STATUTO SOCIALE DELL ASSOCIAZIONE Sindacato Italiano Autonomo Lavoratori Solidali in sigla SIALS
|
|
- Franca Fiori
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 STATUTO SOCIALE DELL ASSOCIAZIONE Sindacato Italiano Autonomo Lavoratori Solidali in sigla SIALS Art.1 Costituzione Nasce il Sindacato Italiano Autonomo Lavoratori Solidali, in sigla SIALS che, nel prosieguo, viene così denominato. Sials è una Associazione, costituita ai sensi dell art 36 c.c. e ss., che intende essere libera e indipendente e che, fra i suoi scopi, ha quello di mantenere la sua originaria e naturale caratteristica di autonomia. Sials ha una cultura propria, con estrazione solidale, perché i soci fondatori e costituenti profondono energie lavorative pure nel terzo settore ove è presente tale componente e che intendono trasmetterle anche e soprattutto nelle attività economiche. Questa Organizzazione sindacale, che vuole inserirsi in un quadro di relazioni nazionali ed internazionali, si propone per promuovere istanze alla Pubblica Amministrazione, perché vengano sollecitamente riconosciuti i diritti consolidati da norme vigenti ed iniziative che possano consentire di acquisire nuovi diritti e vantaggi alla comunità. Sials è un innovativo soggetto sindacale che vuole, dai contributi statali che riceverà, promuovere proprie iniziative a favore dello sviluppo della ricerca scientifica e far crescere la solidarietà nazionale ed internazionale, facendo divenire il cittadino l attore principale del progetto. Sials intende, così, comunicare alle generazioni presenti e future che non è utopia poter cambiare il mondo verificando che, dal lavoro, in ogni momento, si possano rilevare valori etici e solidali. Insomma con Sials nasce il Sindacato della Solidarietà a motivo della clausola della solidarietà di cui all art. 9 del presente Statuto. Per quanto sopra Sials, Associazione che non ha fini politici, costituito senza alcuno scopo di lucro, tra i lavoratori autonomi e dipendenti, con rapporto di lavoro pubblico o privato, operanti in qualunque settore o ramo dell economia (Industria, Commercio, Artigianato, Agricoltura, Trasporti, Terziario in genere, etc.) e tra i pensionati intende: a) confrontarsi con le parti sociali per veder migliorare il trattamento economico e previdenziale dei lavoratori, perché possa crescere e migliorare la condizione di vita e di benessere degli stessi; b) accettare il sistema della globalizzazione dei mercati, battendosi per l umanizzazione dell economia e del profitto, non tralasciando di veder concretizzare l impegno di accantonare, qualsiasi attività possa promuovere, fondi da destinare per la ricerca scientifica e per la solidarietà nazionale ed internazionale; 1
2 c) ricercare opportunità per i lavoratori, in presenza di costanti mutamenti delle tecnologie e dei mercati, perché acquisiscano una preparazione professionale sempre più adeguata. Sials si batte contro ogni forma di sfruttamento del lavoro clandestino e minorile, per la piena dignità dei lavoratori immigrati, secondo una programmazione delle opportunità di lavoro, che tenga comunque conto dell obiettivo primario della piena occupazione dei cittadini italiani. Sials potrà associarsi, in ogni forma, con altre Organizzazioni di lavoratori autonomi o dipendenti, di pensionati e di Associazioni in genere, privilegiando l associazionismo con quelle costituite per la tutela delle categorie svantaggiate. Art. 2 Sede e durata L Associazione ha sede legale in Roma, cap 00165, alla Via Prospero Farinacci, 48b. L Associazione ha durata illimitata. Art. 3 Scopi sociali Sials, all interno del concetto di crescita e di progresso della società, si propone, per veder concretizzare la sua attività sindacale, di dare visibilità e centralità alla persona, quale soggetto di diritti e di doveri sotto ogni aspetto: etico, economico, sociale e culturale. L Associazione non ha finalità di lucro e si propone lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi economici e sociali di tutti i lavoratori e di tutti i pensionati, anche non comunitari con regolare permesso di soggiorno, appartenenti ad ogni genere, ivi comprese le casalinghe, i collaboratori, i disoccupati e gli inoccupati, nonché ogni altra persona che intenda sostenere l Associazione. A tal fine potrà, direttamente e/o indirettamente: a) rappresentare e valorizzare il ruolo dei lavoratori autonomi e dipendenti, nonché dei pensionati in ogni sede istituzionale, pubblica o privata; b) tutelare, assistere e sottoscrivere, con firma contestuale del lavoratore autonomo e/o dipendente, atti conciliativi (ex artt. 410 e 411 c.p.c.) per transigere e rinunciare diritti acquisiti dallo stesso, durante e dopo il rapporto di lavoro; c) offrire ai lavoratori autonomi e/o dipendenti e ai pensionati consulenza ed assistenza in materia legale, amministrativa, previdenziale, pensionistica, tributaria, fiscale, bancaria, finanziaria ed assicurativa, informatica, condominiale, familiare, immobiliare e commerciale, avvalendosi anche di esperti di vari settori; d) promuovere, in attuazione del dispositivo di cui all art. 78 della legge n. 413 del 30/12/91 e successive modificazioni, la costituzione di apposito soggetto abilitato a svolgere servizi quali Centri di Assistenza Fiscale, (C.A.F.), ottenuti i requisiti di legge; e) stipulare contratti collettivi nazionali di lavoro, avviando e concludendo qualsiasi trattativa sindacale con i rappresentanti delle varie organizzazioni nei vari settori; f) tutelare ed assistere gli associati, sia promuovendo la costituzione di istituto di Patronato, riconosciuto ai sensi del D.Lgs. C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804, riformato 2
3 dalla legge 152/2001 (pubblicato in G.U. del 27/04/01), avente i requisiti di legge, sia mediante convenzioni con altri Patronati; g) rappresentare gli associati nei confronti di terzi in tutte le sedi; h) promuovere la costituzione, unitamente alle organizzazioni dei vari settori, di comitati di studio e di lavoro e comitati paritetici relativamente all applicazione di normative nazionali, comunitarie ed internazionali su tematiche inerenti l ambiente, l igiene, la sicurezza per la tutela dei lavoratori e di ogni altra iniziativa secondo norme di leggi; i) promuovere tutte quelle iniziative legislative, nel rispetto delle leggi Nazionali, Comunitarie ed Internazionali, per liberalizzare tutti quei servizi di Assistenza Fiscale e Sociale, promossi da Enti Associativi, gestiti da Istituti, Enti e/o Società, con i fondi della Pubblica Amministrazione, affinché sia data la possibilità al cittadino di ricevere i servizi medesimi da strutture presenti in maniera più capillare nel territorio nonché per riformare, modificando ed innovando leggi esistenti e presentare istanze per rendere attuative norme legiferate ma mai attuate; l) stipulare contratti con associazioni estere e con organismi professionali pubblici e privati nell ambito dell Unione Europea ed Internazionale al fine di creare scambi culturali, informativi e formativi, per il recepimento di direttive comunitarie ed internazionali a sostegno di tutti i lavoratori; m) promuovere la costituzione di associazioni culturali, fondazioni, enti, organismi, consorzi, società consortili e di capitale, che abbiano finalità compatibili e funzionali al raggiungimento degli scopi associativi; n) proporre l istituzione, anche presso istituti bancari, finanziari e/o assicurativi, presso i quali è preminente la valenza solidaristica, di appositi sportelli per il cittadino ove è possibile trovare la risposta alle soluzioni dei problemi di natura fiscale, gestiti da costituende strutture di Centri di Assistenza Fiscale e di Patronato, i quali ultimi svolgono un servizio di pubblica utilità riguardante la previdenza, la sicurezza sociale, l immigrazione, le prestazioni socio-sanitarie a favore di lavoratori autonomi, dipendenti, collaboratori, pensionati ed i loro superstiti o aventi causa, siano essi cittadini italiani, stranieri e/o apolidi presenti in Italia. Sials potrà provvedere ad istituire appositi fondi nei quali far confluire il TFR dei lavoratori aderenti. Il Patronato potrà, altresì, svolgere: - funzioni di sussidiarietà per le attività che lo Stato decide di delegare a soggetti terzi, mediante apposita convenzione con la Pubblica Amministrazione; - assistenza giudiziaria e servizi di segretariato sociale; - la diffusione delle conoscenza e l informazione sulla legislazione sociale, sulla previdenza sul mercato del lavoro ed il risparmio previdenziale nonché, relativamente al diritto di famiglia, la salute e la sicurezza sul lavoro, successione e fisco; o) promuovere la costituzione di sedi Regionali, Provinciali, Comunali e Periferiche, che avranno propria autonomia organizzativa ed amministrativa. Le sedi Regionali, Provinciali, Comunali e Periferiche recepiranno, in sede di costituzione, lo Statuto e si impegneranno a versare la quota sindacale secondo le modalità previste 3
4 dall Associazione. Presso le sedi sopraindicate, nonché presso la sede nazionale o apposite postazioni mobili, allocate in aree pubbliche o private, in occasione di eventi e/o iniziative specifiche, si svolgono le campagne di tesseramento al SIALS sia quali adesioni dirette che indirette; p) stipulare convenzioni e/o contratti con società, enti ed altre entità sociali ed economiche al fine di migliorare le opportunità di sviluppo sia degli associati sia dell Associazione; q) promuovere la costituzione di C.R.A.L. (Centri Ricreativi Aziendali dei Lavoratori) e sviluppare, attraverso appositi Enti e Società, il turismo sociale; r) pubblicare, con editoria propria, giornali, riviste o altro, nonché atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche in relazione a tematiche di pertinenza dell Associazione, per la maggiore diffusione delle proprie attività. Art. 4 Iscrizione Soci 1. Sono soci dell Associazione le persone fisiche che, condividendo le finalità dell Associazione, vi aderiscono. L adesione avviene con due modalità: 1.1. Diretta mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione e tesseramento; 2.2. Indiretta e automatica usufruendo di un servizio erogato direttamente dall Associazione o usufruendo di un servizio fornito da un altra struttura, pubblica o privata, convenzionata con l Associazione; in tal caso il fruitore del servizio può prendere visione dello Statuto dell organizzazione collettiva aderente all Associazione, ovvero potrà averne copia. 2. I soci si distinguono in 7 categorie: 2.1 Soci fondatori. Sono i firmatari dell atto costitutivo ed hanno diritto a partecipare all assemblea dei soci e godono del diritto di voto. 2.2 Soci professionisti, iscritti o non iscritti ad Ordini Professionali, esperti nelle materie dell assistenza sociale e previdenziale, fiscale, commerciale, tributaria, assicurativa e legale che, con la loro opera, svolgono le attività a favore di lavoratori dipendenti e pensionati e dei cittadini tutti. I soci professionisti sono tenuti al pagamento della quota annuale associativa di 0,01. Essi non hanno diritto di partecipare all assemblea dei soci Soci ordinari privilegiati. Sono i lavoratori autonomi, dipendenti e/o parasubordinati, pensionati, disoccupati e/o inoccupati, casalinghe, immigrati con regolare permesso di soggiorno, emigranti rimpatriati ed i cittadini tutti. I soci ordinari privilegiati sono i primi (cinquecentomila) aderenti. Le quote reintroitate dalle adesioni di questi soggetti saranno distribuite ad emerite Associazioni Nazionali ed Internazionali da impiegare per migliorare la ricerca scientifica e per soddisfare i bisogni dei popoli poveri del mondo, così come sarà evidenziato al successivo Art. 9. Tale operazione, che costituisce il punto di partenza del progetto solidaristico Sials, dal quale si evidenzia il Bilancio 4
5 di missione, sarà visibile dal sito Questi non hanno diritto di partecipare all assemblea dei soci. 2.4 Soci ordinari. Sono tutti i soci indicati nel punto 2.3 Soci ordinari privilegiati a partire dall aderente avente numero Essi sono tenuti al pagamento di una quota annuale associativa secondo quanto stabilito al punto 10. Essi non hanno diritto di partecipare all assemblea dei soci. 2.5 Soci sovventori e/o sostenitori, che intendono sostenere l Associazione possono partecipare all assemblea dei soci e godono del diritto di voto; 2.6 Soci benemeriti o onorari. Sono i soci che si sono distinti nella loro carriera nelle attività professionali, legali, notarili, tecniche, amministrative, aziendali e sociali che abbiano dimostrato impegni solidaristici nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati. Questi hanno diritto a partecipare all assemblea dei soci e a partecipare attivamente ai dibattiti, ma non hanno diritto al voto nella stessa. I Soci benemeriti o onorari possono divenire Soci Fondatori decorsi 5 anni dalla loro iscrizione, dopo che il Consiglio Direttivo ne abbia fatta delibera. 2.7 Soci Volontari. Sono i soci che, per motivi umanitari, svolgono una attività di collaborazione con la struttura dell Associazione Sindacale, rinunciando a qualsivoglia compenso. I soci volontari, che insieme agli altri, partecipano al raggiungimento dello scopo sociale, attraverso il loro apporto lavorativo, possono ricevere dal Sials solo rimborsi di spese effettivamente sostenute e documentate. Sarà prevista la iscrizione degli stessi in una apposita sezione del libro dei soci e, poiché essi non ricevono alcuna retribuzione, perché nei loro confronti non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, il Sials predisporrà che abbia ad accendersi un apposita polizza assicurativa INAIL per la copertura degli infortuni sul lavoro e le malattie professionale, in quanto essi sono soggetti a rischio infortunistico nella loro funzione di attività di volontariato. In particolare, il Sials, oltre a svolgere tutte quelle attività in proprio o gestite da strutture da esse promosse, riferite all oggetto sociale, potrà, affidandosi ai soci volontari, svolgere tutte quelle attività di coordinamento fra le strutture esterne o quelle proprie dell Associazione al fine di dare un miglior servizio agli utenti cittadini. Con la sua attività il socio volontario vuole anche promuoversi per ottenere la possibilità di essere inserito in maniera definitiva nel mondo del lavoro. Il Sials individua nella figura del socio volontario il soggetto a cui viene demandato il compito di promuovere, in coordinamento e sinergia con la sede a cui fa riferimento, la diffusione delle attività sociali del Sindacato ed in particolare quelle riguardanti le campagne di tesseramento dei soci aderenti. I soci volontari sono gli unici soci aderenti diretti che non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale. I soci volontari non hanno diritto di partecipare all assemblea dei soci. 5
6 3. L ammissione all Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso da parte dell associato. 4. Esclusivamente i soci fondatori e/o sovventori hanno diritto di voto per le deliberazioni che l Assemblea tiene in seduta ordinaria e/o straordinaria. 5. Possono, inoltre, aderire tutte quelle Organizzazioni Collettive, come gli Enti e le Associazioni no-profit in genere ed in particolare quelli che svolgono, per statuto, attività di assistenza in generale per i lavoratori autonomi e/o dipendenti, per i pensionati e per le famiglie degli stessi che, per attitudine e scopi, in stretto collegamento con l Associazione, si pongono quali interlocutori ideali del Sials e ne favoriscono lo sviluppo a beneficio dei lavoratori dipendenti e pensionati. I loro rappresentanti o delegati hanno diritto di partecipare all assemblea dei soci ed a partecipare attivamente ai dibattiti ma non hanno diritto al voto nella stessa. 6. La qualità di associato, pertanto, si acquisisce: a. Direttamente, con la sottoscrizione della delega sindacale da parte del singolo associato; b. Indirettamente, con la sottoscrizione della delega sindacale della singola organizzazione collettiva, ciò comportando: che gli scritti all organizzazione collettiva aderente all Associazione sono esentati all obbligo al versamento annuale della quota associativa; che i medesimi possono comunque usufruire di tutti i servizi, di tutti i vantaggi, e di tutti i benefici di cui l Associazione si fa promotrice nei confronti dei propri associati diretti; che l Associazione, fermo restando le precisazioni di cui sopra, potrà ricomprendere gli iscritti alle singole organizzazioni ad essa aderenti nel novero dei propri associati sostenitori, per ogni effetto utile e vantaggioso. c. La qualità di associato si perde per: dimissioni volontarie, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno; le dimissioni non intaccano i diritti acquisiti per l anno in corso al relativo esercizio; decesso; morosità: esclusione, deliberata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata per comportamenti indegni, riprovevoli e per altre ragioni che lo stesso organo dovesse ritenere di ostacolo al buon andamento del sodalizio; scioglimento dell Associazione. Decade inoltre quando: il socio fondatore non partecipa, senza motivazioni, ad almeno tre assemblee dei soci e/o a tre Consigli Direttivi dell Associazione. Quanto sopraindicato si applica anche nei confronti degli associati che ricoprono cariche sociali all interno del Sials. Tutti i soci, infine, sono tenuti all osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle delibere assunte dagli organi sociali. 6
7 d. Il patrimonio dell Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e da privati, da persone fisiche e dagli avanzi di gestione. Il fondo di dotazione iniziale è costituito da versamenti effettuati dai soci fondatori pari a 400,00 (quattrocento/00) pro-capite. e. Viene stabilito che, nei confronti dei primi (cinquecentomila) associati, denominati Soci Ordinari privilegiati, la quota annuale associativa è pari ad almeno 0,01 (un centesimo di euro) che, così come precisato al punto 2.3, verrà devoluta dal Sials, a titolo di contributo liberale, ad emerite Associazioni; f. Le sole adesioni dirette comportano il pagamento di una quota associativa annuale scadente al 31 dicembre di ogni anno, il cui importo potrà essere differenziato a secondo della categoria di appartenenza della persona, nel pieno rispetto del principio di uguaglianza e comunque non potrà mai essere inferiore a 6,00 (sei/00); g. Le adesioni indirette si intendono rinnovate automaticamente di anno in anno, salvo disdetta da parte dello stesso da comunicarsi per iscritto alla sede organizzativa almeno 90 giorni prima della naturale scadenza del 31 dicembre di ciascun anno. h. Il puntuale pagamento della quota associativa è condizione inderogabile per l esercizio dei diritti degli associati diretti e per fruire dei benefici e delle prerogative che ad essi spettano; i. Un apposito regolamento indicherà l entità sia della quota di adesione che delle quota annuale degli associati diretti. Art. 5 Fondo Comune Finché dura l Associazione, i singoli associati, nonché le singole organizzazioni collettive aderenti, non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso. Art. 6 Disposizioni Disciplinari 1. L associato o il dirigente che viola i propri doveri verso l Associazione o le sue diramazioni territoriali e non osserva gli obblighi derivanti dal presente Statuto o dall emanando Regolamento, nonché le norme contenute del codice etico previsto dal regolamento stesso, incorrono, secondo le gravità della violazione, nelle seguenti sanzioni: 1.1. biasimo scritto; destituzione della carica; sospensione da 1 a 6 mesi dell esercizio della facoltà di associato o di dirigente; espulsione Compete al Consiglio Direttivo assumere le decisioni di cui sopra Contro tali provvedimenti è ammesso, ad istanza dell interessato, ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale esamina tutti i casi disciplinari. Art. 7 Organi dell Associazione 1. Sono organi dell Associazione: 7
8 1.1. l Assemblea degli associati; 1.2. il Consiglio Direttivo; 1.3. il Presidente dell Associazione; 1.4. i Controllori Legali dei Conti; 1.5. il Collegio dei Probiviri E incompatibile la carica di componente di organi direttivi ed esecutivi dell Associazione con incarichi pubblici e/o con incarichi direttivi ed esecutivi di partito. Art Assemblea Ordinaria 1. L assemblea ordinaria degli associati viene convocata dal Presidente dell Associazione, almeno una volta all anno, mediante affissione dell avviso di convocazione della sede legale ed organizzativa, almeno 30 (trenta) giorni prima, e tramite convocazione alle singole strutture decentrate aderenti, indicando il giorno, l ora ed il luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, con le materie da trattare. L Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative che risultano depositate presso la sede organizzativa dell Associazione almeno tre mesi prima della data di convocazione della medesima. 2. L assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice-Presidente, che provvede a nominare il Segretario dell adunanza. 3. L Assemblea: nomina il Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio, i Controllori Legali dei Conti ed il Collegio dei Probiviri; approva il bilancio annuale, definisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo dell Associazione e delibera su ogni altro punto all ordine del giorno. 4. Le deliberazioni dell Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. 5. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. 6. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro Associato senza limiti numerici per il delegato. Art Assemblea Straordinaria 1. L Assemblea straordinaria delibera: sulle variazioni dell atto costitutivo e dello statuto; sullo scioglimento dell assemblea; sulla nomina dei liquidatori, sulla determinazione dei relativi poteri e sulla destinazione del patrimonio. 2. Le modalità di convocazione dell Assemblea Straordinaria sono le stesse previste per quella ordinaria. 3. L assemblea Straordinaria può validamente deliberare quando siano presenti e rappresentati, in prima convocazione, i sette decimi degli associati con diritto 8
9 di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero di associati presenti e rappresentati. Per le delibere occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega. Art Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo può essere composta da 3 (tre), da 5 (cinque), da 7 (sette), da 9 (nove) e/o da 11 (undici) componenti compresi il Presidente dell Associazione, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario, questi ultimi entrambi eletti dal Consiglio Direttivo. 2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, o da almeno 4 (quattro) consiglieri, con lettere raccomandata con ricevuta di ritorno da notificare agli interessati almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la convocazione dello stesso. Alla spedizione di raccomandate potrà sostituirsi la consegna a mano purchè il destinatario sottoscriva per ricevuta copia dell avviso, o fornisca altro mezzo idoneo a documentare la ricezione. 3. I componenti del Consiglio durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti. 4. Il Consiglio Direttivo attua le linee sindacali e programmatiche stabilite dall Assemblea, secondo quanto previsto dagli scopi associativi. 5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. 6. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità vale il voto del Presidente; parimenti il voto del Presidente avrà valore decisorio nell ipotesi di astensione di tutti gli altri componenti del Consiglio. 7. Il Consiglio Direttivo può attendere a tutti gli atti di ordinaria amministrazione. 8. Competono, altresì, al Consiglio Direttivo tutti gli atti di Straordinaria Amministrazione che, in via esemplificativa e non tassativa, vengono appresso indicati: Acquistare, vendere, permutare, donare, conferire in società costituite o costituende beni mobili ed immobili; Assumere e licenziare i dipendenti; Conferire incarichi professionali; Assumere obbligazioni passive, anche ipotecarie e cambiarie; Contrarre e sottoscrivere mutui e finanziamenti anche da istituti di credito fondiario; Prestare avalli, concedere fideiussioni e garanzie a favore di terzi; Consentire iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie in genere. Art Il Presidente dell Associazione 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell Associazione e la firma di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare legali e tecnici. 9
10 2. In caso di urgenza, delibera, con i poteri del Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica; dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell Assemblea degli associati. 3. in caso di assenza, di impedimento, o di conflitto di interesse del Presidente, i poteri e le funzioni di questi spettano in pieno al Vice- Presidente o, in assenza, al consigliere più anziano. 4. il Presidente: compie qualsiasi operazione bancaria o postale; è responsabile sia dell ordinaria che per la straordinaria amministrazione; può fare depositi cauzionali o ritirarli; può incassare somme o crediti; può esigere pagamenti comunque disposti ed in particolare riscuotere e quietanzare mandati di pagamenti emessi anche da Enti pubblici sopra qualsiasi cassa, ivi compresi i mandati sopra le Tesorerie dello Stato; può rilasciare ricevute e quietanze; può esonerare da responsabilità i Conservatori dei Registri Immobiliari e di Pubblici Registri in genere; può disporre, per singoli atti, del potere di delega a terzi e, in special modo, delegare il Segretario a sottoscrivere convenzioni con enti pubblici, privati, territoriali e parastatali. 5. più in generale può compiere tutti gli altri atti di ordinaria amministrazione che, nell esercizio delle proprie competenze, ritenga opportuno per l attuazione ed il raggiungimento degli scopi dell Associazione, ad esclusione di quegli atti di straordinaria amministrazione di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo. Art I Controllori Legali dei Conti La innovativa riforma del diritto societario ha previsto la nomina dell Organo Sindacale nei casi previsti dalle nuove norme (art c.c.). E rimesso, comunque, all autonomia dei soci di predisporre un organo di controllo adatto alle esigenze specifiche dell Associazione. E previsto, pertanto, che, con apposita delibera, l Associazione possa avere il controllo sia di tipo contabile che di quello amministrativo affidando quello amministrativo al collegio Sindacale, (composto da non più di cinque membri di cui tre sindaci effettivi, nominando fra questi il Presidente, due sindaci effettivi e due supplenti) ed a un Revisore Contabile o ad una Società di Revisori il controllo contabile. L incarico di Revisore è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione. I Revisori curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei revisori dei Conti, partecipano di diritto alle Adunanze dell Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto e, verificando la regolare tenuta della contabilità dell Associazione e dei relativi libri, danno pareri sul bilancio. 10
11 Il Collegio dei Revisori opera il proprio esercizio a mente dell Ordinamento attualmente in vigore. Art Il Collegio dei Probiviri 1. Il Collegio è istituito per dirimere eventuali controversie interne tra associati e/o tra questi e gli organi dell associazione. 2. L assemblea degli associati nomina il Collegio dei Probiviri composto da 3 (tre) componenti, scelti tra gli associati. I componenti designati nominano il Presidente che fissa le regole interne di funzionamento. 3. Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei probiviri in carica; le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza. Il Presidente, quale arbitro irritale, in caso di parità ha voto decisorio. Art. 8 Gestione e Bilancio d esercizio 1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. 2. il Presidente del Consiglio Direttivo provvede, nei 6 (sei) mesi dalla chiusura dell esercizio, alla compilazione del Bilancio, con il conto profitti e perdite, corredandolo di una relazione. 3. Gli avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, risultanti dal Bilancio regolarmente approvato, non potranno giammai essere distribuiti, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge. L Associazione ha l obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali, di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle menzionate in particolare nell art. 9 (clausola della solidarietà). Art. 9 Clausola solidaristica I soci fondatori tutti, per loro volontà, segnalano la necessità di accantonare fondi da destinare alla ricerca scientifica e alla Solidarietà Nazionale ed Internazionale. Tali risorse saranno riservate dai contributi pubblici distribuiti dalla Amministrazione Statale dai singoli servizi sociali erogati ai cittadini, le cui entità, determinate da apposito regolamento, formerà il Bilancio di missione della Associazione. Art. 10 Regola applicativa del contributo sindacale dovuto dall aderente Ciascun aderente, che riceverà i servizi da costituende strutture promosse da Sials, dovrà corrispondere, con apposita delega un contributo mensile proporzionale al reddito percepito, ai sensi dell art. 23 octies della legge 11/8/72 n. 485, a titolo di iscrizione al Sindacato Sials, esonerando quei lavoratori autonomi, dipendenti e pensionati che percepiranno un reddito imponibile annuo inferiore a Euro ,00 (quindicimila/00), rivalutato con l indice istat dall anno successivo alla stipula del presente Statuto. 11
12 Art. 11 Scioglimento In caso di liquidazione, per qualsiasi causa dell Associazione, si applicheranno le norme segnalate nel codice civile. Art. 12 Disposizioni finali e transitorie 1. Alla registrazione del presente atto ed in prima attuazione si stabiliscono le sotto elencate norme in deroga al presente Statuto che cesseranno all effettuarsi alla prima Assemblea quinquennale. 2. Sino alla prima Assemblea quinquennale il Consiglio Direttivo potrà apportare le richieste modifiche al presente Statuto; in prima attuazione e fino all assemblea quinquennale le nomine previste dal presente Statuto sono effettuate dai costituenti. 3. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni previste, in materia, dal codice civile in vigore e da ogni altra normativa. 12
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it
Allegato A al contratto costitutivo dell Associazione StudentiGiurisprudenza.it STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Articolo 1. Denominazione e sede È costituita
Dettagli1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di
STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,
DettagliSTATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione
DettagliSTATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E DURATA Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede E costituita, ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, l Associazione denominata
DettagliCOMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SPOTORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL
DettagliREGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.
COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,
DettagliASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR
ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1) - Costituzione E costituita una Associazione denominata Associazione Istruttori Forestali, in sigla AIFOR. L Associazione
DettagliSTATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)
STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012) Art. 1 E costituita una associazione denominata La Piccola Famiglia Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale la cui denominazione
DettagliASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE
ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO Art.1- DENOMINAZIONE E costituita, a tempo indeterminato, l associazione denominata ASSOCIAZIONE ONLUS TRAME AFRICANE (di seguito, l associazione od ONLUS ) avente le caratteristiche
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo
DettagliStatuto Associazione Ludica Fuori Gioco
Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco ARTICOLO 1 E costituita un Associazione denominata "Fuori Gioco" con sede presso l oratorio San Filippo Neri via XXV Aprile N 1 a Romano di Lombardia. ARTICOLO 2
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA
STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA Articolo 1. Denominazione e sede. Su iniziativa dell Associazione R.E TE. Imprese Italia è costituita la Fondazione R.E TE. Imprese Italia, con sede in Roma.
DettagliL Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via
DettagliStatuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione
ALLEGATO 2 (SCHEMA TIPO) Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione Art. 1 Costituzione e Sede E costituita ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C., l Organizzazione di Volontariato denominata,
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE del COMUNE DI CORATO (Regolamento approvato con deliberazione di C.C.
DettagliASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata
DettagliASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO
ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DettagliARTICOLO 1 ARTICOLO 2 ARTICOLO 3
FORUM PER I DIRITTI DEI BAMBINI DI CHERNOBYL PIEMONTE 1 - ONLUS VIA PIETRO COSSA, 293/19C - 10151 TORINO TEL/FAX 011/4553066 CELLULARE 347/8735080 e-mail: fdbc_p1@inrete.it sito: www.chernobylpiemonte1.it
DettagliSTATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1
STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS Art.1 E costituita ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile, nonchè del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una associazione denominata AMICIZIA MISSIONARIA
DettagliREGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE ALLEGATO SUB A) alla deliberazione di C.C. N. 41 del 20.04.2009
Dettagli$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872
$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872 Costituzione e sede I signori comparenti convengono di costituire tra loro un associazione culturale di volontariato ONLUS sotto la denominazione E.F.A. (Etica,
DettagliArt. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177
STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata International Human Dana organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE Le Officine del Sapere Allegato A all Atto Costitutivo Articolo 1 È costituita l Associazione Culturale Le Officine del Sapere. L Associazione è apolitica, apartitica
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA
Associazione Casa della Città Leopolda Piazza Guerrazzi 56125 Pisa Tel. 050.21531 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA Titolo primo: i principi generali Art. 1 1. L Associazione Casa della
DettagliSTATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO. di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari,
STATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO E costituito il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, avente per scopo lo svolgimento di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO Approvato il 08.01.1997 Prima modifica: 23.06.1998 Seconda modifica: 23.06.2001 Terza modifica: 01.05.2005 Associazione Cantare Suonando - Onlus Articolo
DettagliUNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE
UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita,come libera Istituzione, una associazione culturale e sociale denominata UNIVERSITA
DettagliStatuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.)
Statuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.) Art. 1 È costituita l Associazione denominata Associazione Dalmazio Mongillo, in breve (A.DA.MO.). Art. 2 L Associazione ha sede in Roma, Largo Russell
DettagliASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE
ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE Art. 1 È costituita un associazione avente le caratteristiche d organizzazione non lucrativa
DettagliSTATUTO DELLA S.I.A.
STATUTO DELLA S.I.A. Art. 1 È costituita a tempo indeterminato una Associazione sotto la denominazione Società Italiana di Agopuntura S.I.A. Art. 2 La Società Italiana di Agopuntura ha lo scopo di dare
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire
(Allegato a) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire Sulle orme di Karol Titolo I Costituzione e Scopi Art. 1. E costituita l Associazione denominata Vds Voglia di stupire con sede presso parrocchia
DettagliSTATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>
STATUTO Associazione di promozione sociale ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliAssociazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE
Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE Roma, 22 giugno 2012 INDICE Art. 1) Art. 2) Art. 3) Art. 4 ) Art. 5) Art. 6) Art. 7) Art. 8) Art. 9) Art. 10) Art.
DettagliSTATUTO. Associazione Il Larice Club
STATUTO Associazione Il Larice Club Art. 1 - L associazione non riconosciuta denominata Associazione IL LARICE CLUB con sede in Carezzate (VA), Via al Lago n.449, è retta dal seguente statuto. La denominazione
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ONLUS STAR FREEDOM
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ONLUS STAR FREEDOM Premesso: che con atto costitutivo del 17 Gennaio 2008 si costituì l'associazione Star Freedom ONLUS registrato a Palermo il 13/03/2008
DettagliREGOLAMENTO CLUB GIOVANI SOCI BCC CENTROMARCA BANCA
REGOLAMENTO CLUB GIOVANI SOCI BCC CENTROMARCA BANCA Il Consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo CentroMarca Banca [qui di seguito per brevità la Banca ] ha deliberato il seguente
DettagliEsente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO
Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita in Cossogno l Associazione di volontariato conformemente
DettagliSTATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi
STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di
DettagliRegolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014
Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Art.1 RIFERIMENTI ALLO STATUTO COMUNALE 1 Il presente Regolamento si ispira al Titolo III
DettagliREGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA
COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA Approvato in data con deliberazione consiliare n. Premesso che la Legge 5 Febbraio 1992 n.
DettagliSTATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>
STATUTO Associazione di promozione sociale > ART. 1 (denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Elaborazione Ufficio Servizi Culturali Ottobre 2007 INDICE Art. 1 Principi ispiratori Art. 2 Consulta delle Associazioni Art. 3 Finalità ed attività Art. 4
DettagliREGOLAMENTO. (a completamento di quanto indicato nello statuto associativo) ITALA Motore di Impresa 1 - FINALITA DEL REGOLAMENTO
REGOLAMENTO (a completamento di quanto indicato nello statuto associativo) 1 - FINALITA DEL REGOLAMENTO 1.1 Il presente regolamento si propone di organizzare l operatività di ITALA MOTORE D IMPRESA nell
DettagliStatuto dell Associazione Culturale-Sportiva Scolastica-Franco Formato
Statuto dell Associazione Culturale-Sportiva Scolastica-Franco Formato NATURA E SCOPI DELL ASSOCIAZIONE Art. 1 FINALITA Presso il Liceo Scientifico Statale Galileo Ferrars di Varese è costituita l Associazione
DettagliSTATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.
STATUTO Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale Giovanni Bottesini con sede in Crema, via Alemanio Fino 29. L Associazione
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA" DENOMINAZIONE - SEDE - AFFILIAZIONE - AZIONE -SCOPI Art. 1 Il 01 Gennaio 1977 si costituisce l Associazione Fotografica "Furio Del Furia" con sede
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
PROVINCIA DI MANTOVA Servizio Protezione Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA Articolo 1 Si costituisce il Circolo Dipendenti della Federazione Trentina della Cooperazione con sede sociale presso la Federazione
DettagliSTATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria n.
STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) DI LEGAMBIENTE ONLUS Approvato il 14.04.2013 ART. 1. Organizzazione e sede del Ce.A.G. Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria
Dettaglistatuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004
statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE È costituita dal 1908 l Unione delle Province d Italia (U.P.I.). Essa ha sede in Roma.
DettagliCOMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO
COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO Titolo I Denominazione, Funzionamento, Sede, Scopo, Durata Art. 1 - Denominazione Nell ambito dell Associazione Italiana Cultura Qualità
DettagliStatuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo
Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo Art.1 Costituzione e denominazione In applicazione dell art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e
DettagliS T A T U T O. Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE
S T A T U T O Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE 1) In attuazione dell articolo 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto degli Enti pubblici non economici stipulato il 6 luglio 1995,
DettagliART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8
STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione
DettagliCOMUNE DI RAGUSA REGOLAMENTO ISTITUTIVO E DI GESTIONE DEL FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
COMUNE DI RAGUSA REGOLAMENTO ISTITUTIVO E DI GESTIONE DEL FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE Art. 1 Istituzione E istituito il fondo di assistenza e previdenza per
DettagliREGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI dell AISLA Onlus Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Organizzazione non lucrativa di utilità sociale Indice Titolo
DettagliStatuto Associazione Borsisti Marco Fanno
Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI
C O M U N E D I D E R U T A PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI. Art. 1 Istituzione.. Art. 2 Attribuzioni.. CAPO II ORGANI DELLA
DettagliPremessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata
STATUTO FEDERALBERGHI SIENA ASSOCIAZIONE SENESE ALBERGATORI Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata FEDERALBERGHI SIENA - ASSOCIAZIONE
DettagliA.I.C.S. - Solidarietà
STATUTO ART.1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE E costituita l Associazione Regionale fra Comitati Provinciali della Toscana dell A.I.C.S. che operano nel campo delle attività culturali, sportive e sociali
DettagliDEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale
DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale 1 Articolo 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE dei DIRETTORI LAVORI della Svizzera Italiana(ADL)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE dei DIRETTORI LAVORI della Svizzera Italiana(ADL) I. NOME, SEDE, SCOPO E DURATA Art. 1. Con la denominazione Associazione dei Direttori Lavori della Svizzera Italiana (ADL) viene
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE GIOVANI BANCA di CREDITO COOPERATIVO Giuseppe Toniolo CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
STATUTO ASSOCIAZIONE GIOVANI BANCA di CREDITO COOPERATIVO Giuseppe Toniolo CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 - L Associazione L Associazione GIOVANI BANCA di CREDITO COOPERATIVO Giuseppe Toniolo (GIOVANI
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA REGOLAMENTO CENTRO DI SICUREZZA STRADALE (DISS) (Centro Universitario ai sensi dell art.6 del Regolamento per l Istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari,
DettagliIl Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione
DettagliCOMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 35 del 29.04.2010 1 INDICE ART. 1: Oggetto del regolamento ART. 2: Valorizzazione della partecipazione
DettagliSTATUTO DEL CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA
STATUTO DEL CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA ART. 1 DENOMINAZIONE SEDE 1. Il Centro di Firenze per la Moda Italiana, in forma abbreviata CENTRO MODA, costituito il 6 novembre 1954, è una Associazione
DettagliArt. 1. Ragione sociale
Art. 1 Ragione sociale Sotto la ragione sociale SOS Ticino è costituita un associazione ai sensi dell art. 60 e segg. del Codice Civile svizzero con sede sociale a Lugano. Scopo Art. 2 SOS Ticino è un
DettagliSTATUTO CENTRO DEL CAMMINO PER LA SPERANZA TRA I POPOLI ONLUS
STATUTO CENTRODELCAMMINOPERLASPERANZATRAIPOPOLI ONLUS Art.1 Denominazione E costituita tra un associazione senza scopo di lucro denominata Centro del camminoperlasperanzatraipopoli organizzazionenonlucrativadiutilitàsociale
Dettagli1) E costituita in Trieste, Via S. Francesco n. 16, una Associazione. sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile, denominata Amici
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PORSCHE TRIESTE Art. 1 - Denominazione e sede 1) E costituita in Trieste, Via S. Francesco n. 16, una Associazione sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile,
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA Articolo 1. E costituita un Associazione di Promozione Sociale, senza fini di lucro, denominata Il Laghetto Cantone. L Associazione
DettagliStatuto associazione Salvaiciclisti-Bologna
Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Articolo 1 Denominazione, Sede e Durata E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice
DettagliCONSORZIO VCO ENERGIA
CONSORZIO VCO ENERGIA Patti e condizioni 1) DENOMINAZIONE È costituito un Consorzio con attività esterna denominato: VCO ENERGIA 2) SEDE Il Consorzio ha sede in Verbania, frazione Intra, via Ugo Sironi
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015
STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in
DettagliCENTRO ANZIANI DI PORCIA
Centro anziani di Porcia Associazione di volontariato O.N.L.U.S Iscritto al n 930 del Registro del Volontariato F.V.G Decreto iscrizione n. 1574 del 23.04.2015 Via delle Risorgive, 3-33080 Porcia (PN)
DettagliATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA. Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO
ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE I sottoscritti: -... nato a... il... e residente
DettagliGruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO
Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO ART.1 - Denominazione e ambiti di rappresentanza Nell ambito dell Associazione Provinciale Albergatori di Milano di seguito Apam - è costituito
DettagliREGOLAMENTO. PER L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 21 DEL 02/08/07) INDICE ARTICOLO 1 - FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FINALITA ARTICOLO
DettagliArt.1 E costituita con atto pubblico una associazione scientifica denominata Associazione Medica Italiana per lo Studio della Ipnosi (A.M.I.S.I.
Art.1 E costituita con atto pubblico una associazione scientifica denominata Associazione Medica Italiana per lo Studio della Ipnosi (A.M.I.S.I.) Art.2 L Associazione si intende duratura dalla data della
DettagliSTATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE
STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE Approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 24 febbraio 2005 e modificato con deliberazione C.C. n. 55 del 20 dicembre 2006 STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL
DettagliSTATUTO. Accademia Forense Europea
STATUTO Accademia Forense Europea ***** PARTE PRIMA COSTITUZIONE SCOPI SOCI Art. 1 COSTITUZIONE 1) E costituita in data 7 febbraio 2012 l associazione culturale Accademia Forense Europea (in acronimo A.F.E.)
DettagliASSOCIAZIONE DAR VOCE
ASSOCIAZIONE DAR VOCE Regolamento attuativo dello statuto Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento contiene le disposizioni attuative di alcune previsioni dello Statuto della Associazione
DettagliSTATUTO NUOVA ALVORADA ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE. Art.1.- E costituita una associazione avente le caratteristiche di
STATUTO NUOVA ALVORADA ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art.1.- E costituita una associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi e per gli effetti
DettagliC I T T A D I C A M O G L I ( P R O V I N C I A D I G E N O V A )
C I T T A D I C A M O G L I ( P R O V I N C I A D I G E N O V A ) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ART. 208 DEL D.LGS. 285/1992 (NUOVO CODICE DELLA STRADA). NORME PER L ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)
Associazione AMICI DEL TESORO Via Fossa Fresca n 9 Cap 37050 S.Giovanni Lupatoto - Verona Tel e Fax 045-8732283 Nr Iscrizione Registro Volontariato VR0705 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI
DettagliSTATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ECONOMIA DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA (versione 3.7.2015)
STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ECONOMIA DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA (versione 3.7.2015) Costituzione, denominazione e sede Art. 1 E costituita l associazione denominata: Società Italiana di Economia
DettagliRegolamento Sanimpresa
Regolamento Sanimpresa Art.1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa (SANIMPRESA) costituita in favore dei dipendenti
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE PROVINCIA DI Carbonia Iglesias REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del INDICE Art. 1 Principi ispiratori Art. 2
DettagliSTATUTI. Associazione Svizzera del Brillamento ASB. Sezione Svizzera Italiana
STATUTI Associazione Svizzera del Brillamento ASB Sezione Svizzera Italiana I. Nome e sede Art. 1 Con il nome di Associazione Svizzera del Brillamento ASB, Sezione Svizzera Italiana, è costituita una società
DettagliSTATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO
STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO Art. 1 Denominazione E costituita, anche ai sensi dell art. 13 della L.R. 7/98, una associazione, senza scopo di lucro, denominata
DettagliSTATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE
STATUTO DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE ART.2 L Associazione ha sede legale in Bologna, via G. Matteotti
DettagliL Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.
Art. 1 COSTITUZIONE E costituita una Associazione ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C. che ha carattere aconfessionale e apartitico, avente la denominazione Collegamento Provinciale del Volontariato
DettagliSTATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA
STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE IMPRESE COOPERATIVE. Testo approvato dall Assemblea ordinaria del 9 giugno 2005 ART. 1 COSTITUZIONE Al fine di promuovere
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO
STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali
DettagliSTATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB
STATUTO Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB Art, 1 E costituita l Associazione denominata INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB Art. 2 Essa ha sede in Torino via Mantova
DettagliFONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus Via Operai 40-16149 Genova fism@aism.it Art. 1 - È costituita per volontà dell Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede in Roma una fondazione sotto
Dettagli