Edizione Avv. Andrea Davide Arnaldi Studio legale SLACC Credit Recovery Division

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Edizione Avv. Andrea Davide Arnaldi Studio legale SLACC Credit Recovery Division"

Transcript

1 Edizione 2016 I SAGGI DI Collana a cura di Avv. Andrea Davide Arnaldi Studio legale SLACC Credit Recovery Division

2 Nella presente edizione, le note relative alla parte testuale e gli aggiornamenti di legge, sono a fondo testo per facilitare la lettura. 2 I SAGGI DI Synergy Key copyright 2016 Collana a cura di Avv. Andrea Davide Arnaldi Studio legale SLACC Credit Recovery Division

3 SOMMARIO Il recupero iva: condizioni, termini e monitoraggio pag. 5 PREMESSA LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ DECORRENZA La normativa pag. 7 Sopravvenuta modifica dell accordo tra le parti o inesattezze della fatturazione pag. 9 Il recupero iva a seguito di procedure concorsuali, accordi 182 bis e piani art. 67, rimaste infruttuose pag. 10 PREMESSA NOZIONI DI BASE SULLE SINGOLE PROCEDURE Il fallimento Il concordato fallimentare Il concordato preventivo La liquidazione coatta amministrativa Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. Piano art. 67 L.F EMISSIONE DELLA NOTA DI CREDITO E RECUPERO DELL IVA Infruttuosità nel fallimento Infruttuosità nel concordato fallimentare Infruttuosità nel concordato preventivo Infruttuosità liquidazione coatta amministrativa Infruttuosità in caso di accordi art. 182 bis della L.F. e piani 67 L.F. NOTA DI VARIAZIONE IVA 3

4 Il recupero iva a seguito di procedure esecutive infruttuose pag. 20 LA PROCEDURA ESECUTIVA PROCEDURA ESECUTIVA INFRUTTUOSA Adempimenti Termini emissione nota di variazione Procedura esecutiva infruttuosa e procedura concorsuale EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE IVA A SEGUITO DI SOLA ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE La deducibilità delle perdite su crediti: condizioni, termini e monitoraggio pag. 24 LA NORMATIVA ELEMENTI CERTI E PRECISI IN GENERALE LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE A SEGUITO DI PROCEDURE CONCORSUALI, ACCORDI EX. ART. 182 BIS L.F. Fattispecie soggettive del debitore Momento in cui la deducibilità è ammessa Entità della perdita LA CANCELLAZIONE DEI CREDITI DAL BILANCIO In generale Alcune fattispecie pratiche CONDIZIONI DI DEDUCIBILITÀ RESIDUALI IL MONITORAGGIO Aggiornamento pag. 31 4

5 Il Recupero iva: condizioni, termini e monitoraggio PREMESSA LE NOVITÀ APPORTATE DALLE LEGGE DI STABILITÀ DECORRENZA PREMESSA Non sempre la procedura di recupero del credito, prelegale, legale o giudiziale che sia, porta a risultati utili in termini di incasso. Le ragioni che determinano l impossibilità di provocare il pagamento del dovuto (anche a mezzo di esazione coatta) possono essere molteplici: l impresa, ad esempio, può essere dichiarata fallita o, più semplicemente, può non disporre della liquidità necessaria a far fronte ai debiti maturati; in senso più ampio si può considerare come impossibilità di incasso anche una valutazione di opportunità che suggerisca una transazione finalizzata all incasso di parte del dovuto. Resta il fatto che, a fronte della comprovata impossibilità di procedere al recupero del credito, l ordinamento permette al creditore, per il caso in cui quest ultimo sia un imprenditore commerciale, di recuperare la parte di credito relativa alla fiscalità e, di norma, anticipata al momento di emissione della fattura nonché di portare a perdita il credito in modo da ottenere il relativo beneficio di abbattimento dell imponibile ai fini delle imposte dirette. 5

6 IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO MODALITÀ OPERATIVE LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ L articolo 1 comma 126 i (Testo art. 26 d.p.r. 633/1072) della legge di stabilità ha radicalmente innovato la normativa sotto un duplice punto di vista: > ha anticipato il momento in cui è possibile emettere la nota di variazione in caso di procedure concorsuali, piani di ristrutturazione ex. art. 182 bis ed i piani attestati di cui all art. 67 della L.F. > ha individuato puntualmente il caso in cui la procedura esecutiva possa essere ritenuta infruttuosa. DECORRENZA La norma si applica con riguardo alle sole procedure concorsuali e para concorsuali aperte dopo il Da tale data decorre l applicabilità del nuovo comma 5 dell art. 26 in commento, in base al quale il cessionario o committente assoggettato alla procedura, non sarà tenuto a registrare in aumento la nota di variazione emessa dal cedente o prestatore. Il nuovo comma 12 dell art. 26, relativo alle procedure esecutive, essendo norma interpretativa si applicherà da subito. 6

7 La normativa La norma cardine che consente il recupero dell IVA relativa alle operazioni commerciali per le quali non vi sia possibilità di incasso è principalmente rinvenibile nell art. 26 del D.P.R. 633/72 il quale, al secondo, terzo e quarto comma prevede che: 2 COMMA i Se un operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell articolo 19 l imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell articolo COMMA i La disposizione al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall effettuazione dell operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all applicazione dell articolo 21, comma 7. 7

8 IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO LA NORMATIVA 4 COMMA i La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: > a partire dalla data in cui quest ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all articolo 182 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; > a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. La norma, al di là delle questioni relative alla nullità o revoca del rapporto generatore dell obbligazione, è chiarissima nello stabilire che i presupposti necessari all emissione della nota di variazione sono, essenzialmente tre: 1. accordo tra le parti o correzione di inesattezze nella fatturazione 2. soggezione del debitore a procedure concorsuali, accordi 182 bis e piani art. 67 rimasti infruttuosi 3. infruttuosità di una procedura esecutiva Ne consegue che, secondo la legge, solo in presenza di una transazione formalizzata o di una procedura giudiziale che sia terminata con uno dei due eventi predetti sarà possibile emettere la relativa nota di variazione. 8

9 Sopravvenuta modifica dell accordo tra le parti o inesattezza della fatturazione Tali fattispecie non risultano modificate dalla nuova normativa. Dopo l emissione della fattura o la registrazione del corrispettivo possono sopravvenire modificazioni della base imponibile o dell imposta, conseguenti a nuovi accordi delle parti, al realizzarsi di clausole già previste originariamente, o alla rilevazione di errori commessi al momento della fatturazione. Il comma 3 dell art. 26 prevede che la facoltà di recuperare l iva inizialmente addebitata al cliente, se riferita a intervenute modiche contrattuali o inesattezze della fatturazione, non può essere esercitata dal cedente o prestatore dopo il decorso di un anno dall effettuazione dell operazione imponibile. In pratica, quando la variazione dipende da accordi sopravvenuti tra le parti o per inesattezze della fatturazione la stessa può essere effettuata entro il limite temporale di un anno. È necessario ricordare che nell ipotesi in cui il cedente del bene o prestatore del servizio si avvalga della facoltà prevista dall art. 26, di portare in detrazione l imposta corrispondente alla variazione, il cessionario o committente, che abbia già registrato l operazione nel registro degli acquisti, ha l obbligo di annotare la medesima variazione in aumento (salvo il suo diritto alla restituzione dell importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. 9

10 Il recupero iva a seguito di procedure concorsuali, accordi 182 bis e piani art. 67, rimaste infruttuose PREMESSA NOZIONI DI BASE SULLE SINGOLE PROCEDURE Il fallimento Il concordato fallimentare Il concordato preventivo La liquidazione coatta amministrativa Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. Piano art. 67 L.F EMISSIONE DELLA NOTA DI CREDITO E RECUPERO DELL IVA Infruttuosità nel fallimento Infruttuosità nel concordato fallimentare Infruttuosità nel concordato preventivo Infruttuosità liquidazione coatta amministrativa Infruttuosità in caso di accordi art. 182 bis L.F. e piani 67 L.F. NOTA DI VARIAZIONE IVA PREMESSA Il vecchio comma 2 dell art. 26 del Dpr 633/72, ancora applicabile alla procedure aperte prima del 31 dicembre 2016, prevede la possibilità di recuperare l iva originariamente addebitata in fattura al cliente nel caso in cui quest ultimo sia sottoposto ad una procedura concorsuale ovvero ad un piano di ristrutturazione ex. art. 182 bis ovvero ad un piano attestato di cui all art. 67 della legge fallimentare e a condizione che tali procedure siano rimaste infruttuose. 10

11 IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO PROCEDURE CONCORSUALI E PARA-CONCORSUALI La normativa permette il recupero dell iva versata soltanto attraverso l emissione di una nota di variazione iva che dovrà essere emessa rispettando determinati requisiti sostanziali e documentali. La facoltà di emissione della nota di variazione è riconosciuta soltanto ai creditori partecipanti al concorso e insinuatasi al passivo fallimentare. Di conseguenza non potranno procedere al recupero dell iva inizialmente addebitata: a) il creditore non ammesso allo stato passivo esecutivo del fallimento b) il creditore non compreso nell elenco dei creditori del concordato preventivo c) il creditore che pur essendo stato ammesso allo stato passivo o nell elenco dei creditori del concordato preventivo rinunci alla propria pretesa con istanza presentata prima dell accertamento dell infruttuosità della procedura. Le procedure concorsuali che permetto il recupero dell iva sono le seguenti: > il fallimento > il concordato fallimentare > il concordato preventivo > la liquidazione coatta amministrativa NOZIONE DI BASE SULLE SINGOLE PROCEDURE Il fallimento Il fallimento è la principale procedura concorsuale. Si tratta di una procedura liquidatoria i cui presupposti sono: > lo stato d insolvenza del debitore > la natura di imprenditore commerciale privato con le esclusioni dimensionali previste dal comma 2 dell art. 1 dell attuale legge fallimentare. Il fallimento viene dichiarato tramite sentenza del Tribunale presso la cui circoscrizione ha la sede l imprenditore insolvente 11

12 IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO PROCEDURE CONCORSUALI E PARA-CONCORSUALI Le fasi della procedura fallimentare sono le seguenti: custodia e amministrazione del patrimonio del fallito accertamento del passivo riparto dell attivo tra i creditori Il fallimento si chiude con decreto motivato del tribunale ed acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo (nel termine di 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento), senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo sia stato definitivamente rigettato. Il concordato fallimentare Il concordato fallimentare è una modalità di cessazione del fallimento attraverso un accordo fra il proponente e i creditori. Circa la proposta di concordato decide Il Tribunale che, eseguito il controllo sulla regolarità della proposta, decide con decreto omologando o respingendo il concordato. Il decreto che omologa il concordato stabilisce le modalità per il pagamento delle somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato e ogni altra disposizione in ordine all esatta esecuzione del concordato. Accertata la completa esecuzione del concordato, il Giudice in calce all istanza di chiusura, emette decreto di esecutorietà ex-art. 136 L.F. dichiarando completamente eseguito il concordato. Il concordato preventivo Il concordato preventivo è una procedura concorsuale che permette di evitare il fallimento del debitore. Si base su un preventivo accordo con i creditori finalizzato alla liquidazione dei beni del debitore e al successivo soddisfacimento dei creditori Gli obiettivi della procedura sono: > evitare azioni esecutive e consentire al debitore di mantenere la disponibilità e l amministrazione dell impresa. > soddisfare gli interessi dei creditori ad evitare una lunga e dispendiosa attività liquidatoria raggiungendo il soddisfacimento anche parziale delle proprie ragioni in tempi brevi > garantire continuità all impresa a condizione che questa dimostri di possedere le potenzialità produttive degne di fiducia 12

13 IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO PROCEDURE CONCORSUALI E PARA-CONCORSUALI Il concordato preventivo si fonda su un ricorso proposto dall imprenditore e rivolto al Tribunale presso la cui circoscrizione l impresa ha la propria sede. La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell art. 180 della legge fallimentare. La liquidazione coatta amministrativa La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale prevista per alcune particolari categorie di imprese che non sono assoggettabili al fallimento. Tali categorie sono quelle sottoposte al controllo dello Stato come ad esempio banche, imprese di assicurazioni, società cooperative. La liquidazione coatta amministrativa non viene disposta dall Autorità Giudiziaria ma da un organo amministrativo, non presuppone uno stato di insolvenza ed ha come finalità la cessazione dell impresa attraverso la definizione dei suoi rapporti di tipo debitorio. La procedura si può chiudere con un concordato che deve essere omologato dal Tribunale. Il decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e la relativa comunicazione trascritta nel Registro delle imprese. LEGGE FALLIMENTARE ART. 213 La chiusura della procedura avviene a seguito dell avvenuto deposito presso la cancelleria del Tribunale del conto della gestione del piano di riparto ai creditori accompagnata da una relazione del comitato di sorveglianza. Il conto di gestione ed il piano di riparto si considerano definitivi se entro il termine di venti giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione fatta dal commissario ai creditori gli interessati non propongano contestazioni attraverso ricorso al tribunale. 13

14 IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO PROCEDURE CONCORSUALI E PARA-CONCORSUALI Accordo di ristrutturazione dei debiti ex. art. 182 bis L.F. Si tratta di un accordo stragiudiziale tra l azienda e l ampia maggioranza dei suoi creditori, oggetto di un formale procedimento di omologazione da parte del tribunale. Con tale accordo l imprenditore ha la facoltà di stipulare un piano stragiudiziale di ristrutturazione dei debiti sia finanziari che commerciali con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. L accordo, ancorché disciplinato dalla legge fallimentare (art. 182-bis della R.D. n. 267/1942), non è considerato una procedura concorsuale. Piano art. 67 L.F. Il piano attestato di risanamento è uno strumento consensuale per il risanamento delle imprese in crisi che si differenzia marcatamente sia dall accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis L.F.) sia dal concordato preventivo (art. 160 e ss L.F.). Esso, non può essere considerato una procedura concorsuale, perché non è in alcun modo previsto l intervento o il controllo della procedura da parte del Tribunale e non è obbligatoriamente soggetto ad alcun regime pubblicistico. La ratio dell istituto è quella di salvaguardare gli atti esecutivi posti in essere all interno di un attendibile piano di risanamento aziendale, nel caso in cui il programma non raggiunga il successo sperato e si apra il successivo fallimento dell imprenditore. La protezione che viene data per questi atti consiste nell esonerare i terzi, che hanno confidato nella bontà del piano e nella sua buona riuscita, dalle conseguenze che si potrebbero avere nel caso in cui fosse attivata l azione revocatoria fallimentare. CARATTERISTICHE DEL PIANO 67 L.F. Il piano attestato di risanamento è un vero e proprio piano di turnaround che deve avere due fondamentali caratteristiche per poter godere della protezione prevista dal legislatore. > deve permettere il risanamento dell impresa, sia dal punto di vista dell esposizione debitoria sia dal punto di vista della situazione finanziaria; > deve essere attestato da un professionista indipendente che deve accertare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. 14

15 IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO PROCEDURE CONCORSUALI E PARA-CONCORSUALI EMISSIONE DELLA NOTA DI CREDITO E RECUPERO DELL IVA Il creditore, soggetto passivo Iva, può emettere la nota di variazione in diminuzione soltanto quando diviene certa, nel quantum, l infruttuosità della procedura. Infruttuosità nel fallimento Vecchia normativa Il creditore può emettere la nota di variazione esclusivamente a seguito della scadenza del termine fissato per la presentazione delle osservazioni al piano di ripartizione finale stabilito dal giudice delegato. Tale termine è individuabile con il decorso di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione inviata a tutti i creditori (art. 117, comma 1, e 110, comma 3, della legge fallimentare), compresi quelli attualmente oggetto di procedimento di opposizione, impugnazione o revocazione. Nel caso di insussistenza di somme da destinare alla soddisfazione dei creditori, è necessario fare, invece, riferimento alla scadenza della data entro la quale è possibile proporre reclamo avverso il decreto di chiusura della procedura (circ. n. 77/E del 2000), ovvero al decorso del termine di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (art. 119, comma 3, e 26, comma 3, della legge fallimentare). I termini in parola trovano, inoltre, conferma nell orientamento dell Agenzia delle Entrate (ris. n. 195/E del 2008). Nuova normativa A partire dalle procedura aperte dopo il 31 dicembre 2016, il giorno a partire dalla quale sarà possibile emettere la nota di variazione sarà il giorno in cui è stato dichiarato il fallimento del debitore. 15

16 IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO PROCEDURE CONCORSUALI E PARA-CONCORSUALI Infruttuosità nel concordato fallimentare Vecchia normativa Nel concordato fallimentare l infruttuosità coincide con il momento del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato. Nuova normativa A partire dalle procedura aperte dopo il 31 dicembre 2016, il giorno a partire dalla quale sarà possibile emettere la nota di variazione sarà il giorno in cui è stato dichiarato il fallimento del debitore indipendentemente dal successivo accesso alla procedura di concordato fallimentare. Infruttuosità nel concordato preventivo Vecchia normativa L importo oggetto della rettifica in diminuzione è individuabile soltanto sulla base del piano di ripartizione finale, approvato secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione della procedura; di conseguenza non è possibile emettere al nota di variazione prima che si sia conclusa la liquidazione giudiziale. A conferma di tali considerazioni depone anche la circ. n. 77/E del CIRCOLARE N. 77/E DEL 2000 Per accertare la predetta infruttuosità occorre aver riguardo oltre che alla sentenza di omologazione (art. 181) divenuta definitiva, anche al momento in cui il debitore concordatario adempie agli obblighi assunti in sede di concordato." Nuova normativa A partire dalle procedura aperte dopo il 31 dicembre 2016, il giorno a partire dalla quale sarà possibile emettere la nota di variazione sarà il giorno in cui il debitore sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo. 16

17 IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO PROCEDURE CONCORSUALI E PARA-CONCORSUALI Infruttuosità liquidazione coatta amministrativa Vecchia normativa Occorre aver riguardo al decorso dei termini (20 giorni) per l approvazione del piano di riparto. Nuova normativa A partire dalle procedura aperte dopo il 31 dicembre 2016, il giorno a partire dalla quale sarà possibile emettere la nota di variazione sarà quello in cui il decreto del ministero dell economia dispone che il debitore venga assoggettato alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Infruttuosità in caso di accordi art. 182 bis L.F. e piani 67 L.F. Il Decreto Semplificazioni (dlgs. 175 del 2014) aveva introdotto la possibilità di recuperare l Iva in ipotesi di mancato pagamento delle fatture a seguito di accordi di ristrutturazione dei debiti o di piani attestati anche dopo il decorso di un anno dall effettuazione dell operazione. La legge di stabilità 2016 non pare abbia apportato specifiche innovazioni sul tema. Ne deriva quindi che: 1. possono esercitare il nuovo diritto alla detrazione solo i cedenti o prestatori che abbiano stipulato un accordo con il debitore con riconoscimento di una riduzione dei propri crediti, mediante espressa partecipazione all accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis della L.F. ovvero ad atto previsto nel piano attestato ex art. 67 della L.F. (con conseguente pagamento solo parziale); non potranno invece trovare ingresso le riduzioni dei crediti concordate con debitori che abbiano utilizzato detti istituti, qualora tali pattuizioni non siano state poste in essere nell ambito degli stessi 2. non possono beneficiare della detrazione i soggetti che hanno certificato i corrispettivi con altri mezzi diversi dalle fatture (in particolare, scontrini e ricevute fiscali) 17

18 IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO PROCEDURE CONCORSUALI E PARA-CONCORSUALI Per quanto riguarda il momento nel quale sorge il diritto alla detrazione dell Iva. a) per gli accordi di ristrutturazione, a decorrere dalla loro omologazione b) per i piani attestati, a decorrere dalla loro pubblicazione nel registro delle imprese, ovvero, per i motivi esposti nel nostro precedente intervento, dalla data dell'accordo stipulato in esecuzione del piano attestato, se successiva In ogni caso va prestata particolare attenzione al fatto che, per quanto concerne i piani attestati, il diritto alla detrazione è comunque condizionato alla relativa pubblicazione nel registro delle imprese. A norma, però, dell art. 67 della L.F. la richiesta della pubblicazione del piano attestato nel registro delle imprese non è un obbligo, bensì una facoltà del debitore, che peraltro usualmente non viene esercitata. Diviene quindi importante per i creditori adoperarsi affinché il debitore ne richieda la pubblicazione (ancorché ragioni di riservatezza gli suggeriscano di evitarlo) in modo da consentire loro di portare in detrazione l iva per la parte di credito alla quale rinunciano; anche se questo potrebbe confliggere con il contrastante interesse del debitore a non ricevere delle note di variazione che comportino l insorgere di un debito iva. Per altro verso, il redattore del piano dovrà tenere conto della possibilità, in caso di pubblicazione del piano, che i creditori emettano delle note di variazione per il recupero dell Iva, da cui l insorgere di un debito Iva in capo al debitore. L individuazione del momento dal quale sorge il diritto alla detrazione rileva altresì per l individuazione del momento dal quale hanno effetto le nuove disposizioni, data anche l assenza di una disciplina transitoria. La modifica dell art. 26 del d.p.r. n. 633/1972 da parte del Decreto Semplificazioni è, infatti, entrata in vigore il e non pare che il nuovo testo introdotto per consentire la detrazione dell iva con riguardo ai piani attestati e agli accordi di ristrutturazione possa avere valenza di norma di interpretazione autentica. 18

19 IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO PROCEDURE CONCORSUALI E PARA-CONCORSUALI Se quindi si accoglie la tesi della non richiesta infruttuosità dei procedimenti, parrebbe potersi affermare che il diritto alla detrazione dell IVA sia consentito solo con riguardo: > agli accordi di ristrutturazione omologati a decorrere dal > ai piani attestati pubblicati nel registro delle imprese a decorrere dal NOTA DI VARIAZIONE IVA Elementi essenziali nota di variazione L emissione della nota di variazione deve contenere le medesime caratteristiche della fattura che rettifica. Gli elementi essenziali che deve contenere sono: a) numero e data documento b) generalità delle parti, cedente e cessionario del bene o prestatore e committente del servizio c) indicazione della variazione della base imponibile iva d) distinzione importi in base all aliquota applicata e) relativo importo tributo f) riferimento a fattura originariamente emessa Termini di emissione nota di variazione L art 26, comma 2 non offre indicazioni riguardo al limite temporale entro quale emettere al nota di variazione iva. Tuttavia è necessario aver riguardo al termine genericamente previsto dalla disciplina iva per mantenere il diritto alla detrazione; si tratta del termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione, e alle condizioni esistenti in tale momento. Di conseguenza la nota di variazione iva dovrà essere emessa con una data che non sia successiva al 31/12 del secondo anno successivo a quello in cui sorge il diritto in capo al creditore. 19

20 Il Recupero iva a seguito di procedure esecutive infruttuose LA PROCEDURA ESECUTIVA PROCEDURA ESECUTIVA INFRUTTUOSA Adempimenti Termini emissione nota di variazione Procedura esecutiva infruttuosa e procedura concorsuale EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE IVA A SEGUITO DI SOLA ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE COMMA 4 LETTERA B DELL ART. 26 DEL DPR 633/72 Prevede la possibilità di recuperare l iva originariamente addebitata in fattura al cliente nel caso in cui il debitore sia stato sottoposto ad un procedura esecutiva e a condizione che tale procedura sia rimasta infruttuosa. IL NOVELLATO ART. 26 DEL DPR 633/72 Prevede, al suo interno al comma 12, una specifica disposizione di carattere interpretativo, che identifica i termini e le condizioni per effettuare la variazione nell ipotesi di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. 20

21 IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO PROCEDURE ESECUTIVE INFRUTTUOSE LA PROCEDURA ESECUTIVA Per procedure esecutive si intendono le diverse procedure applicate nell ambito del processo di esecuzione rivolte a realizzare la pretesa del creditore. La disciplina riguardante tali procedure è contenuta negli art del codice di procedura civile. Indispensabile per potere esercitare un azione esecutiva è il possesso di un titolo esecutivo. Secondo quanto previsto dall'art. 474 c.p.c. sono titoli esecutivi: 1. sentenze 2. altri provvedimenti e atti esecutivi 3. atti ricevuti dal notaio o Pubblico Ufficiale 4. scritture private autenticate per le obbligazioni di somme di denaro in esse contenute 5. cambiali e titoli di credito o atti negoziali esecutivi per legge muniti di formula esecutiva ex art. 475 Il titolo esecutivo è l atto documentale che legittima il creditore a intraprendere l esecuzione forzata. Ai sensi dell art. 479 c.p.c. infatti la precedente notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto permettono di porre in essere l esecuzione forzata. Il precetto, ai sensi dell art. 480 c.p.c. consiste nell intimazione di adempiere all obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a dieci giorni con l avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Successivamente si può procedere all espropriazione che si compone di tre fasi: pignoramento, con il quale gli eventuali beni di proprietà del debitore vengono sottratti alla disponibilità dello stesso e assoggettati al potere dell ufficio esecutivo liquidazione dell attivo, consistente nella conversione dei beni in danaro pagamento del creditore o più spesso, distribuzione del ricavato tra i vari creditori interessati 21

22 IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO PROCEDURE ESECUTIVE INFRUTTUOSE PROCEDURA ESECUTIVA INFRUTTUOSA Il diritto all emissione di variazione nasce dall esito infruttuoso della procedura esecutiva che si manifesta quando a norma del novellato comma 12 dell art. 26: a) nell ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare b) nell ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità c) nell ipotesi in cui, dopo che per tre volte l asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità Il creditore, accertata l infruttuosità della procedura esecutiva posta in essere è dunque legittimato ad emettere la nota di variazione in diminuzione. Adempimenti Per quanto riguarda la predisposizione della nota di variazione tale documento dovrà: 1. essere intestato al debitore originario 2. contenere la dicitura dell art. 26 secondo comma del d.p.r. 633/7 3. contenere il riferimento alla fattura originariamente emessa 4. contenere l indicazione dell avvenuta emissione a seguito della infruttuosa conclusione della procedura esecutiva cui il debitore è stato sottoposto. Appare altresì opportuno esplicitare che la variazione in diminuzione dell imponibile e dell imposta ha rilevanza esclusivamente fiscale, non implicando in alcun modo la rinuncia al credito insoddisfatto. 22

23 IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO PROCEDURE ESECUTIVE INFRUTTUOSE Termini emissione nota di variazione Come visto per la nota di variazione emesse a seguito delle procedure concorsuali rimaste infruttuose anche nel caso di procedure esecutive non opera il termine temporale di un anno dall effettuazione dell operazione, essendo la variazione la conseguenza di un evento che non dipende dal sopravvenuto accordo delle parti, o dall inesattezza della precedente fatturazione. In questo caso il termine entro il quale emettere la nota di credito coincide con il termine previsto dall art. 19 dpr 633/72 per esercitare il diritto alla detrazione. Tale norma prevede che si possa detrarre l iva contenuta in una fattura passiva al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo rispetto a quello in cui è sorto il diritto stesso. Procedura esecutiva Infruttuosa e procedura concorsuale È possibile che il debitore escusso venga dichiarato fallito o sottoposto a una procedura concorsuale prima che sia stata emessa la nota di rettifica. La mancanza di una norma di coordinamento tra le procedure interessate porta a sostenere che l esito negativo della precedente escussione non consenta l emissione della nota di variazione se precedentemente all emissione della nota il debitore venga sottoposto a una procedura concorsuale. Ciò comporterebbe la necessità di insinuarsi al passivo fallimentare e alla conseguente infruttuosità della procedura concorsuale per poter procedere all emissione della nota di variazione. Diverso è il caso in cui a seguito della procedura esecutiva sia stata emessa la nota di variazione iva e successivamente il debitore venga dichiarato fallito o sottoposto ad un altra procedura esecutiva. In questo caso appare lecito mantenere valida la nota di variazione. EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE IVA A SEGUITO DI SOLA ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE Come già esaminato il diritto all emissione della nota di variazione sorge soltanto a seguito di un infruttuosa procedura esecutiva. Ciò porta a ritenere che la sola attività stragiudiziale senza procedimento esecutivo infruttuoso non sia sufficiente per evitare contestazioni da parte dell amministrazione finanziaria all emissione della nota di credito. 23

24 La deducibilità delle perdite su crediti: le condizioni, i termini, il monitoraggio LA NORMATIVA ELEMENTI CERTI E PRECISI IN GENERALE LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE A SEGUITO DI PROCEDURE CONCORSUALI, ACCORDI EX. ART. 182 BIS L.F. Fattispecie soggettive del debitore Momento in cui la deducibilità è ammessa Entità della perdita LA CANCELLAZIONE DEI CREDITI DAL BILANCIO ATTIVITÀ IN GENERALE ALCUNE FATTISPECIE PRATICHE La deducibilità della perdita a seguito di rinuncia La deducibilità della perdita a seguito di cessione del credito CONDIZIONI DI DEDUCIBILITÀ RESIDUALI IL MONITORAGGIO Non sempre la procedura di recupero del credito, prelegale, legale o giudiziale che sia, porta a risultati utili in termini di incasso. A fronte della comprovata impossibilità di procedere al recupero del credito, l'ordinamento permette al creditore, per il caso in cui quest'ultimo sia un imprenditore commerciale, di postare a perdita il credito in modo da ottenere il relativo beneficio di abbattimento dell'imponibile. La normativa è stata ampiamente commentata, da ultimo nella circolare 26 E del 1 agosto LA NORMATIVA La norma cardine che regola la deducibilità fiscale della perdita su crediti è principalmente rinvenibile nell art. 101, comma 5 e 5 bis, del T.U.I.R. che si riporta di seguito: 24

25 IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO LA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI COMMA 5 "Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei princìpi contabili. COMMA 5 BIS Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio. 25

26 IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO LA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI ELEMENTI CERTI E PRECISI IN GENERALE Al di fuori dai casi adesso presi in considerazione dalla norma in modo puntuale occorre individuare quali siano gli elementi certi e precisi che giustificano la deducibilità fiscale delle perdite su crediti Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso in presenza: a) di una procedura concorsuale a cui è assoggettato il debitore (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria delle grandi imprese e a seguito di accordo ex. art. 182 bis L.F. ovvero di piano di cui all art. 67 della L.F.) b) in presenza di crediti di modesta entità (2.500/5.000 Euro) e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. c) il diritto alla riscossione sia prescritto d) in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei princìpi contabili. e) in assenza di una degli elementi di cui sopra la dimostrazione degli elementi certi e precisi per la deduzione è dimostrata con altri mezzi, in particolare, mediante azioni di recupero (decreti ingiunti, pignoramenti) rimaste infruttuose LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE A SEGUITO DI PROCEDURE CONCORSUALI, ACCORDI EX. ART. 182 BIS L.F., Fattispecie soggettive del debitore La norma riguarda il debitore che: > sia stato dichiarato fallito. > sia stato ammesso a concordato preventivo. > sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria delle grandi imprese; > abbia proposto un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F., che sia stato omologato; > abbia presentato un piano attestato ex. art. 67 della L.F. iscritto al registro imprese. 26

27 IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO LA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI Momento in cui la deducibilità è ammessa Il momento in cui la perdita è fiscalmente deducibile è diverso a seconda del tipo di procedura: fallimento della sentenza dichiarativa concordato preventivo liquidazione coatta amministrativa amministrazione straordinaria accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. piano ex. art. 67 L.F. del decreto di ammissione alla procedura del provvedimento che la ordina del decreto che la dispone del decreto di ammissione alla procedura dal momento dell iscrizione al Registro imprese Il comma 5-bis dell art. 101 del T.U.I.R., ha ampliato le fattispecie che permettono di accedere automaticamente alla deduzione fiscale delle stesse e fornendo al contribuente certezze circa il momento di deducibilità. E ciò anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del comma 5, il debitore sia assoggettato a procedura concorsuale. La novità legislativa, introdotta attraverso l art. 13, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 147/2015, inserisce, come meglio infra, una finestra temporale, all interno della quale la riduzione di valore del credito vantato verso un soggetto sottoposto a procedura concorsuale o para-concorsuale concorre alla determinazione della base imponibile, senza che sia richiesta la ricorrenza di elementi certi e precisi, statuendo così un puntuale criterio di competenza fiscale. Tale periodo inizia con il verificarsi dell ultima di due condizioni ben individuate e limitate, che consistono rispettivamente nell imputazione a bilancio della perdita e nell assoggettamento del debitore ad una procedura concorsuale o para-concorsuale, e termina con il periodo di imposta in cui dovrebbe verificarsi la cancellazione del credito secondo corretti principi contabili. 27

28 IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO LA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI Entità della perdita La valutazione dell entità della perdita non può consistere in un processo arbitrario del redattore di bilancio ma deve rispondere ad un razionale e documentato processo di valutazione conforme ai criteri dettati dai principi contabili adottati. Perciò si ritiene che tutti i documenti di natura contabile e finanziaria redatti o omologati da un organo della procedura rappresentino documenti idonei a dimostrare la congruità del valore stimato della perdita, quali a esempio: > l inventario redatto dal curatore ex articolo 87 del R. D. n. 267 del 1942; > il piano del concordato preventivo presentato ai creditori ex art.160 del R. D. n ; > la situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa ex articolo 205 del R. D. n ; > la relazione del commissario giudiziale nell amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, articolo 28 D. Lgs. n ; > lo stralcio del proprio credito indicato nel piano ex. art. 182 bis L.F. ovvero nel piano ex. art. 67 L.F.. LA CANCELLAZIONE DEI CREDITI DAL BILANCIO In generale LEGGE 147/2013 ART.1 COMMA 160 La legge di stabilità (legge 147/2013, articolo 1, comma 160) modifica l'articolo 101, comma 5, ultimo periodo del Tuir e ha previsto per tutte le imprese che «gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili». In tal modo, il legislatore ha proseguito l'opera di semplificazione iniziata con il Dl 83/2012 che aveva già introdotto altre presunzioni ex lege di sussistenza degli elementi certi e precisi: in caso di crediti di modesta entità scaduti da oltre sei mesi, di crediti il cui diritto alla riscossione è prescritto e nelle ipotesi di derecognition per i soggetti che adottano i principi Ias. Si era, tuttavia, generata una diversità di regole fiscali non giustificabile: per i soggetti che adottano i principi Ias tutte le perdite derivanti dalla cancellazione dei crediti connessa a eventi estintivi tanto di tipo giuridico quanto di tipo economico si considerano ex lege assistite dagli elementi di certezza e precisione valevoli per la deduzione; per tutti gli altri soggetti, invece, questa presunzione non operava e, dunque, per essi, rimaneva fermo l'obbligo di dimostrare, caso per caso, l'esistenza degli elementi certi e precisi anche in presenza di perdite da realizzo dei crediti. A partire dal periodo di imposta 2013 anche per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, in ipotesi di cessione pro soluto del 28

29 IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO LA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI credito (senza azione di regresso), di transazione con riduzione definitiva del debito e di rinuncia al credito, la perdita realizzata è deducibile dal reddito d'impresa senza dover preventivamente dimostrare, con adeguati mezzi di prova, la sussistenza dei requisiti di certezza e precisione. La nuova previsione normativa va, quindi, oltre i vincoli e i limiti contenuti nella circolare 26/E/2013. Per esempio, la cessione pro soluto del credito dà luogo alla deducibilità automatica della perdita anche se il cessionario non è un intermediario finanziario «vigilato», fermo restando il potere dell'amministrazione finanziaria di applicare l'articolo 37-bis del Dpr 600/1973 e di sindacare l'inerenza di tali perdite laddove derivanti da un'operazione antieconomica che dissimuli un atto di liberalità, fattispecie più frequente, secondo le Entrate, in caso di cessionari appartenenti al gruppo. Alcune fattispecie pratiche La deducibilità della perdita a seguito di rinuncia La rinuncia a crediti, di modesto importo, ritenuti inesigibili è stata riconosciuta deducibile a condizione che detta remissione (art c.c.) realizzi una scelta di convenienza per l'imprenditore. Per una corretta deducibilità fiscale è opportuno che l atto di remissione diventi efficace entro la chiusura dell esercizio, che la rinuncia sia deliberata dal C.d.A. e che la decisione sia presa in seguito ad una valutazione attenta delle condizioni economiche del cliente. La rinuncia va contabilizzata tra le falsità dell attivo. Riduzioni parziali di credito quali la transazione (atto registrato), la conciliazione giudiziaria o una sentenza che accerti un minor credito, costituiscono perdite fiscalmente deducibili contabili. La deducibilità della perdita a seguito di cessione del credito La cessione dei crediti può avvenire con la formula: > pro soluto: il cedente garantisce l esistenza del credito ma non la solvibilità del debitore, escludendo le azione di regresso; > pro solvendo: il cedente garantisce sia l esistenza del credito che la solvibilità del debitore, mantenendo il rischio di insolvenza. Premesso che solo nella cessione pro soluto l eventuale perdita presenta i requisiti di certezza e determinabilità che la rendono deducibile è necessario tener presente che per dedurre fiscalmente la perdita a seguito della cessione del credito pro soluto occorre che si possa dimostrare, con l ausilio di elementi certi e precisi, l effettiva inesigibilità del credito al momento della sua cessione e la convenienza a cederlo. Il credito deve essere ceduto a banche o altri intermediari finanziari vigilati, residenti in Italia o in Paesi che consentano un adeguato scambio di 29

30 IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO LA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI informazioni, che risultano indipendenti (ai sensi dell articolo 2359 CC) rispetto al soggetto cedente e soggetto ceduto. CONDIZIONI DI DEDUCIBILITÀ RESIDUALI Secondo la prassi e la giurisprudenza la perdita risulta da elementi certi e precisi ed è definitiva quando è possibile dimostrare di aver fatto tutto il possibile per il recupero del credito in sofferenza. Fatti che possono avvalorare l'irrecuperabilità del credito sono l'infruttuosa attuazione di azioni legali per il recupero del credito quali: a) l'esito negativo del pignoramento b) la documentata mancanza di beni immobili o mobili di proprietà del debitore c) la chiusura dei locali dell'impresa d) l'irreperibilità del debitore d) denuncia penale per truffa e) la dimostrabilità della convenienza ad abbandonare il credito anche tramite relazioni negative rilasciate dalle agenzie di recupero crediti di cui all articolo 115 del TULPS in ipotesi di mancato successo nell attività di recupero, sempre che nelle stesse sia obiettivamente identificabile il credito oggetto dell attività di recupero, l attività svolta per recuperare tale credito e le motivazioni per cui l inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale del debitore. IL MONITORAGGIO È chiaro dunque che la verifica dei presupposti per l'emissione della nota di variazione e del conseguente recupero dell iva così come l eventuale decisione circa la deducibilità delle perdite su crediti necessita di un vero e proprio monitoraggio strutturato. A tal fine l'impresa, per conto proprio o con l'aiuto di un fornitore (avvocato o servicer) dovrebbe contattare ciascuna procedura sia per verificare la corretta insinuazione del credito, sia per monitorare, almeno semestralmente il procedimento al fine di accertare il verificarsi dei presupposti necessari al recupero dell'iva ed infine per procedere alla deducibilità delle perdite su crediti subite. 30

31 Aggiornamento Il presente saggio è aggiornato alla data del 31 dicembre 2015 Testo vecchio della legge Testo aggiornato della legge 1. Art. 26. Le disposizioni degli articoli 21 e dei successivi devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione. 1. Art. 26. Le disposizioni degli articoli 21 e dei successivi devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione. 2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo Se un operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell art. 182 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero 31

32 IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO AGGIORNAMENTO di un piano attestato ai sensi dell art. 67, terzo comma, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese (1) o in conseguenza dell applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell art. 19 l imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l operazione ai sensi di quest ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell art. 23 o dell art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. 3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'art. 21, comma Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione, che abbiano dato luogo all applicazione del settimo comma dell art La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: 32

OGGETTO: Novità in materia di note di variazione in diminuzione ai fini IVA

OGGETTO: Novità in materia di note di variazione in diminuzione ai fini IVA OGGETTO: Novità in materia di note di variazione in diminuzione ai fini IVA Gentile Cliente, la Legge di Stabilità per l anno 2016 (L. n. 208/2015) all articolo 1, commi 126-127, modifica la disciplina

Dettagli

SPECIALE Legge di Stabilità

SPECIALE Legge di Stabilità SPECIALE Legge di Stabilità Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: RISCRITTO L ARTICOLO 26 DEL DECRETO IVA SULLE NOTE DI VARIAZIONE La Legge di Stabilità 2016 L. 208/2015 all articolo 1, commi 126-127,

Dettagli

NOTE DI VARIAZIONE IVA PER CREDITI INSOLUTI

NOTE DI VARIAZIONE IVA PER CREDITI INSOLUTI SPAZIO CONSULENZA News letter n. 2 del 11/02/2016 NOTE DI VARIAZIONE IVA PER CREDITI INSOLUTI La Legge di Stabilità 2016 L. 208/2015 all articolo 1, commi 126-127, modifica la disciplina delle note di

Dettagli

STUDIO GIULIANO CONSULENZA TRIBUTARIA SOCIETARIA DEL LAVORO CONTRATTUALE REVISIONE CONTABILE

STUDIO GIULIANO CONSULENZA TRIBUTARIA SOCIETARIA DEL LAVORO CONTRATTUALE REVISIONE CONTABILE Nicola Giuliano - Dottore commercialista Aldo Fazzini - Consulente aziendale Corrado Quartarone - Dottore commercialista Diego Borsellino - Consulente finanza agevolata CIRCOLARE N. 8/2016 AI GENTILI CLIENTI

Dettagli

INSOLVENZE E RECUPERO DELL IVA

INSOLVENZE E RECUPERO DELL IVA INSOLVENZE E RECUPERO DELL IVA Dott. Marco Righetti L articolo 26 comma 2 del D.P.R. 633/1972 prevede la possibilità, per la parte che ha emesso e registrato la fattura di vendita o prestazione di servizi,

Dettagli

IVA: NOVITA 2017 SULLE NOTE DI VARIAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI

IVA: NOVITA 2017 SULLE NOTE DI VARIAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI WORKSHOP dedicato a manager e imprenditori IVA: NOVITA 2017 SULLE NOTE DI VARIAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI 21 febbraio 2017 Milano INTRODUZIONE L articolo 1, commi 126 e 127 della Legge 28 dicembre 2015,

Dettagli

La Legge di Stabilità 2016 riscrive l articolo 26 del D.P.R. 633/1972 sulle variazioni IVA. Condividi

La Legge di Stabilità 2016 riscrive l articolo 26 del D.P.R. 633/1972 sulle variazioni IVA. Condividi Condividi I commi 126 e 127, dell articolo unico della legge di Stabilità 2016, intervengono sulla disciplina delle variazioni dell imponibile IVA o dell imposta stessa. In sostanza, si anticipa al momento

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 91 07.03.2017 Note di credito Iva e procedure concorsuali Evoluzione normativa A cura di Lucia Recchioni Categoria: Iva Sottocategoria: Fattura

Dettagli

STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE

STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE Via Tacchi, 1 Rovereto Tel. 0464 435144 Fax 0464 439210 sito: www.studiogpc.it Rovereto, 18 Marzo 2016 CIRCOLARE 06/2016 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE NOTE DI VARIAZIONE IVA Rif.

Dettagli

INFORMATIVA SETTIMANALE NOTE DI VARIAZIONE: NOVITÀ 2016

INFORMATIVA SETTIMANALE NOTE DI VARIAZIONE: NOVITÀ 2016 n.4 19 febbraio 2016 INFORMATIVA SETTIMANALE NOTE DI VARIAZIONE: NOVITÀ 2016 : ADEMPIMENTO La Legge di Stabilità 2016 riscrive la normativa sulle note di variazione Mentre nella precedente formulazione

Dettagli

Un po di zucchero nel caffè da sempre amaro?

Un po di zucchero nel caffè da sempre amaro? Andrea Davide Arnaldi Managing Partner SLACC Studio Legale Un po di zucchero nel caffè da sempre amaro? Legge di Stabilità: Le novità del Recupero IVA da Procedure Concorsuali PRINCIPIO GENERALE LE

Dettagli

CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO. Serie 2016 n. 20. Modifiche NOTE DI VARIAZIONE ART. 26 D.P.R. 633/72. Studio Mantovani & Associati s.s. Pag.

CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO. Serie 2016 n. 20. Modifiche NOTE DI VARIAZIONE ART. 26 D.P.R. 633/72. Studio Mantovani & Associati s.s. Pag. Studio Mantovani & Associati s.s. Pag. 1 di 5 Studio Mantovani & Associati s.s. Consulenza Aziendale Commerciale e tributaria Partners: Mantovani Dott. Rag. Sergio Scaini Rag. Andrea Mantovani Dott. Rag.

Dettagli

Note di variazione: i chiarimenti di Telefisco. Nel corso dell incontro con la stampa specializzata dello scorso , l Amministrazione

Note di variazione: i chiarimenti di Telefisco. Nel corso dell incontro con la stampa specializzata dello scorso , l Amministrazione Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 35 10.02.2016 Note di variazione: i chiarimenti di Telefisco A cura di Gioacchino De Pasquale Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2016 Nel

Dettagli

La Legge di Stabilità ha riformulato l art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di note di variazione Iva in diminuzione.

La Legge di Stabilità ha riformulato l art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di note di variazione Iva in diminuzione. LA NUOVA DISCIPLINA DELLE NOTE DI VARIAZIONE IVA La Legge di Stabilità ha riformulato l art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di note di variazione Iva in diminuzione. In particolare:

Dettagli

Note di variazione IVA

Note di variazione IVA Treviso, lì 18.12.2018 Ai Signori Clienti Loro Sedi CIRCOLARE N. 15/2018 Note di variazione IVA In prossimità della chiusura dell anno si propone un riepilogo della disciplina fiscale delle note di variazioni

Dettagli

ART. 106 TUIR ART. 101 COMMA 5 TUIR

ART. 106 TUIR ART. 101 COMMA 5 TUIR D.P.R. 917 DEL 22.12.1986 (TESTO UNICO IMPOSTE SUI REDDITI) IL PASSAGGIO A PERDITA DEI CREDITI: MODALITÀ DI DEDUZIONE DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI CREDITI ART. 101 COMMA 5 TUIR INDICA I REQUISITI

Dettagli

IL RECUPERO IVA. E LA DEDUCIBILITà DEL CREDITO CONDIZIONI, TERMINI E MONITORAGGIO. Dott. Carlo Schiaffino I SAGGI DI

IL RECUPERO IVA. E LA DEDUCIBILITà DEL CREDITO CONDIZIONI, TERMINI E MONITORAGGIO. Dott. Carlo Schiaffino I SAGGI DI Dott. Carlo Schiaffino IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITà DEL CREDITO CONDIZIONI, TERMINI E MONITORAGGIO. I SAGGI DI Collana a cura di Avv. Andrea Davide Arnaldi Studio legale SLACC Credit Recovery Division

Dettagli

Fiscal News N Emissione nota di credito nelle procedure concorsuali. La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News N Emissione nota di credito nelle procedure concorsuali. La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 211 24.08.2015 Emissione nota di credito nelle procedure concorsuali Categoria: IVA Sottocategoria: Credito L art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 in

Dettagli

«La deducibilità fiscale delle perdite su crediti e il recupero dell IVA»

«La deducibilità fiscale delle perdite su crediti e il recupero dell IVA» «La deducibilità fiscale delle perdite su crediti e il recupero dell IVA» DANIELE VITALI A.D. DI VIVA S.P.A. VERONA 16 NOVEMBRE 2016 1 CHI SIAMO VIVA è una società finanziaria indipendente, operativa da

Dettagli

Il recupero IVA e la deducibilità del credito: condizioni, termini e monitoraggio.

Il recupero IVA e la deducibilità del credito: condizioni, termini e monitoraggio. I saggi sul mondo del credito Collana a cura di Andrea Davide Arnaldi Area legale di SLACC CR - Synergy Key srl. Dr. Carlo Schiaffino EDIZIONE AGGIORNATA 2014 Il recupero IVA e la deducibilità del credito:

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 66 17.02.2017 Note di variazioni IVA: le novità Categoria: Finanziaria Sottocategoria: Legge di Bilancio 2017 La Legge di Bilancio 2017 ha previsto

Dettagli

IVA VARIAZIONE IN DIMINUZIONE: QUANDO POSSIBILE NEI FALLIMENTI

IVA VARIAZIONE IN DIMINUZIONE: QUANDO POSSIBILE NEI FALLIMENTI IVA VARIAZIONE IN DIMINUZIONE: QUANDO POSSIBILE NEI FALLIMENTI a cura Federico Gavioli Con la risoluzione n. 195/E del 16 maggio 2008 l Agenzia delle Entrate ha risposto ad una serie di quesiti sulla corretta

Dettagli

IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO CONDIZIONI, TERMINI E MONITORAGGIO. Dott. Carlo Schiaffino I SAGGI DI

IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO CONDIZIONI, TERMINI E MONITORAGGIO. Dott. Carlo Schiaffino I SAGGI DI Dott. Carlo Schiaffino IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO CONDIZIONI, TERMINI E MONITORAGGIO. I SAGGI DI Collana a cura di Avv. Andrea Davide Arnaldi Studio legale SLACC Credit Recovery Division

Dettagli

Dott. Carlo Schiaffino Avv. Nicola Traverso IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO. Collana a cura di Avv. Andrea Davide Arnaldi

Dott. Carlo Schiaffino Avv. Nicola Traverso IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO. Collana a cura di Avv. Andrea Davide Arnaldi Dott. Carlo Schiaffino Avv. Nicola Traverso IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO Collana a cura di Dott. Carlo Schiaffino Avv. Nicola Traverso IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO I SAGGI

Dettagli

LE NOTE DI VARIAZIONE LETTURA INTERPRETATIVA

LE NOTE DI VARIAZIONE LETTURA INTERPRETATIVA LETTURA INTERPRETATIVA 116 LETTURA INTERPRETATIVA PROCEDURE CONCORSUALI e momento di rilevanza per il diritto alla detrazione ex art. 19 co. 1 del DPR 633/72, vale a dire il termine per la presentazione

Dettagli

Le modifiche dell art 26 del DPR 633/1972

Le modifiche dell art 26 del DPR 633/1972 Le modifiche dell art 26 del DPR 633/1972 La formulazione dell art.26 in vigore dal 2/3/1997, come modificato dal D.L. n.669/1996, prevedeva la possibilità di emettere la nota di variazione Iva nel caso

Dettagli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 83/2012 OTTOBRE/5/2012 (*) 11 Ottobre 2012

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 83/2012 OTTOBRE/5/2012 (*) 11 Ottobre 2012 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 1 83/2012 OTTOBRE/5/2012 (*) 11 Ottobre 2012 AMPLIATE LE IPOTESI DI

Dettagli

A cura di Giuseppe Avanzato Deducibilità delle perdite su crediti. Tavola sinottica

A cura di Giuseppe Avanzato Deducibilità delle perdite su crediti. Tavola sinottica A cura di Giuseppe Avanzato Deducibilità delle perdite su crediti Categoria: Regimi speciali Sottocategoria: Contribuenti semplificati Tavola sinottica Sintesi La disciplina afferente il trattamento fiscale

Dettagli

Ciò premesso, la società Alfa chiede di conoscere:

Ciò premesso, la società Alfa chiede di conoscere: Divisione Contribuenti Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese Risposta n. 12 Roma, 21 settembre 2018 OGGETTO: Articolo 101, comma 5, del TUIR di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Perdite su crediti

Dettagli

Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.

Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. INFORMATIVA N. 21 / 2013 Ai gentili Clienti dello Studio Oggetto: LA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI DEDUCIBILITÀ AUTOMATICA DEI CREDITI DI MODESTA ENTITÀ Riferimenti Legislativi: Articolo 106 Tuir;

Dettagli

Note di variazione IVA nelle crisi d impresa

Note di variazione IVA nelle crisi d impresa Treviso, lì 29 settembre 2015 Ai Signori Clienti Loro Sedi CIRCOLARE N. 14/2015 E possibile accedere alla nuova AREA RISERVATA del sito www.depoiassociati.it registrandosi al seguente link: www.depoiassociati.it/registrazione

Dettagli

Novità in tema di note di variazione IVA: linee operative dal 1/1/2017

Novità in tema di note di variazione IVA: linee operative dal 1/1/2017 Novità in tema di note di variazione IVA: linee operative dal 1/1/2017 Linee operative a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, in vigore dal 1/1/2017. A cura dell avv. Nicola Traverso

Dettagli

Note di variazione IVA

Note di variazione IVA Treviso, lì 05.10.2016 Ai Signori Clienti Loro Sedi CIRCOLARE N. 12/2016 Note di variazione IVA - approfondimento - Di seguito proponiamo un analisi della nuova disciplina riguardante le note di variazione

Dettagli

De Poi & Associati STUDIO DI DIRITTO COMMERCIALE & TRIBUTARIO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PERDITE SU CREDITI

De Poi & Associati STUDIO DI DIRITTO COMMERCIALE & TRIBUTARIO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PERDITE SU CREDITI Treviso, lì 26.11.2015 Ai Signori Clienti Loro Sedi CIRCOLARE N. 19/2015 PERDITE SU CREDITI Più certezze per la deduzione delle perdite su crediti di modesta entità e di quelle relative a crediti vantati

Dettagli

STUDIO ADRIANI. Dottori Commercialisti Associati ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI. CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 19/2018

STUDIO ADRIANI. Dottori Commercialisti Associati ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI. CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 19/2018 1/7 OGGETTO DISCIPLINA FISCALE DELLA DEDUCIBILITA DELLE PERDITE SU CREDITI DAL REDDITO D IMPRESA AGGIORNAMENTO 13 FEBBRAIO 2018 RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 101, comma 5 e 106 D.P.R. 22.12.1986 n..917; art.

Dettagli

Risposta n. 54. Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente:

Risposta n. 54. Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente: Divisione Contribuenti Risposta n. 54 OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Note di variazione IVA nel concordato preventivo con continuità aziendale Con l interpello

Dettagli

730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 88 12.09.2016 Le perdite su crediti: check list di controllo Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Ai sensi dell art. 101 TUIR le

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 21 01.06.2016 Le note di variazione IVA A cura di Diana Pérez Corradini Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2016 Di seguito saranno analizzate in modo

Dettagli

DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista

DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista 1/6 OGGETTO RIFERIMENTI NORMATIVI NOTE DI VARIAZIONE IVA (Variazione dell'imponibile o dell'imposta) CLASSIFICAZIONE DT IVA - NOTE VARIAZIONE 20.020.026 COLLEGAMENTI Art. 26 D.P.R. 26.10.1972 N. 633 -

Dettagli

Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente: QUESITO

Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente: QUESITO Divisione Contribuenti Risposta n. 64 OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 Con

Dettagli

Risposta n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

Risposta n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 227 OGGETTO: Note di credito emesse in relazione ad operazioni fatturate in base al regime

Dettagli

Perdite su crediti e conseguenze IVA

Perdite su crediti e conseguenze IVA Perdite su crediti e conseguenze IVA Come è noto l disciplina due tipi di note di variazione: In aumento Obbligatorie Note di variazione In diminuzione Facoltative Le variazioni in diminuzione rappresentano

Dettagli

DETRAZIONE IVA Chiarimenti ministeriali

DETRAZIONE IVA Chiarimenti ministeriali Treviso, lì 24.01.2018 Ai Signori Clienti Loro Sedi CIRCOLARE N. 04/2018 DETRAZIONE IVA Chiarimenti ministeriali Con la circolare n. 1 del 17.01.2018, sono arrivati i chiarimenti ministeriali in materia

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 7 24.02.2016 1 Perdite su crediti dopo il Decreto Internazionalizzazione Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La disciplina fiscale

Dettagli

Circolare n. 29. del 21 settembre 2012 INDICE

Circolare n. 29. del 21 settembre 2012 INDICE Circolare n. 29 Criteri di deducibilità delle perdite su crediti - Novità del DL 22.6.2012 n. 83 convertito nella L. 7.8.2012 n.134 del 21 settembre 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Debitori assoggettati

Dettagli

IL D.L. 50/2017 E I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA

IL D.L. 50/2017 E I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA IL D.L. 50/2017 E I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA Analisi e commento delle recenti novità in tema di detrazione IVA, in particolare a seguito di procedure concorsuali infruttuose. A cura dell

Dettagli

Perdite su crediti. 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto. del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

Perdite su crediti. 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto. del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. Testo in vigore dal: 7-10-2015 Art. 13 Perdite su crediti 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 214 31.05.2017 Note di variazione IVA: evoluzione normativa A cura di Giovambattista Palumbo Categoria: IVA Sottocategoria: Varie La Legge di

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 9/2014. OGGETTO: Aspetti fiscali e contabili delle perdite su crediti di modesto importo.

NOTA OPERATIVA N. 9/2014. OGGETTO: Aspetti fiscali e contabili delle perdite su crediti di modesto importo. NOTA OPERATIVA N. 9/2014 OGGETTO: Aspetti fiscali e contabili delle perdite su crediti di modesto importo. - Introduzione Per le imprese si profilano importanti novità relativamente ai crediti divenuti

Dettagli

Emissione di Nota di Variazione IVA nei Confronti di Società Estinta

Emissione di Nota di Variazione IVA nei Confronti di Società Estinta Art 26, 2 comma, D.P.R. 633/1972 O Se un operazione per la quale sia stata emessa fattura, viene meno in tutto o in parte...per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o

Dettagli

e svalutazione crediti

e svalutazione crediti Perdite su crediti e svalutazione crediti Milano, 9 gennaio 2015 A cura di Enrico Ceriana Le possibili modalità di cessione del credito cessione ai sensi degli artt. 1260 cc e seguenti cessione ai sensi

Dettagli

Note di variazione Iva e Perdite su crediti

Note di variazione Iva e Perdite su crediti Treviso, lì 14.12.2017 Ai Signori Clienti Loro Sedi CIRCOLARE N. 16/2017 Note di variazione Iva e Perdite su crediti Riproponiamo due temi molto sentiti durante la fase di chiusura dei bilanci: le Note

Dettagli

Risoluzione N. 120/E

Risoluzione N. 120/E Risoluzione N. 120/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 maggio 2009 OGGETTO: Articolo 26, secondo comma, del dpr 26 ottobre 1972, n. 633 note di variazione. Interpello articolo 11, legge

Dettagli

Workshop GISI 8 Ottobre 2014

Workshop GISI 8 Ottobre 2014 Workshop GISI 8 Ottobre 2014 Note di variazione IVA su crediti inesigibili Art. 26 DPR 633/1972 L'importanza della PEC E' lo strumento per le ammissioni al passivo delle procedure concorsuali E' il canale

Dettagli

Risposta n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente:

Risposta n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente: Divisione Contribuenti Risposta n. 113 OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Note di variazione IVA nel concordato preventivo con continuità aziendale Con l

Dettagli

OGGETTO: Perdite su crediti: nuova disciplina fiscale

OGGETTO: Perdite su crediti: nuova disciplina fiscale CIRCOLARE N. 3/2014 UMBERTIDE, 12 febbraio 2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Perdite su crediti: nuova disciplina fiscale Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo

Dettagli

Recenti modifiche in tema di fiscalità delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi. Avv. Riccardo Michelutti Maisto e Associati

Recenti modifiche in tema di fiscalità delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi. Avv. Riccardo Michelutti Maisto e Associati Recenti modifiche in tema di fiscalità delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi Avv. Riccardo Michelutti Maisto e Associati Milano, 27 gennaio 2016 Le novità apportate dal D.Lgs. 14 settembre

Dettagli

Studio Rinaldi Consulenza Tributaria Contrattuale Aziendale e Finanziaria Associazione tra Professionisti

Studio Rinaldi Consulenza Tributaria Contrattuale Aziendale e Finanziaria Associazione tra Professionisti Studio Rinaldi Consulenza Tributaria Contrattuale Aziendale e Finanziaria Associazione tra Professionisti Dottori Commercialisti: Giorgio Rinaldi Paolo Rinaldi Luigi Bechelli Gian Luca Lanzotti Alessandra

Dettagli

CORREZIONI DI ERRORI MATERIALI, PROFILI ADEMPIMENTALI, VINCOLI TEMPORALI. Roma, 18 Marzo 2016

CORREZIONI DI ERRORI MATERIALI, PROFILI ADEMPIMENTALI, VINCOLI TEMPORALI. Roma, 18 Marzo 2016 CORREZIONI DI ERRORI MATERIALI, PROFILI ADEMPIMENTALI, VINCOLI TEMPORALI Roma, 18 Marzo 2016 VARIAZIONE DELL IMPONIBILE E DELL IMPOSTA (art. 26 DPR n. 633/1972) Tutte le volte che successivamente all emissione

Dettagli

Fisco e Tributi. Newsletter novembre Nuove ipotesi di deduzione delle perdite su crediti.

Fisco e Tributi. Newsletter novembre Nuove ipotesi di deduzione delle perdite su crediti. Fisco e Tributi Nuove ipotesi di deduzione delle perdite su crediti. 1. Premessa L Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 26/E del 1 agosto 2013, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità

Dettagli

Perdite su crediti e conseguenze IVA

Perdite su crediti e conseguenze IVA Perdite su crediti e conseguenze IVA Dragone Paolo KStudioAssociato Verona, 04 giugno 2009 articolo 26 del dpr 633/72 Come è noto l articolo 26 del dpr 633/72 disciplina due tipi di note di variazione:

Dettagli

Nota di credito: cos è e come si fa

Nota di credito: cos è e come si fa Nota di credito: cos è e come si fa Autore : Redazione Data: 18/10/2015 Mancato pagamento della fattura e variazioni in diminuzione dell IVA: emissione, termini, obblighi, registrazione, soggetti. Se dopo

Dettagli

NUOVO REGIME DELLE PERDITE SU CREDITI

NUOVO REGIME DELLE PERDITE SU CREDITI NUOVO REGIME DELLE PERDITE SU CREDITI Alla luce delle modifiche introdotte dal DL 83/2012 convertito dalla L. 134/12. 1 NOVITÀ Inserimento del piano di ristrutturazione tra le procedure concorsuali. Inserimento

Dettagli

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile Carlin Laurenti & associati STUDIO COMMERCIALISTI e REVISORI 45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 tel 0426.321062 fax 0426.323497 per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it Circolare

Dettagli

a cura di VANESSA PESENTI

a cura di VANESSA PESENTI a cura di VANESSA PESENTI INDICE CAPITOLO I: INTRODUZIONE... 7 CAPITOLO II: I PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO 1. Premessa.... 9 2. Il presupposto soggettivo (art.1 L.F.).... 9 3. Il presupposto oggettivo:

Dettagli

C I R C O L A R E D I S T U D I O N. 11 / Pagine: 6 Data: 12 marzo 2014 RECUPERO DELL'IVA PER CREDITI MATURATI

C I R C O L A R E D I S T U D I O N. 11 / Pagine: 6 Data: 12 marzo 2014 RECUPERO DELL'IVA PER CREDITI MATURATI C I R C O L A R E D I S T U D I O N. 11 / 2 0 1 4 A: Da: V E Z Z A N I & A S S O C I A T I Pagine: 6 Data: 12 marzo 2014 RECUPERO DELL'IVA PER CREDITI MATURATI VERSO SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDURE CONCORSUALI

Dettagli

LE PERDITE SU CREDITI: VALUTAZIONI CIVILISTICHE E NOVITÀ FISCALI

LE PERDITE SU CREDITI: VALUTAZIONI CIVILISTICHE E NOVITÀ FISCALI Luca Bilancini LE PERDITE SU CREDITI: VALUTAZIONI CIVILISTICHE E NOVITÀ FISCALI 1 OIC 15 Valutazione dei crediti L art. 2426, numero 8, c.c., dispone che i crediti devono essere iscritti secondo il valore

Dettagli

INDICE. Prefazione. Sezione I LINEAMENTI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI. pag.

INDICE. Prefazione. Sezione I LINEAMENTI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI. pag. INDICE Prefazione XI Sezione I LINEAMENTI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI 1. Le procedure concorsuali. Generalità 1 2. Cenni sui profili storici e sui recenti interventi di riforma 3 3. Classificazioni delle

Dettagli

Risposta n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

Risposta n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente Divisione Contribuenti Risposta n. 263 OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - note di variazione ex articolo 26 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 Con l interpello

Dettagli

PERDITE SU CREDITI deducibilità automatica

PERDITE SU CREDITI deducibilità automatica CIRCOLARE N. 16 DEL 21.10.2013 PERDITE SU CREDITI deducibilità automatica Come ogni anno, con l avvicinarsi della chiusura d esercizio, ricordiamo le materie particolarmente significative che interessano

Dettagli

LE NOVITÀ PER LA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI

LE NOVITÀ PER LA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI LE NOVITÀ PER LA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI LE NOVITÀ PER LA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI Il Legislatore, con il c.d. Decreto Internazionalizzazione, ritorna ad affrontare la delicata

Dettagli

Il termine per emettere nota di credito

Il termine per emettere nota di credito Il termine per emettere nota di credito di Antonino & Attilio Romano Pubblicato il 25 maggio 2010 in caso di recesso da un contratto, si può emettere nota di credito oltre l anno? La disdetta tramite raccomandata

Dettagli

EVANGELISTA, RICCARDI, LANNUTTI, DRAGO, GALLICCHIO, LUCIDI, MARILOTTI, ACCOTO, ROMANO, DI PIAZZA

EVANGELISTA, RICCARDI, LANNUTTI, DRAGO, GALLICCHIO, LUCIDI, MARILOTTI, ACCOTO, ROMANO, DI PIAZZA Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 79 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori FENU, BOTTICI, DI NICOLA, LEONE, MININNO, TRENTACOSTE, DONNO, MARINELLO, GAUDIANO, Marco PELLEGRINI, EVANGELISTA,

Dettagli

PERDITE SU CREDITI Approfondimento

PERDITE SU CREDITI Approfondimento Treviso, lì 24.11.2016 Ai Signori Clienti Loro Sedi CIRCOLARE N. 16/2016 PERDITE SU CREDITI Approfondimento Le perdite su crediti verso la clientela iscritti a bilancio, sono una componente di reddito

Dettagli

Pubblicata su FiscoOggi.it (

Pubblicata su FiscoOggi.it ( Pubblicata su FiscoOggi.it (http://www.fiscooggi.it) Analisi e commenti La gestione di oneri e proventi in caso di fallimento, liquidazione Il corretto trattamento fiscale da riservare a perdite su crediti

Dettagli

' ( ' ))* + * ' ( ), )- + '. # + $ $ $

' ( ' ))* + * ' ( ), )- + '. # + $ $ $ !!" # "%& '(' ) #!"!" # % & ' ( ' ))* + * ' ( ), )- + '. # + * / «volume d'affari non superiore a 2.000.000,00 di euro 0 0 1 0 0 1 La citata Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 44/2012, al punto 2,

Dettagli

Schemi 10A 10B 10C 10D 10E 15A 15B 16A 16B 16C

Schemi 10A 10B 10C 10D 10E 15A 15B 16A 16B 16C INDICE Schemi 1 Presupposti del fallimento (artt. 1-5)... 3 2 Dichiarazione di fallimento: iniziativa e competenza (artt. 6-9)... 4 3 Dichiarazione di fallimento: incompetenza (art. 9-bis)... 5 4A Dichiarazione

Dettagli

Prefazione... Parte prima INTRODUZIONE AL DIRITTO FALLIMENTARE RIFORMATO

Prefazione... Parte prima INTRODUZIONE AL DIRITTO FALLIMENTARE RIFORMATO I-XIV (Fallimento) 17-10-2007 12:57 Pagina VII Indice Prefazione............................................ pag. XIII Parte prima INTRODUZIONE AL DIRITTO FALLIMENTARE RIFORMATO Capitolo 1 Generalità............................................

Dettagli

BILANCIO 2014 Padova (PD) 7 Marzo 2014

BILANCIO 2014 Padova (PD) 7 Marzo 2014 www.commercialistideltriveneto.org BILANCIO 2014 Padova (PD) 7 Marzo 2014 L AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) Art. 1 DL 201/2011 L ACE (aiuto alla crescita economica)

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 77 /E del 17 aprile 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 77 /E del 17 aprile 2000 Oggetto: I.V.A. - Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose. Art.26, secondo comma, del D.P.R. 26

Dettagli

Emissione di note di credito riferite ad operazioni non imponibili

Emissione di note di credito riferite ad operazioni non imponibili Emissione di note di credito riferite ad operazioni non imponibili di Antonino & Attilio Romano Pubblicato il 26 marzo 2009 Rigido rispetto del termine annuale per le note di accredito riferite ad operazioni

Dettagli

Diritto delle imprese e delle società. Diritto delle società, imprese e contratti bancari.

Diritto delle imprese e delle società. Diritto delle società, imprese e contratti bancari. D IPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Diritto delle imprese e delle società. Diritto delle società, imprese e contratti bancari. Prof. Nicola de Luca Lezione del 23-04-2018 I. Diritto dell impresa. I. Le procedure

Dettagli

LE PROCEDURE CONCORSUALI: DOTTRINA E PRASSI A CONFRONTO 26 MAGGIO 2015

LE PROCEDURE CONCORSUALI: DOTTRINA E PRASSI A CONFRONTO 26 MAGGIO 2015 LE PROCEDURE CONCORSUALI: DOTTRINA E PRASSI A CONFRONTO 26 MAGGIO 2015 LA RILEVAZIONE DELLE PARTITE CREDITORIE E DEBITORIE NELL AMBITO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI GIACOMO MAURINI ARGOMENTI DEBITORI: LA

Dettagli

Iva Liquidazione per Cassa Circolare dell agenzia delle Entrate del 26 Novembre 2012, N. 44

Iva Liquidazione per Cassa Circolare dell agenzia delle Entrate del 26 Novembre 2012, N. 44 Prot. 318/2012 Milano, 29-11-2012 Circolare n. 115/2012 AREA: Circolari, Fiscale Iva Liquidazione per Cassa Circolare dell agenzia delle Entrate del 26 Novembre 2012, N. 44 Con la circolare n. 44 del 26/11/2012

Dettagli

STUDIO ADRIANI. Dottori Commercialisti Associati ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI. CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 39/2018

STUDIO ADRIANI. Dottori Commercialisti Associati ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI. CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 39/2018 1/9 OGGETTO NOTE DI VARIAZIONE IVA (In aumento e in diminuzione) AGGIORNAMENTO 30 MAGGIO 2018 RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 19, 21, 25, 23 26, D.P.R. 26.10.1972 N. 633 Art. 1, commi 126-127 L.28.12.2015 N.

Dettagli

INDICE-SOMMARIO PARTE PRIMA L IMPRESA IN CRISI. Capitolo I GARANZIA PATRIMONIALE E DISCIPLINA DELL IMPRESA IN CRISI

INDICE-SOMMARIO PARTE PRIMA L IMPRESA IN CRISI. Capitolo I GARANZIA PATRIMONIALE E DISCIPLINA DELL IMPRESA IN CRISI Autori....................................... Avvertenze..................................... Prefazione di ANTONIO PIRAS............................ XIII XV XVII PARTE PRIMA L IMPRESA IN CRISI Capitolo

Dettagli

Risposta n OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 nota di variazione accordo transattivo

Risposta n OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 nota di variazione accordo transattivo Divisione Contribuenti Risposta n. 387 OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 nota di variazione accordo transattivo Con l interpello specificato in oggetto, è

Dettagli

E A SEZIONE DI RAGIONERIA G. FERRERO I CREDITI FONTI NORMATIVE: CODICE CIVILE; TUIR; OIC 15. L.Puddu, G.Giovando, C.Rainero

E A SEZIONE DI RAGIONERIA G. FERRERO I CREDITI FONTI NORMATIVE: CODICE CIVILE; TUIR; OIC 15. L.Puddu, G.Giovando, C.Rainero I CREDITI FONTI NORMATIVE: CODICE CIVILE; TUIR; OIC 15 1 ARGOMENTI TRATTATI I CREDITI RAGIONERIA DISCIPLINA CIVILISTICA; DISCIPLINA FISCALE; RAGIONERIA - Espressione di vendite non ancora incassate; -

Dettagli

Anagrafe tributaria- Intermediari Finanziari - Termine per la comunicazione all Anagrafe

Anagrafe tributaria- Intermediari Finanziari - Termine per la comunicazione all Anagrafe FEBBRAIO 2018 LE SCADENZE 15/02/2018 Anagrafe tributaria - Intermediari Finanziari - Termine per la comunicazione all Anagrafe tributaria delle informazioni relative all anno solare precedente 16/02/2018

Dettagli

Roma, 17 febbraio 2009

Roma, 17 febbraio 2009 RISOLUZIONE N. 42/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 febbraio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 variazione dell imponibile o dell imposta-

Dettagli

Le svalutazioni e le perdite sui crediti: aspetti fiscali

Le svalutazioni e le perdite sui crediti: aspetti fiscali Paola Costa Le svalutazioni e le perdite su crediti: aspetti fiscali Il problema del coordinamento delle norme civilistiche e di quelle fiscali Il D.Lgs. 147/2015 (c.d. decreto internazionalizzazione)

Dettagli

Raniero Mazzucato dottore commercialista / revisore legale Dott. Raniero Mazzucato

Raniero Mazzucato dottore commercialista / revisore legale Dott. Raniero Mazzucato GESTIONE FISCALE DEI CREDITI INSOLUTI 1 Raniero Mazzucato dottore commercialista / revisore legale 2 Art 2423 Codice Civile Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo

Dettagli

GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI: FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE

GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI: FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE 1 GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI: FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE 2 GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI: FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISPOSIZIONI GENERALI contenuti modalità termini NOVITA

Dettagli

OGGETTO: LE MODIFICHE AL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA AI SENSI DEL DL 50/2017 I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

OGGETTO: LE MODIFICHE AL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA AI SENSI DEL DL 50/2017 I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Milano, 22 gennaio 2018 OGGETTO: LE MODIFICHE AL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA AI SENSI DEL DL 50/2017 I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE 1. PREMESSA Con la circolare 1/E del 17 gennaio 2018 l Agenzia

Dettagli

Aspetti fiscali legati alla ristrutturazione del debito. di Emanuele Rossi

Aspetti fiscali legati alla ristrutturazione del debito. di Emanuele Rossi Aspetti fiscali legati alla ristrutturazione del debito di Aspetti fiscali La materia è regolata all interno degli artt. 88 e 101 del TUIR, così come modificati dal D.L. n. 83/2012, convertito con Legge

Dettagli

I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA

I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA Lecco, 24 gennaio 2018 Alla Spettabile Clientela Come noto, la c.d. Manovra correttiva ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina della detrazione dell

Dettagli

Procedure Concorsuali. e Risanamento d Impresa. Napoli 200 ore. Corso di Alta formazione 2017

Procedure Concorsuali. e Risanamento d Impresa. Napoli 200 ore. Corso di Alta formazione 2017 Procedure Concorsuali e Risanamento d Impresa Corso di Alta formazione 2017 Napoli 200 ore Febbraio - Dicembre 2017 1 Procedure concorsuali e risanamento d impresa Periodo: febbraio 2017 dicembre 2017

Dettagli