FOGLIO INFORMATIVO PER IL SERVIZIO DI CONTO CORRENTE NON BANCARIO (IN VIGORE DAL 01/04/15)

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1 FOGLIO INFORMATIVO PER IL SERVIZIO DI CONTO CORRENTE NON BANCARIO (IN VIGORE DAL 01/04/15) Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico SEZIONE 1 - Informazioni su GENERCOM MERCHANT BANK S.p.A. Genercom Merchant Bank S.p.A., di seguito anche Intermediario, è una Banca d affari indipendente iscritta al numero dell Elenco Generale degli Intermediari Finanziari della Banca d Italia. I dati identificativi dell intermediario sono così contraddistinti: Sede Legale ed operativa Via Venezia, n Bari, Telefono Fax , sito web: indirizzo di posta elettronica: info@genercom.it, PEC: genercom.merchant@legalmail.it, Capitale sociale versato Euro ,00 deliberato Euro ,00, Partita IVA e Codice Fiscale Numero Presso la sede dell Intermediario sono affissi in bacheca, in forma visibile e leggibile: - le tabelle contenenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi pubblicate trimestralmente sulla G.U. ai sensi dell articolo 2, comma 4 della Legge 108/96; - la tabella relativa ai prodotti trattati dall Intermediario e ai rispettivi tassi di riferimento, ai tassi di sconto, al T.A.E.G., alla classificazione delle spese riportate nell applicazione del tasso omnicomprensivo (se applicato) e alle condizioni economiche relative agli oneri, alle commissioni e agli accessori; - l informativa inerente I principali diritti del Cliente ovvero: i diritti del cliente, le norme a tutela del cliente e le procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie; - l informativa sulla privacy ai sensi dell art. 13 del D. Lgs. 196/2003; - l elenco completo ed aggiornato delle categorie dei soggetti cui i dati personali possono essere comunicati; - l elenco completo ed aggiornato dei responsabili al trattamento dei dati personali; - i fogli informativi datati ed aggiornati dei principali prodotti offerti dall intermediario con relative guide prodotto ; - la guida pratica che riassume le informazioni sull'arbitro Bancario Finanziario con accluso modello per ricorrere all'arbitro; - il glossario. Nella sezione Trasparenza Bancaria del sito web dell intermediario è inoltre possibile effettuare il download gratuito della medesima documentazione. L attività esercitata dall Intermediario è rappresentata dall assunzione di partecipazioni in altre imprese e dalla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compresa la prestazione di servizi di advisory finanziario oltrechè l acquisto e la vendita di debiti e crediti verso corrispettivo. E pertanto esclusa l attività sociale di raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma, di intermediazione in cambi e di acquisto e vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D. Lgs. 24/2/1998 n 58 e segg.) nonché quella finalizzata alla prestazione di servizi di pagamento nei confronti del pubblico e di rilascio di garanzie a favore di terzi. SEZIONE 2 - Caratteristiche e rischi tipici Durata La durata del Servizio di conto corrente non bancario è connessa alla durata del finanziamento sottostante e si estingue automaticamente: A) con la cessazione del rapporto economico a cui il Servizio si riferisce; B) con l estinzione diretta del conto; C) con l inadempienza da parte del cliente con uno qualsiasi degli articoli contenuti in questo documento e/o nel contratto di finanziamento sottostante e/o in conformità con le norme di legge. Il Servizio di conto corrente non bancario può altresì essere estinto anticipatamente dal cliente senza l aggravio di spese. In tale caso, il termine per la chiusura del rapporto sarà di trenta giorni dall avvenuta estinzione delle obbligazioni di pagamento relative al rapporto di finanziamento sottostante al Servizio. - pagina 1 di 15 -

2 Descrizione dell operazione Il servizio è relativo alla sola attività di incasso, pagamento e trasferimento fondi connessa ai soli rapporti economici istituiti tra l intermediario e la propria clientela. Sul medesimo conto vengono pertanto effettuate tutte le movimentazioni dei crediti derivanti da reciproche rimesse con la clientela fino alla chiusura del conto. Finalità del Servizio - Il Servizio, non obbligatorio per il cliente, è connesso alla gestione dei prodotti finanziari trattati dall intermediario e più precisamente alla contabilizzazione delle partite dare/avere rivenienti dalla concessione e/o dall erogazione degli stessi. Si tratta quindi di un rapporto finalizzato a consentire alle parti, reciprocamente creditrici e/o debitrici a fronte di determinate manifestazioni, di gestire i rispettivi crediti in modo unitario. Le parti, attraverso l'utilizzo del Servizio, possono così operare una liquidazione per differenza delle loro posizioni, attraverso una compensazione dei rispettivi crediti e debiti. Pertanto, il rapporto di conto corrente non bancario assume le caratteristiche dello strumento per la gestione di crediti, originati da un rapporto sottostante, sorto tra le parti e distinto da quello di conto corrente consentendone anche la rispettiva disciplina per i rapporti futuri ed eventuali che potranno sorgere tra le parti medesime. Rischi Tipici: il principale rischio per il cliente è quello di una variazione sfavorevole dei tassi di interesse e di altre commissioni e spese di servizio. SEZIONE 3 - Condizioni economiche del servizio e dell operazione Tasso debitore: tasso massimo nominale annuo a debito, entro il limite di quanto accordato al cliente: 7,50%; Tasso di mora: Il tasso di mora è determinato, per ciascun semestre rispettivamente con decorrenza dal 1 gennaio e dal 1 luglio di ogni anno, aumentando di 3 punti il tasso Euribor a 6 mesi (ACT/365) rispettivamente per valuta il primo giorno lavorativo del mese di dicembre e di giugno che precede ciascun semestre, rilevato dalla FBE e pubblicato sul circuito Reuters a cura dell ATIC (attualmente ATICFOREX06, colonna ACT/365 ) o, in mancanza, pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore (colonna tasso 365 ). Su detti interessi non viene applicata alcuna capitalizzazione periodica Indicatore Sintetico del Costo (ISC/TAEG): 7,56% (riferito ad un ipotesi di finanziamento mediante apertura di credito su conto corrente non bancario come da esempio di seguito riportato): Esempio: calcolo per un importo convenzionale di ,00 Euro. Durata dell apertura di credito 120 gg. Data di prelevamento 01/04/15 Data di versamento delle somme prelevate 30/07/15 Spese 2,00 Euro Tasso nominale annuo 7,50% Interessi maturati: 246,58 ISC (indicatore sintetico di costo) 7,56% In analogia a quanto previsto dal decreto del Ministero del Tesoro dell per il calcolo del TAEG, la formula per il calcolo del TEG applicata ai sistemi operativi interni, è la seguente: dove: i è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell equazione sono noti nel contratto o altrimenti; K è il numero d ordine di un prestito ; K è il numero d ordine di una rata di rimborso ; A k è l importo del prestito numero K; A k è la rata di rimborso numero K; m è il numero d ordine dell ultimo prestito ; m è il numero d ordine dell ultima rata di rimborso ; - pagina 2 di 15 -

3 t k è l intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del prestito n. 1 e le date degli ulteriori prestiti da 2 a m; t k è l intervallo espresso in anni e frazione di anno tra la data del prestito e le date delle rate di rimborso da 1 a m. Periodicità addebito degli interessi: gli interessi calcolati sugli utilizzi, saranno addebitati annualmente. Modalità di calcolo degli interessi: per il calcolo degli interessi si utilizza l anno civile (giorni di calendario trascorsi/365-6) CRITERI DI CAPITALIZZAZIONE Gli interessi debitori vengono liquidati annualmente ovvero il 31 dicembre di ogni anno. COMMISSIONI E SPESE Spese di liquidazione annuali: Euro 140,00 Spese fisse annuali: Euro 200,00 Spese per singola operazione: Euro 2,00 Spese per produzione e invio estratto conto a mezzo posta: Euro 2,50 Spese per produzione e invio estratto conto a mezzo Euro 0,00 Spese per estinzione conto: Euro 0,00 Spese per comunicazioni: recupero spese sostenute Spese per giroconto: Euro 3,00 Spese per pagamenti a mezzo bonifico: Euro 5,00 Spese per rilascio dichiarazioni: Euro 5,00 Spese per rilascio certificazioni: Euro 50,00 Spese per ricerche in archivio: Euro 15,00 Spese per insoluti: Euro 15,00 Spese per richiamo titoli: Euro 10,00 Spese per richiesta esito: Euro 8,00 Spese di istruttoria: 0,75% una tantum Imposta sostitutiva (se dovuta): 0,25% una tantum Commissioni di massimo scoperto: 0,00% VALUTA PER ADDEBITI: prelievo diretto: 0 giorni lavorativi addebito giroconto: 0 giorni lavorativi VALUTA PER ACCREDITI E RIMBORSI contante: 0 giorni lavorativi accredito giroconto:0 giorni lavorativi assegni circolari: 4 giorni lavorativi assegni bancari: 4 giorni lavorativi assegni postali: 4 giorni lavorativi DISPONIBILITÀ DELLE SOMME ACCREDITATE assegni circolari: 4 giorni lavorativi assegni bancari: 4 giorni lavorativi assegni postali: 4 giorni lavorativi DISPONIBILITÀ SU ACCREDITI DIVERSI Riba: 40 giorni lavorativi RID: 40 giorni lavorativi Effetti cambiari: 40 giorni lavorativi CARTACEO: 40 giorni lavorativi UTILIZZO IN VALUTA DEL CONTO CORRENTE NON BANCARIO: valuta di riferimento: Euro valuta/e utilizzabili: Euro - pagina 3 di 15 -

4 DECORRENZA VALUTE RELATIVE AL SERVIZIO DI INCASSO EFFETTI/RIBA/RID Giorni in aggiunta rispetto alla scadenza dei crediti: 25 giorni fissi Clausola di salvaguardia: a maggior tutela del cliente si conferma che gli interessi corrispettivi e quelli di mora non potranno superare nel loro ammontare complessivo le limitazioni previste ai sensi della legge sull usura (cd. tasso soglia) per le categorie dei finanziamenti erogati, come nel caso di specie, dagli intermediari non bancari ex art. 106 T.U.B. Viene altresì stabilito che gli interessi di mora, ove applicati, sostituiranno gli interessi corrispettivi. In relazione a tanto l Intermediario si intende sin d ora impegnato a riconoscere al cliente tutte le differenze in eccesso che dovessero eventualmente emergere, anche per mero errore di calcolo, tra la rilevazione di tali tassi ed il tasso soglia segnalato ai sensi della legge sull usura nel trimestre di riferimento. Per la determinazione di tali tassi si terrà conto dei criteri di calcolo stabiliti come per legge. Ai sensi e per gli effetti dell art. 117 del Decreto Legislativo n.385 tutti i predetti costi, commissioni, spese e oneri accessori possono essere soggetti a variazioni e pertanto le tariffe, gli oneri e le condizioni di natura economica sono quelle pubblicizzate dall Intermediario nel corso della durata del rapporto per operazioni della stessa specie. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta ovvero dell effettuazione di altre forme di comunicazione il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto, l applicazione delle condizioni precedentemente praticate. SEZIONE 4 - Principali clausole contrattuali regolanti il servizio e l operazione Software di gestione - La gestione del servizio viene effettuata direttamente dall intermediario con l ausilio di uno specifico software di gestione (di seguito per brevità denominato software ). Il software, installato presso il Centro Elaborazione Dati dell intermediario, consente la gestione di specifici conti correnti non bancari con relativa archiviazione elettronica delle transazioni effettuate in esecuzione del servizio medesimo. Utilizzo del Software - L intermediario è titolare delle licenze d uso del software. L utilizzo del software può pertanto essere effettuato direttamente dallo stesso sia presso la propria sede sia presso proprie dipendenze autorizzate. Registrazione e archiviazione dei movimenti - Tutte le operazioni connesse all esecuzione del servizio, vengono registrate ed archiviate su di un conto corrente non bancario intestato al Cliente in relazione ai rapporti economici da quest ultimo intrattenuti direttamente con l intermediario. Il cliente, intestatario del conto corrente non bancario, è pertanto colui il quale ha espressamente accettato di utilizzare il servizio come effettiva modalità di gestione e di certificazione dei crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto. Le registrazioni delle operazioni sono espresse in Euro e si distinguono in movimenti di ACCREDITO e in movimenti di ADDEBITO. Il saldo effettivo riveniente dal conto costituisce il credito, se positivo, o debito, se negativo, in essere tra l intestatario del rapporto e l intermediario, e più precisamente: - nel caso in cui il saldo effettivo sia negativo, ovvero contraddistinto da un valore minore di zero, l importo di tale saldo costituirà l effettivo credito vantato dalla Genercom Merchant Bank S.p.A. nei confronti del cliente; - nel caso in cui il saldo effettivo sia positivo, ovvero contraddistinto da un valore maggiore di zero, l importo di tale saldo costituirà l effettivo credito vantato dal cliente nei confronti della Genercom Merchant Bank S.p.A.; - nel caso in cui il saldo effettivo risulti essere pari a zero per un periodo superiore a sei mesi, il rapporto cui lo stesso si riferisce si intenderà automaticamente estinto senza null altro a pretendere dalle parti. Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili dell Intermediario faranno sempre piena prova, in qualsivoglia sede e ad ogni effetto di legge, del credito vantato dall Intermediario nei confronti del Cliente, per capitale, spese ed interessi anche di mora. Accettazione ed esecuzione del servizio - L esecuzione del servizio, se richiesta dal cliente, viene effettuata direttamente dall intermediario in relazione al tipo di rapporto instaurato con il cliente. L esecuzione del servizio si intende automaticamente autorizzata ed accettata dal cliente con la firma del contratto e del rispettivo modello di richiesta firmato ai sensi dell art.47, D.P.R. 445 del 28/12/2000. Le risultanze contabili rivenienti da tutte le registrazioni effettuate sul conto corrente non bancario in essere a nome del cliente presso il Centro Elaborazione Dati dell intermediario, fanno piena prova, in qualsiasi sede, dell effettivo credito vantato da una delle parti. Validità delle movimentazioni operate sul conto corrente non bancario - Il termine massimo per le eventuali contestazioni relative alle movimentazioni operate sul conto è anni due dalla data della firma della rispettiva ricevuta o nota contabile. - pagina 4 di 15 -

5 Si intendono pertanto valide tutte le sole ed eventuali contestazioni trasmesse entro e non oltre tale termine ad uno dei seguenti indirizzi: Se a mezzo lettera raccomandata A/R a: GENERCOM MERCHANT BANK S.P.A. UFFICIO RECLAMI Via Venezia, n. 55, Bari se a mezzo fax al numero: se a mezzo a: ufficio.reclami@genercom.it Trascorso tale termine ogni singola registrazione si intende automaticamente ed espressamente convalidata ed accettata dal cliente. Deleghe - Per l esecuzione del servizio il cliente può nominare propri delegati. Tale nomina può essere effettuata solo ed esclusivamente mediante compilazione e relativa firma di appositi modelli predisposti dall intermediario. Con la firma del modello medesimo, il cliente esonera espressamente l intermediario da qualsivoglia responsabilità connessa e/o dipendente dal rapporto cui la delega stessa si riferisce e lo autorizza ad accettare, in relazione al medesimo rapporto, tutte le disposizioni di addebito e di accredito nonché le relative ricevute e/o dichiarazioni disposte e/o firmate dal delegato. Recesso - E riconosciuta in favore del cliente la facoltà di recedere dal servizio in qualsiasi momento senza aggravio di spese. In caso di recesso, il termine per la chiusura del rapporto sarà di trenta giorni dall avvenuta estinzione delle obbligazioni di pagamento relative al rapporto di finanziamento sottostante al Servizio. L intermediario ha altresì la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dal servizio, ancorché concessa e tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 giorno. Qualora il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell Art.1469-bis, comma 2, cod. civ., l intermediario ha la facoltà di recedere dal servizio a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa o di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di 15 giorni. Compensazione - Quando esistono tra l intermediario e l intestatario più conti o più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all art cod. civ., l intermediario ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi e esigibili, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso o formalità. Modifica delle condizioni economiche - L intermediario si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche ed i prezzi concordati rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al cliente, le prescrizioni di cui al D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 e delle relative disposizioni di attuazione. Entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione scritta ovvero dell effettuazione di altre forme di comunicazione il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto, l applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Controversie / Foro Competente Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito a questioni relative alla validità, interpretazione o esecuzione di quanto oggetto del contratto saranno rimesse alla esclusiva competenza del Foro di Bari. Se il cliente riveste la qualifica di consumatore, la competenza territoriale sarà del Giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato, ovvero del Foro di Bari se la residenza o il domicilio del consumatore è stabilita al di fuori del Territorio dello Stato. Eventuali reclami vanno indirizzati con lettera raccomandata A/R o Fax o ad uno dei seguenti indirizzi: Se a mezzo lettera raccomandata A/R a: GENERCOM MERCHANT BANK S.P.A. UFFICIO RECLAMI Via Venezia, n. 55, Bari se a mezzo fax al numero: se a mezzo a: ufficio.reclami@genercom.it Collaborazione con i terzi - per l esecuzione del servizio l intermediario è automaticamente autorizzato dal cliente ad avvalersi dei collaboratori o del personale dipendente nonché di altri professionisti anche specialisti che lo possano eventualmente assistere nello svolgimento dello stesso, definendone esattamente i compiti e le responsabilità e le retribuzioni di ciascuno di loro. Cessione del rapporto - E riconosciuta in favore dell intermediario la facoltà di cedere ad altri il rapporto riveniente dall esecuzione del servizio senza alcuna necessità di notifica al cliente. In tali casi, per l esigibilità, la validità, la certificazione e la dimostrazione del credito o del debito ceduto, faranno piena prova le risultanze contabili rivenienti dalle elaborazioni prodotte dal software. Recesso: E riconosciuta in favore del cliente la facoltà di recedere dal servizio in qualsiasi momento senza aggravio di spese. L intermediario ha altresì la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dal servizio, ancorché concessa e tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 giorno. Qualora il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell Art.1469-bis, comma 2, cod. civ., l intermediario ha la facoltà di recedere dal servizio a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa o di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di 15 giorni. - pagina 5 di 15 -

6 Diritto di garanzia: l intermediario è investito del diritto di pegno e del diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dall intermediario stesso o che pervengano ad esso successivamente, a garanzia di qualunque suo credito anche se non liquido ed esigibile - anche se assistito da altra garanzia reale o personale già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente - rappresentato dal saldo passivo del conto corrente non bancario intestato al cliente e/o dipendente da qualunque operazione. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dall intermediario e non superiori a 2 (due) volte il predetto credito. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratizie, a qualsiasi titolo effettuate o costituite a favore dell intermediario, stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, dell intermediario medesimo verso la stessa persona. Compensazione: quando esistono tra l intermediario e il cliente più conti o più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all art cod. civ., l intermediario ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi e esigibili, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso o formalità. Insoluti: gli importi relativi ad eventuali titoli di credito, il cui importo sia già stato reso disponibile, ma che rimangano insoluti, saranno riaddebitati dall intermediario sul conto di riferimento gravati oltre dalla commissione di servizio (se applicata) anche dai rimborsi di spese reclamati da altri intermediari e con valuta pari a quella di scadenza del titolo tornato insoluto. Modifica delle condizioni economiche: l intermediario si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche ed i prezzi concordati rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al cliente, le prescrizioni di cui al D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 e delle relative disposizioni di attuazione. Entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione scritta ovvero dell effettuazione di altre forme di comunicazione il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto, l applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Responsabilità - L intermediario non assume qualsivoglia obbligazione o responsabilità in relazione a eventuali ritardi, omissioni o errori nella trascrizione dei dati o degli ordini ricevuti, nonché all errata interpretazione o esecuzione degli ordini stessi anche se dovuti a cause di forza maggiore (ivi compresi gli scioperi e gli impedimenti legislativi, anche se a carattere transitorio), a casi fortuiti, a disservizio, o a fatto di terzi. Tutti gli assegni bancari, assegni circolari, vaglia o altri titoli similari, titoli di credito eventualmente rimessi in pagamento dal cliente all intermediario, vengono da quest ultimo accettati salvo il buon fine e senza alcuna obbligazione e/o responsabilità connessa o conseguente alla relativa custodia e/o negoziazione. Indipendentemente dalle risultanze contabili rivenienti dalle elaborazioni prodotte dal software, l obbligazione assunta dal cliente nei confronti dell intermediario con la cessione di ogni singolo titolo si estingue con il rispettivo ed effettivo incasso da parte dello stesso intermediario. Resta comunque inteso che, con l esecuzione del servizio, anche se non espressamente indicato nelle relative distinte, il cliente dichiara il legittimo possesso di ogni titolo ceduto. In ogni caso, qualora l intermediario fosse ritenuto responsabile dell inadempimento totale o parziale delle proprie obbligazioni derivanti dall esecuzione del servizio, il risarcimento totale dovuto al cliente non potrà in alcun caso superare l 1,00% della movimentazione che ha causato il danno Conguaglio finale il cliente si intende automaticamente e solidalmente obbligato al risarcimento immediato delle eventuali differenze che dovessero eventualmente insorgere a seguito della cessazione del servizio e/o del relativo conguaglio finale anche se dovute ad errori di trascrizione dei dati da parte dell intermediario. E inoltre a carico del cliente qualsiasi imposta, tassa, tributo o contributo di ogni specie, ordinario e straordinario, con carattere temporaneo o permanente, che dovesse eventualmente colpire il saldo effettivo del conto, anche se per residuo prezzo e/o per accessori. Elezione di domicilio - per tutto quanto connesso o semplicemente conseguente all esecuzione del servizio, le parti eleggono domicilio presso la propria sede legale indicata rispettivamente nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio. Varie - Le obbligazioni del cliente relative e comunque connesse all esecuzione del servizio si intendono assunte con vincolo solidale ed indivisibile anche per gli aventi causa, eredi e successori. Il cliente rimane obbligato a dare immediata comunicazione, con lettera raccomandata, all intermediario qualora intervengano modificazioni o trasformazioni per quanto concerne la denominazione e/o la compagine sociale e/o la titolarità e/o l amministrazione, ivi compresi i provvedimenti che inibiscano la capacità di agire del titolare e/o dei soci e/o degli amministratori. Trasparenza - questo articolo: richiama l attenzione sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a favore dei Clienti; riguarda la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari prevista dal D.Lgs. n. 385/1993 (Testo unico bancario) e dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d Italia; - pagina 6 di 15 -

7 non riguarda la trasparenza dei servizi di investimento e del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari disciplinata dal D.Lgs. n. 58/1998 (Testo unico finanza) e dalle disposizioni della Consob. SEZIONE I - DIRITTI DEL CLIENTE Il Cliente ha diritto: a) di AVERE A DISPOSIZIONE E DI PORTARE CON SE copia dell informativa recante i principali diritti del cliente; b) di AVERE A DISPOSIZIONE E DI PORTARE CON SE i fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sull Intermediario, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali; c) qualora l Intermediario si avvalga di TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia dell informativa recante i principali diritti del cliente ed i fogli informativi relativi all operazione o al servizio offerto; d) di OTTENERE, prima della conclusione del contratto senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, contenente anche un documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna l Intermediario (ed il Cliente) alla stipula del contratto; e) di RICEVERE un esemplare del contratto stipulato, che include il documento di sintesi; f) di RICEVERE comunicazioni periodiche sull andamento dei rapporti, alla scadenza del contratto di durata e comunque una volta all anno, mediante un rendiconto ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali; g) di essere INFORMATO di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, con una comunicazione in forma scritta o mediante altro supporto durevole, preventivamente accettato dallo stesso Cliente contenente in modo evidenziato la formula: Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di trenta giorni. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni (il termine di 60 giorni è quello minimo fissato dall art. 118 T.U.B. per consentire al Cliente di recedere). In quest ultimo caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate tali prescrizioni sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente; h) nel caso di variazioni dei tassi conseguenti a decisioni di politica monetaria, che le variazioni si applichino con modalità tali da non recare pregiudizio al Cliente; i) in ogni caso, nei contratti di durata, di recedere dal contratto, senza penalità e senza spese di chiusura (per l art. 7, comma 1, DL n. 7/2007 convertito nella Legge n. 40/2007 è nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il Mutuatario, che richieda l estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante ); l) di OTTENERE a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni; m) di OTTENERE il rimborso della moneta elettronica non più utilizzata (la moneta elettronica è un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell emittente che sia memorizzato su dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall emittente); n) in caso di mutuo, apertura di credito o altri contratti di finanziamento, assistiti da garanzie reali e/o personali, di SURROGARE all Intermediario altro mutuante, con subentro nelle garanzie accessorie, senza oneri o penali e senza perdere eventuali benefici fiscali; E, IN PARTICOLARE, PER I CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO (il credito al consumo è una forma di prestito, che l Intermediario e/o la Banca accorda per l acquisto di beni o servizi da parte di una persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta consumatore ). IL CLIENTE, IN QUALITÀ DI CONSUMATORE, HA DIRITTO: o) di ADEMPIERE in via anticipata (prima della scadenza) o di recedere dal contratto senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi, gli altri oneri maturati fino a quel momento ed un compenso, se contrattualmente previsto, comunque non superiore a quello indicato nelle relative condizioni economiche, ovvero contrattuali se derogate; p) di OPPORRE al cessionario, nel caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto di credito al consumo, tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione; q) nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che abbia un accordo di esclusiva con il finanziatore, di AGIRE contro quest ultimo o il terzo cessionario dei relativi diritti di credito dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore. INOLTRE, PER I CONTRATTI DI MUTUO IPOTECARIO/FONDIARIO IL CLIENTE HA DIRITTO: - pagina 7 di 15 -

8 r) qualora si tratti di persona fisica, nei contratti di mutuo: - per l acquisto della prima casa, stipulati dal 2 febbraio 2007; - per l acquisto e la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, stipulati dal 3 aprile 2007 o accollati a seguito di frazionamento dal 1 gennaio 2008; s) di RICHIEDERE L ESTINZIONE ANTICIPATA, anche parziale, SENZA ESSERE TENUTO AD UNA DETERMINATA PRESTAZIONE a favore dell Intermediario, ivi incluso il pagamento di penali; nei contratti di mutuo per l acquisto e la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, già stipulati o accollati a seguito di frazionamento; t) di ESTINGUERE ANTICIPATAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, IL PROPRIO DEBITO, qualora si tratti di debito derivante da contratti di MUTUO FONDIARIO diversi da quelli di cui al precedente punto r), corrispondendo all Intermediario esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l estinzione contrattualmente stabilito; u) di OTTENERE, senza alcun onere o spesa a suo carico, PER LA CANCELLAZIONE DELL IPOTECA iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo, il rilascio di quietanza attestante la data di estinzione dell obbligazione e la trasmissione al Conservatore, a cura dell Intermediario, della relativa comunicazione, entro trenta giorni dalla stessa data, salvo il caso in cui, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, l Intermediario comunichi al Conservatore ed al Cliente debitore che l ipoteca permane. v) di ESERCITARE, senza alcun onere o spesa a suo carico, LA FACOLTA DI SURROGAZIONE di cui all articolo 1202 del Codice Civile (cd. Portabilità). Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni, per esclusiva colpa del finanziatore originario, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato al finanziatore originario, quest ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all 1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili. La surrogazione per volontà del debitore e la rinegoziazione di cui al presente articolo non comportano il venir meno dei benefici fiscali. Le disposizioni di cui al presente articolo: a) si applicano, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti; b) non si applicano ai contratti di locazione finanziaria. Sono fatti salvi i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. In caso di surroga, per la determinazione del debito residuo del contratto di finanziamento originario, si terrà conto delle modalità di calcolo contrattualmente previste nei casi di anticipata estinzione o recesso. SEZIONE II NORME A TUTELA DEL CLIENTE Sono a tutela del Cliente: a) l OBBLIGO della forma scritta del contratto, salvo i casi normativamente stabiliti, a pena di nullità; b) l OBBLIGO, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell Intermediario e prima della conclusione del contratto, di consegnare al Cliente copia di questo documento, dell informativa recante i principali diritti del cliente e dei Fogli Informativi relativi all operazione o servizio offerto; c) l OBBLIGO di consegnare al Cliente, prima della eventuale firma di titoli strutturati (per titoli strutturati si intendono quei titoli che incorporano uno strumento di debito di tipo tradizionale e un contratto derivato), il relativo Foglio Informativo; d) l OBBLIGO di consegnare, ai Clienti consumatori, prima dell acquisto di prodotti complessi, il relativo Foglio Informativo; e) l OBBLIGO di indicare nei contratti il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora; f) l APPROVAZIONE SPECIFICA ai sensi dell art. 1341, comma 2, cod. civ. della clausola contrattuale che consente nei contratti di durata all Intermediario di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto, qualora sussista un giustificato motivo; g) l APPROVAZIONE SPECIFICA delle eventuali clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi; h) la PREVISIONE, nei rapporti di conto corrente, della stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori; i) la NULLITÀ delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei Fogli Informativi. Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni e i prezzi previsti dalla legge (in particolare, la sostituzione automatica prevede per gli interessi, il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, mentre per gli altri prezzi e condizioni, quelli pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi in mancanza di pubblicità nulla è dovuto ); l) la PREVISIONE che gli interessi sui versamenti presso un Intermediario e/o una Banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento; m) nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato, la PREVISIONE: - pagina 8 di 15 -

9 1. dell importo massimo della commissione eventualmente da applicare per il compimento di tali operazioni; 2. dei criteri e parametri per la trasparente determinazione dei rendimenti; 3. degli obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda che la banca deve osservare nell attività di collocamento stessa; E, IN PARTICOLARE, PER I CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO, SONO A TUTELA DEL CLIENTE, IN QUALITÀ DI CONSUMATORE: n) l INDICAZIONE, nell ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari, del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e del relativo periodo di validità; o) l OBBLIGO di indicare nei contratti: l ammontare e le modalità del finanziamento; il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate; il TAEG; il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; l importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG; le eventuali garanzie richieste; le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. In caso di assenza o nullità di tali previsioni, la legge prevede meccanismi di sostituzione automatica; p) l OBBLIGO di indicare, nei contratti aventi ad oggetto l acquisto di determinati beni o servizi: i beni e servizi da acquistare; il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal contratto e l ammontare dell eventuale acconto; le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, qualora il passaggio della proprietà non sia immediato; q) l OBBLIGO di indicare a pena di nullità, nei contratti di apertura di credito in conto corrente non connessa all uso di una carta di credito: il massimale e l eventuale scadenza del credito; il tasso di interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono determinarne la modifica durante l esecuzione del contratto stesso; le modalità di recesso dal contratto; r) l APPLICAZIONE delle disposizioni previste dall art codice civile (Art del codice civile inadempimento del compratore nella vendita con riserva della proprietà : Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive): nel caso di inadempimento del compratore ai contratti di credito al consumo, a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito. SEZIONE III PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE (Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento) GENERCOM MERCHANT BANK S.P.A. ADERISCE ALL ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO IN SIGLA ANCHE ABF (SISTEMA DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI, AI SENSI DELL ART. 128-BIS DEL D. LGS. N. 385/1993). Il servizio offre un alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice. Il Regolamento della procedura è a disposizione del Cliente che ne faccia richiesta ed è consultabile anche sul sito internet dell intermediario ( OGNI CLIENTE può rivolgersi all UFFICIO RECLAMI dell Intermediario, ENTRO DUE ANNI da quando l operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R, fax o a: 1. Se a mezzo lettera raccomandata A/R a: GENERCOM MERCHANT BANK S.P.A. UFFICIO RECLAMI Via Venezia, n. 55, Bari 2. se a mezzo fax al numero: se a mezzo a: ufficio.reclami@genercom.it L Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni. Se l Ufficio Reclami dell Intermediario dà ragione al Cliente, lo stesso deve comunicare i tempi tecnici entro i quali l Intermediario si impegna a provvedere. Il Cliente - QUALORA SIA RIMASTO INSODDISFATTO DAL RICORSO ALL UFFICIO RECLAMI (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dall Intermediario) - può presentare un ricorso all Arbitro Bancario Finanziario. Il ricorso può essere presentato, per conto del cliente, da un associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca; in tali casi il ricorso è firmato anche dal cliente o corredato di procura. Esso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell ABF ( e può essere alternativamente: - inviato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente o a qualunque Filiale della Banca d Italia, che provvede ad inoltrarlo alla segreteria tecnica del collegio competente; - presentato presso tutte le Filiali della Banca d Italia aperte al pubblico, che provvedono come sopra. Il ricorso all ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all intermediario ferma restando la possibilità di presentare un nuovo reclamo dopo la scadenza di questo termine. - pagina 9 di 15 -

10 Il cliente che abbia proposto un ricorso ai sensi di questa disciplina deve darne tempestiva comunicazione, inviando all'intermediario copia del ricorso con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata; entro 30 giorni dalla ricezione (al fine di consentire la verifica del rispetto di tale termine, l intermediario comunica tempestivamente all indirizzo di posta elettronica della segreteria tecnica competente la data di ricezione della comunicazione del cliente) l'intermediario trasmette alla competente segreteria tecnica le proprie controdeduzioni unitamente a tutta la documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso, ivi compresa quella relativa alla fase di reclamo. Se l'intermediario aderisce a un'associazione degli intermediari, le controdeduzioni e la citata documentazione sono trasmesse, entro il medesimo termine di 30 giorni, alla predetta associazione, che entro 15 giorni dalla ricezione delle stesse provvede a inoltrarle alla segreteria tecnica. La segreteria tecnica trasmette copia delle controdeduzioni dell'intermediario al cliente. La decisione, corredata della relativa motivazione, è comunicata dalla segreteria tecnica alle parti entro 30 giorni dalla pronuncia. Se accolga il ricorso in tutto o in parte, il collegio fissa il termine entro il quale l'intermediario deve adempiere alla decisione; in mancanza di fissazione del termine, l'intermediario è tenuto ad adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Resta ferma la facoltà per entrambe le parti di ricorrere all'autorità giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi. All ABF possono essere sottoposte tutte le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari: a) fino a euro, se il cliente chiede una somma di denaro; b) senza limiti di importo, in tutti gli altri casi. Non possono essere sottoposte all ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio L Organo decidente è articolato sul territorio nazionale in tre Collegi: Milano: decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d Aosta, Veneto. Roma: decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, oppure in uno Stato estero. Napoli: decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia. Per domicilio si intende l indirizzo dichiarato dal cliente nel ricorso. Gli indirizzi delle Segreterie tecniche dell Arbitro Bancario Finanziario sono: Segreteria tecnica del Collegio di Milano: Via Cordusio, Milano - Tel.: Segreteria tecnica del Collegio di Roma: Via XX Settembre, 97/e Roma - Tel.: Segreteria tecnica del Collegio di Napoli: Via M. Cervantes, Napoli - Tel.: Sito Internet dell Arbitro Bancario Finanziario: SEZIONE 5 - Legenda servizio: è il servizio di conto corrente non bancario intermediario: è la Genercom Merchant Bank S.p.A.; è il sito web dell Intermediario; info@genercom.it: è l indirizzo di posta elettronica dell Intermediario; cliente: è il soggetto a cui viene intestato il conto corrente non bancario; Ufficio Reclami: è l ufficio dell Intermediario presso il quale il Cliente può indirizzare - entro due anni da quando l operazione contestata è stata eseguita - gli eventuali reclami; ABF: è l Arbitro Bancario Finanziario ovvero il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, ai sensi dell art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993; è il sito web dell ABF; soggetto convenzionato: la Banca o l Intermediario finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una convenzione con l intermediario proponente offre fuori sede i suoi prodotti; valuta: è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore; foro competente: è l autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal Codice di Procedura Civile. - pagina 10 di 15 -

11 ACT/ACT: sono i giorni effettivi sui giorni effettivi (365/365 o 366/366); ACT/365: sono i giorni effettivi su 365; ATIC: è l Associazione Tesorieri Istituti di Credito; FBE: è la Federazione Bancaria Europea; Rendistato: è la Media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione; Euribor: è il tasso a cui sono offerti da primarie banche depositi interbancari a termine sul mercato europeo; Saldo contabile: è il saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi tutti gli importi, anche quelli non ancora giunti a maturazione; Saldo effettivo: è il saldo risultante dalla somma algebrica di tutte le scritture dare/avere effettivamente maturate nella loro disponibilità liquida; Margine disponibile: è la disponibilità effettiva riveniente dalla differenza tra quanto effettivamente utilizzato dal cliente (saldo effettivo) e il limite di finanziamento concesso (LdC) in relazione ad eventuali appunti da quest ultimo ceduti in garanzia; LdC: indica il limite massimo di credito accordato al cliente; LdA: indica il limite massimo di esposizione sugli appunti ceduti in garanzia; Crediti in corso: indica il totale dei crediti ceduti dal cliente ed accettati dall intermediario in relazione al finanziamento accordato; Disponibilità su pagamenti in corso: indica l esposizione massima concedibile sul totale degli appunti ceduti in garanzia; Disponibilità LdC: indica l eventuale disponibilità di credito riveniente dalla differenza tra quanto utilizzato e quanto accordato (sottrazione: disponibilità su pagamenti incorso saldo effettivo); Crediti da ricevere: indica il totale degli appunti da cedere in garanzia per l utilizzo delle somme indicate nella disponibilità LdC ; Totale Interessi maturati: è la somma algebrica degli interessi debitori maturati dal primo giorno di scopertura del conto; Tasso debitore: tasso annuo applicato sulle scoperture di conto (ovvero sul saldo avente importo minore di zero); Commissione di massimo scoperto: (per utilizzi entro i limiti di fido; per utilizzi oltre i limiti di fido; per utilizzi senza fido): commissione calcolata sul più alto saldo debitore dell annualità per utilizzi; ISC: è l Indicatore Sintetico di Costo previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari, calcolato conformemente alla disciplina sul Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) ai sensi dell art. 122 del Testo Unico Bancario; TAN: Tasso di interesse, espresso in percentuale su base annua, applicato dagli istituti finanziari all importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare a partire dall ammontare finanziato e della durata del prestito, la quota di interessi che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese ed imposte; TEGM: Media aritmetica dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari, rilevato trimestralmente con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 2 della legge 108/1996 (legge sull'usura); Spese di istruttoria: esame di concedibilità o di revisione di un finanziamento; Titoli cambiari: titoli di credito dai quali risulta l obbligazione incondizionata di pagare o di fare pagare una determinata somma, ad una determinata scadenza, nel luogo indicati, a favore del legittimo possessore del titolo; Ri.Ba.: ricevuta bancaria elettronica; è un ordine di incasso disposto dal creditore alla propria banca (banca assuntrice) e da quest ultima alla banca del debitore (banca domiciliataria), la quale provvede ad inviare un avviso di pagamento al debitore. R.I.D.: si tratta di incassi mediante addebito preautorizzato sul conto corrente del debitore; il cliente autorizza la sua banca ad addebitare sul suo conto corrente tutti gli ordini di incasso elettronici inviati e contrassegnati con le coordinate dell azienda creditrice. DOMANDE FREQUENTI (ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO) Perché i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie vengono definiti "alternativi"? I sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie sono alternativi rispetto alla giustizia ordinaria. L'azione giudiziaria è il canale normalmente utilizzato da chi chiede tutela per i propri diritti. Peraltro, il tempo necessario per la pronuncia della decisione è spesso molto lungo e il costo del procedimento giudiziario è elevato. Tali fattori rendono senza dubbio conveniente il ricorso a procedure che, pur essendo volte a porre fine a una controversia, tendono a essere informali, rapide, economiche e flessibili. Qual è la differenza tra l'arbitrato, la conciliazione e l'abf? L'arbitrato nasce da un accordo delle parti, che può essere preesistente all'insorgere della controversia o successivo a questa e si conclude con un giudizio vincolante adottato da un terzo neutrale (arbitro). Anche la conciliazione ha origine in un accordo tra le parti; in questo caso, però, il terzo neutrale (conciliatore) non decide ma aiuta le parti stesse a elaborare la loro personale soluzione. L'Arbitro Bancario Finanziario è un sistema nuovo, la cui istituzione è prevista direttamente dalla legge. Gli - pagina 11 di 15 -

12 intermediari sono obbligati ad aderirvi ma le sue decisioni non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria. Chi può ricorrere all'abf? Tutti coloro che hanno attualmente o hanno avuto in passato un rapporto contrattuale con una banca o con un intermediario finanziario possono presentare ricorso all'abf, anche senza l'assistenza di un avvocato. Le questioni da sottoporre all'arbitro non possono però riguardare operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio Cosa accade se la decisione dell'abf non pone fine alla controversia? Qualora la decisione dell'abf non sortisca gli effetti desiderati, si è liberi di ricorrere a ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento. Resta infatti possibile instaurare il procedimento giudiziario ovvero ricorrere alla conciliazione o all'arbitrato. Posso essere ascoltato personalmente dall'abf per spiegare le ragioni del mio ricorso? La procedura di risoluzione della controversia si svolge esclusivamente in forma scritta, sulla base della documentazione fornita dalle parti. L'acquisizione di tale documentazione è curata dalla Segreteria tecnica nel corso dell'istruttoria. Non è pertanto possibile rivolgersi di persona all'abf per esporre fatti o esprimere valutazioni relative alla controversia. Quanto costa ricorrere all ABF? Per presentare il ricorso basta versare un contributo spese di 20 euro, che viene rimborsato dall intermediario se il ricorso è accolto. SEZIONE 6 - Garanzie DEPOSITO CAUZIONALE: è il contratto attraverso il quale il Cliente, a garanzia di ogni obbligazione dallo stesso assunta nei confronti dell Intermediario nonché del pagamento dell intero piano di rimborso del finanziamento accordatogli, costituisce presso le casse dell intermediario, un deposito cauzionale - infruttifero di interessi. Durata Il deposito cauzionale resterà vincolato fino all avvenuta estinzione delle obbligazioni assunte dal cliente e al relativo rimborso del finanziamento medesimo maggiorato degli interessi, spese, oneri ed accessori connessi. Le somme che costituiscono il deposito cauzionale saranno comunque rese disponibili al Cliente solo ed esclusivamente novanta giorni dopo la rispettiva scadenza e/o l avvenuta estinzione del finanziamento stesso e di tutte le obbligazioni assunte dal Cliente nei confronti dell Intermediario. Ciò nonostante è riconosciuta all Intermediario la facoltà di concedere storni e/o riduzioni delle somme costituite in deposito cauzionale anche prima della scadenza stabilita. Eventuali storni e/o riduzioni verranno effettuati, nella misura stabilita dall Intermediario medesimo, in diretto favore del Cliente ovvero mediante accredito sul conto corrente non bancario intestato a nome del cliente presso il centro elaborazione dati dell intermediario. Facoltà dell Intermediario - Salvo la quantificazione del maggior danno, è riconosciuta in favore dell Intermediario espressa facoltà di trattenere in tutto o in parte, anche nei casi di opposizione del Cliente, il deposito cauzionale costituito in pegno a titolo di rimborso, anche parziale, dei danni anche risarcitori e dei crediti vantati dall Intermediario nei confronti del Cliente. Contabilizzazione La contabilizzazione di tutte le movimentazioni connesse alla costituzione del deposito cauzionale e comunque dallo stesso scaturenti, viene effettuato su di un conto corrente non bancario intestato a nome del cliente presso il centro elaborazione dati dell Intermediario. Le registrazioni operate su detto conto faranno piena prova, in qualsiasi sede, delle effettive partite di credito e/o di debito reciprocamente vantate dalle parti. Diritto di garanzia - All Intermediario è attribuito il diritto di pegno e il diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dall Intermediario stesso o che pervengano ad esso successivamente (anche se a titolo di deposito cauzionale) a garanzia di qualunque suo credito anche se non liquido ed esigibile - anche se assistito da altra garanzia reale o personale già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente - rappresentato da saldo passivo del conto corrente non bancario intestato al Cliente e/o dipendente da qualunque operazione. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dall Intermediario e non superiori a 2 (due) volte il predetto credito. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratizie, a qualsiasi titolo effettuate o costituite a favore dell Intermediario, stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, dell Intermediario medesimo verso la stessa persona. Compensazione - Quando esistono tra l Intermediario e il Cliente più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito cauzionale, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all art cod. civ., l Intermediario ha altresì il diritto di avvalersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso o altra formalità. CESSIONE DEI CREDITI FUTURI: è il contratto attraverso il quale, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 52, il Cliente cede irrevocabilmente e trasferisce - pro solvendo - all Intermediario, tutti i crediti sorti e che sorgeranno da contratti dallo stesso già stipulati con un suo determinato cliente (di seguito anche Debitore o Debitore Ceduto ), per forniture di beni e/o servizi che saranno effettuate direttamente dal Cliente al Debitore. - pagina 12 di 15 -

13 In relazione a tanto il Cliente dichiara e garantisce, a tutti gli effetti: a) di impegnarsi - per tutta la durata della cessione - ad effettuare forniture mensili di beni e/o servizi in diretto favore del debitore; b) che i crediti oggetto della cessione sono e, in relazione ai crediti futuri, saranno reali ed esigibili, liberi da qualsiasi vincolo o gravame e perfettamente esigibili. Resta inteso che il Cliente non potrà apportare alcuna modifica alla cessione ed ai rapporti giuridici sottostanti con il Debitore senza l espresso consenso scritto dell Intermediario. L Intermediario è autorizzato ad inviare al citato debitore relativa lettera di notifica con acclusa fattura, avente pari data della intervenuta cessione e dal Cliente già debitamente firmata, di comunicazione dell avvenuta cessione di credito. Qui di seguito, inoltre, si riportano le condizioni generali che regolano il rapporto di cessione di crediti futuri: Garanzie prestate dal Cliente in merito ai crediti ceduti - Il Cliente garantisce, rinunciando ora per allora ad ogni eccezione in proposito: a)che i crediti ceduti sono e, in relazione alla cessione di crediti futuri, saranno certi e liquidi dalla data di fatturazione ed esigibili a scadenza; b) che i crediti futuri ceduti sorgono da contratti già stipulati con il Debitore ceduto con una scadenza contrattuale superiore ai sessanta mesi decorrenti la data della firma del contratto di cessione; c) che l importo dei crediti ceduti presenti e futuri - è e sarà incontestabilmente dovuto dal Debitore al Cliente quale corrispettivo di merci o beni e/o servizi da quest ultimo effettivamente forniti al Debitore Ceduto in dipendenza del contratto sottostante tra gli stessi; d) che ha adempiuto ed adempirà esattamente e puntualmente a tutto quanto previsto nei contratti in base ai quali i crediti sono sorti e sorgeranno; e) che è e sarà unico legittimo ed assoluto titolare dei crediti oggetto di cessione, i quali sono e saranno legittimamente trasferibili in quanto non soggetti a sequestro, pignoramento, né ad altri vincoli a favore di terzi; f) che all atto della cessione, sia dei crediti presenti e futuri che di singoli crediti, il Debitore non ha crediti che possano essere imputati a compensazione, sia pure parziale, dei crediti ceduti, e che le merci, i beni o i servizi oggetto dei contratti stipulati fra il Cliente e il Debitore, nonché gli eventuali documenti relativi, non sono gravati da pegno privilegi né soggetti ad altri vincoli a favore di terzi; g) che, all atto della cessione, sia dei crediti presenti sia dei crediti futuri che di singoli crediti, il Debitore non è in stato di liquidazione né ha subito pignoramenti e/o sequestri ancora in essere né è sottoposto a procedura dovuta ad insolvenza né istanza per tale procedura è pendente; h) la solvenza del Debitore. Corrispettivo delle cessioni di credito - L Intermediario dovrà al Cliente un corrispettivo pari al valore nominale dei crediti ceduti e, se futuri, venuti ad esistenza e fatturati al netto dell eventuale deposito cauzionale richiesto a garanzia del finanziamento concesso al cliente e delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal Cliente, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant altro il Debitore, ancorché non autorizzato, trattenga all atto del pagamento. Tale corrispettivo sarà dall Intermediario dovuto al Cliente al momento dell effettivo incasso di ciascuno credito e comunque non prima che venga da questi integralmente costituito l eventuale deposito cauzionale richiesto a garanzia del finanziamento accordato al cliente medesimo. Rapporti con il Debitore - Il Cliente dovrà far si che tutti i contratti di fornitura, relativamente al Debitore ceduto, siano regolati dalla legge italiana, salvo che l Intermediario consenta che sia applicabile una legge diversa, e che i medesimi vengano eseguiti nel rispetto delle norme fiscali, valutarie e doganali vigenti e non contengano clausole lesive degli interessi dell Intermediario. Il Cliente si impegna a far si che i pagamenti dei crediti ceduti vengano effettuati dal Debitore esclusivamente all Intermediario, astenendosi da qualsiasi iniziativa tendente all incasso dei crediti medesimi, salvo diverse specifiche intese scritte. Al verificarsi di pagamenti del Debitore erroneamente effettuati al Cliente, questi è obbligato a trasmettere immediatamente all Intermediario le somme, gli eventuali titoli debitamente girati ed i valori ricevuti; ove si tratti di titoli non trasferibili, il Cliente si asterrà dal negoziarli e sarà comunque obbligato ad adoperarsi, d intesa con l Intermediario, presso il Debitore, per consentirne l incasso da parte dell Intermediario, salvo sempre il diritto dell Intermediario di richiedere al Debitore di pagare una seconda volta all Intermediario. Il Cliente non potrà modificare, con i Debitori, le condizioni di vendita e/o di prestazione dei servizi, non potrà accordare abbuoni, riduzioni di prezzo, né accettare dilazioni di pagamento, restituzione di merce, né addivenire a transazioni con il Debitore, senza il consenso scritto dell Intermediario. Il Cliente dovrà tempestivamente informare l Intermediario dell emissione di eventuali note di credito a favore del Debitore ceduto, trasmettendole all Intermediario per la contabilizzazione. Collaborazione - Il Cliente è tenuto a collaborare in ogni modo con l Intermediario, fornendo d iniziativa ogni notizia di rilievo in suo possesso riguardante la solvibilità del Debitore ceduto, ogni sua eccezione, pretesa, reclamo, domanda giudiziale o stragiudiziale anche non attinenti il rapporto commerciale. Dovrà inoltre comunicare l esistenza di rapporti pregressi con il Debitore offerto in cessione e le eventuali controversie allo stato esistenti. A semplice richiesta dell Intermediario il Cliente dovrà fornire a proprie spese copie ed estratti autentici delle scritture contabili in qualsiasi modo attinenti al rapporto di cessione, nonché firmare ogni documento, nella forma indicata dall Intermediario, che attesti la cessione dei crediti e delle eventuali garanzie che li assistono utile per l incasso dei crediti stessi e delle somme accessorie, anche in via giudiziale o stragiudiziale. Registrazione ed incasso dei crediti ceduti - L Intermediario provvederà all incasso dei crediti ceduti ed effettuerà solleciti al Debitore che presenti ritardi o irregolarità nei pagamenti, con le procedure d uso che il Cliente dichiara di conoscere ed accettare. L Intermediario provvederà a registrare i crediti ceduti su apposite evidenze dando periodica informazione al Cliente delle attività di gestione. Contabilizzazione - Tutte le partite che sorgeranno in dipendenza dal rapporto di cessione dei crediti futuri nonché dei relativi addebiti effettuati per la costituzione dell eventuale deposito cauzionale, saranno annotate dall Intermediario sul conto corrente non bancario intestato a nome del cliente presso il centro elaborazione dati dell Intermediario. Le registrazioni operate su detto conto faranno piena prova, in qualsiasi sede, delle effettive partite di credito e/o di debito reciprocamente vantate dalle parti. Compensazione - pagina 13 di 15 -

14 volontaria - L Intermediario avrà diritto di trattenere somme e compensare propri debiti a qualsiasi titolo nei confronti del Cliente con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del medesimo, ancorché non ancora liquidi ed esigibili. Tra i predetti crediti si intendono compresi i compensi previsti per la gestione e relativa contabilizzazione del rapporto di cessione, nonché i crediti verso il Cliente non ancora scaduti ceduti all Intermediario da terzi, o i crediti comunque garantiti dall Intermediario a favore di terzi, d ordine del Cliente. Diritto di incassare ed agire - L Intermediario ha il diritto di girare per l incasso le rimesse del Debitore a nome del Cliente e di promuovere ogni azione per la riscossione del credito anche a nome del Cliente, nonché di far valere tutte le ragioni di garanzia sulla merce, di fermo delle merci in transito ed in genere i diritti del venditore non pagato sulla merce. Commissione gestione crediti La commissione viene percepita anticipatamente dall Intermediario sull'ammontare dei crediti ceduti in misura pari a quella riportata nella precedente sezione 3 (condizioni economiche del servizio e dell operazione). Per il calcolo dell ammontare dei crediti ceduti si tiene conto del fatturato minimo mensile garantito dal cliente moltiplicato per il numero di mesi relativi alla durata della cessione. Durata - La cessione dei crediti futuri ha durata di mesi sessanta a decorrere dalla sua firma senza tacito rinnovo. Eventuali proroghe della cessione medesima potranno essere effettuate tra le parti esclusivamente per iscritto con atto separato. La cessione medesima si intenderà, comunque, tacitamente prorogata fino all integrale costituzione dell eventuale deposito cauzionale. Registrazione - Le spese per eventuale registrazione della cessione di credito, delle successive cessioni di credito e di ogni atto comunque conseguente saranno ad esclusivo carico del Cliente. IPOTECA: è un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore, in caso di insolvenza del debitore, il potere di espropriare il bene sul quale l'ipoteca è stata iscritta e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita. PEGNO SU QUOTE: è un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore, in caso di insolvenza del debitore, il potere di espropriare il bene sul quale il pegno è stato iscritto e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita. DESTINAZIONE DEL NUOVO CASH FLOW: è l impegno da parte del cliente a destinare le somme costituenti il nuovo cash flow aziendale generato attraverso l operazione di Future Capital Back (per un minimo del 70%) al potenziamento produttivo della sua azienda ovvero, a realizzare tutti gli investimenti che saranno dallo stesso ritenuti utili ed opportuni per favorire il miglioramento dei cicli produttivi e il contestuale incremento (nella misura minima del 10%) dei ricavi annuali programmati dal cliente nel relativo piano finanziario quinquennale. In relazione a tanto l Intermediario viene espressamente autorizzato dal Cliente ad effettuare, in qualsiasi momento e nelle modalità e termini che saranno dallo stesso ritenute più idonee ed opportune - anche per il tramite di propri delegati e/o incaricati l accertamento (anche contabile) della stato produttivo come sopra determinato. AVALLO: è la garanzia rilasciata sull effetto a favore dell Intermediario da un soggetto diverso dall acquirente, il quale s impegna a pagare gli effetti non pagati dall acquirente, secondo quanto previsto dalla legge sulle cambiali. FIDEIUSSIONE: è la garanzia rilasciata da un soggetto diverso dall acquirente, che ne è impegnato, in via solidale ed indivisibile, a pagare gli effetti non pagati dall acquirente, secondo quanto previsto dal codice civile e da clausole contenute nella lettera di fidejussione. Le garanzie sono così regolate: I garanti: - dispensano l Intermediario dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art.1957 c.c., intendendo rimanere obbligati anche se l Intermediario non abbia proposto le sue istanze contro il debitore o non le abbia continuate; - rinunciano a opporre le eccezioni spettanti al debitore e si obbligano a pagare immediatamente all Intermediario a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto in dipendenza del finanziamento nel caso che il debitore mancasse o soltanto ritardasse nell'adempimento preciso anche di uno solo degli obblighi contrattualmente assunti; - garantiscono l'obbligazione di restituzione, a chiunque spettante, anche in caso d'invalidità del contratto; - sono raggiunti automaticamente dagli effetti dell'eventuale decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del contratto; - non possono esercitare il diritto di regresso o surroga che spetta loro nei confronti del debitore e di altri GARANTI, sino a quando ogni ragione di credito dell Intermediario non sia stata estinta; - rinunciano comunque alla liberazione per fatto dell Intermediario stesso; - garantiscono tutto quanto sia dovuto all Intermediario anche in caso di annullamento o revoca di pagamenti da chiunque eseguiti; - rispondono per l'intero ammontare del debito garantito anche se l'obbligazione di alcuno di essi sia estinta o abbia subito modificazioni per qualsiasi causa anche per remissione o per transazione da parte dell Intermediario; - garantiscono le obbligazioni assunte dalla PARTE FINANZIATA e dichiarano di postergare il loro credito a quello dell Intermediario, anche nel caso in cui il diritto di surroga spettasse loro in dipendenza di pagamenti effettuati per precedenti finanziamenti, da chiunque assunti o garantiti; - esprimono il loro accordo relativamente ad eventuali modificazioni del piano di rimborso; l Intermediario può accordare la liberazione, riduzione o sostituzione delle garanzie anche senza darne loro comunicazione. ALTRE GARANZIE: possono essere convenute altre forme di garanzia (pegno, fidejussione bancaria, fondi di garanzia, lettera di patronage, ecc ) le cui clausole sono da valutare caso per caso. - pagina 14 di 15 -

15 SEZIONE 7 - Da compilare solo in caso di offerta delle operazioni fuori sede Dati del soggetto convenzionato con Genercom Merchant Bank S.p.A. che propone l offerta di cui a questo foglio informativo: Denominazione e/o Ragione Sociale Qualifica (es.: Agente in attività finanziaria, Mediatore creditizio, etc.) Indirizzo C.A.P. Città Prov. Partita IVA Codice Fiscale Recapiti telefonici N.ro Iscriz. UIF* Soggetto che materialmente entra in rapporto con il Cliente: Cognome e Nome Codice Fiscale Qualifica (es.: Titolare, Dipendente, etc.) N.ro Iscriz. UIF* * Il numero di iscrizione UIF sta ad indicare il numero di iscrizione del soggetto convenzionato all Albo dei Mediatori Creditizi e/o Agenti in Attività Finanziaria e/o altri Intermediari Finanziari di cui all articolo 106 TUB (Testo Unico Bancario) istituito presso l Unità di Informazione Finanziaria della Banca di Italia (già U.I.C. Ufficio Italiano Cambi). Si precisa che l offerta da parte di un soggetto convenzionato con Genercom Merchant Bank S.p.A. ( offerta fuori sede ) non comporta per il cliente alcun costo ed onere aggiuntivo. Il Cliente pertanto non è tenuto a riconoscere e/o rimborsare al soggetto che entra materialmente in rapporto con lui alcun tipo di costo. Le spese e i costi inerenti i servizi e/o finanziamenti di cui a questo foglio informativo vengono riconosciuti esclusivamente dal cliente in diretto favore della Genercom Merchant Bank S.p.A. e nella misura massima stabilita nelle condizioni economiche sopra riportate. - pagina 15 di 15 -

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