La dipendente in stato di gravidanza può fruire di permessi retribuiti per il tempo necessario a sottoporsi a:

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1 Controlli prenatali La dipendente in stato di gravidanza può fruire di permessi retribuiti per il tempo necessario a sottoporsi a: - esami prenatali, - accertamenti clinici, - visite mediche specialistiche. Il permesso è strettamente correlato alla durata della visita e tiene conto dei necessari tempi di percorrenza. COSA FARE PER FRUIRE DEL PERMESSO La dipendente deve presentare al Responsabile della UOG richiesta scritta attestante data e ora fissate per il controllo medico. Al rientro in servizio: - presentare la certificazione giustificativa attestante data e ora in cui è stato effettuato detto controllo; - imputare, utilizzando lo strumento della segreteria online, il giustificativo PCP Il Responsabile della UOG deve: - verificare e trattenere la documentazione presso la UOG; - autorizzare il giustificativo PCP utilizzando lo strumento della segreteria online Fonte normativa Art. 14 D.Lgs. n. 151/01 Aggiornato il 13 luglio 2011

2 Corso di preparazione al parto La dipendente in stato di gravidanza può fruire di permessi retribuiti per partecipare al corso di preparazione al parto effettuato presso strutture pubbliche, o convenzionate con le medesime, per la durata del corso stesso. Il permesso deve essere richiesto con un preavviso di almeno 5 giorni, è strettamente correlato alla durata del corso e tiene conto dei necessari tempi di percorrenza. COSA FARE PER FRUIRE DEL PERMESSO La dipendete deve presentare al Responsabile della UOG richiesta scritta attestante data e ora fissate per la partecipazione al corso. Al rientro in servizio deve: - presentare la certificazione giustificativa attestante data e ora in cui è stato effettuato detto corso; - imputare, utilizzando lo strumento della segreteria online, il giustificativo PCP Il Responsabile della UOG deve: - verificare e trattenere la documentazione presso la UOG - autorizzare il giustificativo PCP utilizzando lo strumento della segreteria online Aggiornato il 5 luglio 2012

3 Permesso nascita figlio Al lavoratore padre è riconosciuto un permesso retribuito di due giornate lavorative in occasione della nascita del figlio. ATTENZIONE» A. il permesso deve essere fruito entro 7 giorni di calendario dall evento, B. in caso di parto plurimo, il permesso non è raddoppiato. COSA FARE PER FRUIRE DEL PERMESSO Il dipendente deve presentare al Responsabile della UOG la richiesta scritta. Al rientro in servizio deve: - presentare il certificato di nascita o lo stato di famiglia; - imputare, utilizzando lo strumento della segreteria online, il giustificativo PRF - censire nella procedura SAP-HR i dati relativi al figlio. Il Responsabile della UOG deve: - verificare e trattenere la documentazione presso la UOG, - autorizzare il giustificativo PRF utilizzando lo strumento della segreteria online Aggiornato il 5 luglio 2012

4 Congedo anticipato di maternità per interdizione dal lavoro L anticipazione del periodo di congedo di maternità può essere disposta dall Azienda Sanitaria Locale in caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose, che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, ovvero dalla Direzione Territoriale del Lavoro in caso di condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della gestante e/o del nascituro ove la stessa non possa essere adibita ad altre attività. Alla lavoratrice assente per il congedo anticipato per maternità con complicazioni patologiche compete il trattamento economico in misura pari alla retribuzione goduta in servizio per l intera durata di astensione dal lavoro. COSA FARE PER FRUIRE DEL CONGEDO In caso di interdizione per gravi complicazioni della gestazione o per l aggravamento in gravidanza di patologie preesistenti, la lavoratrice deve presentare la domanda all Azienda Sanitaria Locale competente (con riferimento al luogo di residenza), unitamente al certificato medico. La domanda si intende accolta dalla A.S.L. decorsi 7 gg. dalla sua presentazione. La data di inizio dell astensione al lavoro coincide con il primo giorno di assenza dal posto di lavoro giustificato dal certificato medico rilasciato alla lavoratrice. In caso di interdizione per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli, qualora non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni, l Azienda presenta domanda alla Direzione Territoriale del Lavoro. La domanda, previo effettivo accertamento dell impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni, deve essere accolta dalla Direzione Territoriale del Lavoro entro 7 gg. dalla sua presentazione. La data di inizio dell astensione al lavoro coincide con la data di rilascio del provvedimento portato a conoscenza del datore di lavoro. In caso di interdizione per gravi complicazioni della gestazione o per l aggravamento in gravidanza di patologie preesistenti, la lavoratrice deve presentare al Responsabile della UOG richiesta scritta, allegando la documentazione presentata alla A.S.L. Il Responsabile della UOG deve - verificare la documentazione, - trasmettere la documentazione originale, trattenendone copia presso la UOG, alla Funzione Risorse Umane di competenza: - per il personale delle Direzioni Centrali => Ufficio Reclutamento, Selezione e Gestione Nucleo di Torino, - per il personale della Divisione Banca dei Territori: o delle strutture di Rete => Ufficio Personale di Area, che provvederà ad inoltrare copia della documentazione al Servizio Gestione Personale di Rete, o delle strutture Centrali => Servizio Gestione Personale Strutture Centrali e Società Prodotto, - per il personale delle altre Divisioni => Ufficio Gestione Personale - per il personale Dirigente => Ufficio Gestione Dirigenti. La Funzione Risorse Umane di competenza deve trasmettere la documentazione originale all Ufficio Amministrazione del Personale. L Ufficio Amministrazione del Personale deve: - verificare la documentazione, - imputare il giustificativo, - dare riscontro: al dipendente,

5 al Responsabile della UOG, alla Funzione Risorse Umane di competenza. Per il personale della Divisione Banca dei Territori delle strutture di Rete, il riscontro dovrà essere comunicato anche all Ufficio Personale di Area. Fonte normativa Art. 17 D.Lgs. n. 151/01 Aggiornato il 5 luglio 2012

6 Congedo di maternità/paternità IL CONGEDO DI MATERNITA E fatto obbligo alla dipendente di astenersi dal prestare attività lavorativa nei due mesi precedenti la data presunta del parto (astensione obbligatoria ante partum) e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto (astensione obbligatoria post partum). La durata di detto congedo rimane tale anche in caso di parto plurimo. In alternativa a quanto precede, la dipendente ha la facoltà di continuare a prestare l attività lavorativa nell ottavo mese di gravidanza (in tutto o in parte), fruendo, in tal caso, di 4 mesi di astensione obbligatoria dopo la nascita del bambino (ferma restando la durata complessiva di 5 mesi del congedo). Tale flessibilità è possibile a condizione che il medico specialista del S.S.N. (o con esso convenzionato), e, ove previsto, il medico competente preposto in azienda alla tutela della salute sui luoghi di lavoro, attestino formalmente, mediante certificazione, che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Le certificazioni sanitarie attestanti i predetti presupposti devono essere acquisite nel corso del 7 mese di gravidanza. Il periodo di flessibilità, anche se già accordato, può essere successivamente ridotto (ampliando il periodo di astensione ante partum inizialmente richiesto) su istanza della lavoratrice o per fatti sopravvenuti. Tale ultima ipotesi si verifica con l insorgere di un periodo di malattia, in quanto ogni malattia intervenuta in quel periodo comporta un rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro. Nei casi di interruzione della flessibilità, le giornate di congedo di maternità non fruite ante partum che sono state oggetto di flessibilità saranno differite successivamente al parto. La durata del periodo di astensione ante partum va determinato senza includere la data presunta del parto (es. data presunta fissata per il 15 agosto: periodo di congedo dal 15 giugno al 14 agosto); nell ipotesi in cui coincidano data presunta e data effettiva, il periodo complessivo ordinario sarà pari a 5 mesi e 1 giorno (15 giugno/15 novembre). Nel periodo in cui la madre fruisce del congedo per maternità, il padre può fruire contemporaneamente del congedo parentale ovvero, in caso di parto plurimo, delle ore aggiuntive di riposo giornaliero spettanti. Alla lavoratrice assente per il congedo di maternità compete il trattamento economico in misura pari alla retribuzione goduta in servizio per l intera durata di astensione dal lavoro. IL CONGEDO DI PATERNITA Dopo la nascita del figlio, in luogo della madre, il padre può astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre, in caso di: - morte o grave infermità della madre, - abbandono del figlio da parte della madre, - affidamento esclusivo del figlio al padre. Al lavoratore assente per il congedo di paternità compete il trattamento economico in misura pari alla retribuzione goduta in servizio per l intera durata di astensione dal lavoro. COSA FARE PER FRUIRE DEL CONGEDO In caso di fruizione del congedo da parte della lavoratrice in stato di gravidanza: La lavoratrice deve presentare al Responsabile della UOG idonea documentazione attestante lo stato di gravidanza. Entro il 7 mese di gravidanza: 1. inoltrare all INPS la richiesta di congedo di maternità utilizzando una delle procedure telematiche messe a disposizione dall Ente allegando, ove richiesto, idonea documentazione/certificazione o autocertificazione ;

7 Se la dipendente intende optare per la fruizione del congedo di maternità dall 8 mese di gravidanza, è necessario produrre all INPS, secondo le modalità indicate dall Ente: - qualora l attività della dipendente sia sottoposta a sorveglianza sanitaria (da verificare contattando il Servizio Prevenzione e Protezione) à richiesta scritta corredata dalla certificazione rilasciata dal medico specialista del S.S.N. (o con esso convenzionato) nonché certificazione del medico competente ai fini della prevenzione della tutela della salute nei luoghi di lavoro che attestino che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro; - qualora l attività della dipendente NON sia sottoposta a sorveglianza sanitaria (da verificare contattando il Servizio Prevenzione e Protezione) à certificazione del medico specialista del S.S.N., il quale dovrà anche esprimere sulla base delle informazioni fornite dalla dipendente in ordine all attività dalla stessa svolta una valutazione sulla assenza di rischi per la gestante e il nascituro derivante dalle attività lavorative svolte, oltre ad una dichiarazione del datore di lavoro (rilasciata dal Servizio Prevenzione e Protezione), attestante che per l attività svolta dalla dipendente interessata non esiste l obbligo di sorveglianza sanitaria sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08; Tutte le certificazioni sanitarie devono recare una data non successiva alla fine del 7 mese e attestare la compatibilità dell avanzato stato di gravidanza con la permanenza al lavoro fin dal 1 giorno dell 8 mese. 2. presentare al Responsabile della UOG la richiesta scritta unitamente alla documentazione inoltrata all INPS (copia della domanda di congedo, relativa ricevuta protocollata dal sistema ed eventuali allegati). A parto avvenuto -entro 30 giorni dalla nascita- la dipendente deve produrre al datore di lavoro il certificato di assistenza al parto, di nascita del figlio o di stato di famiglia ovvero dichiarazione sostitutiva di responsabilità dalla quale risulti la data dell evento medesimo oltre ai dati anagrafici del figlio e della madre e la domanda di maternità per il periodo di post-partum inoltrata all INPS telematicamente (copia del modulo di congedo e relativa ricevuta protocollata dal sistema). Al rientro in servizio, la dipendente deve censire nella procedura SAP-HR i dati relativi al figlio. In caso di fruizione del congedo da parte del padre: 1. inoltrare all INPS la richiesta di congedo di paternità utilizzando una delle procedure telematiche messe a disposizione dall Ente e allegando, ove richiesto, idonea documentazione/certificazione o autocertificazione, 2. presentare al Responsabile della UOG la richiesta scritta unitamente alla documentazione inoltrata all INPS (copia della domanda di congedo, relativa ricevuta protocollata dal sistema ed eventuali allegati). Al rientro in servizio, il dipendente deve censire nella procedura SAP-HR i dati relativi al figlio Il Responsabile della UOG deve - verificare la documentazione, - trasmettere la documentazione originale, trattenendone copia presso la UOG, alla Funzione Risorse Umane di competenza: - per il personale delle Direzioni Centrali => Ufficio Reclutamento, Selezione e Gestione Nucleo di Torino, - per il personale della Divisione Banca dei Territori: o delle strutture di Rete => Ufficio Personale di Area, che provvederà ad inoltrare copia della documentazione al Servizio Gestione Personale di Rete, o delle strutture Centrali => Servizio Gestione Personale Strutture Centrali e Società Prodotto, - per il personale delle altre Divisioni => Ufficio Gestione Personale

8 - per il personale Dirigente => Ufficio Gestione Dirigenti. La Funzione Risorse Umane di competenza deve trasmettere la documentazione originale all Ufficio Amministrazione del Personale. L Ufficio Amministrazione del Personale deve: - verificare la documentazione, - imputare il giustificativo, - dare riscontro: al dipendente, al Responsabile della UOG, alla Funzione Risorse Umane di competenza. Per il personale della Divisione Banca dei Territori delle strutture di Rete, il riscontro dovrà essere comunicato anche all Ufficio Personale di Area. Fonte normativa Artt D.Lgs. n. 151/01 Aggiornato il 2 aprile 2013

9 Congedo parentale A decorrere dal termine del congedo di maternità per la madre e dalla nascita del figlio per il padre, fino al compimento dell ottavo anno di età del figlio, ciascun genitore può chiedere di astenersi dal lavoro, in via continuativa o frazionata, per la durata massima complessiva per entrambi i genitori di 10 mesi, con le seguenti modalità: - fino ad un massimo di 6 mesi per la madre, - fino ad un massimo di 6 mesi per il padre. Nel caso in cui il padre fruisca di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi, il periodo massimo di 6 mesi è elevato a 7 e la durata complessiva dei congedi parentali a favore di entrambe i genitori è elevata a 11 mesi, - fino ad un massimo di 10 mesi qualora vi sia un solo genitore (ad es. in caso di morte della madre o del padre). In caso di parto gemellare o plurigemellare ciascun genitore ha diritto di fruire per ogni nato del numero di mesi di congedo parentale previsti per un solo figlio. A copertura dei periodi di congedo fruiti entro il terzo anno di vita del bambino spetta un indennità pari al 30% dell ultima retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi. Detto importo viene anticipato dal datore di lavoro e successivamente recuperato dall Azienda nei confronti dell INPS. L indennità pari al 30% della retribuzione è riconosciuta, fermi restando i periodi massimi individuali e complessivi di utilizzo, anche per la parte eccedente i 6 mesi (in caso di fruizione del congedo entro il 3 anno di vita del bambino) ovvero anche in caso di fruizione del congedo dal 4 all 8 anno di età del bambino, ove il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l importo del trattamento minimo di pensione a carico dell assicurazione generale obbligatoria. ATTENZIONE» A. nei limiti sopra indicati, il congedo parentale può essere fruito contemporaneamente da entrambi i genitori ovvero dal padre anche qualora la madre fruisca del congedo per maternità o dei riposi giornalieri per allattamento, B. il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche quando l altro genitore non abbia titolo alla fruizione perchè, ad esempio, disoccupato o lavoratore a domicilio o addetto a servizi domestici o lavoratore iscritto alla gestione separata. COSA FARE PER FRUIRE DEL CONGEDO Il genitore deve: - inoltrare all INPS la richiesta di congedo parentale, utilizzando una delle procedure telematiche messe a disposizione dall Ente e allegando, ove richiesto, idonea documentazione/certificazione o autocertificazione, - presentare al Responsabile della UOG, con un preavviso non inferiore a 15 giorni, la richiesta scritta unitamente alla documentazione inoltrata all INPS (copia della domanda di congedo, relativa ricevuta protocollata dal sistema ed eventuali allegati).

10 Il Responsabile della UOG deve - verificare la documentazione, - trasmettere la documentazione originale, trattenendone copia presso la UOG, alla Funzione Risorse Umane di competenza: - per il personale delle Direzioni Centrali => Ufficio Reclutamento, Selezione e Gestione Nucleo di Torino, - per il personale della Divisione Banca dei Territori: o delle strutture di Rete => Ufficio Personale di Area, che provvederà ad inoltrare copia della documentazione al Servizio Gestione Personale di Rete, o delle strutture Centrali => Servizio Gestione Personale Strutture Centrali e Società Prodotto, - per il personale delle altre Divisioni => Ufficio Gestione Personale - per il personale Dirigente => Ufficio Gestione Dirigenti. La Funzione Risorse Umane di competenza deve trasmettere la documentazione originale all Ufficio Amministrazione del Personale. L Ufficio Amministrazione del Personale deve: - verificare la documentazione, - imputare il giustificativo, - dare riscontro: al dipendente, al Responsabile della UOG, alla Funzione Risorse Umane di competenza. Per il personale della Divisione Banca dei Territori delle strutture di Rete, il riscontro dovrà essere comunicato anche all Ufficio Personale di Area. Fonte normativa Art. 32 D.Lgs. n. 151/01 Aggiornato il 13 luglio 2011

11 Aspettativa per puerperio In aggiunta al congedo parentale, alla lavoratrice madre viene concesso un periodo di aspettativa non retribuita di 3 mesi da fruirsi, anche in via frazionata, fino al compimento del 3 anno di età del figlio. In caso di parto gemellare o plurigemellare la lavoratrice ha diritto di fruire per ogni nato del numero di mesi di aspettativa per puerperio previsti per un solo figlio. ATTENZIONE» in luogo della lavoratrice madre, il lavoratore padre può utilizzare il congedo in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo del figlio al padre. COSA FARE PER FRUIRE DEL CONGEDO La lavoratrice deve presentare al Responsabile della UOG, con un preavviso non inferiore a 15 giorni, la richiesta scritta. Il Responsabile della UOG deve: - verificare la documentazione; - trasmettere la documentazione originale, trattenendone copia presso la UOG, alla funzione Risorse Umane di competenza: o per il personale delle Direzioni Centrali => Ufficio Reclutamento, Selezione e Gestione Nucleo di Torino, o per il personale della Divisione Banca dei Territori: delle strutture di Rete => Ufficio Personale di Area, che provvederà ad inoltrare copia della documentazione al Servizio Gestione Personale di Rete, delle strutture Centrali => Servizio Gestione Personale Strutture Centrali e Società Prodotto - per il personale delle altre Divisioni => Ufficio Gestione Personale - per il personale Dirigente => Ufficio Gestione Dirigenti La funzione Risorse Umane di competenza deve: - autorizzare l aspettativa - trasmettere copia della documentazione all Ufficio Amministrazione del Personale - dare riscontro: o alla dipendente, o al Responsabile della UOG Per il personale della Divisione Banca dei Territori strutture di Rete il riscontro deve essere comunicato anche all Ufficio Personale di Area. L Ufficio Amministrazione del Personale deve imputare il giustificativo. Aggiornato all'11 luglio 2012

12 Riposi giornalieri lavoratrice madre/lavoratore padre Durante il primo anno di vita del bambino, alla lavoratrice madre competono, su richiesta, se l orario di lavoro giornaliero è pari o superiore a 6 ore, due periodi di riposo giornaliero di un ora ciascuno anche cumulabili tra loro, se invece l orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6 ore, compete, sempre su richiesta, un solo periodo di riposo di un ora. ATTENZIONE» A. il riposo giornaliero può essere utilizzato solo al termine del congedo per maternità, B. se la lavoratrice fruisce dell asilo nido aziendale istituito nella medesima unità produttiva in cui presta sevizio o nelle immediate vicinanze, il riposo è di un ora in caso di orario di lavoro pari o superiore a 6 ore ovvero 30 minuti in caso di orario inferiore alle 6 ore, C. il riposo giornaliero può essere cumulato, nella stessa giornata, con il recupero banca delle ore (RBO), con il recupero ore lavorate (ROL), con il riposo compensativo (RCO), con il permesso contrattuale retribuito (PCR) e con il recupero per ore di formazione effettuate il sabato/domenica o giorno destinato al riposo (ROF). Il riposo è altresì cumulabile con i permessi sindacali orari e i permessi orari ex L. n. 104/92 purchè riferiti, questi ultimi, al soggetto diverso per cui viene richiesto il riposo giornaliero, salvo il caso in cui il dirigente medico legale INPS attesti che le cure al minore disabile non possono essere garantite durante le due ore di riposo giornaliero; D. il riposo giornaliero non può essere cumulato, nella stessa giornata, con la mezza giornata di ferie o ex festività o qualsiasi altra tipologia di permesso che non sia tra quelli elencati alla precedente lettera c; E. nella giornata semifestiva, con prestazione di lavoro di 5 ore, il riposo giornaliero viene proporzionato ad 1 ora. Il riposo giornaliero è riconosciuto al padre ove: - il figlio sia affidato a lui solo, - sia intervenuta la morte o la grave infermità della madre, - la madre lavoratrice dipendente abbia deciso di non avvalersene (non comprende il caso di madre che non se ne avvalga perchè sta fruendo di altro congedo per lo stesso figlio), - la madre non sia lavoratrice dipendente, ma lavoratrice autonoma, libera professionista o casalinga. Il padre può beneficiare dei riposi giornalieri a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto (ossia a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge) -anche in caso di lavoratrice autonoma, libera professionista o casalinga-, salvi i casi di affidamento esclusivo del figlio, morte o grave infermità della madre. Il riposo giornaliero NON è riconosciuto al padre se la madre sta fruendo di congedo per maternità o del congedo parentale per lo stesso figlio. RIPOSI GIORNALIERI in caso di PARTO PLURIMO In caso di parto plurimo, i periodi di riposo -secondo le regole sopra indicate- sono raddoppiati fino ad un max di 4 ore al giorno.

13 ATTENZIONE» a. le 2 ore aggiuntive (ridotte a 1 se l orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6 ore) possono essere utilizzate dal padre, anche se la madre stia fruendo contemporaneamente di congedo per maternità, congedo parentale o riposo giornaliero, b. se la madre è lavoratrice autonoma, libera professionista, il padre può raddoppiare i riposi giornalieri, salvo il caso in cui la madre stia fruendo contemporaneamente di congedo per maternità o congedo parentale, nel qual caso il padre può fruire del riposo nel limite di 2 ore (1 ora se l orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6 ore) c. se la madre è casalinga, il padre può raddoppiare i riposi giornalieri, e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre anche durante i tre mesi dopo il parto. COSA FARE PER FRUIRE DEI RIPOSI GIORNALIERI - presentare al Responsabile della UOG richiesta scritta. In caso di richiesta da parte del lavoratore padre: inoltrare all INPS la richiesta dei riposi giornalieri utilizzando la modulistica messa a disposizione dall Ente e allegando, ove richiesto, idonea documentazione/certificazione, presentare, successivamente, al Responsabile della UOG la richiesta scritta unitamente alla documentazione inoltrata all INPS (copia della domanda, relativa ricevuta protocollata ed eventuali allegati). - imputare, utilizzando lo strumento della segreteria online, il giustificativo MR1. In caso di parto plurimo imputare il giustificativo (MR1) per le prime 2 ore e ML6 per le ore successive. Il Responsabile della UOG deve: - verificare la documentazione - autorizzare il giustificativo MR1 utilizzando lo strumento della segreteria online. In caso di parto plurimo autorizzare il giustificativo (MR1) per le prime 2 ore e ML6 per le ore successive; - trasmettere la documentazione originale, trattenendone copia presso la UOG, alla Funzione Risorse Umane di competenza: - per il personale delle Direzioni Centrali => Ufficio Reclutamento, Selezione e Gestione Nucleo di Torino, - per il personale della Divisione Banca dei Territori: o delle strutture di Rete => Ufficio Personale di Area, che provvederà ad inoltrare copia della documentazione al Servizio Gestione Personale di Rete, o delle strutture Centrali => Servizio Gestione Personale Strutture Centrali e Società Prodotto, - per il personale delle altre Divisioni => Ufficio Gestione Personale - per il personale Dirigente => Ufficio Gestione Dirigenti. La Funzione Risorse Umane di competenza deve trasmettere la documentazione originale all Ufficio Amministrazione del Personale. Fonte normativa Artt D.Lgs. n. 151/01 Aggiornato il 28 settembre

14 Malattia del figlio In occasione della malattia del figlio, ciascuno dei genitori, comunque in via alternativa l uno all altra, possono astenersi dal lavoro: a. fino al compimento del 3 anno di età del figlio, fruendo di permessi non retribuiti per tutta la durata della malattia -regolarmente certificata- del figlio, b. dal 3 all 8 anno di età, fruendo di permessi non retribuiti fino a un massimo di 5 giorni lavorativi all anno, intendendosi per anno il tempo intercorrente tra i singoli anni di età del bambino. In aggiunta ai permessi di cui alla lettera b), il dipendente può chiedere, superato il periodo di prova, ulteriori 5 giorni di permesso non retribuito, per ogni anno solare, per malattia del figlio. In tal caso il permesso non può essere collegato a giorni di ferie nel periodo giugno-settembre e nel periodo dal 15 dicembre al 15 gennaio. ATTENZIONE» a) il permesso può essere fruito dietro presentazione di certificato rilasciato da medico specialista del S.S.N. (o con questo convenzionato) recante la prognosi dello stato di malattia del figlio, unitamente ad una dichiarazione attestante che l altro genitore non fruisca, contemporaneamente, dello stesso permesso per il medesimo motivo, b) il permesso compete al genitore richiedente anche quando l altro genitore non abbia titolo alla fruizione perché, ad esempio, disoccupato o lavoratore a domicilio o addetto a servizi domestici o lavoratore iscritto alla gestione separata, c) il ricovero ospedaliero del figlio consente al genitore di interrompere la fruizione delle ferie, sulla base di apposita richiesta del genitore medesimo che documenta anche l evento, e di fruire dei permessi non retribuiti per malattia figlio. COSA FARE PER FRUIRE DEL PERMESSO L interessato deve presentare al Responsabile della UOG richiesta scritta in cui autocertificare che l altro genitore non sia assente dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo, unitamente al certificato rilasciato dal medico specialista del S.S.N. (o con questo convenzionato) attestante lo stato di malattia del figlio e la relativa prognosi. Il Responsabile della UOG deve: - verificare la documentazione; - trasmette la documentazione originale, trattenendone copia presso la UOG: in caso di assenza pari o inferiore a 30 giorni di calendario; all Ufficio Amministrazione del Personale in caso di richiesta di astensione dal lavoro per malattia figlio superiore ai 30 giorni di calendario: alla funzione Risorse Umane di competenza ovvero: o per il personale delle Direzioni Centrali => Ufficio Reclutamento, Selezione e Gestione Nucleo di Torino,

15 o o o per il personale della Divisione Banca dei Territori delle strutture di rete => Ufficio Personale di Area che provvederà ad inoltrare copia della documentazione al Servizio Gestione Personale di Rete; delle strutture Centrali => Servizio Gestione Personale Strutture Centrali e Società Prodotto per il personale delle altre Divisioni => Ufficio Gestione Personale per il personale Dirigente => Ufficio Gestione Dirigenti La funzione Risorse Umane di competenza - in caso di richiesta di astensione dal lavoro per malattia figlio superiore a 30 giorni di calendario - deve: - verificare la documentazione - trasmettere la documentazione, trattenendone copia presso la UOG, all Ufficio Amministrazione del Personale. - dare riscontro: al dipendente al Responsabile della UOG. Per il personale della Divisione Banca dei Territori - strutture di Rete il riscontro dovrà essere comunicato anche all Ufficio Personale di Area. L Ufficio Amministrazione del Personale deve: - verificare la documentazione - imputare il giustificativo (MFI) se il bambino è di età inferiore ai 3 anni ovvero (ML2) se il bambino è di età compresa tra i 3 e gli 8 anni. Fonte normativa Art. 47 D.Lgs. n. 151/01 Aggiornato il 23 settembre 2013

16 Tutele PRESTAZIONE LAVORATIVA A far tempo dalla comunicazione dello stato di gravidanza e fino all ultimo giorno di servizio prima dell inizio del periodo di assenza obbligatoria, la lavoratrice ha diritto: - a non essere spostata o trasferita dalla Filiale o dalla Direzione Centrale di assegnazione, - di essere adibita, avanzando apposita richiesta scritta alla funzione Risorse Umane di competenza, a mansioni diverse da quelle cui è addetta, ove queste comportino una prestazione di lavoro contraddistinta da prevalente posizione ortostatica o comunque da particolare gravosità. Successivamente al terzo mese di gravidanza, l interessata può richiedere l esenzione da mansioni che comportino posture fisse in posizione seduta. Le richieste devono essere documentate da idonea certificazione medica. DIVIETO DI LAVORO NOTTURNO Dall accertamento dello stato di gravidanza e fino ad 1 anno di età del figlio è fatto divieto adibire al lavoro la lavoratrice madre dalle ore 24 alle ore 6. Non possono, inoltre, essere obbligati a prestare lavoro notturno, salvo il caso di espresso consenso: - la lavoratrice madre di figlio in età tra 1 e 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente, - la lavoratrice madre o il lavoratore padre che sia l unico genitore affidatario di figlio convivente di età tra 1 e 12 anni. Fonte normativa Art. 53 D.Lgs. n. 151/01 DIVIETO DI LICENZIAMENTO E in generale fatto divieto al datore di lavoro di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro della lavoratrice dall inizio della gestazione fino al compimento di 1 anno di età del figlio, fatti salvi i casi di: - dolo/colpa grave della lavoratrice, - cessazione dell attività aziendale, - scadenza del termine del contratto, - esito negativo del periodo di prova stabilito dal contratto. Il divieto di risoluzione opera inoltre: - dal giorno del parto e fino alla scadenza del congedo di maternità (3 mesi, 4 mesi in caso di flessibilità, 5 mesi in caso di parto prematuro) in caso di figlio nato morto o deceduto entro il periodo del congedo per maternità post partum,

17 - fino a 10 giorni dalla data della morte del figlio, in caso di decesso dello stesso tra i 3 mesi e 1 anno di età. ATTENZIONE» in caso di fruizione del congedo di paternità il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e fino ad un anno di vita del figlio. Fonte normativa Art. 54 D.Lgs. n. 151/01 Art. 2 DPR n. 1026/76 CONVALIDA DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE O DELLE DIMISSIONI La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o la comunicazione delle dimissioni presentate: - dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza, - dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino, devono essere convalidate presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro. ATTENZIONE» in caso di dimissioni convalidate, il lavoratore/lavoratrice dimissionari non hanno obbligo di preavviso. Fonte normativa Art. 55 D.Lgs. n. 151/01 DIRITTO AL RIENTRO IN SERVIZIO NELLA STESSA UNITA PRODUTTIVA Al termine dei periodi di congedo, permessi o riposi previsti dalla normativa per la maternità/paternità fruiti entro il compimento di 1 anno di età del figlio, gli interessati hanno diritto: - salvo loro espressa rinuncia, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della suddetta richiesta di assenza ovvero in altra ubicata nello stesso comune, - ad essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti, - di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l'assenza. Fonte normativa Art. 56 D.Lgs. n. 151/01 Aggiornato il 19 luglio 2012

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