Cittadinanza e residenza dello straniero di discendenza italiana Avv. Antonino Desi
|
|
- Giulia Parodi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Cittadinanza e residenza dello straniero di discendenza italiana Avv. Antonino Desi Filodiritto.it 1. La cittadinanza: normativa e procedura La legge sulla cittadinanza (L. 5 febbraio 1992 n. 91[1]), nell abrogare la precedente L. 555/1912, ne ha mantenuto il principio guida dello jus sanguinis (= diritto per discendenza) in ordine al riconoscimento della cittadinanza italiana, lasciando in posizione di residualità il principio dello jus soli (= diritto per nascita sul territorio dello Stato). A norma dell art. 1 della L. 91/92 è quindi riconosciuto cittadino italiano il figlio di padre o di madre cittadini. Riconoscimento, questo, che consiste nell attribuzione non ex novo bensì dalla nascita, in quanto ricognizione del possesso dello status civitatisderivato al soggetto in virtù della discendenza da un cittadino italiano per nascita. In sede di applicazione pratica della norma, il cittadino straniero discendente da emigrato italiano si vede riconoscere la cittadinanza italiana inevitabilmente secondo un procedimento a ritroso: ove un genitore (padre o madre) siano riconosciuti cittadini italiani, anch egli godrà del medesimo status. Tuttavia, a seguito del fenomeno di emigrazione che ha colpito soprattutto il nostro meridione nel secolo scorso, precipuamente verso il continente sudamericano, il procedimento di riconoscimento a ritroso della cittadinanza necessariamente si sviluppa sovente in più passaggi generazionali. Ad esempio, nel caso in cui il più prossimo ascendente italiano sia, in ipotesi, un bisnonno, occorrerà riconoscere la cittadinanza jure sanguinis al di lui figlio (nonno dell interessato), seppur nato in terra straniera (e quindi straniero per nascita). Allo stesso modo, la cittadinanza italiana si trasmetterà al figlio del nonno, ossia al genitore dell interessato. E così, accertata la cittadinanza italiana del genitore, anche al figlio potrà essere applicato l art. 1 della Legge.
2 Sotto il profilo operativo, lo straniero che intenda vedersi riconoscere la cittadinanza italiana deve, quindi, documentare e far certificare la cittadinanza dei propri ascendenti, uno per uno, risalendo nelle generazioni sino all avo (emigrato) di nascita italiana. Ciò comporta, intuitivamente, la necessità di ricostruzione documentale di tutti i singoli passaggi nell albero genealogico, non senza difficoltà: dopo aver accertato eventuali variazioni nei nomi, talora mal trascritti, talora deformati dalla lingua del paese di emigrazione (es., nei casi del sudamerica: Cella=Chella, Rossi=Rosi, Chirico=Quirico, Giovanni=Juan)[2], occorre acquisire la documentazione anagrafica di tutti gli ascendenti (per comprovare la continuità genealogica) e, in particolare dell avo italiano la cui documentazione, però, è rimasta in Italia, presso il comune di nascita. Senonché la ricerca del documento cartaceo di vecchia data (per il quale non ha luogo parlare di informatizzazione) è sovente ostacolata dalla dispersione degli archivi pubblici, vuoi in conseguenza di distruzione bellica degli uffici, vuoi per avvenuta soppressione o accorpamenti di municipalità; e deve così dirigersi verso altre fonti quali, ad esempio, gli archivi di Stato, gli archivi parrocchiali, gli archivi delle caserme dove l avo ha prestato servizio militare; e così via, progredendo o bloccandosi a seconda della minore o maggiore dispersione dei documenti. In tutto questo lavoro di ricerca, alla difficoltà logistica se ne aggiunge un altra: ove fra gli avi figuri un ascendente di sesso femminile, varia il cognome del figlio: il cognome dell avo italiano si perde e l oriundo assume un cognome per lo più straniero, del paese di nascita del padre. Quanti più sono i passaggi in linea femminile, tanto più i congiungimenti matrimoniali rendono complicato risalire all avo (o all antenata) di diretta nascita italiana, poiché il diverso cognome non ne agevola l identificazione[3]. Una volta acquisita l intera documentazione, necessariamente con l ausilio di un corrispondente in Italia, il cittadino straniero deve curare la traduzione giurata in lingua italiana delle certificazioni formatesi all estero e sottoporle al vaglio del Comune italiano dove egli risiede o intenda stabilire la propria residenza (art. 23).
3 L Ufficiale di stato civile deve quindi acquisire, dal Consolato italiano competente in base al luogo di nascita dell interessato, la certificazione attestante che né questi, né alcuno dei suoi avi, abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Operativamente, secondo le direttive della Circ. Min. n. K.28.1 del , tutto quanto appena detto avviene dietro presentazione di una specifica istanza corredata dei seguenti documenti: 1. estratto dell atto di nascita dell avo italiano emigrato all estero, rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque; 2. atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i discendenti in linea retta, compreso il soggetto rivendicante il possesso della cittadinanza italiana; 3. atto di matrimonio dell avo italiano emigrato all estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all estero; 4. atti di matrimonio dei discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori del soggetto rivendicante il possesso della cittadinanza italiana, anch essi accompagnati da traduzione ufficiale italiana; 5. certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l avo italiano a suo tempo emigrato dall Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di
4 emigrazione anteriormente alla nascita dell ascendente dell interessato: ad esempio, in Argentina questo certificato è il c.d. Poder Judicial, rilasciato dalla Càmara Electoral, attestante che l avo italiano non si iscrisse mai nelle liste elettorali dello stato estero; anch esso deve essere tradotto in lingua italiana[4]; 6. certificato rilasciato dalla competente autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta, né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato[5]; 7. certificato di residenza. Inoltre, se in uno dei passaggi lo stato di filiazione è stato dichiarato giudizialmente, occorre produrre anche la sentenza straniera[6], ovviamente anch essa accompagnata da traduzione giurata. In sostanza, i requisiti da provare sono: a) la discendenza; b) l assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza; c) la mancata naturalizzazione straniera da parte dell avo, quantomeno prima della nascita di suo/a figlio/a; d) l assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei suoi discendenti. Ma non basta. La Circolare K.28.1 chiarisce che, allo scopo di poter accertare in modo compiuto il mancato esercizio da parte dei soggetti reclamanti il possesso della cittadinanza italiana della facoltà di rinunziarvi si rende necessario, da un lato, svolgere adeguate indagini presso il Comune italiano d origine o di ultima residenza dell avo italiano emigrato all estero e, dall altro lato, contattare direttamente tutte le Rappresentanze consolari italiane competenti per le varie località estere ove gli individui in questione abbiano risieduto. Ciò significa che, se l avo italiano si era trasferito (parlando dell Argentina), ad esempio, da Buenos Aires a Cordoba e poi a Mendoza, il certificato di cui al n. 6 dovrà essere richiesto a ciascun Consolato competente, nella cui giurisdizione ricade ogni singola località di residenza: e ciò non avviene d ufficio, bensì su interessamento personale.
5 L Ufficiale di stato civile, vagliata la documentazione in ordine alle certificazioni e alle indagini presso il comune italiano d origine dell avo, riscontrata la regolarità e la fondatezza della domanda, inoltra la richiesta di cittadinanza al Consolato italiano competente in base al luogo di nascita dell interessato. Il Consolato, verificate le condizioni, emette il certificato di cui al p.to 6. Compiuta l istruttoria sulla scorta della documentazione presentata, a norma dell art. 16 del DPR 12 ottobre 1993 n. 572 (Regolamento di esecuzione della L. 91/92) il Sindaco del comune di residenza (ovvero il Consolato italiano se la residenza è all estero) emette la certificazione di cittadinanza e la trasmette all Ufficiale di stato civile (comma 5) il quale, predisposta la trascrizione degli atti di stato civile, dà comunicazione della cittadinanza, oltre che all interessato, anche alla Questura e al Ministero dell Interno, Divisione Cittadinanza. A questo punto, il cittadino ormai definitivamente italiano se ritiene può richiedere il rilascio del passaporto. 2. La residenza: normativa e rapporti con la cittadinanza Comunemente si fa risalire il concetto di residenza all art. 43 del Codice civile, come luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Tuttavia, su questa norma prevale la legge anagrafica (L. 24 dicembre 1954 n. 1228), sia per il principio di successione nel tempo, sia per il principio secondo cui lex specialis derogat legi generali. L art. 1 della Legge 1228/54, prevede espressamente che "Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle
6 famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge". L'art. 2 della medesima legge statuisce che "la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo nel comune di nascita" [7]. Occorre prestare attenzione a questo particolare istituto della residenza senza fissa dimora per le sue implicazioni con la cittadinanza degli oriundi italiani. La residenza "senza fissa dimora" non è una residenza falsa: ad essa non corrisponde un infedele rappresentazione della situazione giuridica in cui versa il residente, bensì la semplice attestazione di una domiciliazione che, se non registrata, non sarebbe valida ai fini anagrafici e priverebbe il soggetto della possibilità di godere di tutela e di assistenza sul territorio nazionale, facendolo considerare di fatto "irreperibile". E' ben vero che tale istituto giuridico può apparire, di primo acchito, linguisticamente contraddittorio, laddove contrappone un concetto di "residenza" squisitamente amministrativo all'analogo concetto civilistico previsto dall'art. 43 del codice civile. Ma appunto perché il legislatore ha inteso distinguere le due fattispecie, la norma ricorre ad una fictio juris: la persona si considera residente, pur senza esserlo fisicamente; anche il Ministro dell Interno, nel rispondere ad una interrogazione parlamentare che vedremo, ha parlato di una conseguenza delle disposizioni normative in materia anagrafica. La ratio dell'istituto meriterebbe ben più profondo studio e, per brevità, rinviamo ad altri Autori[8], limitandoci in questa sede a rimarcare l'impossibilità, per chiunque si trovi sul territorio nazionale e sia privo di residenza, di accedere ai più comuni servizi sociali perché considerato ufficialmente "irreperibile". Per questa ragione nel 2002 il
7 Comune di Roma ha persino istituito una via fittizia (denominata "via Modesta Valenti") sotto la quale registrare le residenze senza fissa dimora. A questo indirizzo virtuale, ossia non materialmente esistente, il Comune di Roma registra i residenti senza fissa dimora: ai numeri dispari i c.d. senza tetto e i senza fissa dimora che eleggono domicilio ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel Comune; e ai numeri pari i già residenti che abbiano perso la disponibilità di un abitazione. Interessante la risalente Circolare n del del Comune di Roma: Quanto sopra premesso, gli Uffici Anagrafici circoscrizionali vorranno accogliere le richieste di residenza dei senza fissa dimora nelle seguenti ipotesi: cittadini italiani in possesso dei requisiti necessari...; cittadini stranieri extra comunitari identificati attraverso un valido titolo di viaggio (passaporto) e in grado di esibire anche un valido foglio di soggiorno rilasciato dalle Autorità di Pubblica Sicurezza. Da quest ultima disposizione sembra ricavarsi la conclusione che l istituto del senza fissa dimora non sarebbe applicabile soltanto a persone emarginate della società, quali mendicanti, senzatetto, etc. Così prosegue la Circolare del Comune di Roma: Per la pratica applicazione di tale direttiva sarà necessario che le persone senza fissa dimora all atto della richiesta di iscrizione esibiscano una dichiarazione delle Associazioni o degli Enti di Volontariato nella quale viene precisata la disponibilità a fornire il proprio indirizzo come domicilio anagrafico dell interessato. Tale iscrizione... non necessita di ulteriore verifica da parte dei VV.UU. giacché l indirizzo fornito non rappresenta la dimora effettiva dell interessato, ma il suo recapito ai soli fini anagrafici.
8 In altre parole, sin dal 1994 il Comune di Roma, cui hanno fatto seguito numerose altre municipalità, ha concesso la residenza a cittadini nati all estero ma aventi diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana perché discendenti di cittadini italiani anticamente emigrati. Tuttavia, come precisato dalla disposizione capitolina, proprio perché manca un effettiva dimora, il cittadino stranieroaspirante alla cittadinanza italiana iure sanguinis chiede e ottiene, per espresso suo diritto sancito dalla riportata legge anagrafica[9], la residenza "senza fissa dimora" e questa residenza, indipendentemente dalla costante presenza fisica in Italia del soggetto (presenza che potrebbe anche venir meno), fungerà da domiciliazione nel successivo iter burocratico finalizzato alla cittadinanza, non avendo altrimenti il Consolato un riferimento legato alla reperibilità del soggetto istante. Come illustrato nel 1, la Legge 91/1992 consente di presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana: al Comune dove l interessato risiede o intende stabilire la propria residenza; all Autorità diplomatica o consolare del luogo estero di residenza. La Legge 91/1992, quindi, consente ma non impone la fissazione di una residenza del cittadino straniero in Italia. Il che equivale a dire che la previsione di una residenza in territorio italiano non è funzionalmente stabilita quale atto amministrativo prodromico al riconoscimento della cittadinanza, ben potendo il cittadino interessato adire il Consolato italiano competente in caso di sua residenza all estero. Al contrario, la residenza in un Comune italiano è esclusivamente prevista ove l interessato intenda far seguire l istruttoria all ufficio municipale, lasciando al Consolato la sola verifica che nessuno degli ascendenti emigrati abbia mai rinunciato all originaria cittadinanza italiana; col vantaggio di vedersi riconoscere con meno ritardo il proprio diritto, attesa la maggior rapidità dell istruttoria effettuata dai comuni rispetto a quella dei consolati. Da ciò discende che l atto amministrativo di concessione della residenza è unicamente il passaggio solo eventuale di un iter amministrativo ma, in quanto privo di nesso teleologico rispetto al successivo atto
9 amministrativo di riconoscimento della cittadinanza, non si pone come presupposto rispetto a quest ultimo, rimanendo appunto la cittadinanza soggetta non alla residenza, bensì ai ben diversi presupposti dello jus sanguinis ovvero (nei casi previsti) dello jus soli. Ciò è tanto più vero ove si consideri che la L n. 68, sulla quale pure torneremo nel prosieguo, nell abolire il permesso di soggiorno per permanenze in territorio italiano di durata non superiore a tre mesi, sostituendolo con semplice dichiarazione di presenza, consente agli stranieri di soggiornare regolarmente in Italia per detto breve periodo (quindi, senza fissa dimora ) utilizzando la ricevuta di presentazione della dichiarazione di presenza come idoneo documento al fine di ottenere l iscrizione anagrafica tesa al riacquisto della cittadinanza (in tal senso testualmente la Circolare n. 32 del del Min. Interno, Dip. Affari Interni e Territoriali, Dir. Centr. per i Servizi Demografici). Occorre quindi prendere in esame il problema della residenza, sulla quale, come accennato, è sorto un caso nazionale oggetto di interrogazione parlamentare[10]. In quella sede, l interrogante On. Rampelli poneva al Ministro dell Interno un quesito, rimarcando che alcuni siti Internet consigliano agli oriundi italiani di recarsi direttamente a Roma per iscriversi come residenti, senza accertamento, dichiarandosi appunto senza fissa dimora, per poi chiedere di ottenere speditamente i documenti validi e di conseguenza la cittadinanza. Nella seduta del 5 novembre 2008, il Ministro così contestualizzava la propria risposta: Dico subito che la situazione particolare che si è creata a Roma, dove il fenomeno è più evidente, è una conseguenza delle disposizioni normative in materia anagrafica. L articolo 2 della legge n del 1954 dispone, infatti, che ai fini dell obbligo di iscrizione anagrafica la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha il domicilio e, in mancanza di questo, nel comune di nascita. Il regolamento anagrafico prosegue il Ministro stabilisce che l anagrafe è costituita dalle persone che hanno fissato nel comune la propria residenza e da quelle che, senza fissa dimora, vi hanno stabilito il domicilio.
10 Il Comune di Roma si è rivelato sensibile alla problematica fatta sorgere dalla sua iniziativa, consapevole che, pur nella tutela del diritto del cittadino[11], l applicazione della legge lasciava spazio a prassi discutibili. Per cui, nel 2008, ha ritenuto di circoscrivere quella possibilità ai cittadini provatamente in stato di disagio (ma chi lo valuta?). Però, ancora nel 2009, lo stesso Comune, con Circolare n del , sempre privilegiando l iscrizione anagrafica presso private associazioni di volontariato (all uopo istituendo un modello standard di nulla osta alla domiciliazione), ha ancora ammesso la possibilità che l interessato, pur avendo genericamente eletto il proprio domicilio nel territorio municipale, non abbia dichiarato alcun indirizzo specifico presso associazioni, prevedendo, in tal caso, l iscrizione d ufficio all indirizzo virtuale di Via Modesta Valenti. Sino a qualche anno fa, non esisteva peraltro un vero e proprio registro per siffatte posizioni anagrafiche ed il vuoto normativo era colmato dalla prassi seguita dai comuni. Finché è intervenuta la L. 15 luglio 2009 n. 94 istituendo un apposito registro nazionale delle persone prive di fissa dimora attraverso il sistema INA (Indice Nazionale delle Anagrafi) già istituito nel 2000 col D.L. 27 dicembre 2000 n Il registro nazionale delle persone s.f.d. è tenuto dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero, Dir. Centrale per i servizi demografici, e le modalità di funzionamento sono dettate dal D.M. 6 luglio 2010: vale a dire che solo nell anno del processo si è completata la normativa organica dell istituto in questione. Si direbbe quindi infondata la tesi secondo cui la residenza vada accompagnata da un obbligo di effettiva permanenza sul territorio comunale, come dimostra anche la sua incompatibilità con la L. 28 maggio 2007 n. 68, significativamente intitolata Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio. L art. 1 della legge prevede che per soggiorni di durata inferiore a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno, essendo sufficiente una dichiarazione di presenza che i cittadini extracomunitari presentano all autorità di frontiera all atto dell ingresso[12]. La Circolare 13 giugno 2007 n. 32 del Ministero dell Interno è chiara: La ricevuta di tale dichiarazione... si ritiene che possa costituire titolo utile ai fini dell iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis... La dichiarazione, infatti, è
11 l adempimento che consente agli stranieri di soggiornare regolarmente in Italia per un periodo di tre mesi o per il minor periodoeventualmente stabilito nel visto d ingresso. Il D.M. 26 luglio 2007 è ancora più chiaro, stabilendo che, ai fini dell iscrizione anagrafica dei soggetti provenienti da Paesi che non applicano l accordo di Schengen e che intendono richiedere il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, è sufficiente l esibizione del timbro Schengen sul documento di viaggio. In ultimo, la Circolare 28 settembre 2007 n. 52 del Ministero diffonde agli uffici periferici le istruzioni di cui al Decreto Ministeriale. Prevedendo la possibilità di soggiorni in Italia di durata anche minima, la novella legislativa è la prova di come il legislatore abbia definitivamente disatteso il principio secondo cui debba permanere una connotazione di abitualità e stabilità della dimora nell obbligo di residenza ai fini dell avvio della pratica amministrativa di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis. 3. L A.I.R.E. Anagrafe Italiana dei Residenti all Estero L A.I.R.E. (disciplinata dalla L. 27 ottobre 1988 n. 470 e dal regolamento di esecuzione approvato con DPR 6 settembre 1989 n. 323) è l Anagrafe della popolazione italiana all estero. E parte integrante dell anagrafe italiana e contiene i dati di tutti i cittadini che risiedono all estero per un periodo superiore a 12 mesi. Ovunque siano nati, i cittadini italiani sono tenuti a iscriversi all AIRE, affinché siano consentiti: a) l esercizio dei diritti politici; b) la programmazione degli interventi statali a favore delle comunità di italiani residenti all estero; c) l erogazione dei servizi amministrativi e gli interventi di assistenza previsti per i cittadini italiani residenti all estero.
12 I cittadini italiani che si trasferiscono all estero ottengono l iscrizione all AIRE attraverso la compilazione di un apposito modello (CONS.01), in due diversi modi: recandosi, entro 90 giorni dalla data di emigrazione, al Consolato italiano all estero competente per territorio, che provvederà a inviare il modello CONS.01 al Comune di emigrazione, ove l Ufficiale d anagrafe procederà all iscrizione all AIRE; in alternativa, il cittadino può rendere la dichiarazione di emigrazione già all ufficio Anagrafe del Comune di residenza, almeno 20 giorni prima della partenza, fornendo l indirizzo dello Stato estero di emigrazione. Il Comune inoltrerà la comunicazione al Consolato e al Ministero dell Interno. Anche in questo caso l interessato dovrà però poi recarsi al Consolato per denunciare il suo arrivo sul territorio dello Stato estero. Il Consolato invierà al Comune la conferma dell avvenuto trasferimento e l Ufficiale d anagrafe provvederà così alla cancellazione del cittadino dall anagrafe della popolazione residente. Ad iscrizione avvenuta, il Consolato diviene il referente del cittadino italiano per tutte le formalità di carattere anagrafico, elettorale, etc. [1] Si aggiungono i regolamenti di esecuzione approvati con DPR 12 ottobre 1993 n. 572 e con DPR 18 aprile 1994 n Tralasciamo ovviamente normative specifiche, quali la L. 14 dicembre 2000 n. 379 sul riconoscimento della cittadinanza alle persone nate nei territori appartenuti all Impero austro ungarico, la L. 8 marzo 2006 n. 124 sul riconoscimento della cittadinanza ai discendenti di connazionali dell Istria, di Fiume e della Dalmazia; nonché la L. 27 maggio 1929 di ratifica del Trattato dell 11 febbraio 1929 tra l Italia e la Santa Sede in ordine alla cittadinanza dei residenti nello Stato del Vaticano.
13 [2] Su questo problema, v. Circ. Min. Interno n. K.8/2/99 del [3] Tralasciamo qui tutta la problematica legata alla situazione della donna coniugata con straniero prima del 1 gennaio 1948, risolta dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 87 del 16 aprile 1975, dall introduzione nel codice civile dell art. 143 ter, dall art. 215 della L. 151/75 (Riforma del diritto di famiglia) e, in sede amministrativa, dalla Circolare del Ministero dell Interno n. K.60.1/5 del 8 gennaio Viene anche omessa la storica problematica, ormai superata, legata al mancato riconoscimento del diritto della madre italiana di trasmettere la cittadinanza al figlio: principio dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983; incostituzionalità che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n del 26 giugno 1998, stabilirono avere efficacia retroattiva sino al 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della carta costituzionale. [4] E opportuno aggiungere che in Argentina, così come in altri paesi sudamericani, l acquisto della cittadinanza non comporta l automatica obbligatorietà della rinuncia all originaria cittadinanza dello straniero. Per questo motivo, nessun italiano naturalizzato argentino si è visto costretto a rinunciare all originaria cittadinanza italiana. Per dimostrare la non adozione della cittadinanza argentina, quindi, è sufficiente presentare il certificato del Poder Judicial, ossia l attestazione di non acquisto volontario della cittadinanza rilasciata dalla Camera Elettorale argentina. La donna italiana sposata con cittadino argentino non acquista la cittadinanza del coniuge, in quanto la legge argentina non prevede questa ipotesi. [5] Questo certificato non è sostituibile da atto notorio o da autocertificazione, per l impossibilità di verifica da parte dell autorità italiana: v. Min. Interno, Dip. per le Libertà Civili e l Immigrazione, Dir. Centr. per i Diritti Civili, prot. n. K del 8 agosto [6] Tralasciamo l esame del caso del figlio adottato, al quale prima della L. 5 giugno 1967 n. 431 che lo equiparò al figlio legittimo era negata la cittadinanza. Sul tema,
14 vedasi anche la L. 31 dicembre 1998 n. 476 che ha ratificato la Convenzione dell Aja del 29 maggio [7] Nulla aggiunge il regolamento di esecuzione, approvato con DPR 30 maggio 1989 n [8] MINARDI Romano, Senza fissa dimora, in I Servizi Demografici n. 4/2005, Ed. Maggioli; MOROZZO DELLA ROCCA Paolo, Le nuove regole sull iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora, in Lo Stato Civile, novembre 2009, pag. 834 (entrambi prodotti agli atti dalle difese di entrambe le imputate). [9] Diritto ulteriormente riconosciutogli dall art. 6 del D.Lgs. 286/98, T.U. Immigrazione. [10] Interrogazione n , seduta n. 79 del 5 novembre 2008 della Camera dei Deputati, prodotta agli atti dalla difesa in allegato alla memoria del ottobre [11] L iscrizione anagrafica non è un provvedimento concessorio, ma è un diritto soggettivo del cittadino e un obbligo per l ufficiale d anagrafe (Cass. SS.UU., 19 giugno 2000 n. 449). Il Comune, quale ufficiale del Governo, è tenuto esclusivamente a dare applicazione alle norme regolanti la materia, sicché in capo al cittadino richiedente si configura un vero e proprio diritto soggettivo all iscrizione (Trib. Milano, 2 giugno 2003 n ). [12] In precedenza era invece necessario il permesso di soggiorno per motivo di attesa di cittadinanza: art. 11, comma 1 lett. c, DPR 31 agosto 1999 n. 394 (Regolamento di esecuzione del T.U. Immigrazione).
Concessione della cittadinanza
CITTADINANZA ITALIANA Criteri ispiratori della normativa in materia di cittadinanza La cittadinanza italiana, basata principalmente sullo "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato
Dettagli- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI - AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA - AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D AOSTA
DIREZIONE GENERALE PER L AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE Servizio Cittadinanza, Affari Speciali e Patrimoniali Divisione Cittadinanza Prot.N.K.28.1 ROMA, 8.4.1991 - AI PREFETTI
DettagliUNIONE ITALIANI NEL MONDO
IM UNIONE ITALIANI NEL MONDO CITTADINANZA ITALIANA DIRITTI E PROCEDURE Introduzione Il possesso della cittadinanza italiana indica l appartenenza allo Stato italiano e serve per avvalersi dei diritti
DettagliMinistero dell Interno
ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento
DettagliRISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni
DettagliCIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2
CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta. Incontro con la stampa specializzata
Dettaglia) La distinzione delle fonti di diritto secondo un ordine gerarchico; b) La distinzioni delle fonti del diritto in fonti-atto e in fonti fatto;
1. Che cosa si intende per gerarchia delle fonti? a) La distinzione delle fonti di diritto secondo un ordine gerarchico; b) La distinzioni delle fonti del diritto in fonti-atto e in fonti fatto; c) La
DettagliResidenza, ospitalità e permesso di soggiorno: questioni e casistiche sull'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri
LucaTavani Residenza, ospitalità e permesso di soggiorno: questioni e casistiche sull'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d Anagrafe SOGGETTI
DettagliL ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI RICHIEDENTI ASILO DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE FORMAZIONE OPERATORI SPRAR 2014. Avv. Anna Brambilla - ASGI
L ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI RICHIEDENTI ASILO DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE FORMAZIONE OPERATORI SPRAR 2014 Avv. Anna Brambilla - ASGI avvannabrambilla@gmail.com LA RESIDENZA COME DIRITTO La
DettagliCOMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
COPIA COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA PROVINCIA DI ALESSANDRIA ****** VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 OGGETTO: ISTITUZIONE DI AREA DI CIRCOLAZIONE FITTIZIA PER I SENZA TETTO E I SENZA
Dettagli5. La nascita: DOCUMENTI E PRATICHE. 5.1 La dichiarazione di nascita
5. La nascita: DOCUMENTI E PRATICHE 5.1 La dichiarazione di nascita La dichiarazione di nascita è un atto obbligatorio per l iscrizione del/della neonato/a nel registro comunale dello stato civile (D.p.r.
DettagliL acquisto della cittadinanza italiana
Approfondimento L acquisto della cittadinanza italiana Nella prima edizione di ImmigrazioneOggi del 5 ottobre abbiamo dato notizia della proposta presentata dal Governo al Parlamento per modificare l attuale
DettagliAvv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013
Avv. Maurizio Iorio Aggiornamento al novembre 2013 Domanda : Obbligo o meno per le aziende mandanti che non hanno sede in Italia di iscrivere ad ENASARCO gli agenti operanti in Italia Avendo letto un Suo
DettagliComune di Montemurlo
Comune di Montemurlo Provincia di Prato Regolamento comunale sul registro delle unioni civili (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 26/11/2014) INDICE ART. 1 (Definizioni) pag. 2 ART.
DettagliVADEMECUM ACQUISTO RIACQUISTO RINUNCIA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
VADEMECUM ACQUISTO RIACQUISTO RINUNCIA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA tutte le tipologie di acquisto e/o riconoscimento della cittadinanza dei cittadini stranieri residenti in Italia: La cittadinanza
DettagliDOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI TITOLO PROFESSIONALE CONSEGUITO IN PAESE EXTRA-COMUNITARIO
DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI TITOLO PROFESSIONALE CONSEGUITO IN PAESE EXTRA-COMUNITARIO (domanda presentata dall Italia straniero con permesso di soggiorno) (1) (art.49 d.p.r. 394/1999) Al Ministero della
Dettaglihttp://www.poliziadistato.it/pds/ps/immigrazione/carta_soggiorno_cittadini_ue.htm Sito Polizia di Stato
DIRITTO DI INGRESSO E SOGGIORNO DEI CITTADINI DELL'UNIONE E LORO FAMILIARI - RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA ED ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE http://www.comune.gonzaga.mn.it http://www.poliziadistato.it/pds/ps/immigrazione/carta_soggiorno_cittadini_ue.htm
Dettaglila procedura italiana di ricongiungimento familiare e le relative criticità
la procedura italiana di ricongiungimento familiare e le relative criticità Procedura ai sensi del Decreto Legislativo 8 gennaio 2007 n. 5 relativa al diritto al ricongiungimento familiare, come emendato
DettagliRelatore Valeria Pini Esperto Anusca
Relatore Valeria Pini Esperto Anusca Lo straniero nato in Italia: applicabilità dell art. 4 legge 5 febbraio 1992 n.91 in relazione agli orientamenti interpretativi del Ministero dell Interno Premessa
DettagliCOMUNE DI SALUGGIA *************************** VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 2 *******************************
COMUNE DI SALUGGIA *************************** OGGETTO: VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 2 ******************************* ISTITUZIONE DI AREA DI CIRCOLAZIONE FITTIZIA PER I SENZA TETTO
DettagliSOGGETTI CHE POSSONO INOLTRARE LA RICHIESTA DI RICONGIUNGIMENTO
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE L ingresso per ricongiungimento familiare è possibile previo rilascio del visto per ricongiungimento familiare che consente l ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga
DettagliATTENZIONE. Allo Sportello Unico per l Immigrazione competente
Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso di requisiti per lavoro autonomo ai sensi dell'art. 39, comma 9, del DPR. n. 39499 e successive
Dettaglisumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:
114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla
DettagliIn tale ultimo caso, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali invierà, con successiva ci
Con il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di recepimento nell ordinamento nazionale della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE, sono state disciplinate le modalità d esercizio del diritto di libera
DettagliRichiesta di CITTADINANZA ELENCO DEI DOCUMENTI DA PORTARE PER LA COMPILAZIONE:
Richiesta di CITTADINANZA P.A.S.S. Porta di Accesso ai Servizi Sociali Tel. 035 399 888 Appuntamento il giorno alle ore ELENCO DEI DOCUMENTI DA PORTARE PER LA COMPILAZIONE: A. CONCESSIONE PER MATRIMONIO
DettagliCONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI. Profili generali
CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI SEDE E DIREZIONE NAZIONALE 47900 RIMINI - VIALE TRIPOLI, 214 Tel. 0541.391850 Fax 0541.391594 Web: http://www.cesarimini.it E-mail: servizi@cesarimini.it
DettagliAIRE: ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO LEGGE 470/88 SULL'ISCRIZIONE ALL'AIRE
AIRE: ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO LEGGE 470/88 SULL'ISCRIZIONE ALL'AIRE La iscrizione all'aire e' obbligatoria se la durata prevista per il soggiorno all' estero e' superiore ai dodici mesi.
DettagliLa fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative -
I Dossier fiscali La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative - Aprile 2014 pag. 1 SOMMARIO PREMESSA... 3 Decorrenza del nuovo regime... 3 La procedura di fatturazione elettronica...
Dettaglia) Il complesso di norme morali che regolano i rapporti tra i privati;
1. L ordinamento giuridico è: a) Il complesso di norme morali che regolano i rapporti tra i privati; b) Il complesso di norme e istituzioni mediante le quali viene regolato e diretto lo svolgimento della
DettagliDICHIARAZIONE DI RESIDENZA
DICHIARAZIONE DI RESIDENZA Allegato 1 ALL UFFICIALE D ANAGRAFE DEL COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA DICHIARAZIONE DI RESIDENZA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE. Indicare il Comune di provenienza: DICHIARAZIONE
DettagliSERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 141
SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 141 15 aprile 2014 47/ER/om Fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione Circolare congiunta del Dipartimento dell Economia e delle Finanze e del
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE TURCO, VIOLANTE, MONTECCHI. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante norme sulla cittadinanza
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1463 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI TURCO, VIOLANTE, MONTECCHI Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante norme sulla
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliImposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità
IMPOSIZIONE INDIRETTA CIRCOLARE N. 18 DEL 18 MARZO 2008 Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non PROVVEDIMENTI COMMENTATI Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (art.
DettagliSettore servizi demografici
Settore servizi demografici Sede: Piazza del Municipio, 1 26832 Cervignano d Adda Responsabile del Settore: Raimondi Cominesi Renata Orario di apertura degli sportelli: dal lunedì al sabato dalle ore 8,30
DettagliCOMUNE DI VALLEDORIA Provincia di Sassari
COMUNE DI VALLEDORIA Provincia di Sassari Area Servizi Generali ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTI Denominazione e descrizione del procedimento Riconoscimento della cittadinanza italiana
DettagliRISOLUZIONE N. 105/E
RISOLUZIONE N. 105/E Roma, 31 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni prima casa - Revoca dell' agevolazione Con l interpello
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
DettagliProgramma di Formazione Integrata per l innovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri III Edizione
Associazione Nazionale Comuni Italiani Programma di Formazione Integrata per l innovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri III Edizione 1 Giornata - Modulo
DettagliC h i e d e. di essere trasferito presso una delle sedi indicate secondo l ordine di preferenza: Ricongiungimento
Schema di domanda Al Ministero della Giustizia Dipartimento dell Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio IV Gestione del Personale
DettagliCircolare N.98 del 28 Giugno 2012. Assolvimento degli obblighi relativi al prospetto paga tramite sito web
Circolare N.98 del 28 Giugno 2012 Assolvimento degli obblighi relativi al prospetto paga tramite sito web Assolvimento degli obblighi relativi al prospetto paga, di cui agli artt.1 e 3 Legge n.4/1953,
DettagliCIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015
CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri
DettagliIngresso di cittadini extracomunitari ai fini di ricerca scientifica per periodi superiori ai tre mesi
Ingresso di cittadini extracomunitari ai fini di ricerca scientifica per periodi superiori ai tre mesi Redatto dall Ufficio Ricerca Scientifica e Relazioni Internazionali (aggiornato al 29/02/2012) (art.27
DettagliFAC-SIMILE PER AZIENDA CON PIU DI 49 ADDETTI
FAC-SIMILE PER AZIENDA CON PIU DI 49 ADDETTI RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E DEL TFR COMUNICAZIONE La manovra finanziaria per il 2007 ha anticipato l entrata in vigore della riforma sulla previdenza
DettagliIl Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007
DettagliOGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati
RISOLUZIONE N. 52/E Roma, 17 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati
DettagliTITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI
REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI Art. 1 Finalità 1. Il Comune di Badia Polesine riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela
DettagliProcedura per il riconoscimento della Protezione Internazionale. La fase amministrativa
Procedura per il riconoscimento della Protezione Internazionale La fase amministrativa Nella prima fase, amministrativa, le autorità competenti in materia di protezione sono la Polizia uffici di frontiera
Dettagli--------------------------------------------------
ALLEGATO n. 2 A ROMA CAPITALE MUNICIPIO DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM DI 450 EURO PER OGNI FIGLIO NATO O ADOTTATO DAL IO GENNAIO 2011 AL 31 DICEMBRE 2011. (D.G.R. 272 del 10.06.20
DettagliRISOLUZIONE N.11/E. Roma, 13 febbraio 2013
RISOLUZIONE N.11/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 febbraio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria - Allegati alla dichiarazione di successione - art. 30 del D.Lgs.
DettagliREGIONE LIGURIA Assessorato alle Politiche attive del lavoro e dell occupazione, Politiche dell immigrazione e dell emigrazione, Trasporti
Allegato A) REGIONE LIGURIA Assessorato alle Politiche attive del lavoro e dell occupazione, Politiche dell immigrazione e dell emigrazione, Trasporti MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO DEI DATORI
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliRISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003
RISOLUZIONE N. 65/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 17 marzo 2003 OGGETTO: IVA. Rette scolastiche delle scuole di lingua straniera gestite da soggetti comunitari ed extra-comunitari. Art.
DettagliCITTADINANZA ITALIANA E MATRIMONI
CITTADINANZA ITALIANA E MATRIMONI L'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio potrà avvenire solo dopo due anni di residenza legale in Italia dopo il matrimonio (anziché dopo 6 mesi così come
DettagliDATI RELATIVI AL/AI BAMBINO/I PER CUI SI RICHIEDE L ASSEGNO 1.COGNOME/NOME COD.FISCALE. FIGLIO NATURALE ADOTTIVO AFFIDATO ABBANDONATO dalla madre
Comune di Fabriano SETTORE SERVIZI AL CITTADI Ufficio Servizi Sociali Domanda per la richiesta dell assegno di maternità ai sensi dell art.66 della legge 448/98 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DettagliPARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA
PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA - APPROFONDIMENTI NORMATIVI Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349 era il regolamento che disciplinava i procedimenti di riconoscimento
DettagliImmatricolazioni degli studenti stranieri e comunitari presso:
Dipartimento per l università, l alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica Direzione Generale per lo studente e il diritto allo studio Prot. 658 Roma, 21
DettagliDICHIARAZIONE REDDITI 2000 LE SCADENZE
DICHIARAZIONE REDDITI 2000 LE SCADENZE Anche quest anno è stata prevista una proroga generalizzata per la presentazione, ed i relativi versamenti, delle dichiarazioni dei redditi. Come annunciato, ormai,
DettagliCorso Immigrazione Operatori Sindacali. La legislazione
Corso Immigrazione Operatori Sindacali La legislazione Ingresso in Italia Ingresso per brevi periodi Ingresso per soggiorno di lunga durata. Ingresso per Ricongiungimento familiare Ingresso per breve durata
DettagliCOLLEGATO LAVORO: MODIFICHE ALL ASSISTENZA PER HANDICAP
Prot. n. 3_229_PUBBLICO_IMPIEGO Roma, 9 marzo 2010 Info Pubblico Impiego n. 23 COLLEGATO LAVORO: MODIFICHE ALL ASSISTENZA PER HANDICAP È stato approvato dopo un iter durato circa due anni- il collegato
DettagliIL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B
IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B La Legge 217/2011 prevede che le prestazioni di servizi generiche poste in essere con soggetti non residenti si considerino effettuate nel momento
DettagliAL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETÀ FAMILIARE
DISCIPLINA RELATIVA All. D) DGR n..del.. AL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETÀ FAMILIARE 1. PREMESSA In attuazione di quanto previsto dall art. 36 della l.r. 14 febbraio 2008, n. 1 che
DettagliRegione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE
foglio n. 1 DECRETO n. 38 /GAB Istituzione presso la della commissione d'esame per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395
DettagliFAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE
FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE 1. Domanda: Con quale modalità sarà possibile ottenere chiarimenti in merito alle procedure di attuazione e rendicontazione dei progetti cofinanziati?
DettagliRoma, 1 febbraio 2012. Alle Direzioni Interregionali, Regionali e Provinciali dell Agenzia delle Dogane. Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI
Roma, 1 febbraio 2012 Protocollo: Rif.: 148047 /RU Alle Direzioni Interregionali, Regionali e Provinciali dell Agenzia delle Dogane Allegati: Agli Uffici delle Dogane Alle Direzioni Centrali LORO SEDI
DettagliGraduatorie ad Esaurimento 2014
Graduatorie ad Esaurimento 2014 Guida alla compilazione invalidità personale o familiare Indice Introduzione... 2 Sezioni relative alla domanda... 2 Sezione H1 Titoli di riserva... 2 H4a per situazione
DettagliCorso di formazione per ufficiali di stato civile PROGRAMMA
ALLEGATO 2 Corso di formazione per ufficiali di stato civile PER LE FINALITA PREVISTE DALL ARTICOLO 2 COMMA 11 DELLA LEGGE 24.12.2007 N.244 Il superamento del corso dà diritto all abilitazione a svolgere
DettagliFAQ Voucher Internazionalizzazione
FAQ Voucher Internazionalizzazione Domande di iscrizione in elenco INDICE DELLE DOMANDE FREQUENTI 1. Modalità e termini di presentazione delle domande di iscrizione nell elenco fornitori 2. Requisiti per
DettagliRISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015
RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei
Dettagli1. In caso di adozione di minore, il congedo di maternità di cui al Capo III
Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito Direzione centrale delle Entrate contributive Direzione centrale delle Prestazioni Coordinamento generale Legale Direzione centrale Sistemi informativi
DettagliInterventi a favore della famiglia
QUESITI FORUM LAVORO 2015 * * * L INPS RISPONDE Interventi a favore della famiglia 1. In caso di parto gemellare il bonus bebè viene riconosciuto per entrambi i figli? Manca ancora il decreto attuativo
DettagliMODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI
MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI (Da inviare ad Arca SGR S.p.A. in originale, per posta, unitamente a copia dei documenti di identità dell Iscritto e dei beneficiari) Spett.le ARCA SGR S.p.A.
DettagliLE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI
CIRCOLARE N. 08 DEL 05/03/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI
DettagliConservazione elettronica della fatturapa
Conservazione elettronica della fatturapa Tanti i dubbi legati agli adempimenti amministrativi e in Unico 2015. Lo scorso 31.03.2015 si è realizzato il definitivo passaggio dalla fattura cartacea a quella
DettagliFAX URGENTE. c.a. Ministro della Salute On. Livia TURCO. c.a. Sottosegretario Ministero dell Interno On. Marcella LUCIDI
Associazione On the Road onlus Martinsicuro, 3 luglio 2007 Prot. n. 256/07/OTR FAX URGENTE c.a. Ministro della Salute On. Livia TURCO c.a. Sottosegretario Ministero dell Interno On. Marcella LUCIDI p.c.
DettagliIl permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato, nel caso di soggiorno di durata superiore a tre mesi:
PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato, nel caso di soggiorno di durata superiore a tre mesi: allo straniero in possesso del visto per
DettagliPROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE. 1.
PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE 1. Premessa 2. Campo di applicazione 3. Documenti di riferimento 4. Definizioni
DettagliSoggetti non residenti: novità detrazioni e deduzioni
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 92 17.03.2015 Soggetti non residenti: novità detrazioni e deduzioni UNICO PF 2015 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Persone fisiche
DettagliLa cittadinanza italiana
La cittadinanza italiana fonti normative L. 5 febbraio 1992, n.91 (nuove norme sulla cittadinanza) DPR 12 ottobre 1993,n.572 (regolamento di esecuzione l.91/1992) leggi complementari L. 13 giugno 1912,n.555
DettagliIL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014 IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni
DettagliEQUIPOLLENZE TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL ESTERO DA CITTADINI ITALIANI E/O CITTADINI COMUNITARI
EQUIPOLLENZE TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL ESTERO DA CITTADINI ITALIANI E/O CITTADINI COMUNITARI INFORMAZIONI UTILI Dove rivolgersi UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di Ancona tel. 071 2295451 Orario Lun.
DettagliPredisposizione e Presentazione della domanda di Emersione dal Lavoro Irregolare per lavoratori stranieri anno 2012
Predisposizione e Presentazione della domanda di Emersione dal Lavoro Irregolare per lavoratori stranieri anno 2012 La normativa di riferimento Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 Attuazione della
DettagliResponsabile del PROVVEDIMENTO. Responsabile del PROCEDIMENTO. Orietta Barbaresch biondi@comunecampione.ch. Orietta Barbaresch
Pubblicazione dei dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza (ai sensi dell'art. 35, Dlgs 33 del 14-3-2013) AREA SERVIZI AL CITTADINO -SERVIZI DEMOGRAFICI Nr o Descrizione del PROCEDIMENTO
DettagliRISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW
RISOLUZIONE N.128/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW Con la richiesta di consulenza giuridica concernente
DettagliCOMUNE DI SUNO. Provincia di NOVARA. Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale
COPIA Delibera n 25/2015 COMUNE DI SUNO Provincia di NOVARA Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale Seduta del 06/05/2015 - delibera n.25 OGGETTO: ISTITUZIONE DI AREA DI CIRCOLAZIONE
DettagliParere n. 69/2010 Norme da applicare per la cremazione. Legge di riferimento: D.P.R. n. 285/1990
Parere n. 69/2010 Norme da applicare per la cremazione. Legge di riferimento: D.P.R. n. 285/1990 Il sindaco del Comune di (omissis) segnala che nell ente che rappresenta occorre procedere ad estumulare
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio
DettagliCIRCOLARE N. 29/E. Roma, 23 maggio 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 29/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Gestione istanze di interpello per la disapplicazione dell articolo 127-bis, comma 1, del testo unico delle imposte
DettagliMinisterodelloSviluppoEconomico
MinisterodelloSviluppoEconomico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta
DettagliInformazioni generali
Modulo VA : Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro subordinato ai sensi degli artt. 14 comma 6 e 39 comma 9 del DPR. n. 394/99 e successive modifiche ed integrazioni Informazioni
DettagliComune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 20.12.2005 Comune di Sarroch Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE INDICE Capo I - Disposizioni Generali Articolo
Dettaglirendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille
rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille Come è noto, l articolo 63-bis del decreto legge indicato in oggetto ha riconosciuto al contribuente, per l anno finanziario 2009 la facoltà
DettagliLe nuove modalità di comunicazione per il lavoro intermittente
N. 166 del 05.04.2013 La Memory A cura di Roberto Camera Funzionario della DTL Modena (1) Le nuove modalità di comunicazione per il lavoro intermittente Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliDOMANDA DI PRESTITO SOCIALE D ONORE Legge regionale 24 luglio 2007, n. 25 e regolamento regionale del 25 gennaio 2011, n. 1
Allegato 2) ZONA SOCIALE N. 6 DOMANDA DI PRESTITO SOCIALE D ONORE Legge regionale 24 luglio 2007, n. 25 e regolamento regionale del 25 gennaio 2011, n. 1 AL SINDACO DEL COMUNE DI Oggetto: DOMANDA DI PRESTITO
DettagliRISOLUZIONE N. 129/E
RISOLUZIONE N. 129/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 maggio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rimborsi IVA a soggetti non residenti Articolo
DettagliNuova disciplina dell attività di Restauro. Sintesi
Nuova disciplina dell attività di Restauro Sintesi Definizione dei profili professionali Il D.M. n. 86 del 26 maggio 2009 definisce così i profili professionali degli operatori che eseguono interventi
DettagliCARTA DEI SERVIZI. Premessa:
CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards
Dettagli