COMUNE DI MEDOLLA. Concessione in gestione del campo da TENNIS situato in p.zza Donatori di Sangue n.1 Medolla
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1 COMUNE DI MEDOLLA Concessione in gestione del campo da TENNIS situato in p.zza Donatori di Sangue n.1 Medolla Il giorno del mese di, dell anno ( / / ), nella Sede del Comune di Medolla tra: -Cavrini Francesca nata a San Giovanni In Persiceto, il 20/11/1969, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Responsabile dell Area Socio Culturale e Scolastica per conto e nell interesse del Comune di Medolla (codice fiscale: , con sede a Medolla (MO), Viale Rimembranze 19, e -, nato a il..e residente a in via n. CAP il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente della ( con sede in via n. h codice fiscale P.IVA ) Tutto ciò premesso tra il Comune di Medolla e si conviene e stipula quanto segue: Art. 1 FINALITA ED OGGETTO Il Comune di Medolla concede alla società (di seguito denominata gestore ), la gestione del campo da e tennis situato in piazza Donatori di Sangue n.1. Art. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE La concessione ha durata dal 16 dicembre 2014 sino al 14 settembre 2018 e da tale data dovrà decorrere la stipulazione della Concessione e può prevedere, previa verifica della volontà delle parti e conseguente approvazione con apposito atto deliberativo, il rinnovo per ulteriori anni 2 (due) per una sola volta, in assenza di disdetta di una delle parti. La disdetta deve essere comunicata per iscritto al Comune di Medolla dal Concessionario entro 03 mesi antecedenti la scadenza. Dalla data di stipulazione della convenzione decorrono, a carico del concessionario, tutti gli obblighi qui previsti. Art. 3 UTENZE L utenza dell energia elettrica del campo da tennis è allacciata al contatore del plesso della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri dell Istituto Comprensivo di San Prospero e Medolla. Visto che l impianto viene utilizzato anche dalle scuole, la spesa relativa alle utenze elettriche viene sostenuta in parte dal comune di Medolla e per una quota di Euro 300,00 annuali dal gestore stimata forfettariamente in base alla ripartizione dei consumi dal concessionario. Saranno a carico del gestore le spese necessarie per la manutenzione ordinaria dell impianto elettrico, Art. 4 TARIFFE
2 La concessione viene regolata alle seguenti condizioni: Il gestore: a) Si impegna a far rispettare le tariffe orarie per l uso del campo di gioco stabilite dall amministrazione Comunale e di seguito riportate: TARIFFE ORARIE PER L'UTILIZZO DEL CAMPO DA TENNIS COMUNALE PERIODO 11/12/ /09/ Dal 2015, a tutte le tariffe verrà applicato l aumento corrispondente al 100% del valore ISTAT; ORA RAGAZZI FINO A 14 anni Euro 5,00 (Euro 3,95 + 1,05 IVA 22%) DIURNO (luce naturale) ORA RAGAZZI " " " " Euro 7,00 (Euro 5,53 + 1,47 IVA 22%) NOTTURNO (luce artificiale) DOPPIO RAGAZZI " " " " Euro 6,00 (Euro 4,74 + 1,26 IVA 22%) DIURNO DOPPIO RAGAZZI " " " " Euro 8,00 (Euro 6,32 + 1,68 IVA 22%) NOTTURNO ORA ADULTI Euro 6,00 (Euro,74 + 1,26 IVA 22%) DIURNO ORA ADULTI Euro 8,00 (Euro 6,32 + 1,68 IVA 22%) NOTTURNO DOPPIO ADULTI DOPPIO ADULTI Euro 8,00 (Euro 6,32 + 1,68 IVA 22%) DIURNO Euro 10,00 (Euro 7,90 + 2,10 IVA 22%) NOTTURNO Delle tariffe deve esserne data opportuna informazione, da parte del Concessionario convenzionato, con relativa esposizione al pubblico nei locali palestre e campi da tennis. b) dovrà munirsi di tutte le licenze ed autorizzazioni amministrative, fiscali e sanitarie, se necessario; c) si impegna a svolgere nella struttura affidata in gestione soltanto le attività del gioco del tennis. Attività diverse potranno essere svolte solo dietro specifica autorizzazione scritta dell Amministrazione Comunale. Le quote di cui sopra saranno introitate direttamente dal gestore nel rispetto del regime fiscale cui il concessionario appartiene. Art. 5 UTILIZZO DELL IMPIANTO L utilizzo del campo da parte degli utenti dovrà avvenire con un comportamento improntato al rispetto e alla buona educazione. Il Comune di Medolla si riserva la possibilità di utilizzare gratuitamente il campo da tennis ogni qualvolta ne abbia necessità con preavviso di 10 gg. e tenendo conto delle esigenze dell affidatario. Analoga utilizzazione dovrà essere concessa alle scuole per attività sportive. In questo caso dovrà essere presente nella struttura il personale ausiliario della scuola che dovrà, eventualmente, provvedere alla pulizia.
3 L impianto in oggetto è privo di spogliatoi ed il suo utilizzo raccoglie un ampia fascia della cittadinanza studenti compresi; il gestore potrà, in accordo con le società sportive del territorio che gestiscono gli impianti sportivi, accordarsi in merito l utilizzo di spogliatoi sottoscrivendo un patto di collaborazione che ne definisca in modo preciso modalità e clausole. Art. 6 CUSTODIA Il gestore provvederà alla custodia ed alla vigilanza dell impianto sportivo e delle attrezzature nonché all apertura ed alla chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale. Il gestore si assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature. Art. 7 MANUTENZIONE Rimane a carico del Comune di Medolla la manutenzione straordinaria del campo da tennis e pertinenze annesse escluso i danni provocati al non corretto uso dell impianto. Il gestore si fa carico di ogni onere relativo alla manutenzione ordinaria dell impianto sportivo concesso in gestione con il presente atto. In particolare il gestore si impegna a: a) provvedere alla riparazione semplice della struttura, (maniglie, serrature, cerniere, sostituzione paletti, etc.), alle riprese di verniciatura, cambio delle lampade, quadro elettrico; riparazione di attrezzature ed arredi e, comunque, quanto altro necessario al mantenimento dell impianto ed attrezzature in condizioni normali ed efficienti; b) ad assicurare la pulizia della struttura comprese le pertinenze; c) a procedere con diligenza alla custodia dell intero complesso curandone l apertura e la chiusura al termine di ogni utilizzo; d) a segnalare immediatamente all Amministrazione Comunale qualunque danneggiamento od eventi che comportino un intervento di manutenzione straordinaria, onde evitare il deterioramento della struttura; e) ad assumersi la responsabilità dei danni ed infortuni che dovessero derivare al personale durante la manutenzione degli impianti; f) a non concedere a terzi la gestione dell impianto; g) ad utilizzare personale volontario tesserato o, qualora si avvalga di personale dipendente, dovrà applicare nei confronti dello stesso, condizioni normative, contributive e retributive in conformità ai contratti collettivi di lavoro del settore. Nessun rapporto di lavoro e/o di servizio, neanche in forma indiretta, si instaura tra Comune e personale della società; h) ad osservare scrupolosamente le disposizioni di sicurezza sul lavoro. Al gestore è fatto divieto di procedere a modifiche degli impianti o di intervenire con qualsivoglia opera sugli stessi, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune e comunque ogni opera ed impianto stabilmente costruiti od infissi al suolo resteranno, al termine del rapporto, acquisiti alla proprietà comunale senza compenso alcuno per il concessionario. ART. 8 MIGLIORIE Il Concessionario qualora ne riscontri l'opportunità, potrà dare corso a tutti quegli interventi di miglioria dell'impianto senza alterarne la sostanza, previo assenso scritto del Comune, senza per ciò nulla pretendere dal Comune. Ogni miglioria realizzata diventerà di proprietà del Comune e come tale sarà oggetto di tutti gli obblighi attribuiti al Concessionario. Al concessionario è fatto divieto di intervenire con qualsivoglia modifica (se non previa autorizzazione scritta del Comune) sull'impiantistica per la quale sussiste apposita certificazione di conformità alle norme di sicurezza. Tutti gli interventi posti in essere dal soggetto affidatario devono comunque rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro Art. 9 OBBLIGHI ASSICURATIVI
4 Il gestore stipulerà apposita polizza assicurativa che garantisca tutti i frequentatori per danni o incidenti alle cose, alle persone ed alla struttura, con un congruo massimale minimo previsto per responsabilità civile verso terzi, in caso di infortunio e/o morte. Il gestore si impegna altresì a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura di danni e incendio e R.C. dell impianto in base al valore dello stesso. In mancanza delle suddette coperture assicurative, il gestore risponderà direttamente per eventuali danni a persone e/o cose. Il gestore risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale e dei soci, secondo le mansioni assunte e si obbliga a tenere il Comune di Medolla sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, o azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente concessione. Art. 10 DIVIETO DI CESSIONE E/O SUBCONCESSIONE A TERZI Il gestore non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione. Art. 11 CONTROLLI Il Comune di Medolla attraverso l'ufficio Sport e il proprio Ufficio Tecnico eserciterà il controllo sul rispetto delle clausole di contratto. Il Comune di Medolla a mezzo di propri funzionari all'uopo incaricati, ha il diritto di accedere in qualsiasi momento entro l'impianto e in qualsiasi sua struttura, allo scopo di accertare la loro perfetta manutenzione, conservazione e, in generale, l'osservanza delle condizioni della concessione. Qualora si verifichino mancanze riguardanti l'art. 7 relativamente alla manutenzione ordinaria o nel rispetto dell utilizzo dell impianto o della sua gestione, il Comune di Medolla provvederà tramite lettera a sollecitare l intervento manutentivo o a richiedere maggiore attenzione nella gestione. Alla seconda sollecitazione, passati 20 giorni il Comune stesso potrà attivarsi per la risoluzione della convenzione. Art. 12 RECESSO Il gestore ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi tre. Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore del Comune. Il Comune può valersi della risoluzione automatica della presente convenzione nei seguenti casi: a) violazione del divieto di sub-appalto; b) inadempimento grave da parte del gestore agli obblighi assunti con il presente atto; c) violazione degli obblighi di cui agli art. 5 e 7 riscontrati e contestati all Gestore dagli uffici comunali; d) destinazione dell impianto ad usi diversi da quelli consentiti in convenzione o da altra autorizzazione; e) chiusura dell impianto od interruzione dell attività, al di fuori dei periodi consentiti, non dovuta a causa di forza maggiore documentata; f) nel caso di violazioni contestate dalle competenti autorità della normativa vigente in relazione all utilizzo del personale necessario per il funzionamento dell impianto; g)nel caso di violazione delle norme sull igiene, la sanità, il decoro, il funzionamento dell impianto, constatate dall autorità sanitaria e di vigilanza; La risoluzione avrà efficacia a decorrere dal mese successivo al ricevimento della dichiarazione del Comune mediante lettera raccomandata A.R.. ART. 13 OBBLIGHI DEL CONCEDENTE Il Comune di Medolla si impegna a dare preventiva comunicazione al Concessionario di almeno 10 giorni, ogni qualvolta intenda far valere il proprio diritto all utilizzo come previsto all art. 5; il Comune di Medolla non avrà nulla a pretendere per quanto riguarda gli introiti del Concessionario
5 in relazione alla gestione dell'impianto; Sono a carico del Comune di Medolla gli interventi di manutenzione straordinaria. Durante il periodo di gestione dell impianto è previsto un intervento di manutenzione straordinaria che sostituirà il manto esistente. Gli interventi e la durata di tale intervento verranno puntualmente comunicati al gestore che dovrà cessare per un breve periodo l attività. Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno accompagnati da una formazione rivolta al gestore e agli uffici comunali competenti per agevolare la manutenzione ordinaria in modo da ottimizzare gli interventi dell Amministrazione Art. 14 RESTITUZIONE IMPIANTO Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca anticipata o di risoluzione, il gestore è tenuto a restituire l impianto, gli arredi, le attrezzature ed ogni altro necessario nello stato in cui le sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento per l uso. Art 15 RESPONSABILITA Nessuna responsabilità potrà ascriversi al Comune di Medolla in ordine alla gestione economica, amministrativa e contabile dell impianto, la quale farà carico al gestore sia per quanto riguarda l aspetto amministrativo e contabile, sia per l aspetto fiscale. Il gestore dovrà osservare e sarà responsabile dell osservanza di tutte le norme ed i regolamenti in materia di igiene, sanità, sorveglianza, sicurezza e funzionamento dell impianto per cui è stipulata la presente convenzione, nel pieno rispetto delle leggi in vigore. Art. 16 SPESE D ATTO Tutte le eventuali spese d atto, di contratto, di registrazione e conseguenti, saranno a carico del concessionario. Art. 17 CAUZIONE E prevista una cauzione fideiussoria pari ad ,00 da versare da parte del gestore prima della stipula dell atto che verrà restituita dopo la fine della concessione nel caso in cui non vi siano delle inadempienze al momento della restituzione dell impianto. per il Comune di Medolla per la Società Sportiva
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