SEZIONE IV Norme che regolano il servizio di consulenza in materia di investimenti Pag. 16

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1 Banca Reale S.p.A. Corso Vittorio Emanuele, Torino Capitale sociale Euro interamente versato Partita IVA/C.F./N. d iscrizione del Registro delle Imprese di Torino Albo Banche Codice ABI 3138 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni Condizioni Generali del Contratto di conto corrente di corrispondenza, di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, collocamento, deposito titoli, consulenza in materia di investimenti, servizi di pagamento e incasso, servizio di internet banking, servizi BANCOMAT e PagoBANCOMAT SEZIONE I Norme che regolano il conto corrente di corrispondenza Pag. 9 SEZIONE II Norme che regolano il servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, collocamento Pag. 11 SEZIONE III Norme che regolano il deposito titoli Pag. 15 SEZIONE IV Norme che regolano il servizio di consulenza in materia di investimenti Pag. 16 SEZIONE V Norme generali sui servizi di pagamento e incasso Pag. 17 SEZIONE VI Norme che regolano il servizio di internet banking e di phone banking Pag. 22 SEZIONE VII Norme che regolano il servizio BANCOMAT, PagoBANCOMAT, FASTpay, Cirrus/Maestro Pag. 24 SEZIONE VIII Norme generali di contratto Pag. 26 NOTA INFORMATIVA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE Pag. 29 COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PROMOTORE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI Pag. 29 8

2 SEZIONE I NORME CHE REGOLANO IL CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA Condizioni Generali del Contratto Premessa - Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito Condizioni Generali ) disciplinano i rapporti intercorrenti tra Banca Reale (di seguito, anche, la Banca ) e i Clienti e formano parte integrante del Contratto disciplinante i seguenti servizi: conto corrente, negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento di strumenti finanziari, deposito titoli, consulenza in materia di strumenti finanziari, servizi di pagamento e incasso, servizio di internet banking, servizi BANCOMAT e PagoBANCOMAT (di seguito, per brevità, il Contratto ). SEZIONE - I NORME CHE REGOLANO IL CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA ART. 1 - CONVENZIONE DI ASSEGNO. 1.1 E facoltà della Banca autorizzare l emissione di assegni per l effettuazione di prelievi da parte del Cliente. L autorizzazione deve essere rilasciata per iscritto e può essere revocata dalla Banca in qualsiasi momento, con effetto dal momento della ricezione della comunicazione in caso di giusta causa o giustificato motivo e con preavviso di almeno (15) quindici giorni negli altri casi. 1.2 Le disposizioni con assegni sul conto corrente di corrispondenza si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l uso di moduli per assegni forniti dalla Banca contro rimborso del costo. I moduli di assegni bancari sono rilasciati muniti della clausola di non trasferibilità. Su richiesta scritta del Cliente possono essere rilasciati moduli di assegni bancari in forma libera previo pagamento dell imposta di bollo. 1.3 La Banca rilascia i moduli assegni in filiale o mediante servizio postale. 1.4 Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta, restando responsabile di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dalla perdita, dalla sottrazione o dall uso abusivo od illecito dei moduli stessi, della cui perdita o sottrazione deve dare immediata comunicazione alla Banca. 1.5 Con la cessazione del rapporto di conto corrente, ovvero con la revoca dell autorizzazione all emissione di assegni, i moduli non utilizzati devono essere immediatamente restituiti alla Banca. 1.6 In caso di prelievi a mezzo Carta Bancomat in conformità alle norme che regolano detto Servizio, la Banca, qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti, non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervenissero per il pagamento, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo effettuato a mezzo della Carta Bancomat ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell addebito in conto. 1.7 In caso di pluralità di conti, la Banca non é tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dall eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente. Tuttavia il Cliente può impartire alla Banca istruzioni scritte di pagare tali assegni utilizzando fondi esistenti su altro conto, ad esso intestato, che dovrà essere specificamente indicato; resta inteso che la Banca darà corso alle suddette istruzioni sempre che le stesse pervengano in tempo utile per evitare l elevazione del protesto o la dichiarazione di stanza di compensazione. ART. 2 - INCASSO ASSEGNI. 2.1 L importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine - e ciò anche nel caso di assegni tratti sulla stessa dipendenza accreditante, qualora siano presentati ai suoi sportelli - e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l incasso e che dell avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante. 2.2 La valuta applicata all accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell importo. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l incasso ed ancorché sull importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. 2.3 In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all art cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l addebito in conto. 2.4 Tutto ciò vale anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine. 2.5 Il Cliente prende atto ed è pienamente consapevole che la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di disporre anticipatamente dell importo medesimo. ART. 3 - CONTABILIZZAZIONE PERIODICA DEGLI INTERESSI. SOLIDARIETÀ ED INDIVISIBILITÀ DELLE OBBLIGAZIONI. 3.1 I rapporti di dare ed avere, relativi a conti creditori e debitori vengono chiusi contabilmente con identica periodicità. Tale periodicità è trimestrale salvo che una diversa periodicità sia prevista dal Documento di Sintesi. Alla data della chiusura contabile vengono portati in conto, oltre agli interessi ed alle commissioni, anche le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura ed ogni eventuale altra, con valuta di regolamento e vengono applicate le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi secondo le medesime modalità. 3.2 Gli interessi - in misura fissa o indicizzata - sono riconosciuti al Cliente o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nel Documento di Sintesi e producono a loro volta interessi nella stessa misura. Qualora l interesse sia indicizzato, la modifica anche in senso sfavorevole al Cliente del parametro pattuito, è soggetta solo all obbligo di comunicazione al Cliente ai sensi del successivo art. 2, Sezione VIII. 3.3 Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella stessa misura pattuita nel presente Contratto anche quando il debito venga ad essere rappresentato da effetti cambiari; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. 3.4 Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Cliente con valuta data di emissione, salvo il caso di post-datazione, nel quale l addebito viene fatto con valuta data di pagamento, se il titolo è presentato allo sportello, o di negoziazione, se l incasso avviene tramite altra Banca. 3.5 Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto nel modulo di contratto di apertura di credito, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto ai sensi della presente Sezione delle Condizioni Generali. 3.6 Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo. ART. 4 - INVIO DEGLI ESTRATTI CONTO. 4.1 L invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all art cod. civ., salvo quanto disposto dall art. 119 D. Lgs. 385/ Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz altro approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto. 4.3 Fermo quanto previsto per i Servizi di pagamento dall art. 18 della Sez. V, nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente deve proporre l impugnazione, sotto pena di decadenza, entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di ricevimento dell estratto conto; la Banca può ripetere quanto dovutole, per le stesse causali, con addebito in conto, entro il termine di prescrizione ordinaria a decorrere dalla data di invio dell estratto conto e previa comunicazione da inviarsi al Cliente a mezzo raccomandata. ART. 5 - COMMISSIONI E SPESE. 5.1 Le commissioni applicate in relazione all esecuzione del Contratto di conto corrente di corrispondenza sono indicate nel Documento di Sintesi, unitamente alle spese e ad ogni altro onere. ART. 6 - CONTI IN VALUTA ESTERA. CESSIONI DI CAMBIO. 6.1 Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna la Banca si assume unicamente, con espresso esonero da ogni maggiore o diversa obbligazione, l impegno di mettere a disposizione del Cliente (a di lui richiesta od a scadenza) crediti verso banche nel Paese dove la 9

3 SEZIONE I NORME CHE REGOLANO IL CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle banche medesime. Resta comunque a carico del Cliente ogni vincolo, restrizione, aggravio o perdita dipendente da forza maggiore o da caso fortuito o da disposizioni di Autorità emanate in Italia o all estero o comunque derivante da causa non imputabile alla Banca. 6.2 Nel caso di operazioni di cambio il Cliente dovrà alla Banca le commissioni e spese previste dal Documento di Sintesi ove sono anche precisati i parametri e criteri con cui verrà determinato il tasso di cambio. ART. 7 - ASSEGNI ED EFFETTI SULL ESTERO. 7.1 In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d America e di altri Paesi esigono dai Clienti cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il Cliente cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca, nel caso che alla Banca stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario. Il cedente è altresì tenuto ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito. ART. 8 - CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ASSEGNO. 8.1 Il pagamento degli assegni emessi dal Cliente, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, è regolato come segue: a)in caso di recesso, da parte del Cliente o della Banca, dal Contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la Banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante; b)in caso di recesso, da parte della Banca, dall apertura di credito, il Cliente è tenuto a costituire i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del momento di efficacia del recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione; c)la Banca, quando intenda avvalersi della compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal Cliente con data posteriore alla ricezione, da parte di quest ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto; d)in caso di iscrizione dei dati del Cliente nell archivio CAI - Centrale Allarme Interbancaria - ai sensi del D. Lgs. n. 507/99, la Banca ha il divieto di pagare gli assegni emessi dopo l iscrizione nell archivio, anche se nei limiti della provvista, per un periodo di 6 (sei) mesi. 8.2 Nel caso, invece, in cui la Banca comunichi il recesso dall apertura di credito, la compensazione si intende operata al momento stesso di efficacia del recesso. Il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del momento di efficacia del recesso, e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa. Analogo obbligo fa carico al Cliente in ogni caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili. 8.3 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone. ART. 9 - ESECUZIONE DEGLI INCARICHI DEL CLIENTE. 9.1 Salvo quanto stabilito dalla Sez. V, è in facoltà della Banca assumere o meno gli incarichi conferiti dal Cliente, dando comunque allo stesso comunicazione dell eventuale rifiuto, salvo che sia diversamente previsto dal Contratto o dalle disposizioni di legge applicabili. Anche in tale ultimo caso la Banca, qualora ricorra un giustificato motivo, può rifiutarsi di assumere l incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. 9.2 In assenza di particolare istruzioni del Cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure utilizzate nell ambito della propria organizzazione. Il Cliente ha facoltà di revocare gli incarichi conferiti finchè l incarico stesso non abbia avuto principio di esecuzione. 9.3 In relazione agli incarichi assunti, anche di Servizi di pagamento di cui alla successiva Sez. V, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall art. 1856, 2 o comma cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effeti di cui all art cod. civ., a farsi sostituire nell esecuzione dell incarico da un proprio corrispondente anche non bancario autorizzato, dalla competente Autorità, a svolgere l attività richiestagli dal Cliente. ART RECLAMI DEL CLIENTE Gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca, ai sensi della presente Sezione, per conto del Cliente dovranno essere fatti da questi appena in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a seconda che l avviso sia stato dato per lettera o telegramma. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla spedizione della comunicazione, lettera o del telegramma di esecuzione senza che alla Banca sia pervenuto reclamo da parte del Cliente nella forma suindicata, l operato della Banca si intenderà approvato. ART CONIUGI COINTESTATARI DEL CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA In caso di coniugi cointestatari del conto corrente di corrispondenza la Banca, in deroga all art. 190 cod. civ., è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari. 10

4 SEZIONE II NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI, COLLOCAMENTO SEZIONE - II NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI, COLLOCAMENTO ART. 1 - CARATTERISTICHE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO. 1.1 La Banca svolge per conto del Cliente i Servizi di investimento di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto del Cliente, ricezione e trasmissione ordini, di collocamento e i Servizi accessori di custodia ed amministrazione. Il presente Contratto regola ciascun ordine e/o operazione del Cliente successivi alla sua conclusione. 1.2 In particolare si precisa che con il Servizio di esecuzione di ordini per conto del Cliente, la Banca ricerca controparti del Cliente per l acquisto o la vendita degli strumenti finanziari indicati negli ordini del Cliente medesimo sia su mercati regolamentati - in conformità alle regole dei relativi mercati - sia fuori dagli stessi, in Italia e all estero; in relazione agli ordini la Banca è anche autorizzata ad operare in nome proprio; la Banca potrà anche porsi in contropartita del Cliente nella compravendita di detti strumenti (cosiddetta negoziazione in conto proprio). Nel caso di esecuzione di ordini per conto del Cliente la Banca applicherà al Cliente il prezzo ricevuto o pagato nell esecuzione dell operazione, maggiorato delle commissioni e delle spese; nella negoziazione per conto proprio la Banca comunicherà al Cliente all atto della ricezione dell ordine il prezzo al quale è disposta ad acquistare e/o vendere gli strumenti finanziari di interesse del Cliente, senza poter applicare commissioni alla relativa operazione. 1.3 Il Servizio di ricezione e trasmissione di ordini viene svolto dalla Banca in qualità di mandataria del Cliente, passando tempestivamente gli ordini stessi ad altro intermediario, italiano od estero, autorizzato alla negoziazione o al collocamento dei relativi strumenti finanziari. 1.4 Infine, con il Servizio di collocamento, la Banca può offrire al Cliente strumenti finanziari e/o servizi da essa collocati sulla base di un contratto di distribuzione di strumenti finanziari o di servizi concluso con gli emittenti o fornitori dello strumento finanziario e/o del servizio. Il Servizio di collocamento è costituito dalle seguenti attività: a)promuovere presso il Cliente l offerta di: (i) strumenti finanziari che la Banca ha sottoscritto o acquistato a fermo; (ii) strumenti finanziari per conto del soggetto emittente o titolare dei medesimi, con eventuale prestazione di garanzia di buon fine dell operazione; (iii) servizi o attività di investimento per conto del soggetto che presta il Servizio di investimento oggetto del collocamento; b)esercitare attività di assistenza con particolare riferimento alle quote o azioni di OICR con le società emittenti o che prestano il Servizio di investimento. Il Cliente si dichiara pienamente edotto della circostanza che alla prestazione del Servizio di collocamento potrà associarsi la prestazione di raccomandazioni generali, basate su analisi oggettive di mercato e non sulle caratteristiche proprie del singolo Cliente che non costituiscono Servizio di consulenza in materia di investimenti che invece sarà prestato esclusivamente sulla base di apposito e separato contratto scritto o, nel caso di collocamento di quote e azioni di OICR, sulla base di richiesta del Cliente. In relazione all adesione da parte del Cliente a offerte pubbliche di strumenti finanziari o sottoscrizione di quote o azioni di OICR, il Cliente può conferire, di volta in volta, procura speciale alla Banca affinché questa sottoscriva, in nome e per conto del Cliente, la scheda di adesione relativa a offerte pubbliche di strumenti finanziari, autorizzandola all attività conseguente anche ai sensi degli artt e 1395 cod. civ A titolo meramente esemplificativo, le operazioni di cui ai Servizi di investimento dedotti in Contratto possono avere ad oggetto uno o più dei seguenti strumenti finanziari: titoli azionari quotati o quotandi nei mercati regolamentati, ovvero non quotati, emessi da società od enti, sia nazionali che esteri; warrants su titoli quotati o quotandi nei mercati regolamentati italiani ed esteri; quote di organismi di investimento collettivo; obbligazioni ordinarie, ovvero convertibili e cum warrant, quotate, quotande, non quotate; titoli obbligazionari quotati o non quotati, emessi o estinguibili in Paesi UE ed extra UE; titoli di Stato o garantiti dallo Stato; titoli emessi da aziende di credito nell esercizio dell attività di raccolta del risparmio per l esercizio del credito (accettazioni bancarie, certificati di deposito, ecc.); strumenti derivati, sia negoziati nei mercati regolamentati nazionali ed esteri (premi, futures, options, options su futures, ecc.) che non negoziati (swaps, ecc.); carte commerciali; altri strumenti finanziari, anche strutturati, diversi da quelli previsti in Contratto. ART. 2 - CONFERIMENTO E ATTESTAZIONE DEGLI ORDINI. 2.1 Gli ordini del Cliente potranno essere conferiti alla Banca per iscritto e/o telefonicamente e/o per internet e/o per altro mezzo espressamente autorizzato per iscritto dalla Banca. Ove l ordine sia impartito telefonicamente l intera procedura risulta da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. 2.2 Qualora gli ordini del Cliente vengano impartiti attraverso Promotori finanziari, gli ordini, ai fini dell esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest ultima, come comprovato dalla relativa annotazione sui registri della Banca e dalle inerenti comunicazioni che la Banca è autorizzata a registrare su nastro magnetico o altro supporto equivalente. E fatto comunque divieto ai Promotori finanziari di riscuotere denaro, strumenti finanziari e titoli di credito al portatore. 2.3 Gli ordini impartiti possono essere revocati dal Cliente sino a che non siano stati trasmessi ad altri intermediari per l esecuzione, ovvero non siano stati già eseguiti, anche in parte, dalla Banca. 2.4 E facoltà della Banca rifiutare l esecuzione di un ordine impartito dal Cliente, dandone tempestiva comunicazione al Cliente stesso. Il rifiuto non necessita di motivazione. 2.5 Al fine di conferire gli ordini a mezzo telefono e internet, il Cliente deve identificarsi utilizzando i propri codici di sicurezza, che sono strettamente personali e non possono essere in alcun modo comunicati ad altri soggetti. Il Cliente si impegna a custodire con ogni cura i codici di sicurezza, restando responsabile di ogni conseguenza che possa derivare dall abuso o dall uso illecito dei codici di sicurezza, nonché del loro smarrimento o sottrazione. ART. 3 - GESTIONE DEGLI ORDINI. 3.1 La Banca che tratta ordini per conto dei Clienti applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di Clienti e agli interessi di negoziazione della Banca stessa. La strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini, cui la Banca si attiene, è stata messa a disposizione del Cliente. Eventuali aggiornamenti o modifiche di tale strategia saranno resi noti attraverso il sito internet della Banca. 3.2 Ai fini di cui al comma 1 la Banca adempie alle seguenti condizioni quando tratta gli ordini dei Clienti: a)assicura che gli ordini eseguiti per conto dei Clienti siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati; b)tratta gli ordini equivalenti dei Clienti in successione e tempestivamente a meno che le caratteristiche dell ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei Clienti richiedano di procedere diversamente; c)informa il Cliente qualora quest ultimo sia trattato come Cliente al dettaglio circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà. 3.3 Nel trattare gli ordini dei Clienti la Banca si attiene alle disposizioni dal medesimo impartite e adotta tutte le misure ragionevoli mettendo in atto i meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, in conformità con la strategia di trasmissione ed esecuzione della Banca stessa. 11

5 SEZIONE II NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI, COLLOCAMENTO 3.4 La Banca adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o le somme di denaro, di pertinenza dei Clienti, ricevuti a regolamento dell ordine eseguito siano prontamente e correttamente trasferiti sul conto del Cliente. 3.5 La Banca provvede ad effettuare un uso corretto delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei soggetti rilevanti, come definiti dal regolamento adottato ai sensi dell articolo 6, comma 2-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n La Banca, per talune tipologie di strumenti finanziari individuati nella propria strategia di esecuzione e trasmissione di ordini opera al di fuori dei mercati regolamentati ovvero dei sistemi multilaterali di negoziazione. A tal fine il Cliente rilascia esplicita autorizzazione in tal senso alla Banca. ART. 4 - VALUTAZIONE DELL APPROPRIATEZZA O MERA ESECUZIONE DEGLI ORDINI - EXECUTION ONLY. 4.1 La Banca, quando presta i Servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto del Cliente, ricezione e trasmissione ordini, di collocamento, richiede al Cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza nel settore d investimento rilevante per il tipo di strumento o di Servizio proposto o chiesto al fine di poter verificare che il Cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il Servizio di investimento offerto o richiesto comporta. 4.2 La Banca ha il diritto di presumere che il Cliente professionale abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai Servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti per i quali il Cliente è classificato come professionale. 4.3 La Banca, qualora ritenga che lo strumento o il Servizio non sia appropriato per il Cliente avverte lo stesso di tale situazione. L avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato con le modalità previste per ogni singolo canale di conferimento. 4.4 La Banca, qualora il Cliente scelga di non fornire le informazioni di cui al primo comma o qualora tali informazioni non siano sufficienti, avverte il Cliente che tale decisione impedirà di determinare se il Servizio o lo strumento sia per lo stesso appropriato. L avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato con le modalità previste per ogni singolo canale di conferimento. 4.5 La Banca può prestare i Servizi di esecuzione di ordini per conto dei Clienti o di ricezione e trasmissione ordini con modalità di mera esecuzione ossia senza che sia necessario procedere alla determinazione di appropriatezza. Il Cliente prende atto che tale modalità potrà applicarsi, ove espressamente richiesta dal Cliente medesimo ed esclusivamente per gli ordini eseguiti mediante i canali telefonici e/o internet. 4.6 La Banca può operare con la modalità di mera esecuzione quando sono comunque soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a)i suddetti Servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato), OICR armonizzati ed altri strumenti finanziari non complessi; b)il Servizio è prestato a iniziativa del Cliente; c)il Cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale Servizio, la Banca non sarà tenuta a valutare l appropriatezza e che pertanto l investitore non beneficerà della corrispondente protezione. L avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato con le modalità previste per ogni singolo canale di conferimento. 4.7 Ai fini della prestazione del Servizio di esecuzione di ordini per conto dei Clienti o di ricezione e trasmissione ordini con la modalità che precede, uno strumento finanziario è considerato non complesso quando: a)non rientra nelle definizioni di cui all articolo 1, comma 1-bis), lettere c) e d), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché nelle definizioni di cui all articolo 1, comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; b)esistono frequenti opportunità di cedere, riscattare od ottenere altrimenti il corrispettivo di tale strumento a prezzi che siano pubblicamente disponibili per i partecipanti al mercato. Tali prezzi devono essere quelli di mercato o quelli messi a disposizione, ovvero convalidati, da sistemi di valutazione indipendenti dall emittente; c)non implica alcuna passività effettiva o potenziale per il Cliente che vada oltre il costo di acquisizione dello strumento; d)sono pubblicamente disponibili informazioni sufficientemente complete e di agevole comprensione sulle sue caratteristiche in modo tale che il Cliente al dettaglio medio possa prendere una decisione informata in merito alla realizzazione o meno di un operazione su tale strumento. ART. 5 - CONFLITTO D INTERESSI. 5.1 La Banca ha adottato una politica di gestione dei conflitti di interesse finalizzata a: a)consentire di individuare, in relazione ai Servizi di investimento e ai Servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti; b)definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti. 5.2 Quando in determinate situazioni le procedure adottate dalla Banca non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca informa il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti affinché questi possa assumere una decisione informata sul Servizio prestato. 5.3 Il Cliente prende atto che, oltre alla informativa sintetica fornita dalla Banca, ha diritto a maggiori dettagli sulla politica di gestione dei conflitti di interesse. 5.4 Fermo quanto previsto dai precedenti articoli 5.1 e 5.2, resta inteso che la Banca è anche autorizzata dal Cliente, anche ai sensi dell art cod. civ., ad eseguire qualsiasi operazione di investimento e/o di disinvestimento nella quale la stessa sia controparte diretta o indiretta del Cliente, avvalendosi non solo dei Servizi di investimento e accessori offerti dalla Banca stessa, o da altre società del medesimo gruppo di appartenenza, ma anche da società legate a quest ultima da rapporti di affari. ART. 6 - RISCHI DEGLI INVESTIMENTI. 6.1 Il Cliente prende atto che l attività di cui al Contratto medesimo non comporta, in ogni caso, alcuna garanzia per il Cliente stesso di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati. 6.2 Il Cliente ha ricevuto dalla Banca una informativa sui rischi di investimento in strumenti finanziari. In particolare, per quanto occorrer possa, la Banca informa il Cliente ed il Cliente ne prende atto ed è pienamente consapevole del fatto che per gli investimenti concernenti contratti a termine, anche uniformi, su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari, tassi di interesse, valute e merci, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali strumenti finanziari, tassi di interesse, valute e merci, ovvero altri tipi di operazioni a queste assimilabili e comunque aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all art. 1, comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j) nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1 bis, lettera d) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: il valore di mercato di tali contratti è soggetto a notevoli variazioni; l investimento effettuato su tali contratti comporta l assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l esborso originario e comunque non quantificabili; la Banca può dover versare, per conto dello stesso Cliente, i margini di garanzia con le modalità e nei termini previsti al successivo art. 7 per l operazione disposta, e, nel caso in cui il funzionamento dei mercati lo richieda, anche successivamente alla conclusione della stessa operazione il Cliente può dover versare margini di garanzia supplementari. 6.3 Inoltre, per le operazioni di vendita allo scoperto relative a strumenti finanziari a diffusione limitata, il Cliente prende atto ed è consapevole del fatto che la ricopertura dell operazione può risultare difficoltosa e comunque dare luogo ad oneri aggiuntivi. 6.4 Il Cliente è informato e pienamente consapevole che, con riguardo agli strumenti finanziari non negoziati o non quotati in mercati regolamentati o in un sistema multilaterale di negoziazione, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato gli investimenti in tali valori possono, tra l altro, comportare: il rischio di non essere facilmente liquidabili; la carenza di informazioni che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente; 12

6 SEZIONE II NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI, COLLOCAMENTO l assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l esborso originario e comunque non quantificabili. ART. 7 - MARGINI DI GARANZIA. 7.1 L esecuzione degli ordini di compravendita su strumenti finanziari è subordinata alla costituzione di un deposito vincolato nei termini comunicati dalla Banca, comunque non inferiore a quello stabilito dalle vigenti disposizioni della Consob. 7.2 Per gli ordini di compravendita aventi ad oggetto strumenti derivati, il Cliente, contestualmente al conferimento dell ordine, si impegna a versare alla Banca i margini di garanzia previsti per le operazioni disposte, secondo le modalità indicate nell apposito contratto per operatività in derivati. Il Cliente si impegna altresì a versare gli eventuali margini di variazione previsti in relazione alle operazioni disposte. 7.3 La Banca, nel caso di posizioni aperte scoperte che possano determinare passività effettive o potenziali superiori al 50% del costo di acquisto degli strumenti finanziari e comunque, nel caso in cui le operazioni in strumenti derivati disposte dal Cliente per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita effettiva o potenziale, superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l esecuzione delle operazioni, informerà di tale circostanza il Cliente non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata, o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo. Successivamente a detta comunicazione la Banca rideterminerà il nuovo valore di riferimento dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia e lo comunicherà prontamente al Cliente. Analogamente comunicherà al Cliente il nuovo valore di riferimento di tali mezzi in caso di versamenti o prelievi. 7.4 Qualora il Cliente non provveda, nei termini di cui ai precedenti commi, al versamento iniziale e ai successivi adeguamenti dei margini di garanzia, la Banca non darà corso all operazione ovvero procederà, in ogni caso, alla chiusura parziale/totale dell operazione stessa utilizzando a copertura delle eventuali perdite le somme e/o gli strumenti finanziari dalla Banca stessa detenuti per la prestazione di Servizi di investimento per conto del Cliente, salvo ogni ulteriore diritto della Banca verso il Cliente. 7.5 E tuttavia facoltà della Banca dare corso all operazione disposta dal Cliente anche qualora le somme e/o i titoli dovuti dal Cliente a titolo di margini di garanzia per l operazione medesima non siano ancora nella materiale disponibilità della Banca medesima, purché la Banca abbia potuto verificare l esistenza delle suddette somme e/o titoli sul conto corrente e/o sul deposito titoli accessori e collegati al Contratto, ovvero, qualora il Cliente comunichi alla Banca che le somme e/o i titoli predetti verranno allo stesso accreditati da altro intermediario, purché la Banca medesima abbia potuto verificare, anche telefonicamente, l accettazione nei propri confronti delle somme e/o dei titoli da parte del suddetto intermediario. ART. 8 - DEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI. 8.1 Gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui al Contratto saranno immessi in un deposito amministrato presso la Banca disciplinato dalle norme di cui alla Sezione III delle Condizioni Generali. Tali strumenti possono essere trasferiti o ritirati dal Cliente, in tutto o in parte, senza addebito di alcuna penalità. 8.2 Le quote e le azioni di OICR sono depositate presso la Banca Depositaria designata dalla Società di Gestione/Sicav. ART. 9 - COMMISSIONI E SPESE. 9.1 Le commissioni applicate ai Servizi di investimento oggetto del Contratto sono indicate nel Documento di Sintesi, unitamente alle spese e ad ogni altro onere. 9.2 Sono inoltre a carico del Cliente i seguenti costi: spese postali, spese per bolli relative ad operazioni con fissato bollato; spese relative alla documentazione ed alle comunicazioni esterne; oneri fiscali nascenti dall esecuzione del presente incarico; oneri rappresentati da commissioni di intermediazione da liquidarsi da parte della Banca ad altri intermediari autorizzati, nei limiti consentiti dal presente Contratto e dalla normativa applicabile; ogni altra spesa ed onere fiscale che la Banca dovesse sostenere in relazione ai Servizi e rapporti posti in essere con il Cliente o per il Cliente. 9.3 Il pagamento di quanto dovuto per i Servizi di investimento avverrà a mezzo addebito diretto sul conto corrente del Cliente o per cassa, in ogni caso con facoltà di compensazione a favore della Banca. Qualora il pagamento venga effettuato mediante titoli di credito, detti titoli dovranno essere intestati alla Banca. 9.4 Il Cliente prende atto che in relazione ai Servizi resi ai sensi del presente Contratto, la Banca può percepire da o versare a uno più soggetti terzi ulteriori compensi, commissioni o prestazioni non monetarie (di seguito per brevità Incentivi ). La Banca, in tempo utile prima della prestazione di un Servizio, indica al Cliente, ove applicabili, gli Incentivi ricevuti e/o pagati a terzi. Il pagamento di tali Incentivi viene effettuato solo ove sia volto a crescere la qualità del servizio fornito e non ostacoli l adempimento da parte della Banca dell obbligo di servire al meglio gli interessi del Cliente. 9.5 In relazione al Servizio di collocamento di OICR, anche con riferimento ai Servizi di cui all art. 1.4 della presente Sezione e al Servizio di consulenza di cui all art. 1.4 della Sezione IV la Banca percepisce dai gestori (SGR, Sicav) degli OICR collocati compensi periodici commisurati in misura percentuale al valore delle commissioni di gestione, a loro volta percepite dai gestori sulla porzione di patrimonio dell OICR riferibile ai Clienti della Banca. 9.6 Il Cliente prende altresì atto che la Banca può percepire da o versare a uno più soggetti terzi ulteriori compensi che rendono possibile la prestazione dei Servizi o siano necessari a tal fine, come ad esempio costi di custodia, commissioni di regolamento e di cambio, prelievi obbligatori e spese legali a condizione che tali compensi non entrino in conflitto con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale nell interesse del Cliente. ART DOCUMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI ESEGUITE Per ogni operazione eseguita la Banca invierà al Cliente apposita documentazione redatta ai sensi di legge e regolamenti vigenti. La rendicontazione comprende le informazioni essenziali relative all operazione eseguita e, se del caso, i costi delle operazioni e dei Servizi prestati per loro conto Nel caso di un Cliente al dettaglio, viene inviato un avviso su supporto duraturo che conferma l esecuzione dell ordine entro il primo giorno lavorativo successivo all esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal medesimo. Tale disposizione non trova applicazione quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente al dettaglio da un diverso soggetto Le comunicazioni della Banca potranno essere effettuate mediante comunicazione da inviarsi attraverso l utilizzo dei sistemi previsti con l adesione da parte del Cliente ai servizi a distanza Su richiesta del Cliente la Banca fornisce anche informazioni circa lo stato dell ordine Nel caso di ordini per un Cliente al dettaglio relativi a quote o azioni di OICR, che vengono eseguiti periodicamente, la Banca, in alternativa a quanto previsto dall art. 10.2, fornisce, almeno ogni 6 (sei) mesi, le informazioni di cui ai commi 6 e 7 dell art. 53 del Regolamento in materia di Intermediari adottato con delibera Consob n del , anche attraverso l utilizzo di codici standard, dei quali viene fornita adeguata illustrazione La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto e motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione stessa. ART CLASSIFICAZIONE DEL CLIENTE. 13

7 SEZIONE II NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI, COLLOCAMENTO 11.1 La Banca comunica al Cliente la classificazione che gli viene attribuita. E onere del Cliente comunicare alla Banca eventuali variazioni di stato tali da incidere sulla propria classificazione, fermo restando il diritto della Banca di modificare la classificazione del Cliente che non soddisfi più i requisiti necessari per l attribuzione della classificazione originariamente assegnata Al Cliente al dettaglio è riconosciuto il diritto di chiedere per iscritto una diversa classificazione a titolo generale o rispetto a una particolare operazione di investimento o categoria di operazioni. Tale richiesta del Cliente al dettaglio potrà essere accolta o meno dalla Banca in conformità alla Policy di classificazione tempo per tempo adottata dalla Banca stessa La Banca può, di propria iniziativa o su richiesta del Cliente, (i) trattare come Cliente al dettaglio un Cliente che è considerato come Cliente professionale; (ii) trattare come Cliente professionale o Cliente al dettaglio un Cliente che potrebbe altrimenti essere classificato come controparte qualificata Alla prestazione dei Servizi di esecuzione di ordini, di ricezione e trasmissione ordini e di negoziazione in conto proprio ai Clienti controparti qualificate, non si applicano le regole di condotta di cui agli articoli da 27 a 56, ad eccezione del comma 2 dell articolo 49 del Regolamento in materia di Intermediari adottato con delibera Consob n del e le correlate disposizioni contenute nel presente Contratto. 14

8 SEZIONE III NORME CHE REGOLANO IL DEPOSITO TITOLI SEZIONE III NORME CHE REGOLANO IL DEPOSITO TITOLI ART. 1 - ESECUZIONE DEL DEPOSITO. 1.1 La Banca svolge il Servizio di deposito in amministrazione di strumenti finanziari e altre specie di titoli alle condizioni qui previste; nel caso di strumenti finanziari in regime di dematerializzazione, il deposito si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti. 1.2 La Banca custodisce i titoli, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente e il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi. 1.3 Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento dei decimi, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all esecuzione dell operazione soltanto a seguito di ordine conferito ai sensi dell art. 2.1, Sezione II, delle Condizioni Generali e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile la Banca cura la vendita dei diritti d opzione per conto del Cliente. 1.4 Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati italiani il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni, in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione. 1.5 Per poter provvedere in tempo utile all incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza. 1.6 La Banca, salvo espressa richiesta scritta del Cliente - da farsi di volta in volta con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi - non è tenuto a depositare le azioni di pertinenza del depositario per la partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie che saranno indette dalle società emittenti i titoli azionari depositati e ad inviare il relativo biglietto di ammissione al depositario stesso, né a dare a quest ultimo qualsiasi notizia in merito alla convocazione delle citate assemblee. ART. 2 - MODALITÀ DI DEPOSITO DEI TITOLI. 2.1 Il Cliente, anche nell ipotesi di giroconto da altra Banca, deve presentare i titoli accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli. ART. 3 - COMMISSIONI E SPESE. 3.1 Il Cliente è tenuto a pagare per il Servizio di custodia e amministrazione titoli, i diritti di custodia, le commissioni e le spese indicate nel Documento di Sintesi, nonché le eventuali imposte e tasse. 3.2 Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, stanno interamente a carico del Cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. 3.3 La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto, alla regolazione di quanto ad essa dovuto a norma dei commi precedenti. ART. 4 - RITIRO PARZIALE O TOTALE DEI TITOLI. 4.1 Per il parziale o totale ritiro dei titoli giacenti presso la Banca, il Cliente deve far pervenire avviso alla Banca stessa almeno 3 (tre) giorni prima. E peraltro in facoltà della Banca restituire il deposito anche senza preavviso. All atto del ritiro il Cliente deve rilasciare dichiarazione di scarico dei titoli ritirati. ART. 5 - RENDICONTAZIONI. 5.1 La Banca invia al Cliente semestralmente una posizione dei titoli in deposito. 5.2 Decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di tale posizione, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto da parte del Cliente un reclamo specifico, la posizione stessa si intenderà senz altro riconosciuta esatta ed approvata. ART. 6 - CUSTODIA DEL DEPOSITO. 6.1 La Banca ha facoltà di custodire il deposito ove esso ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo, anche senza darne immediato avviso al Cliente. 6.2 Se il trasferimento ha luogo nel proposito di evitare un pericolo imminente la Banca agisce a tutto rischio del Cliente. ART. 7 - SUBDEPOSITO PRESSO MONTE TITOLI S.P.A. E/O ALTRI ORGANISMI DI DEPOSITO CENTRALIZZATO. 7.1 La Banca è autorizzata a subdepositare i titoli presso Monte Titoli S.p.A. e/o altri organismi di deposito centralizzato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 80 e ss. del D.Lgs. 58/1998 (di seguito l una e gli altri indicati come Società di Gestione Accentrata ). A tal fine il Cliente conferisce alla Banca tutti i poteri necessari, compreso quello di apporre la girata a favore della Società di Gestione Accentrata nel caso di deposito di strumenti finanziari nominativi. 7.2 In relazione ai titoli subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i depositari ammessi al sistema secondo le modalità indicate nel regolamento in materia di gestione accentrata e dematerializzazione. ART. 8 - SUBDEPOSITO PRESSO ORGANISMI DIVERSI DALLE SOCIETÀ DI GESTIONE ACCENTRATA. 8.1 La Banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli al portatore anche presso altri depositari abilitati diversi dalle Società di Gestione Accentrata; i subdepositari, a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi. 8.2 Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentire il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e quantità. 8.3 Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma delle Condizioni Generali e del Contratto. 8.4 Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati stanno interamente a carico del Cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. 15

9 SEZIONE IV NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI SEZIONE - IV NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI ART. 1 - ESECUZIONE DELL ATTIVITÀ DI CONSULENZA. 1.1 L attività di consulenza é prestata esclusivamente in considerazione delle disponibilità e delle richieste del Cliente. Il Servizio di consulenza consiste in raccomandazioni personalizzate a un Cliente, con riferimento alla richiesta o alla disposizione di una o più operazioni relative ad uno o più strumenti finanziari determinati. La raccomandazione è considerata personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente. 1.2 La consulenza è fornita esclusivamente da personale autorizzato per iscritto dalla Banca, ed esclusivamente previa stipulazione di incarico, redatto per iscritto, aggiuntivo rispetto al presente Contratto, salvo quanto previsto dal successivo articolo 1.4. La Banca ha facoltà di rifiutarsi alla conclusione del contratto di consulenza. 1.3 In assenza della stipulazione dell incarico scritto di consulenza, il Cliente prende atto che la Banca si può rifiutare di prestare il Servizio di consulenza sia su base occasionale che su base continuativa. 1.4 In caso di attività di collocamento da parte della Banca di quote o azioni di OICR, la Banca fornisce, su richiesta del Cliente e a condizione che siano ottemperate le disposizioni di cui al successivo articolo 3 della presente Sezione IV, unitamente al Servizio di collocamento, anche il Servizio di consulenza in merito alle predette quote o azioni di OICR. Sono autorizzati a prestare tale specifica attività di consulenza i Promotori finanziari della Banca. Il compenso per il Servizio di consulenza prestato ai sensi del presente articolo 1.4 è da ritenersi ricompreso nei compensi e commissioni previsti per il collocamento. ART. 2 - PROSPETTIVE DELL INVESTIMENTO CONSIGLIATO. 2.1 Il Cliente prende atto, inoltre, che le indicazioni ed i dati relativi sia al mercato, sia agli strumenti finanziari e/o ai Servizi di investimento, forniti dalla Banca nell ambito del contratto di consulenza non costituiscono necessariamente un utile indicatore delle future prospettive dell investimento consigliato. 2.2 Il Cliente prende atto che le indicazioni fornite dai Consulenti nell espletamento dell attività di consulenza hanno natura di semplici consigli e che le conseguenti scelte operative e l utilizzo del Servizio di consulenza sono effettuati e fruiti dal Cliente stesso nella sua piena autonomia decisionale ed a suo rischio. 2.3 Il Cliente prende altresì atto che l attività di consulenza é svolta dalla Banca senza assumere alcuna obbligazione di risultato verso il Cliente medesimo. 2.4 In ogni caso l effettiva esecuzione delle operazioni deriva da autonome decisioni del Cliente, che valuta i dati fornitigli e la convenienza dell operazione consigliata, con piena conoscenza dei rischi che da essa derivano. In particolare, la Banca non potrà essere ritenuta responsabile delle perdite subite dal Cliente in seguito alle operazioni dallo stesso disposte, anche qualora si tratti di operazioni consigliate dalla Banca o dai Consulenti della stessa. ART. 3 - INFORMAZIONI RELATIVE AL CLIENTE. 3.1 Al fine di raccomandare i Servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al Cliente nella prestazione del Servizio la Banca ottiene dal Cliente le informazioni necessarie in merito: a)alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di Servizio; b)alla situazione finanziaria; c)agli obiettivi di investimento. 3.2 La Banca potrà fare affidamento sulle informazioni fornite dai suoi Clienti a meno che esse siano manifestamente superate, inesatte o incomplete. In considerazione dei rischi e delle implicazioni rappresentate al Cliente, questi avrà l onere di tenere costantemente informata la Banca sulle variazioni di tali informazioni. 3.3 Qualora la Banca non ottenga le informazioni di cui al precedente articolo 3.1 si astiene dal prestare il Servizio di consulenza in materia di investimenti, e il Cliente non ha diritto pertanto a richiedere alcuna prestazione del predetto Servizio. 3.4 La Banca - sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del Servizio fornito procede alla valutazione che la specifica operazione consigliata soddisfi i seguenti criteri: a)corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente in questione; b)sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; c)sia di natura tale per cui il Cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all operazione. 3.5 Quando la Banca fornisce il Servizio di consulenza in materia di investimenti ad un Cliente professionale può presumere che, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i Servizi per i quali tale Cliente è classificato come Cliente professionale, lo stesso abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze per comprendere i rischi inerenti all operazione consigliata. In caso di prestazione del Servizio di consulenza in materia di investimenti ad un Cliente professionale considerato tale di diritto, la Banca può presumere che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento. ART. 4 - COMMISSIONI E SPESE. 4.1 Salvo quanto previsto all articolo 1.4, il Cliente corrisponderà alla Banca a fronte del Servizio di consulenza in materia di investimenti di cui alla presente Sezione le commissioni stabilite e concordate nello specifico incarico scritto che è presupposto per la prestazione del Servizio. ART. 5 - ORDINI IMPARTITI SULLA BASE DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA. 5.1 Qualora gli ordini impartiti dal Cliente siano conseguenza diretta del Servizio di consulenza in materia di investimenti prestato dalla Banca, tale circostanza sarà specificamente indicata sul modulo dell ordine stesso. ART. 6 - RICHIAMI. 6.1 Si richiamano le disposizioni in materia di conflitto di interessi (Sezione II, art. 5.1, 5.2 e 5.3) e di rendicontazione (Sezione II, art. 10). 16

10 SEZIONE V NORME GENERALI SUI SERVIZI DI PAGAMENTO E INCASSO SEZIONE - V NORME GENERALI SUI SERVIZI DI PAGAMENTO E INCASSO PARTE I - DEFINIZIONI Con Servizi di pagamento si intendono: i servizi di prelievo e di versamento sul conto corrente e tutte le operazioni richieste per la gestione del conto corrente, nonché l esecuzione di ordini di pagamento per il tramite di strumenti di pagamento; non sono ricompresi nell ambito dei Servizi di pagamento regolamentati dalla presente Sez. V gli assegni, titoli cambiari, voucher, traveller s cheque, vaglia postali. Con "ordine di pagamento" si intende il consenso fornito dal Cliente alla Banca in relazione alla richiesta di esecuzione di una operazione di pagamento (sia nel caso di un'unica operazione che di una serie di operazioni di pagamento) sia al fine di eseguire un pagamento verso terzi sia al fine di incassare un pagamento di terzi. Con "strumento di pagamento" si intende qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra la Banca ed il Cliente ed utilizzate dal Cliente per disporre un'operazione di pagamento. Nell ambito del presente Contratto sono considerati strumenti di pagamento: i bonifici, sia eseguiti su strumento cartaceo sia con strumenti telematici, il servizio BANCOMAT, PagoBANCOMAT, FASTpay, Cirrus/Maestro, RI.BA. (Ricevute Bancarie Elettroniche), RID (Rapporti Interbancari Diretti), MAV (Pagamento mediante Avviso) e FRECCIA (bollettino bancario precompilato). Mediante intesa tra la Banca e il Cliente e/o modifica del presente Contratto possono essere aggiunti ulteriori strumenti di pagamento ovvero modificati o esclusi strumenti di pagamento precedentemente previsti. Con identificativo unico si intende la combinazione di lettere, numeri o simboli volta per volta specificati dalla Banca al Cliente che quest ultimo è tenuto a fornire alla Banca affinché sia possibile assicurare l'identificazione univoca del beneficiario dell'ordine di pagamento e/o del conto corrente del beneficiario del pagamento. Costituiscono identificativi unici l IBAN (International Bank Account Number) che individua in maniera univoca un conto corrente identificando paese, banca, filiale dove il rapporto è intrattenuto e numero di conto corrente, e gli altri codici identificativi di volta in volta indicati dalla Banca o comunque richiesti al fine di identificare in modo inequivoco il beneficiario di un pagamento. L IBAN del conto corrente regolamentato dal presente Contratto è indicato nell estratto conto periodico del Cliente ed è visualizzabile anche sul sito internet della Banca. Con giornata operativa si intende il giorno in cui la Banca incaricata dell esecuzione di un operazione di pagamento è operativa, in base a quanto necessario per l esecuzione dell operazione stessa e, ove rilevante, in cui anche il prestatore di Servizi di pagamento del beneficiario del pagamento è operativo, in base a quanto necessario per la ricezione dell operazione di pagamento. Con microimpresa si intende l impresa che, al momento della conclusione del contratto per la prestazione di Servizi di pagamento, è un impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003 ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE. Con consumatore si intende la persona fisica di cui all articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. PARTE II - SERVIZI DI VERSAMENTO E PRELIEVO DAL CONTO CORRENTE E SERVIZI DI GESTIONE DEL CONTO CORRENTE Art. 1 - SERVIZI DI VERSAMENTO E PRELIEVO. 1.1 I versamenti di contanti sul conto corrente nella valuta in cui il conto corrente è denominato sono accreditati con la data di valuta corrispondente alla data di ricezione dei fondi. 1.2 Le condizioni, i termini e le commissioni relative ai versamenti e ai prelievi dal conto corrente sono precisati nel Documento di Sintesi. 1.3 I prelievi e versamenti possono essere effettuati presso le filiali e con le altre modalità indicate dalla Banca. Per determinate tipologie di versamento quali quelli effettuati mediante ATM intelligenti o dispositivi similari ovvero tramite il servizio di cassa continua, quando attivati sulla base di specifici accordi con il Cliente, se pervenuti in una giornata non operativa, il versamento si intende pervenuto alle ore 9.00 della giornata operativa immediatamente successiva. Se il versamento è ricevuto dalla Banca in una giornata operativa, ma oltre il limite di orario precisato, differente a seconda del mezzo di conferimento e tipologia del versamento, nel Documento di Sintesi, il versamento si intende pervenuto alle ore 9.00 della giornata operativa immediatamente successiva. Art. 2 - SERVIZI DI GESTIONE DEL CONTO CORRENTE E ALTRE SPESE. 2.1 I servizi di gestione del conto corrente a disposizione del Cliente sono indicati nel Documento di Sintesi e prevedono l applicazione delle commissioni e spese previste nel Documento di Sintesi. 2.2 In ogni caso, salvo dove ciò sia espressamente previsto, la Banca non può addebitare al Cliente le spese sostenute per l adozione delle misure correttive e preventive nell ambito dell esecuzione dei Servizi di pagamento. PARTE III - ESECUZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO E DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO Art. 3 - EFFETTUAZIONE E RICEVIMENTO DELL ORDINE DI PAGAMENTO. 3.1 Un ordine di pagamento può essere conferito esclusivamente con le forme precisate nel presente Contratto con riferimento a ciascun strumento di pagamento. In particolare le forme consentite sono le seguenti: a) ordine scritto presentato in filiale; b) ordine trasmesso a mezzo posta, limitatamente all ordine di bonifico; c) ordine trasmesso attraverso il Servizio di Internet Banking e di Phone Banking, secondo gli adempimenti previsti dalle successive norme che regolano il Servizio di Internet Banking e di Phone Banking; d) ordine trasmesso a mezzo canale telematico, secondo gli adempimenti previsti dallo specifico contratto di Corporate Banking Interbancario sottoscritto dal Cliente; e)ordine trasmesso dal beneficiario del pagamento o per il tramite del beneficiario del pagamento con le modalità previste dal presente Contratto. 3.2 La Banca e il Cliente possono, in casi specifici, concordare che un ordine di pagamento sia autorizzato dal Cliente anche dopo la sua esecuzione. 3.3 L ordine di pagamento si intende conferito al momento in cui l ordine di pagamento medesimo è ricevuto presso la Banca o una sua dipendenza o filiale. Nel caso di ordini trasmessi a mezzo posta rileva esclusivamente il momento di ricezione della comunicazione presso la sede di Torino o le filiali. 3.4 Se l ordine di pagamento è pervenuto in una giornata non operativa, l ordine di pagamento si intende pervenuto alle ore 9.00 della giornata operativa immediatamente successiva. Se l ordine di pagamento è ricevuto dalla Banca in una giornata operativa, ma oltre il limite di orario precisato, differente a seconda del mezzo di conferimento e tipologia dell ordine, nel Documento di Sintesi, l ordine di pagamento si intende pervenuto alle ore 9.00 della giornata operativa immediatamente successiva. 3.5 Ai fini del presente Contratto, nel caso in cui l ordine di pagamento preveda l esecuzione in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o al momento di trasmissione da parte del Cliente alla Banca dei fondi, l ordine di pagamento si intende ricevuto nel giorno così convenuto per l esecuzione del pagamento. Se tale giorno non è una giornata operativa, trova applicazione l art. 3.4 primo periodo che precede. 3.6 La Banca e il Cliente possono concordare, con riferimento a specifici strumenti di pagamento o a specifiche modalità di trasmissione dell ordine di pagamento, limiti di importo all utilizzo da parte del Cliente. Art. 4 - RIFIUTO DELL ORDINE DI PAGAMENTO. 4.1 Se l ordine di pagamento è effettuato in conformità e nel rispetto delle disposizioni del presente Contratto e delle condizioni operative dei singoli strumenti di pagamento, degli altri accordi tra Banca e Cliente, nonché della legge e dei regolamenti applicabili, la Banca non può rifiutarsi di darvi esecuzione salvo che il presente Contratto o la normativa applicabile conferiscano alla Banca la facoltà di rifiutare. 17

11 SEZIONE V NORME GENERALI SUI SERVIZI DI PAGAMENTO E INCASSO 4.2 Nel caso in cui il Cliente non abbia provveduto a mettere a disposizione, direttamente o sul conto corrente, la provvista di fondi necessaria per l esecuzione di uno o più ordini di pagamento ovvero tale provvista sia stata legittimamente utilizzata dalla Banca a compensazione o a garanzia di suoi crediti, secondo quanto previsto dal presente Contratto o da altri accordi in corso tra la Banca e il Cliente, la Banca non sarà obbligata a dar corso all ordine di pagamento, ma potrà, a propria discrezione, eseguire l ordine di pagamento anche solo in parte ovvero, in caso di pluralità di ordini di pagamento, eseguire solo alcuni degli ordini di pagamento, secondo l ordine di presentazione o, in caso di presentazione contestuale, secondo l ordine che la Banca riterrà più opportuno. 4.3 In caso di pluralità di conti intestati o cointestati, la Banca non è tenuta a dare corso all ordine di pagamento riferito ad un conto corrente con disponibilità insufficiente, utilizzando fondi presenti su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente. Tuttavia il Cliente può impartire alla Banca istruzioni di effettuare il pagamento utilizzando fondi esistenti su altro conto, ad esso intestato, che dovrà essere specificamente indicato. 4.4 Salvo che tale comunicazione sia contraria alla legge, la Banca informa prontamente e comunque entro la data in cui l ordine di pagamento doveva essere eseguito - il Cliente del rifiuto a dare corso all ordine di pagamento e delle ragioni poste a base del rifiuto medesimo, ivi compresa ove pertinente - la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente. Ove il rifiuto della Banca sia giustificato, il Cliente sarà tenuto a rimborsare le spese della comunicazione, così come precisate nel Documento di Sintesi. La comunicazione della Banca potrà essere effettuata telefonicamente, su supporto durevole, a mezzo mail, tramite sms o per iscritto, anche tramite fax. Art. 5 - REVOCA DELL ORDINE DI PAGAMENTO. 5.1 Il Cliente può revocare l ordine di pagamento effettuato mediante comunicazione effettuata per iscritto alla Banca o tramite il Servizio di Phone Banking e ciò fino al momento in cui l ordine di pagamento non è divenuto irrevocabile. 5.2 L ordine di pagamento diviene irrevocabile: a) nel caso di ordine di pagamento a cui non sia stato apposto dal Cliente una condizione o un termine, al momento in cui l ordine di pagamento è ricevuto o è considerato ricevuto dalla Banca ai sensi del presente Contratto; b) nel caso di ordine di pagamento sottoposto a condizione o da eseguirsi in una data determinata o alla fine di un determinato periodo, ivi compreso il caso di autorizzazione di addebito diretto trasmesso dal Cliente alla Banca, alla fine della giornata operativa precedente la giornata operativa in cui l ordine di pagamento deve essere eseguito; c) nel caso di ordine di pagamento disposto dal beneficiario o per suo tramite, al momento della trasmissione dal Cliente al beneficiario dell ordine di pagamento o dell autorizzazione ad eseguire l ordine di pagamento. 5.3 L ordine di pagamento divenuto irrevocabile può essere revocato solo con il consenso della Banca e, nei casi di ordine di pagamento disposto dal beneficiario o nei casi di addebito diretto, con il consenso del beneficiario. 5.4 In caso di revoca di un ordine di pagamento, la Banca addebita al Cliente le spese e le commissioni previste nel Documento di Sintesi. Art. 6 - TERMINI DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO. 6.1 La Banca provvede all esecuzione degli ordini di pagamento in modo da assicurare che l importo dell ordine di pagamento venga accreditato sul conto del prestatore di Servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui l ordine si considera pervenuto alla Banca ai sensi di quanto previsto dall art. 3 che precede ovvero entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui l ordine, sulla base delle intese tra Banca e Cliente, doveva essere eseguito. 6.2 La data di valuta dell addebito sul conto corrente dell operazione di pagamento coincide con la data dell addebito stesso. Art. 7 - COMMISSIONI E SPESE PER L ESECUZIONE DELL ORDINE DI PAGAMENTO. 7.1 La Banca per l esecuzione degli ordini di pagamento ha diritto alle commissioni e spese precisate nel Documento di Sintesi. 7.2 Nel caso in cui tali spese e commissioni non siano contestualmente messe a disposizione e il conto corrente non abbia sufficienti disponibilità a tal fine, la Banca avrà la facoltà di trattenere le commissioni e le spese sull importo del pagamento. In tal caso la Banca provvede ad informare senza indugio il Cliente, telefonicamente, a mezzo mail, tramite sms o per iscritto anche tramite fax o su altro supporto durevole. 7.3 Salvo quanto indicato nel precedente comma 7.2 e quanto previsto dall art. 4 e dall art. 12, la Banca provvederà ad effettuare il trasferimento del pagamento senza deduzione alcuna. 7.4 Salvo ove diversamente previsto nel presente Contratto, la Banca non addebita al Cliente i costi eventualmente sostenuti (i) per rettificare operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto, (ii) per ripristinare la situazione del conto di pagamento addebitato allo stato in cui si trovava precedentemente all'effettuazione del pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto, a condizione che la Banca abbia ricevuto la relativa contestazione nei termini di cui ai successivi artt. 19 e 20. Art. 8 - IDENTIFICAZIONE DEL BENEFICIARIO DEL PAGAMENTO. 8.1 Il Cliente ha l onere di identificare il beneficiario del pagamento attuato tramite bonifico mediante l IBAN o mediante il diverso identificativo unico da utilizzarsi con riferimento allo strumento di pagamento usato dal Cliente. 8.2 La Banca è tenuta ad eseguire l operazione di pagamento esclusivamente nel rispetto dell IBAN o del diverso identificativo unico utilizzato dal Cliente per identificare il beneficiario del pagamento o il conto del beneficiario del pagamento. 8.3 Nel caso in cui l IBAN o il diverso identificativo unico utilizzato dal Cliente per identificare il beneficiario del pagamento o il conto del beneficiario del pagamento non sia corretto, la Banca non può eseguire l operazione di pagamento e ne darà comunque informativa al Cliente ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo Nel caso in cui l IBAN o il diverso identificativo unico utilizzato dal Cliente per identificare il beneficiario del pagamento o il conto del beneficiario del pagamento corrisponda ad un beneficiario diverso da quello a cui il pagamento era destinato, la Banca esegue comunque correttamente l ordine di pagamento al beneficiario corrispondente all IBAN o al diverso identificativo unico utilizzato dal Cliente. 8.5 In nessun caso la Banca ha l onere di verificare la congruenza tra l IBAN o il diverso identificativo unico applicabile allo strumento di pagamento utilizzato dal Cliente e gli altri dati forniti dal Cliente in sede di conferimento dell ordine di pagamento o altrimenti. 8.6 Nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato ad un beneficiario non corretto in ragione dell erronea indicazione dell IBAN o dell identificativo unico, la Banca, su richiesta del Cliente, darà corso a ragionevoli sforzi stragiudiziali presso il prestatore di Servizi di pagamento del beneficiario per recuperare i fondi erroneamente trasferiti. In tal caso la Banca ha diritto ad addebitare al Cliente le spese incorse in tale attività di recupero, come indicato nel Documento di Sintesi. Art. 9 - MANCATA RICEZIONE DEL PAGAMENTO DA PARTE DEL BENEFICIARIO DEL PAGAMENTO. 9.1 Fermo quanto previsto dai successivi artt. 19 e 20, nel caso in cui la Banca abbia notizia, dal Cliente o altrimenti, che il pagamento non è stato ricevuto dal beneficiario o sia stato comunque eseguito in modo inesatto, la Banca si impegna ad attivare idonee procedure per verificare se il pagamento ha effettivamente raggiunto il prestatore di Servizi di pagamento del beneficiario. Nel caso in cui il pagamento abbia raggiunto il prestatore di Servizi di pagamento del beneficiario, la Banca darà idonea evidenza al Cliente di tale circostanza e non sarà responsabile nei confronti del Cliente per la mancata ricezione del pagamento da parte del beneficiario. 9.2 Nel caso in cui il pagamento non abbia raggiunto il prestatore di Servizi di pagamento del beneficiario e il conto corrente del Cliente sia stato addebitato o il Cliente abbia altrimenti messo a disposizione della Banca la provvista per eseguire il pagamento, la Banca alternativamente: a) rimborsa senza indugio il Cliente dell importo del pagamento non ricevuto o eseguito in modo inesatto, ripristinando se del caso la situazione del conto corrente come se l operazione di pagamento non avesse avuto luogo; b) se richiesta dal Cliente, la Banca mantiene o dà corso all esecuzione del pagamento, ponendo in essere le necessarie rettifiche sull addebito sul conto corrente con particolare riferimento alla data di effettiva esecuzione del pagamento e rimborsando al Cliente le spese e gli interessi che il Cliente medesimo sia tenuto a rimborsare a terzi in ragione della mancata corretta esecuzione dell ordine di pagamento. 18

12 SEZIONE V NORME GENERALI SUI SERVIZI DI PAGAMENTO E INCASSO Art ADDEBITO RID E ALTRE FORME DI ADDEBITO DIRETTO SUL CONTO CORRENTE DEL CLIENTE E OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE PER INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO Fermo quanto previsto ai successivi artt. 19 e 20, nel caso in cui un beneficiario sia stato autorizzato dal Cliente ad incassare un proprio credito verso il Cliente tramite RID o altra forma di addebito diretto sul conto corrente del Cliente, se la Banca ha ricevuto tempestivamente e correttamente l ordine di pagamento dal prestatore dei Servizi di pagamento e il pagamento non abbia raggiunto il prestatore di Servizi di pagamento del beneficiario e il conto corrente del Cliente sia stato addebitato o il Cliente abbia altrimenti messo a disposizione della Banca la provvista per eseguire il pagamento, la Banca alternativamente: a) rimborsa senza indugio il Cliente dell importo del pagamento non ricevuto o eseguito in modo inesatto, ripristinando se del caso la situazione del conto corrente come se l operazione di pagamento non avesse avuto luogo; b) se richiesta dal Cliente, la Banca mantiene o dà corso all esecuzione del pagamento, ponendo in essere le necessarie rettifiche sull addebito sul conto corrente con particolare riferimento alla data di effettiva esecuzione del pagamento e rimborsando al Cliente le spese e gli interessi che il Cliente medesimo sia tenuto a rimborsare a terzi in ragione della mancata corretta esecuzione dell ordine di pagamento Nel caso in cui una operazione di pagamento, ivi compresi addebiti RID e altre forme di addebito diretto, sia stata disposta per iniziativa di un beneficiario o per suo tramite, il Cliente ha diritto al rimborso dell importo pagato qualora ricorrano entrambe le seguenti circostanze: a) al momento del rilascio l autorizzazione del Cliente non specificava l importo dell operazione di pagamento; b) l importo del pagamento supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa, le condizioni del presente Contratto e le circostanze del caso (salvo che tale superamento sia dovuto all applicazione dei tassi di cambio) Il Cliente può richiedere il rimborso di cui all art per iscritto esclusivamente entro 8 (otto) settimane dalla data dell addebito e, comunque, a condizione che il Cliente fornisca alla Banca tutti i documenti ed elementi utili a dimostrare la sussistenza dei presupposti del rimborso. La Banca, nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, provvederà al rimborso ovvero a comunicare al Cliente le ragioni del mancato rimborso Il diritto al rimborso di cui al precedente art non trova applicazione qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni: a) il Cliente ha comunque dato una autorizzazione diretta alla Banca; b) ove possibile e nel caso in cui l autorizzazione alla Banca è stata data prima della data in cui l operazione di pagamento deve essere eseguita, le informazioni sul futuro pagamento sono state comunicate al Cliente dalla Banca o dal beneficiario almeno 4 (quattro) settimane prima dell esecuzione del pagamento. Art DOVERI DEL CLIENTE NELL UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI PAGAMENTO Il Cliente si impegna ad utilizzare ogni strumento di pagamento nel rigoroso rispetto delle indicazioni che ne regolano l emissione e l uso contenute nel presente Contratto o successivamente oggetto di comunicazione o variazione da parte della Banca In ogni caso il Cliente si impegna ad utilizzare ogni strumento di pagamento in modo tale da non agevolare truffe, contraffazioni o altri utilizzi non autorizzati dello strumento di pagamento e ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dei codici, delle carte o di ogni altro dispositivo personalizzato che legittima all uso dello strumento di pagamento Il Cliente è tenuto a comunicare, senza indugio e non appena ne sia a conoscenza, alla Banca, lo smarrimento, il furto, l appropriazione indebita, l uso non autorizzato e, comunque, qualunque sospetto che la sicurezza di uso dello strumento di pagamento sia stata violata da terzi. La comunicazione deve essere effettuata con le modalità previste per ciascun strumento di pagamento e, in difetto di specifica previsione, personalmente presso una filiale o tramite il Servizio di Phone Banking ovvero mediante comunicazione scritta, raccomandata, fax o telegramma. La comunicazione si intende ricevuta, se effettuata personalmente presso una filiale o mediante il Servizio di Phone Banking, al momento della conferma dell operatore della ricezione e, se effettuata mediante comunicazione scritta, raccomandata, fax o telegramma, alla fine della giornata operativa di ricezione della comunicazione da parte della Banca. Nel caso di ricezione della comunicazione in una giornata non operativa o in una giornata operativa dopo le ore 16.30, la comunicazione si intende ricevuta all inizio della giornata operativa successiva. La Banca provvederà, su richiesta del Cliente, a dare conferma della ricezione della comunicazione nel termine dei successivi 18 (diciotto) mesi dalla effettuazione della comunicazione da parte del Cliente Salvo il caso di frode il Cliente non risponde dell uso non autorizzato dello strumento di pagamento dopo che la Banca ha ricevuto la comunicazione di cui all art.11.3 che precede. Art BLOCCO DI UNO STRUMENTO DI PAGAMENTO La Banca si riserva il diritto di bloccare qualsiasi strumento di pagamento laddove abbia motivo di ritenere che: a) la sicurezza dello strumento di pagamento sia stata compromessa; b) lo strumento di pagamento sia stato o possa essere utilizzato in difetto delle dovute autorizzazioni o in maniera fraudolenta; c) nel caso in cui lo strumento di pagamento preveda l utilizzo di una linea di credito o altro finanziamento concesso al Cliente, vi sia stato un significativo aumento del rischio che il Cliente non sia in grado di onorare la propria obbligazione di pagamento Ai fini dell art c) costituisce significativo aumento del rischio ogni fattispecie rientrante nell art.1186 del codice civile e, comunque in via esemplificativa, le seguenti: a) elevazione contro il Cliente di protesti cambiari o di protesti di assegni; b) avvio nei confronti del Cliente di azioni esecutive promosse dalla Banca o da terzi; c) richiesta da parte di terzi o dello stesso Cliente di procedure concorsuali quali ad esempio fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria; d) il Cliente, se società, viene a trovarsi in una delle situazioni previste dagli articoli 2446 o 2447 ovvero 2482-bis o 2482-ter del codice civile e il capitale non viene prontamente ricostituito; e) il Cliente non paghi un qualsiasi debito di natura finanziaria alla scadenza e il soggetto finanziatore non conceda una proroga ovvero in relazione ad un qualunque debito di natura finanziaria del Cliente si verifichi un evento in relazione a cui un soggetto finanziatore esercita il diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, di risolvere o di far risolvere, anticipatamente, il relativo contratto e di richiedere l immeditato pagamento di quanto dovuto; f) qualsiasi altro evento che, a ragionevole giudizio della Banca, incida negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica del Cliente La Banca informa del blocco il Cliente immediatamente, con le modalità previste con riferimento a ciascun strumento di pagamento o, in difetto di previsione, telefonicamente, a mezzo mail, tramite sms, per iscritto, anche tramite fax, o con altro supporto durevole, indicando la motivazione del blocco. Ove possibile la Banca informa il Cliente del blocco preventivamente all esecuzione del blocco stesso Ove le ragioni che hanno determinato il blocco vengano meno, la Banca provvederà a ripristinare la situazione precedente. Il Cliente che intenda ottenere lo sblocco di uno strumento di pagamento può farne comunicazione scritta alla Banca o tramite il Servizio di Phone Banking o con il diverso mezzo di comunicazione indicato a tal fine dalla Banca in relazione a ciascun strumento di pagamento. La Banca provvederà, su richiesta del Cliente, a dare conferma della ricezione della comunicazione. Art PROVA DELL UTILIZZO DI UNO STRUMENTO DI PAGAMENTO La Banca potrà sempre produrre, come elemento di prova delle operazioni eseguite, le scritture registrate sui propri libri e le relative contabili indirizzate al Cliente, nonché eventuali ulteriori mezzi di prova ricavabili dai sistemi e dalle procedure informatiche utilizzate per la ricezione dell ordine di pagamento e per i rapporti con il Cliente. Art TASSO DI CAMBIO APPLICABILE AD UNA OPERAZIONE DI PAGAMENTO. 19

13 SEZIONE V NORME GENERALI SUI SERVIZI DI PAGAMENTO E INCASSO 14.1 Le modalità di determinazione dei tassi di cambio e le relative spese e commissioni applicabili ai pagamenti effettuati dal Cliente e comunque ai rapporti inerenti al conto corrente sono precisate nel Documento di Sintesi. PARTE IV - SERVIZI DI INCASSO Art INCASSO DEI PAGAMENTI E SERVIZI DI INCASSO Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del Cliente, saranno accreditati sul conto corrente dello stesso Per l incasso dei pagamenti trasmessi al Cliente e per l esecuzione degli altri Servizi di incasso la Banca ha diritto alle commissioni e spese indicate nel Documento di Sintesi Nel caso in cui il conto corrente non disponesse di fondi necessari la Banca è autorizzata a trattenere le spese e commissioni di cui all art sull importo del pagamento. Art ACCREDITO DEL CONTO CORRENTE STORNO La Banca nel caso di ricezione di pagamenti provvederà ad accreditare sul conto corrente del Cliente il relativo importo nella medesima giornata operativa in cui i fondi sono stati accreditati sul conto della Banca. La data valuta dell accredito coincide con la data della giornata operativa in cui i fondi sono stati accreditati sul conto della Banca La Banca avrà altresì facoltà di stornare pagamenti che fossero stati accreditati per errore con particolare riferimento a pagamenti il cui codice identificativo non corrisponde a quello del Cliente. Art ACCREDITO RID O DI ALTRE FORME DI ADDEBITO DIRETTO La Banca provvede a trasmettere al prestatore dei Servizi di pagamento del terzo pagatore gli ordini di pagamento disposti su iniziativa del Cliente a valere su conti correnti di terzi nei limiti di tempo precisati nel Documento di Sintesi Nel caso in cui il Cliente richieda l incasso di un proprio credito tramite RID o altra forma di addebito diretto del conto corrente di un terzo pagatore, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente esclusivamente della corretta trasmissione del RID o dell altra forma di addebito diretto al prestatore dei Servizi di pagamento del terzo pagatore entro limiti di tempo che consentano il regolamento dell operazione alla data di scadenza convenuta. PARTE V - INFORMAZIONI, RENDICONTI E CONTESTAZIONI Art INFORMATIVA PREVENTIVA Il Cliente, prima di qualunque ordine di pagamento, ha diritto di avere preventiva informazione sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che deve corrispondere La Banca può fornire le informazioni richieste per iscritto, su supporto durevole o anche verbalmente allo sportello o mediante il Servizio di Phone Banking. In caso di utilizzo dell Internet Banking le informazioni preventive sono messe a disposizione su supporto durevole scaricabile dal Sito internet della Banca In ogni momento il Cliente ha diritto ad ottenere su supporto durevole copia del Contratto e del Documento di Sintesi aggiornato con le Condizioni Economiche in vigore. Art RENDICONTO IN MATERIA DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO Il Cliente è tenuto: a) a esaminare con tempestività tutti i rendiconti e le comunicazioni della Banca relative alle operazioni di pagamento e comunque gli estratti conto periodici trasmessi dalla Banca; e b)a verificare se le istruzioni date sono state seguite correttamente e tempestivamente dalla Banca e, comunque, a comunicare alla Banca eventuali errori o omissioni senza alcun indugio; c)in ogni caso in cui venga a conoscenza di una operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto a comunicare senza indugio alla Banca tale circostanza mediante comunicazione scritta La Banca può provvedere a rendicontare le operazioni di pagamento mediante comunicazione periodica mensile in cui sono indicate le informazioni relative alle operazioni di incasso e pagamento effettuate nel periodo per conto del Cliente, messa a disposizione del Cliente su supporto durevole tramite il Sito internet o anche con altre modalità indicate dalla Banca In alternativa alla comunicazione mensile delle operazioni di incasso e pagamento ai sensi dell art. 19.2, la Banca può provvedere, oltre all invio degli estratti conto periodici, a consegnare al Cliente allo sportello o, comunque, tempestivamente, per iscritto o mediante altro supporto durevole, le informazioni previste dalle norme di trasparenza di Banca d Italia relative all esecuzione di ciascun incasso e pagamento effettuato per conto del Cliente. Il Cliente che non abbia ricevuto il predetto rendiconto nei termini ivi previsti è tenuto ad avvisare prontamente la Banca Le informazioni relative all esecuzione del Servizio Incassi e Pagamenti sono comunque messe a disposizione sul Sito internet della Banca, nell ambito del Servizio di Internet Banking La rendicontazione o l informativa effettuata con cadenza o modalità diverse da quelle indicate nell art o 19.3 o, comunque, ulteriore rispetto a quella prevista dalla normativa come obbligatoria, sarà consegnata o messa a disposizione dalla Banca previa richiesta del Cliente e con le modalità, i termini e le condizioni indicate nel Documento di Sintesi Fermo quanto previsto dall art. 4 della Sez. I in materia di reclamo sull estratto conto e fermo quanto previsto dall art. 19.1, ove il Cliente non formuli alcuna contestazione entro 13 (tredici) mesi dalla data di addebito o di accredito dell operazione di pagamento, si riterrà che comunque il Cliente abbia confermato l'esattezza del contenuto di qualsivoglia rendiconto e estratto conto trasmesso o messo a disposizione dalla Banca o l insussistenza di operazioni da rendicontare e pertanto che il Cliente sia decaduto da o, comunque, abbia rinunciato a ogni proprio diritto, previsto dalla legge o dal presente Contratto, nei confronti della Banca in relazione a eventuali errori, inesattezze o omissioni relative all esecuzione o all accredito di un pagamento, all esecuzione di un ordine di pagamento (ivi compresi i casi di pagamenti effettuati in assenza di autorizzazione del Cliente). Art CONTESTAZIONE DELL ESECUZIONE DI UN ORDINE DI PAGAMENTO Se il Cliente contesta nei termini di cui al precedente art. 19 di aver autorizzato una operazione di pagamento o che una operazione di pagamento è stata eseguita in modo inesatto la Banca verificherà le indicazioni del Cliente al fine di riscontrare la sussistenza o meno dell autorizzazione e la correttezza o meno dell esecuzione Nel caso in cui la contestazione di cui al precedente art riguardi l esatta esecuzione dell ordine di pagamento, troverà applicazione quanto previsto dagli artt. 9 e Nel caso in cui la contestazione di cui al precedente art riguardi l esistenza dell autorizzazione da parte del Cliente, se la Banca riscontra che il pagamento effettuato non risulta autorizzato dal Cliente, la Banca, salvo il motivato sospetto di frode, provvederà a rimborsare il Cliente, riportando il conto corrente nella situazione in cui si trovava prima del pagamento non autorizzato. Nel caso in cui la Banca non intenda provvedere al rimborso provvederà a darne comunicazione al Cliente per iscritto o mediante altro supporto durevole, indicando le relative ragioni Tuttavia nonostante l effettuato rimborso da parte della Banca, la Banca avrà comunque diritto di ottenere l integrale restituzione dell importo: a) in ogni caso, nel caso in cui il Cliente abbia agito in modo fraudolento; b) se il pagamento è stato effettuato prima della comunicazione effettuata dal Cliente ai sensi del precedente art e il Cliente abbia violato gli obblighi di cui al precedente art e

14 SEZIONE V NORME GENERALI SUI SERVIZI DI PAGAMENTO E INCASSO 20.4 Nel caso di utilizzo indebito di uno strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento la responsabilità del Cliente, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell art. 11.3, è limitata ad Euro 150,00 (o al diverso importo precisato nel Documento di Sintesi) salvo che il Cliente abbia agito in modo fraudolento o agito con dolo o colpa grave o non abbia adempiuto quanto previsto dal precedente art e Nel caso di utilizzo indebito di uno strumento di pagamento dopo la comunicazione del Cliente di cui all art. 11.3, è esclusa ogni responsabilità del Cliente, salvo che il Cliente abbia agito in modo fraudolento In ogni caso è onere della Banca provare l avvenuta autorizzazione da parte del Cliente ad un determinato ordine di pagamento. PARTE VI CLAUSOLE FINALI ART DEROGHE ALL APPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE CHE PRECEDONO ALLE IMPRESE E ALLE MICROIMPRESE Nei confronti del Cliente che non sia consumatore o microimpresa, non trovano applicazione i seguenti articoli della Sez. V: a) artt. 5 e 17 e pertanto l ordine di pagamento non è revocabile in ogni caso in cui sia già stato ricevuto dalla Banca; b) art e pertanto è onere del Cliente provare di non aver dato l autorizzazione al pagamento; c) artt e 20.3 e pertanto la Banca non è responsabile per l utilizzo non autorizzato di uno strumento di pagamento, salvo il caso di dolo o colpa grave della Banca; d) art. 10 e pertanto il Cliente non può revocare l addebito diretto di cui abbia già confermato l autorizzazione al beneficiario e non ha diritto ai rimborsi nei casi regolamentati dall art. 10.2, 10.3 e 10.4; e) art. 9 e pertanto la Banca non è responsabile nei confronti del Cliente per mancata o inesatta esecuzione di ordini di pagamento, salvo il dolo o la colpa grave della Banca; f) artt. 2.2 e 7.4 e pertanto il Cliente potrà essere tenuto, sulla base di quanto indicato nel Documento di Sintesi, a rimborsare alla Banca anche le spese per l adozione delle misure correttive e preventive Fermo quanto previsto dall art. 4 della Sez. I in materia di reclamo sull estratto conto e fermo quanto previsto dall art. 19.1, nel caso in cui il Cliente che non sia consumatore o microimpresa il termine di contestazione di cui all art e con gli effetti di cui al predetto art è ridotto a 60 (sessanta) giorni Nei confronti del Cliente che rientri nella definizione di microimpresa non trova applicazione l art. 10 della Sez. V e pertanto il Cliente non può revocare l addebito diretto di cui abbia già confermato l autorizzazione al beneficiario e non ha diritto ai rimborsi nei casi regolamentati dall art. 10.2, 10.3 e Art AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO Nel caso di Servizi di pagamento non prestati in Euro o in una delle divise ufficiali degli Stati membri dell Unione Europea ovvero di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo trovano applicazione esclusivamente i seguenti articoli della Sez. V: art. 1, artt. 18 e 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5 e Nel caso di Servizi di pagamento prestati in Euro o in una delle divise ufficiali degli Stati membri dell Unione Europea ovvero di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo ma il cui ordine di pagamento non sia diretto a prestatori di Servizi di pagamento di Paesi appartenenti all Unione Europea ovvero di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo, trovano applicazione esclusivamente i seguenti articoli della Sez. V: art. 1, art. 6.2, art. 16, artt. 18 e 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5 e Le commissioni e le spese dei Servizi di pagamento di cui all art e 22.2 sono precisati nel Documento di Sintesi; nel caso di mancata specifica indicazione le commissioni e le spese sono identiche a quelle previste per i Servizi di pagamento regolati dalla Sez. V. Art DEROGHE PER STRUMENTI DI PAGAMENTO DI BASSO VALORE In deroga a quanto stabilito nel presente Contratto nel caso di strumenti di pagamento di basso valore che: a)consentono esclusivamente di eseguire singole operazioni di pagamento per un importo non superiore a Euro 30,00; b)hanno un limite di spesa complessivo pari a Euro 150,00; c)anche se ricaricabili, sono avvalorati per un importo che in nessun momento supera Euro 150,00 trovano applicazione le diposizioni previste nell art e seguenti Ai fini dell applicazione delle disposizione previste nell art e seguenti gli importi di cui al precedente art sono raddoppiati e, per gli strumenti di pagamento prepagati, il limite di Euro 150,00 è innalzato a Euro 500,00 nel caso in cui anche il prestatore di Servizi di pagamento del beneficiario sia insediato in Italia Se lo strumento di pagamento di basso valore è utilizzabile in forma anonima e pertanto la Banca non può dimostrare che l operazione di pagamento è stata autorizzata, la Banca non è responsabile per l effettuazione di ordini di pagamento non autorizzati e pertanto non trova applicazione l art. 20.1, 20.3, 20.4, 20.5 e Se lo strumento di pagamento di basso valore non può essere bloccato o non può esserne impedito l ulteriore utilizzo, il Cliente non è tenuto alle comunicazioni di cui all art. 11 e la Banca non è responsabile per l effettuazione di ordini di pagamento non autorizzati e pertanto non trova applicazione l art. 20.1, 20.3, 20.4, 20.5 e Se la mancata esecuzione di un ordine di pagamento effettuato utilizzando uno strumento di pagamento di basso valore risulta evidente dal contesto, la Banca non è tenuta ad informare il Cliente del rifiuto In deroga agli artt. 9 e 10.1 un ordine di pagamento effettuato con uno strumento di pagamento di basso valore non può più essere revocato dopo che il Cliente ha manifestato al beneficiario il consenso all ordine di pagamento Nel caso di cui all art la Banca non è tenuta a consegnare o mettere a disposizione del Cliente le informazioni di cui all art. 19. Negli altri casi di utilizzo di uno strumento di pagamento di basso valore in deroga all art. 19 la Banca ha solo l obbligo di mettere a disposizione sul Sito internet, attraverso il Servizio di Internet Banking, le relative informazioni Restano ferme le eventuali diverse disposizioni previste dalle norme che regolamentano specificamente gli strumenti di pagamento di basso valore. Art BONIFICI VERSO PAESI TERZI Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d America o in Paesi non appartenenti all Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, le banche possono dare corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro e pertanto qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Cliente resta a completo carico del Cliente Sarà inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice. 21

15 SEZIONE VI NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI INTERNET BANKING E DI PHONE BANKING SEZIONE - VI NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI INTERNET BANKING E DI PHONE BANKING DEFINIZIONI VALIDE PER LA PRESENTE SEZIONE. Per Servizio si intende la possibilità che la Banca offre al Cliente di effettuare a distanza le operazioni di interrogazione e di ordini di pagamento a valere sul conto corrente e su ogni altro eventuale rapporto contrattuale. Per Sito si intende l insieme delle pagine Web che supportano il Servizio disponibili in Internet all URL http/ dominio e Per Sistema/i di Identificazione si intende il Codice Cliente e relativa Password, le numerazioni e/o i codici numerici che consentono l identificazione del Cliente e/o i diversi sistemi e procedure di identificazione che la Banca dovesse adottare, previa comunicazione al Cliente. Per Contratti si intendono gli accordi diversi dal Contratto conclusi tra la Banca e il Cliente relativi ai Servizi/Prodotti fruibili tramite il Servizio e regolati dalle relative Condizioni Generali e le Condizioni Generali del Servizio allegate al Contratto. Per Norme Generali di Servizio si intendono le presenti Condizioni Generali di contratto unitamente alle norme del Contratto che regolano il Servizio. Per Servizi/Prodotti si intendono i Servizi e i Prodotti bancari o finanziari offerti dalla Banca al Cliente e fruibili tramite il Servizio, ivi compresi i Servizi di pagamento. ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE. 1.1 Le presenti Norme Generali del Servizio si applicano al Cliente che intende usufruire del Servizio, consapevole dei rischi connessi alla trasmissione dei propri dati attraverso le reti di telecomunicazione. 1.2 Gli ordini di pagamento e gli altri Servizi di pagamento eseguiti per il tramite del Servizio sono regolamentati anche da quanto previsto dalla Sez. V. ART. 2 - CONCLUSIONE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO. 2.1 Le presenti Norme Generali del Servizio e i Contratti saranno efficaci e produttivi di effetti dal momento della comunicazione al Cliente dell attivazione del Servizio, che potrà essere effettuata dalla Banca anche tramite all indirizzo di posta elettronica precisato dal Cliente stesso nel Contratto, ovvero all indirizzo indicato all atto dell apertura del Contratto, oppure fatto conoscere successivamente con modalità accettate dalla Banca. 2.2 Ad ogni fine di legge e di Contratto, il Cliente garantisce alla Banca che, per ogni rapporto che aprirà a distanza, esso fornirà esclusivamente dati veritieri, completi e corretti. 2.3 Il Cliente è pienamente consapevole che i Contratti ed il Contratto dovranno riportare un identico regime di cointestazione. La cointestazione del Contratto e dei Contratti con facoltà di firma disgiunta comporta l apertura di un dossier cointestato a tutti i cointestatari nonché, per ragioni operative, di un sottoconto per ciascun cointestatario nel quale verranno depositati gli strumenti finanziari nominativi acquisiti dalla Banca per conto di chi, tra i cointestatari, avrà impartito le relative istruzioni, fermi restando tra i medesimi cointestatari gli effetti legali della scelta del regime cointestato. 2.4 Oltre a quanto previsto al punto 2.1. che precede, la Banca darà conferma della conclusione del Contratto e dei Contratti, inviandone al Cliente copia debitamente sottoscritta. ART. 3 - IL SERVIZIO. 3.1 La Banca potrà rendere disponibili, a propria scelta e discrezione, modalità e sistemi di comunicazione o interazione con il Servizio alternativi e/o aggiuntivi a quelli iniziali, quali ad esempio GSM, WEB, nonché ogni altro sistema basato su tecnologie rese disponibili dal progresso tecnico. 3.2 Il Sito sarà costituito da pagine accessibili al pubblico in generale e da pagine protette accessibili solo dai Clienti tramite i propri Sistemi di Identificazione. Tali pagine potranno supportare servizi e contenuti di diversa natura. ART. 4 - UTILIZZO DEL SERVIZIO. 4.1 Per accedere al Servizio di Internet Banking, il Cliente deve utilizzare un personal computer ovvero altro strumento indicato dalla Banca collegato alla stessa tramite la rete internet o altra rete similare e che consenta la stampa o il salvataggio su supporto duraturo di tutti i documenti inviatigli o comunque messigli a disposizione dalla Banca. Generalmente il collegamento al Servizio avviene tramite un personal computer singolo/server, un modem/router collegato ad esso ed un accesso alla rete internet tramite fornitori di fiducia del Cliente. Il Cliente si fa carico della configurazione del proprio computer e di tutto quanto necessario per accedere al Sito. 4.2 Il collegamento al Sito è possibile 24 ore su 24. Il Cliente è tenuto ad utilizzare il Servizio esclusivamente con le modalità indicate dalla Banca. 4.3 Il Cliente dovrà familiarizzare con i sistemi di accesso e di utilizzo del Servizio, studiando la documentazione informativa predisposta dalla Banca e disponibile sul Sito. 4.4 I Sistemi di Identificazione consentono l accesso al Servizio e l utilizzo dello stesso. 4.5 La Banca potrà in qualsiasi momento, per motivi di carattere tecnico o di aggiornamento tecnologico, modificare i Sistemi di Identificazione e di sicurezza dandone preventiva comunicazione al Cliente. Il Cliente dovrà adeguarsi entro il termine stabilito dalla Banca ai nuovi Sistemi di Identificazione e sicurezza e, decorso tale termine, la Banca potrà sospendere l erogazione del Servizio, salva la facoltà del Cliente di recedere dal Contratto. 4.6 Il Cliente è consapevole che per la Banca il Sistema di Identificazione comporta l automatica attribuzione al Cliente stesso delle istruzioni ricevute, con un possibile effetto immediato sui beni e valori che il Cliente abbia disponibili presso la Banca. Il Cliente, pertanto, si obbliga a custodire il Sistema di Identificazione ad esso attribuito con la massima cura e riservatezza. In particolare, il Cliente non potrà trasferire, concedere in uso, e comunque rivelare a terzi, il proprio Sistema di Identificazione. In caso di furto, o perdita di riservatezza comunque riferibile al Sistema di Identificazione, il Cliente dovrà immediatamente denunciarlo, con comunicazione al Call Center e successivamente anche per iscritto. Il Cliente dovrà predisporre, a Sua cura e spese, adeguate protezioni onde evitare accessi non autorizzati al proprio personal computer singolo/server, modem/router collegati alla rete internet ed in particolare dovrà utilizzare i più recenti ed aggiornati firewall e antivirus finalizzati ad evitare la possibile acquisizione da parte di terzi del Sistema di Identificazione del Cliente. 4.7 Nell utilizzare i Servizi contenuti nel Sito il Cliente garantisce che qualunque messaggio e/o materiale immesso nel Sito del Servizio tramite il proprio Sistema di Identificazione è originale e comunque rispetta eventuali diritti di terzi, e non sarà in violazione di ordine pubblico e buon costume. La Banca non s impegna a controllare l operato dei Clienti, ma, qualora venisse occasionalmente a conoscenza di infrazioni alla presente disposizione, si riserva il diritto di cancellare siffatte comunicazioni del Cliente, riservandosi altresì la possibilità di ulteriori azioni a tutela della propria posizione. 4.8 Se il Cliente non effettuasse alcun accesso al Servizio, la Banca avrà assolto comunque i suoi obblighi contrattuali. 4.9 In caso di nomina di procuratori (qualora ammessi dalla Banca e compatibili con il Servizio), il Cliente si impegna a far rispettare le presenti Condizioni Generali del Servizio unitamente alle norme di Contratto anche ai propri procuratori, sempreché autorizzati, i quali dovranno comunque operare esclusivamente per il tramite di Sistemi di Identificazione ad essi specificamente attribuiti dalla Banca e a personale conoscenza del Cliente. ART. 5 - DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO. 5.1 L utilizzo del Servizio di Internet Banking è consentito dalle ore alle ore di ogni giorno, salvo quanto diversamente comunicato dalla Banca con apposite comunicazioni, telefoniche, via o mediante avvisi sul Sito. 5.2 Oltre che per i casi di cui all art. 12 della Sez. V, il Servizio di Internet Banking potrà essere sospeso o interrotto in ogni momento, anche senza preavviso, per motivi tecnici, di sicurezza e di ordinaria e straordinaria manutenzione delle apparecchiature che permettono il collegamento. 22

16 SEZIONE VI NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI INTERNET BANKING E DI PHONE BANKING Ove possibile, le interruzioni ordinarie verranno preventivamente comunicate ai Clienti tramite messaggi nelle pagine del Sito o via . La Banca, quindi, non sarà responsabile della mancata fornitura del Servizio in conseguenza di cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dovute a difficoltà ed impossibilità di comunicazioni, a interruzioni nell erogazione dell energia elettrica, a scioperi anche del proprio personale o a fatti di terzi e, in genere, a ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l ordinaria diligenza. Il Cliente dà pertanto atto ed accetta la circostanza che non sussisterà alcuna responsabilità della Banca nei suoi confronti per inadempimenti dovuti a forza maggiore o a caso fortuito o ad eventi comunque al di fuori del suo controllo quali atti d imperio, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, interruzione delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte delle strutture informatiche e/o telematiche della Banca e/o dei suoi fornitori di informazione. 5.3 In caso di sospensione o interruzione del Servizio tramite la rete internet, il Cliente potrà disporre del Servizio mediante il canale operativo (alternativo) offerto dal Call Center nei limiti orari di funzionamento di detto Servizio. ART. 6 - RISCHI. 6.1 Il Cliente è responsabile per l utilizzo, comunque e da chiunque effettuato, del Servizio per tutte le operazioni eseguite, tramite il proprio Sistema di Identificazione. 6.2 Poiché il Cliente verrà identificato da parte della Banca esclusivamente mediante la verifica del Sistema di Identificazione, lo stesso è tenuto a mantenere segreti tutti i codici riservati i quali, nell interesse del medesimo Cliente, non devono essere conservati insieme né annotati in un unico documento. Il Cliente si dichiara responsabile della custodia e del corretto utilizzo del Sistema di Identificazione nonché di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall utilizzo illegittimo, anche ad opera di terzi, e/o dallo smarrimento o sottrazione del Sistema di Identificazione stesso. 6.3 Il Cliente si dichiara a conoscenza del fatto che, a livello internazionale, l utilizzo di sistemi telematici per la comunicazione aumenta i rischi normali di qualsiasi servizio a distanza; ne consegue che la fruizione del Servizio avviene per libera e consapevole scelta del Cliente, con accettazione del maggior grado di rischio. 6.4 Oltre che nei casi di cui all art. 12 della Sez. V, il Cliente accetta che la Banca possa, in ogni momento, sospendere a campione il Servizio, anche in corso di operazione, e rimettere la prosecuzione dello stesso al ricevimento delle conferme del caso. ART. 7 - LIMITI OPERATIVI. 7.1 Per le operazioni dispositive il Cliente è tenuto ad operare, in ogni caso, entro i limiti di disponibilità del proprio conto corrente, nonché a rispettare le eventuali modalità e limiti operativi comunicati dalla Banca anche attraverso pubblicazione sul Sito. ART. 8 - BLOCCO DEL SERVIZIO. 8.1 Nei casi di furto o smarrimento del Sistema di Identificazione o nei casi in cui abbia timore che la sicurezza del Sistema di Identificazione sia stato violato, al Cliente è data la possibilità di bloccare il Servizio mediante comunicazione da recapitarsi a mezzo Raccomandata R.R., ovvero tramite comunicazione telefonica al Call Center, nei limiti degli orari di servizio dello stesso. 8.2 La Banca provvederà a bloccare il Servizio non appena ricevuta la relativa comunicazione. In caso di ricezione della comunicazione in una giornata non operativa, il blocco verrà effettuato nella prima giornata operativa successiva. ART. 9 - CALL CENTER E PHONE BANKING. 9.1 La Banca metterà a disposizione del Cliente un Call Center telefonico attraverso il quale offrirà al Cliente assistenza telefonica per fornire chiarimenti sul Servizio e, se del caso, prendere nota di eventuali malfunzionamenti riscontrati dal Cliente. Il Call Center non ha lo scopo di fornire alla clientela un addestramento continuo in merito al funzionamento del Servizio, ragion per cui il Cliente prende atto ed accetta che la durata delle comunicazioni telefoniche sia limitata allo stretto necessario. 9.2 Il Call Center permetterà inoltre al Cliente di fruire del Servizio mediante telefono a toni (Phone Banking), tramite operatore telefonico o meno, limitatamente ai Servizi/Prodotti supportati dal suddetto Call Center. 9.3 L accesso al Call Center sarà consentito solo per il tramite del Sistema di Identificazione. Il Call Center sarà disponibile nei limiti di orari di funzionamento, ai numeri telefonici che verranno comunicati al Cliente tramite il Sito, salvo quanto diversamente comunicato dalla Banca per iscritto, via o attraverso il Sito. 9.4 Ogni ulteriore informazione in merito al Call Center e/o al Phone Banking fruibile dal Cliente è disponibile sul Sito. Resta inteso che, per la sua natura, il Phone Banking non consente al Cliente di effettuare tutte le operazioni che, di norma, la Banca può rendere disponibili tramite Internet. Di conseguenza, il Cliente prende atto ed accetta siffatta limitazione d uso. 9.5 Oltre che nei casi di cui all art. 12 della Sezione V, il Cliente prende atto ed è pienamente consapevole che il Call Center e/o il Servizio di Phone Banking potrà essere sospeso o interrotto, per motivi tecnici o di forza maggiore, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze di tali sospensioni o interruzioni. ART CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni economiche applicate ai Servizi/Prodotti vigenti al momento della conclusione del Contratto sono riportate nel Documento di Sintesi La Banca potrà prevedere diverse condizioni economiche da applicare al medesimo Servizio/Prodotto a seconda del mezzo utilizzato dal Cliente (i.e. Internet, Call Center, Phone Banking) per effettuare le operazioni di interrogazione e/o disposizione. ART OPERAZIONI DI INFORMAZIONE Le informazioni relative a saldi e movimenti vengono fornite dalla Banca attraverso i canali attualmente disponibili o che verranno in seguito resi disponibili (Internet, GSM, WEB, ecc.) per ottimizzare con reciproco vantaggio il rapporto con il Cliente, e costituiscono comunque rendiconto rilevante ai sensi dell art. 18 della Sezione V fermo restando che le stesse trovano unica e probante conferma negli estratti conto che, nei tempi e modi concordati, vengono periodicamente inviati dalla Banca. ART SPESE A CARICO DEL CLIENTE Sono interamente a carico del Cliente: le spese telefoniche richieste dal proprio gestore di telefonia, i costi dell accesso a Internet, delle necessarie attrezzature per l utilizzo del Servizio, le spese per eventuali software personalizzati a seconda delle esigenze volta a volta manifestate Le spese e gli oneri, anche di carattere fiscale, inerenti e conseguenti al presente Contratto e/o a Contratti sono a carico esclusivo del Cliente. ART PROVA NEI CONFRONTI DEL CLIENTE Le Parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto della natura del Servizio, la Banca potrà sempre produrre, come prova dei contratti conclusi, delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite il Servizio, le scritture registrate sui propri libri e le relative contabili indirizzate al Cliente, nonché eventuali ulteriori mezzi di prova ricavabili dai sistemi e dalle procedure informatiche utilizzate per il funzionamento del Servizio ed i rapporti con il Cliente. 23

17 SEZIONE VII NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO BANCOMAT, PAGOBANCOMAT, FASTPAY, CIRRUS/MAESTRO SEZIONE - VII NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO BANCOMAT, PAGOBANCOMAT, FASTPAY, CIRRUS/MAESTRO ART. 1 - CARATTERISTICHE DEI SERVIZI DISPONIBILI. Servizio BANCOMAT 1 Il Servizio consente al Titolare di prelevare denaro contante - entro i limiti di importo e con le modalità indicate di seguito e nel Documento di Sintesi - a valere sulle disponibilità del proprio conto corrente, presso qualunque sportello automatico sul territorio nazionale contraddistinto dal marchio BANCOMAT. 2 Il Servizio funziona, di norma, dalle ore 6 alle 24 di tutti i giorni, fatta eccezione per gli impianti situati all interno di sportelli bancari o di altri locali in cui vi sia un orario di apertura al pubblico. 3 In caso di utilizzo errato rispetto alle istruzioni e limiti di cui sopra, o per motivi di sicurezza, lo sportello Bancomat può trattenere la Carta. 4 In caso di difettoso funzionamento dello sportello automatico il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni. Servizio PagoBANCOMAT 1 Il Servizio consente al Titolare di disporre pagamenti nei confronti degli esercizi e dei soggetti convenzionati - entro i limiti di importo e con le modalità indicate di seguito e nel Documento di Sintesi - a valere sul proprio conto corrente, mediante qualunque terminale POS contrassegnato o individuato dal marchio PagoBANCOMAT. 2 Il Servizio funziona negli orari di apertura al pubblico degli esercizi convenzionati, restando comunque esclusa ogni responsabilità della Banca per fatti imputabili a terzi, quali eventuali interruzioni del Servizio causate da chiusura degli esercizi medesimi o da mancato o irregolare funzionamento dei terminali POS. Servizio FASTpay 1 Il Servizio consente al Titolare di effettuare - entro i limiti di importo e con le modalità indicate di seguito e nel Documento di Sintesi - il pagamento dei pedaggi autostradali relativi a percorsi su tratti gestiti da società o enti convenzionati, presso le barriere autostradali dotate di apposite apparecchiature contraddistinte dal marchio FASTpay, autorizzando irrevocabilmente la Banca, con il semplice inserimento della carta nell apposita attrezzatura, ad addebitare sul proprio conto corrente i relativi importi. 2 Il Servizio funziona, di norma, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, restando comunque esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni o mancato funzionamento del Servizio per cause ad essa non imputabili, quali, a titolo esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali, scioperi oltre cause di forza maggiore. 3 La contabilizzazione in conto corrente dell importo dei pedaggi autostradali avviene con un unico addebito mensile comprensivo dei pagamenti effettuati nel mese antecedente a quello dell addebito, con valuta media ponderata calcolata sulla base delle date e degli importi dei singoli pedaggi. Servizio Cirrus/Maestro 1 Il Servizio Maestro consente al Titolare di effettuare - entro i limiti di importo e con le modalità indicate di seguito e nel Documento di Sintesi - in tutto il mondo, a valere sulle disponibilità del proprio conto corrente: prelievo di contante presso tutti gli sportelli automatici abilitati contraddistinti dai simboli ec e/o Cirrus ; pagamento della merce acquistata o dei servizi utilizzati presso tutti gli esercizi convenzionati dotati di appositi terminali POS contraddistinti dai simboli ec e/o Maestro, mediante ordine irrevocabile di giroconto elettronico. 2 Il Servizio funziona, di norma, negli orari vigenti nei singoli paesi. Gli sportelli automatici ed i POS abilitati effettuano operazioni nella valuta avente corso legale nel paese in cui sono installati. 3 Agli addebiti vengono applicati la valuta del giorno in cui avviene il prelievo od il pagamento nonché il cambio del giorno lavorativo successivo applicato dal sistema internazionale Europay. L utilizzo del Servizio Cirrus/Maestro è sottoposto alle norme valutarie vigenti all epoca dell utilizzo. ART. 2 - UTILIZZO DEI SERVIZI. 2.1 L uso congiunto della Carta Bancomat e del Codice Personale Segreto, di seguito denominato P.I.N. (Personal Identification Number), e della sola Carta Bancomat limitatamente al Servizio FASTpay, identifica e legittima il Titolare della Carta medesima, di seguito denominato Titolare, a disporre del proprio conto corrente con modalità elettroniche per usufruire dei Servizi indicati in premessa (BANCOMAT - PagoBANCOMAT - FASTpay - Cirrus/Maestro). 2.2 L utilizzo dei Servizi deve avvenire entro i limiti di importo e con le modalità indicate di seguito e nel Documento di Sintesi, ed in ogni caso entro il limite del saldo disponibile del conto corrente, qualora inferiore al limite di importo. ART. 3 - RILASCIO DELLA CARTA. 3.1 La Carta Bancomat resta di proprietà della Banca, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi. 3.2 Ad ogni Carta viene assegnato un P.I.N., inviato al Titolare in un plico sigillato. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione del P.I.N. ed è tenuta a non comunicarlo a terzi. ART. 4 - CUSTODIA DELLA CARTA E DEL P.I.N La Carta deve essere utilizzata esclusivamente dal Titolare e non può essere in nessun caso e per nessuna ragione ceduta o data in uso a terzi. 4.2 Il Titolare, non appena in possesso della Carta, deve apporre la propria firma nell apposito spazio a tergo della stessa. 4.3 Il P.I.N. deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa o a documenti del Titolare. 4.4 Il Titolare è obbligato a custodire con ogni cura la Carta ed il P.I.N., adottando ogni opportuna cautela per evitare che terzi non autorizzati possano accedere alla Carta o al P.I.N In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a restituire la Carta alla Banca, nello stato in cui si trova. ART. 5 - SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE O CONTRAFFAZIONE DELLA CARTA E/O DEL P.I.N In caso di smarrimento, sottrazione o contraffazione della Carta e/o del P.I.N., il Titolare è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta telefonando al Numero Verde comunicato dalla Banca. In caso di impossibilità di utilizzo del Servizio Numero Verde, il Titolare è tenuto a chiedere il blocco della Carta tramite il Call Center della Banca. Le spese sostenute dalla Banca per il blocco e per la sostituzione sono a carico del Titolare nel caso di frode o nel caso in cui il blocco e la sostituzione siano dovute ad una violazione di quanto previsto dall art. 4 che precede o dall art. 11 della Sez. V o comunque siano dovute a dolo o colpa grave del Titolare. 5.2 Entro i successivi 2 (due) giorni lavorativi bancari il Titolare deve confermare l avvenuta segnalazione di blocco alla Banca, mediante lettera raccomandata o fax, indicando il numero di blocco e allegando copia della denuncia presentata all Autorità Giudiziaria o di Polizia. 5.3 La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla Banca: dalla data ed ora di rilascio del numero di blocco della Carta comunicato al Titolare dall operatore del Numero Verde, in caso di segnalazione telefonica; al momento della ricezione, in caso di segnalazione effettuata per iscritto; in caso di ricevimento in una giornata non lavorativa, la ricezione si intende avvenuta nella prima giornata lavorativa successiva. 5.4 Restano a carico del Titolare, entro il limite massimo di Euro 150,00 per operazione, le conseguenze pregiudizievoli connesse con l illecito o indebito uso della Carta e/o del P.I.N. prima che sia opponibile alla Banca la comunicazione di smarrimento o sottrazione, salvo che il Cliente 24

18 SEZIONE VII NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO BANCOMAT, PAGOBANCOMAT, FASTPAY, CIRRUS/MAESTRO abbia agito in modo fraudolento o agito con dolo o colpa grave e non abbia adempiuto a quanto previsto dall art. 11 e 11.2 della Sez. V e dall art. 4 della presente Sezione. 5.5 Il Titolare risponde invece per tutti gli utilizzi effettuati con la Carta e/o il P.I.N. qualora abbia agito in modo fraudolento. ART. 6 - POTERI DI RAPPRESENTANZA. 6.1 In caso di persone giuridiche, la Carta potrà essere rilasciata al soggetto autorizzato ad operare sul conto, oppure ad altro soggetto appositamente delegato per iscritto, ferma restando la esclusiva responsabilità del Titolare per ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall uso della Carta o del P.I.N. da parte del delegato. 6.2 La revoca ovvero la perdita dell autorizzazione ad operare di cui al comma precedente sono opponibili alla Banca trascorsi 2 (due) giorni dalla ricezione della segnalazione, a mezzo lettera raccomandata, per provvedere al blocco della Carta. Le spese sostenute dalla Banca per il blocco sono a carico del Titolare. ART. 7 DOCUMENTAZIONE REALTIVA ALL UTILIZZO DELLA CARTA 7.1 Ogni indicazione, anche cartacea, fornita dalla Banca al Titolare tramite gli impianti utilizzati per lo svolgimento dei Servizi di cui al presente Contratto, non sostituisce le comunicazioni previste dalla legge e dal Contratto che regola il rapporto di conto corrente. 7.2 Le informazioni relative ai Servizi di cui al presente Contratto vengono confermate dalla Banca al Cliente mediante il loro inserimento nell estratto del conto corrente nel quale le operazioni stesse vengono riportate con apposita causale. Tale documento dà prova delle operazioni effettuate e del loro ammontare. 7.3 Il Titolare può richiedere alla Banca, in qualsiasi momento, di ricevere le Condizioni Economiche e normative che regolano il presente Contratto. ART. 8 - RECESSO DELLA BANCA. 8.1 La Banca si riserva la facoltà di revocare l autorizzazione all utilizzo della Carta in qualunque momento dandone comunicazione scritta al Titolare, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta ed ogni altro materiale in precedenza consegnatogli. 8.2 La comunicazione di revoca ha effetto dal momento della ricezione della comunicazione in caso di giusta causa o giustificato motivo e con preavviso di almeno 2 (due) mesi negli altri casi. ART. 9 - RECESSO DEL TITOLARE E OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLA CARTA. 9.1 Fermo restando quanto previsto dall art. 1.3 della Sez. VIII, il Titolare ha diritto di esercitare in qualsiasi momento, mediante invio alla Banca di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche il diritto di recesso limitatamente ai soli Servizi utilizzabili tramite la Carta Bancomat. Il recesso è efficace dal momento in cui la Banca riceve la relativa comunicazione. 9.2 Il Titolare è tenuto a restituire la Carta alla Banca: alla scadenza dell eventuale periodo di validità della Carta; alla scadenza dell eventuale periodo di validità del presente Contratto; contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente; in caso di richiesta o di recesso dal presente Contratto da parte della Banca, entro il termine da questa comunicato; in caso di recesso dal presente Contratto da parte del Titolare, contestualmente alla comunicazione di recesso. ART CONDIZIONI ECONOMICHE Le Condizioni Economiche dei Servizi BANCOMAT - PagoBANCOMAT - FASTpay - Cirrus/Maestro, che potranno essere variate nel rispetto di quanto previsto dalla legge, sono indicate nel Documento di Sintesi. ART RINVIO ALLE NORME SUL CONTO CORRENTE Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni sono applicabili le norme che regolano il rapporto di conto corrente e i Servizi di pagamento (Sez. I e V). 25

19 SEZIONE VIII NORME GENERALI DI CONTRATTO SEZIONE - VIII NORME GENERALI DI CONTRATTO Le presenti disposizioni integrano e si applicano a tutti i Servizi bancari e finanziari regolati dal presente Contratto. ART. 1 - EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO. 1.1 Ove il Contratto sia concluso fuori sede ovvero sia collocato a distanza, ai sensi della normativa vigente, l efficacia del Contratto è comunque sospesa per la durata di 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione; entro detto termine il Cliente può comunicare alla Banca e/o al suo Promotore il proprio recesso senza spese né penalità, né corrispettivo alcuno. 1.2 Il Contratto avrà efficacia dal momento in cui la Banca restituirà al Cliente copia della proposta di Contratto sottoscritta dalla Banca stessa in segno di accettazione, ovvero con l inizio di esecuzione da parte della Banca degli ordini impartiti dal Cliente. Il Servizio di deposito titoli si intende attivato dal momento del deposito del primo titolo, comunque, se vi è epressa richiesta del Cliente. 1.3 Il Contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedervi in qualsiasi momento mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione; il recesso della Banca è efficace decorsi 15 (quindici) giorni dal momento in cui il Cliente ne riceve la relativa comunicazione. 1.4 Qualora il Contratto ricomprenda anche la prestazione di Servizi di pagamento di cui alla Sez. V, la Banca potrà comunque recedere dai Servizi di cui alle Sez. I, V, VI, VII e VIII ma dovrà comunque dare un preavviso al Cliente di almeno 2 (due) mesi. Resta impregiudicata la facoltà della Banca di recedere dai rapporti finanziari, regolati dal presente Contratto nelle Sez. II, III e IV nel più breve termine indicato nell art. 1.3 che precede e, nel caso di Cliente che non sia né consumatore né microimpresa, di recedere anche dai Servizi di cui alle Sez. I, V, VI, VII e VIII nel più breve termine indicato nell art. 1.3 che precede. 1.5 In ogni caso con riferimento al recesso dai Servizi di cui alle Sez. I e V non saranno applicate spese di chiusura o penalità di qualsivoglia genere. 1.6 Resta comunque salva la facoltà della Banca di recedere senza preavviso in caso di giusta causa o di giustificato motivo ed in tal caso, salvo diversa indicazione della Banca, il recesso sarà efficace nel momento in cui il Cliente ne riceve comunicazione. 1.7 Restano comunque impregiudicati gli ordini e le istruzioni impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e nel caso di recesso con preavviso gli ordini e le istruzioni conferiti entro la data di efficacia della comunicazione di recesso, compresi quelli ancora in corso di esecuzione. 1.8 Il Documento di Sintesi costituisce parte integrante del Contratto stesso. Nel caso in cui il Documento di Sintesi sia sostituito dal Foglio Informativo, questo è parte integrante del Contratto e tutti i richiami al Documento di Sintesi contenuti nel Contratto sono da intendersi riferiti al predetto Foglio Informativo. ART. 2 - MODIFICHE AL CONTRATTO. 2.1 La Banca si riserva la facoltà di modificare per giustificato motivo i tassi, le Condizioni Economiche, le norme e/o le autorizzazioni previste nelle Condizioni Generali ovvero in Contratto, inclusi tutti gli allegati, e le comunicazioni relative riportanti la dizione Proposta di modifica unilaterale del Contratto saranno validamente fatte dalla Banca mediante comunicazione scritta all ultimo indirizzo indicato dal Cliente. 2.2 L applicazione dei nuovi tassi, delle nuove Condizioni Economiche e delle nuove norme e/o autorizzazioni contrattuali avverrà decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, salvo l esercizio del diritto di recesso entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione; in tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In caso di mancato esercizio del diritto di recesso nei termini sopra indicati la proposta di modifica della Banca si intenderà accettata. 2.3 Nel caso di modifiche riguardanti anche le disposizioni del presente Contratto, le Condizioni Economiche e le informazioni riferite alla prestazione dei Servizi di pagamento di cui alle Sez. V, VI e VII, le modifiche saranno proposte dalla Banca mediante comunicazione scritta all ultimo indirizzo indicato dal Cliente o secondo le diverse modalità stabilite da Banca d Italia con almeno 2 (due) mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista. La proposta della Banca conterrà comunque le seguenti indicazioni: a)che la proposta si intenderà accettata, in assenza di rifiuto comunicato prima della data prevista per l applicazione delle modifiche; b)che il Cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l applicazione delle modifiche. La proposta della Banca si intenderà accettata laddove il Cliente non comunichi alla Banca il suo intendimento di non accettare prima della data prevista per l applicazione delle modifiche. 2.4 Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio, riferite a parametri di riferimento di cui al Documento di Sintesi sono applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca provvederà ad informare il Cliente dell avvenuta modifica nel rispetto delle disposizioni di Banca d Italia. 2.5 Nel caso particolare in cui una o più disposizioni delle Condizioni Generali e/o del Contratto divengano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica delle Condizioni Generali e/o del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui sopra. ART. 3 - DEPOSITO DELLA FIRMA E POTERI DI RAPPRESENTANZA. 3.1 La facoltà in capo al Cliente di autorizzare terzi a rappresentarlo nei propri rapporti con la Banca, nei termini ed alle condizioni previsti dall articolo 3.2 che segue ovvero in Contratto, è subordinata alla previa espressa accettazione della Banca medesima. 3.2 Fermo restando quanto previsto all art. 3.1 che precede e quanto previsto in caso di cointestazione del rapporto ai successivi articoli 4 e 5 della presente Sezione, il Cliente è tenuto a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei rapporti con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Qualora l atto di nomina non indichi precise limitazioni ai poteri del rappresentante, questi si intenderà validamente munito di tutti i diritti derivanti dalle Condizioni Generali e dal Contratto. 3.3 Il Cliente prende atto che la revoca, la modifica delle facoltà concesse alle persone autorizzate e la rinuncia alle stesse non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Inoltre, il Cliente è pienamente consapevole che le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. ART. 4 - COINTESTAZIONE DEL RAPPORTO. 4.1 Quando il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche, in mancanza di accordi speciali, possono essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all indirizzo da questi indicato in Contratto o successivamente comunicato per iscritto, con pieno effetto anche nei confronti degli altri. 4.2 Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. Qualora l atto di nomina non indichi precise limitazioni ai poteri del rappresentante, questi si intenderà validamente munito di tutti i diritti derivanti dal Contratto. La revoca delle facoltà di rappresentanza e/o della suddetta autorizzazione potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica dei poteri del procuratore dovrà essere effettuata da tutti. La revoca e la modifica dei poteri concessi alle persone autorizzate a rappresentare i cointestatari, così come la rinuncia da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non saranno opponibili alla Banca finché questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. 26

20 SEZIONE VIII NORME GENERALI DI CONTRATTO 4.3 E fatto onere a ciascuno dei cointestatari di comunicare alla Banca l eventuale decesso di un cointestatario ovvero la sopravvenuta incapacità di agire di uno dei medesimi. In tal caso, i diritti verso la Banca dei cointestatari superstiti e degli eredi del cointestatario deceduto o divenuto incapace saranno condizionati all assolvimento degli obblighi di legge. 4.4 Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale e indivisibile. ART. 5 - COINTESTAZIONE DEL RAPPORTO CON FACOLTÀ DISGIUNTA. 5.1 Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, ciascuna di esse singolarmente può impartire gli ordini, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale e indivisibile. 5.2 In caso di cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta, le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari potranno essere nominate per iscritto anche da uno solo di essi. La revoca e/o la modifica dei poteri del rappresentante potranno essere effettuate anche da uno solo dei cointestatari. 5.3 La Banca, quando da uno dei cointestatari le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata, non potrà dare corso agli ordini che non le siano impartiti congiuntamente da tutti i cointestatari. L opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere. 5.4 Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva, nel rispetto dei limiti e/o delle modalità disposte dalle normative vigenti in materia, il diritto di impartire separatamente ordini alla Banca. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo congiuntamente, nel rispetto dei limiti e/o delle modalità previste dalla normativa vigente, nonchè il legale rappresentante dell incapace. 5.5 Nei casi di cui al comma precedente, la Banca può pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. 5.6 Ciascun cointestatario, preso atto di tutto quanto previsto al presente art. 5 circa le caratteristiche del rapporto cointestato con facoltà disgiunta, consapevolmente accetta che, in mancanza di diversa pattuizione scritta in apposito Allegato al Contratto, il rapporto sia con facoltà disgiunta. ART. 6 - DIRITTO DI COMPENSAZIONE E DI GARANZIA. 6.1 La Banca, a tutela di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido e esigibile e anche se cambiario, è investita di diritto di ritenzione e garanzia su tutti gli strumenti finanziari, titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. 6.2 Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. 6.3 Al verificarsi di una qualsiasi delle ipotesi previste dall art.1186 cod. civ. senza necessità di pronuncia giudiziale di insolvenza - o di quelle ad esse convenzionalmente parificate, la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento, senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la eventuale convenzione di assegno la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente. 6.4 Se il Contratto ed i rapporti bancari ad esso collegati ed accessori risultano intestati a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di garanzia, ritenzione e compensazione di cui sopra, sino a concorrenza dell intero credito vantato verso il Cliente, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. ART. 7 - NULLITÀ PARZIALE. 7.1 La nullità di singole clausole non comporta la nullità dell intero Contratto ovvero delle Condizioni Generali, bensì la sostituzione di tali clausole nulle con norme imperative. ART. 8 - INVIO DELLE COMUNICAZIONI. 8.1 Tra le parti sono consentite comunicazioni, autorizzazioni e istruzioni anche telefoniche. 8.2 L invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca, incluso l eventuale preavviso di revoca dalla convenzione di assegno (in caso di assegni emessi senza autorizzazione o in difetto di provvista, ex l. 386/1990) saranno fatte al Cliente all indirizzo, indicato all atto della sottoscrizione del Contratto, oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. 8.3 Ove istruzioni e/o comunicazioni del Cliente siano impartite telefonicamente, la Banca potrà registrarle in tutto o in parte su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. 8.4 Nel caso in cui il Cliente abbia fornito una propria o un telefono cellulare, le comunicazioni della Banca ove previsto potranno essere effettuate validamente anche per o sms. In ogni caso oltre che per iscritto le comunicazioni della Banca potranno essere effettuate o messe a disposizione mediante un supporto duraturo non cartaceo. Per supporto duraturo non cartaceo (o supporto durevole), si intendono anche i documenti elettronici (i file) che possono essere acquisiti dal Cliente dal Sito internet o ricevuti per , idonei ad essere salvati durevolmente su supporti elettronici quali ad es. hard disk, floppy disk, cd-rom, dvd-rom, pendrive. ART. 9 - NUOVI SERVIZI E VARIE. 9.1 La Banca potrà offrire in ogni momento nuovi Servizi e/o Prodotti, che risulteranno disciplinati dal presente Contratto, se del caso integrato da specifiche previsioni contrattuali tipiche di ciascun nuovo Servizio e/o Prodotto. 9.2 Il Contratto non può essere ceduto a terzi. Qualsiasi atto di disposizione del Cliente in merito non avrà alcun effetto per la Banca. 9.3 Eventuali impegni scritti o verbali di Agenti, Promotori, distributori e/o collaboratori autonomi della Banca vincolano quest ultima soltanto in caso di sua espressa conferma scritta. 9.4 Cataloghi, offerte, pubblicità o altri documenti promozionali hanno valore puramente indicativo e, salvo diverso accordo scritto tra le parti, non possono considerarsi in alcun modo parti integranti e/o sostanziali del Contratto, né derogare alle presenti Condizioni Generali del Servizio. ART FORO COMPETENTE E STRUMENTI STRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la Banca e il Cliente in dipendenza dei rapporti regolamentati dal presente Contratto, il foro esclusivamente competente è quello di Torino. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore, il foro competente è il foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore La Banca dichiara di aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall art. 128, bis del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/93 e sue modifiche) e disciplinati dalla relativa Deliberazione del CICR n. 275 del 29 luglio Al riguardo si precisa che è fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Cliente di ricorrere in qualunque momento, ad ogni altro mezzo di tutela previsto dall ordinamento. ART CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE La Banca non potrà essere ritenuta responsabile per le eventuali perdite o gli eventuali danni che saranno conseguenza di un ritardo o inadempimento nell adempiere ad alcuna delle obbligazioni assunte nei confronti del Cliente nel presente Contratto laddove tale ritardo o inadempimento discenda: - dal rispetto di un decreto, una moratoria o altra regolamentazione, normativa, regola, prassi, disposizione o linea guida di qualche pubblica autorità (de jure o de facto); - dal rispetto della disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo; - da un intervento della pubblica autorità (de jure o de facto), promulgazione di una legge di nazionalizzazione, confisca o espropriazione, dichiarazioni di guerra, azioni armate o violente o blocchi; 27

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