Condizioni Contrattuali. Polizza di Assicurazione Vita n 3437/P Creditor Protection UniCredit Family Financing Bank S.p.A.

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1 Condizioni Contrattuali Polizza di Assicurazione Vita n 3437/P Creditor Protection UniCredit Family Financing Bank S.p.A. Condizioni Contrattuali - Polizza n 3437/P VersApr09 - Pagina 1 di 9 COPIA PER IL CLIENTE

2 DEFINIZIONI Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato: Assicurato il soggetto persona fisica che, in qualità di intestatario o cointestatario, abbia stipulato un Mutuo con l Ente Erogante e che abbia aderito alla Polizza; Assicurazione il contratto di assicurazione; Beneficiari i soggetti ai quali spettano le prestazioni assicurate; Capitale Residuo il debito residuo in linea capitale a carico dell Assicurato, relativamente al Mutuo, così come rilevabile dal piano di ammortamento finanziario al netto di eventuali rate insolute; Contraente il soggetto che stipula l Assicurazione con la Società per conto degli Assicurati e cioè UniCredit Family Financing Bank S.p.A. con sede legale in Via Tortona, Milano; Creditore la Società creditrice per le somme concesse a mutuo alla data del Sinistro; Ente Erogante il Contraente che abbia erogato il Mutuo all Assicurato; Importo Richiesto per Assicurato l importo di finanziamento richiesto all Ente Erogante; Mutuo il contratto stipulato tra Ente Erogante e l Assicurato con il quale Ente Erogante concede in prestito all Assicurato una somma predeterminata, finalizzata all acquisto della proprietà di un bene immobile o alla ristrutturazione dello stesso, che dovrà essere restituita dall Assicurato all Ente Erogante secondo un piano di ammortamento predeterminato; Polizza il documento che prova l'assicurazione; Premio la somma dovuta alla Società in relazione all'assicurazione; Prestazione Assicurata la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro; Questionario Medico il modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell Assicurato; Rapporto Visita Medica il modulo che deve essere compilato da un medico italiano relativo allo stato di salute dell Assicurato; Richiesta di Adesione il documento sottoscritto dall Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all Assicurazione; Rischio la probabilità che si verifichi il Sinistro; Sinistro il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l Assicurazione; Società CreditRas Vita S.p.A. con Sede in Corso Italia, Milano. Condizioni Contrattuali - Polizza n 3437/P VersApr09 - Pagina 2 di 9 COPIA PER IL CLIENTE

3 CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE Art.1 - Oggetto dell Assicurazione L Assicurazione garantisce il pagamento della Prestazione Assicurata in caso di decesso dell'assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di validità dell Assicurazione stessa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato. In caso di sopravvivenza dell Assicurato alla scadenza dell Assicurazione non è prevista alcuna prestazione a carico della Società ed il Premio versato rimane acquisito da quest ultima. Art.2 - Modalità di Assicurazione L Assicurazione di ciascun Assicurato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte dell Assicurato stesso, di una Richiesta di Adesione redatta in duplice copia (rispettivamente per l Assicurato e per il Contraente/Società). Ogni Richiesta di Adesione dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: a) dati anagrafici dell Assicurato o degli Assicurati nel caso di più Assicurati per uno stesso Mutuo cointestato; b) numero di domanda del Mutuo; c) importo richiesto del Mutuo; d) indicazione dell Ente Erogante; e) opzione scelta (Assicurazione intera o pro quota) nel caso di più Assicurati per uno stesso Mutuo cointestato; f) Premio anticipato finito, comprensivo di imposte. Ciascun Assicurato dovrà inoltre alternativamente, in funzione dell importo richiesto e dell età così come previsto dalla tabella sottoriportata: 1) sottoscrivere la dichiarazione di buono stato di salute (A); 2) compilare il Questionario Medico (B); 3) fornire il Rapporto Visita Medica (C) e ad altri eventuali esami medici secondo le indicazioni fornite dalla Società. Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari dello stesso Mutuo e sia stata scelta l opzione B) (Assicurazione pro quota) di cui all art.4, l importo richiesto da considerare per ciascun Assicurato sarà pari all importo intero diviso per il numero dei cointestatari assicurati. Nel caso l Assicurato sia intestatario o cointestatario di più Mutui assicurati, l importo richiesto da considerare sarà pari alla somma di tutti i singoli importi relativi all Assicurato stesso. Importo richiesto per Assicurato Fino ,00 Età alla stipula da 18 a 60 anni compiuti A Dichiarazione buono stato di salute Età alla stipula da 61 a 65 anni compiuti B Questionario Medico Età alla stipula da 66 a 70 anni non compiuti C Rapporto Visita Medica Oltre ,00 Fino ,00 B Questionario Medico B Questionario Medico C Rapporto Visita Medica Oltre ,00 Fino ,00 C Rapporto Visita Medica C Rapporto Visita Medica C Rapporto Visita Medica Le spese relative al Rapporto Visita Medica ed agli accertamenti medici è a totale carico dell'assicurato. Relativamente alla modalità A (sottoscrizione della dichiarazione di buono stato di salute), nel caso in cui l Assicurato non ritenga di poter firmare la dichiarazione di buono stato di salute, provvederà alla compilazione del Questionario Medico (modalità B). Condizioni Contrattuali - Polizza n 3437/P VersApr09 - Pagina 3 di 9 - COPIA PER IL CLIENTE

4 La Società, relativamente alle modalità B (compilazione Questionario Medico) e C (Rapporto Visita Medica), si riserva il diritto, una volta esaminata la documentazione sanitaria, di decidere circa l'accettazione o il rifiuto dell ammissione alla copertura assicurativa. Nel caso di più Assicurati relativi allo stesso Mutuo cointestato, la mancata accettazione da parte della Società dell ammissione alla copertura assicurativa soltanto nei confronti di uno degli stessi, non pregiudica l efficacia dell Assicurazione per i rimanenti altri Assicurati; nel caso sia stata scelta l opzione B) (Assicurazione pro quota) di cui all art.4, l Importo Richiesto per ciascun Assicurato viene ricalcolato in base al nuovo numero di Assicurati per i quali dovranno comunque rimanere soddisfatti i criteri di cui ai punti 2) e 3). Le informazioni inerenti lo stato di salute devono corrispondere a verità ed esattezza. Qualora tra il momento della sottoscrizione della Richiesta di Adesione e la data di stipula del Mutuo intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell Assicurato, l Assicurato stesso deve darne sollecita comunicazione alla Società prima della stipula, per il tramite del Contraente al fine di espletare nuovamente le formalità di ammissione previste. Per ciascun Assicurato, e sempre che la Società abbia dato relativamente ai soli casi previsti ai punti 2) e 3) accettazione all ammissione in copertura, la garanzia è da ritenersi operante nel caso in cui la stipula del Mutuo avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione della Richiesta di Adesione e della presentazione della documentazione sanitaria richiesta. Nel caso la stipula del Mutuo avvenga successivamente al termine sopraindicato, l Assicurato è tenuto a ripetere nuovamente le formalità di ammissione di cui sopra, anche se non sono intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. Il Questionario Medico e la documentazione del Rapporto Visita Medica devono essere inviati in busta chiusa a CreditRas Vita S.p.A. presso Cardif Largo Toscanini, Milano, per il tramite del Contraente. Il rifiuto o la conferma di accettazione del rischio vengono comunicati dalla Società all Assicurato e al Contraente per conoscenza. All Assicurato dovranno essere consegnati, unitamente alla Richiesta di Adesione (comprensiva dell Informativa privacy), le Condizioni Contrattuali di Polizza. Una copia della Richiesta di Adesione dovrà rimanere in possesso del Contraente che si impegna a consegnarla tempestivamente alla Società qualora ne faccia richiesta. Qualunque alterazione, variazione o aggiunta apportata al testo della Richiesta di Adesione e delle Condizioni Contrattuali di Polizza renderà nulla e quindi inoperante la garanzia di cui alla Richiesta di Adesione medesima. Art.3 - Persone assicurabili È assicurabile ciascuna persona fisica che risponda a tutti i seguenti requisiti: a) sia di età compresa fra i 18 anni compiuti e i 70 anni non compiuti alla data di stipula del Mutuo; b) abbia stipulato un Mutuo di durata originaria non superiore a 40 anni, la cui scadenza sia prevista non oltre il compimento del 75esimo anno di età; c) sia residente in Italia. Sono comunque escluse dalla presente Polizza le persone non in possesso dei sopraindicati requisiti. Qualora per errore sia stato pagato il Premio per una persona non assicurabile, il relativo importo verrà rimborsato dalla Società per il tramite del Contraente; nel caso in cui vi siano altri Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo che abbiano aderito all Assicurazione scegliendo l opzione B) (Assicurazione pro quota) di cui all art.4, il Premio resterà invece acquisito dalla Società e l Assicurazione rimarrà efficace per tali altri cointestatari secondo la nuova ripartizione pro quota risultante, sempreché siano state attese le Modalità di Assicurazione di cui all art.2 in funzione degli importi derivanti dalla nuova ripartizione pro quota. Art.4 Mutui cointestati Per ciascun Mutuo cointestato possono essere assicurati fino a quattro cointestatari; ciascun Assicurato deve essere in possesso dei requisiti di assicurabilità di cui all art.3 e deve risultare indicato nella Richiesta di Adesione. In caso di più cointestatari Assicurati, per ciascun Assicurato l Assicurazione sarà operante in base ad una delle due seguenti opzioni che dovrà essere scelta dagli Assicurati stessi nella Richiesta di Adesione. Opzione A): Assicurazione intera. Per ciascun Assicurato, il Premio e l eventuale Prestazione Assicurata in caso di Sinistro vengono calcolati per intero. Condizioni Contrattuali - Polizza n 3437/P VersApr09 - Pagina 4 di 9 - COPIA PER IL CLIENTE

5 Opzione B): Assicurazione pro quota. Per ciascun Assicurato, il Premio e l eventuale Prestazione Assicurata in caso di Sinistro vengono calcolati pro quota dividendo i rispettivi importi interi per il numero complessivo di Assicurati. Art.5 Pagamento del Premio e decorrenza dell'assicurazione L Assicurato è tenuto a versare il Premio presso il Contraente che provvede a trasmetterlo alla Società. Per ciascun Assicurato l Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del Mutuo a condizione che l Assicurato: a) abbia sottoscritto la Richiesta di Adesione; b) abbia sottoscritto la dichiarazione di buono stato di salute; ovvero c) abbia compilato il Questionario Medico e questo sia stato valutato positivamente ed accettato preventivamente dalla Società; ovvero d) si sia sottoposto a visita medica il cui Rapporto Visita Medica sia stato valutato positivamente ed accettato preventivamente dalla Società; e che sia stato pagato il relativo Premio. Art.6 Durata e cessazione dell'assicurazione Per ciascun Assicurato l Assicurazione ha durata pari alla durata originaria del Mutuo sottoscritto dall Assicurato stesso, con una durata massima di 40 anni (480 mesi). La durata dell Assicurazione è comunicata dal Contraente alla Società. L Assicurazione cessa comunque, anche prima delle scadenze sopra indicate, dalle ore 24 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: a) anticipata estinzione del Mutuo; nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, l Assicurazione cessa per tutti gli Assicurati; b) anticipata estinzione del Mutuo dovuta alla liquidazione del Sinistro per decesso o di un indennizzo derivante da altra copertura assicurativa; nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, l Assicurazione cessa per tutti gli Assicurati non colpiti dal Sinistro; c) raggiungimento da parte dell Assicurato del 75esimo anno di età; d) accollo del Mutuo da parte di terzi come previsto dall'art.1273 C.C.; e) surrogazione del Mutuo ai sensi dell art.8 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007; f) esercizio del diritto di recesso, come previsto dall art.8. In nessun caso la Società sarà obbligata a corrispondere alcuna Prestazione Assicurata per Sinistri che si verifichino oltre il termine di durata della garanzia colpita. Art.7 - Prestazione Assicurata L'assicurazione prevede, in caso di decesso dell'assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di vigore della copertura, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte della Società del Capitale Residuo in essere alla data del sinistro, salve le limitazioni previste al successivo art.9 e i limiti di indennizzo previsti dal successivo art.13. Ai fini della determinazione del Capitale Residuo, si assume che tutte le rate previste nel piano di ammortamento, già scadute alla data dell'evento, siano state regolarmente corrisposte. Si precisa che nel caso in cui l'importo mutuato fosse superiore alla somma di Euro ,00, prevista come limite massimo, la Società liquiderà un importo calcolato applicando al Capitale Residuo in essere alla data del sinistro il rapporto esistente tra tale limite massimo e l'importo mutuato. Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari dello stesso Mutuo e sia stata scelta l'opzione B) - pro quota di cui al precedente art.4, il Capitale Residuo, o l'importo liquidabile in caso di somma mutuata superiore al limite di Euro ,00 calcolato come sopra indicato, saranno riproporzionati in pro quota dividendo i rispettivi importi interi per il numero complessivo di cointestatari Assicurati. In caso di sopravvivenza dell Assicurato alla scadenza dell Assicurazione, non è prevista alcuna prestazione a carico della Società e il Premio versato resta acquisito da quest ultima. Condizioni Contrattuali - Polizza n 3437/P VersApr09 - Pagina 5 di 9 - COPIA PER IL CLIENTE

6 Art.8 Diritto di recesso dell'assicurato L Assicurato può recedere dall Assicurazione entro sessanta giorni dalla data di stipula del Mutuo. Il recesso deve essere effettuato compilando il modulo presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Mutuo, oppure dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. alla filiale medesima. Qualora l Assicurato abbia già corrisposto il Premio, la Società provvederà al suo rimborso per il tramite del Contraente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Nel caso in cui il Premio fosse stato finanziato, il Contraente farà avere il rimborso al Creditore che utilizzerà l importo rimborsato per ridurre in pari misura il debito residuo dell Assicurato in relazione al Mutuo. In caso di più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, il recesso dall Assicurazione da parte di uno degli Assicurati: a) non pregiudicherà la prosecuzione dell Assicurazione a favore degli altri Assicurati nel caso sia stata scelta l opzione A) (Assicurazione intera) di cui all art.4; b) comporterà il recesso automatico per tutti gli altri Assicurati nel caso sia stata scelta l opzione B) (Assicurazione pro quota) di cui all art.4. Art.9- Esclusioni La Prestazioni Assicurata di cui all art.7 è garantita qualunque possa essere la causa del decesso dell Assicurato senza limiti territoriali. E escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: a) partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato Italiano; b) partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; c) partecipazione attiva dell Assicurato a risse, tranne per il caso di legittima difesa; d) partecipazione attiva dell Assicurato ad atti di terrorismo e sabotaggio; e) incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di pilota o membro dell equipaggio; f) suicidio che avvenga nei primi due anni dalla decorrenza della Copertura assicurativa; g) uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati d alcolismo acuto o cronico; h) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; i) seguiti e conseguenze di infortuni già verificatesi e, solo per le garanzie prestate senza visita medica, malattie già in essere alla data di decorrenza della Copertura; j) pratica di attività sportive professionistiche; k) pratica del paracadutismo o di sports aerei in genere; l) sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero altre patologie ad essa collegate; m) da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). Inoltre se si verifica in un luogo uno stato di guerra o sommosse popolari ed eventi similari durante il soggiorno dell'assicurato, quest'ultimo è coperto per dieci giorni dall'ordine di evacuazione emanato dalle Autorità Italiane, salvo che la permanenza non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano. L'esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell'arrivo dell'assicurato, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano, implica l'esclusione totale della Copertura assicurativa. Art.10 Beneficiari In caso di morte dell'assicurato il beneficio della Prestazione Assicurata spetta al Creditore. Il pagamento della Prestazione Assicurata verrà eseguito dalla Società nei confronti del Creditore per il tramite del Contraente ed avrà piena efficacia liberatoria nei confronti della Società. Il Contraente si impegna sin d ora a manlevare ed a tenere indenne la Società da ogni pretesa che possa essere avanzata in relazione al predetto pagamento. Il Contraente farà avere l Indennizzo corrisposto dalla Società al Creditore, affinché lo stesso lo utilizzi per l estinzione o per la riduzione del debito residuo derivante dal Mutuo e renderà disponibile agli eredi e/o aventi causa dell Assicurato l'eventuale eccedenza rispetto a tale debito. Condizioni Contrattuali - Polizza n 3437/P VersApr09 - Pagina 6 di 9 - COPIA PER IL CLIENTE

7 Art.11 - Determinazione del Premio Per ciascun Assicurato il Premio, viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione. Tale Premio è determinato applicando il tasso mensile dello 0,01885%, moltiplicato per il numero di mesi corrispondenti alla durata originaria del Mutuo, all intero importo richiesto del Mutuo. Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari dello stesso Mutuo e sia stata scelta l opzione B) (Assicurazione pro quota) di cui all art.4, il Premio per ciascun Assicurato è pari all importo determinato come sopra diviso per il numero di cointestatari assicurati. Nel caso in cui l importo richiesto dovesse risultare superiore a Euro ,00 il Premio dovrà essere calcolato su tale importo massimo. Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari dello stesso Mutuo e sia stata scelta l opzione B) (Assicurazione pro quota) di cui all art.4, e l importo erogato intero diviso per il numero dei cointestatari assicurati risulti superiore a Euro ,00 il Premio per ciascun Assicurato dovrà essere calcolato su tale importo massimo. Art.12 Rimborso del Premio a seguito di accollo, surroga o estinzione anticipata del Mutuo In caso di estinzione anticipata del Mutuo rispetto ai termini originariamente convenuti, di accollo o surroga dello stesso, che non sia dovuta alla liquidazione della Prestazione Assicurata in caso di decesso o di un indennizzo derivante da altra copertura assicurativa, la Società restituirà all Assicurato per il tramite del Contraente la parte di Premio corrispondente al periodo di garanzia non goduto. Il calcolo dell importo da rimborsare sarà effettuato utilizzando la seguente formula: R = P x [((N-K-2) x (N-K-1))/(N x (N+1))] dove: R importo da rimborsare P Premio finito anticipato N durata originaria del Mutuo espressa in mesi interi K durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi; ai fini del calcolo di tale periodo, si intende che non si terrà conto del mese in cui avviene l estinzione qualora la stessa si verifichi tra il primo e il quindicesimo giorno del mese stesso. In caso di estinzione parziale non si procederà alla restituzione della parte pro quota del Premio, la copertura rimarrà attiva e la Prestazione Assicurata resterà commisurata al piano di ammortamento originario. Art.13 Limiti di Indennizzo e importo massimo della Prestazione Assicurata L importo della Prestazione Assicurata è variabile nel tempo; corrisponde inizialmente all importo erogato del Mutuo e successivamente decresce e corrisponde in ogni momento al capitale residuo del Mutuo stesso. L importo massimo assicurabile della Prestazione Assicurata è di Euro ,00 per ciascun Assicurato. Pertanto, in caso di Sinistro la Prestazione Assicurata non potrà superare l importo di Euro ,00 per ciascun Assicurato, anche nel caso in cui l Assicurato stesso sia intestatario o cointestatario di più Mutui assicurati. Art.14 Obblighi in caso di Sinistro In caso di decesso dell'assicurato l avente causa dovrà denunciare il sinistro nel più breve tempo possibile per iscritto a CreditRas Vita S.p.A. presso Cardif Largo Toscanini, Milano allegando la seguente documentazione: a) Modulo di denuncia del sinistro; b) Richiesta di Adesione alla Polizza; c) certificazione del capitale residuo risultante dal piano di ammortamento alla data del decesso; d) copia del piano di ammortamento del Mutuo; e) certificato di morte dell'assicurato rilasciato dall ufficio di Stato Civile in carta semplice; f) certificato medico attestante la causa patologica del decesso dell'assicurato ed eventuali fatti pregressi morbosi ad essa connessi. Condizioni Contrattuali - Polizza n 3437/P VersApr09 - Pagina 7 di 9 - COPIA PER IL CLIENTE

8 Peraltro, in presenza di particolari esigenze istruttorie ed al fine di integrare le risultanze già acquisite, la Società si riserva di richiedere ulteriore documentazione in relazione alle circostanze in cui si è verificato il decesso dell'assicurato, quali: 1. relazione del medico curante, oppure, se vi è stato ricovero in ospedale, coppia integrale della cartella clinica, completa di anamnesi, relativa al primo ricovero subito dall'assicurato; 2. in caso di decesso conseguente ad infortunio, omicidio o suicidio, copia di un articolo di giornale (se disponibile) che riporti le circostanze dell'accaduto e - appena possibile - copia del verbale dell'autorità giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti. L Assicurato può chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti, al numero (il servizio è operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore ed il sabato dalle ore alle ore 13.00). La denuncia di Sinistro deve essere inviato a CreditRas Vita S.p.A. presso Cardif - Largo Toscanini, Milano, nel più breve tempo possibile dalla data di accadimento del Sinistro stesso, mediante lettera raccomandata A.R.. Art.15 - Liquidazione del Sinistro La Società esegue i pagamenti delle prestazioni garantite in unica soluzione entro 30 giorni dalla data di pervenimento della documentazione completa richiesta comprovante il Sinistro. Le somme liquidate saranno corrisposte per il tramite del Contraente al Creditore che provvederà ad estinguere o ridurre il debito residuo dell Assicurato. Art.16 Estensione territoriale L Assicurazione ha validità per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo purché la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico italiano. Art.17 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti lo stato di salute che, richieste all atto dell adesione all Assicurazione, debbono corrispondere a verità ed esattezza. Art.18 Comunicazioni Tutte le comunicazioni da parte del Contraente o dell Assicurato, con riferimento alla presente Polizza, dovranno essere fatte per iscritto. Eventuali comunicazioni da parte della Società all Assicurato saranno indirizzate all ultimo domicilio conosciuto dell Assicurato stesso. Art.19 Prova È a carico di chi domanda l Indennità di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di Polizza. Art.20 Altre assicurazioni Resta convenuto che le coperture assicurative prestate dalla Società con la presente Polizza possono cumularsi con quelle di altre coperture assicurative contratte dall Assicurato. Art.21 - Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modifiche dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. Art.22 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art.23 - Cessione dei diritti L Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla presente Polizza. Condizioni Contrattuali - Polizza n 3437/P VersApr09 - Pagina 8 di 9 - COPIA PER IL CLIENTE

9 Art.24 - Prescrizione dei diritti Ai sensi dell'art.2952 del Codice Civile, i diritti dell'assicurato derivanti dalla presente Polizza si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Art.25 - Lingua della Convenzione Si precisa che la Convenzione è redatta in lingua italiana. Art.26 Informazioni relative alla Società L'impresa assicuratrice è CreditRas Vita S.p.A., avente Sede legale in Corso Italia, Milano (Italia). Iscritta all Albo imprese di assicurazione n Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all Albo gruppi assicurativi n 018. Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.. Art.27 - Reclami Eventuali reclami inerenti alla Convenzione, devono essere inoltrati per iscritto a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Servizio Clienti Corso Italia, Milano (Italia) Telefono: Numero di telefax: Indirizzo info@creditrasvita.it specificando in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a: I.S.V.A.P. - Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, ROMA (Italia) - tel. 06/ fax 06/ corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. Art.28 - Numero Verde L'Assicurato o gli aventi causa possono richiedere informazioni inerenti le presenti Condizioni Contrattuali di Polizza e le modalità di denuncia dei Sinistro telefonando al Numero Verde operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore ed il sabato dalle ore alle ore Condizioni Contrattuali - Polizza n 3437/P VersApr09 - Pagina 9 di 9 - COPIA PER IL CLIENTE

10 Condizioni Contrattuali Polizza di Assicurazione n Creditor Protection UniCredit Family Financing Bank S.p.A. Condizioni Contrattuali - Polizza n VersApr09 - Pagina 1 di 17 COPIA PER IL CLIENTE

11 DEFINIZIONI Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato: Assicurato Il soggetto persona fisica che, in qualità di intestatario o cointestatario, abbia stipulato un Mutuo con l Ente Erogante e che abbia aderito alla polizza; Assicurazione il contratto di assicurazione; Capitale Residuo il debito residuo in linea capitale a carico dell Assicurato, relativamente al Mutuo, così come rilevabile dal piano di ammortamento finanziario al netto di eventuali rate insolute; Contraente il soggetto che stipula l Assicurazione con la Società per conto degli Assicurati e cioè UniCredit Family Financing Bank S.p.A. con Sede in Via Tortona, Milano; Creditore Società creditrice per le somme concesse a mutuo alla data del Sinistro. Disoccupazione la posizione lavorativa in cui viene a trovarsi un Lavoratore Dipendente Privato, che: a) abbia cessato la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione di durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno; e b) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia, o nelle liste di mobilità regionali; Ente Erogante Il Contraente che abbia erogato il Mutuo all Assicurato; Inabilità Temporanea Totale la perdita temporanea ed in misura totale della capacità ad attendere alla propria Normale Attività Lavorativa; Indennizzo o Indennità la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro; Infortunio ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili; Invalidità Permanente la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla Normale Attività Lavorativa svolta dall Assicurato; Invalidità Permanente Totale l'invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%; Istituto di Cura qualunque struttura sanitaria regolarmente autorizzata all erogazione dell assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche; Lavoratore Autonomo la persona fisica che eserciti un attività lavorativa regolare che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli artt.29, 49, 51 del D.P.R.22 Dicembre 1986, n 917 e successive modifiche, e/o di redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone e che, ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisca un reddito da lavoro Condizioni Contrattuali - Polizza n VersApr09 - Pagina 2 di 17 COPIA PER IL CLIENTE

12 dipendente (così come indicato nella definizione di Lavoratore Dipendente) o di pensione. Sono altresì considerati Lavoratori Autonomi i lavoratori, ancorché dipendenti, che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto; Lavoratore Dipendente la persona fisica che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunta da almeno sei mesi e che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri in base ad un contratto di lavoro dipendente che comporti un obbligo di prestazione non inferiore a sedici ore settimanali. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori inquadrati in base a contratti: a) a tempo determinato; b) di inserimento (ex contratto di formazione lavoro); c) di apprendistato; d) di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali); e) di lavoro intermittente. Non sono considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori il cui contratto sia stipulato all estero (se non regolato dalla legge italiana); Lavoratore Dipendente Pubblico la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente presso la Pubblica Amministrazione. Per Pubblica Amministrazione si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs n 300. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975; Lavoratore Dipendente Privato la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente e non rientri nella definizione di Lavoratore Dipendente Pubblico; Malattia l alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio; Mutuo il contratto stipulato tra Ente Erogante e l Assicurato con il quale Ente Erogante concede in prestito all Assicurato una somma predeterminata, finalizzata all acquisto della proprietà di un bene immobile o alla ristrutturazione dello stesso, che dovrà essere restituita dall Assicurato all Ente Erogante secondo un piano di ammortamento predeterminato; Non Lavoratore la persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo né Lavoratore Dipendente; sono altresì considerati Non Lavoratori i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata o contratti di lavoro accessorio o occasionale nonché i lavoratori dipendenti il cui contratto sia stipulato all estero e non sia regolato dalla legge italiana; Normale Attività Lavorativa l attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall Assicurato con carattere di abitualità e prevalenza; Perdita di Impiego la perdita da parte della persona fisica dello stato di Lavoratore Dipendente a seguito di giustificato motivo oggettivo, indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell Assicurato, che generi lo stato di Disoccupazione; Periodo di Carenza il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 della data di decorrenza dell Assicurazione durante il quale la garanzia non è operante; Condizioni Contrattuali - Polizza n VersApr09 - Pagina 3 di 17 COPIA PER IL CLIENTE

13 Periodo di Franchigia il periodo di tempo durante il quale l Assicurato non ha diritto ad alcun Indennizzo; Polizza il documento che prova l'assicurazione; Premio la somma dovuta alla Società in relazione all'assicurazione; Questionario Medico il modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell Assicurato; Rapporto Visita Medica il modulo che deve essere compilato da un medico italiano relativo allo stato di salute dell Assicurato; Richiesta di Adesione il documento sottoscritto dall Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all Assicurazione; Ricovero Ospedaliero la degenza dell'assicurato in Istituto di Cura, ininterrotta e con pernottamento, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia per l esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in strutture ambulatoriali; Rischio la probabilità che si verifichi il Sinistro; Sinistro il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l Assicurazione; Società CreditRas Assicurazioni S.p.A. con Sede in Corso Italia 23 Milano. Condizioni Contrattuali - Polizza n VersApr09 - Pagina 4 di 17 COPIA PER IL CLIENTE

14 CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE Art.1 - Oggetto dell Assicurazione L Assicurazione è operante per i seguenti eventi che colpiscano l Assicurato: I. Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia; II. Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia garanzia operante soltanto qualora l Assicurato, al momento del Sinistro, sia classificabile Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente Pubblico; III. Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia garanzia operante soltanto qualora l Assicurato, al momento del Sinistro, sia classificabile Non Lavoratore; IV. Perdita di Impiego garanzia operante soltanto qualora l Assicurato, al momento del Sinistro, sia classificabile Lavoratore Dipendente Privato. Art.2 - Modalità di Assicurazione L Assicurazione di ciascun Assicurato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte dell Assicurato stesso, di una Richiesta di Adesione redatta in duplice copia (rispettivamente per l Assicurato e per il Contraente/Società). Ogni Richiesta di Adesione dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: a) dati anagrafici dell Assicurato o degli Assicurati nel caso di più Assicurati per uno stesso Mutuo cointestato; b) numero di domanda del Mutuo; c) importo erogato del Mutuo; d) denominazione dell Ente Erogante; e) opzione scelta (Assicurazione intera o pro quota) nel caso di più Assicurati per uno stesso Mutuo cointestato; f) Premio anticipato finito, comprensivo di imposte. Ciascun Assicurato dovrà inoltre alternativamente, in funzione dell importo erogato e dell età così come previsto dalla tabella sottoriportata: 1) sottoscrivere la dichiarazione di buono stato di salute (A); 2) compilare il Questionario Medico (B); 3) fornire il Rapporto Visita Medica (C) e ad altri eventuali esami medici secondo le indicazioni fornite dalla Società. Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari dello stesso Mutuo e sia stata scelta l opzione B) (Assicurazione pro quota) di cui all art.4, l importo erogato da considerare per ciascun Assicurato sarà pari all importo intero diviso per il numero dei cointestatari assicurati. Nel caso l Assicurato sia intestatario o cointestatario di più Mutui assicurati, l importo erogato da considerare sarà pari alla somma di tutti i singoli importi relativi all Assicurato stesso. Importo erogato per Assicurato Fino ,00 Oltre ,00 Fino ,00 Oltre ,00 Fino ,00 Età alla stipula da 18 a 60 anni compiuti A Dichiarazione buono stato di salute B Questionario Medico C Rapporto Visita Medica Età alla stipula da 61 a 65 anni compiuti B Questionario Medico B Questionario Medico C Rapporto Visita Medica Età alla stipula da 66 a 70 anni non compiuti C Rapporto Visita Medica C Rapporto Visita Medica C Rapporto Visita Medica Le spese relative al Rapporto Visita Medica ed agli accertamenti medici è a totale carico dell'assicurato. Relativamente alla modalità A (sottoscrizione della dichiarazione di buono stato di salute), nel caso in cui l Assicurato non ritenga di poter firmare la dichiarazione di buono stato di salute, provvederà alla compilazione del Questionario Medico (modalità B). Condizioni Contrattuali - Polizza n VersApr09 - Pagina 5 di 17 COPIA PER IL CLIENTE

15 La Società, relativamente alle modalità B (compilazione Questionario Medico) e C (Rapporto Visita Medica), si riserva il diritto, una volta esaminata la documentazione sanitaria, di decidere circa l'accettazione o il rifiuto dell ammissione alla copertura assicurativa. Nel caso di più Assicurati relativi allo stesso Mutuo cointestato, la mancata accettazione da parte della Società dell ammissione alla copertura assicurativa soltanto nei confronti di uno degli stessi, non pregiudica l efficacia dell Assicurazione per i rimanenti altri Assicurati; nel caso sia stata scelta l opzione B) (Assicurazione pro quota) di cui all art.4, l Importo erogato per ciascun Assicurato viene ricalcolato in base al nuovo numero di Assicurati per i quali dovranno comunque rimanere soddisfatti i criteri di cui ai punti 2) e 3). Le informazioni inerenti lo stato di salute devono corrispondere a verità ed esattezza. Qualora tra il momento della sottoscrizione della Richiesta di Adesione e la data di stipula del Mutuo intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell Assicurato, l Assicurato stesso deve darne sollecita comunicazione alla Società prima della stipula, per il tramite del Contraente al fine di espletare nuovamente le formalità di ammissione previste. Per ciascun Assicurato, e sempre che la Società abbia dato relativamente ai soli casi previsti ai punti 2) e 3) accettazione all ammissione in copertura, la garanzia è da ritenersi operante nel caso in cui la stipula del Mutuo avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione della Richiesta di Adesione e della presentazione della documentazione sanitaria richiesta. Nel caso l erogazione del Mutuo avvenga successivamente al termine sopraindicato, l Assicurato è tenuto a ripetere nuovamente le formalità di ammissione di cui sopra, anche se non sono intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. Il Questionario Medico e la documentazione del Rapporto Visita Medica devono essere inviati in busta chiusa a CreditRas Assicurazioni S.p.A. presso Cardif Largo Toscanini, Milano, per il tramite del Contraente. Il rifiuto o la conferma di accettazione del rischio vengono comunicati dalla Società all Assicurato, e al Contraente per conoscenza. All Assicurato dovranno essere consegnati, unitamente alla Richiesta di Adesione (comprensiva dell Informativa privacy), le Condizioni Contrattuali di Polizza. Una copia della Richiesta di Adesione dovrà rimanere in possesso del Contraente che si impegna a consegnarla tempestivamente alla Società qualora ne faccia richiesta. Qualunque alterazione, variazione od aggiunta apportata al testo della Richiesta di Adesione e delle Condizioni Contrattuali di Polizza renderà nulla e quindi inoperante la garanzia di cui alla Richiesta di Adesione medesima. Art.3 - Persone assicurabili È assicurabile ciascuna persona fisica che risponda a tutti i seguenti requisiti: a) sia di età compresa fra i 18 anni compiuti e i 70 anni non compiuti alla data di stipula del Mutuo; b) abbia stipulato un Mutuo di durata originaria non superiore a 40 anni, la cui scadenza sia prevista non oltre il compimento del 75esimo anno di età; c) sia residente in Italia. Sono comunque escluse dalla presente Polizza le persone non in possesso dei sopraindicati requisiti. Qualora per errore sia stato pagato il Premio per una persona non assicurabile, il relativo importo verrà rimborsato dalla Società per il tramite del Contraente; nel caso in cui vi siano altri Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo che abbiano aderito all Assicurazione scegliendo l opzione B) (Assicurazione pro quota) di cui all art.4, il Premio resterà invece acquisito dalla Società e l Assicurazione rimarrà efficace per tali altri cointestatari secondo la nuova ripartizione pro quota risultante, semprechè siano state attese le modalità di assicurazione di cui al precedente art.2 in funzione degli importi derivanti dalla nuova ripartizione pro quota. Art.4 Mutui cointestati Per ciascun Mutuo cointestato possono essere assicurati fino a quattro cointestatari; ciascun Assicurato deve essere in possesso dei requisiti di assicurabilità di cui all art.3 e deve risultare indicato nella Richiesta di Adesione. In caso di più cointestatari Assicurati, per ciascun Assicurato l Assicurazione sarà operante in base ad una delle due seguenti opzioni che dovrà essere scelta dagli Assicurati stessi nella Richiesta di Adesione. Opzione A): Assicurazione intera. Per ciascun Assicurato, il Premio e l eventuale Indennizzo in caso di Sinistro vengono calcolati per intero. Condizioni Contrattuali - Polizza n VersApr09 - Pagina 6 di 17 COPIA PER IL CLIENTE

16 Opzione B): Assicurazione pro quota. Per ciascun Assicurato, il Premio e l eventuale Indennizzo in caso di Sinistro vengono calcolati pro quota dividendo i rispettivi importi interi per il numero complessivo di Assicurati. Art.5 Pagamento del Premio e decorrenza dell'assicurazione L Assicurato è tenuto a versare il Premio presso il Contraente che provvede a trasmetterlo alla Società. Per ciascun Assicurato l Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del Mutuo a condizione che l Assicurato: a) abbia sottoscritto la Richiesta di Adesione; b) abbia sottoscritto la dichiarazione di buono stato di salute; ovvero c) abbia compilato il Questionario Medico e questo sia stato valutato positivamente ed accettato preventivamente dalla Società; ovvero d) si sia sottoposto a visita medica il cui Rapporto Visita Medica sia stato valutato positivamente ed accettato preventivamente dalla Società; e che sia stato pagato il relativo Premio. Art.6 Durata dell'assicurazione Per ciascun Assicurato l Assicurazione ha durata pari alla durata originaria del Mutuo sottoscritto dall Assicurato stesso. La durata massima di ciascuna garanzia non potrà comunque essere superiore a: I. Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia quaranta anni; II. Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia dieci anni; III. Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia dieci anni; IV. Perdita di Impiego dieci anni. L Assicurazione cessa comunque, anche prima delle scadenze sopra indicate, dalle ore 24 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: a) anticipata estinzione del Mutuo; nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, l Assicurazione cessa per tutti gli Assicurati; b) anticipata estinzione del Mutuo dovuta alla liquidazione nei confronti dell Assicurato di un Indennizzo per Invalidità Permanente Totale o di un Indennizzo derivante da altra copertura assicurativa; nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, l Assicurazione cessa per tutti gli Assicurati non colpiti dal Sinistro; c) raggiungimento da parte dell Assicurato del 75esimo anno di età; d) accollo del Mutuo da parte di terzi come previsto dall'art.1273 C.C.; e) surrogazione del Mutuo ai sensi dell Art.8 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007; f) esercizio del diritto di recesso, come previsto dall art.8. In nessun caso la Società sarà obbligata a corrispondere alcun Indennizzo per Sinistri che si verifichino oltre il termine di durata della garanzia colpita. Infine, qualora al termine di durata dell Assicurazione perduri un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero o Perdita di Impiego, nulla sarà più dovuto dalla Società all Assicurato in base alla presente Polizza per il periodo successivo al suddetto termine, così come nulla sarà dovuto in relazione al periodo di tempo inferiore a 30 giorni consecutivi che intercorre tra la data dell ultimo pagamento di un Indennizzo prima del termine e la data del termine stesso. Art.7 - Determinazione del Premio Per ciascun Assicurato il Premio finito, comprese imposte, viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione. Tale Premio è determinato applicando il tasso mensile lordo dello 0,00615%, moltiplicato per il numero di mesi corrispondenti alla durata originaria del Mutuo, all intero importo erogato del Mutuo. Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari dello stesso Mutuo e sia stata scelta l opzione B) (Assicurazione pro quota) di cui all art.4, il Premio per ciascun Assicurato è pari all importo determinato come sopra diviso per il numero di cointestatari assicurati. Condizioni Contrattuali - Polizza n VersApr09 - Pagina 7 di 17 COPIA PER IL CLIENTE

17 Nel caso in cui l importo erogato dovesse risultare superiore a ,00, il Premio dovrà essere calcolato su tale importo massimo. Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari dello stesso Mutuo e sia stata scelta l opzione B) (Assicurazione pro quota) di cui all art.4, e l importo erogato intero diviso per il numero dei cointestatari assicurati risulti superiore a ,00, il Premio per ciascun Assicurato dovrà essere calcolato su tale importo massimo. Art.8 Diritto di recesso dell'assicurato L Assicurato può recedere dall Assicurazione entro sessanta giorni dalla data di stipula del Mutuo. L Assicurato può recedere dalla copertura assicurativa entro 60 giorni dalla data di decorrenza a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso il Contraente stesso. Il Contraente darà quindi informazione del recesso alla Società secondo le modalità concordate dalle Parti e contenute nel prospetto operativo. Qualora l Assicurato abbia già corrisposto il Premio, la Società provvederà al suo rimborso per il tramite del Contraente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Nel caso in cui il Premio fosse stato finanziato il Contraente farà avere il rimborso al Creditore che utilizzerà l importo rimborsato per ridurre in pari misura il debito residuo dell Assicurato in relazione al Mutuo. In caso di più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, il recesso dall Assicurazione da parte di uno degli Assicurati: a) non pregiudicherà la prosecuzione dell Assicurazione a favore degli altri Assicurati nel caso sia stata scelta l opzione A) (Assicurazione intera) di cui all art.4; b) comporterà il recesso automatico per tutti gli altri Assicurati nel caso sia stata scelta l opzione B) (Assicurazione pro quota) di cui all art.4. Art.9 Variazione della posizione lavorativa La posizione lavorativa dell Assicurato potrà cambiare durante il periodo di validità dell Assicurazione; in caso di Sinistro le garanzie operanti saranno quelle corrispondenti alla posizione lavorativa dell Assicurato al momento del Sinistro medesimo. Art.10 - Esclusioni I. Infortunio Sono esclusi dall Assicurazione gli Infortuni causati: a) da eventi accaduti anteriormente alla data di decorrenza dell Assicurazione e loro seguiti e conseguenze; b) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; c) dall'uso di aeromobili (considerati come tali anche deltaplani, ultraleggeri e simili), salvo gli Infortuni subiti durante i viaggi aerei che venissero effettuati dall Assicurato, in qualità di passeggero, su veicoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistiche e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Aeroclubs; d) dalla pratica di sports aerei in genere, paracadutismo, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, speleologia, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, guidoslitta, bob, rugby, football americano, immersioni non in apnea, alpinismo con scalate fino al 3 grado effettuato isolatamente, alpinismo di grado superiore al 3 comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo, canoa fluviale, hockey sul ghiaccio; e) dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta; f) da ubriachezza, da uso di allucinogeni, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci; g) da proprie azioni delittuose o da partecipazione ad imprese temerarie; h) da guerre, internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni; i) da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche. Condizioni Contrattuali - Polizza n VersApr09 - Pagina 8 di 17 COPIA PER IL CLIENTE

18 Sono altresì escluse dall'assicurazione le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.). Non sono considerati Infortunio: j) le ernie; k) gli avvelenamenti, salvo quanto previsto all art.11 Rischi compresi e precisazioni e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di Infortunio, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da Infortunio; l) gli infarti da qualsiasi causa determinati; m) quelli subiti durante il periodo d arruolamento volontario, di richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale. II. Malattia Sono escluse dall Assicurazione le Malattie: a) preesistenti alla data di decorrenza dell Assicurazione se non dichiarate nel Questionario Medico o nel Rapporto di Visita Medica; b) da intossicazioni causate da: 1) abuso di alcolici; 2) uso di allucinogeni; 3) uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti; c) derivanti dalla sindrome di immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o altre patologie ad essa collegate; d) mentali, i disturbi psichici in genere e le nevrosi; e) da trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche; f) da guerre, internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni; g) da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). Non sono considerati Malattia: h) l infertilità e la sterilità; i) relativamente alle sole garanzie Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero, la gravidanza e le patologie connesse, il parto e l aborto volontario non terapeutico. III. Perdita di Impiego Sono esclusi dall Assicurazione: a) i licenziamenti dovuti a giusta causa ; b) le dimissioni; c) i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali; d) i licenziamenti tra congiunti, anche ascendenti e discendenti; e) i licenziamenti a seguito del raggiungimento dell età richiesta per il diritto a pensione di vecchiaia ; f) le cessazioni alla loro scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) e contratti di lavoro intermittente; g) le risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza; h) la messa in mobilità del lavoratore dipendente che, nell arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia; i) le situazioni di disoccupazione che diano luogo all indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Straordinaria ed Edilizia; j) i contratti di lavoro stipulati all estero, salvo che il rapporto di lavoro sia regolato dalla legge italiana. Condizioni Contrattuali - Polizza n VersApr09 - Pagina 9 di 17 COPIA PER IL CLIENTE

19 Art.11 Rischi compresi e precisazioni I. Infortunio L Assicurazione è estesa anche ai seguenti casi: a) Infortuni derivanti dall'uso e/o dalla guida di automotoveicoli e di natanti da diporto sempreché l'assicurato, se alla guida, sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore; b) Infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, purché non determinati da abuso di alcolici, dall'uso di allucinogeni o dall uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti; c) Infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; d) Infortuni conseguenti ad atti compiuti dall'assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; e) Infortuni derivanti da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da aggressioni o da atti violenti aventi movente politico, sociale o sindacale, a condizione che l'assicurato non vi abbia partecipato in modo volontario; f) Infortuni derivanti da stato di guerra, internazionale o civile, lotta armata e insurrezione per il periodo massimo di quattordici giorni dall'inizio degli eventi sopra descritti, se ed in quanto l'assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace. Detta Assicurazione é estesa, in conformità alle condizioni contrattuali, ai rischi di volo; g) asfissia non di origine morbosa; h) avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita ed involontaria, eccetto quelli derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci e da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o di allucinogeni; i) avvelenamento del sangue e infezione escluso il virus H.I.V. semprechè il germe infettivo si sia introdotto nell organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa; j) lesioni causate da improvviso contatto con sostanze corrosive; k) annegamento; l) lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate che derivino direttamente da morsi di animali o da punture di insetti, con esclusione della malaria e di qualsiasi altra malattia; m) folgorazione; n) colpi di sole o di calore; o) assideramento o congelamento; p) lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie e delle rotture sottocutanee dei tendini. Art.12 Somma assicurata per singolo Assicurato I. Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia La somma assicurata è variabile nel tempo; corrisponde inizialmente all importo erogato del Mutuo e successivamente decresce e corrisponde in ogni momento al Capitale Residuo del Mutuo stesso. Nel caso in cui l importo erogato dovesse risultare superiore a ,00 la somma assicurata iniziale corrisponderà a tale importo e successivamente corrisponderà in ogni momento al Capitale Residuo del Mutuo ridotto secondo il rapporto esistente tra ,00 e l importo erogato. Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari dello stesso Mutuo e sia stata scelta l opzione B) (Assicurazione pro quota) di cui all art.4, l importo erogato da considerare per ciascun Assicurato sarà pari all importo intero diviso per il numero dei cointestatari assicurati. II. Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia La somma assicurata è pari alla rata mensile del Mutuo, comprensiva di capitale ed interessi, quale risulta dal piano di ammortamento finanziario del Mutuo stesso; in caso di rata con diversa periodicità si calcola la rata mensile equivalente. Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari dello stesso Mutuo e sia stata scelta l opzione B) (Assicurazione pro quota) di cui all art.4, gli importi da considerare per ciascun Assicurato (importo erogato e rata mensile) saranno pari ai rispettivi importi interi divisi per il numero dei cointestatari assicurati. III. Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia La somma assicurata è pari alla rata mensile del Mutuo, comprensiva di capitale ed interessi, quale risulta dal piano di ammortamento finanziario del Mutuo stesso; in caso di rata con diversa periodicità si calcola la rata mensile equivalente. Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari dello stesso Mutuo e sia stata scelta l opzione B) (Assicurazione pro quota) di cui all art.4, gli importi da considerare per ciascun Assicurato (importo erogato e rata mensile) saranno pari ai rispettivi importi interi divisi per il numero dei cointestatari assicurati. Condizioni Contrattuali - Polizza n VersApr09 - Pagina 10 di 17 COPIA PER IL CLIENTE

20 IV. Perdita di Impiego La somma assicurata è pari alla rata mensile del Mutuo, comprensiva di capitale ed interessi, quale risulta dal piano di ammortamento finanziario del Mutuo stesso; in caso di rata con diversa periodicità si calcola la rata mensile equivalente. Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari dello stesso Mutuo e sia stata scelta l opzione B) (Assicurazione pro quota) di cui all art.4, gli importi da considerare per ciascun Assicurato (importo erogato e rata mensile) saranno pari ai rispettivi importi interi divisi per il numero dei cointestatari assicurati. Art.13 Limiti di Indennizzo Per ciascun Sinistro l Indennizzo, non potrà superare l importo di: I. Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia ,00; II. Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia 2.000,00 mensili; III. Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia 2.000,00 mensili; IV. Perdita di Impiego 2.000,00 mensili. In nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere per ciascun Assicurato: a) per i casi di Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero e Perdita di Impiego, più di dodici Indennizzi mensili per Sinistro e più di trentasei Indennizzi mensili complessivamente per l intera durata dell Assicurazione; b) per il caso di Invalidità Permanente Totale, un importo maggiore di ,00 anche nel caso l Assicurato stesso sia intestatario o cointestatario di più Mutui assicurati. Art.14 Periodo di Franchigia - Periodo di Carenza I. Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia Non è previsto alcun Periodo di Franchigia o Periodo di Carenza. II. Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia Periodo di Franchigia sessanta giorni. Tale Periodo di Franchigia non sarà operante qualora la causa del Sinistro sia la stessa di un precedente Sinistro di Inabilità Temporanea Totale già indennizzato. Per i Sinistri conseguenti a Malattia viene previsto un Periodo di Carenza di sessanta giorni dalla data di decorrenza dell Assicurazione; qualora l Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro sessanta giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Indennizzo. III. Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia Periodo di Franchigia sette giorni. Per i Sinistri conseguenti a Malattia viene previsto un Periodo di Carenza di sessanta giorni dalla data di decorrenza dell Assicurazione; qualora il Ricovero Ospedaliero avvenga quindi entro sessanta giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Indennizzo. IV. Perdita di Impiego Periodo di Franchigia sessanta giorni. Viene previsto un Periodo di Carenza di sessanta giorni dalla data di decorrenza dell Assicurazione; qualora la Perdita di Impiego avvenga quindi entro sessanta giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Indennizzo. Nel caso in cui durante il periodo di validità dell Assicurazione l Assicurato Lavoratore Autonomo, Lavoratore Dipendente Pubblico o Non Lavoratore diventi Lavoratore Dipendente Privato, la garanzia Perdita di Impiego sarà operante con un Periodo di Carenza di sessanta giorni dalla data di variazione della posizione lavorativa ed a patto che l Assicurato abbia superato il periodo di prova. Art.15 Criteri di indennizzabilità I. Infortunio Il grado di Invalidità Permanente viene accertato facendo riferimento ai valori elencati nella Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente (D.P.R n 1124). Condizioni Contrattuali - Polizza n VersApr09 - Pagina 11 di 17 COPIA PER IL CLIENTE

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