Guida informativa sugli ANIMALI IN CITTÀ

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1 Ufficio Tutela dell Ambiente e del Territorio Amt für den Schutz der Umwelt und des Territoriums Guida informativa sugli ANIMALI IN CITTÀ

2 INDICE PREFAZIONE FONTI NORMATIVE E REGOLAMENTARI SEZIONE 1. IL CANE 1.1 La decisione di prendere un cane 1.2 Dove adottare un cane 1.3 Dove acquistare un cane 1.4 Anagrafe canina - Identificazione dei cani tramite microchip ed altri adempimenti obbligatori 1.5 Vaccinazioni ed altri trattamenti sanitari da effettuare con regolarità 1.6 Modalità di condotta dei cani in aree pubbliche o aperte al pubblico 1.7 Aree di svago per cani 1.8 Morsicature 1.9 Criteri per la custodia dei cani 1.10 Abbandono e maltrattamenti 1.11 Provvedimenti del Sindaco in caso di maltrattamenti o di detenzione di un cane in condizioni da non garantire la pubblica sicurezza o igiene 1.12 Responsabilità civile del proprietario 1.13 Omessa custodia e malgoverno di animali 1.14 Cani e condominio: divieto di detenzione di animali 1.15 Condominio e disturbo causato dagli animali 1.16 Contratto di locazione e detenzione di animali 1.17 Vacanze: problemi e soluzioni 1.18 Gestione sanitaria del cane in viaggio 1.19 Cani all estero 1.20 Criteri generali per il trasporto di animali 1.21 Trasporto del cane sugli autobus urbani a Bolzano 1.22 Trasporto del cane in automobile 1.23 Trasporto del cane in treno 1.24 Trasporto del cane in nave 1.25 Trasporto del cane in aereo 1.26 Bicicletta e conduzione di animali 1.27 Bicicletta e moto: trasporto di animali 1.28 Soppressione del cane 1.29 Smaltimento delle spoglie del cane di proprietà 1.30 Cimitero per animali 1.31 Spoglie di cani ritrovate su suolo pubblico 1.32 Uccisione di animali (art. 638 c.p. e 544 bis c.p.) 1.33 Ritrovamento di cani da parte di privati cittadini 1.34 Cattura di cani vaganti di proprietà 1.35 Cattura e gestione dei cani randagi Pag. 4 Pag. 5 Pag. 9 Pag. 10 Pag. 10 Pag. 10 Pag. 11 Pag. 12 Pag. 13 Pag. 15 Pag. 16 Pag. 16 Pag. 16 Pag. 17 Pag. 17 Pag. 18 Pag. 18 Pag. 19 Pag. 20 Pag. 20 Pag. 21 Pag. 21 Pag. 22 Pag. 22 Pag. 22 Pag. 22 Pag. 23 Pag. 23 Pag. 24 Pag. 24 Pag. 24 Pag. 24 Pag. 24 Pag. 24 Pag. 24 Pag. 25 Pag. 25 Pag. 25 1

3 1.36 Affidamento di cani randagi 1.37 Ritrovamento di cani feriti 1.38 Fiere, mercati ed esposizioni 1.39 Esperimenti 1.40 Divieti di esibizione di animali nei mestieri 1.41 Divieto di spettacoli che comportano sevizie per gli animali e divieto di combattimenti tra animali 1.42 Divieto di distribuzione di sostanze velenose 1.43 Cani nei boschi della Provincia Autonoma di Bolzano SEZIONE 2. IL GATTO 2.1 La decisione di prendere un gatto 2.2 Dove adottare un gatto 2.3 Dove acquistare un gatto 2.4 Identificazione del gatto tramite microchip 2.5 Rinuncia alla proprietà del gatto 2.6 Vaccinazioni ed altri trattamenti sanitari da effettuare con regolarità 2.7 Morsicature 2.8 Responsabilità civile del proprietario 2.9 Gatti e condominio: divieto di detenzione di animali 2.10 Condominio e disturbo causato dagli animali 2.11 Il gatto e le vacanze 2.12 Gestione sanitaria del gatto in viaggio 2.13 Gatti all estero 2.14 Criteri generali per il trasporto di animali 2.15 Trasporto del gatto sugli autobus urbani a Bolzano 2.16 Trasporto del gatto in automobile 2.17 Trasporto del gatto in treno 2.18 Trasporto del gatto in nave 2.19 Trasporto del gatto in aereo 2.20 Trasporto del gatto in moto o in bicicletta 2.21 Criteri per la custodia del gatto 2.22 Abbandono e maltrattamenti 2.23 Provvedimenti del Sindaco in caso di maltrattamenti o di detenzione di un gatto in condizioni da non garantire la pubblica sicurezza o igiene 2.24 Uccisione di animali (art. 638 c.p. e art. 544 bis del codice penale) 2.25 Esperimenti 2.26 Divieto di esibizione di animali nei pubblici spettacoli 2.27 Fiere, mercati ed esposizioni 2.28 Divieto di spettacoli ed intrattenimenti pubblici che comportano sevizie per gli animali 2.29 Soppressione del gatto 1.30 Smaltimento delle spoglie del gatto di proprietà 2.31 Cimitero per animali 2.32 Spoglie di gatti ritrovate su suolo pubblico 2.33 Colonie feline: gatti che vivono in libertà 2.34 Divieto di distribuzione di sostanze velenose 2.35 Ritrovamento di gatti feriti Pag. 25 Pag. 25 Pag. 25 Pag. 25 Pag. 26 Pag. 26 Pag. 26 Pag. 26 Pag. 27 Pag. 28 Pag. 28 Pag. 28 Pag. 29 Pag. 29 Pag. 29 Pag. 30 Pag. 30 Pag. 30 Pag. 31 Pag. 32 Pag. 32 Pag. 33 Pag. 33 Pag. 33 Pag. 34 Pag. 34 Pag. 34 Pag. 34 Pag. 34 Pag. 35 Pag. 35 Pag. 36 Pag. 36 Pag. 36 Pag. 36 Pag. 36 Pag. 36 Pag. 37 Pag. 37 Pag. 37 Pag. 37 Pag. 37 Pag. 38 Pag. 38 2

4 SEZIONE 3: GLI ANIMALI ESOTICI E I NUOVI ANIMALI DA COMPAGNIA (N.A.C) 3.1 Considerazioni generali 3.2 Convenzione CITES 3.3 Normativa Europea 3.4 Commissione scientifica CITES 3.5 Normativa italiana sull applicazione della convenzione di Washington e la detenzione di animali pericolosi Legge 7 febbraio 1993 n Divieto di commercio e di detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l incolumità e la salute pubblica 3.7 Detenzione di animali esotici: dove chiedere informazioni 3.8 Mammiferi esotici e N.A.C (nuovi animali da compagnia). Descrizione delle specie più comuni: furetto, roditori, lagomorfi. 3.9 Uccelli da gabbia e da voliera Informazioni generali 3.10 Uccelli da gabbia e da voliera Descrizione delle specie più comuni: psittacidi granivori e frugivori, piccoli psittacidi, sturnidi, piccoli passeriformi 3.11 Rettili: informazioni generali 3.12 Descrizione e caratteristiche dei rettili più diffusi: cheloni, sauri e lucertole, serpenti SEZIONE 4: GLI ANIMALI SELVATICI 4.1 Natura Definizione di fauna selvatica 4.3. Proprietà e gestione della fauna selvatica 4.4 Specie cacciabili e periodi di caccia 4.5 Divieti 4.6 Specie che godono di una particolare protezione 4.7 Mammiferi selvatici: indicazioni generali 4.8 Elenco delle specie di mammiferi selvatici facilmente rinvenibili in città 4.9 Uccelli selvatici: informazioni generali 4.10 Specie di uccelli selvatici facilmente rinvenibili in città SEZIONE 5: IL COLOMBO DI CITTA 5.1 Caratteristiche fisiche del colombo 5.2 Origine del colombo di città 5.3 Competenza nella gestione dei colombi ed esclusione dell ambito di applicazione della legge 157/ Perché si sviluppa e si insedia nelle città 5.5 Impatto del colombo sulla struttura urbana 5.6 Notizie sulle zecche 5.7 Dove si nascondono e cosa fare contro le zecche dei colombi 5.8 Programma di gestione dei colombi a Bolzano 5.9 Dove chiedere informazioni BIBLIOGRAFIA Pag. 39 Pag. 40 Pag. 40 Pag. 41 Pag. 41 Pag. 42 Pag. 43 Pag. 44 Pag. 44 Pag. 47 Pag. 49 Pag. 51 Pag. 52 Pag. 55 Pag. 56 Pag. 56 Pag. 56 Pag. 57 Pag. 57 Pag. 57 Pag. 58 Pag. 59 Pag. 59 Pag. 60 Pag. 63 Pag. 64 Pag. 64 Pag. 64 Pag. 64 Pag. 65 Pag. 65 Pag.66 Pag. 66 Pag. 67 Pag. 68 3

5 PREFAZIONE Bolzano è una città abitata da quasi persone. Lo sappiamo tutti. Ma non tutti sanno che oltre ai suoi abitanti umani ce ne sono migliaia di altri non umani. Quasi cani e più o meno gatti, ad esempio. Non quantificabili invece pesci, tartarughe, criceti, canarini e quant altro. Altre migliaia sicuramente, per parlare solo degli animali domestici. Si può ragionevolmente stimare che almeno una famiglia bolzanina su tre ha quotidianamente a che fare con un animale. Un fenomeno sociale straordinario. Aggiungiamo a tutto questo la presenza di piccioni, faine e ricci che popolano più o meno liberamente la nostra città e nei quali chiunque si può imbattere. Tutto questo mondo parallelo che pochi conoscono, non può essere ignorato da un amministrazione. Lo Sportello per i Diritti degli Animali, attivato nel 2001 dall Assessorato all Ambiente, si occupa proprio di questo mondo. Tra le tante iniziative svolte, questa guida rappresenta uno strumento utile a tutti e non solo a chi possiede un animale. Cosa, come, quando e dove fare quello che serve, secondo la normativa vigente, se ci capita di avere a che fare con un animale. Che sia domestico, esotico, selvatico, che si voglia acquistare, vendere, sfamare, o dargli il nostro ultimo saluto quando muore. Qui c è un aiuto. Per la migliore convivenza possibile tra umani e chi umano non è, ma non per questo privo di diritti. Stefano Fattor Assessore all Ambiente del Comune di Bolzano 4

6 Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione firmata a Washington il ANIMALI FONTI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CONVENZIONI INTERNAZIONALI E NORMATIVA EUROPEA Approvata a Washington il 3 marzo 1973 da diversi Stati, la convenzione disciplina il commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, quale strumento di conservazione ed incremento delle relative popolazioni attraverso una utilizzazione sostenibile. La convenzione è comunemente denominata CITES. Direttiva Habitat 92/43/CEE del La Direttiva ha introdotto l obbligo per gli stati dell Unione Europea di tutelare gli habitat naturali e semi naturali e le specie di particolare interesse. Direttiva 79/409/CEE del concernente la conservazione degli uccelli selvatici Regolamento (CEE) n. 338/97del "Regolamento relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio". Regolamento CE n.998/ 2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia La Direttiva si basa sul fondamentale principio secondo il quale tutte le specie sono protette e l'attività venatoria va vista come un utilizzo limitato che non dovrebbe mai pregiudicare lo stato di conservazione delle specie. Trattasi del regolamento relativo all'applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES). Il Regolamento CE 998/2003 ha introdotto il passaporto UE per gli animali domestici in particolare per cani, gatti e furetti. LEGGI STATALI, DECRETI PRESIDENZIALI E MINISTERIALI R. D. n del 19 ottobre 1930 e succ. modifiche CODICE PENALE In materia di detenzione di animali rilevano i seguenti articoli del codice penale: Art. 544 bis Uccisione di animali Art. 544 ter Maltrattamento di animali Art. 544 quater Spettacoli e manifestazioni vietati Art. 544 quinquies Divieto di combattimenti Art. 638 Uccisione e danneggiamento di animali altrui Art. 672 Omessa custodia e malgoverno di animali 5

7 Regio Decreto Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza Gli articoli 69 e 70 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza contengono disposizioni riguardanti l esibizione e gli spettacoli con animali. Regio decreto 16 marzo 1942, n.261 e succ. modifiche Approvazione del testo del CODICE CIVILE In materia di detenzione di animali si richiamano i seguenti articoli del codice civile: ART Danno cagionato da animali ART. 844 Immissioni ART Regolamento di condominio Legge 18 marzo 1968, n.337 Disposizioni in materia di circhi equestri e spettacolo viaggiante Legge 19 dicembre 1975 n. 874 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione Legge 14 agosto 1991, n. 281 Legge quadro in materia in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo Legge 11 febbraio 1992, n.157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio Legge 7 febbraio 1992, n.150 e successive modificazioni Disciplina dei reati relativi all applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione Legge 9 dicembre 1998 n.426 Nuovi interventi in campo ambientale La norma in oggetto disciplina la presenza dei circhi equestri e degli spettacoli viaggianti sul territorio comunale imponendo l obbligo di concessione delle aree alle amministrazioni comunali. Si tratta della legge di ratifica della convenzione di Washington (CITES) sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione. La legge 14 agosto 1991, n. 281 è stata promulgata con lo scopo di proteggere gli animali d affezione ovvero quegli animali che convivono stabilmente o anche occasionalmente con l uomo a scopo di compagnia, gli animali randagi nonché di prevenire il randagismo. Si tratta di una legge quadro che delega alle Regioni la possibilità di attuare i principi in essa contenuti tramite leggi regionali o provinciali. Norma nazionale di riferimento concernente la regolamentazione della caccia e la protezione della fauna selvatica. Disciplina l applicazione dei reati relativi all applicazione in Italia della convenzione CITES sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione. Ha introdotto modifiche all art. 6 della legge 7 febbraio 1992, n.150 prevedendo l esenzione dal divieto di detenzione di alcune specie di animali e di denuncia alla prefettura per determinati soggetti (quali ad es. giardini zoologici, circhi e mostre faunistiche permanenti dichiarati idonei dall autorità sanitaria). 6

8 Decreto legge 3 luglio 2003 n.159 convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2003 n.231 Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320 Regolamento di Polizia veterinaria Decreto Ministeriale 19 aprile 1996 Elenco delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione Ordinanza del Mistero della Salute del 17 agosto 2004 Tutela dell incolumità pubblica dall aggressività dei cani Il Decreto Legge 3 luglio 2003, n. 159 ha sancito il divieto di detenere, commercializzare, importare, esportare esemplari di aracnidi potenzialmente pericolosi per l incolumità e la salute pubblica. Il Regolamento di Polizia veterinaria detta norme per la condotta dei cani ed è la fonte normativa sulla quale si basano i regolamenti e i provvedimenti delle autorità amministrative comunali. Il decreto vieta l acquisto e le nuove detenzioni delle specie di animali elencate nell allegato A del decreto medesimo. Con quest ordinanza il Ministro della Sanità ha inteso disciplinare la condotta dei cani potenzialmente pericolosi. LEGGI E DECRETI PROVINCIALI Legge Provinciale 13 agosto 1973, n. 27 Norme per la protezione della fauna Legge Provinciale 17 luglio 1987, n.14 Norme per la protezione della selvaggina e per l esercizio della caccia Legge Provinciale 15 maggio 2000,n. 9 Interventi per la protezione degli animali e la prevenzione del randagismo Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Accordo 6 febbraio 2003 in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-terapy Le norme contenute nella legge 13 agosto 1973, n. 27 disciplinano, nel territorio della Provincia, la protezione degli animali viventi diradatisi o in pericolo di estinzione e dei loro biotopi. L elenco degli animali sottoposti a tutela è contenuto nell art. 2 della legge. Trattasi della norma di riferimento per la regolamentazione della caccia nella Provincia di Bolzano. La Provincia Autonoma di Bolzano ha recepito ed attuato quanto previsto dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281 attraverso la Legge Provinciale 15 maggio 2000, n. 9. I punti salienti della normativa riguardano i il divieto di abbandono degli animali, le disposizioni sul trattamento da riservare agli stessi, il divieto di maltrattamento, il soccorso agli animali feriti. In tale accordo vengono definiti alcuni principi fondamentali per una maggiore e sempre più stretta correlazione tra l uomo e gli animali da compagnia, per assicurare in ogni circostanza il loro benessere ed evitarne riprovevoli utilizzi. 7

9 Decreto del Direttore del Servizio Veterinario Provinciale del 5 maggio 2003 n.31.12/86.31/1320 In applicazione dell accordo del 6 febbraio 2003 in materia d benessere degli animali da compagnia e di quanto stabilito dalla Legge Provinciale 15 maggio 2000, n. 9, il decreto del 5 maggio 2003 introduce l obbligo di identificazione dei cani tramite microchip nella Provincia di Bolzano. REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, DECRETI ASSESSORILI Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del Ordinanza del Sindaco prot. n.1272/san del 7 novembre 1975 Con il citato regolamento il Consiglio Comunale della Città di Bolzano ha inteso disciplinare le modalità di condotta dei cani nel proprio ambito territoriale. Riguarda la regolamentazione del divieto di accesso dei cani e di altri animali nei negozi che commercializzano generi alimentari. Ordinanza del Sindaco prot del Ordinanza del Sindaco prot del Condotta dei cani Il provvedimento ha introdotto il divieto di utilizzare animali nelle attività di suonatore ambulante. Sulla base delle disposizioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana il Sindaco di Bolzano ha adottato l ordinanza sulla condotta dei cani. Provvedimento dell Assessore all Ambiente prot. n del Con tale provvedimento è stata regolamentata la prima area cani a tempo nella Città di Bolzano. 8

10 il CANE

11 SEZIONE 1. IL CANE 1.1 LA DECISIONE DI PRENDERE UN CANE La decisione di regalarsi la compagnia di un cane deve essere presa in modo consapevole, ricordando che chiunque abbia accettato di occuparsi di un animale domestico è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve tenere conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici. In particolare, prima di acquistare un cane, vanno valutati i seguenti aspetti: il tempo di cui si dispone per portarlo a fare le passeggiate quotidiane che deve essere tale da consentirgli un adeguata possibilità di esercizio fisico; anche un cane di piccola taglia ha bisogno di frequenti passeggiate; lo spazio a disposizione per ospitare l animale; la presenza nel nucleo familiare di persone che soffrono di particolari allergie; le spese di mantenimento; la sistemazione del cane durante il periodo di vacanza. 1.2 DOVE ADOTTARE UN CANE La cosa migliore che si può fare è quella di chiedere l affidamento di uno dei cani custoditi presso il canile sanitario Sill, gestito dal Servizio Veterinario dell Azienda Sanitaria di Bolzano (Tel. 0471/329800) o presso i rifugi autorizzati gestiti dalle associazioni di volontariato come ad es. il canile di Naturno (Tel. 0473/ ) DOVE ACQUISTARE UN CANE Il cane può essere acquistato da un allevatore, presso un negozio specializzato o da privati cittadini. Le condizioni di vendita non sono soggette ad una particolare disciplina civilistica. Pertanto, qualora dovessero insorgere delle controversie in ordine all acquisto, si dovrà fare riferimento alle norme del codice civile che disciplinano i contratti di compravendita delle cose mobili. Si ricorda che l acquisto di animali da compagnia non è sempre esente da rischi: può accadere di acquistare animali apparentemente sani che nel giro di pochissimo tempo si ammalano gravemente fino ad arrivare al decesso. Prima di acquistare un cane si suggerisce: 1. di documentarsi preventivamente sulla serietà dell allevamento dove si intende effettuare l acquisto e di verificare di persona le condizioni di detenzione degli animali; 2. di evitare l acquisto di cani presso venditori ambulanti improvvisati, in mercatini, fiere e mostre itineranti, che spesso propongono cani importati dall estero a basso costo, di stato sanitario ignoto e non sempre in perfetto stato di salute; 3. di chiedere informazioni preventive ad un veterinario; 4. di verificare lo stato di vaccinazione del cane che deve essere documentato sul libretto sanitario e non deve avvenire prima del 50 giorno di vita; 5. di non acquistare cani di età inferiore ai 55/60 giorni. 10

12 Ad acquisto avvenuto si consiglia : - di sottoporre immediatamente l animale ad un controllo veterinario e ad un esame delle feci per verificare il suo stato di salute, l esenzione da difetti di qualunque natura e per concordare il programma vaccinale; - di non condurre cuccioli molto piccoli e non vaccinati in luoghi frequentati da altri cani. 1.4 IDENTIFICAZIONE DEI CANI TRAMITE MICROCHIP - ISCRIZIONE ALL ANAGRAFE CANINA ED ALTRI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI Metodo di identificazione dei cani Nella Provincia di Bolzano i cani devono essere identificati tramite microchip. I cani identificati sono registrati in base al comune di appartenenza in una banca dati elettronica tenuta dall Azienda Sanitaria. Il microchip viene direttamente inserito, attraverso una siringa, nel sottocute del cane (normalmente sul lato sinistro del collo). All interno di esso vi è un codice a barre che attraverso la lettura con uno specifico apparecchio consente di individuare il proprietario del cane. Il microchip è indolore, non ha effetti collaterali ed ha le dimensioni di un chicco di riso. Iscrizione all anagrafe canina L iscrizione deve avvenire entro 30 giorni dall acquisizione dell animale. Per i residenti nella Città di Bolzano l iscrizione all anagrafe canina, con conseguente applicazione del microchip, viene effettuata presso il canile sanitario SILL o dai veterinari liberi professionisti autorizzati, dietro presentazione del codice fiscale e di un documento di identità del proprietario. All atto della registrazione viene compilato un modulo in duplice copia con i dati relativi al proprietario. Una copia del modulo viene consegnata al proprietario e potrà far parte del libretto sanitario del cane. Il costo dell impianto del microchip eseguito dall Azienda Sanitaria di Bolzano è pari ad Euro 6,30 se il cane risulta già registrato all anagrafe canina. Il costo della prima registrazione è stato invece fissato in Euro 10,80 (N.B. le tariffe sono soggette a variazioni). Sono iscritte in un apposita sezione dell anagrafe, in quanto considerate potenzialmente pericolose, le seguenti razze canine e gli incroci tra di esse: American Bulldog, American Stafforshire Terrier, Anatolian Karabash, Bandog, Bullmastiff, Bull terrier, Dogue de Bordeaux, Dogo argentino, Fila brasileiro, Mastiff, Mastino Napoletano, Pardog, Pit bull, Rottweiler, Staffordshire Terrier, Tosa Inu. L iscrizione all anagrafe canina costituisce anche un utile prova in caso di furto dell animale e consente un più rapido ritrovamento del proprietario in caso di smarrimento. Si consiglia comunque di dotare il cane di apposita medaglietta riportante il numero di telefono del proprietario. 11

13 Cambio di residenza del proprietario adempimenti obbligatori Deve essere comunicato entro 30 giorni al servizio veterinario dell Azienda Sanitaria di Bolzano (Tel.0471/ oppure 0471/635161) Cessione del cane (vendita donazione) adempimenti obbligatori La cessione a qualsiasi titolo dell animale deve essere comunicata entro 30 giorni al servizio veterinario dell Azienda Sanitaria di Bolzano (tel.0471/ oppure 0471/635161). Per gravi motivi il proprietario del cane può cedere l animale al canile sanitario SILL di Bolzano Tel. (0471/329800) o al canile di Naturno (Tel. 0473/660077). A tal fine è tenuto a compilare un apposito modulo di cessione. Morte del cane adempimenti obbligatori Il proprietario deve darne comunicazione entro 30 giorni al servizio veterinario dell Azienda Sanitaria di Bolzano (tel. 0471/ oppure 0471/635161). In caso di eutanasia la comunicazione viene effettuata dal veterinario che l ha eseguita. Smarrimento del cane adempimenti obbligatori Deve essere segnalato dal proprietario entro 5 giorni dall evento all Azienda Sanitaria di Bolzano (tel. 0471/ oppure 0471/635161). *Riferimenti normativi: art. 6 della Legge Provinciale 15 maggio 2000, n. 9 Decreto del Direttore del Servizio Veterinario Provinciale 5 maggio VACCINAZIONI E ALTRI TRATTAMENTI SANITARI DA EFFETTUARE CON REGOLARITÀ Vaccinazioni Le vaccinazioni annuali, o comunque alle scadenze stabilite dal proprio medico veterinario di fiducia, sono molto importanti per proteggere il cane dalle più comuni e pericolose malattie infettive; per avere la sicurezza sullo stato di salute di un animale che convive abitualmente con la famiglia, approfittando della scadenza della vaccinazione, il veterinario esegue sempre una preliminare visita completa al vostro animale da compagnia. Le vaccinazioni non sono obbligatorie ma vivamente consigliate per la gravità delle malattie che possono colpire il cane. La profilassi vaccinale è diversa quando si tratta di un cucciolo o di un cane adulto già precedentemente vaccinato. Il cucciolo, infatti, avrà bisogno di diversi richiami vaccinali per le singole malattie infettive allo scopo di produrre un tasso di anticorpi sufficientemente elevato da potersi considerare immune alle stesse. Ogni cane, a seconda delle proprie abitudini e del proprio ambiente, è più o meno esposto ai vari agenti infettivi, quindi, il piano vaccinale andrà discusso, caso per caso, con il veterinario di fiducia. Normalmente per un cane adulto che vive in un appartamento in città, sarà sufficiente un richiamo vaccinale annuo che comprende la protezione contro le patologie respiratorie infettive, la gastroenterite infettiva o parvovirosi, il cimurro, l epatite virale e la leptospirosi; tutto in una unica iniezione. 12

14 Nella nostra Provincia, la vaccinazione antirabbica non è obbligatoria. In ogni caso essa può essere resa obbligatoria dalle autorità competenti in base all andamento epidemiologico della malattia. Prevenzione della filariosi La filariosi cardiopolmonare è una grave malattia parassitaria trasmessa dalla puntura di una zanzara presente su gran parte del territorio italiano. Anche in questo caso il veterinario di fiducia potrà valutare il rischio e le procedure di profilassi da effettuare sul cane, soprattutto quando l animale viene condotto in zone dove sono presenti questi insetti. Infestazioni da pulci e zecche Da marzo fino ad ottobre è consigliabile trattare il cane con gli appositi prodotti per la prevenzione delle infestazioni da pulci e zecche. Il trattamento, in particolare contro le zecche, è molto importante anche per proteggere il cane da quella che viene chiamata malattia di Lyme, che è una patologia trasmessa dal morso di questi parassiti ematofagi. Oltre al trattamento antiparassitario nei soggetti considerati a rischio è opportuno eseguire la vaccinazione annuale. Prevenzione delle verminosi intestinali Con cadenza semestrale è opportuno verificare con un semplice esame delle feci, l eventuale presenza di parassiti intestinali. E importante eseguire questo esame prima della vaccinazione annuale per evitare che la presenza di vermi nell intestino del cane attenui l efficacia del vaccino. 1.6 MODALITA DI CONDOTTA DEI CANI IN AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO La condotta dei cani nella Città di Bolzano è disciplinata con ordinanza del Sindaco, sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Urbana e nelle vigenti normative nazionali. Si riportano più sotto i punti salienti di tali disposizioni. Luoghi pubblici o aperti al pubblico In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi parchi e giardini, i cani devono essere condotti al guinzaglio, la cui lunghezza massima non può superare un metro per i cani di grossa taglia. Nei parchi o giardini aperti al pubblico, purché non confinanti con piste ciclabili o aree attrezzate per svago e ricreazione, i cani possono anche essere lasciati liberi purché muniti di museruola. La sanzione prevista in caso di violazione delle suddette regole va da un minimo di 25 ad un massimo di 250 euro. 13

15 Locali pubblici e mezzi di trasporto pubblico Tutti i cani, indipendentemente dalla razza di appartenenza, devono essere condotti al guinzaglio. I cani di grossa taglia e i cani appartenenti alle razze canine di cui all art. 6 comma 1 bis della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9 o ad incroci tra le stesse, ed i cani appartenenti alle razze o ad incroci tra le stesse di cui all allegato dell ordinanza del Ministro della Sanità 17 agosto 2004 Tutela dell incolumità pubblica dall aggressività dei cani devono essere muniti anche di museruola.* La sanzione prevista in caso di violazione della sopraindicata disposizione va da un minimo di 25 ad un massimo di 250 euro. *Razze canine indicate all art. 6 comma 1 bis della legge provinciale 15 maggio 2000 n.9: American bulldog, American Stafforshire Terrier, Anatolian karabash, Bandog, Bullmastiff, Bull terrier, Dogue de Bordeaux, Dogo argentino, Fila brasileiro, Mastiff, Mastino Napoletano, Pardog, Pit bull, Rottweiler, Staffordshire terrier, Tosa Inu. Razze canine indicate nell allegato dell ordinanza del Ministro della Sanità 17 agosto 2004: American Bulldog, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'anatolia, Cane da pastore dell'asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estreilla, Dogo Argentino, Fila brazileiro, Mastino napoletano, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pitt bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Tosa inu. Negozi di generi alimentari I gestori dei negozi che commercializzano generi alimentari possono, a loro discrezione, vietare l accesso dei cani nei loro esercizi (ordinanza del Sindaco prot n.1272/san del 7 novembre 1975). Deiezioni canine Il Regolamento di Polizia Urbana e l ordinanza sindacale prot del prevedono l obbligo per gli accompagnatori dei cani di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni canine. Ai proprietari e conduttori di cani è fatto inoltre obbligo di portare con se l apposita attrezzatura per la raccolta delle deiezioni (sacchetto e paletta o sacchetto richiudibile o altra attrezzatura idonea). La sanzione prevista in caso di violazione delle sopraindicate disposizioni va da un minimo di 50 ad un massimo di 500 euro per la mancata rimozione degli escrementi, da un minimo di 25 ad un massimo di 250 euro se il proprietario non è provvisto di apposita attrezzatura per la raccolta. Si segnala che lo Sportello per i Diritti degli Animali si è attivato con diverse iniziative di sensibilizzazione rivolte ai proprietari dei cani, non da ultima l installazione di 45 distributori di sacchetti gratuiti per la raccolta degli escrementi. Riferimenti normativi: Ordinanza del Sindaco prot n.1272/san del 7 novembre 1975 Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del Ordinanza del Sindaco prot del Condotta dei cani Ordinanza del Sindaco prot n

16 1.7 AREE DI SVAGO PER I CANI Con lo scopo di ridurre al minimo i conflitti tra proprietari e non proprietari di cani e di consentire agli animali di muoversi liberamente, l Assessorato all Ambiente della Città di Bolzano ha realizzato le seguenti aree di svago per cani: 1. Area cani Talvera (zona carceri) c.a mq 2. Ponte Loreto ( c.a. 250 mq) 3. Ponte Roma (c.a mq) 4. Via Rovigo (c.a 263 mq) 5. Passeggiata Jordan (c.a. 125 mq) 6. Via del Ronco (c.a. 400 mq) 7. Parco Europa (c.a. 400mq) 8. Via Roen (c.a 650 mq) 9. Ponte Palermo (c.a 164 mq) 10. Parco Mignone (c.a 800mq) 11. Parco Petrarca (c.a. 35 mq) 12. Via Segantini (c.a 60 mq) 13. Via Duca d Aosta (c.a 360 mq) 14. Viale Europa 144 (c.a 510 mq) 15. Parco Tambosi (c.a 80 mq) 16 Via Genova Via Alessandria (c.a 150 mq) 17. Vicolo Sabbia (c.a 1240 mq) 18. Via Ortles (c.a 800 mq) 19. Piani (c.a 400 mq) 20. Via Maso della Pieve (c.a. 150 mq) 21. Viale Trento (ca mq) Le aree sono dotate di fontanella per l erogazione dell acqua, sono recintate (ad esclusione dell area per cani del Talvera lato carceri) e attrezzate con bidoni, rastrelli e palette per la raccolta delle deiezioni. In tutte le aree vengono garantiti i seguenti servizi di manutenzione ordinaria: svuotamento dei bidoni tre volte alla settimana, pulizia del terreno da resti organici ed inorganici una volta alla settimana, bagnatura dell area all occorrenza, trattamento del terreno 1 volta alla settimana con Micropan Soluzione da aprile a maggio, trattamento 2 volte all anno con Eurovix agro per ridurre gli odori, disinfezione dei bidoni 1 volta all anno. Nel corso del 2002 è stata inoltre istituita la prima area cani a tempo. Si tratta dell area di verde pubblico situata sulla sponda orografica destra del fiume Isarco, tra Ponte Roma e Ponte Palermo, nel tratto compreso tra il fiume medesimo ed il ruscello artificiale. In quest area, segnalata con apposito cartello, i cani possono essere lasciati liberi tra le ore e le ore Disciplina dell utilizzo delle aree di svago In tutte le aree cani gestite dal Comune, compresa l area verde del Talvera, zona carceri, è consentito l accesso ai cani, anche non tenuti al guinzaglio e privi della museruola, purché in presenza e sotto la vigilanza dei loro custodi o possessori. I possessori o gli accompagnatori dei cani devono essere muniti di guinzaglio e trattenere i cani ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l opportunità a tutela dell incolumità delle persone e degli animali. In tutte le aree cani è obbligatorio raccogliere gli escrementi. Riferimenti normativi: ordinanza del Sindaco prot del

17 1.8 MORSI- CATURE DI CANE Se il cane morde persone o animali, deve essere sottoposto ad osservazione per 10 giorni per individuare eventuali sintomi riferibili a rabbia. L osservazione può essere autorizzata presso il domicilio del proprietario, su richiesta del medesimo, quando non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti (l interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell animale). Nel caso in cui l osservazione a domicilio non possa essere autorizzata, il cane deve essere tenuto in osservazione presso il canile sanitario pubblico. Riferimenti normativi: art.86 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n CRITERI PER LA CUSTODIA DEI CANI Cani tenuti in ambienti chiusi: devono avere la possibilità di uscire all aperto o di poter giornalmente muoversi ed espletare i loro bisogni corporali. Cani tenuti legati: devono disporre di una superficie su cui muoversi di almeno 20 mq. Inoltre non possono essere tenuti legati con collari a strozzo o muniti di aculei affilati. Cani tenuti all aperto: devono disporre di un ricovero asciutto e isolato dal terreno, adatto alle loro dimensioni e al riparo dalle intemperie. In presenza di temperature esterne elevate deve essere disponibile un posto all ombra ed una quantità di acqua sempre sufficiente. Riferimenti normativi: art. 2 della legge provinciale 15 maggio 2000 n ABBANDONO E MALTRATTAMENTI In data 31 luglio 2004 è entrata in vigore la nuova legge contro il maltrattamento degli animali. La legge introduce sanzioni economiche pesanti e addirittura il carcere per i maltrattamenti più gravi e per l abbandono degli animali. Questi i punti salienti della nuove disposizioni. Maltrattamento di animali (art. 544 ter del codice penale) Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da a euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti deriva la morte dell animale. In caso di condanna o di applicazione della pena a seguito di patteggiamento è sempre prevista la pena accessoria della confisca dell animale, salvo che non appartenga a persona estranea al reato. Abbandono di animali (art. 727 comma 1 del codice penale) Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l arresto fino ad un anno o con l ammenda da a euro. 16

18 Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura (art. 727 comma 2 del codice penale) Chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze è punito con fino ad un anno o con l ammenda da a euro. Chiunque venga a conoscenza di uno dei reati sopraindicati può segnalarli direttamente all autorità giudiziaria, alla polizia, ai carabinieri, ai vigili urbani, al servizio veterinario provinciale o dell Azienda Sanitaria oppure alle guardie zoofile della Lega tutela animali -Tierschutzring che effettueranno i necessari accertamenti. Il servizio veterinario provinciale, il servizio veterinario dell Azienda Sanitaria e le guardie zoofile sono competenti anche per l applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge provinciale 9/2000. Riferimenti normativi: art. 544 ter, art. 727 del codice penale Legge Provinciale 15 maggio 2000, n PROVVEDIMENTI DEL SINDACO IN CASO DI MALTRATTAMENTI O PERICOLO PER LA SALUTE E L IGIENE Il Sindaco, su proposta del veterinario competente, dispone il trasferimento in strutture idonee degli animali detenuti in condizioni tali da non garantire la pubblica sicurezza o igiene, ovvero in caso di maltrattamento. Il veterinario ufficiale competente per territorio è l autorità competente per determinare lo stato di animale detenuto in modo tale da non garantire la pubblica sicurezza o igiene o di animale maltrattato. Riferimenti normativi: art.11 della legge provinciale 15 maggio 2000 n, RESPONSABILITA CIVILE DEL PROPRIETARIO Il proprietario del cane è responsabile dei danni cagionati dall animale di sua proprietà sia che fosse sotto la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito salvo che provi il caso fortuito. La responsabilità incorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto con diretto nesso causale da un fatto proprio dell animale, a prescindere dall agire dell uomo. L art del codice civile stabilisce a carico del proprietario dell animale una presunzione di colpa a vincere la quale non è sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza ma occorre la prova del caso fortuito, e cioè di uno specifico avvenimento imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale che ha, da solo, creato le condizioni dell evento dannoso, escludendo il rapporto di causalità tra il comportamento del soggetto e l'evento dannoso. Al caso fortuito è riconducibile anche la colpa del danneggiato che però per avere effetti liberatori deve consistere in un comportamento cosciente che assorba l intero rapporto causale. La circostanza che il cane si sganci dalla catena o si sfili dal guinzaglio non rientra nelle ipotesi di caso fortuito. Qualora il cane causi dei danni mentre è affidato a terzi per es. ad amici, parenti, conoscenti, ne risponde comunque il proprietario. La responsabilità si sposta dal proprietario ad un terzo solo se questi si serva di un animale per la realizzazione di un interesse autonomo e limitatamente al tempo in cui lo ha in uso. In considerazione del fatto che il comportamento degli animali non è 17

19 sempre prevedibile, si suggerisce di tutelarsi con una polizza assicurativa per la responsabilità civile verificando l adeguatezza della copertura assicurativa. Riferimenti normativi: art codice civile 1.13 OMESSA CUSTODIA E MALGOVERNO DI ANIMALI E perseguibile per omessa custodia e malgoverno di animali chiunque lasci libero o non custodisca con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affidi la custodia a persona inesperta. Per questo tipo di illecito è prevista una sanzione pecuniaria da 25 a 258 euro. Sull argomento si riportano alcuni orientamenti giurisprudenziali: L'art. 672 del codice penale configura tre fattispecie: "lasciar liberi", "custodire senza le debite cautele", "affidare a persona inesperta" animali pericolosi. Consuma la seconda di tali ipotesi colui che, nella sua dimora, tenga un cane lupo da guardia di grossa taglia, slegato e privo di museruola, quando al medesimo sia possibile portarsi nell'ingresso, nella portineria e in ogni altro luogo ove siano ammessi i visitatori, per tal modo esposti al rischio di improvvisi assalti. Cass. pen., sez. VI, 17 marzo 1970, n Pericolosi per l'altrui incolumità devono ritenersi non soltanto gli animali la cui ferocia è caratteristica naturale o istintiva, ma tutti quelli che, sebbene domestici, possono divenire pericolosi in determinati casi e determinate circostanze. Dal novero di questi ultimi non si può escludere il cane normalmente mansueto; per tale categoria di animali la pericolosità deve essere accertata in concreto considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante. Cass. pen., sez. VI, 3 marzo 1970, n. 822 I cani da guardia in genere, e quelli appartenenti anche per somiglianza alla razza dei pastori tedeschi in particolare, sono da considerare pericolosi e, quindi, rientranti nella disciplina di cui l'art. 672 c.p. (omessa custodia e malgoverno di animali). Cass. civ., sez. I, 8 marzo 1990, n Riferimenti normativi: art.672 del codice penale CANI E CONDOMINIO: DIVIETO DI DETENZIONE DI ANIMALI Quello della convivenza con il cane in condominio è sicuramente un problema con il quale molti sono costretti a confrontarsi quotidianamente. Prima di acquistare un cane è bene conoscere il regolamento condominiale e quali sono le eventuali limitazioni poste dalla legge al possesso di animali. Cos è un regolamento di condominio? Il regolamento di condominio rappresenta per così dire la legge interna dei condomini. Premesso che ai sensi dell art del codice civile i regolamenti condominiali non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, occorre fare una distinzione tra clausole del regolamento di natura contrattuale e clausole del regolamento di natura regolamentare. Hanno natura contrattuale quelle clausole che incidono sulla sfera soggettiva dei medesimi, limitando i diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni, con la conseguenza che per la loro validità è richiesto

20 il consenso unanime dei condomini. Hanno natura regolamentare e sono modificabili con la maggioranza prevista dall art del codice civile, le clausole che coinvolgono interessi impersonali della collettività dei condomini, che riguardano in pratica solo le modalità di utilizzo della parte comune ma non i diritti dei condomini sulle parti comuni e sui beni di proprietà individuale. Prima di acquistare un immobile è opportuno controllare bene che il regolamento, predisposto dall originario proprietario/costruttore, non contenga clausole pattizie di divieto di detenzione di animali. In ogni caso i divieti e le limitazioni riguardanti la proprietà esclusiva posti dall originario proprietario ed accettati con l atto di acquisto, devono risultare da una volontà chiaramente ed espressamente manifestata nell atto o da una volontà chiaramente desumibile comunque in modo non equivoco dall atto stesso. Il divieto di detenere animali non può essere contenuto negli ordinari regolamenti di condominio, approvati dalla maggioranza dei condomini, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni di fabbricato appartenenti ad essi in esclusiva, sicché in difetto di una approvazione unanime le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso con il loro voto alla relativa approvazione, giacché le manifestazioni di voto in esame, non essendo confluite in un atto collettivo valido ed efficace, costituiscono atti unilaterali atipici, di per sé inidonei ai sensi dell art del codice civile a vincolare i loro autori (Cass. civ. sez. II, 4 dicembre 1993, n ) 1.15 CONDOMINIO DISTURBO CAUSATO DAGLI ANIMALI In giurisprudenza si è più volte ritenuto applicabile anche nei rapporti tra condomini e quindi alla detenzione di animali in condominio, l art. 844 del codice civile che disciplina le immissioni moleste o dannose nella proprietà di terzi. Il criterio legale per la soluzione dei conflitti è quello della normale tollerabilità. Nel caso in cui le immissioni di rumori o odori provocati dalla presenza di un animale, dovessero superare la capacità di sopportazione dell uomo medio, il vicino potrà agire in giudizio contro il proprietario. Mancando nella legge una misura in base alla quale stabilire con criteri automatici il limite di tollerabilità delle immissioni, tale limite deve essere prudentemente determinato di volta in volta dal giudice. Si riportano più sotto alcune sentenze sul tema: Il giudice può, con provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ordinare l'allontanamento di animali molesti (nella specie, cane) dal condominio, affidando l'esecuzione ad organi pubblici, con divieto assoluto di ritorno nell'edificio condominiale. Trib. Napoli, 8 marzo 1994, Arch. loc. 1994, 337 Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della collettività, il semplice possesso di cani o altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene. Pretura Campobasso 12 maggio 1990, Arch. loc. 1991,

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