e più piccoli per le vongole); Telline e gasteropodi con Motobarca di più piccole dimensioni, dotata di rastrello che viene trainato per una strisciata di circa metri ad una distanza dalla costa che varia da pochi metri fino a 300 a seconda della batimetria che va dai 2 ai 5 metri; Gasteropodi mediante attrezzi da posta, tipo nasse, che vengono lasciati in loco con esche nel caso dei Lumachini oppure mediante pesca a strascico su fondali oltre le tre miglia per quanto riguarda Murici e Natiche. Presso allevamenti e stoccaggi temporanei MBV di specie varie allevati e/o stoccati temporaneamente che vengono raccolti con Motobarche appositamente attrezzate, dotate di bracci e paranchi per il sollevamento delle reste (per i mitili), delle lanterne (per le ostriche, vongole veraci, tartufi, fasolari ecc..) e dei sacchi (mitili o altri mbv posti in stoccaggio temporaneo); di attrezzature per la sgranatura dei mitili, per la pulizia, e per la cernita dei mbv; di attrezzature per la predisposizione della rimonta del seme.

25 MOD. 1 Pagina 25 di 39 AZIENDA USL ROMA H Borgo Garibaldi, Albano Laziale (RM) Tel Fax DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO VETERINARIO AREA FUNZIONALE B Via Sannibale, 10/ Albano Laziale (RM) Tel.06/ fax 06/ RICHIESTA AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE ACQUE NELLE ZONE DI PRODUZIONE (Regolamento CE n 854 del 29 Aprile 2004, successive modifiche ed integrazioni) L anno 20.. addì.... del mese di.., il/la sottoscritto/a nato/a a. il / / e residente in.. via.... n.., in qualità di... della: ditta consorzio cooperativa registrata con codice (codice DIA)/partita IVA/Codice fiscale : CHIEDE all Azienda USL RM H Via Sannibale, 10/ Albano Laziale (RM) di procedere ai sensi del Regolamento Comunitario 854 del 29 aprile 2004, successive modifiche ed integrazioni, alla classificazione dell area marina sita nel Comune di, e delimitata dalle coordinate: COORDINATE INIZIALI COORDINATE FINALI Latitudine Nord Longitudine Est Latitudine Nord Longitudine Est

26 destinate a: Pagina 26 di 39 Allevamento Stabulazione Banchi naturali per la raccolta delle specie di seguito elencate la cui denominazione, nome comune e nome scientifico, fanno riferimento a quanto indicato nel decreto ministeriale del 27 marzo 2002, successive modifiche ed integrazioni: 1) 2) 3) 4) 5) Le operazioni di campionamento verranno effettuate dal servizio veterinario della suddetta Azienda USL ed avranno frequenza quindicinale per un periodo non inferiore a sei mesi, per tale motivo il richiedente, al fine di supportare il, si rende disponibile a mettere a disposizione la seguente tipologia di imbarcazione : il richiedente non si rende disponibile a mettere a disposizione nessuna tipologia di imbarcazione Il sottoscritto si impegna inoltre a versare all Azienda USL la tariffa quando verrà determinata dalla Regione Lazio entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione. Per completezza della richiesta, ai fini della classificazione delle acque nelle zone di produzione, allega alla presente domanda la seguente documentazione: a) autorizzazione regionale (concessione) e scadenza della medesima, rilasciata dall Ente competente in materia (non necessaria in caso di banchi naturali) o autocertificazione attestante gli estremi dell atto autorizzativo; b) planimetria riportante la superficie e le coordinate della zona di produzione/stabulazione da classificare; nel caso di presenza di più operatori del settore, e di conseguenza di più attività

27 Pagina 27 di 39 produttive, riportare le coordinate delle singole aree adibite a produzione/stabulazione (non prevista per banchi naturali). Il sistema di riferimento deve essere preferenzialmente Gauss-Boaga o WGS 84; l operatore deve comunque dare l indicazione del sistema di riferimento e del MAP DATUM utilizzato; c) copia della carta nautica con indicazione dell ubicazione dei vertici della zona di produzione/stabulazione da classificare o riferimento cartografico disciplinato dalla Regione competente; d) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio aggiornato; e) dichiarazione di inizio attività, se impresa già registrata, ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004. Nel caso di impresa non registrata la DIA dovrà essere presentata prima dell inizio dell esercizio dell attività; f) relazione descrittiva esaustiva dell area e dell attività che si intende svolgere con particolare riferimento a: 7. localizzazione della zona di produzione/stabulazione (coordinate identificative); nel caso di banchi naturali le indicazioni della loro identificazione può essere anche approssimativa prediligendo, ove possibile, i confini naturali della zona da classificare; 8. disegno degli impianti e/o indicazione della localizzazione approssimativa dei banchi naturali e relative batimetriche di esercizio; 9. tipologia di impianto che si intende allestire e sistema proposto come ad esempio: pali, lanterne, long-line, ecc. (non prevista per banchi naturali); 10. modalità di gestione della zona di produzione/stabulazione (aree destinate a produzione di seme, ingrasso, raccolta, ecc.). Non prevista per banchi naturali a libera raccolta; 11. modalità approvvigionamento del prodotto/novellame (produzione interna, autoctona da altre aree limitrofe, nazionale, comunitario). Non prevista per banchi naturali; 12. attrezzi utilizzati per le fasi lavorative nella zona di produzione/stabulazione; 13. ciclo produttivo con relativa durata (tempi del ciclo di allevamento, taglie, produzione stimata; in caso di classificazione di più specie la descrizione deve essere fatta per ognuna di esse). Per banchi naturali indicare il fermo pesca previsto, così come stabilito da norme specifiche (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali); 14. punti di sbarco previsti; 15. manuale di corretta prassi igienica (se adottato); 16. firma in originale degli elaborati tecnici (planimetrie e relazioni) da parte del richiedente o, in alternativa, da un tecnico abilitato... li.. In fede

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