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1 Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE A. DISPOSIZIONI GENERALI VALIDE PER CIGO E CIGS LAVORATORI BENEFICIARI - nell ottica dell universalizzazione delle tutele, si amplia il campo di applicazione soggettivo della normativa sulla cassa integrazione, che viene estesa ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Correlativamente, per tali apprendisti viene esteso l obbligo contributivo previsto per le integrazioni salariali di cui sono destinatari. - in particolare, gli apprendisti professionalizzanti sono destinatari: esclusivamente della CIGO, se occupati presso azienda che rientra nel campo di applicazione della CIGO e della CIGS, o della sola CIGO esclusivamente della CIGS, limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale, se occupati presso impresa che rientra nel campo di applicazione della sola CIGS. - alla ripresa dell attività lavorativa il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all ammontare delle ore di integrazione salariale fruite per sospensione o riduzione dell orario di lavoro. - restano, inoltre, destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori con qualifica di operaio, intermedio, impiegato e quadro. È confermata l esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. REQUISITI SOGGETTIVI - per il diritto ai trattamenti, il lavoratore deve possedere un anzianità di effettivo lavoro, presso l unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, pari ad almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione. Tale condizione è richiesta sia per la CIGO che per la CIGS, ivi compreso il contratto di solidarietà; - tale condizione non è richiesta per le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale; - nel caso di appalto, quando il lavoratore passa alle dipendenze dell impresa subentrante nell appalto, l anzianità di effettivo lavoro, pari ad almeno 90 giorni, si calcola considerando l intero periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell attività appaltata, considerando, quindi, anche il tempo di occupazione alle dipendenze di precedenti appaltatori. DURATA MASSIMA COMPLESSIVA DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE - viene ridotta da 36 a 24 mesi la durata massima complessiva del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale. Tale durata è calcolata in un quinquennio mobile (in precedenza il quinquennio era fisso), ed è riferita a ciascuna unità produttiva; 1

2 - al fine di incentivare l impiego di strumenti che prevedono la riduzione d orario piuttosto che la sospensione lavorativa, è stabilito che la durata dei periodi di CIGS per contratto di solidarietà, concessa entro il limite di 24 mesi, ai fini del computo della durata massima nel quinquennio mobile, è computata al 50%; la parte eccedente i 24 mesi è computata per intero - per le imprese dell edilizia e del settore lapidei, la durata massima complessiva del trattamento ordinario e straordinario è di 30 mesi in un quinquennio mobile, e non trova applicazione la regola del computo nella misura della metà della durata del contratto di solidarietà per la parte non eccedente i 24 mesi MISURA DEL TRATTAMENTO - viene confermata nell 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore ed il limite dell orario contrattuale - viene confermata la riduzione dell importo del trattamento in misura pari al corrispettivo dell aliquota contributiva a carico apprendisti (1) - viene confermata l applicazione della disciplina dei massimali mensili, da rapportare alle ore di integrazione salariale autorizzate. Al riguardo, è stabilito che per l anno 2015 l importo del trattamento non può superare: 971, 71, quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a 2.102, ,91, quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a 2.102,24 - è confermato che il trattamento compete per un massimo di 12 mensilità nel corso dell anno, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive - è confermato che, per le imprese dei settori edile e lapideo, i predetti importi massimi sono incrementati del 20%, in caso di trattamenti concessi per intemperie stagionali - è, infine, confermata la regola della rivalutazione degli importi massimi mensili del trattamento, nonché della retribuzione mensile di riferimento, in misura pari al 100% dell aumento derivante dalla variazione annuale dell indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati - il trattamento di integrazione salariale sostituisce l indennità giornaliera di malattia, nonché l eventuale integrazione contrattualmente prevista. CONTRIBUTO ADDIZIONALE - viene aumentata l aliquota del contributo dovuto in caso di fruizione dell integrazione salariale, senza più distinguere tra tipologie di ammortizzatori sociali o di imprese. La rideterminazione prevede il pagamento del: 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate per i periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fino a 52 settimane nel quinquennio mobile; 12% oltre le 52 settimane e fino a 104 nel quinquennio mobile; 15% oltre le 104 settimane nel quinquennio mobile 2

3 - viene confermato che il contributo addizionale non è dovuto in caso di CIG ordinaria concessa per eventi oggettivamente non evitabili CONTRIBUZIONE FIGURATIVA - viene confermata l utilità dei periodi di sospensione o riduzione d orario con integrazione salariale ai fini del diritto e della misura della pensione anticipata o di vecchiaia; - viene confermato che per tali periodi la contribuzione figurativa viene calcolata sulla retribuzione globale cui è riferita l integrazione salariale. MODALITÀ DI PAGAMENTO E TERMINE PER IL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI - viene confermata la regola secondo cui il pagamento delle integrazioni salariali ai dipendenti aventi diritto è effettuato dall impresa per conto dell INPS, alla fine di ogni periodo di paga; - viene confermata la possibilità del pagamento diretto da parte dell INPS in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, su espressa richiesta dell impresa, con autorizzazione rispettivamente: della Sede INPS territorialmente competente, in caso di CIGO del Ministero del Lavoro, in caso di CIGS - vengono modificati i termini entro i quali le aziende possono recuperare le somme corrisposte ai lavoratori. Il conguaglio in Uniemens, o la richiesta di rimborso in caso di incapienza, deve avvenire entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Il termine di sei mesi: è fissato a pena di decadenza si applica ai trattamenti richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015 o, se richiesti prima, a quelli non ancora conclusi alla data del 24 settembre 2015 per i trattamenti conclusi prima del 24 settembre 2015, decorre dal 24 settembre 2015 CONDIZIONALITÀ E POLITICHE DEL LAVORO - viene previsto che i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali, con sospensione o riduzione dell orario di lavoro superiore al 50%, calcolato in un periodo di 12 mesi, siano convocati presso i Centri per l Impiego per la stipula di un contratto di servizio personalizzato; - viene confermato che lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non dà diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate; - viene confermata la decadenza dal diritto al trattamento per il lavoratore che non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede INPS competente dello svolgimento di attività lavorativa; - viene confermata la regola secondo cui, ai fini dell assolvimento della comunicazione, valgono le comunicazioni obbligatorie effettuate dal datore di lavoro. B. DISPOSIZIONI VALIDE PER LA CIGO Ambito di applicazione oggettivo 3

4 - viene confermato il perimetro già esistente. Causali - situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; - situazioni temporanee di mercato. Durata massima: - vengono confermati i limiti precedenti fino a 13 settimane continuative, con possibilità di proroga trimestrale fino ad un massimo di 52 settimane; raggiunte le 52 settimane consecutive, possibilità di proporre una nuova domanda per la stessa unità produttiva solo dopo il decorso di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa; in caso di utilizzo per periodi non consecutivi, il trattamento non può superare complessivamente le 52 settimane in un biennio mobile; al limite delle 52 settimane non concorrono gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese del settore edile o lapideo; viene introdotto un ulteriore limite di durata della CIGO, in base al quale non si possono autorizzare ore di integrazione salariale oltre un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell integrazione salariale. Contribuzione - viene ridefinita la misura della contribuzione ordinaria, con positiva riduzione della stessa. Le nuove misure sono riportate nella tabella che segue: Settore Dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti Dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre a 50 dipendenti Operai delle imprese dell industria e artigianato edile Operai delle imprese dell industria e artigianato lapidei Impiegati e quadri delle imprese dell industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti Impiegati e quadri delle imprese dell industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti Nuova misura 1,70 2,00 4,70 3,30 1,70 2,00 - viene confermato che la soglia dei 50 dipendenti, agli effetti della misura del contributo ordinario, è determinata al 1 gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio dei dipendenti in forza nell anno precedente 4

5 - per le aziende costituite nel corso dell anno solare, si considera il numero dei dipendenti alla fine del primo mese di attività - nel calcolo si includono tutti i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti. Informazione e consultazione sindacale - viene confermato l obbligo della procedura di informazione e consultazione sindacale, da esperirsi preventivamente nei confronti della RSA o RSU, nonché delle articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale; - viene, altresì, confermato l obbligo di comunicare, nell ambito della domanda di concessione dell integrazione salariale, l avvenuto espletamento degli adempimenti prescritti. Termini e modalità di presentazione delle domande - viene abbreviato il termine: la domanda di CIGO deve essere presentata entro 15 giorni dall inizio della sospensione o riduzione dell attività lavorativa; - viene introdotto l obbligo di indicare con la domanda anche i nominativi dei lavoratori interessati ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale; - per il caso di presentazione tardiva, è confermata la regola per cui la concessione del trattamento non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione; - viene confermato che, qualora dall omessa o tardiva presentazione della domanda, derivi a danno dei lavoratori la perdita totale o parziale del diritto all integrazione salariale, l impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori una somma equivalente all integrazione salariale non percepita. Concessione - dal 1 gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie verranno concesse direttamente dall INPS territorialmente competente. Con decreto saranno definiti i criteri di esame delle domande - avverso la decisione, è ammesso ricorso entro 30 giorni al Comitato Amministratore Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti. C. DISPOSIZIONI VALIDE PER LA CIGS Campo di applicazione - viene confermato il previgente ambito di settori di imprese interessati all istituto; - viene confermato il requisito occupazionale, che continua ad essere individuato nelle imprese aventi diritto che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediante più di 15 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti; - viene confermato il requisito della media occupazionale di più di 50 dipendenti, inclusi apprendisti e dirigenti, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, per: a) le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica 5

6 b) le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici - il requisito occupazionale non è richiesto per le seguenti categorie di soggetti: a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale b) partiti e movimenti politici e rispettive articolazioni e sezioni territoriale - nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi 6 mesi dal trasferimento di azienda, l impresa subentrante deve possedere il requisito dimensionale nel periodo decorrente dalla data del trasferimento. Causali di intervento - riorganizzazione aziendale - crisi aziendale - contratti di solidarietà. Per quanto concerne la crisi aziendale, la riforma abroga dal 1 gennaio 2016 la causale della CIGS per crisi concessa nei casi di cessazione dell attività produttiva dell azienda o di un ramo di esso. Per il triennio , qualora l impresa cessi l attività produttiva in esito ad un programma per crisi aziendale e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell azienda, e di conseguente riassorbimento occupazionale, il Ministero del Lavoro può riconoscere, in deroga ai limiti di durata dei trattamenti, un periodo aggiuntivo di integrazione salariale fino a 12 mesi nel 2016, 9 mesi nel 2017 e 6 mesi nel 2018, entro il limite di 50 milioni di euro annui. Per quanto concerne il contratto di solidarietà difensivo, l istituto viene ridisciplinato e portato nell ambito delle integrazioni salariali straordinarie, di cui viene a costituire una delle causali di intervento. In particolare: - viene confermato che la riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell orario giornaliero, settimanale, mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà - tuttavia, con riferimento al singolo lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell orario di lavoro non può superare il 70% nell arco dell intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato - il trattamento spettante per le ore perse è pari all 80%, con applicazione del massimale e della trattenuta pari all aliquota contributiva prevista per gli apprendisti, come per la CIGS - le quote di TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell orario di lavoro per contratto di solidarietà restano a carico della gestione di riferimento. Fanno eccezione le quote di TFR relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro i 90 giorni successivi alla fine del contratto di solidarietà, o entro i 90 giorni dal termine di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dalla conclusione del precedente. - viene abrogata la possibilità per le imprese di recuperare le quote di TFR maturate durante l intervento dell integrazione salariale, per le altre causali di CIGS, in caso di licenziamento del dipendente al termine del periodo di integrazione salariale. Durata 6

7 - per riorganizzazione aziendale, 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per ciascuna unità produttiva - per crisi aziendale, 12 mesi, anche continuativi, per ciascuna unità produttiva. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a 2/3 di quello relativo alla precedente autorizzazione - per contratti di solidarietà, 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per ciascuna unità produttiva, elevabili a 36 in caso di utilizzo nel quinquennio mobile esclusivamente del contratto di solidarietà. - per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale viene introdotto un nuovo limite alla possibilità di effettuare sospensioni dei lavoratori: possono essere autorizzate solo nel limite dell 80% delle ore lavorabili nell unità produttiva nell arco di tempo del programma autorizzato. Questa limitazione non si applica nei primi 24 mesi dall entrata in vigore nel decreto. Contribuzione ordinaria - è confermata l aliquota dello 0,90%, di cui 0,60 a carico azienda e 0,30 a carico dei lavoratori; - è dovuta per i lavoratori soggetti alla disciplina della CIGS. Consultazione sindacale - per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, è confermata la necessità della procedura sindacale; - è introdotto l obbligo per le parti di dichiarare espressamente, in sede di consultazione sindacale, la non percorribilità della causale di contratto di solidarietà. Domanda di concessione - la domanda deve essere presentata entro 7 giorni dalla conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all intervento; - deve contenere anche l elenco nominativo dei lavoratori coinvolti; - per le causali di crisi e riorganizzazione, deve essere comunicato anche il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l unità produttiva nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale; - in caso di presentazione tardiva, il trattamento decorre dal 30 giorno successivo alla presentazione della domanda; - in caso di omissione o tardiva presentazione che comporti perdita totale o parziale del diritto all integrazione salariale, l impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori una somma equivalente all integrazione salariale non percepita; - l istanza va presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero del Lavoro e alle DTL competenti per territorio; - il Ministero decide con decreto l intero periodo, entro 90 giorni dalla presentazione, salve eventuali sospensioni necessarie ai fini istruttori; 7

8 - le verifiche circa il corretto svolgimento del programma presentato dall impresa sono effettuate dalle DTL nei tre mesi precedenti la conclusione dell intervento. Ove emerga un mancato svolgimento, anche parziale, del programma, il decreto di concessione è soggetto a riesame; - sentite le RSA o RSU, o, in mancanza, le OO.SS., l impresa può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento. Inizio delle sospensioni o riduzioni dell orario - non prima di 30 giorni dalla presentazione della domanda. Questa regola si applica ai trattamenti CIGS richiesti a partire dal 1 novembre Periodo transitorio - i trattamenti straordinari di integrazione salariale conseguenti a procedure di consultazione sindacale già concluse alla data di entrata in vigore del decreto (24 settembre 2015) mantengono la durata prevista nei limiti delle disposizioni vigenti alla data delle stesse - i trattamenti predetti riguardanti periodi successivi all entrata in vigore del decreto si computano ai fini della durata massima complessiva nel quinquennio mobile - per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015 riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l economia nazionale, ove il piano industriale abbia previsto l utilizzo della CIGS oltre i nuovi limiti di durata, il Ministero può autorizzare la prosecuzione dei trattamenti per la durata e alle condizioni certificate da un apposita commissione. ALTRE DISPOSIZIONI TRANSITORIE - quando non diversamente indicato, le disposizioni del d.lgs. si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 24 settembre ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali, i trattamenti richiesti prima del 24 settembre 2015 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successivo a tale data. 2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FONDI DI SOLIDARIETÀ Soglia dimensionale - nella logica universalistica di ampliare la platea dei destinatari dei trattamenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, il decreto prevede che l istituzione dei fondi è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell ambito di applicazione della normativa sulla cassa integrazione in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti. Si abbassa pertanto la soglia dimensionale (da + 15 a +5) al fine di ricomprendere un maggior numero di soggetti destinatari; - i fondi già costituiti alla data di entrata in vigore di questo nuovo decreto devono adeguare la propria disciplina entro il In mancanza, i datori di lavoro obbligati confluiscono nel c.d. Fondo di integrazione salariale, che è la nuova denominazione del Fondo residuale. Destinatari - sono ricompresi anche gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, ai quali, conseguentemente, è estesa la specifica contribuzione. 8

9 Contribuzione dovuta Dal 1 gennaio 2016, la contribuzione ordinaria per il Fondo di integrazione salariale, attuale Fondo di solidarietà residuale, è elevata allo: - 0,65%, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti; - 0,45%, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti. La contribuzione ordinaria dovuta ai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi è determinata dalle fonti istitutive. Per il caso di utilizzo delle prestazioni, è previsto un contributo addizionale, a carico datore di lavoro, in misura pari al 4% per il Fondo di Integrazione Salariale e in misura determinata dalle fonti istitutive per i fondi bilaterali. 3. ALTRE DISPOSIZIONI diventano strutturali - e pertanto trovano applicazione anche per gli anni successi al le misure di conciliazione vita lavoro introdotte con il d.lgs. n. 80/2015 (2) la durata massima della Naspi è stabilita in 24 mesi a regime. Pertanto non opera la prevista riduzione a 78 settimane a decorrere dal 2017 la sperimentazione della prestazione ASDI prosegue oltre la data del 31 dicembre 2015, per effetto del rifinanziamento della misura che travalica l anno CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVA - viene riscritta la normativa sui contratti di solidarietà espansiva, strumento finalizzato ad incrementare gli organici attraverso una riduzione stabile dell orario dei lavoratori in forza, con riduzione della retribuzione, e contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale - per ogni lavoratore assunto in base ai predetti contratti collettivi aziendali e per ogni mensilità di retribuzione, al datore di lavoro è concesso un contributo pari al 15% della retribuzione lorda per i primi 12 mesi, ridotto per ciascuno dei due anni successivi rispettivamente al 10 e 5 per cento - in sostituzione del contributo predetto, per i lavoratori assunti di età compresa tra i 15 e i 29 anni e per i primi tre anni dall assunzione, al datore di lavoro è applicata la stessa aliquota prevista per gli apprendisti - per agevolare il turn over e favorire politiche intergenerazionali, è prevista la possibilità per i lavoratori che abbiano un età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di 24 mesi e che abbiano maturato il requisito contributivo minimo, di trasformare il rapporto di lavoro in part-time con orario non superiore al 50% e di conseguire il trattamento pensionistico. In corrispondenza della riduzione d orario, il contratto collettivo deve prevedere ulteriore incremento di occupazione. La pensione è cumulabile con la retribuzione in misura pari alla retribuzione persa per effetto della trasformazione del rapporto a part-time - i contratti collettivi aziendali devono essere depositati presso la DTL. (1) ex art. 26, L. n. 41/1986 (2) v. newsletter associativa , , ,

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