RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE (NUOVA VERSIONE DEL MODELLO IVA TR) (G.U

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1 N RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE (NUOVA VERSIONE DEL MODELLO IVA TR) Provv. Agenzia delle Entrate del 15 marzo 2007 (G.U. n. 68 del 22/03/2007) PREMESSA Con Provvedimento del 15 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22/03/2007 (supplemento ordinario), il Direttore dell Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, da utilizzare a decorrere dalle richieste relative al credito Iva del primo trimestre Il presente modello sostituisce il precedente approvato con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre Il modello e le relative istruzioni possono essere prelevate dal sito Internet dell Agenzia delle Entrate o dal sito del Ministero dell Economia e delle Finanze L aggiornamento del modello è stato effettuato per tenere conto delle novità apportate alla normativa in materia di rimborsi dalla Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006), con riferimento in particolare all inclusione, tra le ipotesi di rimborso/compensazione previste dall art. 30 del D.p.r. 633/1972, di una nuova casistica identificata dalla lett. e), che illustreremo nel prosieguo della trattazione, nonché alla previsione di una procedura prioritaria di erogazione dei rimborsi per particolari categorie di contribuenti individuate da D.M. 22/03/2007. Il modello IVA TR deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato, in ciascuno dei primi tre trimestri solari, un eccedenza d imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 e che intendono chiederla, in tutto o in parte, a rimborso o utilizzarla in compensazione ai sensi dell art. 17, D.Lgs. 241/1997. Si precisa che per il quarto trimestre non è previsto il rimborso infrannuale; il relativo credito, infatti, risulterà soltanto dalla dichiarazione annuale Iva. Il credito che si intende chiedere a rimborso e/o in compensazione deve risultare unicamente dal periodo infrannuale, senza tener conto degli eventuali crediti riportati dall anno o dal periodo infrannuale precedente; questi ultimi possono essere chiesti a rimborso soltanto nella dichiarazione annuale. Il credito Iva trimestrale, ai sensi dell art. 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972 (così come modificato dall art. 1, comma 308 della Finanziaria 2007), può essere richiesto a rimborso o utilizzato in compensazione unicamente dai contribuenti in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: aliquota media sugli acquisti e sulle importazioni superiore all aliquota media sulle vendite effettuate maggiorata del 10% (requisito integrato dall art. 3, comma 6, D.L. 250/1995); effettuazione di operazioni non imponibili ai sensi degli articoli: - art. 8 D.P.R. 633/1972: cessioni all esportazione, anche in triangolazione; cessione e prestazioni ad esportatori abituali; - art. 8-bis D.P.R. 633/1972: operazioni assimilate alle cessioni all esportazione; - art. 9 D.P.R. 633/1972: servizi internazionali; - art. 71 D.P.R. 633/1972: operazioni con la Repubblica di San Marino; - art. 72 D.P.R. 633/1972: operazioni agevolate in base ad accordi internazionali; - art. 41 e 58 D.L. 331/1993: cessioni intracomunitarie; - art. 40, commi 4bis, 5, 6 e 8 D.L. 331/1993: prestazioni di servizio intracomunitarie; - art. 50-bis, comma 4, lett. f) e g) D.L. 331/1993: cessioni intracomunitarie e cessioni all esportazione di beni estratti da un deposito Iva; - art. 37 D.L. 41/1995: cessioni all esportazione di beni soggetti al regime del margine; per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate; acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 dell ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni imponibili ai fini IVA (si precisa che per il rimborso annuale

2 non è richiesto questo rapporto ed è prevista un ipotesi in più: quella dell acquisto di beni e servizi per studi e ricerche); quando il contribuente si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell art. 17 del D.P.R. 633/1972: soggetto non residente identificato direttamente in Italia ai sensi dell art. 35-ter del D.P.R. 633/1972 o il suo rappresentante fiscale in Italia. Quest ultima ipotesi è stata introdotta dall art. 1, comma 308, della Finanziaria 2007 che ha ampliato il novero dei soggetti passivi legittimati a richiedere il rimborso /compensazione del credito infrannuale. Si ricorda che il limite massimo annuo per effettuare la compensazione è pari ad ,90 (art. 34, comma 1, L. 388/2000). Tale limite è stato elevato ad per i subappaltatori del settore edile ai quali si applica il meccanismo del reverse charge qualora il volume d affari registrato nell anno precedente sia costituito, per almeno l 80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art.35, comma 6-ter, D.L. 223/2006). Al contrario, come peraltro precisato dall Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 20 luglio 2004, i rimborsi infrannuali, essendo liquidati direttamente dal locale Ufficio dell Agenzia delle Entrate e non dal concessionario della riscossione in conto fiscale,, non sono soggetti al limite massimo sopra indicato. Il rimborso deve essere eseguito entro il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascun trimestre e, in caso di ritardo, al contribuente verranno corrisposti gli interessi a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine della esecuzione dei rimborsi infrannuali. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE Tale modello deve essere presentato entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (30/4 31/7 31/10). Come da regola generale, se il termine scade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. Possono essere utilizzare tre diverse modalità di presentazione: a) per via telematica: direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all art. 3, commi 2- bis e 3, D.P.R. 322/1998; b) direttamente all Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente competente, che rilascia apposita ricevuta; c) spedizione all Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente competente a mezzo lettera raccomandata ed in tal caso si considera presentato il giorno in cui viene consegnato all ufficio postale. Si precisa che le richieste di rimborso da parte di soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell art. 35-ter, D.P.R. 633/1972, qualora non inviate telematicamente, devono essere presentate o spedite al Centro Operativo di Pescara (cfr. Provvedimento del 30 dicembre 2005 del Direttore dell Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2006). MODELLO Il modello è composto da: il frontespizio, composto da due facciate: la prima contiene l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, mentre nella seconda sono richiesti il codice dell ufficio competente, il periodo di riferimento ed il relativo trimestre, i casi particolari di compilazione, i dati anagrafici del soggetto istante, del rappresentante, nonchè la firma e l'eventuale impegno alla presentazione telematica; il modulo, composto dai quadri TA, TB, TC e TD, che va compilato da tutti i soggetti per l indicazione dei dati contabili; il prospetto riepilogativo, composto dal quadro TE, riservato all ente o società controllante per la richiesta di rimborso o l utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale del gruppo. Frontespizio Il frontespizio del modello Iva TR è simile a quello presente nelle altre dichiarazioni fiscali; pertanto analizzeremo soltanto alcuni punti particolari.

3 Nella prima parte del frontespizio devono essere indicati, nel campo: - ufficio competente: il codice dell ufficio territorialmente competente (campo obbligatorio nel caso di invio telematico). I soggetti non residenti identificati direttamente in Italia devono indicare il codice ufficio 250 (Centro Operativo di Pescara); - periodo di riferimento: l anno d imposta ed il trimestre (valori da 1 a 3) nel quale è maturato il credito che si intende chiedere a rimborso e/o utilizzare in compensazione. Le cooperative che si trovano in una delle particolari situazioni sottoelencate devono barrare la casella o le caselle corrispondenti: - regimi particolari: chi ha adottato particolari criteri di determinazione dell imposta dovuta o detraibile (in questo caso, il rigo TB17 imposta ammessa in detrazione deve essere compilato tenendo conto degli specifici criteri previsti da quel regime particolare di appartenenza); - contabilità separate: chi esercita più attività gestite con contabilità separate ai sensi dell art. 36, D.P.R. 633/1972 deve presentare, oltre al frontespizio, un solo modulo in cui sono riepilogati i dati relativi a tutte le attività esercitate; - richiesta presentata da ente o società controllante per il gruppo: in caso di opzione per l Iva di gruppo, l ente o la società controllante può richiedere il rimborso infrannuale o l utilizzo in compensazione del credito del gruppo relativo alle società partecipanti che hanno i requisiti richiesti (v. sopra) presentando l apposito prospetto riepilogativo (quadro TE) e allegando, per ciascuna delle società avente i requisiti, il modulo con l indicazione dei dati contabili (quadro TA, TB, TC, TD). Tali soggetti dovranno inoltre indicare, sempre nel frontespizio, il numero dei moduli allegati relativi alle società partecipanti alla liquidazione di gruppo in possesso dei requisiti soggettivi di cui all art correttiva nei termini: se, prima della scadenza del termine di presentazione, si intende rettificare o integrare un istanza già presentata, occorre presentare un nuovo modello compilato integralmente (come da regola generale); - contribuenti ammessi all erogazione prioritaria del rimborso: occorre indicare il codice 1 nel caso in cui la cooperativa rientri tra le particolari categorie per le quali è prevista l erogazione dei rimborsi in via prioritaria entro 3 mesi dalla richiesta. Tali categorie dovranno essere individuate da appositi Decreti del Ministero dell Economia e delle Finanze di prossima emanazione. La casella Numero moduli allegati deve essere compilata soltanto dalla società controllante che si è avvalsa dell opzione per l Iva di gruppo indicando il numero dei moduli allegati relativi alle società partecipanti alla liquidazione di gruppo in possesso dei requisiti di cui all art. 30, D.P.R. 633/1972. Invece la sottoscrizione del modello deve essere effettuata da tutti. Si precisa però che i soggetti diversi dalle persone fisiche, non residenti, che si avvalgono di un rappresentante o identificati direttamente, nel campo sede legale, devono indicare i dati relativi alla sede estera; anche i soggetti non residenti che operano in Italia attraverso una stabile organizzazione devono indicare la sede estera nel campo sede legale, mentre, soltanto questi ultimi, nel campo domicilio fiscale, devono indicare la sede della stabile organizzazione in Italia.

4 MODULO E QUADRO TA Nel campo Mod. N. la maggioranza delle cooperative deve indicare 1; soltanto nel caso di società controllanti che si avvalgono della procedura di liquidazione di gruppo deve essere indicato, per ciascun modulo allegato al prospetto riepilogativo, il corrispondente numero progressivo. E importante precisare che tutti gli importi del modulo devono essere indicati in centesimi di euro (contrariamente alla dichiarazione annuale), arrotondati sulla base della regola generale. L Agenzia delle Entrate precisa che, nel particolare caso in cui debbano essere indicate operazioni/acquisti imponibili con aliquote d imposta o percentuali di compensazione non più presenti nel modello, gli imponibili e le relative imposte dovranno essere compresi nei righi corrispondenti alle aliquote più prossime. Le relative differenze d imposta (positive o negative) dovranno essere indicate nel rigo TA14, campo 1 (per le operazioni attive) / rigo TB13, campo 1 (per le operazioni passive) ed evidenziate separatamente nel campo 2 dello stesso rigo (il campo 2 rappresenta un di cui del campo 1). In questo caso, nel calcolo dell aliquota media occorre tener conto delle suddette differenze indicate nel campo 2 del rigo TA14 o TB13. QUADRO TA Nel presente quadro devono essere indicate le operazioni attive del trimestre di riferimento. Righi da TA1 a TA11 Vanno indicate le operazioni imponibili, suddivise secondo l aliquota o la percentuale di compensazione applicata, per le quali si è verificata l esigibilità dell imposta nel trimestre di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita annotate in periodi precedenti.

5 Le istruzioni precisano inoltre che nei presenti righi devono essere comprese soltanto le variazioni operate ai sensi dell art. 26, D.P.R. 633/1972 che si riferiscono ad operazioni registrate nello stesso trimestre di riferimento. Invece, le variazioni annotate nel trimestre di riferimento ma relative ad operazioni registrate in periodi precedenti devono essere indicate esclusivamente nel rigo TA14, campo 1. TA12 Deve essere indicato dal cedente/prestatore l imponibile di quelle operazioni per le quali l Iva è dovuta dal cessionario (meccanismo del reverse charge) e di quelle operazioni non soggette all imposta effettuate in applicazione di determinate norme agevolative nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati. In questo modo le predette operazioni concorrono al conteggio dell aliquota media come operazioni ad aliquota zero. Il cessionario/committente dovrà invece inserire la fattura nel quadro TB (righi da TB1 a TB11) e indicare la relativa Iva dovuta nel rigo TC2 (non deve essere indicata nel quadro TA). TA14 - campo 1: indicare le variazioni e gli arrotondamenti d imposta. Come sopra precisato, in questo campo deve essere compresa l Iva relativa alle variazioni di cui all art. 26 registrate nel trimestre di riferimento ma relative ad operazioni registrate nei trimestri precedenti; - campo 2: indicare le differenze, già comprese nel campo 1, derivanti dall indicazione delle operazioni imponibili con aliquote d imposta o percentuali di compensazione non più presenti nel modello nei righi corrispondenti all aliquota più prossima (v. sopra). TA16 Devono essere indicate le operazioni non imponibili. Le istruzioni precisano che per le esportazioni di beni usati di cui al D.L. 41/1995 deve essere indicato soltanto il margine che è non imponibile. La restante parte del corrispettivo deve invece essere indicata nel rigo TA17. TA17 Costituisce un campo residuale in cui vanno indicate le operazioni diverse da quelle indicate nei righi precedenti, come ad esempio: - operazioni esenti; - cessioni effettuate nei confronti di viaggiatori residenti o domiciliati fuori della Comunità europea di cui all art. 38-quater; - la parte che non costituisce margine delle cessioni di beni usati (di cui sopra). TA19 Indicare le cessioni imponibili di beni ammortizzabili effettuate nel trimestre di riferimento (già comprese nel rigo TA13), al netto delle variazioni effettuate ai sensi dell art. 26, D.P.R. 633/1972 riferite alle cessioni di beni ammortizzabili registrate nello stesso trimestre. QUADRO TB

6 Nel quadro TB devono invece essere indicati gli acquisti e le importazioni imponibili annotati nel trimestre di riferimento. Righi da TB1 a TB11 Indicare gli acquisti all interno, intracomunitari e le importazioni assoggettati ad imposta per i quali si è verificata l esigibilità ed è stato esercitato il diritto alla detrazione nel trimestre di riferimento. Come per le vendite, le istruzioni precisano che nei presenti righi devono essere comprese soltanto le variazioni operate ai sensi dell art. 26, D.P.R. 633/1972 che si riferiscono ad acquisti registrati nello stesso trimestre di riferimento. TB13 Funziona specularmente al rigo TA14 relativo alle vendite. TB15 Indicare gli acquisti e le importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell imposta ai sensi dell art. 19- bis1 del D.P.R. 633/1972 o di altre disposizioni. Come nella dichiarazione annuale, per gli acquisti per i quali è prevista la detrazione parziale dell Iva deve essere indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte d imposta non detraibile; la restante quota di imponibile e di Iva detraibile deve essere indicata nei righi da TB1 a TB11. TB16 In caso di applicazione del pro-rata ai sensi dell art. 19, comma 5, D.P.R. 633/1972, indicare la percentuale di detrazione applicata durante l anno di riferimento. TB17 Indicare l Iva ammessa in detrazione nel trimestre di riferimento corrispondente all importo indicato nel rigo TB14 o, in caso di compilazione del rigo TB16, quello risultante dall applicazione della suddetta percentuale di detrazione. I contribuenti che adottano speciali criteri di determinazione dell Iva detraibile, e che pertanto hanno barrato la casella regimi particolari nel frontespizio, devono indicare l imposta risultante dall applicazione dello speciale regime (potrebbe pertanto essere diverso dall importo indicato nel rigo TB14). Nell ipotesi di attività gestite con contabilità separate deve essere indicata l Iva complessiva ammessa in detrazione, determinata però separatamente per ciascuna attività. TB18 Indicare gli acquisti di beni ammortizzabili imponibili effettuati nel trimestre di riferimento (già compresi nel rigo TB12) per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione nel trimestre di riferimento, al netto delle variazioni

7 effettuate ai sensi dell art. 26, D.P.R. 633/1972 riferite agli acquisti di beni ammortizzabili registrati nello stesso trimestre. QUADRO TC TC2 Il cessionario/committente deve indicare l Iva dovuta in relazione a particolari tipologie di operazioni alle quali si applica il meccanismo del reverse charge. Deve inoltre essere indicata l Iva dovuta dai soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte. Come già precisato sopra, la fattura dovrà essere stata inserita dal cessionario nei righi da TB1 a TB11. TC5 Indicare l importo dell Iva detraibile da parte dei produttori agricoli, a norma dell art. 34, comma 9, D.P.R. 633/1972, che hanno effettuato cessioni non imponibili di prodotti agricoli, nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli, calcolata applicando le percentuali di compensazione che sarebbero applicabili se le predette operazioni fossero state effettuate nel territorio dello Stato. Come già evidenziato in premessa, ai fini della richiesta del rimborso/compensazione del credito Iva trimestrale, l importo indicato nel rigo TC7 deve essere superiore ad 2.582,28. QUADRO TD Il quadro è composto di 4 sezioni: sezione 1: per l indicazione dei presupposti richiesti dall art. 30, terzo comma; sezione 2: per l indicazione dell importo da chiedere a rimborso e/o da utilizzare in compensazione; sezione 3: riguardante la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, prevista dall art. 38-bis, comma 7, D.P.R. 633/1972, resa dai cd. contribuenti virtuosi per l esonero dalle garanzie; sezione 4: riservata agli enti o società partecipanti all Iva di gruppo. SEZIONE 1 Sussistenza dei presupposti Deve essere barrata la casella corrispondente al presupposto che legittima la richiesta di rimborso/compensazione del credito Iva trimestrale. TD1 Aliquota media Tale casella deve essere barrata dai contribuenti per i quali si è verificato il presupposto di cui alla lett. a), comma 3, art. 30, D.P.R. 633/1972: aliquota media sugli acquisti e sulle importazioni superiore all aliquota media sulle vendite effettuate maggiorata del 10%. Nel calcolo dell aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti/importazioni che le cessioni di beni ammortizzabili.

8 Occorre tenere conto della seconda cifra decimale. Aliquota media delle operazioni attive maggiorata del 10% (da indicare nel rigo TD1, campo 1): Da calcolare secondo la seguente formula: (TA13 col.2 + TA14 campo 2) TA19 col.2 ( X 100) X 1,1 TA13 col.1 TA19 col.1 Aliquota media delle operazioni passive (da indicare nel rigo TD1, campo 2): Da calcolare secondo la seguente formula: (TB12 col.2 + TB13 campo 2) TB18 col X 100 TB12 col.1 TB18 col.1 Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separate, l aliquota media deve essere determinata con esclusivo riferimento alle operazioni effettuate nell esercizio dell attività prevalentemente esercitata e per la quale si è verificata la sussistenza del presupposto. Non si potrà pertanto tener conto dei righi indicati nelle formule di cui sopra, in quanto questi ultimi riguardano l ammontare complessivo di tutte le attività esercitate dal contribuente. TD2 Operazioni non imponibili Tale casella deve essere barrata dai contribuenti per i quali si è verificato il presupposto di cui alla lett. b), comma 3, art. 30, D.P.R. 633/1972: effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate. Per il calcolo della percentuale delle operazioni effettuate da indicare nel presente rigo occorre utilizzare la seguente formula: La percentuale deve essere arrotondata all unità superiore. TA X 100 TA18 TD3 Acquisto di beni ammortizzabili Tale casella deve essere barrata dai contribuenti per i quali si è verificato il presupposto di cui alla lett. c), comma 3, art. 30, D.P.R. 633/1972, con le limitazioni previste dall art. 38-bis, comma 2, dello stesso Decreto: acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 dell ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni imponibili. Come già precisato sopra, in tal caso può essere richiesto a rimborso/compensazione soltanto l Iva relativa agli acquisti di beni ammortizzabili effettuati nel trimestre di riferimento. TD4 Soggetti non residenti Tale casella deve essere barrata dai contribuenti che, ai sensi della lett. e), comma 3, art. 30, D.P.R. 633/1972, si trovano nelle condizioni previste dal secondo comma dell art. 17 del D.P.R. 633/1972: soggetto non residente identificato direttamente in Italia ai sensi dell art. 35-ter del D.P.R. 633/1972 o il suo rappresentante fiscale in Italia. SEZIONE 2 Rimborso e/o compensazione La presente sezione evidenzia l importo di cui si chiede il rimborso e/o l utilizzo in compensazione.

9 Tale sezione non deve essere compilata dai soggetti partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo; tale importo risulterà infatti nella sezione 3 del quadro TE (prospetto riepilogativo). Le istruzioni ricordano inoltre che la somma dei righi TD5 e TD6 non deve essere superiore all imposta a credito risultante al rigo TC7. SEZIONE 3 Contribuenti virtuosi L art. 38-bis, comma 7, D.P.R. 633/1972 prevede l esonero dalla prestazione delle garanzie nelle ipotesi di rimborso di cui all art. 30, comma 3, lett. a), b) e d) per i contribuenti cd. virtuosi, che soddisfano cioè determinate condizioni di affidabilità e solvibilità elencate nel sopracitato settimo comma e cioè: - esistenza dell attività d impresa da almeno 5 anni; - inesistenza o scarsa significatività di accertamenti o rettifiche fiscali ai fini Iva; - consistenza patrimoniale sostanzialmente invariata rispetto ai dati dell ultimo bilancio; - regolarità nei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. In precedenza, tali contribuenti, ai sensi della lett. c) del citato art. 38-bis, comma 7, dovevano allegare all istanza la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Ora invece, con il nuovo modello, tale dichiarazione viene resa con la sottoscrizione della presente sezione. Il rimborso erogabile senza garanzie non può comunque eccedere il 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel biennio precedente alla richiesta di rimborso (art. 38-bis, ultimo comma). Pertanto il contribuente che richiede un rimborso superiore a tale limite deve garantire soltanto l importo eccedente al limite, indicando nel rigo TD7, campo 1, la parte del rimborso erogabile senza garanzia (cioè fino al limite), mentre nel rigo TD5 dovrà indicare l ammontare totale del rimborso richiesto. SEZIONE 4 Ente o società partecipante all Iva di gruppo Tale sezione deve essere compilata soltanto nel caso di liquidazione dell Iva di gruppo. Nel rigo TD8 deve essere indicato il numero di Partita Iva della società partecipante cui il modulo si riferisce. La stessa Partita Iva deve inoltre essere indicata dalla controllante nel quadro TE, dove, in colonna 2 verrà indicato il possesso di uno dei requisiti richiesti dall art. 30, D.P.R. 633/1972. QUADRO TE Il presente quadro deve essere compilato soltanto dalle società controllanti nell ipotesi di liquidazione dell Iva di gruppo. Il quadro è composto di 3 sezioni: sezione 1: per l indicazione dei dati concernenti tutti i soggetti che partecipano alla liquidazione dell Iva di gruppo (nella colonna 2, per le società in possesso dei requisiti per poter richiedere il rimborso/compensazione, deve essere indicato il relativo presupposto utilizzando le lettere indicate nelle istruzioni);

10 sezione 2: per la determinazione del credito; sezione 3: per l indicazione dell importo da chiedere a rimborso e/o da utilizzare in compensazione. Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

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