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1 IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che: - presso il Comune di Mirandola è attivo il Servizio Onoranze Funebri, che si occupa della gestione dei servizi cimiteriali e dell'attività di onoranze funebri, ambiti d'intervento ben distinti e, per questo, scindibili; Visto l'art.5, comma 2, della Legge Regionale 29 luglio 2004, n.19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria), il quale stabilisce che "nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriale o necroscopico svolga anche l'attività funebre di cui all'articolo 13 della presente legge, è d'obbligo la separazione societaria, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente tale data" (si tenga conto che la legge in parola è stata pubblicata sul B.U.R. n.105 del 29 luglio 2004 ed è quindi entrata in vigore il 13 agosto 2004); Dato atto che l'art.13 della sopracitata legge fa riferimento all'attività funebre, comunemente definita di onoranze funebri, che comprende le seguenti prestazioni: disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso; fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale; trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane; Considerato pertanto necessario, al fine di ottemperare al richiamato disposto normativo, attuare, nei tempi stabiliti, la "separazione societaria" tra soggetto gestore del servizio pubblico cimiteriale e soggetto esercente l'attività di onoranze funebri; Ritenuto opportuno mantenere in capo al Comune la gestione del servizio cimiteriale, cessando, invece, l'esercizio dell'attività di onoranze funebri, che per il suo carattere commerciale meglio si presta ad essere svolta da soggetti di natura privatistica; Ritenuto altresì opportuno, vista la delicatezza e la peculiarità dell'attività in parola, affidare la stessa, tramite contratto d'affitto di ramo d'azienda, ad una società a responsabilità limitata ad intero capitale pubblico (unico socio il Comune di Mirandola), appositamente costituita e denominata "ACOF" Srl; Visti gli allegati atto costitutivo e statuto, in cui si determina il capitale sociale in euro ,00; Visto l'allegato contratto d'affitto di ramo d'azienda e relativi allegati, in cui si fissa il canone annuo d'affitto in euro ,00, così quantificato in base alle risultanze dell'apposita relazione elaborata dal Servizio Controllo di Gestione del Comune di Mirandola; Visto l'allegato contratto di concessione in uso dei locali, di proprietà comunale, che diverranno sede della Società, ubicati in via Strada Statale Nord n , con relativa planimetria e relazione tecnica elaborata dall'ufficio Patrimonio del Comune di Mirandola, in cui si determina in euro ,00 il canone concessorio annuo; - 1 -

2 Dato atto che il rapporto di lavoro del personale a tempo indeterminato dipendente del Comune di Mirandola ed adibito all'attività di Onoranze Funebri continuerà con la Società affittuaria "ACOF" srl, in base alle previsioni di cui all'art.31 del D.Lgs. n.165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ed all'art.2112 cod. civ. (Trasferimento dell'azienda), e che è stata già esperita con le organizzazioni sindacali la procedura di concertazione prevista dall'art.8 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Regioni - Autonomie Locali" dell'1.4.99; Visto l'art.3 del contratto d'affitto di ramo d'azienda, che disciplina il subentro di "ACOF" srl nei rapporti di lavoro con il succitato personale dipendente; Rilevato che la decorrenza del contratto d'affitto è fissata al 12 agosto 2005, quindi in tempo utile per effettuare la separazione societaria prevista dalla sopra richiamata normativa; Visto l'art.50, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.), in cui si stabilisce che il Sindaco è il rappresentante dell'ente, quindi lo rappresenta anche nei cd. "enti di secondo grado", come le società di cui il Comune fa parte, ed il comma 8 dello stesso art.50, in cui si prevede che il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni (compresa, quindi, la nomina dell'amministratore unico e del revisore unico nella società in parola); Riscontrato che i medesimi principi sono ribaditi nello Statuto comunale, rispettivamente all'art.51, comma 2, ed all'art.52, comma 1, lettera n); Ritenuto pertanto di individuare nel Sindaco sig. Luigi Costi il soggetto legittimato a rappresentare il Comune di Mirandola, quale unico socio, nella stipula dell'atto costitutivo della società "ACOF" srl, tenuto conto che l'atto costitutivo rappresenta, di fatto, il primo verbale dell'assemblea dei soci e che con esso si deve procedere alla nomina dell'organo amministrativo e di revisione contabile della Società, competenze che spettano, come previsto nelle succitate norme del T.U.E.L. e dello Statuto comunale, al Sindaco quale legale rappresentante dell'ente; Vista la deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna 7 febbraio 2005, n.156, in cui si individuano le modalità generali ed i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre da parte di imprese pubbliche e private ai sensi dell'art.13, comma 3, L.R. n.19/2004; Visto che la presente proposta è stata trasmessa alla competente Commissione consiliare 1^ che l'ha esaminata in data come da verbale in pari data acquisito agli atti del Servizio Onoranze Funebri; Visto il verbale n.203 del circa il parere dell'organo di Revisione economico-finanziaria relativamente alla variazione di bilancio necessaria a finanziare il capitale sociale, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; Visto lo schema di proposta predisposto dal responsabile del procedimento sig. Franco Mazerti, responsabile del Servizio Onoranze Funebri; - 2 -

3 Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Onoranze Funebri, incaricato di posizione organizzativa, sig.franco Mazerti, ai sensi dell'art.49 - comma 1 - del D.Lgs n.267; Visto l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria Dr. Mirko Bruschi, ai sensi dell'art.49 - comma 1 - del D.Lgs n.267; Udita la seguente relazione illustrativa del SINDACO LUIGI COSTI: "La legge regionale n.19 del 2004 impone agli enti locali la separazione societaria nel caso in cui ci sia la gestione sia dei servizi cimiteriali che dei servizi di onoranze funebri, di una delle due attività. Noi abbiano optato, perchè era anche il percorso più celere e più coerente, per costituire quindi una società a responsabilità limitata ad intero capitale pubblico per la gestione delle onoranze funebri. Qui ci sono tutti gli atti costitutivi della società, che avrà un amministratore unico, avrà un revisore unico, sarà organizzata, ovviamente, con direzione e personale proprio; nella documentazione voi avete la delibera, l'atto costitutivo, lo statuto e i contratti d'affitto d'azienda e d'affitto dei locali che questa società stipula col Comune". Aperta la discussione intervengono nell'ordine: CONS. BERGAMINI LORENZO (INSIEME PER LA MIRANDOLA: F.I.) "Un chiarimento tecnico. Nell'allegato C, quello relativo al contratto d'affitto di ramo d'azienda, all'art.11 si parla di opzione all'acquisto per l'affittuario, nel senso che la società che si va a costituire, l'a.c.o.f., potrebbe esercitare, secondo detto articolo, la possibilità, l'opzione di acquisto del ramo d'azienda; chiedo come mai, visto che, secondo me, c'è incoerenza perchè per quanto riguarda l'allegato C4, che ha come oggetto la determinazione del canone d'affitto dell'azienda Onoranze Funebri, si dice che il futuro affittuario è società commerciale a tutti gli effetti e la società avrà poi come unico azionista lo stesso comune di Mirandola, per cui chiedo come l'affittuario, la società A.C.O.F., possa esercitare un diritto di prelazione per l'acquisto del ramo d'azienda, considerato che l'azionista unico della società stessa è il comune di Mirandola. Chiedo come mai il possessore di una cosa possa esercitare la prelazione di comprare una cosa da se stesso. Sempre nell'allegato C4, riguardo appunto la determinazione del canone d'affitto, si precisano quelli che sono stati i costi e i ricavi dell'ultimo quinquennio da parte del comune per il servizio di Onoranze Funebri e risulta che anche lo scorso anno c'è stato un risultato positivo di ,00 euro. Quando si va poi a contemplare quello che è il presunto introito realizzato dalla nuova società, quando nella premessa della delibera si dice che si va a costituire questa società perchè da un punto di vista della logica commerciale è più facile rimanere sul mercato quando si ha una struttura, di capitale pubblico, comunque di natura privata, si va a dire che il totale che sarà realizzato dal comune tra l'affitto del ramo d'azienda che sono ,00 euro, l'utile netto previsto quantificato con delle stime calcolate dal Dott. Mirto di 15.00,00 euro, l'affitto dei locali ,00 euro, il comune incamererà ,00 euro a fronte dei ,00 realizzati l'anno scorso, quindi quando si fa una delibera di solito deve avere anche la caratteristica del miglioramento della redditività; io qua non vedo nessuna redditività, a parte quelli che sono i termini di legge, che prevedono appunto la - 3 -

4 disgiunzione delle due attività, tra quella istituzionale e quella commerciale". IL SINDACO LUIGI COSTI: "Qui ci sono dei commercialisti che hanno predisposto gli atti e potrebbero rispondere anche meglio di me, ma provo lo stesso a dare una risposta, poi se ce n'è bisogno chiederemo anche il loro aiuto. La prelazione c'è perchè la società è un ente con personalità giuridica autonoma, esattamente la società può affittare come acquistare; anche l'affitto allora sarebbe paradossale, visto che siamo sempre noi i proprietari; si tratta di una possibilità giuridica che è consentita, che un domani potrebbe far decidere all'azionista invece che di affittare, di farsi pagare dalla società, che è autonoma, che ha personalità giuridica, l'acquisto della roba; non mi sembra che ci sia molto di particolarmente strano. Il paradosso, se paradosso vuol essere, è che c'è un solo azionista e che la proprietà è interamente nostra, ma dal punto di vista giuridico-normativo mi pare che non ci siano problemi, poi se il Dott. Belluzzi (Revisore contabile) mi vuole correggere... mi pare che sia così...grazie dottore, lei mi conforta. Per quanto riguarda le entrate del comune, beh! diciamo innanzitutto che noi non avevamo scelta perchè la legge regionale ci impone la separazione, quindi la facciamo alle condizioni date. Noi eravamo già in una situazione critica per la gestione delle Onoranze Funebri, nel senso che i nostri costi avrebbero comunque dovuto aumentare per garantire gli standards previsti dalla legge regionale, quindi i margini che abbiamo calcolato nel nostro bilancio sono margini dovuti ad una situazione che non poteva più durare. Il raffronto, allora, non si può fare semplicemente col passato, ma andrebbe fatto con una situazione a regime anche per il comune. Detto questo però, le entrate del comune saranno di tre titoli: ci saranno le entrate per l'affitto d'azienda che sono fissate, ci sono le entrate per l'affitto dei locali e ci saranno i possibili utili d'azienda; il risultato noi ci auguriamo sia buono, ma lo vedremo. Il confronto va fatto non partendo dal dato storico, ma dalla situazione che si sarebbe comunque verificata anche nel caso in cui avessimo potuto continuare la gestione diretta". Con voti favorevoli n.13, astenuti n.4 consiglieri sigg.ri Bergamini e Smerieri (Insieme per la Mirandola: F.I.), Zagnoli (A.N. MSI) e Gabrielli (U.D.C.), nessuno contrario, resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente; D E L I B E R A - di procedere, per le causali di cui in narrativa, alla costituzione della società "ACOF" srl per l'esercizio dell'attività di onoranze funebri, con capitale sociale pari a ,00 euro, interamente detenuto dal Comune di Mirandola; - di concedere in affitto alla medesima Società il ramo d'azienda concernente le attività di onoranze funebri, unitamente alla concessione in uso dei locali di proprietà comunale destinati a sede della Società in parola; - 4 -

5 - di approvare, pertanto, i seguenti allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali e depositati nella raccolta degli allegati presso la Segreteria Generale: Allegato "A" - atto costitutivo di "ACOF" srl; Allegato "B" - statuto di "ACOF" srl; Allegato "C" - contratto d'affitto di ramo d'azienda tra Comune di Mirandola e "ACOF" srl; Allegato "C1" - elenco dei beni mobili di proprietà del Comune di Mirandola facenti parte del ramo d'azienda concesso in affitto ad "ACOF" srl; Allegato "C2" - elenco degli automezzi strumentali all'attività, di proprietà del Comune di Mirandola, facenti parte del ramo d'azienda concesso in affitto ad "ACOF" srl; Allegato "C3" - elenco dei contratti di fornitura di beni e servizi inerenti al funzionamento del ramo d'azienda concesso in affitto ad "ACOF" srl; Allegato "C4" - relazione elaborata dal Servizio Controllo di Gestione del Comune di Mirandola in merito alla modalità di quantificazione del canone d'affitto del ramo d'azienda; Allegato "D" - atto di concessione in uso ad "ACOF" srl dei locali di proprietà comunale da destinare a sede della Società; Allegato "D1" - planimetria allegata all'atto di concessione in uso ad "ACOF" srl dei locali di proprietà comunale da destinare a sede della Società; Allegato "D2" - relazione tecnica elaborata dall'ufficio Patrimonio del Comune di Mirandola in merito alla modalità di quantificazione del canone concessorio; - di variare il Bilancio Pluriennale 2005 e suoi allegati come riportato nel tabulato A); - di dare atto che al momento non risultano sussistere minori entrate; - di dare atto che rimangono assicurati l'equilibrio economico ed il pareggio finanziario dei bilanci 2005, 2006, 2007; - di imputare la spesa relativa al versamento del capitale sociale pari a ,00 euro all'intervento n (capitolo n "Acquisto quote sociali e partecipazioni azionarie") previo variazione di bilancio di euro ,00, finanziata con pari quota di avanzo di amministrazione non vincolato e storno da intervento n di euro ,00, imp. n.05/2054, centro di costo 0370, voce di spesa 6041; - di autorizzare il Sindaco sig. Luigi Costi, in qualità di legale rappresentante dell'ente, ad intervenire alla stipula di tutti gli atti necessari alla costituzione della Società in parola quale rappresentante del Comune di Mirandola; - 5 -

6 - di dare atto che tutte le spese inerenti alla stipula degli atti costitutivi della Società, da redigersi in forma pubblica a ministero del notaio incaricato, sono a carico di "ACOF" srl. Su richiesta del Presidente, con voti favorevoli n.13, astenuti n.4 consiglieri sigg.ri Bergamini e Smerieri (Insieme per la Mirandola: F.I.), Zagnoli (A.N. MSI) e Gabrielli (U.D.C.), nessuno contrario, resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del d.lgs. n. 267/2000, il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire l'immediata costituzione della Società ed il rispetto del termine fissato dalla legge per la separazione societaria tra servizi cimiteriali ed attività di onoranze funebri

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