GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SOMMARIO SERIE GENERALE. PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 31 dicembre 2012 AVVISO AGLI ABBONATI

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1 SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno Numero 303 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA TUTTI I PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 31 dicembre 2012 GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE DIREZIONE REDAZIONE PRESSO PRESSO L ISTITUTO IL POLIGRAFICO MINISTERO E DELLA ZECCA GIUSTIZIA DELLO STATO - UFFICIO - VIA SALARIA, PUBBLICAZIONE LEGGI ROMA E - DECRETI CENTRALINO - VIA ARENULA - LIBRERIA DELLO STATO ROMA PIAZZA AMMINISTRAZIONE G. VERDI, 1 - PRESSO ROMA L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI ROMA - CENTRALINO La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione: 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì) 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì) La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, Foglio delle inserzioni, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato AVVISO AGLI ABBONATI Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento. SOMMARIO DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre Approvazione dello Statuto dell Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS. (12A13720) Pag. 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre Scioglimento del consiglio comunale di Guardavalle e nomina del commissario straordinario. (12A13619) Pag. 9 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre Scioglimento del consiglio comunale di Gioiosa Ionica e nomina del commissario straordinario. (12A13620) Pag. 9 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre Scioglimento del consiglio comunale di Locri e nomina del commissario straordinario. (12A13621) Pag. 10 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre Scioglimento del consiglio comunale di Cicciano e nomina del commissario straordinario. (12A13622) Pag. 11 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre Scioglimento del consiglio comunale di Capergnanica e nomina del commissario straordinario. (12A13623) Pag. 11

2 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETO 18 dicembre Ministero dell economia e delle finanze Direttive per l attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico). (12A13676) Pag. 12 DECRETO 20 dicembre Emissione delle monete d oro da euro 20 della Serie «Flora nell Arte», - Rinascimento, in versione proof, millesimo (12A13662) Pag. 15 DECRETO 20 dicembre Emissione delle monete d oro da euro 50 della Serie «Fauna nell Arte», - Rinascimento, in versione proof, millesimo (12A13663) Pag. 16 DECRETO 21 dicembre Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 28 settembre 2012 e scadenza 30 settembre 2014 settima e ottava tranche. (12A13677) Pag. 17 DECRETO 28 dicembre Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno. (12A13719)..... Pag. 18 DECRETO 19 dicembre Ministero della giustizia Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della strada, ai sensi dell articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n (12A13749) Pag. 25 DECRETO 10 dicembre Ministero della salute Aggiornamento delle tabelle contenenti l indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I della sostanza 5-IT o 5-(2-aminopropil)indolo. (12A13463) Pag. 27 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DECRETO 27 dicembre Disposizioni transitorie al decreto 1 febbraio 2012 n contenente disposizioni per l attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all etichettatura dei prodotti biologici. (12A13709) Pag. 28 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ DECRETO 20 dicembre Agenzia del demanio Rettifica del decreto 17 ottobre 2012, volto a rettificare il decreto del 20 dicembre 2004, relativo a beni immobili di proprietà dell INAIL. (12A13618) Pag. 34 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI Cassa depositi e prestiti S.p.A. Avviso relativo alla variazione dei tassi di interesse offerti sui libretti di risparmio e istituzione del Libretto Smart. (12A13660) Pag. 37 Ministero della giustizia Mancata conversione del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante: «Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici». (12A13741) Pag. 37 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Proroga dei termini per il versamento delle quote delle imprese iscritte all Albo degli autotrasportatori, per l anno 2013, da corrispondere al Comitato Centrale per l Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l autotrasporto di cose per conto di terzi. (12A13661) Pag. 37 II

3 Presidenza del Consiglio dei Ministri Comunicato relativo all approvazione del Contratto di programma stipulato in data 26 ottobre 2012 tra l ENAC e la Società SAVE S.p.A., ai sensi dell art. 17, comma 34- bis, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n (12A13740) Pag. 37 DECRETO 28 dicembre Approvazione della territorialità del livello delle locazioni immobiliari. (12A13718) SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 17 Regione Liguria Legge regionale 21 dicembre 2012 n Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Liguria (Legge finanziaria 2013) - Variazione dell aliquota dell addizionale regionale IRPEF. (12A13675) Pag. 38 DECRETO 28 dicembre Ministero dell economia e delle finanze Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto dei servizi. (12A13715) SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 214 SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 18 DECRETO 31 dicembre Ministero dell economia e delle finanze Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2013 e per il triennio (12A13750) DECRETO 28 dicembre Ministero dell economia e delle finanze Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto del commercio. (12A13716) SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 16 SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 19 DECRETO 28 dicembre Ministero dell economia e delle finanze Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto delle manifatture. (12A13714) DECRETO 28 dicembre Ministero dell economia e delle finanze Approvazione degli studi di settore relativi ad attività professionali. (12A13717) III

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5 DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre Approvazione dello Statuto dell Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, ed in particolare l art. 13 recante istituzione dell Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - IVASS; Vista la delibera del direttorio della banca d Italia del 31 ottobre 2012, n. 709; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 novembre 2012; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle sviluppo economico; Decreta: Art È approvato, nel testo deliberato dal direttorio della Banca d Italia, lo statuto dell Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante. 2. Lo statuto di cui al comma 1, entra in vigore dal 1 gennaio 2013, come previsto nell art. 15 dello statuto medesimo. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addì 12 dicembre 2012 NAPOLITANO M ONTI, Presidente del Consiglio dei Ministri PASSERA, Ministro dello sviluppo economico Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 10, foglio n

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13 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre Scioglimento del consiglio comunale di Guardavalle e nomina del commissario straordinario. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Guardavalle (Catanzaro); Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 12 ottobre 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge; Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1. Il consiglio comunale di Guardavalle (Catanzaro) è sciolto. Art. 2. La dott.ssa Costanza Pino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addì 17 dicembre 2012 NAPOLITANO C ANCELLIERI, dell interno Al Presidente della Repubblica Ministro A LLEGATO Il consiglio comunale di Guardavalle (Catanzaro) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Tedesco. Il citato amministratore, in data 12 ottobre 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge. Configuratasi l ipotesi dissolutoria disciplinata dall art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune. Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Guardavalle (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Costanza Pino. 12A13619 Roma, 11 dicembre 2012 Il Ministro dell interno: CANCELLIERI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre Scioglimento del consiglio comunale di Gioiosa Ionica e nomina del commissario straordinario. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria); Vista la delibera n. 32 del 26 novembre 2012, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole di undici consiglieri sui sedici assegnati all ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco; Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1. Il consiglio comunale di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) è sciolto. 9

14 Art. 2. La dott.ssa Giuseppina Di Dio Datola è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addì 17 dicembre 2012 NAPOLITANO C ANCELLIERI, dell interno Al Presidente della Repubblica Ministro A LLEGATO Il consiglio comunale di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Mario Mazza. In data 14 novembre 2012, sette consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 32 del 26 novembre 2012 da undici componenti, nei confronti del predetto sindaco. Verificatasi l ipotesi prevista dall art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 27 novembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune. L approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell ordinaria gestione dell ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Giuseppina Di Dio Datola. 12A13620 Roma, 11 dicembre 2012 Il Ministro dell interno: CANCELLIERI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre Scioglimento del consiglio comunale di Locri e nomina del commissario straordinario. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Locri (Reggio Calabria); Viste le dimissioni rassegnate da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi; Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1. Il consiglio comunale di Locri (Reggio Calabria) è sciolto. Art. 2. La dott.ssa Francesca Crea è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addì 17 dicembre 2012 NAPOLITANO C ANCELLIERI, dell interno Al Presidente della Repubblica Ministro A LLEGATO Nel consiglio comunale di Locri (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell ente in data 2 novembre Anche il sindaco, in pari data, ha rassegnato le dimissioni dalla carica. Le dimissioni dei consiglieri, che sono state presentate per il tramite di uno dei componenti dimissionari dell organo consiliare, all uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l ipotesi dissolutoria dell organo elettivo disciplinata dall art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n Pertanto, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 6 novembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune. Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Locri (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Francesca Crea. 12A13621 Roma, 11 dicembre 2012 Il Ministro dell interno: CANCELLIERI 10

15 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre Scioglimento del consiglio comunale di Cicciano e nomina del commissario straordinario. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cicciano (Napoli); Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 31 ottobre 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge; Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1. Il consiglio comunale di Cicciano (Napoli) è sciolto. Art. 2. La dott.ssa Anna De Luna è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addì 17 dicembre 2012 NAPOLITANO C ANCELLIERI, dell interno Ministro Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cicciano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna De Luna. 12A13622 Roma, 11 dicembre 2012 Il Ministro dell interno: CANCELLIERI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre Scioglimento del consiglio comunale di Capergnanica e nomina del commissario straordinario. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Capergnanica (Cremona); Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell ente, da sette consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi; Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Al Presidente della Repubblica A LLEGATO Il consiglio comunale di Cicciano (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Raffaele Arvonio. Il citato amministratore, in data 31 ottobre 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge. Configuratasi l ipotesi dissolutoria disciplinata dall art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 21 novembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune. Art. 1. Il consiglio comunale di Capergnanica (Cremona) è sciolto. Art. 2. La dott.ssa Emilia Giordano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. 11

16 Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addì 17 dicembre 2012 NAPOLITANO C ANCELLIERI, dell interno Al Presidente della Repubblica Ministro A LLEGATO Nel consiglio comunale di Capergnanica (Cremona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare. Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell ente in data 10 novembre 2012, hanno determinato l ipotesi dissolutoria dell organo elettivo disciplinata dall art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n Pertanto, il prefetto di Cremona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 12 novembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune. Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Capergnanica (Cremona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Emilia Giordano. 12A13623 Roma, 11 dicembre 2012 Il Ministro dell interno: CANCELLIERI DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 18 dicembre Direttive per l attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico). IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», ed in particolare l art. 3, ove si prevede che il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro: di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità; di disporre, per promuovere l efficienza dei mercati finanziari, l emissione temporanea di tranche di prestiti vigenti per consentire il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati; di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonché a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali; Visto il decreto ministeriale n del 4 agosto 2003, come modificato dal decreto ministeriale n del 1 febbraio 2005, con il quale vengono regolate le operazioni di concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed in particolare l art. 47 recante «Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide», con il quale sono state introdotte modifiche all art. 5, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003; Visto il decreto ministeriale n del 29 luglio 2011, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata approvata la Convenzione tra il Ministero dell economia e delle finanze e la Banca d Italia per la gestione del conto disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria (di seguito «conto disponibilità») e dei conti ad esso assimilati; Visto il decreto ministeriale n del 25 ottobre 2011 con il quale sono state disciplinate le modalità di movimentazione della liquidità in essere sul conto disponibilità e sui conti ad esso assimilabili e di selezione delle controparti ammesse alle operazioni; Considerato che la Direzione II - debito pubblico - del Dipartimento del Tesoro (d ora innanzi indicata come «Direzione II») può porre in essere: contratti-quadro con istituzioni finanziarie (I.S.D.A. Master Agreement), al fine di disciplinare gli accordi di seguito indicati, secondo quanto stabilito dall International Swap & Derivatives Association, già International 12

17 Swap Dealers Association (di seguito: «I.S.D.A.») associazione di categoria internazionalmente riconosciuta per la definizione degli standard contrattuali; in occasione delle operazioni di ristrutturazione del debito pubblico, accordi con le medesime istituzioni finanziarie al fine di regolamentare le operazione medesime; altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l art. 4 con il quale, mentre si attribuisce agli organi di governo l esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell attività amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva, invece, ai dirigenti l adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l amministrazione verso l esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell organizzazione del Governo, a norma dell art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l art. 5, comma 3, ove si prevede che il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro; Visto il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell economia e delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, ed in particolare l art. 6, comma 2, ove si definiscono le funzioni svolte dalla Direzione II - debito pubblico - del Dipartimento del Tesoro; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» ed in particolare l art. 3, comma 13, con il quale si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ CE e 2004/18/CE», ed in particolare l art. 19, comma 1, lettera d), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all emissione, all acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; Ritenuta la necessità di delineare gli obiettivi di riferimento per lo svolgimento dell attività amministrativa nel settore delle operazioni finanziarie volte alla gestione del debito pubblico, stabilendo i limiti da osservare e le modalità cui l amministrazione dovrà attenersi in tale attività durante l anno finanziario 2013; Decreta: Art. 1. Emissione dei prestiti Ai sensi dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, citato nelle premesse, per l anno finanziario 2013, le operazioni di emissione dei prestiti indicate nel medesimo articolo verranno disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Dirigente Generale Capo della Direzione II del Dipartimento del Tesoro (d ora innanzi indicato come «Direttore della Direzione II»). In caso di assenza o impedimento di quest ultimo, le operazioni predette potranno essere disposte dal medesimo Direttore Generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa. Il Dipartimento del Tesoro potrà procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile. Potrà, inoltre, procedere all emissione temporanea di tranche di prestiti vigenti per consentire il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nella prassi finanziaria al fine di promuovere l efficienza dei mercati. Art. 2. Limiti dell indebitamento Le emissioni dei prestiti dovranno essere effettuate, oltre che nel rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, attenendosi alle linee guida di cui al presente decreto, e secondo gli obiettivi dal medesimo indicati. I titoli potranno avere qualunque durata; nella determinazione della stessa, si dovrà contemperare l esigenza di acquisire il gradimento dei mercati con quella di contenere il costo complessivo dell indebitamento in un ottica di medio-lungo periodo, considerata l esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento e di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse. In tale attività, il Dipartimento del Tesoro effettuerà emissioni di prestiti in modo che, al termine dell anno finanziario 2013, la quota dei titoli a breve termine si attesti tra il 5% e il 15% dell ammontare nominale complessivo dei titoli di Stato in circolazione a quella data, la quota dei titoli «nominali» a tasso fisso tra il 55% e il 75%, la quota dei titoli «nominali» a tasso variabile tra il 5% e il 15%; inoltre, le quote dei titoli «reali» indicizzati all inflazione e dei certificati del Tesoro zero-coupon non dovranno superare rispettivamente il 15% e il 6%. Il totale dei prestiti emessi sui mercati esteri, al netto dei rimborsi, non dovrà eccedere il 30% del totale delle emissioni nette. Inoltre, il Dipartimento del Tesoro potrà effettuare, con le modalità di cui al presente decreto, operazioni di assegnazione di titoli per particolari finalità, previste dalla normativa. 13

18 Art. 3. Operazioni di ristrutturazione del debito pubblico Il Dipartimento del Tesoro potrà effettuare operazioni di ristrutturazione del debito pubblico su base consensuale. Tali operazioni di ristrutturazione non sono da intendersi quali modifiche dei termini e delle condizioni dei singoli prestiti disposte in modo unilaterale dall autorità emittente. Le predette operazioni, incluse quelle effettuate attraverso l utilizzo di strumenti derivati concluse nell ambito degli accordi di cui al successivo art. 5, avranno come obiettivi, sulla base delle informazioni disponibili e delle condizioni di mercato, il contenimento del costo complessivo dell indebitamento, la protezione dai rischi di mercato e di rifinanziamento e il buon funzionamento del mercato secondario dei titoli di Stato. Le operazioni di scambio, di riacquisto o di rimborso anticipato di titoli ed ogni altra operazione finanziaria consentita, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico, dall art. 3 del D.P.R. n. 398/2003 citato in premessa, verranno disposte dal Direttore Generale del Tesoro, o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II. Il Dipartimento del Tesoro potrà procedere ad operazioni di riacquisto o rimborso anticipato di titoli sino ad un importo massimo pari al 40% dell ammontare nominale in circolazione di ogni emissione. Il Dipartimento del Tesoro potrà, altresì, effettuare operazioni di scambio accettando, in pagamento dei titoli in emissione, titoli di Stato di qualunque durata. Alle operazioni di scambio, di riacquisto o di rimborso anticipato di titoli saranno ammessi a partecipare esclusivamente gli «Specialisti in titoli di Stato», come definiti dall art. 23 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n In forza dell art. 3, comma 2, del citato D.P.R. n. 398 del 2003, i pagamenti conseguenti alle operazioni di cui al presente articolo potranno avvenire anche in deroga a quanto stabilito dall art. 24, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione delle condizioni obiettive di fatto collegate a tale operatività. Art. 4. Contenimento del rischio di credito nelle operazioni di ristrutturazione del debito pubblico Al fine di ridurre i rischi connessi ad eventuali inadempimenti delle controparti di operazioni di ristrutturazione effettuate attraverso l utilizzo di strumenti derivati, tali operazioni saranno concluse solo con istituzioni finanziarie di elevata affidabilità. Nel valutare il merito del credito delle predette istituzioni, si terrà conto della valutazione espressa dalle principali agenzie di rating tra quelle che effettuano una valutazione del merito di credito ai sensi del Regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009 e successive modifiche. Ove ne ravvisi l opportunità per la gestione del debito pubblico, il Dipartimento del Tesoro ha facoltà di porre in essere, con le controparti di operazioni in strumenti derivati, accordi finalizzati alla reciproca prestazione di una garanzia (collateral). Art. 5. Accordi connessi con l attività di ristrutturazione del debito pubblico Il Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, il Direttore della Direzione II, potrà stipulare i contratti - quadro I.S.D.A. Master Agreement, di cui alle premesse, e ogni loro altro allegato, compreso quello che disciplina gli accordi di prestazione di garanzia di cui all art. 4, terzo comma (Credit Support Annex) che intercorreranno tra il Ministero dell economia e delle finanze e le istituzioni finanziarie controparti di operazioni in strumenti derivati, nonché ogni altro accordo connesso, preliminare o conseguente alla gestione del debito, ivi compresi quelli relativi alle operazioni di cui all art. 3. Il Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, il Direttore della Direzione II, firmerà gli accordi relativi ad ogni operazione di ristrutturazione. Art. 6. Operazioni di gestione del conto disponibilità Le operazioni di gestione del «conto disponibilità» di cui ai decreti ministeriali del 29 luglio 2011 e del 25 ottobre 2011, citati nelle premesse, saranno disposte dal Direttore della Direzione II o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della Direzione II da questi delegato, anche in deroga a quanto disposto dal citato decreto ministeriale del 25 ottobre Art. 7. Decreti di approvazione e di accertamento I decreti di approvazione degli accordi citati nei precedenti articoli 4 e 5, nonché quelli di accertamento dell esito delle operazioni di gestione del debito pubblico e di gestione della liquidità di cui all art. 6, verranno firmati dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II. Art. 8. Obbligo di comunicazione Il Dipartimento del Tesoro darà regolare comunicazione all Ufficio di Gabinetto del Ministro delle operazioni finanziarie effettuate in forza del presente decreto, indicando i dati finanziari caratteristici di ciascuna di esse; tale comunicazione potrà avvenire anche utilizzando mezzi informatici. Il Dipartimento del Tesoro darà preventiva comunicazione al Ministro di quelle operazioni che per le loro caratteristiche rientrino nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di governo; inoltre, qualora particolari esigenze nella gestione del debito 14

19 rendano opportuno derogare ai limiti posti nel presente decreto, le scelte conseguenti verranno sottoposte al Ministro stesso. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 dicembre 2012 Art. 2. Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all articolo precedente, sono le seguenti: Metallo Valore Diametro Titolo in millesimi Peso nominale g. Oro euro mm. legale tolleranza legale tolleranza Il Ministro: GRILLI 12A13676 DECRETO 20 dicembre Emissione delle monete d oro da euro 20 della Serie «Flora nell Arte», - Rinascimento, in versione proof, millesimo IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell Istituto Poligrafico dello Stato»; Visto l art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell ambito dell Istituto Poligrafico dello Stato; Visto l art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni; Visto il 5 comma dell art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l emissione di monete per collezionisti in euro; Visti i verbali della Commissione Permanente Tecnico- Artistica n. 13, relativo alla riunione del 28 maggio 2012 e n. 14, relativo alla riunione del 24 luglio 2012, dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2013 prevede, tra l altro, l emissione delle monete d oro da euro 20 della Serie «Flora nell Arte»; Ritenuta l opportunità di autorizzare l emissione delle suddette monete; 20, ± 1 6,451 ± 5 Art. 3. Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate: sul dritto: raffigurazione del giglio di Firenze su una balla di mercanzia; intorno un serto di foglie, fiori e frutta: copia dello stemma del Tribunale della Mercanzia, da una terracotta invetriata quattrocentesca di Luca della Robbia. Tra il serto di foglie e il giglio, nel giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; all esterno, cerchio di perline; sul rovescio: Serti di fiori e foglie adornano il busto della Primavera nell omonimo dipinto di Sandro Botticelli ( ), conservato nella Galleria degli Uffizi di Firenze; nel giro, da sinistra a destra, la scritta FLORA NELL ARTE ; nel campo di sinistra, su due righe, 20/ EURO e, sotto, R; sotto il busto il nome dell autore, A. MASINI ; in basso 2013; all esterno, cerchio di perline; sul bordo: zigrinatura continua. Art. 4. Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento. Art. 5. È approvato il tipo della suddetta moneta d oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l Archivio Centrale di Stato. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Decreta: Art. 1. È autorizzata l emissione delle monete d oro da euro 20 della Serie «Flora nell Arte», - Rinascimento, in versione proof, millesimo 2013, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri. 12A13662 Roma, 20 dicembre 2012 Il direttore generale: LA VIA 15

20 DECRETO 20 dicembre Art. 3. Emissione delle monete d oro da euro 50 della Serie «Fauna nell Arte», - Rinascimento, in versione proof, millesimo IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell Istituto Poligrafico dello Stato»; Visto l art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell ambito dell Istituto Poligrafico dello Stato; Visto l art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni; Visto il 5 comma dell art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l emissione di monete per collezionisti in euro; Visti i verbali della Commissione Permanente Tecnico- Artistica n. 13, relativo alla riunione del 28 maggio 2012, n. 14, relativo alla riunione del 24 luglio 2012, dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2013 prevede, tra l altro, l emissione delle monete d oro da euro 50 della Serie «Fauna nell Arte». Ritenuta l opportunità di autorizzare l emissione delle suddette monete; Decreta: Art. 1. È autorizzata l emissione delle monete d oro da euro 50 della Serie «Fauna nell Arte», - Rinascimento, in versione proof, millesimo 2013, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri. Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate: sul dritto: al centro, leone che regge con la zampa anteriore destra uno scudo con il giglio di Firenze, simbolo di libertà repubblicana, detto marzocco: da una scultura quattrocentesca realizzata da Donatello e collocata originariamente in Piazza della Signoria, ora conservata nel Museo del Bargello di Firenze. Nel giro, da sinistra a destra, la scritta REPUBBLICA ITALIANA ; in basso giglio araldico, simbolo parlante della città; all esterno, cerchio di perline; sul rovescio: al centro, Gianfranco Gonzaga, primo marchese di Mantova ( ) avanza al passo verso sinistra su un cavallo dalle forme tipiche dell arte pisanelliana: da una medaglia realizzata per fusione da Antonio di Puccio, detto Pisanello, probabilmente nel A sinistra, ad arco, dal basso in alto la scritta FAUNA NELL ARTE ; nel campo di destra, in alto su due righe, 50/ EURO ; sotto R; in basso, su due righe, 2013/ V. DE SETA, nome dell autore; all esterno, cerchio di perline; sul bordo: zigrinatura continua. Art. 4. Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento. Art. 5. È approvato il tipo della suddetta moneta d oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l Archivio Centrale di Stato. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Art. 2. Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all articolo precedente, sono le seguenti: Metallo Valore Diametro Titolo in millesimi Peso nominale g. Oro euro mm. legale tolleranza legale tolleranza 50, ± 1 16,129 ± 5 12A13663 Roma, 20 dicembre 2012 Il direttore generale: LA VIA 16

21 DECRETO 21 dicembre Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 28 settembre 2012 e scadenza 30 settembre 2014 settima e ottava tranche. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l art. 3, ove si prevede che il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l ammontare nominale, il tasso d interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità; Visto il decreto ministeriale n del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo; Vista la determinazione n del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, e in particolare l art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2012 e del bilancio pluriennale per il triennio ; Considerato che l importo dell emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2013, a norma dell art. 21, comma 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; Visti i decreti in data 24 settembre, 24 ottobre e 23 novembre 2012, con i quali è stata disposta l emissione delle prime sei tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» («CTZ») con decorrenza 28 settembre 2012 e scadenza 30 settembre 2014; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l emissione di una settima tranche di «CTZ», con decorrenza 28 settembre 2012 e scadenza 30 settembre 2014, di cui al decreto del 24 settembre 2012, altresì citato nelle premesse, recante l emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di milioni di euro e un importo massimo di milioni di euro. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 24 settembre Art. 2. Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 dicembre 2012, con l osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 24 settembre Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 24 settembre Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale. Art. 3. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell ottava tranche dei certificati, per un importo pari al 15 per cento dell ammontare nominale massimo offerto nell asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell art. 23 del decreto ministeriale n

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