DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista
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1 1/7 OGGETTO NUOVO REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LAVORATORI AUTONOMI (REGIME FORFETTARIO) RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 1, COMMI DA 96 A 117 L N Art. 27 D.L N. 98 CONVERTITO IN L N. 111; art. 1, commi da 54 ad 89 Legge n. 190 (Legge di stabilità 2015); art. 1, comma Legge , n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ALLEGATI CLASSIFICAZIONE DT-ACCERTAMENTO- REGIME FORFETTARIO COLLEGAMENTI CIRC. N. 53/11 REFERENTE STUDIO Dott.ssa Adriana ADRIANI La presente per comunicarvi che al regime forfettario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) di cui all art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 sono apportate le seguenti modifiche dalla Legge di Stabilità Il regime, denominato Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi o regime forfettario, prevede una determinazione particolarmente semplificata del reddito, attraverso l applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi. Il reddito, così determinato, è assoggettato ad un imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali IRPEF ed IRAP, con aliquota del 5% ovvero del 15% a seconda delle casistiche, inoltre, non è riconosciuta la deduzione analitica di costi/spese. La Legge di Stabilità 2016 prevede una serie di modifiche a tale regime che possono essere così riassunte: aumento degli attuali livelli di ricavi di euro per tutti, tranne che per i professionisti per i quali l aumento sarà di euro; riduzione dell aliquota al 5% per i primi 5 anni di attività per i contribuenti che rispettano i requisiti start up; possibilità di usufruire di un regime agevolato contributivo per i soli contribuenti obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti esercenti attività d impresa, che applicano il regime forfettario; estensione della possibilità di accesso al regime forfettario ai lavoratori dipendenti che hanno anche un attività in proprio a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o da pensione non superi i euro. AMBITO SOGGETTIVO La possibilità di accedere al regime forfettario è riservata alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che, nell anno solare precedente, hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO 2007 relativo all attività d impresa o professionale esercitata. I soggetti c.d. forfettari determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare
2 2/7 dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla legge di stabilità 2015, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata e riportati in colonna 5 della tabella che segue. Dal reddito imponibile così determinato, si sottraggono eventuali contributi previdenziali versati nell anno e si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 5 oppure al 15 per cento. Le nuove soglie divise per attività sono quelle esposte nella tabella seguente: Gruppo di settore Industrie alimentari e delle bevande Commercio all ingrosso e al dettaglio Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande Commercio ambulante di altri prodotti Costruzioni e attività immobiliari TABELLA LIMITI RICAVI / COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ Codice attività ATECO 2007 Vecchi limiti ricavi/compensi 2015 Nuovi limiti Coefficiente ricavi/compensi redditività 2016 (10 11) % 45 (da 46.2 a 46.9) (da 47.1 a 47.7) % % % ( ) (68) % Intermediari del commercio % Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi Altre attività economiche (55 56) % ( ) ( ) (85) ( ) ( ) ( ) ( ) (35) ( ) ( ) ( ) ( ) (84) ( ) ( ) (97 98) (99) % % I nuovi limiti dei ricavi entrati in vigore al si applicano per la verifica dei requisiti per il periodo d imposta 2016 prendendo ad esame il periodo d imposta Il regime forfettario, così come il vecchio regime dei minimi, è un regime naturale qualora l impresa/lavoratore autonomo rispetti i requisiti richiesti, ovvero, a partire dal 1 gennaio, i soggetti interessati operano come contribuenti forfettari applicando le
3 3/7 regole previste per tale regime senza necessità di effettuare alcuna comunicazione. Conseguentemente il contribuente che ha operato nel 2015 nel regime forfettario, se al rispetta tutti i requisiti richiesti può continuare ad operare in tale regime senza alcuna comunicazione. REQUISITI DI ACCESSO Per l applicazione del nuovo regime in esame è necessaria la sussistenza dei seguenti requisiti: a. hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla Legge di Stabilità 2015 e modificati dalla Legge di Stabilità 2016,diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata; b. hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro lordi 1. per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, 2. per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, 3. comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni; c. il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera euro. Ai fini del calcolo del predetto limite: 1. per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente; 2. per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni; 3. i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50 per cento;
4 SEMPLIFICAZIONI 4/7 4. non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore ai limiti di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni; 5. non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione; I soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano di una serie di semplificazioni. Analogamente a quanto previsto per i contribuenti minimi, ai fini Iva nel regime forfetario non sono previsti l addebito dell Iva a titolo di rivalsa, né il diritto alla detrazione sugli acquisti. In relazione alle operazioni con l estero: le cessioni intracomunitarie di beni sono considerate cessioni interne ex art. 41, co. 2-bis, D.L. 30 agosto 1993 n. 331; gli acquisti intracomunitari di beni fino ad sono tassati nello Stato del cedente; le prestazioni ricevute da soggetti non residenti e rese agli stessi prevedono l applicazione degli artt. 7-ter e seguenti, D.P.R. 633/1972; le importazioni prevedono che l Iva sia assolta in Dogana mentre le esportazioni sono considerate non imponibili (senza possibilità di acquistare beni e servizi con utilizzo del plafond). Le semplificazioni degli adempimenti per i contribuenti c.d. forfetari prevedono l esonero da: 1. registrazione fatture emesse, corrispettivi e fatture di acquisto; 2. tenuta e conservazione dei registri; 3. presentazione della dichiarazione annuale e della comunicazione dati Iva; 4. compilazione della comunicazione clienti/fornitori (spesometro); 5. compilazione della comunicazione black-list. E invece previsto l obbligo di: numerare e conservare le fatture di acquisto/bollette doganali; certificare i corrispettivi (scontrino/ricevuta fiscale); indicare in fattura il riferimento normativo del regime applicato (art. 1, co. 58, legge di Stabilità n. 190/2014). I contribuenti forfetari sono, inoltre, esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, mentre sono tenuti alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi. La determinazione del reddito d impresa o di lavoro autonomo avviene in via forfetaria quale percentuale sui ricavi/compensi percepiti, ridotto dei contributi previdenziali obbligatori versati.
5 5/7 Risulta del tutto evidente che sebbene vi sia l esonero degli obblighi di registrazione e tenuta della contabilità è comunque necessario registrare tutte le operazioni poste in essere sia per poter adempiere agli obblighi fiscali della dichiarazione che permangono, sia per verificare periodicamente il rispetto del limite dei ricavi/compensi necessario per la permanenza nel regime forfettario. I contribuenti forfetari non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche in fattura. Inoltre tali contribuenti non effettuano la ritenuta alla fonte. Sussiste comunque l obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta. Nei confronti dei lavoratori autonomi forfetari non possono essere effettuati, con riferimento ai periodi d imposta di applicazione di tale regime, accertamenti fondati sugli studi di settore in quanto tali soggetti risultano esclusi dagli studi. Il secondo periodo, co. 73, art. 1, legge di Stabilità 2015, prevede tuttavia che nel Provvedimento dell Agenzia delle Entrate di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi siano individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, «specifici obblighi informativi relativamente all attività svolta». I contribuenti in regime forfetario non sono inoltre soggetti ad Irap, e sono esonerati quindi sia dal versamento dell imposta che dalla presentazione della dichiarazione. Il nuovo regime conferma le medesime agevolazione previste per il regime dei minimi: IVA IMPOSTE SUI REDDITI STUDI DI SETTORE IRAP No addebito dell iva a titolo di rivalsa. No diritto alla detrazione dell imposta sugli acquisti Per le operazioni per le quali il contribuente è debitore dell imposta (acquisti intracomunitari, riverse charge, ecc.) obbligo di integrare la fattura con l indicazione dell aliquota e dell imposta e di provvedere al versamento entro il 16 del mese successivo. E questa l unica ipotesi di versamento dell IVA. Esonero da: registrazione delle fatture emesse e di acquisto, dei corrispettivi; tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione; dichiarazione e comunicazione annuale; compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori; compilazione ed invio degli elenchi black list. Obbligo di Numerare e conservare le fatture acquisto e le bollette doganali; certificare i corrispettivi; indicare in fattura i riferimenti normativi cui sono soggette le operazioni effettuate Esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi. Il reddito d impresa/lavoro autonomo è determinato quale differenza tra l ammontare dei ricavi/compensi percepiti e le spese sostenute, ossia con l applicazione del principio di cassa. Esclusione dagli studi di settore/parametri Esenzione dall IRAP CONTRIBUENTI START UP Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015 per i contribuenti che rispettano i requisiti per il regime forfettario di cui al comma 54 (requisiti di accesso) e al comma 57 (fattispecie di esclusione) e che intraprendono un attività nuova, il reddito determinato con le regole previste per il regime forfettario è ridotto di 1/3 per l anno di inizio attività e per i due successivi (per il 2015 era l aliquota del 10%). La
6 6/7 successiva legge di Stabilità 2016 ha previsto, invece, l aliquota del 5% per i primi 5 anni di attività. È stata, quindi, riprodotta la stessa disciplina del regime dei minimi, eliminando, però, la precedente previsione del prolungamento dell applicazione dello stesso fino al compimento del 35 anno di età. Sarà, naturalmente, possibile continuare a fruire del regime forfettario anche negli anni successivi, applicando, però, l aliquota del 15%. L attività è considerata nuova, analogamente a quanto previsto per l adozione del regime dei minimi, se rispetta le seguenti condizioni: o il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d impresa, anche in forma associata o familiare; o l attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell esercizio dell arte/professione; o qualora l attività sia il proseguimento di un attività esercitata da un altro soggetto, l ammontare dei ricavi/compensi del periodo d imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfettario. Con una disposizione transitoria, l applicazione dell imposta sostitutiva con aliquota ridotta del 5% è riconosciuta per il anche ai soggetti che hanno iniziato l attività nel 2015 adottando il regime forfettario. Al contrario il contribuente che nel 2015 ha operato in regime ordinario qualora nel 2016 transiti al regime forfettario dovrà applicare l aliquota piena del 15%. NUOVO REGIME PREVIDENZIALE I commi da 76 a 84, art. 1, Legge di Stabilità 2015, hanno introdotto una misura agevolata in ambito previdenziale, riservata ai soli contribuenti obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti. I soli contribuenti esercenti attività d impresa, se applicano il regime forfettario, possono usufruire di un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui all articolo 1, comma 3, Legge n. 233/1990. La Legge di Stabilità 2016 ha previsto che sul reddito forfettario determinato sulla base delle percentuali di redditività come modificate dalla stessa legge la contribuzione dovuta ai fini previdenziali sia ridotta del 35 per cento. A partire dal 2016, stando al tenore letterale della norma, pertanto, i forfettari che volessero adottare il regime Inps agevolato torneranno a pagare i contributi previdenziali in corso d anno alle normali scadenze trimestrali, nonché la relativa quota minima seppur ridotta del 35 per cento. Non essendo state apportate altre modifiche, è confermato anche che il regime contributivo in questione potrà essere attivato esclusivamente su opzione del
7 contribuente. 7/7 LIMITE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE / PENSIONE La legge di stabilità ha previsto di estendere la possibilità di accesso al regime forfettario ai lavoratori dipendenti che hanno anche un attività in proprio a condizione che rispettano il seguente limiti: eventuali redditi di lavoro dipendente e assimilati (pensione) posseduti non devono essere superiori a quelli d'impresa, arte o professione, a meno che il rapporto di lavoro sia cessato o la somma delle due tipologie di reddito non ecceda i euro ( prima della legge di Stabilità 2016). Tale verifica non va, quindi, effettuata nei casi in cui: il rapporto di lavoro sia cessato o la somma dei redditi d impresa, o di lavoro autonomo e di lavoro dipendente o assimilato non ecceda l importo di ( prima della legge di Stabilità 2016). In questi due casi, quindi, i contribuenti possono comunque accedere al regime, purché rispettino gli altri requisiti, senza dover verificare la prevalenza. Si ricorda che in tutti i casi in cui il lavoro dipendente inizi nel corso dell anno di riferimento, non si pone alcun problema di prevalenza, dato che la verifica del requisito dev essere fatta con riferimento all anno precedente, nel quale non era svolta alcuna attività di lavoro dipendente. Tuttavia il problema si ripresenterà per l anno successivo, allorquando dovrà essere ovviamente rispettata la clausola di non prevalenza ex art. 1, co. 54, lettera d). Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, colgo l'occasione per inviarvi i più cordiali saluti. dott. Damiano ADRIANI
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