CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D AOSTA XIV LEGISLATURA. Proposta di legge regionale. n. 53

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1 Allegato all oggetto n. Adunanza del Consiglio regionale in data CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D AOSTA XIV LEGISLATURA Proposta di legge regionale n. 53 Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d Aosta. presentata dai Consiglieri Farcoz, Bertschy, Borrello, Chatrian e Donzel il 13 marzo 2015

2 2 Consiglio regionale della Valle d Aosta RELAZIONE Con la presente proposta di legge regionale si disciplina ex novo l attribuzione dei compensi agli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d Aosta con il duplice obiettivo di razionalizzare i costi della politica - obiettivo, questo, già perseguito a far data dal 2006 attraverso misure annuali di contenimento della spesa - e di fornire un quadro certo della misura di detti emolumenti in vista delle prossime elezioni generali comunali, indette per il 10 maggio Le nuove disposizioni tengono anche conto delle novità in materia di funzioni associate, introdotte dalla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), che ha disposto, in particolare, la soppressione delle Comunità montane e l istituzione delle Unités des Communes valdôtaines, nonché della legge regionale n. 19 gennaio 2015, n. 1 (Modificazioni alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), e 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d Aosta)), che, oltre ad un significativo intervento di modifica del sistema elettorale per i Comuni di minori dimensioni demografiche, ha rideterminato il numero dei componenti dei Consigli e delle Giunte comunali. Rilevanti sono le innovazioni, nella logica sopra rammentata, introdotte con la presente proposta di legge. In particolare, ai Sindaci è riconosciuto un compenso massimo mensile, non più parametrato all indennità di carica dei Consiglieri regionali, costituito da un indennità mensile lorda di funzione e da una diaria mensile, attribuita a titolo di rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato. Al fine di una maggiore perequazione degli emolumenti, il compenso massimo attribuibile al Sindaco è diversificato in base alla fascia demografica alla quale appartiene il Comune amministrato. A tal fine, la presente proposta di legge individua 5 fasce demografiche, in sostituzione delle 2 previgenti, corrispondenti a quelle stabilite dalla novellata l.r. 4/1995 relativamente alla composizione dei nuovi Consigli comunali. La proposta di legge si compone di 11 articoli. L articolo 1 elenca le finalità della legge, ovvero la disciplina del regime dei compensi degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Regione, nelle more della revisione organica della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78, e 19 maggio 1995, n. 17), disciplinante anche la materia, non trattata dalla presente proposta di legge, dei permessi e delle aspettative connessi al mandato elettivo. L articolo 2 stabilisce l importo massimo mensile del compenso spettante ai Sindaci, diversificato in relazione alla fascia demografica di appartenenza del Comune. Il compenso mensile, costituito da un indennità di funzione e da una diaria attribuita quale rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato, è ridotto per i Sindaci lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa nella misura del 20%. E inoltre previsto l incremento del 10% dell indennità di funzione per i Sindaci dei Comuni la cui percentuale comunale, determinata dalla Giunta regionale per la quantificazione dei trasferimenti finanziari secondo i criteri di cui all articolo 11 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, sia superiore a 1,5. La misura massima dell indennità stabilita

3 3 Consiglio regionale della Valle d Aosta per ogni fascia di Comuni rappresenta il riferimento su cui devono essere calcolate percentualmente le misure massime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli altri amministratori comunali. Gli articoli 3 e 4 stabiliscono per il Vice Sindaco e per gli assessori comunali, a seconda che appartengano a Comuni con popolazione fino a abitanti o superiore a abitanti, la misura massima dell indennità mensile di funzione attribuibile, da calcolare percentualmente sull indennità di funzione attribuibile al rispettivo Sindaco. L articolo 5 determina per i consiglieri dei Comuni con popolazione fino a abitanti, la misura massima del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale da calcolare percentualmente sull indennità di funzione attribuibile al rispettivo Sindaco. L articolo 9 rinvia alla legge statale per tutto ciò che attiene agli obblighi di pubblicità e trasparenza delle informazioni e della situazione patrimoniale relative ai titolari di cariche elettive e di governo. L articolo 10, nel recare le disposizioni transitorie, finanziarie e finali, specifica che le disposizioni di cui alla presente proposta di legge si applicano a tutti gli amministratori dei Comuni e delle Unités e che, entro sessanta giorni dalla data delle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, i Consigli comunali rideterminino le indennità di funzione e i gettoni di presenza, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di adozione della relativa deliberazione. L articolo 11 reca, infine, la dichiarazione d urgenza. L articolo 6 prevede che ai consiglieri dei Comuni con popolazione superiore a abitanti sia attribuita un indennità massima mensile di funzione anch essa calcolata percentualmente sull indennità di funzione attribuibile al rispettivo Sindaco. L articolo 7 stabilisce la misura massima dell indennità di funzione del Presidente del Consiglio dei Comuni con popolazione superiore ai abitanti. Ai restanti componenti dell Ufficio di Presidenza non possono, invece, essere attribuiti emolumenti di nessun tipo. L articolo 8 riconosce una diaria mensile, quale rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato, da attribuire ai Sindaci che rivestono la carica di Presidente di una Unité, considerato il maggiore carico di responsabilità che grava su tale soggetto.

4 4 Consiglio regionale della Valle d Aosta PROPOSTA DI LEGGE Art. 1 (Finalità) 1. Nelle more della revisione organica della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), la presente legge disciplina il regime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d Aosta. Art. 2 (Compenso attribuibile al Sindaco) 1. Ai Sindaci è attribuita un indennità mensile lorda di funzione nella misura massima di: a) euro per i Sindaci dei Comuni con popolazione sino a abitanti; b) euro per i Sindaci dei Comuni con popolazione da a abitanti; c) euro per i Sindaci dei Comuni con popolazione da a abitanti; d) euro per i Sindaci dei Comuni con popolazione da a abitanti; e) euro per i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a abitanti. 2. Ai sindaci è attribuita, inoltre, una diaria mensile, quale rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato, nella misura di: a) euro 500 per i Sindaci dei Comuni con popolazione sino a abitanti; b) euro 600 per i Sindaci dei Comuni con popolazione da a abitanti; c) euro 700 per i Sindaci dei Comuni con popolazione da a abitanti; d) euro 700 per i Sindaci dei Comuni con popolazione da a abitanti; e) euro per i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a abitanti. 3. L indennità mensile lorda di funzione dei Sindaci è incrementata del 10 per cento per i Comuni la cui

5 5 Consiglio regionale della Valle d Aosta percentuale, determinata dalla Giunta regionale al fine di quantificare i trasferimenti finanziari secondo i criteri di cui all articolo 11 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), sia superiore a 1,5. 4. L indennità massima attribuibile ai sensi del comma 1 è ridotta nella misura del 20 per cento per i Sindaci lavoratori dipendenti che non hanno richiesto il collocamento in aspettativa. 5. Al Vice Sindaco che sostituisce il Sindaco cessato dalla carica ai sensi dell articolo 30ter, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d Aosta), spettano l indennità e la diaria attribuite al Sindaco. Art. 3 (Indennità di funzione del Vice Sindaco) 1. Al Vice Sindaco dei Comuni con popolazione fino a abitanti, è attribuita un indennità mensile lorda di funzione non superiore al 55 per cento dell indennità di 2. Al Vice Sindaco dei Comuni con popolazione superiore a abitanti, è attribuita un indennità mensile lorda di funzione non superiore al 80 per cento dell indennità di Art. 4 (Indennità di funzione degli assessori comunali) 1. Agli assessori dei Comuni con popolazione fino a abitanti, è attribuita un indennità mensile lorda di funzione non superiore al 40 per cento dell indennità di 2. Agli assessori dei Comuni con popolazione superiore a abitanti, è attribuita un indennità mensile lorda di funzione non superiore al 75 per cento dell indennità di 3. Agli assessori dei Comuni con popolazione superiore a abitanti che, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vice Sindaco, siano stati individuati dai rispettivi Sindaci, ai sensi dell articolo 30ter, comma 4, della l.r. 54/1998, ad esercitare le funzioni di cui

6 6 Consiglio regionale della Valle d Aosta all articolo 30, comma 1, della medesima legge, spetta l indennità di funzione attribuita al Vice Sindaco. Art. 5 (Gettoni di presenza dei consiglieri dei Comuni con popolazione fino a abitanti) 1. Ai consiglieri dei Comuni con popolazione fino a abitanti è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio comunale, il cui ammontare lordo non può essere superiore al 5 per cento dell indennità di Art. 6 (Indennità di funzione dei consiglieri dei Comuni con popolazione superiore a abitanti) 1. Ai consiglieri dei Comuni con popolazione superiore a abitanti è attribuita un indennità mensile lorda di funzione non superiore al 20 per cento dell indennità di Art. 7 (Indennità di funzione del Presidente del Consiglio nei Comuni con popolazione superiore a abitanti) 1. Al Presidente del Consiglio dei Comuni con popolazione superiore a abitanti è attribuita un indennità mensile lorda di funzione non superiore al 25 per cento dell indennità di 2. Ai restanti componenti dell Ufficio di Presidenza non sono attribuiti retribuzioni, indennità, gettoni o emolumenti di sorta correlati alla predetta carica. Art. 8 (Diaria mensile da corrispondere al Sindaco che riveste la carica di Presidente di una Unité des Communes valdôtaines) 1. Al Sindaco che riveste la carica di Presidente della corrispondente Unité, oltre al compenso di cui all articolo 2, è attribuita una diaria mensile pari a euro 600 quale rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato. In tali casi, il compenso è determinato con deliberazione della Giunta dell Unité.

7 7 Consiglio regionale della Valle d Aosta Art. 9 (Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo) 1. Gli enti locali sono tenuti a disciplinare, nell ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità, trasparenza e diffusione dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi della normativa statale vigente, relativamente ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico. Art. 10 (Disposizioni finali) 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d Aosta. Entro sessanta giorni dalla data delle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge, i Consigli comunali rideterminano le indennità di funzione ed i gettoni di presenza con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di adozione della relativa deliberazione. 2. La popolazione del Comune è determinata sulla base della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni. 3. All onere finanziario derivante dall attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità di bilancio, senza ulteriori oneri per la Regione. 4. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 23/2001. Art. 11 (Dichiarazione d urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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