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1 Anno 2013 N. RF138 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 14 OGGETTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - SALDO 2012 ED ACCONTO 2013 DPCM 13/06/ CIRC. INPS NN. 24/2013, 27/2013 E 88/ RIFERIMENTI ISTRUZIONI UNICO PF 2013 CIRCOLARE DEL 26/06/2013 Sintesi: come di consueto, si riepilogano le modalità di determinazione dei contributi previdenziali dovuti a titolo di saldo 2012 e acconto 2013 dai soggetti iscritti: - alla gestione IVS artigiani e commercianti - alla Gestione separata INPS - alla cassa geometri (CIPAG) SALDO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2012 Come noto, sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali per il 2012: gli artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS (imprenditori individuali, collaboratori di impresa familiare, soci di società di persone o di srl) i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS. BASE IMPONIBILE I contributi previdenziali sono determinati sulla totalità dei redditi e delle perdite trasparenti : d'impresa di partecipazione, dichiarati ai fini IRPEF al netto delle perdite dei periodi d imposta precedenti scomputate dal reddito. TRASPARENZA PREVIDENZIALE (Circ. INPS 102/2003): si seguono le regole fiscali : la titolarità di un reddito d impresa che comporta l iscrizione all IVS (quindi da parte di un soggetto che opera nell attività con prevalenza ) attrae tutti gli altri redditi (e perdite) di impresa posseduti secondo il principio della cd trasparenza previdenziale (che opera allo stesso modo della trasparenza fiscale, anche se solo per determinare l imponibile IVS). CASISTICA FATTISPECIE Commerciante (prevalenza) o imprenditore artigiano (vi deve già essere la prevalenza) è anche socio accomandante in una sas (socio passivo) e socio (di capitale) in una Srl (trasparente o meno) Socio di Snc artigiana (prevalente) che gestisca anche una piccola attività in proprio (non prevalente) Socio di Srl commerciale (prevalente) è anche socio passivo in una snc BASE IMPONIBILE IVS proprio reddito di impresa (RG o RF) + quota di reddito della sas (RH) + quota di reddito della Srl imputabile previdenzialmente (RH se in trasp. art. 116) reddito imputato dalla Snc (dove è prevalente) + proprio reddito d impresa tutti i redditi imputabili previdenzialmente dalla due società

2 Redazione Fiscale Info Fisco 138/2013 Pag. 2 / 14 PERDITE NON TRASPARENTI : le perdite conseguite: da un soggetto trasparente (Snc/sas o Srl trasparente): sono direttamente imputate ai soci e pertanto ne abbattono l'imponibile IVS in presenza di altri redditi d'impresa (spetta a loro l'eventuale riporto dell'eccedenza non utilizzata su periodi di imposta successivi) da una Srl non in trasparenza fiscale (art. 116 Tuir): non sono compensabili ai fini previdenziali la perdita rimane in capo alla società che la riporta nei periodi successivi (sarà in questi periodi che, nei limiti in cui abbatterà i relativi redditi, rileverà ai fini IVS, imputando un reddito d impresa inferiore; in caso contrario si avrebbe sui due anni un doppio abbattimento dell imponibile IVS). Esempio1 Srl trasparente (o snc/sas) L imprenditore Mario Rossi (commerciante) è anche socio della società di gestione immobiliare ImmobilRossi Srl, di cui possiede il 50%. Nel 2012 essi riportano i seguenti redditi: ditta Mario Rossi: reddito di ImmobilRossi Srl: perdita di Il signor Rossi dovrà rendere imponibile IVS a quadro RR l'importo di Esempio2 Srl non trasparente Riprendendo i dati dell es.1 si assuma ora che la Srl di gestione immobiliare non abbia optato per la trasparenza fiscale. Nel periodo d'imposta 2012: - il signor Rossi dovrà rendere imponibile IVS a quadro RR l'importo di la ImmobilRossi Srl riporterà a nuovo la perdita di Si supponga che nel periodo d'imposta 2013 si abbia: ditta Mario Rossi: reddito di ImmobilRossi Srl: reddito di La Srl utilizzerà la perdita pregressa e tasserà un reddito di (imputato previdenzialmente al socio Rossi). Il signor Rossi, quindi, rende imponibile IVS a quadro RR l'importo di DOPPIA CONTRIBUZIONE PER SOCIO E AMMINISTRATORE SRL: in base all interpretazione autentica fornita dal DL 78/2010 ed a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 15/2012, il socio lavoratore di una srl commerciale che partecipa personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e che, nel contempo, sia anche amministratore della stessa riscuotendo un apposito compenso, ha l obbligo di doppia iscrizione all INPS (IVS e Gestione separata). Sul punto, l INPS, con la circolare n.78/2013 ha affermato che qualora un soggetto eserciti 2 attività di cui una soggetta alla Gestione separata e l altra iscrivibile alla Gestione IVS, l obbligo di contribuzione a tale ultima gestione è collegato alla sussistenza dei requisiti di abitualità dell apporto conferito e della personalità della prestazione lavorativa, da valutarsi in base al tipo di attività ed all impegno che essa richiede, non assumendo alcuna rilevanza il rispetto del requisito della prevalenza. OBBLIGO ISCRIZIONE GESTIONE SEPARATA (circ. INPS 99/2011): l istituto ha evidenziato che con l interpretazione autentica fornita dall art. 18 del DL 98/2011, il legislatore ha confermato che sono obbligati al contributo della Gestione separata i soggetti: che svolgono un attività di lavoro autonomo non subordinata all iscrizione ad Albi professionali; che, pur svolgendo un attività subordinata all iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa (per disposizione statutaria o per scelta)

3 Redazione Fiscale Info Fisco 138/2013 Pag. 3 / 14 A tal fine, l eventuale pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà non comporta esclusione dal versamento alla gestione separata. Ciò è ribadito anche nel Messaggio 709/2012, in base al quale l esonero dall obbligo di iscrizione alla Gestione separata viene meno nei casi in cui la Cassa professionale preveda l esclusione dall obbligo assicurativo o di iscrizione alla Cassa stessa. ATTIVITA DI MERA LOCAZIONE: la Corte di Cassazione, nell ordinanza n. 3145/2013 ha stabilito che: l attività di mera locazione di immobili non costituisce un attività commerciale ai fini previdenziali e pertanto la stessa non fa scattare l iscrizione alla Gestione IVS la locazione può configurare attività commerciale a detti fini soltanto se viene esercitata nell ambito di un attività più ampia di prestazione di servizi, quale quella di intermediazione immobiliare, con conseguente obbligo di iscrizione alla Gestione IVS. VERSAMENTO CONTRIBUTI: gli stessi risultano differenziati a seconda che operi o meno la proroga disposta dal DPCM 13/06/2013; in particolare: NON SOGGETTO A PROROGA SOGGETTO A PROROGA CONTRIBUENTE tenuto all applicazione dei parametri titolare di redditi da partecipazione (collaboratore impresa familiare, socio di società di persone, socio di associazione professionale, socio di srl trasparente) in società non tenuta alla compilazione degli studi di settore socio di srl non trasparente non soggetta a studi persona fisica (imprenditore/autonomo) che esercita una attività per la quale è stato elaborato lo studio di settore cd. nuovi minimi titolare di redditi di partecipazione (collaboratore impresa familiare, socio di società di persone, socio di associazione professionale, socio di società di capitali trasparente) in società che esercita attività con studio di settore socio di srl non trasparente (soggetta a studi di settore) iscritto alla Gestione IVS (RM 173/2007); la proroga si applica ai soli versamenti contributivi VERSAMENTO CONTRIBUTI 17/06/2013 (ovvero 17/07 con maggiorazione 0,40%) 08/07/2013 (ovvero 20/08 con maggiorazione 0,40%) CASSETTO PREVIDENZIALE (circ. INPS 24/2013): a seguito dell attivazione del cd Cassetto previdenziale, accessibile dal sito dell Inps, dal 2013 l istituto non invia più al contribuente le comunicazioni contenenti i dati e gli importi relativi al pagamento dei contributi dovuti. Dette informazioni, vanno ora prelevate direttamente dall interessato o da un soggetto delegato, tramite l opzione Dati del mod.f24 presente nel citato Cassetto previdenziale, attraverso la quale è possibile, tra l altro, stampare in formato pdf il modello utilizzabile per il versamento. DETERMINAZIONE DEL SALDO 2012 I contributi dovuti a titolo di saldo risultano dalla differenza tra: reddito conseguito nel acconto versato A tal fine, sono tenuti a compilare il quadro RR di Unico 2013 i contribuenti: iscritti alla Gestione IVS (Sezione I ) iscritti alla Gestione separata INPS (Sezione II).

4 Redazione Fiscale Info Fisco 138/2013 Pag. 4 / 14 REDDITO ALIQUOTE GESTIONE IVS 2012 Titolare, socio e collaboratore di età > a 21 anni Collaboratore di età < a 21 anni Artigiani Commercianti Artigiani Commercianti fino a ,30 % 21,39% 18,30% 18,39% da a ovvero da a (*) 22,30% 22,39% 19,30% 19,39% (*) per i contribuenti privi di anzianità al 31/12/95 ed iscritti alla Gestione IVS dal REDDITO MINIMALE: per il 2012 il reddito minimo contributivo è pari a E prorogata al 31/12/2014 (art.19-ter DL 185/2008) l'aliquota aggiuntiva dello 0,09% (a carico dei commercianti) per la copertura dell indennizzo spettante per la cessazione dell attività ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA INPS 2012 Non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie 27,72% Iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione (diretta o indiretta) 18,00% REDDITO MASSIMALE: per il 2012 viene fissato in PRESTAZIONI DI MATERNITÀ: il contributo è fissato nella misura fissa di. 0,62 mensili (pari a. 7,44 annui) per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza. Esempio3 Esempio4 Il sig. Bianchi, artigiano, ha versato acconti 2012 per Nel 2012 realizza un reddito d impresa di In base a detto reddito, i contributi IVS dovuti per il 2012 sono così determinati: contributo sul minimale: x 21,30% 3.180,09 contributo maternità: 0,62 x 12 7,44 contr. eccedente il minimale: ( ) x 21,30% 3.209,91 Totale 6.397,44 Avendo già versato a titolo di acconto 2012 un importo pari a 2.300, questi dovrà versare a saldo ( ). Il sig. Rossi, commerciante, ha versato un importo pari a a titolo di acconto IVS 2012 ed ha conseguito una perdita 2012 di Per il 2012 risultano dovuti solo i contributi sul minimale pari a 3.200,97 ( x 21,39% + 7,44 di contributo maternità) Considerato che i contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale risultano pari a zero, il soggetto matura un credito contributivo pari a Esempio5 Il sig. Verdi, consulente, ha versato acconti 2012 per Nel 2012 realizza un reddito da lavoro autonomo di In base a tale reddito, i contributi per la Gestione separata INPS dovuti per il 2012 sono pari a ,60 ( x 27,72%). Avendo già versato a titolo di acconto 2012, il versamento a saldo sarà pari a (10.533, ).

5 Redazione Fiscale Info Fisco 138/2013 Pag. 5 / 14 ACCONTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2013 L'acconto dei contributi previdenziali per il 2013 è dovuto sia dai soggetti iscritti alla Gestione IVS che da quelli iscritti alla Gestione separata INPS. ACCONTO CONTRIBUTI IVS I soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti determinano l'acconto 2013 in base ai redditi dichiarati nel 2012 ai fini IRPEF, risultanti dai seguenti righi di UNICO PF QUADRI DI UNICO 2013 DI RIFERIMENTO SOGGETTO CONTABILITÀ RIGO di UNICO TITOLARE COLLABORATORE FAMILIARE SOCIO DI SNC/SAS SOCIO DI SRL TRASPARENTE semplificata ordinaria minimo nuove iniziative RG34 RF51 LM6 LM9 RG29 RH14 RH14 RH14 SRL NON TRASPARENTE RF61 o 62 ACCONTO 2013: si determina in base al reddito d impresa prodotto nel 2012: eccedente il minimale contributivo, che per il 2013 è pari a fino al reddito massimale, che per il 2013 è pari a (frazionabile in mesi) ovvero a (non frazionabile in mesi) per i soggetti privi di anzianità al 31/12/95, iscritti dal REDDITO ANNO 2013 ANNO 2012 REDDITO MINIMALE REDDITO MASSIMALE SCAGLIONI REDDITO ( per i soggetti privi di anzianità al 31/12/95) ( per i soggetti privi di anzianità al 31/12/95). 1 fascia: fino a fascia: fino a fascia: da a ( per soggetti privi di anzianità al 31/12/95). 2 fascia: da a ( per soggetti privi di anzianità al 31/12/95). ALIQUOTE GESTIONE IVS 2013 Titolare, socio e collaboratore REDDITO di età > 21 anni Collaboratore di età < 21 anni Artigiani Commercianti Artigiani Commercianti fino a ,75% 21,84% 18,75% 18,84% da a ovvero da a (*) 22,75% 22,84% 19,75% 19,84% (*) per i contribuenti privi di anzianità al 31/12/95 ed iscritti alla Gestione IVS dal 1996.

6 Redazione Fiscale Info Fisco 138/2013 Pag. 6 / 14 CRITERI DI CALCOLO: è ammesso utilizzare liberamente i criteri: metodo storico: sulla base del reddito determinato ai fini del saldo metodo previsionale: sulla scorta del reddito presunto che sarà dichiarato per il In tal caso, è possibile versare un acconto inferiore o non versare alcunché (è necessaria una verifica a consuntivo, sapendo che in caso di errore non ci si potrà avvalere del ravv. operoso ). TERMINI DI VERSAMENTO Il versamento va effettuato in 2 rate di pari importo (50% ciascuna del contributo dovuto) entro le medesime scadenze previste per l acconto IRPEF; in particolare: la 1 rata, va versata entro il: il 17/06 (il 17/07 con maggiorazione 0,40%) per i soggetti che non usufruiscono della proroga il 08/07 (il 20/08 con la maggiorazione 0,40%) per i soggetti che usufruiscono della proroga la 2 rata va versata entro il 02/12/2013 (in quanto il 30/11 cade di sabato). Esempio6 Esempio7 Il sig. Neri, artigiano, ha conseguito nel 2012 un reddito d impresa di La 1 rata dell acconto IVS 2013 da versare entro il 08/07/2013 (ovvero, al 20/8 +0,40%) sul reddito eccedente il minimale è così determinata: Reddito eccedente il minimale: = rata IVS: ( x 21,75%) / 2 = 1.445,61 Il sig. Rossi, commerciante, ha conseguito nel 2012 un reddito d impresa di esercitando l attività in forma di impresa familiare con il figlio di 19 anni. Il reddito è così ripartito: - titolare (51%) - collaboratore (49%). Ne consegue che titolare dovrà versare, entro il 08/07/2013 (ovvero al 20/08 + 0,40%), sia la propria rata d'acconto che quella del collaboratore (da indicare su righi distinti in F24). TITOLARE: Reddito eccedente il minimale: = rata IVS: ( x 21,84%) / 2 = 1.600,54 COLLABORATORE Reddito eccedente il minimale: = rata IVS: ( x 18,84%) / 2 = 1.269,72 ACCONTO CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA L acconto 2013 è determinato in misura pari all 80% del contributo dovuto sul reddito 2012 desumibile da UNICO PF 2013: a rigo RE22 (nuove iniziative produttive) o RE25 minimi: a rigo LM6 ridotto delle eventuali perdite pregresse (rigo LM9) ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA INPS 2013 Non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie 27,72% Iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione (diretta o indiretta) 20,00% REDDITO MASSIMALE: per il 2013 viene fissato in

7 Redazione Fiscale Info Fisco 138/2013 Pag. 7 / 14 TERMINI DI VERSAMENTO Il versamento va effettuato in 2 rate di pari importo (40% ciascuna del contributo dovuto) entro le medesime scadenze previste per l acconto IRPEF; in particolare: la 1 rata, va versata entro il: il 17/06 (il 17/07 con maggiorazione 0,40%) per i soggetti che non usufruiscono della proroga il 08/07 (il 20/08 con la maggiorazione 0,40%) per i soggetti che usufruiscono della proroga la 2 rata va versata entro il 02/12/2013 (in quanto il 30/11 cade di sabato). MODALITA DI VERSAMENTO Per il versamento dei contributi previdenziali dovuti a titolo di saldo 2012 ed acconto 2013, va utilizzato il mod.f24 in modalità telematica (tale obbligo non interessa i soci di società di persone e di Srl se non sono titolari di propria partita IVA) Come di consueto, nella "Sezione INPS" del modello F24 vanno riportati: il codice della competente sede INPS il numero di matricola del contribuente (solo per i soggetti iscritti alla Gestione IVS). il periodo di riferimento (01/ /2012 per il saldo e 01/ /2013 per l'acconto) la "causale contributo" utilizzando uno dei seguenti codici: CONTRIBUTI IVS SOGGETTI CAUS. F24 SOGGETTI CAUS. F24 DESCRIZIONE ARTIGIANI AP CP Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale APR (*) COMMERCIANTI CPR (*) Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale rate API CPI Interessi su rate o per differimento CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS SOGGETTI CAUS. F24 SOGGETTI CAUS. F24 DESCRIZIONE Iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione P10 Non iscritti ad altre PXX Contributi dovuti P10R (*) forme di previdenza PXXR (*) Contributi dovuti rateizzati DPPI obbligatorie DPPI Interessi su rate o per differimento (*) l'importo dovuto a titolo di saldo 2012 e prima rata di acconto 2013 può essere rateizzato analogamente a quanto previsto per le imposte sui redditi. Rateizzazione e differimento (0,4%): sono ammesse con gli stessi criteri dell Irpef (in caso di rateizzo, sono dovuto gli interessi dello 0,33% mensile). Si rammenta, inoltre, che nel mod.f24 gli importi dovuti vanno esposti: all'unità di euro con riferimento al saldo 2012, salvo la scelta per la rateizzazione; al centesimo di euro con riferimento all'acconto 2013, alla maggiorazione dello 0,40% e agli interessi per la rateizzazione. COMPENSAZIONE CREDITO IVS: - indicato nel quadro RR di UNICO potrà essere compensato fino alla scadenza di presentazione della dichiarazione successiva (30/09/2013) Suggerimento: è preferibile dare precedenza al credito IVS (che ha una compensazione a tempo) rispetto ai crediti erariali (senza limiti temporali).

8 Redazione Fiscale Info Fisco 138/2013 Pag. 8 / 14 Esempio8 Il sig. Rossi, commerciante, versa in unica soluzione entro il 08/07/2013: a titolo di saldo IVS per il 2012; 2.758,64 a titolo di acconto contributi IVS per il CP CP CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CASSA GEOMETRI (CIPAG) Come noto, i contributi previdenziali dovuti dai geometri (CIPAG) vengono differenziati in: contributo soggettivo contributo integrativo. CONTRIBUTO MATERNITÀ: gli iscritti all Albo ed alla Cassa ed i pensionati ancora iscritti all Albo, sono tenuti a versare anche il cd. contributo di maternità (pari ad. 22 non frazionabili; questo non dovuto dai soggetti che risultano già cancellati l anno precedente a quello di dichiarazione) Quadro RR: i geometri che esercitano la professione: in forma individuale in forma associata o siano titolari di partecipazioni in società di capitali che esercitano l attività ingegneristica (cd. società di engineering ) che abbiano compilato il modello SI relativo alla quota di volume di affari di competenza del geometra devono determinare l ammontare dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti nella sezione III del Quadro RR nonché versare gli stessi attraverso il modello F24 Accise. Versamento: è prevista, inoltre, la possibilità di: compensare orizzontalmente, con il modello F24, i debiti contributivi (CIPAG) rateizzare il debito contributivo secondo le modalità e le scadenze previste per i pagamenti da UNICO (max 6 rate) applicando gli interessi nella misura annua del 4%. A decorrere dal 2012 il versamento con il mod.f24 Accise riguarda anche i contributi obbligatori minimi. Per gli stessi, la Cassa non provvede più all invio dei M.Av. bancari. La Cassa dei geometri, nel Documento esplicativo del 08/05/2013 precisa che: sono esonerati dalla compilazione del quadro RR e dal versamento i soggetti che nel 2012: - non hanno conseguito reddito professionale (nemmeno occasionale) - non erano in possesso di partita IVA. Per detti soggetti iscritti alla Cassa, i contributi minimi 2013 ed il contributo di maternità vanno versati utilizzando il servizio disponibile sul sito web della Cassa. sono tenuti a compilare il quadro RR ed a versare il contributo anche i soggetti che: - nel 2012 hanno conseguito un reddito professionale pari a 0 - nel 2013 non sono più iscritti alla CIPAG ma nel 2012 sono stati iscritti almeno 1 mese.

9 Redazione Fiscale Info Fisco 138/2013 Pag. 9 / 14 CONTRIBUTO SOGGETTIVO Base imponibile: Il contributo soggettivo viene così determinato: contributo soggettivo = reddito netto 2012 x % contributiva - contributo minimo 2013 REDDITO PROFESSIONALE NETTO Il reddito netto 2012 è costituito dal reddito professionale 2012, imponibile IRPEF, indicato rispettivamente nei seguenti quadri di Unico PF 2013: per il reddito professionale derivanti da attività esercitate in forma individuale (Rigo QUADRO RE RE23), mentre, in caso di nuove iniziative produttive (Rigo RE21) QUADRO RH QUADRO LM QUADRO RL per i redditi derivanti dalla partecipazione ad uno studio associato (Rigo RH15) per i contribuenti che hanno adottato il nuovo regime dei minimi (Rigo LM6) per gli utili di società o prestazioni occasionali (Rigo RL1 e RL15). MISURA DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO Il contributo, obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa dovuto è nella dovuto misura: 11, 5% per reddito fino ad ,5% per il reddito eccedente , al netto del contributo minimo accertato dalla Cassa Il contributo minimo, dovuto a prescindere dal reddito, è fornito dalla Cassa (mediante apposita comunicazione inviata ad ogni iscritto ovvero disponibile nell Area riservata del sito web) e nella generalità dei casi è pari a AGEVOLAZIONI: per i geometri che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta il Regolamento CIPAG prevede le seguenti riduzioni del contributo soggettivo: per i primi 2 anni di iscrizione: l aliquota contributiva è ridotta ad 1/4 per i successivi 3 anni: l aliquota contributiva è ridotta alla metà Il beneficio è riconosciuto fino al 31/12 dell anno di compimento dei 30 anni di età. Rimane confermata per il neodiplomato l'esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima, fatta salva l'eventuale autoliquidazione sul volume d'affari effettivamente prodotto. GEOMETRI PRATICANTI: i praticanti iscritti negli appositi registri tenuti dall Albo è dovuto: il solo contributo minimo nella misura di un 1/4 della contribuzione soggettiva minima obbligatoria PENSIONATI CHE PROSEGUONO LA PROFESSIONE: in tale ipotesi il contributo minimo obbligatorio è ridotto ad 1/2 dal primo gennaio dell anno successivo alla data di decorrenza della pensione. VARIAZIONI NELL ANNO: Il Regolamento CIPAG prevede che in caso di: iscrizione per periodo inferiore all anno: il contributo dovuto va rapportato al numero di mesi iscrizione o cancellazione durante l'anno: la contribuzione va ragguagliata in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione più periodi di iscrizione per uno stesso soggetto nello stesso anno: la contribuzione è ininterrottamente dovuta.

10 Redazione Fiscale Info Fisco 138/2013 Pag. 10 / 14 MISURA CONTRIBUTO MINIMO 2012 SOGGETTI CONTRIBUTO MINIMO 2012 Iscritti obbligatori contributo minimo : Geometri che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta alla Cassa Pensionati che proseguono l attività Geometri praticanti primo biennio: contributo minimo (ridotto ad ¼) pari ad. 625 (2.500/4); successivo triennio: contributo minimo (ridotto ad ½) pari ad (2.500/2); contributo minimo (ridotto ad 1/2) : (2.500/2). contributo minimo determinato nella misura di 1/4 della contribuzione soggettiva minima : pari ad COMPILAZIONE UNICO PF 2013 La compilazione della Sezione III del quadro RR del modello UNICO PF 2013 è necessaria ai fini della determinazione del contributo dovuto. Rigo RR13: va indicato il numero di matricola del libero professionista Rigo RR14 Contributo soggettivo : vanno indicate le informazioni utili per il calcolo del contributo soggettivo. In particolare: campo 1: viene indicata la posizione giuridica ricoperta dal singolo associato, ovvero: SIGLA IO P N1 N2 C C1 C2 TIPOLOGIA SOGGETTO Iscritto obbligatorio Pensionato che proseguono l attività professionale Nuovi iscritti di età inferiore ai 30 anni che si trovano nel primo biennio di attività Nuovi iscritti di età inferiore ai 30 anni che si trovano nei successivi tre anni dopo il primo biennio Geometra IO o P cancellato Geometra N1 cancellato Geometra N2 cancellato campo 2 Mesi : numero di mesi per i quali si è ricoperta la posizione giuridica di cui al campo 1 campi da 3 a 8: vanno indicata le coppie di posizioni giuridiche ed i mesi qualora il soggetto iscritto alla Cassa abbia ricoperto nello stesso anno più posizioni giuridiche campo 9 Base imponibile : reddito netto 2012 su cui calcolare il contributo soggettivo dovuto campo 10 Contributo dovuto : reddito netto 2012 x aliquote previste

11 Redazione Fiscale Info Fisco 138/2013 Pag. 11 / 14 campo 11: Contributo da detrarre comunicato dalla Cassa tramite la documentazione inviata o resa disponibile sul sito Internet nell Area riservata campo 12 Contributo minimo : contributo soggettivo minimo eventualmente ridotto in base alla posizione giuridica (pensionati, neo iscritti). Tale importo va desunto dalla documentazione inviata dalla Cassa (nella generalità dei casi pari a 2.500) campo 13 Contributo a debito : Va riportato l ammontare risultante dalla seguente operazione: campo 10 - campo 11- campo 12. Se il risultato è negativo va riportato 0 campo 14 Contributo maternità : va riportato l importo di 22. CONTRIBUTO INTEGRATIVO La base imponibile per il calcolo del contributo integrativo è determinata dai corrispettivi rientranti nel volume d affari ai fini IVA risultanti dal modello IVA In particolare, il contributo integrativo va così determinato: contributo integrativo = volume d affari 2012 x % contributiva - contributo minimo 2013 Il contributo integrativo è ripetibile e cioè: il professionista addebita in fattura al cliente il contributo integrativo (in via facoltativa) indipendentemente dalla riscossione dell importo della prestazione maggiorata del contributo integrativo, provvede al successivo versamento di tale somma alla propria Cassa. MISURA DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO Il contributo integrativo dovuto è nella misura: del 4% del volume annuale d affari ai fini dell IVA (VE40 mod.iva2013) depurato del 4% medesimo (per evitare una duplicazione) al netto del contributo minimo accertato dalla Cassa. In pratica esso corrisponde: in generale: all aliquota del 3,8462% (ossia il 4% depurato del 4%) contribuenti minimi: si applica l aliquota del 4%. CONTRIBUTO MINIMO: nella generalità dei casi, viene fornito dalla Cassa mediante apposita comunicazione ed è pari a 1000 per il 2013 ( 900 per il 2012). ESONERO DAL MINIMO: non sono tenuti al versamento del contributo minimo di nuovi iscritti alla cassa di età inferiore a 30 anni che si trovano nei primi 5 anni di attività. Si fa presente al riguardo che : per gli iscritti obbligatori ed i pensionati che proseguono l attività professionale è dovuto un contributo minimo integrativo pari ad 1000 (indipendentemente dal volume d affari IVA); nessun versamento è dovuto, invece, dai nuovi iscritti alla Cassa di età inferiore a 30 anni che si trovano nel primo biennio di attività oppure nel successivo triennio. SOGGETTI CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO 2013 Iscritti obbligatori contributo minimo : Pensionati che proseguono l attività contributo minimo : 1.000

12 Redazione Fiscale Info Fisco 138/2013 Pag. 12 / 14 COMPILAZIONE UNICO PF 2013 Al Rigo RR15 Contributo integrativo devono essere indicate le informazioni utili per il calcolo. In tal rigo sono richieste le seguenti informazioni: campo 1 Posizione giuridica, campo 2 Mesi e campi da 3 a 8: come per il contributo soggettivo campo 9: Volume d affari ai fini IVA : si indica l ammontare del volume d affari IVA relativo al 2012 esposto al rigo VE40 del modello IVA In particolare: Professionisti che esercitano l attività in forma associata : va indicata la quota di volume di affari proporzionale alla quota di partecipazione all associazione professionale. Contribuenti nuovi minimi: indicare il valore risultante dal Rigo LM2 di Unico PF2013 campo 10 Riaddebito spese comuni : va indicato il riaddebito delle spese comuni (ad es. locazione, acqua, elettricità, telefono, ecc.) eventualmente sostenute per la gestione dello studio professionale condiviso con altri iscritti; campo 11 Base imponibile : volume d affari IVA 2012 al netto delle eventuali spese per il riaddebito delle spese comuni (campo 9 campo 10); campo 12 Contributo dovuto : Va indicato l importo risultante dalla seguente operazione Base imponibile (campo 11) x 3,8462% (4% per i contribuenti minimi) campo 13 Contributo da detrarre dal contributo dovuto (campo 12), pari al contributo integrativo minimo del Tale importo, comunicato dalla Cassa tramite la documentazione inviata o resa disponibile nell Area riservata del sito web, è in genere pari ad 900 campo 14 Contributo a debito : ammontare risultante dalla seguente operazione: contributo dovuto (campo 12) - contributo minimo (campo 13). Se il risultato è negativo va riportato 0 campo 15 Contributo minimo 2013: tale importo: va desunto dalla documentazione inviata dalla Cassa (ovvero resa disponibile nell Area riservata del sito web) e nella generalità dei casi pari a 1000 non è dovuto dai nuovi iscritti per i primi 5 anni di attività sarà indicato come Contributo da detrarre nel modello Unico PF2014. TERMINI DI VERSAMENTO Come anticipato, sia per il contributo soggettivo che per quello integrativo, il versamento dei contributi minimi e di quelli eccedenti il minimale, dovrà avvenire mediante il mod.f24 Accise alle scadenze fissate per le imposte sui redditi, ovvero, a seguito della proroga disposta con il DPCM 13/06/2013 entro il 08/07/2013 (20/08/2013 con maggiorazione dello 0,40%) Nota : analogamente alle imposte derivanti dal Unico, anche i contributi in esame possono essere versati in unica soluzione ovvero in forma rateale con un massimo di 6 rate (entro novembre).

13 Redazione Fiscale Info Fisco 138/2013 Pag. 13 / 14 Compensazione: è ammessa la compensazione dei debiti contributivi CIPAG con crediti erariali o verso altri Enti. Al riguardo, la Cassa precisa che: vista la natura totalmente diversa dei crediti (verso l amministrazione pubblica) e dei debiti (verso la CIPAG), la compensazione deve essere applicata solo successivamente alla determinazione di tutti i tributi dovuti alla CIPAG, compresa l eventuale maggiorazione dello 0,40% per pagamento entro i 30 giorni dalla scadenza canonica. È, invece, esclusa la compensazione di debiti verso Erario/altri enti con eventuali crediti maturati verso CIPAG. Rateazione: è identica a quella fiscale, sia nel numero massimo di rate (max. 6 rate) che nelle scadenze mensili (giorno 16) e nel tasso di interesse (attualmente del 4 %). CODICI TRIBUTO: Nella specifica sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione, del mod.f24 Accise vanno utilizzati i codici tributo di seguito elencati: Esempio9 COD. TRIBUTO GE01 GE05 GE07 GE11 GE15 GE17 GE51 GE55 GE57 GE21 GE25 GE27 GE31 GE35 GE37 DESCRIZIONE contributo soggettivo minimo interessi per dilazione pagamento contributo soggettivo minimo maggiorazione 0,40% contributo soggettivo minimo contributo soggettivo autoliquidazione interessi per dilazione pagamento contributo soggettivo autoliquidazione maggiorazione 0,40% contributo soggettivo autoliquidazione contributo di maternità interessi per dilazione pagamento contributo di maternità maggiorazione 0,40% contributo di maternità contributo integrativo minimo interessi per dilazione pagamento contributo integrativo minimo maggiorazione 0,40% contributo integrativo minimo contributo integrativo autoliquidazione interessi per dilazione pagamento contributo integrativo autoliquidazione maggiorazione 0,40% contributo integrativo autoliquidazione Geometra, iscritto alla cassa da oltre 5 anni, ha conseguito nel 2012 un reddito di lavoro autonomo pari ad (di cui a rigo RE23) un volume d affari IVA pari ad (comprensivo di rivalsa del 4% del contributo integrativo). Dalla documentazione rilasciata dalla Cassa, il contributo soggettivo minimo risulta pari a e il contributo integrativo minimo risulta pari a Pertanto, lo stesso dovrà versare i seguenti contributi: contributo soggettivo: ammonta ad ( x 11,5% ) contributo integrativo: ammonta ad ,65 ( x 3,8462% ) La sezione III del quadro RR del modello UNICO PF 2013 risulta così compilata.

14 Redazione Fiscale Info Fisco 138/2013 Pag. 14 / L IO IO Nessun limite al versamento: nel Documento esplicativo viene precisato che per i contributi dovuti alla CIPAG non si applica nessun limite di importo del versamento. Il versamento va quindi effettuato se l importo dovuto risulta pari o maggiore a 1. Posizione giuridica Fino a TABELLA RIASSUNTIVA CONTRIBUTO SOGGETTIVO Contributo dovuto Oltre Contributo minimo CONTRIBUTO INTEGRATIVO Contributo dovuto Contributo minimo Iscritto obbligatorio (IO) 11,5% 3,5% ,8462% (*) Pensionato che prosegue attività (P) Neo iscritto età inf. 30 anni nei primi 2 anni attività (N1) Neo iscritto età inf. 30 anni nei succ. 3 anni attività (N2) Geometra IO o P cancellato (C) Geometra N1 cancellato (C1) Geometra N2 cancellato (C2) (*) Contribuenti minimi: 4% 11,5% 3,5% ,8462% (*) (11,5/4) = 2,875% (11,5/2) = 5,75% (3,5/4) = 0,875% (3,5/2) = 1,75% ,8462% (*) ,8462% (*) 11,5% 3,5% 2,875% 0,875% 5,75% 1,75%

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