Newsletter Ed. Speciale 28 giugno 2016

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1 Newsletter Ed. Speciale 28 giugno 2016 Legale - Fiscale Diritto delle società e fiscalità d'impresa Premi di risultato e welfare aziendale: i chiarimenti dell Agenzia

2 Premi di risultato e welfare aziendale: i chiarimenti dell Agenzia L Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 15 giugno 2016, n. 28/E, ha reso i primi chiarimenti in ordine alle misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali nonché per lo sviluppo del welfare aziendale, introdotte dalla Legge di stabilità per l anno 2016 (Legge n. 208/2015, art. 1, co ). In particolare, il legislatore ha previsto un sistema di tassazione agevolata, consistente nell applicazione di un imposta sostitutiva dell IRPEF e delle relative addizionali del 10%, per i premi di produttività del settore privato, con la possibilità di estendere detto beneficio anche alla partecipazione agli utili dell impresa da parte dei lavoratori e la facoltà per i lavoratori di ricevere benefit detassati in alternativa all erogazione dei suddetti premi e utili. Inoltre, il legislatore è intervenuto in materia di benefit che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e, nello specifico, ha ampliato le ipotesi che possono godere di un regime fiscale agevolato, prevedendo altresì la possibilità di corrispondere i benefit anche mediante titoli di legittimazione. Tassazione agevolata dei premi di risultato e delle somme derivanti dalla partecipazione agli utili La legge di stabilità per l anno 2016 ha previsto che, salva espressa rinuncia scritta da parte del lavoratore, si applichi un imposta sostitutiva dell IRPEF e delle relative addizionali (comunali e regionali) pari al 10%: ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione; alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d impresa; entro il limite di euro lordi, elevato ad euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell organizzazione del lavoro. Ambito soggettivo I soggetti interessati sono i datori di lavoro del settore privato. L Agenzia ha chiarito che sono escluse dall applicazione della norma agevolativa le Amministrazioni pubbliche. Sono per contro assoggettabili ad imposta sostitutiva i premi e gli utili erogati ai dipendenti di enti pubblici economici. L Agenzia ha inoltre precisato che possono beneficiare della tassazione agevolata anche i premi erogati ai propri dipendenti da enti del settore privato che non svolgono attività commerciale. Dipendenti interessati Per quel che attiene i dipendenti che possono beneficiare dell applicazione dell imposta sostitutiva del 10%, l Agenzia ha ricordato che si tratta di coloro che, nell anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, hanno conseguito redditi di lavoro dipendente di importo non superiore ad euro Sono, pertanto, esclusi dall agevolazione i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Per quel che concerne il limite di reddito di euro , nella Circolare viene precisato che questo deve essere calcolato tenendo in considerazione i redditi di lavoro dipendente conseguiti nell anno precedente a quello di applicazione dell agevolazione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, comprendendo anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati. Inoltre, ai fini della verifica di tale limite, occorre considerare unicamente il reddito assoggettato a tassazione ordinaria; sono quindi esclusi i redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata. Devono inoltre essere considerate nel computo del limite reddituale anche le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti impiegati all estero, anche se non assoggettate a tassazione in Italia, nonché la quota maturanda di TFR richiesta dal lavoratore e liquidata in busta paga. I redditi di lavoro dipendente prodotti all estero da soggetti residenti, determinati facendo riferimento alle retribuzioni convenzionali definite annualmente mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, devono essere computati nel limite reddituale di euro sulla base dell ammontare convenzionale previsto. L Agenzia ha ricordato, inoltre, che si può beneficiare dell agevolazione anche se nell anno precedente non è stato conseguito alcun reddito da lavoro dipendente. Infine, ai fini dell applicazione dell agevolazione, risulta parimenti irrilevante il superamento della soglia di reddito di lavoro dipendente di euro nell anno in cui sono erogati i premi agevolati o gli utili, fermo restando che ciò determina l esclusione del beneficio per i premi erogati nell anno successivo. Ambito oggettivo Innanzitutto, ai fini dell applicazione delle disposizioni agevolative riguardanti i premi di risultato e le misure di welfare aziendale, occorre considerare che le somme ed i valori devono essere erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali. L esplicito riferimento alle somme e ai valori erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali esclude dall agevolazione gli elementi retributivi premiali erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro. Dal punto di vista oggettivo, l imposta sostitutiva dell IRPEF e delle addizionali regionale e comunale del 10% si applica ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con specifico decreto ministeriale (DM del 25 marzo 2016), nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell impresa. Il predetto DM ha definito i premi di risultato e ha individuato alcuni dei criteri di misurazione degli indici che possono essere previsti dalla contrattazione aziendale o territoriale ai quali i predetti premi devono essere commisurati. L attuale normativa, diversamente dal passato, non riserva alcun beneficio fiscale alla c.d. retribuzione di produttività, rappresentata da voci retributive, quali, ad esempio, le maggiorazioni di retribuzione o gli straordinari, corrisposti a seguito di un processo di riorganizzazione del lavoro. Ai fini dell applicazione dell imposta sostitutiva del 10%, invece, è necessario che, nell arco di un periodo congruo definito nell accordo, sia stato realizzato un incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione richiamati dalla norma e che tale incremento possa essere verificato attraverso indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione 2

3 numerici definiti dalla stessa contrattazione collettiva. L Agenzia ha inoltre ricordato che, come espressamente previsto dalla legge, ai fini della determinazione dei premi di risultato, si computa anche il periodo obbligatorio di congedo di maternità, escludendo quindi che eventuali indicatori stabiliti dalla contrattazione di secondo livello, riferiti ai giorni di presenza, possano penalizzare le assenze per maternità. L agevolazione fiscale in parola viene inoltre riconosciuta anche nel caso in cui le somme siano erogate al lavoratore dipendente sotto forma di partecipazione agli utili dell impresa. A tal riguardo, l Agenzia ha precisato che la partecipazione agli utili dell impresa costituisce una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività e, pertanto, la stessa è ammessa all agevolazione a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Per quel che attiene l ammontare delle somme agevolabili, la Circolare si sofferma sulle condizioni che devono sussistere affinché il limite entro cui è possibile applicare l imposta sostitutiva possa essere elevato ad euro per le aziende che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell organizzazione del lavoro. Per beneficiare di tale incremento è cioè necessario che il coinvolgimento dei lavoratori non si riduca alla semplice consultazione ma che costoro intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano, con lo scopo di favorire un impegno dal basso che consenta di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro. Infine, si ricorda che i dipendenti possono scegliere di sostituire con beni e servizi (benefit) i premi di risultato o gli utili. In tal caso i benefit non scontano alcuna tassazione. Applicazione dell imposta sostitutiva L imposta sostitutiva dell IRPEF e delle addizionali è prevista nella misura del 10% e viene applicata dal datore di lavoro, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro. Il regime agevolato presuppone la verifica da parte del datore di lavoro del rispetto - in capo al lavoratore - del citato limite reddituale di euro. Dal canto suo, il lavoratore è tenuto a comunicare al sostituto d imposta l insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo se nell anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente di importo superiore a euro o se nell anno di corresponsione degli emolumenti abbia percepito somme già assoggettate ad imposta sostitutiva. Il dipendente può anche comunicare al proprio datore di lavoro l eventuale rinuncia al regime agevolato. In assenza di rinuncia scritta del prestatore di lavoro, il sostituto d imposta, se sussistono le condizioni previste dalla norma, procede ad applicare l imposta sostitutiva. La tassazione agevolata si applica alle erogazioni effettuate nel periodo d imposta 2016 e in quelli successivi. Beni e servizi non soggetti a tassazione La legge di Stabilità 2016 ha anche ampliato il perimetro delle erogazioni - che configurano il c.d. welfare aziendale che scontano un trattamento fiscale agevolato. Si esaminano di seguito le novità introdotte dal legislatore. Opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto (art. 51, co. 2, lett. f TUIR) Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le opere e i servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto anche (novità) nelle ipotesi in cui siano riconosciuti sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali e non solo (regime previgente) quando siano volontariamente erogati dal datore di lavoro. Rientrano nel perimetro applicativo della disposizione agevolativa in esame, ad esempio, l offerta da parte del datore di lavoro di corsi di lingua, di informatica, di musica, teatro, danza etc. L erogazione di detti benefit in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento determina la loro deduzione integrale dal reddito d impresa del datore di lavoro; diversamente, nel caso di erogazione volontaria, si applica il limite di deduzione del 5 per mille dell ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente. L Agenzia ha ribadito che, ai fini dell applicazione del regime di favore, le opere e i servizi in esame possano essere erogati direttamente da datore di lavoro o tramite strutture esterne all azienda, a condizione, però, che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l azienda e il terzo erogatore del servizio. Non godono dell agevolazione in esame le somme di denaro erogate ai dipendenti a titolo di rimborso delle spese sostenute per le menzionate finalità. Somme, prestazioni e servizi di educazione e istruzione, nonché per la frequenza di ludoteche e centri estivi e per le borse di studio (art. 51. co. 2, lett. f-bis TUIR) La nuova formulazione della norma dispone che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi, per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per le borse di studio a favore dei medesimi familiari. Alla luce delle modifiche apportate, pertanto, l Agenzia ha chiarito che sono ricompresi tra i servizi di istruzione ed educazione, oltre agli asili nido, anche le scuole materne. Inoltre, nella nozione di borse di studio devono intendersi ricompresi anche i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, le tasse universitarie, i libri di testo scolastici e gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell ambito scolastico. Infine, sono riconducibili nella norma in parola anche il servizio di trasporto scolastico, il rimborso delle somme destinate alle gite didattiche, alle visite guidate e alle altre iniziative incluse nei piani dell offerta formativa, nonché l offerta, anche sotto forma di rimborso spese, di servizi di baby-sitting. Sono comprese, infine, le somme di denaro erogate ai dipendenti a titolo di rimborso spese, sempreché il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l utilizzo delle somme medesime da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte. 3

4 Somme e prestazioni di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (art. 51, co. 2 lett. f-ter TUIR) E stata, infine, introdotta la previsione secondo la quale non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti. L Agenzia ha precisato, in primo luogo, che, sebbene la norma non faccia esplicito riferimento anche ai servizi, gli stessi possono rientrare nella previsione agevolativa. Inoltre, ha chiarito che, per soggetti non autosufficienti devono intendersi coloro che non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, ovvero le persone che hanno bisogno di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza, secondo l Agenzia, deve risultare da certificazione medica. L esenzione dal reddito, sempre secondo l Agenzia, non competerebbe per la fruizione dei servizi di assistenza a beneficio dei bambini, salvo il caso in cui la non autosufficienza si ricolleghi all esistenza di patologie. Per quel che riguarda, invece, gli anziani, ai fini della loro individuazione occorre fare riferimento ai soggetti che hanno compiuto 75 anni. Corresponsione dei benefit mediante titoli di legittimazione I benefit possono essere erogati anche mediante voucher, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. I voucher, ha chiarito l Agenzia, anche se connotati da un valore nominale, non configurano denaro. Inoltre gli stessi: non possono essere emessi a parziale copertura del costo della prestazione, opera o servizio e quindi non sono integrabili; non possono rappresentare più prestazioni, opere o servizi. Tuttavia, in deroga a tale principio, il DM del 25 marzo 2016 ha ammesso la possibilità di emettere un voucher cumulativo che possa rappresentare una pluralità di beni, determinabili attraverso un rinvio ad una elencazione contenuta su una piattaforma elettronica che il dipendente può combinare a sua scelta, per un valore non eccedente euro 258,23. Detta soglia riguarda le sole prestazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro. Crowe Horwath - Studio Associato Servizi Professionali Integrati è a disposizione per fornire approfondimenti e chiarimenti in materia anche in ordine all applicazione concreta delle norme e prassi in commento. 4

5 Contatti Milano - Sede legale Via della Moscova, Milano Tel Fax info@crowehorwath.it Roma Via Barberini, Roma Tel Fax Crowe Horwath - Studio Associato Servizi Professionali Integrati Crowe Horwath - Studio Associato Servizi Professionali Integrati è tra i principali studi professionali del panorama italiano nel campo della consulenza fiscale, legale e di diritto del lavoro. Con oltre 165 professionisti e sedi a Milano, Roma, Torino e Venezia, lo Studio offre consulenza professionale di elevato livello, integrando esperienze diversificate con specializzazioni di settore. La strategia dello Studio è di puntare ai massimi standard di specializzazione nei vari ambiti del diritto, mantenendo salde le logiche del lavoro di squadra e dell'interdisciplinarietà tra professionisti. Tale approccio consente di offrire risposte tempestive alla clientela, mirate alla soluzione dei problemi specifici nel contesto generale di riferimento. Lo Studio è member firm di Crowe Horwath International - Network internazionale fra i global top 10 - e partner privilegiato di F2A, attiva nella fornitura di servizi di outsourcing in ambito Finance & Administration e Human Resources. Torino Corso Matteotti, Torino Tel Fax Venezia Viale Ancona, Mestre (VE) Tel Fax Crowe Horwath International Crowe Horwath International, tra le top 10 global accounting firm, è un Network internazionale che include più di 175 Società indipendenti, attive nel campo dei servizi contabili e di consulenza, con la collaborazione di più di risorse tra professionisti e staff dislocati in 726 uffici in più di 125 Paesi nel mondo. Crowe Horwath International è caratterizzato da un elevato livello di servizio, da una forte integrazione tra i servizi offerti e da un insieme di valori fondamentali comuni che ne orientano le decisioni. Ogni "Member firm" è leader nel proprio mercato nazionale grazie alla collaborazione di professionisti che, con un approfondita conoscenza della normativa e dei costumi locali, supportano le aziende che vogliono investire nei loro mercati. Newsletter Legale - Fiscale Registrazione n. 343 del 17 luglio presso il Tribunale di Milano Produzione riservata - vietata la copia 5

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