Le ultime modifiche di natura fiscale degli OICR e delle gestioni individuali di portafoglio

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1 Le ultime modifiche di natura fiscale degli OICR e delle gestioni individuali di portafoglio Sara Pedrotti Responsabile Fiscale Pioneer Investment Management Sgrpa 15 settembre

2 AUMENTO DELL ALIQUOTA DI TASSAZIONE Gli articoli 3 e 4 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 89/2014, dispone l aumento dal 20 al 26% dell aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, salvo alcune eccezioni. L aumento riguarda anche i redditi di capitale e i redditi diversi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivi del risparmio e l imposta sostitutiva applicabile alle gestioni patrimoniali in regime gestito ex art. 7, D.lgs. 461/97. 2

3 DECORRENZA DELL AUMENTO DELL ALIQUOTA DI TASSAZIONE Art. 3, comma 12, DL 66/2014: «Per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 917/86, e per i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo decreto derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, la misura dell'aliquota...del 26%... si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1 luglio 2014, in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni.» 3

4 DECORRENZA DELL AUMENTO DELL ALIQUOTA DI TASSAZIONE Per i proventi (redditi di capitale e plusvalenze) realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni di OICR rileva il momento del realizzo => data di regolamento dell operazione, tenuto conto del regime transitorio; Per le minusvalenze rileva il momento del realizzo => data di regolamento dell'operazione. Per i proventi periodici distribuiti in costanza di partecipazione all OICR, in assenza di una specifica norma di decorrenza, trova applicazione la regola generale dell'«esigibilità» => data di messa in pagamento dei proventi, (a prescindere dalla data della delibera di distribuzione e dalla data di effettivo pagamento del provento al partecipante); 4

5 REGIME TRANSITORIO Art. 3, comma 12, DL. 66/2014: «Sui proventi realizzati a decorrere dal 1 luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota in vigore al 30 giugno 2014». Il regime transitorio è stato introdotto per garantire la tassazione al 20% dei proventi maturati al 30 giugno 2014 e si sostanzia nel calcolo di uno «zainetto» costituito dalla plusvalenza maturata al , tenuto conto delle quote esistenti al (vedi esempi a p. 12 e 13). 5

6 REGIME TRANSITORIO Il regime transitorio si applica agli organismi di investimento collettivo del risparmio: Mobiliari e immobiliari (prescinde dall oggetto di investimento); Aperti e chiusi (prescinde dalle modalità di sottoscrizione del fondo); Costituti in forma di fondo comune o di Sicav (prescinde dalla forma contrattuale o statutaria); Italiani ed esteri (prescinde dal Paese di istituzione) 6

7 REGIME TRANSITORIO Il regime transitorio trova applicazione nel caso in cui alla data del 30 giugno 2014 sia maturato un provento (c.d. «zainetto»); Il regime transitorio non rileva nel caso in cui alla data del 30 giugno 2014 risulti una posizione minusvalente Il regime transitorio trova applicazione in caso di realizzo di un provento (reddito di capitale o plusvalenza) in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni; Il regime transitorio non trova applicazione in caso di realizzo di minusvalenze; 7

8 REGIME TRANSITORIO Il regime transitorio non rileva per i proventi periodici conseguiti in costanza di partecipazione all'oicr È necessario riferire il provento realizzato al provento maturato al 30 giugno 2014 (fino a concorrenza del numero di quote o azioni detenute al 30 giugno 2014); l'applicazione del regime transitorio non incide sulla regola generale di determinazione dei redditi di capitale in base al «costo medio ponderato» ma richiede l'applicazione del criterio FIFO 8

9 REGIME TRANSITORIO Le operazioni di switch e i trasferimenti di quote o azioni di OICR a rapporti diversamente intestati sono assimilate ad operazioni di rimborso: utilizzo dello «zainetto» e azzeramento (o riduzione, in caso di operazioni parziali) delle quote o azioni detenute al 30 giugno 2014; i passaggi di classi di quote o azioni sono fiscalmente irrilevanti. fusioni di OICR: nessuna incidenza sullo «zainetto» e modifica «nominale» del numero delle quote o azioni detenute al 30 giugno 2014 in funzione del rapporto di concambio; 9

10 REGIME TRANSITORIO successione e donazione: lo «zainetto residuo» in capo al de cuius/donante non può essere trasferito agli eredi/donatari; trasferimenti delle quote o azioni di OICR a rapporto intestato al medesimo investitore: nessuna incidenza sullo «zainetto» e sulle quote o azioni detenute al 30 giugno 2014 (lo «zainetto» e il «numero» delle quote o azioni detenute al 30 giugno 2014 nei singoli rapporti si sommano in termini assoluti). Poiché è stato previsto il regime transitorio, sono esclusi dalla possibilità di affrancamento i redditi derivanti alla partecipazione ad OICR (art. 3, c. 15, DL66/14) 10

11 REGIME TRANSITORIO IMPATTO SUL REGIME DI TASSAZIONE DEI PARTECIPANTI Determinazione dell'importo maturato al 30 giugno 2014 (c.d. zainetto): OICR non quotati => NAV al 30 giugno 2014 (ovvero ultimo NAV disponibile); OICR quotati => valore di mercato alla data del 30 giugno 2014 (ovvero ultimo valore disponibile) 11

12 REGIME TRANSITORIO IMPATTO SUL REGIME DI TASSAZIONE DEI PARTECIPANTI Esempio n GIUGNO 2014 POST 30 GIUGNO 2014 n. 10 quote CMP = 80 NAV al 30 giugno 2014 = 100 importo maturato al 30 giugno 2014 (zainetto) = 200 delibera di distribuzione di proventi: 7 marzo 2014 messa in pagamento dei proventi: 28 marzo 2014 n. 10 quote CMP = 80 NAV al 30 giugno 2014 = 100 importo maturato al 30 giugno 2014 (zainetto) = 200 delibera di distribuzione di proventi: 30 giugno 2014 pagamento proventi 2 Luglio 2014 = 30 ritenuta da applicare: 30 x 20% = 6 resta fermo zainetto» di 200 e n. 10 quote messa in pagamento dei proventi: 2 Luglio 2014 pagamento proventi 15 Luglio 2014 = 30 ritenuta da applicare: 30 x 26% = 7,8 resta fermo zainetto» di 200 e n. 10 quote 12

13 REGIME TRANSITORIO IMPATTO SUL REGIME DI TASSAZIONE DEI PARTECIPANTI Esempio n GIUGNO 2014 POST 30 GIUGNO 2014 n. 10 quote CMP = 80 Commissioni = 0 NAV 30/06/2014 = 100 Importo maturato al 30/06/2014 = zainetto /07/2014 successiva sottoscrizione di n. 10 quote NAV alla data di sottoscrizione = 100 nuovo CMP delle n. 20 quote = 90 CASO A) 15/10/2014 rimborso n. 3 quote (FIFO) NAV alla data di rimborso = 170 RC realizzato = = 80 x n. 3 quote = 240 ritenuta da applicare = 200 x 20% + 40 x 26% = 50,4 «zainetto» residuo = 0 n. quote residue = 17 di cui 7 «riferibili a quote detenute al in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote residue sarà applicata I'aliquota del 26% (anche su RC imputabili alle 7 quote detenute al ) CASO B) 15/10/2014 rimborso n. 3 quote (FIFO) NAV alla data di rimborso = 80 minusvalenza realizzata = = -10 x n. 3 quote = -30 (deducibile per intero) «zainetto» residuo = 200 (Ia minusvalenza realizzata non incide sullo zainetto) n. quote residue = 17 di cui 7 «riferibili a quote detenute al 30 giugno 2014 (il rimborso delle quote incide comunque sul numero delle quote detenute al 30 giugno 2014) 10/12/2014 rimborso n. 17 quote (7vq + 10 nq) NAV alla data di rimborso = 110 RC realizzato = = 20 x n. 17 quote = 340 (7vqx nqx20) = ( ) «zainetto» residuo = = 60 (Ia differenza di 60 si perde» e non può essere imputata ai proventi riferibili alle quote post 30 giugno ritenuta da applicare = 140 x 20% x 26% = 80 13

14 IMPATTI SUL REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO OICR che investono in titoli pubblici Ai fini della individuazione della quota riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri deve essere applicata la percentuale media rilevante alla data di realizzo del provento sia con riferimento all'importo maturato al 30 giugno 2014 (da tassare nella misura del 20%) sia con riguardo all'importo da assoggettare al 26%. 14

15 IMPATTI SUL REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO OICR che investono in titoli pubblici Al fine di garantire la tassazione al 12,50% della quota riferibile ai titoli pubblici, relativamente: all'importo «maturato» al 30 giugno 2014, la quota dei proventi riferibili ai titoli pubblici va computata nel limite del 62,50% del relativo ammontare; all'importo da assoggettare al 26%, la quota dei proventi riferibili ai titoli pubblici va computata nel limite del 48,08% del relativo ammontare; proventi periodici messi in distribuzione successivamente al 30 giugno 2014 => la quota dei proventi riferibili ai titoli pubblici va computata nel limite del 48,08% (il provento è assoggettato a ritenuta del 26% al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili ai titoli pubblici) minusvalenze realizzate a decorrere dal 1 luglio 2014 => le perdite riferibili ai titoli pubblici rilevano nei limiti del 48,08% (le minusvalenze realizzate possono essere dedotte per un importo ridotto del 51,92% della quota imputabile ai titoli pubblici). 15

16 IMPATTI SUL REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO l'aumento al 26% dell'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria non incide sull'importo del «risparmio d'imposta» (pari al 12,50% dell'ammontare dei risultati negativi accumulati dagli OICVM italiani e dai fondi lussemburghesi storici per effetto del regime di tassazione vigente fino al 30 giugno 2011); In caso di cessazione dell'oicr, l importo della minusvalenza corrispondente ai risultati negativi accumulati non utilizzati in compensazione potrà essere utilizzata dal partecipante in deduzione dalle plusvalenze e altri redditi diversi per un importo pari al 48,08%; con l'aumento al 26% dell'aliquota di tassazione dei predetti redditi, potrà essere accreditato all OICR un importo pari al 26% dell ammontare dei redditi (ovvero un importo pari alla ritenuta effettivamente applicata tenuto conto del regime transitorio degli OICR). 16

17 IMPATTO SUL REGIME DI TASSAZIONE DEI PARTECIPANTI Imprese di assicurazione A decorrere dal 24 aprile 2014 (data di entrata in vigore del DL 66/14) non si applica la ritenuta sui redditi derivanti dalla partecipazione a: - OICR italiani (diversi dagli OICR immobiliari); - fondi Lussemburghesi storici - OICVM armonizzati e OICR non armonizzati (diversi dai fondi immobiliari) istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list e il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza di cui all'art. 10-ter, commi 1 e 2, della legge n. 77/83 spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita (art. 4, commi 4 e 5, del. DL 66/14). 17

18 LE ULTIME MODIFICHE DI NATURA FISCALE DELLE GESTIONI PATRIMONIALI L imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 461/97 passa dal 20 % al 26% a decorrere dal 1 luglio risultato maturato al 30 giugno 2014 => da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20%; - risultato maturato dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2014 (o alla data di chiusura del rapporto, se antecedente) => da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26%. l'imposta sostitutiva sul risultato maturato alla data del 30 giugno 2014 è versata nel termine ordinario, 16 febbraio non è possibile compensare l'eventuale risultato positivo maturato al 30 giugno 2014 con l'eventuale risultato negativo maturato tra il 1 luglio 2014 e il 31 dicembre 2014; l'importo dell'imposta sostitutiva del 20% dovuta sul risultato positivo maturato al 30 giugno 2014 rileva ai fini della determinazione del risultato maturato dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre

19 LE ULTIME MODIFICHE DI NATURA FISCALE DELLE GESTIONI PATRIMONIALI I risultati negativi di gestione eventualmente residui alla data del 30 giungo 2014 e relativi ad annualità ante 2012 possono essere portati in deduzione dai risultati di gestione maturati successivamente per una quota pari al 48,08% del loro ammontare (entro il quarto anno). I risultati negativi di gestione eventualmente residui alla data del 30 giungo 2014 e relativi al periodo compreso tra il 1 gennaio 2012 e il 30 giugno 2014 possono essere portati in deduzione dai risultati di gestione maturati successivamente per una quota pari al 76,92% del loro ammontare (sempre entro il quarto anno). 19

20 GESTIONI PATRIMONIALI INVESTIMENTI NEI CD TITOLI PUBBLICI Al fine di garantire il medesimo trattamento fiscale agli investimenti in titoli di Stato anche qualora vengano sottoscritti nell ambito di una GP, è previsto che i proventi e le perdite derivanti dai cd titoli pubblici dovranno concorrere alla formazione del risultato maturato di gestione nella misura del 48,08%. Per lo stesso motivo, i proventi e le perdite derivanti da fondi che investono nei cd titoli di Stato sono determinati al netto della quota riferibile ai titoli pubblici. 20

21 GESTIONI PATRIMONIALI MOVIMENTAZIONE DEL CONTO UNICO Poiché per le obbligazioni e i titoli similari rientranti nel perimetro del D.Lgs. n. 239/96, l'aliquota del 26% si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'art. 44 del TUIR maturati a partire dal 1 luglio 2014, gli intermediari devono effettuare gli opportuni accrediti e addebiti al conto unico e i corrispondenti accrediti ed addebiti nei confronti del contribuente. 21

22 GESTIONI PATRIMONIALI CASSE PRIVATIZZATE Il comma 6-bis dell art. 4 riconosce, a favore degli enti di previdenza obbligatoria (casse professionali), istituiti nelle forme di associazione o fondazione, un credito d imposta pari alla differenza tra l ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo che va dal 1 luglio al 31 dicembre 2014 e l ammontare delle medesime ritenute calcolate nella misura del 20%. L ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate nella misura del 26% deve risultare da una certificazione redatta a cura degli intermediari o deve essere dichiarato dagli enti medesimi. 22

23 GESTIONI PATRIMONIALI AFFRANCAMENTO In caso di rapporti di gestione di portafoglio in regime amministrato di cui all'art. 6 D.lgs. 461/97 a decorrere dal 1 luglio 2014, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR, in luogo del costo o valore di acquisto può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 30 giugno 2014, a condizione che il contribuente: opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze, delle minusvalenze relative ai predetti titoli, strumenti finanziari, rapporti e crediti (escluse quelle derivanti dalla partecipazione ad OICR di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR); provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta nella misura del 20%. 23

24 GESTIONI PATRIMONIALI AFFRANCAMENTO In caso di rapporti in regime amministrato\o di cui all'art 6 del d.lgs. n. 461/97: l'opzione è resa mediante apposita comunicazione all'intermediario entro il 30 settembre 2014 e si estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione (o altro stabile rapporto), posseduti alla data del 30 giugno 2014 nonché alla data di esercizio dell'opzione; l'imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 novembre 2014, ricevendone provvista dal contribuente. le disposizioni in materia di affrancamento non trovano applicazione per i titoli pubblici italiani ed esteri e per le quote o azioni di OICR italiani ed esteri; rilevano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di affrancamento disposte con d.m. 13 dicembre

25 GESTIONI PATRIMONIALI AFFRANCAMENTO l'affrancamento può comportare la determinazione di minusvalenze, perdite e differenziali negativi relativamente ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) dell'art. 67 del TUIR. Tali minusvalenze possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c- quinquies), del TUIR realizzati successivamente al 30 giugno 2014: per una quota pari al 76,92% del loro ammontare; per una quota pari al 48,08%, qualora si tratti di minusvalenze realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 e non compensate in sede di affrancamento. 25

26 LE DISPOSIZIONI FISCALI COMPRESE NEL D.LGS. 44/2014 Gli artt. da 9 a 14 del D.lgs. 44/2014 recanti le disposizioni fiscali di attuazione della direttiva AIFM (direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011) comportano anche alcune importanti modifiche al regime di tassazione egli OICR, in particolare: - norme volte ad armonizzare il regime di tassazione degli OICR esteri il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza ai sensi della direttiva AIFM a quello degli omologhi prodotti di diritto italiano; - Alcune disposizioni di coordinamento; - una nuova regola di determinazione della base imponibile dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR. 26

27 LE DISPOSIZIONI FISCALI COMPRESE NEL D.LGS. 44/2014 MODIFICHE AL REGIME DI TASSAZIONE DEGLI OICR DI DIRITTO ESTERO regime di tassazione degli OICR esteri (diversi dagli immobiliari): OICVM armonizzati e OICR esteri non armonizzati che investono in strumenti finanziari o in altri beni (ad esempio, in crediti, titoli rappresentativi di crediti, metalli, pietre preziose, beni d'arte, ecc.) regime di tassazione degli OICR immobiliari di diritto estero: introduzione di una specifica disciplina analoga a quella degli OICR immobiliari di diritto italiano (distinzione tra investitori istituzionali e investitori non istituzionali e previsione del regime di tassazione per trasparenza per gli investitori non istituzionali con partecipazione al fondo superiore al 5%). 27

28 LE DISPOSIZIONI FISCALI COMPRESE NEL D.LGS. 44/2014 NORME DI COORDINAMENTO Possibilità di compensare il risparmio d'imposta accumulato dagli OICVM italiani anche con le ritenute applicate sui proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR non armonizzati, diversi dagli OICR immobiliari, il cui gestore sia soggetto alla direttiva AIFM I redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani ed esteri concorrono alla formazione del risultato maturato della gestione ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 461/97 28

29 LE DISPOSIZIONI FISCALI COMPRESE NEL D.LGS. 44/2014 NUOVA REGOLA DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONBILE nuova regola di determinazione della base imponibile dei redditi di capitale conseguiti in sede di rimborso, liquidazione e cessione delle quote o azioni => non rileva più il valore di riscatto, liquidazione e cessione delle quote o azioni e il costo delle medesime risultanti dai prospetti periodici, ma il valore e il costo effettivi. Il cambiamento impatta sui fondi quotati (si conseguiranno solo redditi di capitale e/o minusvalenze, non è più possibile conseguire redditi diversi positivi). 29

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