Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati. Agli Enti di Patronato

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1 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI Roma, 13/02/2003 DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici Ufficio I Normativa Tel Fax dctrattpensuff1@inpdap.it. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati Agli Enti di Patronato E p.c. Alla Direzione Centrale per la Segreteria del Consiglio di Amministrazione Organi Collegiali e Affari Generali Ai Dirigenti Generali Centrali e Compartimentali Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali INFORMATIVA N. 8 OGGETTO: Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003). Ulteriori chiarimenti. Con informativa n. 1 in data 7 gennaio 2003 (punto E) della scrivente e con messaggio n. 29/P.E. di protocollo del 13 gennaio u.s., della Direzione Centrale Sistema Informativo e Telecomunicazioni - Area Sviluppo e Manutenzione delle Applicazioni - Ufficio II, sono state illustrate, ancorché sinteticamente, le novità introdotte in materia dell'irpef dall'art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), e, con quella successiva del 23 gennaio c.a. n. 4, sono state impartite disposizioni in ordine alla abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro (art. 44 della citata legge). Ciò posto, si ritiene utile richiamare l'attenzione delle Sedi provinciali e territoriali dell'inpdap su altre norme contenute nella richiamata legge n. 289/2002, che hanno riflessi sui trattamenti pensionistici, nonché fornire ulteriori chiarimenti sulle modalità di tassazione del reddito

2 delle persone fisiche, alla luce delle precisazioni dettate dall'agenzia delle entrate con circolare n. 2/E del 15 gennaio ART. 2 precisa: Fermo restando quanto ha già formato oggetto delle precedenti comunicazioni, si - nel caso in cui al titolare di pensione non sia stato corrisposto alcun reddito nel biennio antecedente alla corresponsione degli arretrati, questi ultimi dovranno essere assoggettati alla aliquota IRPEF del 18%, valore vigente nell'anno Poiché l'articolo in commento stabilisce che la revisione delle aliquote e degli scaglioni IRPEF hanno effetto dopo il 31 dicembre 2004, ne consegue che l'aliquota del 18% dovrà essere applicata sulle somme arretrate corrisposte a tutto il 31 dicembre 2004; - la nuova deduzione d'imponibile non opera sugli arretrati relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata; - la deduzione "base" di 3000 spetta a tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto e non va rapportata ai periodi di durata del rapporto di lavoro; - l'ulteriore deduzione 4000 (per i pensionati) deve viceversa essere rapportata al periodo di pensione nell'anno e, quindi, al numero dei giorni compresi nel periodo di durata dell'erogazione; - le deduzioni "aggiuntive" non sono cumulabili tra loro, nel senso che se nel corso del periodo d'imposta l'interessato, titolare di un trattamento pensionistico, dovesse svolgere attività di lavoro dipendente nello stesso periodo, l'interessato medesimo dovrà obbligatoriamente scegliere quella più favorevole; - le nuove deduzioni forfetarie dall'imponibile sono riconosciute automaticamente dal sostituto d'imposta, a meno che l'interessato non ne faccia espressa rinuncia. Le nuove detrazioni d'imposta sono state riconosciute ai pensionati che già usufruivano della detrazione per spese di produzione; qualora l'interessato ne faccia espressa richiesta, le stesse possono essere revocate; - la deduzione non rileva ai fini della determinazione della base dell'imponibile delle addizionali regionale e comunale all'irpef; le addizionali, cioè, sono determinate con riferimento al reddito complessivo al netto dei soli oneri deducibili di cui all'art. 10 d.p.r. 22/12/1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni; - l'importo delle nuove detrazioni non va rapportato al periodo di pensione nell'anno, e compete, pertanto, in misura intera in presenza dei requisiti previsti. Con il messaggio n. 29/P.E./2003, l'ufficio II della D.C.S.I.T. ha, tra l'altro, portato a conoscenza delle strutture periferiche le modalità per la tassazione dei redditi di pensione compresi tra 7500 euro e 7800 euro. A completamento del contenuto del messaggio suindicato, si fa presente che con la riferita circolare n. 2/E l'agenzia delle entrate ha precisato che, nei casi della specie, i sostituti d'imposta, debbono richiedere ai pensionati apposita autodichiarazione, con la quale gli stessi attestino la sussistenza dei requisiti richiesti per fruire dell'agevolazione e specifichino l'ammontare dei redditi fondiari posseduti, che non devono superare l'importo di

3 185,92, nonché il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. Nel caso in cui il pensionato non produca al proprio sostituto d'imposta la suindicata autocertificazione, potrà beneficiare delle agevolazioni disposte dal comune 1 bis) del nuovo articolo 11 del TUIR in sede di dichiarazione dei redditi. Si rende noto che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, gli importi corrisposti a titolo di assegno alimentare o divorzile saranno tassati in capo al beneficiario ed esclusi, pertanto, dalla base imponibile del titolare della pensione, così come stabilito dall'art.2 della legge 289/2002. Ne consegue che l'importo corrisposto al beneficiario dell'assegno alimentare o divorzile sarà assoggettato alla nuova tassazione IRPEF introdotta dalla legge finanziaria Rammentato che l'assegno alimentare corrisposto per il mantenimento dei figli non rientra tra gli oneri deducibili, si precisa che le detrazioni, se richieste dai titolari degli assegni suindicati, e spettanti, devono essere attribuite direttamente dalle Sedi provinciali e territoriali INPDAP. Nel caso in cui l'importo degli assegni in questione sia comprensivo anche della eventuale quota spettante per i figli, ai fini della corretta tassazione IRPEF e del conseguente rilascio della certificazione fiscale (CUD), le Sedi provinciali e territoriali avranno cura di tenere distinti i due importi, stante la diversa natura fiscale degli stessi. ARTT. 25, commi 1 e 4-38, comma 9 e 49 Gli articoli suindicati vengono evidenziati per sola debita conoscenza, atteso che l'attuazione delle disposizioni ivi previste è subordinata all'emissione di uno o più decreti ministeriali e/o interministeriali. ART. 31, comma 19 Le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi dei titolari di pensione sono fornite in via telematica dagli uffici demografici dei Comuni direttamente all'inps, entro 15 giorni dall'evento. L'INPS, in base ai dati contenuti nel Casellario centrale dei pensionati, dallo stesso gestito, rende note le informazioni ricevute dai Comuni a tutti gli enti che erogano trattamenti pensionistici. A tale riguardo, in attesa che la disposizione suindicata divenga operativa, si rammenta che i Comuni devono continuare ad adempiere all'obbligo sancito dall'art. 23 del R.D. 23/4/1927, n. 677, ribadito nell'art. 11 della legge 5 maggio 1952, n. 521 tuttora vigente, di comunicare, senza ritardo, il decesso dei titolari di pensione o il matrimonio dei coniugi superstiti alle Sedi provinciali e territoriali dell'inpdap. ART. 38, comma 6 La domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per i beneficiari di prestazioni residenti all'estero può essere presentata all'anagrafe tributaria direttamente dagli enti erogatori dei trattamenti pensionistici. Le Sedi INPDAP provvederanno direttamente a tale adempimento, ove se ne ravvisasse la necessità.

4 ART. 39, commi 4 e 8 Il comma 4 fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (per la cui attuazione sono stati impartiti istruzioni con informativa n. 5 del 15/1/2002) nel senso che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può superare la differenza tra l'importo di 516,46 e l'importo del trattamento minimo. Il successivo comma 8 precisa che tanto il reddito mensile da garantire, pari a 516,46 nell'anno 2002, quanto il limite di reddito da non superare ( 6713,98 per l'anno 2002) ai fini dell'attribuzione del beneficio in questione, a decorrere dal 1 gennaio 2003 devono essere aumentati in misura pari all'incremento dell'importo minimo delle pensioni a carico del F.p.l.d. rispetto all'anno precedente. Tenuto pertanto conto che nell'anno 2003 l'importo del trattamento minimo è aumentato di 9,43 (trattamento minimo relativo all'anno ,69x2,4%= 9,43), il reddito da garantire agli aventi diritto, beninteso in presenza delle condizioni richieste dalla legge, è pari a 525,89 per tredici mensilità. Il limite di reddito, in base al quale spetta la maggiorazione al pensionato ultrasettantenne non coniugato, è pari, nell'anno 2003, a 6.836,57; il limite di reddito cumulato del pensionato coniugato ammonta a ,44. In concreto, nel caso in cui sulla pensione sia stato attribuito, per effetto della perequazione automatica dal 1 gennaio 2003, un incremento superiore a 9.43 mensili, l'importo dell'assegno codificato "ZR" nella "maschera 100" deve essere ridotto della differenza tra quanto percepito e 9.43; qualora, invece, l'aumento in questione risulti inferiore a 9.43 mensili, sull'importo dell'assegno codificato "ZR" deve essere riconosciuta la differenza al fine di garantire la somma di mensili per tredici mensilità. Con l'occasione si precisa che sulle pensioni liquidate con la riduzione prevista dall'art.11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non va corrisposto il beneficio di cui all'art. 38, comma 1, della richiamata legge n. 448/2001, nel caso in cui i trattamenti pensionistici stessi risultino inferiori a 516,46 euro al mese per effetto di quanto stabilito dal citato art. 11 della legge n. 537/1993. In tal senso, pertanto, dovranno essere regolarizzate le pratiche della specie, nel caso in cui siano state definite in modo diverso da quello sopra illustrato. ART. 42 Il riferito articolo ha soppresso, a decorrere dal 1 gennaio 2003, l'inpdai, prevedendone la confluenza delle strutture e delle funzioni nell'inps. A decorrere dalla data suindicata l'inps subentra nei rapporti attivi e passivi già facenti capo all'inpdai ed i dirigenti titolari di posizioni assicurative, nonché i titolari di trattamenti pensionistici risultano automaticamente iscritti al F.p.l.d. Per effetto della disposizione in commento, discende che le pratiche di ricongiunzione e riscatto, in entrata ed in uscita, a far data dal 1 gennaio 2003, devono essere istruite con l'inps.

5 Si coglie l'occasione per ricordare i requisiti anagrafici e contributivi che i lavoratori pubblici iscritti alle forme pensionistiche esclusive debbono raggiungere per conseguire il diritto a pensione nell'anno 2003 (art.59, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449): Requisiti per il diritto a 55 anni di età, oppure 37 anni di sola 30/09/2002 a 55 anni di età, oppure 37 anni di sola 31/12/2002 a 56 anni di età, oppure 37 anni di sola 30/09/2003 a 56 anni di età, oppure 37 anni di sola 31/12/ gennaio aprile gennaio aprile 2004 Decorrenza della pensione 1 gennaio 2003 età entro il 31/12/ aprile 2003 età entro il 31/03/ luglio 2003 età entro il 30/06/ ottobre 2003 età entro il 30/09/2003 Le finestre suindicate non devono intendersi, come è noto, date fisse. La legge 27 dicembre 2002, n 288, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31/12/2002, n. 305, ha previsto, tra l'altro, che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, ai pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A - bis); B), numeri 1); C), D) E), numero 1) della tabella E), numero 1) della tabella E allegata al d.p.r. 23/12/1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, la corresponsione di un assegno mensile esente da imposte di 878 euro per dodici mensilità, nel caso in cui gli enti proposti non siano in grado di provvedere all'assegnazione degli accompagnatori di cui al secondo comma dell'art. 21 del citato T.U. 915/1978, come modificato dalla legge in commento. Al riguardo, si comunica che analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'art. 3 della legge 2 maggio 1984, n IL DIRIGENTE GENERALE Dr. Costanzo GALA F.to Dr. Gala

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