Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati. Agli Enti di Patronato
|
|
- Ricardo Pastore
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI Roma, 13/02/2003 DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici Ufficio I Normativa Tel Fax dctrattpensuff1@inpdap.it. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati Agli Enti di Patronato E p.c. Alla Direzione Centrale per la Segreteria del Consiglio di Amministrazione Organi Collegiali e Affari Generali Ai Dirigenti Generali Centrali e Compartimentali Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali INFORMATIVA N. 8 OGGETTO: Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003). Ulteriori chiarimenti. Con informativa n. 1 in data 7 gennaio 2003 (punto E) della scrivente e con messaggio n. 29/P.E. di protocollo del 13 gennaio u.s., della Direzione Centrale Sistema Informativo e Telecomunicazioni - Area Sviluppo e Manutenzione delle Applicazioni - Ufficio II, sono state illustrate, ancorché sinteticamente, le novità introdotte in materia dell'irpef dall'art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), e, con quella successiva del 23 gennaio c.a. n. 4, sono state impartite disposizioni in ordine alla abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro (art. 44 della citata legge). Ciò posto, si ritiene utile richiamare l'attenzione delle Sedi provinciali e territoriali dell'inpdap su altre norme contenute nella richiamata legge n. 289/2002, che hanno riflessi sui trattamenti pensionistici, nonché fornire ulteriori chiarimenti sulle modalità di tassazione del reddito
2 delle persone fisiche, alla luce delle precisazioni dettate dall'agenzia delle entrate con circolare n. 2/E del 15 gennaio ART. 2 precisa: Fermo restando quanto ha già formato oggetto delle precedenti comunicazioni, si - nel caso in cui al titolare di pensione non sia stato corrisposto alcun reddito nel biennio antecedente alla corresponsione degli arretrati, questi ultimi dovranno essere assoggettati alla aliquota IRPEF del 18%, valore vigente nell'anno Poiché l'articolo in commento stabilisce che la revisione delle aliquote e degli scaglioni IRPEF hanno effetto dopo il 31 dicembre 2004, ne consegue che l'aliquota del 18% dovrà essere applicata sulle somme arretrate corrisposte a tutto il 31 dicembre 2004; - la nuova deduzione d'imponibile non opera sugli arretrati relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata; - la deduzione "base" di 3000 spetta a tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto e non va rapportata ai periodi di durata del rapporto di lavoro; - l'ulteriore deduzione 4000 (per i pensionati) deve viceversa essere rapportata al periodo di pensione nell'anno e, quindi, al numero dei giorni compresi nel periodo di durata dell'erogazione; - le deduzioni "aggiuntive" non sono cumulabili tra loro, nel senso che se nel corso del periodo d'imposta l'interessato, titolare di un trattamento pensionistico, dovesse svolgere attività di lavoro dipendente nello stesso periodo, l'interessato medesimo dovrà obbligatoriamente scegliere quella più favorevole; - le nuove deduzioni forfetarie dall'imponibile sono riconosciute automaticamente dal sostituto d'imposta, a meno che l'interessato non ne faccia espressa rinuncia. Le nuove detrazioni d'imposta sono state riconosciute ai pensionati che già usufruivano della detrazione per spese di produzione; qualora l'interessato ne faccia espressa richiesta, le stesse possono essere revocate; - la deduzione non rileva ai fini della determinazione della base dell'imponibile delle addizionali regionale e comunale all'irpef; le addizionali, cioè, sono determinate con riferimento al reddito complessivo al netto dei soli oneri deducibili di cui all'art. 10 d.p.r. 22/12/1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni; - l'importo delle nuove detrazioni non va rapportato al periodo di pensione nell'anno, e compete, pertanto, in misura intera in presenza dei requisiti previsti. Con il messaggio n. 29/P.E./2003, l'ufficio II della D.C.S.I.T. ha, tra l'altro, portato a conoscenza delle strutture periferiche le modalità per la tassazione dei redditi di pensione compresi tra 7500 euro e 7800 euro. A completamento del contenuto del messaggio suindicato, si fa presente che con la riferita circolare n. 2/E l'agenzia delle entrate ha precisato che, nei casi della specie, i sostituti d'imposta, debbono richiedere ai pensionati apposita autodichiarazione, con la quale gli stessi attestino la sussistenza dei requisiti richiesti per fruire dell'agevolazione e specifichino l'ammontare dei redditi fondiari posseduti, che non devono superare l'importo di
3 185,92, nonché il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. Nel caso in cui il pensionato non produca al proprio sostituto d'imposta la suindicata autocertificazione, potrà beneficiare delle agevolazioni disposte dal comune 1 bis) del nuovo articolo 11 del TUIR in sede di dichiarazione dei redditi. Si rende noto che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, gli importi corrisposti a titolo di assegno alimentare o divorzile saranno tassati in capo al beneficiario ed esclusi, pertanto, dalla base imponibile del titolare della pensione, così come stabilito dall'art.2 della legge 289/2002. Ne consegue che l'importo corrisposto al beneficiario dell'assegno alimentare o divorzile sarà assoggettato alla nuova tassazione IRPEF introdotta dalla legge finanziaria Rammentato che l'assegno alimentare corrisposto per il mantenimento dei figli non rientra tra gli oneri deducibili, si precisa che le detrazioni, se richieste dai titolari degli assegni suindicati, e spettanti, devono essere attribuite direttamente dalle Sedi provinciali e territoriali INPDAP. Nel caso in cui l'importo degli assegni in questione sia comprensivo anche della eventuale quota spettante per i figli, ai fini della corretta tassazione IRPEF e del conseguente rilascio della certificazione fiscale (CUD), le Sedi provinciali e territoriali avranno cura di tenere distinti i due importi, stante la diversa natura fiscale degli stessi. ARTT. 25, commi 1 e 4-38, comma 9 e 49 Gli articoli suindicati vengono evidenziati per sola debita conoscenza, atteso che l'attuazione delle disposizioni ivi previste è subordinata all'emissione di uno o più decreti ministeriali e/o interministeriali. ART. 31, comma 19 Le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi dei titolari di pensione sono fornite in via telematica dagli uffici demografici dei Comuni direttamente all'inps, entro 15 giorni dall'evento. L'INPS, in base ai dati contenuti nel Casellario centrale dei pensionati, dallo stesso gestito, rende note le informazioni ricevute dai Comuni a tutti gli enti che erogano trattamenti pensionistici. A tale riguardo, in attesa che la disposizione suindicata divenga operativa, si rammenta che i Comuni devono continuare ad adempiere all'obbligo sancito dall'art. 23 del R.D. 23/4/1927, n. 677, ribadito nell'art. 11 della legge 5 maggio 1952, n. 521 tuttora vigente, di comunicare, senza ritardo, il decesso dei titolari di pensione o il matrimonio dei coniugi superstiti alle Sedi provinciali e territoriali dell'inpdap. ART. 38, comma 6 La domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per i beneficiari di prestazioni residenti all'estero può essere presentata all'anagrafe tributaria direttamente dagli enti erogatori dei trattamenti pensionistici. Le Sedi INPDAP provvederanno direttamente a tale adempimento, ove se ne ravvisasse la necessità.
4 ART. 39, commi 4 e 8 Il comma 4 fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (per la cui attuazione sono stati impartiti istruzioni con informativa n. 5 del 15/1/2002) nel senso che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può superare la differenza tra l'importo di 516,46 e l'importo del trattamento minimo. Il successivo comma 8 precisa che tanto il reddito mensile da garantire, pari a 516,46 nell'anno 2002, quanto il limite di reddito da non superare ( 6713,98 per l'anno 2002) ai fini dell'attribuzione del beneficio in questione, a decorrere dal 1 gennaio 2003 devono essere aumentati in misura pari all'incremento dell'importo minimo delle pensioni a carico del F.p.l.d. rispetto all'anno precedente. Tenuto pertanto conto che nell'anno 2003 l'importo del trattamento minimo è aumentato di 9,43 (trattamento minimo relativo all'anno ,69x2,4%= 9,43), il reddito da garantire agli aventi diritto, beninteso in presenza delle condizioni richieste dalla legge, è pari a 525,89 per tredici mensilità. Il limite di reddito, in base al quale spetta la maggiorazione al pensionato ultrasettantenne non coniugato, è pari, nell'anno 2003, a 6.836,57; il limite di reddito cumulato del pensionato coniugato ammonta a ,44. In concreto, nel caso in cui sulla pensione sia stato attribuito, per effetto della perequazione automatica dal 1 gennaio 2003, un incremento superiore a 9.43 mensili, l'importo dell'assegno codificato "ZR" nella "maschera 100" deve essere ridotto della differenza tra quanto percepito e 9.43; qualora, invece, l'aumento in questione risulti inferiore a 9.43 mensili, sull'importo dell'assegno codificato "ZR" deve essere riconosciuta la differenza al fine di garantire la somma di mensili per tredici mensilità. Con l'occasione si precisa che sulle pensioni liquidate con la riduzione prevista dall'art.11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non va corrisposto il beneficio di cui all'art. 38, comma 1, della richiamata legge n. 448/2001, nel caso in cui i trattamenti pensionistici stessi risultino inferiori a 516,46 euro al mese per effetto di quanto stabilito dal citato art. 11 della legge n. 537/1993. In tal senso, pertanto, dovranno essere regolarizzate le pratiche della specie, nel caso in cui siano state definite in modo diverso da quello sopra illustrato. ART. 42 Il riferito articolo ha soppresso, a decorrere dal 1 gennaio 2003, l'inpdai, prevedendone la confluenza delle strutture e delle funzioni nell'inps. A decorrere dalla data suindicata l'inps subentra nei rapporti attivi e passivi già facenti capo all'inpdai ed i dirigenti titolari di posizioni assicurative, nonché i titolari di trattamenti pensionistici risultano automaticamente iscritti al F.p.l.d. Per effetto della disposizione in commento, discende che le pratiche di ricongiunzione e riscatto, in entrata ed in uscita, a far data dal 1 gennaio 2003, devono essere istruite con l'inps.
5 Si coglie l'occasione per ricordare i requisiti anagrafici e contributivi che i lavoratori pubblici iscritti alle forme pensionistiche esclusive debbono raggiungere per conseguire il diritto a pensione nell'anno 2003 (art.59, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449): Requisiti per il diritto a 55 anni di età, oppure 37 anni di sola 30/09/2002 a 55 anni di età, oppure 37 anni di sola 31/12/2002 a 56 anni di età, oppure 37 anni di sola 30/09/2003 a 56 anni di età, oppure 37 anni di sola 31/12/ gennaio aprile gennaio aprile 2004 Decorrenza della pensione 1 gennaio 2003 età entro il 31/12/ aprile 2003 età entro il 31/03/ luglio 2003 età entro il 30/06/ ottobre 2003 età entro il 30/09/2003 Le finestre suindicate non devono intendersi, come è noto, date fisse. La legge 27 dicembre 2002, n 288, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31/12/2002, n. 305, ha previsto, tra l'altro, che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, ai pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A - bis); B), numeri 1); C), D) E), numero 1) della tabella E), numero 1) della tabella E allegata al d.p.r. 23/12/1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, la corresponsione di un assegno mensile esente da imposte di 878 euro per dodici mensilità, nel caso in cui gli enti proposti non siano in grado di provvedere all'assegnazione degli accompagnatori di cui al secondo comma dell'art. 21 del citato T.U. 915/1978, come modificato dalla legge in commento. Al riguardo, si comunica che analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'art. 3 della legge 2 maggio 1984, n IL DIRIGENTE GENERALE Dr. Costanzo GALA F.to Dr. Gala
OGGETTO: Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Legge Finanziaria 2002.
Roma, 15/01/2002 Alla Segreteria degli Organi Collegiali istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione pubblica DIREZIONE CENTRALE TRATTAMENTI PENSIONISTICI UFF. 1 NORMATIVA SEDE
DettagliLavorazioni automatizzate in materia di trattamenti ordinari di quiescenza disposti sulla rata scadente nel mese di gennaio 2003.
Roma, 07/01/2003 DIREZIONE CENTRALE TRATTAMENTI PENSIONISTICI UFFICIO I NORMATIVA DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI Alla Direzione Centrale per la Segreteria del Consiglio di Amministrazione,
DettagliCIRCOLARE N. 4 del 30 gennaio Ai Servizi, Uffici e Consulenze della Direzione Generale. Alle Sedi Compartimentali e. Sezioni Distaccate
Ai Servizi, Uffici e Consulenze della Direzione Generale Alle Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate e, p.c., al Sig. Commissario Straordinario ai Sigg.ri Vice-Commissari ai Sigg.ri componenti il Comitato
DettagliAi fini di una corretta ed uniforme applicazione da parte delle Sedi provinciali INPDAP, si forniscono i criteri di attuazione della nuova normativa.
Roma, 12/03/2001 Alla Segreteria degli Organi Collegiali S E D E Istituto nazionale Di previdenza Per i dipendenti Dell amministrazione Pubblica DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI UFF. 1 NORMATIVA
Dettagli1) CONGUAGLIO FISCALE ANNO 2000: rilascio certificazione fiscale
Roma, 06/02/2001 Alla Segreteria degli Organi Collegiali istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione pubblica DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI UFF. 1 NORMATIVA AA.GG.
DettagliRoma,23/12/2009. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali LORO SEDI. Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati LORO SEDI
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica Direzione Centrale Previdenza Uff. I Normativo Roma,23/12/2009 Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali LORO SEDI
DettagliOGGETTO: Legge 23 dicembre 2000, n.388 (legge finanziaria 2001)
Roma, 12/01/2001 Ai Dirigenti Generali istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione pubblica DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI UFF. 1 NORMATIVA AA.GG. Ai Direttori
DettagliIl predetto decreto stabilisce, inoltre, nella misura del 2,0% l aumento di perequazione automatica definitivo per l anno 2005.
Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Area Prestazioni e Contributi Direzione Prestazioni Previdenziali CIRCOLARE N. 2, DEL 26/1/2006
DettagliRoma, 17/10/2005. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali. Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati. Agli Enti di Patronato
istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica Direzione Centrale Pensioni Ufficio I Normativa Tel. 0651017626 Fax. 0651017625 e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it Roma, 17/10/2005
DettagliOggetto: Lavorazioni automatizzate in materia di trattamenti ordinari di quiescenza disposti sulla rata scadente nel mese di gennaio 2012.
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica Direzione Centrale Previdenza Uff. I Pensioni Roma, 28/12/2011 Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali Ai Dirigenti
DettagliIn attesa dell emanazione della circolare, si trasmettono in allegato le tabelle utilizzate per il rinnovo delle pensioni per l anno 2005.
Direzione Centrale delle Prestazioni Roma, 22-12-2004 AI DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI PROVINCIALI e SUBPROVINCIALI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE Messaggio n. 41682 Allegati 1 OGGETTO: Tabelle del rinnovo
DettagliOGGETTO : Provvidenze in favore dei grandi invalidi, di cui all art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288.
istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica Direzione Centrale Pensioni Ufficio I Normativa Tel. 0651017626 Fax. 0651017625 e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it Roma, 29/10/2004
DettagliLavorazioni automatizzate in materia di trattamenti ordinari di quiescenza disposti sulla rata scadente nel mese di gennaio 2004.
Roma, 15/12/2003 DIREZIONE CENTRALE TRATTAMENTI PENSIONISTICI UFFICIO I NORMATIVA Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione pubblica DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI
DettagliLavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro N. 65 03.04.2017 Quattordicesima 2017: i chiarimenti dell INPS Misure, requisiti e condizioni della nuova quattordicesima 2017 Categoria:
DettagliENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO DIREZIONE GENERALE: Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Servizio per l Assicurazione I.V.S. Prot.
DettagliNews per i Clienti dello studio
N. 5 del 14 Gennaio 2014 News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi Legge di stabilità 2014: aumento delle detrazioni IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati Gentile cliente,
DettagliRoma, 11/02/2009 Ai Direttori Regionali. e p.c.
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA E FINANZA - DIREZIONE CENTRALE PREVIDENZA DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE DIREZIONE CENTRALE
DettagliLavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro N. 231 13.12.2016 Legge di Bilancio 2017: le novità sulla Quattordicesima Maggiorazione della quattordicesima di circa il 30% e ampliamento
DettagliPensioni Inps: chiarimenti in merito alla corresponsione della somma aggiuntiva (Inps, Circolare n. 119)
Pensioni Inps: chiarimenti in merito alla corresponsione della somma aggiuntiva (Inps, Circolare 8.10.2007 n. 119) Sul supplemento ordinario n.182 alla Gazzetta Ufficiale n.190 del 17 agosto 2007 è stata
DettagliVALORI PREVISIONALI PER L ANNO 2003. Importi in euro dall anno 2002
Allegato 2 Versione del 6 dicembre 2002 TABELLE PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI VALORI DEFINITIVI PER L ANNO 2002 VALORI PREVISIONALI PER L ANNO 2003 Importi in dall anno 2002 Decreto ministeriale del 20
DettagliOGGETTO : Riforma dell imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 1 gennaio 2005.
istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica Direzione Centrale Pensioni Ufficio I Normativa Tel. 0651017626 Fax. 0651017625 e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it Roma, 14/03/2005
DettagliViale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI LORO SEDI
Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Area Prestazioni e Contributi Ufficio Normativa e Circolari CIRCOLARE N. 3, DEL 4/3/2005
DettagliAi Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali. Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati. Agli Enti di Patronato. e.p.c.
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI Roma, 31/05/2006 DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici Ufficio I Normativa Tel. 0651017626 Fax. 0651017625 e-mail:
DettagliCIRCOLARE N. 7. Roma, 03/04/2009. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali LORO SEDI
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica Direzione Centrale Previdenza Roma, 03/04/2009 Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali Alle Organizzazioni Sindacali
Dettaglia) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a euro ma non a euro;
DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE ARTICOLO 13 T.U.I.R. 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2,
DettagliTabelle rinnovo 2004
Direzione Centrale Per le Prestazioni Tabelle rinnovo 2004 Indice di perequazione applicato al 2,5% (2,44% per indennità INVCIV) A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione
DettagliRoma, 27/02/2004 Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali. Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati. Agli Enti di Patronato
istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici Ufficio I Normativa e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it Roma, 27/02/2004 Ai Direttori
DettagliOGGETTO: Articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n.127.
Direzione Centrale Prestazioni Roma, 8 Ottobre 2007 Circolare n. 119 Allegati 2 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
DettagliRoma, 08/07/2003. Alla Corte dei Conti Ufficio di coordinamento Delle Sezione regionali di Controllo Via Baiamonti, ROMA
istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici Ufficio I Normativa e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it Roma, 08/07/2003 Ai Direttori
Dettagli1 - Premessa. e, per conoscenza,
DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI Roma, 01 marzo 2002 Circolare n. 44 Allegati 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami
DettagliNoto operativo n..t ~ Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali
dell' Amministrazione Pubblica Direzione Centrale Previdenza Ufficio I Normativo Roma, '16 6' U. 2010 Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati
DettagliAl punto 14 della circolare n. 191 del 12 dicembre 2003 sono state descritte le modalità utilizzate per la tassazione delle pensioni per l anno 2004.
Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Roma, 18 Marzo 2004 Circolare n. 52 Allegati 2 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie
DettagliLegge Finanziaria 2007 (art. 1 comma 6) Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Testo coordinato delle norme in materia modificate dalla Legge Finanziaria 2007 Legge Finanziaria 2007 (art. 1 comma 6) modifiche al Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 (Artt. 3, 11, 12, 13 e 24) Alessandro
DettagliIRPEF: IL NUOVO SISTEMA IN VIGORE DAL 2007
IRPEF: IL NUOVO SISTEMA IN VIGORE DAL 2007 Le novità introdotte dalla legge Finanziaria per il 2007 al sistema di determinazione dell'irpef, a partire dal 2007, si possono così sintetizzare: nuovi scaglioni
DettagliL abbinamento delle prestazioni pensionistiche del soggetto è stato operato sulla base del codice fiscale.
Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale Pensioni Area procedure e gestione banche dati Roma, Roma, 23 giugno 2009 Prot. INPS 0013.23/06/2009.0010958 Agli Enti erogatori di trattamenti
DettagliPensioni anno Perequazione automatica. Provvedimenti vari. PEREQUAZIONE AUTOMATICA
Circolare N 4 del 28-01-2004 Oggetto : Pensioni anno 2004. Perequazione automatica. Provvedimenti vari. Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo Viale Regina Margherita
DettagliPer essere sempre aggiornati sul mondo elettrico consulta il sito FLAEI-CISL Roma - 02/07/2015 Prot.123
Roma - 02/07/2015 Prot.123 Ai Segretari Generali Regionali Alle Strutture Regionali Alle Strutture Territoriali Ai Responsabili sindacali Agli iscritti e-news Oggetto: Decreto Legge n. 65/2015 - Arretrati
DettagliROMA, 03/06/2008. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali. Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati. Agli Enti di Patronato
istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica Direzione Centrale Pensioni Ufficio I Normativa Tel. 0651017626 Fax. 0651017625 e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it ROMA, 03/06/2008
DettagliFEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati
DettagliSpeciale rinnovo 2011 pensioni erogate dall'inps
Numero 10 Dicembre 2010 Speciale rinnovo 2011 pensioni erogate dall'inps Proprio in "zona Cesarini" l'inps ha pubblicato, con propria circolare n^ 167 del 30 dicembre 2010, le tabelle per il rinnovo delle
DettagliDirettori delle Sedi Provinciali e Territoriali. Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati. Enti di Patronato.
istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica Roma, 16 dicembre 2008 Direzione Centrale Ragioneria e Finanze Area Tributi Direzione Centrale Pensioni Ufficio I - Normativa
DettagliCASELLARIO CENTRALE DEI PENSIONATI
Tracciato record elaborazione art. 8 L. 314/1997 e art. 34 L. 448/1998 Versione 2009.1.0 del 1^ dicembre 2008 Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale delle Prestazioni CASELLARIO CENTRALE
DettagliViale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZONE GENERALE
Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZONE GENERALE Area Prestazioni e Contributi Direzione Prestazioni Previdenziali CIRCOLARE N. 1, DEL 28/1/2005
DettagliOggetto: Chiarimenti in ordine agli adempimenti del Casellario dei trattamenti pensionistici
CIRCOLARE N. 57 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 dicembre 2003 Oggetto: Chiarimenti in ordine agli adempimenti del Casellario dei trattamenti pensionistici 2 Premessa Sono giunte a questa
DettagliRinnovo 2009 - Tabelle
Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale pensioni Rinnovo 2009 - Tabelle Perequazione provvisoria Pensioni e limiti di reddito 3,3% Limiti di reddito INVCIV totali 2,8% Indennità INVCIV
DettagliAgli Enti di Patronato. E.p.c.
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell' Amministrazione Pubblica Direzione Centrale Previdenza Ufficio I Pensioni Nota Operativa n. 8 E.p.c. Roma, 3 febbraio 2011 Ai Direttori delle Sedi
DettagliRinnovo 2008 - Tabelle
Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale delle Prestazioni Rinnovo 2008 - Tabelle Perequazione provvisoria Pensioni e limiti di reddito 1,6 % Limiti di reddito INVCIV totali 1,6 % Indennità
DettagliRoma, 19/02/2010. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali. Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati. Agli Enti di Patronato
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica Direzione Centrale Previdenza Ufficio I Normativo Roma, 19/02/2010 Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali Alle
DettagliRinnovo 2007 - Tabelle
Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale delle Prestazioni Rinnovo 2007 - Tabelle Decreto del 20 novembre 2006 Gazzetta ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2006 A cura della Direzione Centrale
DettagliOGGETTO: Cumulo pensioni- redditi da lavoro Adempimenti operativi.
istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici Ufficio I Normativa e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it Roma, 17/04/2003 Ai Direttori
DettagliRinnovo Tabelle
Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale delle Pensioni Rinnovo 2019 - Tabelle Perequazione provvisoria Pensioni e limiti di reddito 1,1% Limiti di reddito INVCIV totali 0,9% Indennità
DettagliLegge del 27 dicembre 2002, n. 289
Legge del 27 dicembre 2002, n. 289 Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2002, n. 305 S.O. n. 240 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) TITOLO
DettagliINCA-CGIL Pagamento sulla pensione di dicembre 2011 dell importo aggiuntivo di euro 154,94
INCA-CGIL Pagamento sulla pensione di dicembre 2011 dell importo aggiuntivo di euro 154,94 Articolo 70 70 della legge 23 23 dicembre 2000, n. n. 388 (finanziaria 2001) 1 Importo aggiuntivo di euro 154,94
DettagliOggetto: Pensioni anno Perequazione automatica. Provvedimenti vari.
Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Area Prestazioni e Contributi Direzione Prestazioni Previdenziali CIRCOLARE N. 3 DEL 20/01/2009
DettagliRoma, 02/04/2008. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali. Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati. Agli Enti di Patronato
istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica Direzione Centrale Pensioni Ufficio I Normativa Tel. 0651017626 Fax. 0651017625 e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it Roma, 02/04/2008
Dettaglil Inserto La perequazione automatica delle pensioni dal 1 gennaio 2011 All'interno
n. 12 - dicembre 2010 All'interno A cura di Roberto Battaglia Segretario SPI-CGIL Emilia Romagna Roberta Lorenzoni Dipartimento previdenza SPI-CGIL Emilia Romagna La perequazione automatica delle pensioni
DettagliProt. INPS /06/ Roma, 21 giugno 2004
Allegato 1 Prot. INPS.0013.21/06/2004.0005286 Roma, 21 giugno 2004 Agli Enti erogatori di trattamenti pensionistici Loro Sedi Oggetto: Articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (disposizioni
DettagliOGGETTO: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Primi chiarimenti.
Roma, 17/01/2007 istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica Direzione Centrale Pensioni Ufficio I Normativa Tel. 0651017626 Fax. 0651017625 e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it
DettagliIl contributo di solidarietà: l Agenzia detta le regole e i tempi per il versamento
Il contributo di solidarietà: l Agenzia detta le regole e i tempi per il versamento di Maria Benedetto Il contributo di solidarietà è un imposta straordinaria introdotta con quella che è stata definita
Dettagli2 - PENSIONATI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL'ANNO 2016.
Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 25-10-2017 Messaggio n. 4189 OGGETTO: Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Dichiarazione reddituale.
DettagliAssociazione Avvocaloin Famiglia
Associazione Avvocaloin Famiglia INFORMATIVA SULLE PENSIONI Ad agosto i pensionati con 1.500 euro lordi di assegno riceveranno circa 800 euro lordi di rimborso, mentre il loro trattamento mensile salirà
DettagliCon messaggio n. 304 del 17 dicembre 2002 è stata resa disponibile la funzione di calcolo delle
Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Roma, 30 Gennaio 2003 Circolare n. 22 Allegati 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie
DettagliRoma, 25/09/2007. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali. Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati. Agli Enti di Patronato
istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica Roma, 25/09/2007 Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati
DettagliL'ASSEGNO SOCIALE. La legge di riforma del sistema pensionistico ha sostituito, a decorrere dall'1.1.1996, la pensione sociale con l'assegno sociale.
L'ASSEGNO SOCIALE L'ASSEGNO SOCIALE La legge di riforma del sistema pensionistico ha sostituito, a decorrere dall'1.1.1996, la pensione sociale con l'assegno sociale. QUANDO SI HA DIRITTO Quando si verificano
DettagliRinnovo Tabelle
Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale delle Prestazioni Rinnovo 2013 - Tabelle Perequazione provvisoria Pensioni e limiti di reddito 3,0% Limiti di reddito INVCIV totali 3,2% Indennità
DettagliRinnovo Tabelle
Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale delle Pensioni Rinnovo 2017 - Tabelle Perequazione provvisoria Pensioni e limiti di reddito 0,0% Limiti di reddito INVCIV totali 0,0% Indennità
DettagliViale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE. e.p.c. LORO SEDI
Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Area Prestazioni Contributi e Vigilanza Direzione Prestazioni Previdenziali CIRCOLARE N.
DettagliLegge di bilancio 2017
1 Legge di bilancio 2017 Art. 32 (NO TAX-AREA) Con la legge di BILANCIO 2017 si applica a tutti i pensionati una disciplina uniforme della NO TAX-AREA Testo unico delle imposte sui redditi in vigore nel
Dettagli730, Unico 2016 e Studi di settore
730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 11 21.03.2016 730: detrazioni per redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensione Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 Le detrazioni
DettagliDirezione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 59/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 dicembre 2003 Oggetto: Chiarimenti in ordine al trattamento fiscale delle indennità assistenziali erogate dall INAIL ai coadiuvanti
DettagliOggetto: Rinnovo delle pensioni anno Perequazione automatica. Provvedimenti vari.
Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Direzione Prestazioni Previdenziali CIRCOLARE N. 2 DEL 19/01/2010 ALLEGATI N. 8 - A tutti
DettagliDirezione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015
Direzione Centrale Pensioni Roma, 25/06/2015 Circolare n. 125 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al
DettagliCERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART.4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N.322, RELATIVA ALL'ANNO 2015
Progr. - DR 00 - Pag. CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART., COMMI -ter e -quater, DEL D.P.R. LUGLIO 8, N., RELATIVA ALL'ANNO 0 DATI ANAGRAFICI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA
DettagliNota Operativa n. 05 PREMESSA. Roma, 15/02/2010. Ai Direttori Regionali. Ai Dirigenti Generali Centrali e Regionali
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica Direzione Centrale Previdenza Direzione Centrale Ragioneria e Finanze Roma, 15/02/2010 Ai Direttori Regionali Ai Dirigenti
DettagliRoma, 01/10/2003. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali. Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati. Agli Enti di Patronato
istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici Ufficio I Normativa e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it Roma, 01/10/2003 Ai Direttori
DettagliRinnovo Tabelle
Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale delle Pensioni Rinnovo 2018 - Tabelle Perequazione provvisoria Pensioni e limiti di reddito 1,1% Limiti di reddito INVCIV totali 0,8% Indennità
Dettagli2 - PENSIONATI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL'ANNO 2008
MESSAGGIO 20 LUGLIO 2009, N. 16380 Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. 1 - PREMESSA L'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo
DettagliModulo P159_ foglio 1/3 Spett.le INARCASSA DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI Ufficio Prestazioni Via Salaria, Roma
Modulo P159_2004 - foglio 1/3 Spett.le INARCASSA DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI Ufficio Prestazioni Via Salaria, 229-00199 Roma Oggetto: Attestazione fiscale Mod. B - 2004 (da compilare nel caso in cui
DettagliRinnovo Tabelle
Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale delle Pensioni Rinnovo 2015 - Tabelle Perequazione provvisoria Pensioni e limiti di reddito 0,3% Limiti di reddito INVCIV totali 0,5% Indennità
DettagliRoma, 20/09/2006. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali. Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati. Agli Enti di Patronato
istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica Direzione Centrale Pensioni Ufficio I Normativa e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it Roma, 20/09/2006 Ai Direttori delle Sedi
DettagliSomma aggiuntiva 14 mensilità Pagamento effettuato in luglio 2016
Somma aggiuntiva 14 mensilità Pagamento effettuato in luglio 2016 Adelmo Mattioli 1 Somma aggiuntiva La somma aggiuntiva viene attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data
DettagliOGGETTO: Deduzione di cui all art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Direzione Centrale Pensioni Ufficio I Normativa Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Direzione Centrale
DettagliCIRCOLARE N. 68/E. OGGETTO: Misure fiscali di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito
CIRCOLARE N. 68/E CIRCOLARE N.68/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 14 dicembre 2007 OGGETTO: Misure fiscali di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito 2 INDICE 1. Caratteristiche
Dettagli1. Premessa. Direzione Centrale Prestazioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e
Direzione Centrale Prestazioni Roma, 11 Novembre 2008 Circolare n. 98 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
DettagliLE DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE CARATTERISTICHE COMUNI DELLE DETRAZIONI IN ESAME
LE DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE Nell ambito della dichiarazione dei redditi, sono previste una serie di specifiche detrazioni ai fini IRPEF spettanti agli inquilini titolari di un contratto di locazione
DettagliSomma aggiuntiva 14 mensilità
Somma aggiuntiva 14 mensilità Pagamento a luglio 2017 Aggiornamento con la legge di stabilità 2017 n. 232/2016 in attesa circolare INPS Adelmo Mattioli 1 Somma aggiuntiva La somma aggiuntiva è stata attribuita
DettagliPensioni: la circolare Inps sull'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale.
Pensioni: la circolare Inps sull'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale. Rivalutazione per gli anni 2012 2013 2014. Ricostruzione arretrati. Pubblicata il provvedimento n. 125 del 25.6.2015
DettagliDirezione Centrale Pensioni. Roma, Messaggio n OGGETTO: Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo.
Direzione Centrale Pensioni Roma, 20-07-2009 Messaggio n. 16380 OGGETTO: Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. 1 - PREMESSA L'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
DettagliSpeciale rinnovo 2019 pensioni erogate dall'inps
Numero 229 Gennaio 2019 Speciale rinnovo 2019 pensioni erogate dall'inps L'INPS ha pubblicato, con propria circolare n^ 122 del 27/12/2018, le tabelle per il rinnovo delle pensioni per l'anno 2019 che
DettagliOGGETTO: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE MILLEPROROGHE
Roma, 02 marzo 2012 OGGETTO: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE MILLEPROROGHE Il D.L. 29/12/2011 n.216 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, entrato in vigore il 29/12/2011, è stato
DettagliServizio INFORMATIVA 730
SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 19 MARZO 2008 Informativa n. 26 QUADRO C: MODALITÀ
DettagliGazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente
www.soluzioni24fisco.ilsole24ore.com Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte
DettagliNuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2).
(1). Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 novembre 1998, n. 277. (2) Vedi, anche, l'art. 82, L. 23 dicembre 2000, n.
Dettagli