Copertura Sanitaria Cassa RBM SALUTE n per le Aziende del Gruppo RB HOLD

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1 Copertura Sanitaria Cassa RBM SALUTE n per le Aziende del Gruppo RB HOLD Contratto di Assicurazione per il rimborso delle spese mediche da malattia e da infortunio Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario b) Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa Edizione 10/01/2014 RBM Salute S.p.A. - Socio Unico

2 NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali RBM Salute S.p.A. ha sede legale e direzione generale in Italia, via Forlanini Borgo Verde, Preganziol Treviso, sede secondaria via Victor Hugo, 4, Milano recapito telefonico ed è Impresa iscritta al numero dell Albo delle Imprese di assicurazione, autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n del 17/10/2007 (G.U. 2/11/2007 n. 255). Recapito telefonico: , sito internet: indirizzo di posta elettronica: info@rbmsalute.it. 2. Informazione sulla situazione patrimoniale dell impresa 1 Dati patrimoniali al 31 dicembre 2012 Patrimonio netto: ,00 di cui - capitale sociale: ,00 - totale delle riserve patrimoniali: ,00 Indice di solvibilità 2 : 199% B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO MOD.AP NI 0147 Il contratto di assicurazione ha una durata di 1 anno a partire dalle ore del giorno della data di sottoscrizione dell'assicurazione e di pagamento del premio (vedi art. 1 delle norme che regolano la convenzione di seguito CGC). Il contratto prevede il tacito rinnovo, salvo eventuale richiesta di disdetta, pertanto, qualora non disdettato 30 giorni prima della scadenza, la copertura si intende rinnovata per la successiva annualità (vedi art. 1 delle CGC ed art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione di seguito CGA). 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni La copertura prevede il pagamento di un indennità prestabilita per ogni giorno di ricovero, in caso di Grande Intervento Chirurgico, come da elenco allegato, a seguito di infortunio o malattia (vedi art. 12 delle CGA + Allegato 1). 1 I dati sono relativi all ultimo bilancio approvato 2 L indice di solvibilità rappresenta rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. 1/7

3 Avvertenza: la copertura non include le malattie preesistenti alla stipula della polizza (vedi art. 13 delle CGA). Inoltre prevede esclusioni (vedi art. 13 delle CGA) e cause di non assicurabilità (vedi art. 14 delle CGA). Avvertenza: la copertura prevede un indennizzo massimo annuo pari a 90 giorni di ricovero. Ad esempio in caso di un ricovero per 140 giorni verrà pagata un indennità di 2.250, pari a 25 per 90 giorni (massimo nell anno). In caso di un ricovero per 60 giorni verrà pagata un indennità di 1.250, pari a 25 per 50 giorni (applicazione di una franchigia assoluta di 10 giorni per ogni ricovero). 4. Periodi di carenza contrattuali La polizza non prevede periodi di carenza (nei quali la copertura non è attiva, differenziati per tipologia di evento). 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio -Questionario sanitario - Nullità Avvertenza: le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile (vedi art. 1 delle CGA). Non è prevista la compilazione e sottoscrizione del Questionario sanitario. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione L assicurato deve dare comunicazione scritta all impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Ad esempio, in caso di trasferimento della residenza si può verificare un aggravamento del rischio che va comunicato (vedi artt. 7 delle Norme che Regolano la Convenzione e 6 delle CGA). 7. Premi Il premio dovrà essere versato dal Contraente alla Società, direttamente o tramite l intermediario al quale è assegnata la polizza, mediante bonifico bancario. Il premio, dovrà essere corrisposto con frazionamento semestrale anticipato come riportato sul certificato di polizza. 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed i premi non sono indicizzati. 9. Diritto di recesso Avvertenza: Il Contraente ha sempre la facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della polizza (vedi art. 1 delle CGC ed art. 4 delle CGA). 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto (art del codice civile) Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 11. Legge applicabile al contratto Il contratto è regolato dalla Legge italiana. 12. Regime fiscale Il premi sono sottoposti a tassa del 2,50%. Gli indennizzi non sono soggetti a tassazione. 2/7

4 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza: la data del sinistro è quella in cui si è verificato il ricovero. Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente, dall Assicurato o dai suoi aventi diritto alla Società non appena ne abbiano la possibilità; la Compagnia può richiedere che l assicurato sia visitato da un proprio fiduciario (vedi art. 15 delle CGA) 14. Assistenza diretta - Convenzioni La presente copertura non prevede l assistenza diretta. 15. Reclami Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a RBM Salute S.p.A. Ufficio Gestione Reclami Sede Legale - Via E. Forlanini, Preganziol (TV) loc. Borgo Verde, oppure via telefax al numero 0422/062909, o via all indirizzo di posta elettronica: reclami@rbmsalute.it. Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) Servizio Tutela Utenti - Via del Quirinale, Roma oppure inviare fax ai numeri o , corredando l esposto con la seguente documentazione: - nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito Internet chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva, in ogni, caso la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. 3/7

5 16. Arbitrato Per la risoluzione delle controversie relative al presente contratto o comunque ad esso connesse le Parti possono adire l Autorità Giudiziaria competente, previo esperimento del tentativo di mediazione richiesto come condizione di procedibilità ai sensi di legge, in quanto non è prevista alcuna forma di arbitrato. Per i dettagli si rinvia all articolo Controversie della Condizioni di Assicurazione RBM Salute S.p.A è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il rappresentante legale 4/7

6 GLOSSARIO Associato: il soggetto associato al Contraente, Aziende del Gruppo RB Hold. Assistito: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione, ovvero l Assicurato. Assicurazione: il contratto con il quale la Società si impegna a tenere indenne l Assicurato entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro. Assistenza infermieristica: l assistenza prestata da personale fornito di specifico diploma. Cartella Clinica: documento ufficiale avente la natura di atto pubblico, redatto durante la degenza, diurna o con pernottamento in istituto di cura, contenente le generalità del paziente per esteso, diagnosi di ingresso e diagnosi di dimissione, anamnesi patologica remota e prossima, terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico, la Scheda di Dimissione Ospedaliera (S.D.O.). Cassa/Fondo: Cassa RBM SALUTE, via E. Forlanini 24, Preganziol (TV) Loc. Borgo Verde, C.F , soggetto avente finalità assistenziale ed abilitato a norma di legge anche ai sensi dell'art 51 del D.P.R. n. 917/1986, a ricevere i contributi e ad assumere la contraenza del programma sanitario ai fini degli aspetti fiscali e contributivi. Centro Medico: struttura, anche non adibita al ricovero, non finalizzata al trattamento di problematiche di natura estetica, organizzata, attrezzata e regolarmente autorizzata in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie diagnostiche o terapeutiche di particolare complessità (esami diagnostici strumentali, analisi di laboratorio, utilizzo di apparecchiature elettromedicali, trattamenti fisioterapici e riabilitativi) e dotata di direzione sanitaria. Certificato di assicurazione: il documento rilasciato dalla Società che riporta gli elementi principali dell assicurazione (decorrenza e scadenza della polizza, il premio, gli estremi dell Aderente, i soggetti assicurati, ecc). Chirurgia Bariatrica: detta anche chirurgia dell obesità. Interventi chirurgici aventi la finalità di ridurre l'assunzione di cibo attraverso la diminuzione della capacità gastrica (interventi restrittivi) o della capacità di assorbimento dei cibi da parte dell'intestino (interventi malassorbitivi). Contraente: Cassa RBM SALUTE, via E. Forlanini 24, Preganziol (TV) Loc. Borgo Verde, C.F , il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di chi spetta e che è responsabile del versamento del premio. Day Hospital: degenza diurna senza pernottamento in Istituto di Cura, per prestazioni chirurgiche e terapie mediche di durata limitata e documentate da cartella clinica completa di scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.). Non è considerato Day Hospital la permanenza in Istituto di Cura presso il Pronto Soccorso. Difetto fisico: alterazione organica clinicamente statica e stabilizzata sia di tipo acquisito, esito di pregresso processo morboso o lesione traumatica, sia derivante da anomalia congenita. Evento/Data Evento: il singolo ricovero anche per più patologie. La data dell evento è quella in cui si è verificato il ricovero. Grandi Interventi Chirurgici: interventi chirurgici elencati nell allegato n.1. 5/7

7 Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche obiettivamente constatabili e documentabili. Intervento Chirurgico: atto medico, avente una diretta finalità terapeutica o diagnostica, effettuato attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Eventuali biopsie effettuate nell ambito di endoscopie non sono considerate intervento chirurgico. Intramoenia: prestazioni sanitarie erogate individualmente o in equipe da professionista medico, dipendente di una struttura sanitaria pubblica, fuori dall orario di lavoro, in regime ambulatoriale, di day hospital o di ricovero, in favore e per scelta del paziente e con oneri a carico dello stesso per le prestazioni del professionista e/o per quelle della struttura sanitaria. Le suddette prestazioni libero-professionali intramoenia possono essere svolte sia presso la struttura pubblica di appartenenza del medico (in sede) che presso altre strutture sanitarie pubbliche o private, con le quali la struttura di appartenenza del medico abbia stipulato apposita convenzione (fuori sede). Istituto di Cura: Ospedale, clinica universitaria, istituto universitario o clinica privata regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non si considerano "istituto di cura" gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e di soggiorno, nonché colonie della salute e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche o deputate alle lungodegenze (RSA). Lungodegenza: ricovero in cui le condizioni fisiche dell Assicurato siano tali che una guarigione non può essere raggiunta con trattamenti medici e la permanenza in un istituto di cura è resa necessaria da misure di carattere essenzialmente assistenziale o fisioterapico di mantenimento; Malattia: ogni alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio. Malattia Mentale: tutte le patologie mentali (come ad esempio psicosi, nevrosi, sindromi depressive, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia, bulimia, ecc.) ricomprese capitolo 5 (DISTURBI PSICHICI) della 9 revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD9- CM dell OMS). Massimale: la spesa massima rimborsabile fino alla concorrenza della quale, per ciascun anno assicurativo, la Società presta le garanzie. Medicina Alternativa o Complementare: le pratiche mediche non convenzionali definite dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri: agopuntura; fitoterapia; medicina ayurvedica; medicina antroposofica; medicina omeopatica; medicina tradizionale cinese; omotossicologia; osteopatia; chiropratica. Polizza: i documenti che descrivono e provano l assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Protesi acustica (Apparecchio acustico): è un dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro, ai fini della correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi, avente carattere di stabilizzazione clinica. 6/7

8 Protesi ortopediche: sostituzione artificiale di parte degli arti del corpo (escluse pertanto ad esempio le ortosi, ovvero: tutori, busti, ginocchiere, plantari). Ricovero: degenza in Istituto di Cura che comporti almeno un pernottamento, documentato da una Cartella Clinica e da una SDO (Scheda di Dimissione Ospedaliera). Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stipulata l assicurazione. Sport Professionistico: attività svolta da atleti che esercitano, a titolo oneroso, continuativo o in via prevalente rispetto ad altre attività professionali, una disciplina sportiva. Società: RBM Salute S.p.A. 7/7

9 SOMMARIO Nota Informativa: - Glossario Condizione di Assicurazione comprensive di: - Norme che regolano la Convenzione - Condizioni Generali di Assicurazione - Descrizione delle Prestazioni Assicurate - Delimitazioni ed Esclusioni dell Assicurazione - Liquidazione dell indennizzo - Allegati: 1) Elenco Grandi Interventi Chirurgici 2) Guida alle prestazioni sanitarie - Regime di assistenza rimborsuale 3) Informativa resa all interessato ai sensi del Codice sulla Privacy (fac-simile) 4) Informativa relativa alle aree web riservate attivate ai sensi del Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013 Ai sensi dall art. 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie ed oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute del presente contratto, sono riportate in carattere sottolineato.

10 Polizza Indennitaria da Malattia e da Infortunio Condizioni di Assicurazione MOD. AP CGA 0147

11 GLOSSARIO Associato: il soggetto associato al Contraente, Aziende del Gruppo RB Hold. Assistito: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione, ovvero l Assicurato. Assicurazione: il contratto con il quale la Società si impegna a tenere indenne l Assicurato entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro. Assistenza infermieristica: l assistenza prestata da personale fornito di specifico diploma. Cartella Clinica: documento ufficiale avente la natura di atto pubblico, redatto durante la degenza, diurna o con pernottamento in istituto di cura, contenente le generalità del paziente per esteso, diagnosi di ingresso e diagnosi di dimissione, anamnesi patologica remota e prossima, terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico, la Scheda di Dimissione Ospedaliera (S.D.O.). Cassa/Fondo: Cassa RBM SALUTE, via E. Forlanini 24, Preganziol (TV) Loc. Borgo Verde, C.F , soggetto avente finalità assistenziale ed abilitato a norma di legge anche ai sensi dell'art 51 del D.P.R. n. 917/1986, a ricevere i contributi e ad assumere la contraenza del programma sanitario ai fini degli aspetti fiscali e contributivi. Centro Medico: struttura, anche non adibita al ricovero, non finalizzata al trattamento di problematiche di natura estetica, organizzata, attrezzata e regolarmente autorizzata in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie diagnostiche o terapeutiche di particolare complessità (esami diagnostici strumentali, analisi di laboratorio, utilizzo di apparecchiature elettromedicali, trattamenti fisioterapici e riabilitativi) e dotata di direzione sanitaria. Certificato di assicurazione: il documento rilasciato dalla Società che riporta gli elementi principali dell assicurazione (decorrenza e scadenza della polizza, il premio, gli estremi dell Aderente, i soggetti assicurati, ecc). Chirurgia Bariatrica: detta anche chirurgia dell obesità. Interventi chirurgici aventi la finalità di ridurre l'assunzione di cibo attraverso la diminuzione della capacità gastrica (interventi restrittivi) o della capacità di assorbimento dei cibi da parte dell'intestino (interventi malassorbitivi). Contraente: Cassa RBM SALUTE, via E. Forlanini 24, Preganziol (TV) Loc. Borgo Verde, C.F , il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di chi spetta e che è responsabile del versamento del premio. Day Hospital: degenza diurna senza pernottamento in Istituto di Cura, per prestazioni chirurgiche e terapie mediche di durata limitata e documentate da cartella clinica completa di scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.). Non è considerato Day Hospital la permanenza in Istituto di Cura presso il Pronto Soccorso. Difetto fisico: alterazione organica clinicamente statica e stabilizzata sia di tipo acquisito, esito di pregresso processo morboso o lesione traumatica, sia derivante da anomalia congenita. Evento/Data Evento: il singolo ricovero anche per più patologie. La data dell evento è quella in cui si è verificato il ricovero. Grandi Interventi Chirurgici: interventi chirurgici elencati nell allegato n.1. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Pag. 1 di 16

12 Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche obiettivamente constatabili e documentabili. Intervento Chirurgico: atto medico, avente una diretta finalità terapeutica o diagnostica, effettuato attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Eventuali biopsie effettuate nell ambito di endoscopie non sono considerate intervento chirurgico. Intramoenia: prestazioni sanitarie erogate individualmente o in equipe da professionista medico, dipendente di una struttura sanitaria pubblica, fuori dall orario di lavoro, in regime ambulatoriale, di day hospital o di ricovero, in favore e per scelta del paziente e con oneri a carico dello stesso per le prestazioni del professionista e/o per quelle della struttura sanitaria. Le suddette prestazioni libero-professionali intramoenia possono essere svolte sia presso la struttura pubblica di appartenenza del medico (in sede) che presso altre strutture sanitarie pubbliche o private, con le quali la struttura di appartenenza del medico abbia stipulato apposita convenzione (fuori sede). Istituto di Cura: Ospedale, clinica universitaria, istituto universitario o clinica privata regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non si considerano "istituto di cura" gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e di soggiorno, nonché colonie della salute e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche o deputate alle lungodegenze (RSA). Lungodegenza: ricovero in cui le condizioni fisiche dell Assicurato siano tali che una guarigione non può essere raggiunta con trattamenti medici e la permanenza in un istituto di cura è resa necessaria da misure di carattere essenzialmente assistenziale o fisioterapico di mantenimento; Malattia: ogni alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio. Malattia Mentale: tutte le patologie mentali (come ad esempio psicosi, nevrosi, sindromi depressive, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia, bulimia, ecc.) ricomprese capitolo 5 (DISTURBI PSICHICI) della 9 revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD9- CM dell OMS). Massimale: la spesa massima rimborsabile fino alla concorrenza della quale, per ciascun anno assicurativo, la Società presta le garanzie. Medicina Alternativa o Complementare: le pratiche mediche non convenzionali definite dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri: agopuntura; fitoterapia; medicina ayurvedica; medicina antroposofica; medicina omeopatica; medicina tradizionale cinese; omotossicologia; osteopatia; chiropratica. Polizza: i documenti che descrivono e provano l assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Protesi acustica (Apparecchio acustico): è un dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro, ai fini della correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi, avente carattere di stabilizzazione clinica. Protesi ortopediche: sostituzione artificiale di parte degli arti del corpo (escluse pertanto ad esempio le ortosi, ovvero: tutori, busti, ginocchiere, plantari). Pag. 2 di 16

13 Ricovero: degenza in Istituto di Cura che comporti almeno un pernottamento, documentato da una Cartella Clinica e da una SDO (Scheda di Dimissione Ospedaliera). Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stipulata l assicurazione. Sport Professionistico: attività svolta da atleti che esercitano, a titolo oneroso, continuativo o in via prevalente rispetto ad altre attività professionali, una disciplina sportiva. Società: RBM Salute S.p.A. NORME CHE REGOLANO LA CONVENZIONE 1. Effetto e durata della Convenzione La presente convenzione ha decorrenza dalle ore del giorno 01/01/2014 e scadenza alle ore del giorno 01/01/2015. In mancanza di disdetta da parte del Contraente o della Società, mediante preavviso di trenta giorni con lettera raccomandata, essa si intende prorogata per un anno e così di seguito. Le condizioni previste dalla convenzione e le eventuali successive modifiche sono operative dal momento in cui si perfeziona l accordo tra la Società ed il Contraente in merito al loro contenuto. 2. Oggetto della Convenzione Oggetto della presente convenzione è l assicurazione del rimborso di un indennità giornaliera, in caso di grande intervento chirurgico, in conseguenza di infortunio o malattia entro i limiti previsti nelle opzioni descritte. 3. Modalità di adesione/persone Assicurabili L adesione al programma da parte delle aziende associate ammesse alla convenzione è assolutamente libera e viene perfezionata su base volontaria mediante Certificati di polizza emessi dalla Società per ogni singola azienda. Il numero minimo di adesioni non può essere inferiore a 10 nuclei. I certificati avranno scadenza uguale a quella della convenzione e decorrenza definita dalla Contraente. 4. Premio Il premio annuo comprensivo di imposte del 2,5% 5. Variazione delle persone assicurate Regolazione del Premio Le inclusioni di Assistiti che si verifichino nel corso dell annualità assicurativa dovranno essere comunicati dal Contraente alla Società e la garanzia avrà effetto a decorrere dalle ore 00 del giorno successivo alla comunicazione. Per le inclusioni avvenute nel corso del primo semestre è dovuto il 100% del premio annuo; per le inclusioni avvenute nel corso del secondo semestre è dovuto il 60% del premio annuo. In caso di esclusione di Assistiti in corso d anno la copertura è operante fino alla prima scadenza utile. Alla scadenza di ciascuna annualità si procederà alla regolazione contabile del premio dovuto in conseguenza delle inclusioni avvenute nel corso dell anno. In caso di aumento del numero di nuclei assicurati il Contraente è tenuto a pagare la rata di rinnovo aumentata in relazione allo stato del rischio comunicato in corso d anno e/o al termine dell annualità assicurativa. Pag. 3 di 16

14 5.1 Regolazione premio Fermo rimanendo quanto previsto in relazione all anagrafiche provvisorie dal successivo art. 3 delle CGA Decorrenza dell assicurazione Pagamento del premio, entro il primo mese successivo alla decorrenza, a seguito del ricevimento delle anagrafiche, si procederà alla regolazione contabile del premio dovuto alla società sulla base delle anagrafiche definitive alla data di decorrenza. Entro 15 giorni precedenti la scadenza delle singole quietanze per le rate di premio dovute, si procederà contestualmente alla consegna della regolazione contabile del premio in conseguenza delle inclusioni e dei passaggi avvenuti nel corso del periodo di copertura trascorso. 6. Obblighi di consegna documentale a carico del Contraente Prima dell adesione alla copertura assicurativa, il Contraente ha l obbligo di consegnare all Assistito i seguenti documenti: a) Richiesta di adesione, b) Informativa Privacy (consenso al trattamento dei dati personali), c) Condizioni di Assicurazione. Una copia della Richiesta di Adesione e dell'informativa Privacy, entrambe sottoscritte dall'assistito, dovrà rimanere in possesso del Contraente che si impegna a consegnarla tempestivamente alla Società qualora questa ne faccia richiesta. 7. Trasferimento di agenzia e operazioni societarie straordinarie Nei casi di: cessazione d agenzia o assegnazione di portafoglio a nuovo intermediario, modifiche statutarie attinenti il cambio di denominazione sociale o al trasferimento di sede sociale, trasferimento, anche parziale, del portafoglio, fusione o scissione del portafoglio stesso, la Società, entro il termine di dieci giorni dalla data di efficacia dell operazione, renderà al Contraente un informativa di dettaglio. Il Contraente è tenuto, a sua volta, a comunicare tali informazioni ad ogni Assistito. 8. Modifiche Nessuna modifica delle garanzie e delle condizioni previste dalla convenzione potrà essere introdotta e/o imposta dalla Società se non in base ad accordi specifici. 9. Foro competente Ferma la facoltà delle Parti di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente Contratto l Autorità Giudiziaria competente viene individuata, per ogni controversia tra la Società e il Contraente, in quella del luogo ove ha sede la Società. 10. Rinvio Per quanto non previsto dalla presenti disposizioni e in quanto compatibili si rinvia alle condizioni generali di assicurazione. Pag. 4 di 16

15 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio AVVERTENZE:Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assistito relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione degli effetti dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 2. Altre assicurazioni/coperture II Contraente/Assistito deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'assistito deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art del Codice Civile. Quanto suddetto vale anche nel caso in cui lo stesso rischio è coperto da contratti stipulati dall assistito con Enti, Casse, Fondi integrativi sanitari. Fatto salvo il diritto di regresso della Società. 3. Decorrenza dell assicurazione Pagamento del premio L'assicurazione decorre dalle ore del giorno 01/01/2014 se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 00 del giorno successivo al pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 00 del 16 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 00 del giorno successivo al pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art del Codice Civile. Trascorso il termine di cui sopra, la Società ha diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, o di esigere giudizialmente l esecuzione. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno. I premi devono essere pagati all intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. L anagrafica provvisoria dovrà pervenire alla Società entro 30 gg alla data di decorrenza, tramite tracciato informatico concordato. Il versamento del premio alla Società dovrà essere effettuato entro il primo mese successivo alla decorrenza. L anagrafica definitiva dovrà pervenire alla Società entro il primo mese successivo alla decorrenza, tramite tracciato informatico concordato. 4. Tacito rinnovo In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza dei singoli certificati di polizza, questi sono prorogati per la durata di un anno e così via, fermo restando il rinnovo della convenzione. Nel caso di disdetta della convenzione i singoli certificati di polizza s intendono automaticamente disdettati alla prima scadenza utile. 5. Estensione Territoriale La polizza è valida per gli assistiti residenti in Italia. L assicurazione vale per il Mondo Intero con l intesa che le liquidazioni dei danni vengano effettuate in Italia, con pagamento dei rimborsi in Euro. Per le spese sostenute all estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione della BCE. Pag. 5 di 16

16 6. Forma delle comunicazioni Il Contraente e la Società prestano reciprocamente preventiva ed espressa accettazione di adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione di comunicazioni in corso di contratto anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza. 7. Assicurazione per conto altrui Quando la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assistito, così come disposto dall'art del Codice Civile. 8. Imposte Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. 9. Competenza territoriale Ferma la facoltà delle Parti di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente Contratto l Autorità Giudiziaria competente viene individuata, per ogni controversia tra la Società e l Assistito, in quella del luogo di residenza o domicilio dell Assistito o dell avente diritto. 10. Controversie: mediazione Ai sensi del D.lgs. 28/2010 e successive disposizioni modificative ed integrative, qualsiasi controversia relativa al presente contratto o comunque ad esso connessa - comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - deve essere preliminarmente sottoposta a procedimento di mediazione innanzi ad un Organismo di Mediazione iscritto nell apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia e che abbia sede nel luogo dell Autorità Giudiziaria territorialmente competente per la controversia. L esperimento del tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Qualora la lite non venga conciliata nell ambito della mediazione, le Parti saranno libere di adire l Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto, individuata secondo le previsioni dell art. Foro Competente delle Norme che Regolano la Convenzione e dell art. Competenza Territoriale delle Condizioni Generali di Assicurazione. 11. Rinvio alle Norme di Legge Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le Norme di Legge vigenti in Italia. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE 12. Oggetto dell Assicurazione In caso di grande intervento chirurgico reso necessario da malattia e/o infortunio, la Società corrisponde all Assistito un indennità di Euro 25,00 al giorno, massimo 90 giorni all anno e con una franchigia assoluta di 10 giorni per ricovero. Pag. 6 di 16

17 DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DELL ASSICURAZIONE 13. Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione: 1) gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza alla guida di veicoli in genere od in conseguenza di proprie azioni delittuose o atti autolesivi; 2) gli infortuni, le patologie e le intossicazioni conseguenti ad alcolismo, ad abuso di psicofarmaci, all'uso di stupefacenti (salvo la somministrazione terapeutica) o allucinogeni; 3) gli infortuni derivanti dalla pratica dei seguenti sport: salto dal trampolino con gli sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, immersioni con autorespiratore, football americano, pugilato, atletica pesante, lotta in tutte le sue forme, alpinismo con scalata di rocce e ghiacciai superiore al 3 grado della scala francese, speleologia, sport aerei, sport comportanti l uso di veicoli o natanti a motore (e relative corse, gare, prove); mountain bike e downhill ; 4) gli infortuni derivanti da gare professionistiche e relative prove ed allenamenti; 5) le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico o sociale a cui l Assistito abbia preso parte volontariamente, nonché di qualsiasi atto di terrorismo; 6) le conseguenze dirette od indirette di contaminazioni nucleari, trasmutazioni del nucleo dell atomo come pure di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo l uso terapeutico; 7) le conseguenze di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e maremoti; 8) le spese sostenute in conseguenza di malattie mentali (elencate nel capitolo 5 (DISTURBI PSICHICI) della 9 revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD9-CM dell Organizzazione Mondiale della Sanità ) e/o dell assunzione di farmaci psicotropi a scopo terapeutico; 9) gli interventi di chirurgia plastica a scopo estetico salvo i seguenti casi: i) a scopo ricostruttivo a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza; ii) a scopo ricostruttivo a seguito di interventi demolitivi, indennizzabili ai sensi di polizza, per tumori maligni; 10) cure ed interventi per l eliminazione o correzione di difetti fisici; 11) cure ed interventi per le conseguenze o complicanze di infortuni o malattie non indennizzabili ai sensi di polizza; 12) Ricoveri in lungodegenza; 13) gli interventi di chirurgia bariatrica finalizzata alla cura dell obesità, ad eccezione dei casi di obesità di III grado (Indice di Massa Corporea uguale o superiore a 40). Sono altresì escluse le prestazioni e le terapie in genere con finalità dietologica; 14) le prestazioni non corredate dall indicazione della diagnosi e le prestazioni non effettuate da medico o Centro medico, ad eccezione di quelle infermieristiche; 15) cure ed interventi relativi alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); 16) le spese sostenute presso strutture non autorizzate ai sensi di legge o gli onorari di medici non iscritti al relativo albo professionale e/o privi di abilitazione professionale; 17) gli infortuni occorsi precedentemente alla data di decorrenza della polizza nonché le relative conseguenze e complicanze; 18) le malattie (anche croniche e recidivanti), malformazioni, stati patologici, che abbiano dato origine a cure, esami, diagnosi, anteriormente alla data di decorrenza della polizza. 14. Persone non assicurabili Non sono assicurabili le persone di età superiore a 75 anni. Per gli Assistiti che raggiungano il limite di età, la copertura cessa alla prima scadenza annuale del contratto, salvo specifica deroga. Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività HIV. Nel caso di manifestazione di una di dette malattie nel corso della validità della polizza, l assicurazione cessa con il loro manifestarsi nei modi e nei termini previsti dall articolo 1898 del Codice Civile. Viene prevista la possibilità di accedere alla copertura anche ai soggetti portatori di handicap mentali, o che assumono farmaci psicotropi a scopo terapeutico, nei limiti di quanto previsto dalle esclusioni. Pag. 7 di 16

18 LIQUIDAZIONE DELL INDENNIZZO 15. Oneri in caso di Sinistro Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente, dall Assistito o dai suoi aventi diritto alla Società non appena ne abbiano la possibilità. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo previsto, ai sensi dell articolo 1915 del Codice Civile. Eventuale documentazione redatta in lingua diversa dall Italiano, dall Inglese, dal Francese e dal Tedesco dovrà essere corredata di traduzione in Italiano. In mancanza, eventuali oneri di traduzione resteranno a carico dell Assicurato. L Assistito, deve consentire la visita di medici della Società ed qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l Assistito stesso. Indennizzo all Assistito La Società indennizza a cura ultimata, con la presentazione in fotocopia della cartella clinica completa e scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.), in caso di Ricovero, unitamente al referto del Pronto Soccorso, in caso di infortunio. La documentazione deve essere intestata all Assistito e l indennizzo avviene in favore dell Assistito. Agli effetti dell art del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei sottoindicati articoli: NORME CHE REGOLANO LA CONVENZIONE Art. 1 Effetto e durata della Convenzione Art. 5 Variazione delle persone assicurate Regolazione del Premio Art. 9 Foro competente CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 4 Tacito rinnovo Art. 6 Forma delle comunicazioni Art. 13 Esclusioni Art. 14 Persone non assicurabili Art. 15 Oneri in caso di Sinistro Pag. 8 di 16

19 Allegato 1 - ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI SISTEMA NERVOSO Tessuto cerebrale Asportazione maggiore di tessuto cerebrale TRATTO RESPIRATORIO Polmoni e mediastino Descrizione Trapianto del polmone CUORE Setto e camere cardiache Descrizione Trapianto di cuore e polmoni Altro trapianto di cuore Correzione della tetralogia di fallot Operazione di inversione atriale per trasposizione dei grandi vasi Altre correzioni della trasposizione dei grandi vasi Correzione di anomalia totale della connessione venosapolmonare Chiusura di setto atrioventricolare difettoso Chiusura di setto interatriale difettoso Chiusura di setto interventricolare difettoso Chiusura di setto difettoso non specificato Altro intervento sul setto cardiaco Creazione di condotto cardiaco con valvola Creazione di altro condotto cardiaco Rimodellamento dell'atrio Altri interventi sulle pareti atriali Altri interventi sulle pareti del cuore Valvole cardiache e strutture adiacenti Descrizione Valvulopastica mitralica Valvulopastica aortica Valvulopastica della valvola tricuspide Valvulopastica della valvola polmonare Valvulopastica di valvola cardiaca non specificata Revisione di plastica a valvola cardiaca Incisione aperta di valvola cardiaca Incisione chiusa di valvola cardiaca Altro intervento aperto a valvola cardiaca Rimozione di ostruzioni dalle strutture adiacenti alle valvole cardiache Altri interventi su strutture adiacenti alle valvole cardiache Pag. 9 di 16

20 Arterie coronarie Descrizione Bypass aortocoronarico con innesto di vena safena Alloinnesto di arteria coronaria Protesi di sostituzione di arteria coronaria Protesi di sostituzione di arteria coronaria Bypass doppio mammaria interna-arteria coronarica Altro bypass di arteria coronarica Riparazione di arteria coronarica Altra operazione aperta su arteria coronarica Altre parti del cuore e del pericardio Descrizione Operazione aperta sul sistema conduttivo del cuore APPARATO DIGERENTE SUPERIORE Esofago, inclusa ernia dello hiatus esofageo Esofagectomia e gastroresezione APPARATO URINARIO Reni Descrizione Trapianto di rene Pag. 10 di 16

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