Incontro informativo I MERCOLEDI DELLA PREVIDENZA. Congedo di maternità, di paternità e congedo parentale
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- Antonia Anna Maria Campana
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1 Incontro informativo I MERCOLEDI DELLA PREVIDENZA Congedo di maternità, di paternità e congedo parentale Milano, 18 maggio
2 I MERCOLEDI DELLA PREVIDENZA Congedo di maternità, di paternità e congedo parentale Relatore: Roberto Musanti - Assolombarda Milano, 18 maggio
3 LE TUTELE DELLA GESTANTE Permessi retribuiti per esami prenatali e visite specialistiche debitamente documentate. Divieto di adibire le lavoratrici a lavori pericolosi e insalubri In alternativa, destinare la lavoratrice a mansioni: Equivalenti o superiori (rispettando l art. 13 dello Statuto dei lavoratori) oppure inferiori ma con la conservazione del trattamento economico e normativo. Obbligo di adibire la lavoratrice a diversa mansione anche a seguito di valutazione rischi, ove venga rilevato un rischio per la sicurezza e salute della lavoratrice e il datore di lavoro non possa modificare le condizioni/l orario di lavoro. 3
4 DIRITTI DELLA LAVORATRICE Diritto alla conservazione del posto. Diritto al rientro in azienda nella stessa unità produttiva o in altra ubicata nello stesso comune. 4
5 DIVIETI DEL DATORE DI LAVORO Divieto assoluto di adibire la lavoratrice al lavoro durante il periodo individuato come congedo di maternità. Fino al primo anno di età del bambino: divieto di adibire la lavoratrice a lavoro notturno divieto di risolvere il rapporto di lavoro divieto di sospendere la lavoratrice divieto di collocarla in mobilità a seguito di licenziamenti collettivi 5
6 DIMISSIONI LAVORATRICE MADRE Se rassegnate tra l inizio della gravidanza ed il 1 anno di vita del figlio, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio. In tal caso spetta l indennità di disoccupazione, a meno che la lavoratrice sia ancora in periodo di congedo di maternità con conseguente diritto al pagamento del stesso (spetta comunque l indennità sostitutiva del preavviso). 6
7 INTERRUZIONE GRAVIDANZA Prima del 180 giorno dalla gestazione è considera ta aborto. Il periodo precedente in caso di interdizione dal lavoro è considerato maternità Il periodo successivo è invece gestito come malattia Oltre il 180 giorno (compreso) è considerato part o (dall evento decorrono i 3 mesi di congedo di maternità). 7
8 IRRINUNCIABILITÀ CONGEDO DI MATERNITÀ Interpello Min. Lavoro n. 51/09 Irrinunciabilità del congedo di maternità post partum (divieto di adibizione al lavoro) in caso di interruzione di gravidanza dopo il 180 giorno dall inizio della gestazione. Nota INPS del 9 ottobre 2002 La richiesta di una lavoratrice che ha avuto un parto prematuro con il neonato morto di poter riprendere l attività lavorativa prima della fine del periodo per congedo per maternità viene respinta. 8
9 CONGEDO DI MATERNITA ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO DELLA LAVORATRICE E DIVIETO DI ADIBIRLA AL LAVORO. Durata: 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto per un periodo complessivo di 5 mesi più il giorno del parto. 9
10 ESEMPI E CASI PARTICOLARI: Data presunta parto 10 aprile coincidente con la data effettiva: Congedo di maternità dal 10 febbraio al 10 luglio. Data presunta parto 10 aprile, data effettiva parto 1 aprile (parto prematuro): Congedo di maternità dal 10 febbraio al 10 luglio (i 10 giorni non goduti prima del parto vengono aggiunti al periodo post parto). Data presunta parto 10 aprile, data effettiva parto 20 aprile: Congedo di maternità dal 10 febbraio al 20 luglio (questo è l unico caso in cui può essere ampliato il periodo massimo di 5 mesi del congedo). 10
11 ANTICIPAZIONE CONGEDO DI MATERNITA Estensione del divieto di adibire al lavoro Richiesta alla DPL A seconda delle ragioni per cui è richiesta: Può decorrere:» dai 3 mesi prima del parto» dal momento dell istanza Può essere inoltrata:» dalla lavoratrice» dal datore di lavoro» d ufficio dal servizio ispettivo 11
12 ANTICIPAZIONE CONGEDO DI MATERNITA Decorre da 3 mesi prima del parto in tutti i casi in cui l attività della lavoratrice sia da ritenersi gravosa o pregiudizievole in relazione all avanzato stato di gravidanza, e in questi casi può essere richiesta dalla lavoratrice o dal datore di lavoro. Interpello Ministero del Lavoro n del
13 ANTICIPAZIONE CONGEDI DI MATERNITA Può decorrere dall istanza: per complicazioni gravi della gravidanza o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. in questi casi è chiesta dalla lavoratrice con istanza alla DPL che deve rispondere entro 7 giorni, trascorso tale termine, in assenza di risposta, la richiesta di anticipazione è da considerarsi concessa a decorrere dalla data di inizio dell astensione dal lavoro. 13
14 ANTICIPAZIONE CONGEDO DI MATERNITA Decorre dall istanza: condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino; impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni. In questi casi può essere richiesta dalla lavoratrice dal datore di lavoro o dal servizio ispettivo d ufficio. L istanza è sempre presentata alla DPL e la concessione è subordinata ad uno specifico provvedimento della DPL dal quale decorre l interdizione. Provvedimento che deve essere emanato entro 7giorni dalla domanda di anticipazione. Interpello Ministero del Lavoro n. 97 del
15 POSTICIPAZIONE DEL CONGEDO FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO LA LAVORATRICE PUO ESSERE INTERDETTA DAL LAVORO: per condizioni ambientali pregiudizievoli alla salute della donna per impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni L interdizione è disposta dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro dopo accertamento diretto dello stesso, oppure per il tramite dei medici ASL. 15
16 FLESSIBILITA CONGEDO Possibilità per la lavoratrice di posticipare, nel limite massimo di un mese, l inizio del congedo di maternità. La concessione della flessibilità è subordinata a: (circolare Min. Lavoro n. 43/2000) assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio; assenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro; al venir meno delle cause che abbiano in precedenza portato a un provvedimento di interdizione anticipata nelle prime fasi di gravidanza; assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro; assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro. 16
17 FLESSIBILITA CONGEDO Attestazione da parte del medico specialista del S.S.N. o struttura convenzionata e del medico competente dell azienda (ove previsto) che tale opzione non arrechi pregiudizio al nascituro. Per usufruire della flessibilità la lavoratrice deve obbligatoriamente acquisire l attestazione medica entro la fine del settimo mese di gravidanza. (Msg. Inps n /2007). 17
18 FLESSIBILITA CONGEDO IL PERIODO DI FLESSIBILITA PUO ESSERE SUCCESSIVAMENTE REVOCATO: su richiesta della lavoratrice per fatti sopravvenuti come, ad esempio, la malattia Esempio: data presunta parto: 10 aprile Congedo di maternità ordinario: 10 febbraio Richiesta di flessibilità del congedo: 10 marzo Malattia della gestante con inizio in data 20 febbraio Dal 20 febbraio inizio maternità obbligatoria 18
19 CONGEDO DI PATERNITA ASTENSIONE DAL LAVORO DEL LAVORATORE FRUITA IN ALTERNATIVA AL CONGEDO DI MATERNITA DURATA: 3 mesi successivi al parto per la parte residua di congedo di maternità non fruito dalla madre CONDIZIONI: deve verificarsi almeno una delle seguenti situazioni (da certificare al datore di lavoro): morte della madre grave infermità della madre abbandono del figlio da parte della madre affidamento esclusivo del bambino al padre in caso di adozione o affidamento: rinuncia espressa della madre che ha diritto al congedo 19
20 CONGEDO DI MATERNITA /PATERNITA Trattamento economico e previdenziale Spetta alla madre per tutto il periodo nel quale c è divieto di adibirla al lavoro. Per il padre spetta fino al 3 mese di vita del bambino. L indennità economica a carico dell Inps è pari all 80% della retribuzione percepita nel mese precedente l inizio dell evento maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive ed altri premi ricorrenti. Per tutta la durata dell astensione del lavoro è riconosciuta la copertura assicurativa piena utile ai fini pensionistici. La contribuzione figurativa è accreditata su domanda della lavoratrice. 20
21 CONGEDO PARENTALE ASTENSIONE FACOLTATIVA CHE SPETTA A ENTRAMBI I GENITORI NEI PRIMI 8 ANNI DI VITA DEL BAMBINO Spettano alla madre, al padre e al genitore solo (la domanda va presentata prima della fruizione del congedo). IL FRAZIONAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE: frazione minima costituita da un giorno; se tra una frazione e l altra di congedo c è un periodo di ferie/malattia e poi la ripresa dell attività lavorativa, le giornate festive e i sabati non vanno computati nel periodo di congedo; il datore di lavoro deve essere informato con un preavviso non inferiore a 15 giorni, salvo diversi criteri fissati dai ccnl. 21
22 CONGEDO PARENTALE Alla madre spetta, trascorso il periodo di congedo per maternità, per la durata di 6 mesi anche frazionabili. Fruizione entro i 3 anni del bambino il periodo è indennizzato al 30% della retribuzione media giornaliera e il periodo è coperto da contribuzione figurativa. Fruizione dopo il compimento dei 3 anni ed entro gli 8 anni del bambino il periodo è indennizzato al 30% della retribuzione media giornaliera se il reddito dell anno di riferimento risulta inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione che per l anno 2011è pari a Euro 467,43 mensili. Il periodo è coperto da contribuzione figurativa con valore convenzionale che può essere integrata da riscatto o contribuzione volontaria. 22
23 CONGEDO PARENTALE I genitori possono godere del congedo parentale anche contemporaneamente. Al padre spetta dopo la nascita del figlio per sei mesi elevabili a sette. Il congedo sommato a quello della madre non può eccedere i 10/11 mesi. È indennizzato al 30% il periodo fruito nel limite dei sei mesi (totale di entrambi i genitori) entro il compimento dei 3 anni del bambino ed è coperto da contribuzione figurativa. Spetta l indennità al 30% per il periodo fruito oltre i 6 mesi e per i periodi fruiti dopo il compimento dei 3 anni e fino agli 8 anni solo se il reddito dell anno di riferimento è inferiore a 2,5 volte la pensione minima. Il periodo è coperto da contribuzione figurativa con valore convenzionale e può essere integrata da riscatto o contribuzione volontaria. 23
24 CONGEDO PARENTALE Genitore solo: dopo la nascita spetta un periodo di congedo parentale non superiore a 10 mesi. Situazione di genitore solo: morte di un genitore abbandono del figlio da parte di uno dei genitori affidamento del figlio ad un solo genitore non riconoscimento del figlio grave infermità di un genitore È indennizzato al 30% il periodo fruito nel limite dei sei mesi entro il compimento dei 3 anni del bambino ed è coperto da contribuzione figurativa. Spetta l indennità al 30% per il periodo fruito oltre i 6 mesi e per i periodi fruiti dopo il compimento dei 3 anni e fino agli 8 anni solo se il reddito dell anno di riferimento è inferiore a 2,5 volte la pensione minima. Il periodo è coperto da contribuzione figurativa con valore convenzionale e può essere integrata da riscatto o contribuzione volontaria. 24
25 CONGEDO PARENTALE PARTO GEMELLARE: per ciascun figlio i genitori hanno diritto al congedo parentale entro gli 8 anni di vita. va presentata domanda di congedo parentale indicando tutti i figli. il trattamento economico spetta nella misura del 30% nel limite di 6 mesi per ogni bambino se fruiti entro i 3 anni di vita. per il congedo fruito dopo i 3 anni ma entro gli 8, ogni genitore ha diritto all indennità pari al 30% della retribuzione se il reddito di riferimento è inferiore a 2,5 volte la pensione minima. 25
26 CONTRIBUZIONE FIGURATIVA per i periodi di congedo di maternità, paternità e parentali in costanza di rapporto di lavoro non serve alcuna anzianità contributiva pregressa. per i periodi al di fuori del rapporto di lavoro è richiesta, al momento della domanda, un anzianità contributiva di almeno 5 anni. non ci sono termini per la presentazione della domanda di accredito dei contributi. 26
27 RISCATTO Per i periodi corrispondenti a quelli di congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro è prevista la possibilità di riscatto. Per avvalersene, i lavoratori devono poter far valere almeno 5 anni di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro. L onere di riscatto è totalmente a carico del richiedente. I contributi accreditati dopo il pagamento dell onere di riscatto sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione, compresa quella di anzianità. 27
28 ADOZIONI E AFFIDAMENTI NAZIONALI DURATA CONGEDO PER ADOZIONE: 5 mesi (e un giorno), dall ingesso in famiglia del minore anche nell ipotesi in cui l adottato raggiunga la maggior età durante il congedo. DURATA CONGEDO PER AFFIDAMENTO: 3 mesi a prescindere dall età del minore da fruire entro 5 mesi dall affidamento INDENNITA ECONOMICA: a carico Inps pari all 80% della retribuzione. Circolare INPS n. 16/
29 ADOZIONI E AFFIDAMENTI INTERNAZIONALI DURATA DEL CONGEDO PER ADOZIONE: 5 mesi (e un giorno) dall effettivo ingresso in famiglia del minore anche nell ipotesi in cui l adottato raggiunga la maggior età durante il congedo. DURATA CONGEDO PER AFFIDAMENTO: 3 mesi dall effettivo ingresso del minore, entro 5 mesi dall affidamento. FRUIBILITA DEL CONGEDO: anche prima dell ingresso del minore in Italia durante il periodo di permanenza all estero. nei 5 mesi successivi all ingresso del minore in Italia. il congedo può essere utilizzato anche in modo frazionato. INDENNITA ECONOMICA: a carico Inps pari all 80% della retribuzione. 29
30 ADOZIONI E AFFIDAMENTI CONGEDO DI PATERNITA Spetta per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua in caso di: decesso o grave infermità della madre; abbandono del figlio da parte della madre; affidamento esclusivo al padre; alternativamente alla madre lavoratrice che vi rinunci, anche solo parzialmente. CONGEDO PARENTALE fruibile entro gli 8 anni dall ingresso del minore in famiglia comunque non oltre il compimento della maggiore età; indennità Inps: 30% della retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi tra genitori entro i 3 anni dall ingresso in famiglia; successivamente va fatta la verifica delle condizioni reddituali. 30
31 PAGAMENTO DIRETTO INPS L indennità è corrisposta direttamente dall Inps alle lavoratrici, in regime di divieto di licenziamento nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro dovuto a: cessazione dell attività dell azienda cui la lavoratrice è addetta ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta scadenza del termine di lavoro (contratto a termine) dimissioni volontarie licenziamento per giusta causa 31
32 PAGAMENTO DIRETTO Il pagamento diretto è riconosciuto anche se: all inizio del congedo la lavoratrice è sospesa o disoccupata e non sono decorsi più di 60 giorni dalla cessazione del rapporto. dall inizio del congedo sono trascorsi più di 60 giorni e la lavoratrice è in godimento dell indennità di disoccupazione. dall inizio del congedo sono trascorsi più di 60 giorni e la lavoratrice non è in godimento dell indennità di disoccupazione ma non sono decorsi più di 180 giorni e nell ultimo biennio risultano accreditati almeno 26 contributi settimanali nell assicurazione obbligatoria per l indennità di maternità. dall inizio del congedo sono trascorsi più di 60 giorni dalla sospensione/cessazione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trova in godimento della CIG/dell indennità di mobilità. 32
33 SGAVIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CON MENO DI 20 DIPENDENTI CHE ASSUMONO LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO/SOMMINISTRATI IN SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN CONGEDO Spetta per la durata del contratto a termine fino al compimento di un anno di età del bambino (o entro l anno dall ingresso in famiglia nei casi di adozione/affidamento) nella misura del 50% dei contributi dovuti dal datore di lavoro. Lo sgravio può essere esteso a partire dal mese precedente l astensione dal lavoro, salva diversa indicazione del ccnl. Solo nei periodi in cui la lavoratrice madre beneficia dell indennità Inps. L agevolazione non può essere usufruita durante eventuali periodi di ferie richiesti dalla lavoratrice in congedo (interpello Min. Lavoro n. 36/2008). 33
34 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO INDENNITA INPS: Se l evento insorge durante la prestazione lavorativa: spetta il trattamento economico Inps per tutta la durata del congedo di maternità, anche per le giornate di congedo successive al termine del contratto. Entro i 60 gg. Successivi alla cessazione del rapporto: spetta il trattamento economico Inps per la durata del congedo di maternità al di fuori del rapporto di lavoro. Decorsi 60 gg. Dalla cessazione del rapporto: spetta il trattamento economico Inps, per la durata del congedo di maternità collocato al di fuori del rapporto di lavoro, a condizione che la lavoratrice abbia diritto al trattamento di disoccupazione alla lavoratrice che non ha i requisiti per l indennità di disoccupazione, il trattamento economico Inps di maternità spetta a condizione che: tra l inizio del congedo di maternità e il termine del rapporto non siano trascorsi più di 180 gg. abbia almeno 26 contributi settimanali nel biennio precedente. 34
35 RIPOSI GIORNALIERI c.d. PER ALLATTAMENTO Da utilizzare dai genitori entro il 1 anno di vita del bambino. Indennità economica a carico Inps per le ore di riposo, anticipata e conguagliata dal datore di lavoro. TITOLARI: lavoratrice madre: Può utilizzare i riposi durante il congedo parentale del padre. lavoratore padre: ha diritto ai riposi alle seguenti condizioni: la madre sia deceduta o gravemente malata il figlio sia affidato in esclusiva al padre in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga la madre non sia lavoratrice dipendente, ma autonoma, professionista o casalinga. 35
36 RIPOSI GIORNALIERI c.d. PER ALLATTAMENTO Il padre non può utilizzare i permessi durante i congedi di maternità o parentali della madre. Anche nei casi di adozione o affidamento i genitori hanno diritto ai permessi entro il primo anno dall ingresso in famiglia, fino al raggiungimento della maggior età dello stesso. I permessi possono essere usufruiti dal giorno successivo all ingresso del minore in famiglia, in alternativa ai congedi di maternità/paternità. 36
37 RIPOSI GIORNALIERI c.d. PER ALLATTAMENTO 2 riposi di 1 ora con orario di lavoro pari o maggiore di 6 ore giornaliere. 1 riposo di 1 ora con orario di lavoro inferiore a 6 ore giornaliere. I riposi si riducono a mezz ora ciascuno quando la lavoratrice usufruisce dell asilo nido o di altra struttura istituita dal datore di lavoro. Raddoppio dei riposi in caso di parto gemellare. La collocazione dei riposi nell ambito dell orario di lavoro deve essere concordata tra datore di lavoro e lavoratrice; in assenza di accordo: arbitrato del servizio ispettivo. Per determinare il periodo di riposo deve essere preso a riferimento l orario contrattuale e non quello effettivamente svolto. I permessi non possono essere usufruiti nel caso di assenza per l intera giornata lavorativa. 37
38 CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO SOGGETTI: Entrambi i genitori in alternativa tra loro, purchè siano lavoratori subordinati. DURATA: Senza limiti temporali fino ai 3 anni del figlio. 5 giorni lavorativi (per ciascun genitore) all anno dai 3 agli 8 anni del figlio. I PERMESSI NON SONO NE RETRIBUITI E NE INDENNIZZATI DALL INPS. Sono computati nell anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi a ferie, 13 e gratifica natalizia. Copertura figurativa piena fino ai 3 anni di età, poi ridotta. Non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia. Durante un periodo di ferie, l eventuale ricovero del figlio, sospende a richiesta del genitore il decorso delle stesse: per tutta la durata del ricovero se figlio minore di 3 anni per un massimo di 5 gg. se figlio tra i 3 e gli 8 anni. 38
39 CONGEDI DI MATERNITA /PATERNITA, PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS Divieto di adibire al lavoro le lavoratrici a progetto, categorie assimilate e associate in partecipazione nel periodo individuato come congedo di maternità. Indennità è erogata direttamente dall Inps e spetta agli iscritti alla gestione separata che versano la contribuzione piena (26,72% per il 2011). Per avere diritto all indennità nei 12 mesi precedenti l inizio del periodo indennizzabile devono essere accreditate almeno 3 mensilità di contribuzione alla gestione separata L indennità è pari all 80% di 1/365 del reddito derivante dalla collaborazione. Il reddito da prendere a riferimento è quello riferito ai 12 mesi precedenti l inizio del congedo. (Circolare Inps n. 93/2003). Al lavoratore padre spetta l indennità solo in caso di: morte o grave infermità della madre abbandono del figlio da parte della madre affidamento esclusivo al padre Sono accreditati i contributi figurativi. Domanda all Inps modello SR01 39
40 CONGEDO PARENTALE GESTIONE SEPARATA Il congedo parentale spetta alle lavoratrici/lavoratori a progetto e collaborazioni coordinate e continuative che versano la contribuzione piena. Il lavoratore padre ha diritto all indennità solo in caso di: morte grave infermità della madre; abbando del figlio; affidamento esclusivo al padre; se adottivo o affidatario la madre non deve averne fatto richiesta. La durata è di 3 mesi entro il 1 anno di vita del bambino (o dall ingresso in caso di adozione o affidamento), nel caso di parto plurimo spettano 3 mesi per ciascun figlio da fruire entro l anno di vita o l ingresso in famiglia. Devono risultare accreditati almeno 3 mensilità di contributi nei 12 mesi precedenti l assenza dal lavoro. L indennità erogata direttamente dall Inps è pari al 30% di 1/365 derivante da collaborazione nei 12 mesi antecedenti il congedo. Sono accreditati i contributi figurativi. Domanda all Inps modello SR23. 40
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