POLIZZA COLLETTIVA BOVINI DA LATTE POLIZZA COLLETTIVA DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO DEL BESTIAME BOVINO DA LATTE ESTENSIONE DI GARANZIA INCENDIO

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1 CONDIFESA TRENTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO POLIZZA COLLETTIVA BOVINI DA LATTE POLIZZA COLLETTIVA DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO DEL BESTIAME BOVINO DA LATTE ESTENSIONE DI GARANZIA INCENDIO

2 INDICE Polizza collettiva di assicurazione Multirischio del bestiame bovino da latte pag. 3 Estensione di garanzia incendio pag. 10 Co.Di.Pr.A. Via Giusti, Trento - tel. 0461/ fax 0461/ info@codipratn.it Progetto grafico e impaginazione: GBF - Trento - Via Lunelli, 13

3 POLIZZA COLLETTIVA DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO DEL BESTIAME BOVINO DA LATTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO CONTRAENTE: CO.DI.PR.A. Via Giusti, TRENTO CF: POLIZZA: N CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE 1.1. Oggetto della assicurazione Oggetto della presente polizza collettiva è l assicurazione mutualistica multirischio della mortalità del bestiame bovino da latte di proprietà dei Soci del CO.DI.PR.A. per gli allevamenti siti sul territorio della Provincia di Trento. L assicurazione riguarda i danni diretti materiali conseguenti alla morte dei bovini causata dagli eventi specificati nelle Condizioni Generali e Speciali di assicurazione. 1.2 Definizioni Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato precisato: Assicurazione: il contratto di assicurazione Polizza: il documento che prova l assicurazione Certificato di assicurazione: documento sottoscritto dall Assicurato, dalla Società e convalidato dal Contraente, contenente le dichiarazioni relative ai bovini assicurati Contraente: il soggetto che stipula l assicurazione in nome e per conto dell Assicurato Assicurato: il soggetto - Socio del Contraente - il cui interesse è coperto dall assicurazione Società: l impresa assicuratrice Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società Contributo associativo: somma dovuta dall Assicurato al Contraente per l adesione assicurativa Rischio: la possibilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Franchigia: le centesime parti del valore assicurato escluse dall indennizzo Scoperto: ulteriore percentuale dell indennizzo che rimane a carico dell Assicurato Inizio del fatto dannoso: in caso di malattia o di infortunio, la data della denuncia eseguita dall Assicurato in conformità alle Condizioni Generali di assicurazione Malus: premio di assicurazione dovuto alla Società al raggiungimento di determinante soglie di mortalità per singolo allevamento aziendale o per singolo alpeggio Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano per conseguenza la morte o l abbattimento Malattia: alterazione dello stato di salute, comprendente un insieme di caratteri definiti, nonchè un insieme di sintomi provocati da cause differenti Abbattimento: uccisione di un bovino malato o infortunato per ordine dell Autorità Sanitaria, oppure in seguito ad autorizzazione della Società Valore dei bovini al momento del sinistro: il valore previsto all art. 16 delle Condizioni Generali di assicurazione, dedotto di un eventuale deprezzamento correlato a tare, difetti o allo stato trofico dell animale all inizio del fatto dannoso. 1.3 Certificati di assicurazione La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione sottoscritto dall Assicurato, dalla Società e convalidato dal Contraente. I certificati sono redatti in quattro esemplari: uno per il Contraente, uno per la Società, uno per il Socio Assicurato ed uno per l Agenzia che ha raccolto l adesione. Essi sono consegnati al Contraente per la necessaria ratifica. La mancata convalida del certificato da parte del Contraente rende nulla ed inefficace l assicurazione fin dall origine. Successivamente il Contraente provvede a restituire le copie di ciascuno ai singoli interessati. È data facoltà alle Società coassicuratrici di emettere lo stampato del certificato di assicurazione su modulo personalizzato con il proprio marchio aziendale. 1.4 Durata e proroga dell assicurazione A parziale deroga dell art. 7 delle Condizioni Generali di assicurazione - Proroga dell assicurazione e periodo dell assicurazione - si pattuisce quanto segue: a. CONVENZIONE (vincolo per il Contraente non per l Assicurato) - Decorrenza dalle ore del scadenza alle ore del In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, la Convenzione si intende prorogata per un anno e così di seguito. b. CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE - La garanzia ha effetto dalle ore del giorno indicato sul certificato di assicurazione sottoscritto e convalidato dalle Parti se il premio è stato pagato. Il Contraente trasmette giornalmente alla Società a mezzo fax l elenco dei certificati raccolti a conferma della decorrenza della garanzia. Il certificato è tacitamente rinnovato in mancanza di disdetta data da una delle Parti almeno 60 giorni prima della scadenza annuale a mezzo lettera raccomandata. 3

4 1.5 Contributo associativo Contributo associativo annuale Euro 27,50 Contributo associativo per durata copertura non superiore a sei mesi Euro 22,00 Contributo associativo per la sola copertura alpeggio Euro 22,00 Per i bovini non iscritti a libro genealogico i suddetti premi sono ridotti del 20%. I contributi associativi suindicati si intendono per singolo capo e comprensivi di accessori ed imposte. Il contributo associativo per l adesione assicurativa, a carico dell Assicurato, è pari a circa il 60% del premio. 1.6 Pagamento del premio (vincolo per il Contraente e non per l Assicurato) Ad integrazione di quanto previsto dall art. 2 delle Condizioni Generali di assicurazione - Pagamento del Premio - si pattuisce quanto segue: a. il Contraente versa in tre rate quadrimestrali anticipate - al 31.12, al ed al i premi alla Società su presentazione di regolare quietanza di premio. I premi relativi alle assicurazioni temporanee di durata inferiore a sei mesi sono versati in unica soluzione unitamente all appendice di regolazione. b. la Società al termine di ogni anno assicurativo e comunque non oltre il mese di marzo dell anno successivo, provvederà all emissione di apposita appendice di regolazione premio attiva o passiva. In caso di regolazione passiva per il Contraente, lo stesso si impegna al perfezionamento ed a pagare il relativo premio entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione del conto consuntivo; - in caso di regolazione attiva per il Contraente la restituzione del premio, escluse imposte, pagato in eccesso sarà effettuata con l incasso della rata successiva alla presentazione del conto consuntivo; nel caso di annullamento della polizza la restituzione del premio sarà effettuata con apposito atto. - non sarà effettuata alcuna regolazione qualora la differenza capi sia inferiore o pari al 2%. Per dare attuazione alla regolazione di cui sopra, il Contraente si impegna a comunicare alla Società, entro il mese di febbraio, il numero definitivo dei capi assicurati al 30 dicembre precedente. I capi che venissero acquistati in seguito ad indennizzo da parte della Società, rientreranno nel conteggio della regolazione ai costi pattuiti al punto Premi di assicurazione Modifiche alla convenzione (vincolo per il Contraente e non per l Assicurato) La Società ed il Contraente si impegnano ad incontrarsi: a. entro il 31 ottobre di ogni anno per fissare: - il valore da attribuire ai bovini per l annualità successiva; - le condizioni di premio per l annualità successiva che potranno essere riviste qualora l andamento del contratto sia da ritenersi oltremodo negativo o positivo; b. durante l operatività della garanzia per: - eventuali divergenze peritali; - esaminare ed approfondire quegli aspetti tecnici e/o normativi che risultassero non conformi alle aspettative delle Parti. 2. CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONVENZIONE 2.1 Procedure in caso di sinistro Ad integrazione dell art Obblighi del Contraente e/o dell Assicurato - in caso di sinistro, o di circostanze che possono determinarlo, tra le ore del venerdì e le ore del lunedì successivo, nonchè dalle ore di giorno prefestivo alle ore del giorno successivo a quello festivo per le altre festività civili e religiose: a. l Assicurato dovrà dare avviso telefonico al Centro Liquidazione Sinistri del quale il Contraente è responsabile, seguito da telex, telegramma o fax con i seguenti dati: - Assicurato - Veterinario intervenuto (precisare cognome, nome, indirizzo e recapito telefonico) - bovino (matricola, età); - denuncia: morte improvvisa; infortunio grave o malattia acuta e grave con richiesta di abbattimento urgente. L Assicurato in attesa delle eventuali disposizioni da parte della Società deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nel modo più efficace, elencare accuratamente la sequenza degli eventi a mano a mano che si svolgono, notando i tempi e le azioni svolte. b. il Centro Liquidazioni Sinistri, del quale il Contraente è responsabile, ricevuta la segnalazione, dispone un accertamento immediato assegnando l incarico al Servizio Veterinario della Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio, o ad altro Medico Veterinario di fiducia libero professionista. c. la Società, ricevuta la notizia, può disporre propri accertamenti ed impartire disposizioni che dovranno essere immediatamente eseguite. 2.2 Reintegro del contributo associativo MALUS: Qualora in una azienda assicurata siano registrati due o più sinistri che abbiano dato luogo al relativo indennizzo, l Assicurato ed il Contraente sono obbligati in solido al reintegro del contributo associativo nella misura sottoindicata e riferito ai capi assicurati: Mortalità Reintegro del contributo associativo superiore al 5% 100% del 10% ulteriore 100% del 15% ulteriore 60% (limitatamente agli allevamenti superiori ai 50 capi) Limitatamente alle aziende fino a 20 capi, dal rapporto capi risarciti/capi assicurati, viene escluso il primo capo sinistrato/liquidato ed il reintegro del contributo associativo sarà applicato come segue: Mortalità Reintegro del contributo associativo dal 10% 100% dal 15% ulteriore 100% 4

5 Il malus verrà applicato solo nel caso in cui l importo complessivo degli indennizzi, relativi al singolo allevamento, sia maggiore del 20% dell importo risultante dalla somma del contributo associativo e malus pagati o da pagare, a carico dell Assicurato. Di comune accordo fra le Parti si conviene che dal malus sono esclusi i sinistri indennizzati per l abbattimento ordinato dall Autorità Sanitaria relativamente a malattie epizootiche. BONUS: Qualora per uno o più anni a carico di una azienda assicurata non sia stato registrato alcun sinistro che abbia dato luogo a risarcimento, la Società all atto dell assicurazione aziendale presta la garanzia alle seguenti condizioni: - riduzione di 5 punti della franchigia contrattuale per il primo anno, 10 punti per il secondo o più anni. La garanzia solo di alpeggio non dà diritto a BONUS. 2.3 Identificazione animali - registro di carico e scarico Gli animali assicurati devono essere identificati dal marchio e/o dal relativo certificato genealogico. L assicurato ha l obbligo di tenere il registro di carico e scarico con i dovuti aggiornamenti, come previsto dagli organi competenti. 2.4 Garanzia alpeggio La garanzia avrà durata massima di giorni 120, inizia al momento del carico degli animali presso le stalle di residenza alle malghe e viceversa; per le operazioni di carico e scarico devono essere usati ponti e passerelle di provata solidità, muniti di sponde, e tutti gli accorgimenti atti a diminuire il rischio. Durante la permanenza sul luogo delle malghe il bestiame dovrà godere delle necessarie garanzie di sorveglianza, di alimentazione ed igienico sanitarie. Per la garanzia solo ALPEGGIO l Assicurato dovrà produrre il registro di carico previsto per le malghe, con indicati chiaramente il numero dei capi da assicurare con relative matricole e date di nascita, nonché il nome del proprietario se diverso dall Assicurato, oppure il registro di carico e scarico aziendale con specificati i numeri di matricola dei capi per i quali si richiede la garanzia. 2.5 Intese particolari In relazione alla facoltà concessa alla Società dall art. 4 delle Condizioni Generali di assicurazione - Aggravamento del rischio - e dall art. 6 - Recesso in caso di sinistro -, la Società si impegna ad interpellare preventivamente il Contraente. 2.6 Pagamento dell indennizzo Ad integrazione di quanto previsto all art. 16 delle Condizioni Generali di assicurazione (Determinazione e pagamento dell indennizzo - Diritto di surrogazione), le Parti concordano che per l istruttoria, la liquidazione, ed il pagamento degli indennizzi verrà osservata la sottoindicata procedura: a. OSSERVAZIONI E RISERVE: verranno poste all Assicurato entro giorni venti dalla denuncia del danno; osservazioni e riserve per fatti e conoscenze emerse in corso di istruttoria verranno poste, sempre all Assicurato, entro giorni dieci dalla data in cui la Società ne è venuta a conoscenza. b. LIQUIDAZIONE: presso il Centro Liquidazione Sinistri istituito in... per la gestione concorde di tutti i sinistri coperti dalla garanzia della presente Polizza Convenzione. c. PAGAMENTO: La Società provvede al pagamento dell indennizzo, con intervento in quietanza del Contraente, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria minima, e precisamente: - attestazione della titolarità dell interesse assicurato - denuncia di danno - certificato genealogico - registro di carico e scarico aggiornato e/o scheda di stalla - certificato di macellazione - certificato di distruzione carni per seppellimento o per esclusivo uso zootecnico - esito esami BSE, ove previsti - eventuale altra documentazione specifica per il caso in esame. Su richiesta del Contraente la Società ha la facoltà di depositare, a nome dell Assicurato e con pieno effetto liberatorio, l importo dell indennizzo dovuto presso il Tesoriere del Contraente con l annotazione dei vincoli di cui è gravato. 3. CENTRO LIQUIDAZIONI SINISTRI Premesso che: a. la presente polizza collettiva prevede che la liquidazione del danno avvenga presso il Centro Liquidazione Sinistri istituito a Trento presso il CO.DI.PR.A., di cui lo stesso è responsabile, per il risarcimento di tutti i danni coperti dalla garanzia della predetta polizza-convenzione; b. l articolo 4 dello Statuto Sociale del CO.DI.PR.A. prevede la facoltà di svolgere attività le cui finalità possono concorrere direttamente o strumentalmente al raggiungimento dei fini sociali, si conviene che: avvalendosi di un collaboratore che sarà a disposizione degli allevatori trentini - Soci del Consorzio di Trento - e delle Società assicuratrici, il CO.DI.PR.A. curerà l attuazione dei seguenti servizi: - assumere le denunce di danno presentate dagli assicurati con la presente polizza convenzione e trasmetterle alle Società, - espletare i dovuti accertamenti sanitari e consulenze da prendere a seguito di specifiche situazioni su disposizioni della Società; - istruire le pratiche per la liquidazione dei danni e la chiusura dei sinistri con la ricerca di dati, notizie e documentazioni presso i Soci aventi diritto. 5

6 4. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 4.1 Norme che regolano l assicurazione in generale Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art del Codice Civile. Art. 3 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art C.C. Art. 5 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art C.C. e rinuncia alla relativa facoltà di recesso. Art. 6 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno del pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Art. 7 - Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art. 8 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 9 - Foro competente - Rinvio alle norme di legge Foro competente Trento. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art Assicurazioni presso diversi assicuratori Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente - superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. 4.2 Norme che regolano l assicurazione del bestiame bovino da latte Art Oggetto dell assicurazione L assicurazione vale per il caso di morte degli animali assicurati, avvenuta durante il periodo di validità del contratto, a seguito di infortunio e mortalità derivanti da: - grandinate, - gelate, - piogge persistenti, - epizoozie - come da Condizione Speciale 5, - venti impetuosi, - valanghe, - frane, - schock anafilattico, verificatosi in conseguenza di cura eseguita dal medico veterinario entro le ore dalla stessa, purché non derivante da cause imputabili al non corretto impiego, alla errata somministrazione e non idonea conservazione del prodotto. Integrazione garanzia - infortunio, inteso come evento dovuto a causa accidentale, violenta ed esterna; - malattia comune, purchè siano state eseguite tempestivamente da un medico veterinario e dallo stesso certificate, tutte le cure che il caso richiede; - malattia contagiosa, purchè siano state osservate le vigenti norme di profilassi; - abbattimento di necessità, cioè quando la morte dell animale è certa ed imminente, autorizzato dalla Società; - abbattimento ordinato dalla competente Autorità Sanitaria; - intervento chirurgico purchè sia stato eseguito da un medico veterinario il quale certifichi altresì che esso si è reso necessario in seguito ad infortunio o malattia manifestatasi durante la validità del contratto e con l intento di salvare la vita dell animale; 6

7 - fulmine; - folgorazione; - avvelenamento; - crollo fabbricati; - annegamento, fermo quanto previsto dall art. 12 lettera C delle Condizioni Generali di assicurazione. La garanzia opera, nel territorio della provincia di Trento, durante la permanenza degli animali nel luogo di abituale residenza, in occasione di alpeggio, nonché in occasione di rassegne, manifestazioni zootecniche organizzate nell ambito del territorio della provincia di Trento compresi i viaggi di andata e ritorno eseguiti mediante automezzi autorizzati ed opportunamente attrezzati. Art Esclusioni La Società non è obbligata in caso di: a. morte dei bovini di età inferiore ai tre mesi o superiore a 10 anni; per bovini di razza Rendena il limite massimo di età assicurabile viene portato a 12 anni. Si precisa che gli animali sono considerati in garanzia fino al 30/12 dell anno in cui raggiungono il limite massimo di età stabilito. b. abbattimento, salvo quanto previsto dall art oggetto dell assicurazione; c. morte causata o derivata direttamente o indirettamente da: 1. affezioni podaliche dopo il 5 anno di vita; 2. dolo o colpa grave; 3. malattie o difetti fisici preesistenti all inizio dell assicurazione; 4. BSE - encefalopatia spongiforme dei bovini; 5. perdita, furto, rapina e rispettivi tentativi; 6. inondazioni, alluvioni, uragani, trombe, meteore, terremoti, invasioni, sommosse, esercitazioni o manovre militari, scoppi di qualsiasi natura, incendio e/o fumi e vapori derivanti da incendio stesso; 7. atti di vendetta o malvagità, nonché lesioni dolose causate da terzi; 8. trasporto effettuato con qualsiasi mezzo ivi compreso le operazioni di carico e scarico, salvo quanto previsto dall ultimo comma dell art Oggetto dell Assicurazione; 9. conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell atomo, radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche. d. qualora per un bovino venga richiesto l abbattimento per fine carriera produttiva o per altre ragioni economiche, la Società può escluderlo dalla garanzia assicurativa a seguito di accertamento veterinario che dichiari il mancato requisito di morte certa ed imminente. Art Diritto di Ispezione La Società ha il diritto di far visitare o ispezionare in ogni momento gli animali assicurati, nonché il luogo di stazionamento, da propri consulenti e veterinari e l Assicurato ha l obbligo di consentire in tutti i casi tali visite ed ispezioni e di seguire le norme e le prescrizioni che gli verranno indicate, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Art Obblighi del Contraente e/o dell Assicurato all assunzione del rischio Il Contraente e/o l Assicurato ha l obbligo di assicurare tutti i capi di bestiame da latte della provincia di Trento identificati da certificato genealogico. Art Obblighi del Contraente e/o dell Assicurato al verificarsi del sinistro Il Contraente e/o l Assicurato ha l obbligo: a. in caso di infortunio o malattia: - di dare immediato avviso telefonico, telegrafico o tramite fax al Centro Liquidazione Sinistri del CO.DI. PR.A. o alla Società, salvo quanto meglio precisato all art. 2.1 delle Condizioni Particolari; - di sottoporre immediatamente l animale/i infortunato/i, malato/i a visita veterinaria con la conseguente stesura, da parte del veterinario stesso, di un rapporto circostanziato da trasmettere entro le ventiquattro ore a mezzo lettera raccomandata o fax al Centro Liquidazione Sinistri del CO.DI.PR.A. o alla Società; nei casi gravi il Contraente e/o l Assicurato preavvertirà telegraficamente la Società del contenuto del rapporto medesimo; - di attenersi scrupolosamente a tutte le istruzioni impartite dal veterinario tenendo costantemente informata la Società; - di consentire ed agevolare i controlli disposti dalla Società a mezzo di propri incaricati, attenendosi anche alle eventuali prescrizioni degli stessi; b. in caso di malattia contagiosa, anche solo sospetta: - di dare immediato avviso telefonico, telegrafico o tramite fax al Centro Liquidazione Sinistri del CO.DI. PR.A. o alla Società, salvo quanto meglio precisato all art. 2.1 delle Condizioni Particolari; - di fare immediatamente intervenire il veterinario denunciando contemporaneamente la circostanza alla competente Autorità Sanitaria eseguendo con il massimo scrupolo le disposizioni che venissero impartite; - provvedere, nei limiti del possibile, all isolamento degli animali colpiti o sospetti; c. in caso di morte di un animale assicurato: - disporre per l immediata constatazione del decesso da parte di un veterinario; - darne immediato avviso telefonico, telegrafico o tramite fax al Centro Liquidazione Sinistri del CO.DI.PR.A. o alla Società, salvo quanto meglio precisato all art. 2.1 delle Condizioni Particolari trasmettendo poi, a mezzo lettera raccomandata o fax, copia del rapporto redatto dal veterinario attestante le cause e le modalità del decesso, tenendo a disposizione della Società, per un periodo minimo di 5 giorni, l orecchio munito di marchio o contrassegno di identificazione descritti in polizza, salvo documentate e contrarie disposizioni della competente Autorità Sanitaria. Tutte le spese di carattere sanitario e le cure sono a carico esclusivo del Contraente e/o dell Assicurato. L inadempimento degli obblighi di cui ai punti a. b. c. può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del Codice Civile. 7

8 Art Determinazione e pagamento dell indennizzo - Diritto di surrogazione Verificata l operatività della garanzia, si procede alla valutazione del danno con le seguenti modalità: 1. Valore assicurato Il valore di mercato al momento del sinistro dell animale deceduto; è data facoltà ai singoli assicurati, previa conferma scritta da trasmettere alla Contraente, entro i termini previsti, e previo pagamento del relativo premio proporzionalmente aumentato, di optare per una tabella di valori maggiorata come di seguito riportato: (valori in Euro) Valore Assicurato Opzione Val. Ass. Magg da 3 mesi a 8 mesi di età 460,00 550, da 8 mesi a 12 mesi di età 770,00 930, da 12 mesi a 20 mesi di età 980, , da 20 mesi a 26 mesi di età 1.450, , da 26 mesi a 36 mesi di età 1.550, , da 36 mesi a 48 mesi di età 1.450, , da 48 mesi a 60 mesi di età 1.290, , da 60 mesi a 72 mesi di età 1.080, , da 72 mesi a 84 mesi di età 930, , da 84 mesi a 96 mesi di età 720,00 860, oltre 96 mesi 570,00 680,00 I suddetti valori devono essere diminuiti del 20%: - per gli animali non iscritti al Libro Genealogico; - per gli animali il cui stato trofico, certificato dal veterinario al momento del sinistro, sia diverso da ottimo, buono, normale o discreto. I suddetti valori devono essere aumentati di 155 Euro per le vacche gravide qualora la morte avvenga oltre il settimo mese di gravidanza che deve essere certificata dal veterinario e documentata da certificato di fecondazione artificiale. L aumento di valore verrà riconosciuto solo per le vacche gravide di toro della stessa razza con esclusione quindi di quelli da carne. Il calcolo dell età dei capi deceduti o macellati verrà effettuato prendendo in considerazione la data di decesso o macellazione e non la data di accadimento del sinistro. 2. Franchigia Dal valore di cui al punto 1) o dal valore venale, se inferiore, si detrae, in caso di recupero delle spoglie, una franchigia fissa del 35% (trentacinque procento) che rimane in ogni caso a carico dell Assicurato. Nel caso in cui la competente Autorità Sanitaria decretasse la destinazione delle carni per esclusivo uso zootecnico o industriale o la distruzione delle spoglie, le cui spese sono a totale carico dell Assicurato, la predetta franchigia verrà ridotta al 20% (venti procento). 3. Scoperto per affezioni all apparato locomotore In caso di abbattimento per affezioni all apparato locomotore non derivanti direttamente da parto od infortunio, l indennizzo sarà valutato e corrisposto nei termini più sopra indicati con applicazione di uno scoperto del 20% (venti procento). 4. Scoperto per mancate o insufficienti notizie Qualora la denuncia per mancate o insufficienti notizie non consenta all Assicuratore le opportune valutazioni del caso e gli interventi necessari per evitare o diminuire il danno, nonché quando la richiesta di abbattimento non sia presentata in tempo utile per il massimo recupero delle spoglie, la Società in caso di liquidazione del danno applicherà uno scoperto minimo del 20%. 5. Abbattimento in seguito a paratubercolosi Nel caso in cui si sia reso necessario l abbattimento in seguito a paratubercolosi, l indennizzo sarà corrisposto nella misura del 40% dei valori di cui al punto 16.1, escluso l eventuale aumento per vacca gravida. Ai fini del calcolo del malus detti sinistri saranno computati nella misura del 50%; pertanto ogni due indennizzi ne verrà conteggiato uno. 6. Abbattimento in seguito a mastite contagiosa bovina Per le aziende zootecniche che aderiscono al Piano Mastite contagiosa Bovina istituito dall Istituto Agrario di S. Michele all Adige - Fondazione E. Mach, per il tramite dei tecnici del Centro Assistenza Tecnica, nel caso di abbattimento indicato dai predetti tecnici per i capi inseriti nella lista di eliminazione, l indennizzo sarà corrisposto nella misura del 40% dei valori assicurati, escluso l eventuale aumento per vacca gravida. Ai fini del calcolo del malus detti sinistri saranno computati nella misura del 50%; pertanto ogni due indennizzi ne verrà conteggiato uno. L indennizzo verrà comunque liquidato al netto di eventuali rifusioni o contributi che spettassero all Assicurato da parte dello Stato, Regione, Provincia, Comune o altro Ente. La Società si riserva il diritto di surrogazione, a norma dell art C.C., verso i terzi responsabili della morte degli animali fino a concorrenza della somma pagata. Art Valutazione del sinistro La valutazione del sinistro è fatta direttamente d accordo fra le parti o fra due periti nominati uno dal Contraente, l altro dalla Società. In caso di disaccordo, viene eletto un terzo perito dai due precedentemente nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Trento a scelta della parte attrice. Le decisioni sono prese a maggioranza e sono obbligatorie per entrambe le parti. Ciascuna delle parti sopporta le spese del proprio perito; in caso di ricorso al terzo perito, le spese del medesimo sono ripartite a metà. Art Titolarità nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto sono esercitate dal Contraente, dalla Società e dall Assicurato. Spetta in particolare al Contraente compiere, in nome e per conto del Socio Assicurato, gli atti necessari per accertare la puntuale diligenza negli adempimenti contrattuali, nonché la verifica sui risultati di perizia. Il Contraente ha facoltà di opporsi nei casi di rifiuto da parte della Società di adempiere alla sua obbligazione, qualora avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede nonché nei casi di dolo o di violazione dei patti contrattuali. 8

9 L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell interesse assicurato. Art Esagerazione dolosa del danno L Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutti gli animali che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri e fraudolenti, facilita il progresso del sinistro, decade dal diritto all indennizzo. 5. CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE 1. Malattie Epizootiche In caso di abbattimento ordinato dall autorità Sanitaria in seguito ad afta, brucellosi, leucosi, tubercolosi, BVD-diarrea virale bovina e MD-malattia delle mucose, l indennizzo sarà valutato e corrisposto nella misura massima del 20% (venti procento) del valore convenzionale attribuito ai singoli capi dall art delle Condizioni Generali di assicurazione, e precisamente: a. per i bovini iscritti al Libro Genealogico fino a 24 mesi di età 10% da 24 mesi a 60 mesi di età 20% da 60 mesi a 120 mesi di età 15% In caso di blocco aziendale ordinato dall Autorità sanitaria (zone perifocali) per la presenta di focolai di afta e brucellosi durante il quale sia vietata la vendita dei prodotti, la Società corrisponderà un indennizzo nella misura massima del 20% (venti procento) del valore convenzionale attribuito ai singoli capi dall art delle Condizioni Generali di assicurazione, nelle misure che seguono, per un massimo di 100 giorni per anno assicurativo: fino a 24 mesi di età 0,00% da 24 mesi a 60 mesi di età 0,20% per giorno di fermo da 60 mesi a 120 mesi di età 0,15% per giorno di fermo b. per i bovini non iscritti a Libro Genealogico i suddetti valori sono ridotti del 20%. 9

10 POLIZZA COLLETTIVA DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO DEL BESTIAME BOVINO DA LATTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO ESTENSIONE DI GARANZIA INCENDIO CONTRAENTE: CO.DI.PR.A. Via Giusti, TRENTO CF: POLIZZA: N Con riferimento alla Polizza Collettiva di Assicurazione Mutualistica Multirischio del Bestiame Bovino da Latte della Provincia di Trento n emessa dall ITAS e coassicuratrici, si estendo le garanzie nella stessa previste - con la medesima forma assicurativa ed i medesimi capitali assicurati - agli eventi di seguito elencati e specificati, a parziale deroga delle esclusioni previste dall art. 12: Art. 1 - La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati ai bovini assicurati con la polizza di riferimento da: - incendio - esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi - caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate - onda d urto sonora provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili conseguenti a: - eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. In caso di sinistro, l Assicurato dovrà fare denuncia immediata all Autorità, inoltrando alla Società copia vistata dall Autorità stessa. - eventi atmosferici quali alluvione, frane, smottamenti di terreno, trombe d aria, uragani, straripamenti, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe e slavine. Art. 2 - Relativamente a sinistri avvenuti in occasione di eventi socio-politici o eventi atmosferici, la Società corrisponderà all Assicurato la somma liquidata a termini della polizza di riferimento, con deduzione di un ulteriore scoperto del 20% con il minimo di 150,00.= per evento. Art. 3 - La presente estensione di garanzia è prestata a secondo rischio e pertanto la Società corrisponderà all Assicurato la somma liquidata a termini della presente, e con le norme previste dalla polizza di riferimento, con deduzione delle somme eventualmente indennizzate da altre Società. Art. 4 - Definizioni: ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestinguersi e propagarsi. Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità. Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d ariete non sono considerati scoppio. Art. 5 - Per la determinazione dell aliquota di imposta da corrispondere sul premio, il Contraente dichiara che quanto assicurato è impiegato in attività agricole svolte dagli Assicurati nei limiti degli artt. 22 e 28 del D.P.R. N. 597 del Le condizioni della Convenzione, Generali e Particolari di assicurazione, le definizioni della polizza bestiame di riferimento, disposizioni e limitazioni tutte previste per la garanzia bestiame, si intendono qui richiamate e confermate agli effetti della presente estensione di garanzia, in quanto non contrastanti con le clausole medesime. Se per qualsiasi motivo la validità dell assicurazione bestiame dovesse cessare o restare interrotta o sospesa, cessa, si interrompe o si sospende anche la presente assicurazione. 10

11 NOTE CONDIFESA TRENTO Via Giusti 40, TRENTO Tel. 0461/ Fax 0461/ info@codipratn.it

12 FEDERAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI La Vi ricorda che nelle seguenti giornate, ci sarà uno su SCONTO DEL 10% TUTTI I PRODOTTI DEL PUNTO VENDITA FESTA DI PRIMAVERA SABATO 21 APRILE dalle 08:30 alle 19:00 DOMENICA 22 APRILE dalle 08:30 alle 19:00 MERCOLEDÌ 16 MAGGIO dalle 08:30 alle 12:30 MERCOLEDÌ 13 GIUGNO dalle 08:30 alle 12:30 MERCOLEDÌ 11 LUGLIO dalle 08:30 alle 12:30 MERCOLEDÌ 08 AGOSTO dalle 08:30 alle 12:30 MERCOLEDÌ 05 SETTEMBRE dalle 08:30 alle 12:30 MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE dalle 08:30 alle 12:30 MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE dalle 08:30 alle 12:30 MERCOLEDÌ 07 NOVEMBRE dalle 08:30 alle 12:30 MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE dalle 08:30 alle 12:30 Mercoledì 29 SETTEMBRE dalle 8.30 alle Mercoledì 20 OTTOBRE dalle 8.30 alle Mercoledì 10 NOVEMBRE dalle 8.30 alle Mercoledì 01 DICEMBRE dalle 8.30 alle ORARIO PUNTO VENDITA: lunedì/martedì/giovedì/venerdì / MERCOLEDÌ e sabato

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