REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ITALO-SVIZZERA PER LA PESCA. Approvato a Pallanza nella seduta di Commissione del 5 giugno 1996

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1 REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ITALO-SVIZZERA PER LA PESCA Approvato a Pallanza nella seduta di Commissione del 5 giugno 1996 IN VIGORE DAL 5 GIUGNO 1996

2 Regolamento interno della Commissione italo-svizzera sulla pesca pag. 2 La Commissione italo-svizzera sulla pesca, visto l art. 2, comma 5, lettera c della Convenzione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana per la pesca nelle acque italo-svizzere, stabilisce di darsi il seguente Regolamento interno di funzionamento della Commissione italo-svizzera per la pesca che entrerà in vigore dalla data della firma del presente atto da parte dei due Commissari. Art. 1 - Composizione della Commissione 1. Ai sensi dell art. 2, comma 2, della Convenzione per la pesca nelle acque italosvizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, la Commissione per la pesca nelle acque italo-svizzere si compone per ciascun Stato da un Commissario e da due Vicecommissari. 2. I rappresentanti dei due Stati, insieme ai membri di Sottocommissione nominati dai Commissari, costituiscono rispettivamente la Delegazione italiana e la Delegazione svizzera nella Commissione. 3. Alla Commissione partecipano anche il Presidente e i membri della Sottocommissione, gli esperti chiamati a far parte della Sottocommissione ed i segretari dei due Commissariati per la pesca nelle acque italo-svizzere, nonchè l incaricato del coordinamento dei lavori della Commissione con funzioni di segretario verbalizzante. Art. 2 - Presidente della Commissione e relativi compiti 1. La presidenza della Commissione per la Pesca nelle acque italo-svizzere viene assunta alternativamente per la durata di due anni da uno dei due Commissari. Il nuovo presidente assume la carica dopo la riunione ordinaria annuale. 2. Il Presidente svolge i seguenti compiti: a) presiede e dirige i lavori delle riunioni della Commissione; b) convoca le sedute tramite la segreteria di coordinamento dei lavori della Commissione, stabilendo preventivamente l ordine del giorno d intesa con l altro Commissario; c) informa la Commissione di ogni iniziativa d interesse comune ai due Stati da lui intrapresa; d) allestisce, d intesa con l altro Commissario, i rapporti ed i piani finanziari destinati ai Governi contraenti e li sottopone alla Commissione; e) cura la formulazione di eventuali proposte di modifica della Convenzione, nonchè le raccomandazioni della Commissione ai due Governi; f) verifica i verbali di Commissione, redatti dalla segreteria di coordinamento, con le decisioni assunte nelle sedute. Art. 3 - Coordinamento dei lavori della Commissione 1. Il normale funzionamento della Commissione, della Sottocommissione e dei Gruppi di Lavoro è affidato ad una segreteria di coordinamento dei lavori che farà capo ad uno dei due Commissariati. 2. L incaricato del coordinamento è scelto d intesa tra i due Commissari e viene nominato dalla Commissione. 3. I compiti della segreteria di coordinamento della Commissione sono i seguenti:

3 Regolamento interno della Commissione italo-svizzera sulla pesca pag. 3 a) convocazioni dei membri delle due Delegazioni per le sedute e le riunioni di Commissione, Sottocommissione e Gruppi di Lavoro; b) assistenza ai lavori delle Commissioni, Sottocommissioni e Gruppi di Lavoro con relativa redazione e trasmissione dei verbali delle riunioni ai membri delle due Delegazioni; c) tenuta della documentazione dei lavori degli organismi della Commissione con formazione di un archivio per gli atti ufficiali (corrispondenza ricevuta e spedita, verbali delle sedute, rapporti annuali del pescato, delle semine e delle infrazioni accertate); d) formazione e aggiornamento dell indirizzario; e) aggiornamento dei Regolamenti della Commissione; f) predisposizione di documenti di lavoro per la Commissione e Sottocommissione. Art. 4 - Sedute di Commissione 1. Di norma, la Commissione si riunisce almeno una volta all anno, entro il mese di giugno, alternando di volta in volta la sede della riunione sul territorio dei due Stati. La data della successiva convocazione della Commissione dovrà essere fissata al termine di ogni seduta annuale. 2. Ciascuno dei Commissari, anche su indicazione dei membri della propria Delegazione e per particolari esigenze motivate per iscritto, può richiedere all altro Commissario la convocazione di una Commissione straordinaria. 3. I Commissari, di comune accordo, possono invitare alla riunione esperti del settore nonché rappresentanti di Enti aventi competenze istituzionali in materia di pesca la cui presenza si renda necessaria in relazione a specifiche trattande all ordine del giorno. 4. Gli organismi della Pubblica Amministrazione e le organizzazioni di categoria possono proporre per iscritto argomenti da inserire nell ordine del giorno della riunione della Commissione. Tra le proposte inoltrate, i Commissari scelgono di comune accordo quelle da esaminare in seno alla Commissione, previo esame della Sottocommissione. Art. 5 - Composizione, presidenza e sedute di Sottocommissione 1. Per realizzare le finalità previste dalla Convenzione, la Commissione si avvale in via permanente della Sottocommissione prevista dall art. 2, comma 2, della Convenzione. 2. La Sottocommissione è costituita fino ad un massimo di 8 esperti (a) di ciascun Stato in materia di pesca e di idrobiologia, nominati dai rispettivi Commissari. La Sottocommissione può invitare esperti esterni ai sensi dell art. 8, comma 2, del presente regolamento. 3. La Sottocommissione è presieduta da un membro interno nominato dalla Commissione. 4. Di norma, la Sottocommissione si riunisce almeno due volte all anno con le stesse modalità di convocazione della Commissione descritte al precedente art. 4, comma 1. (a) Su richiesta del Commissario italiano del 20/1/97 ed assenso del Commissario svizzero del 24/3/97, il numero di esperti per ciascun Stato è stato elevato da 7 ad 8.

4 Regolamento interno della Commissione italo-svizzera sulla pesca pag. 4 Art. 6 - Funzionamento del Commissariato e supplenze del Commissario 1. Ciascuno dei due Commissari si dota di una segreteria tecnica del proprio Commissariato per l espletamento delle incombenze previste dalla Convenzione, nonché per l assolvimento dei seguenti compiti d interesse comune nell ambito della Commissione: a) raccolta delle informazioni di base necessarie per la stesura del rapporto informativo annuale secondo le indicazioni previste all art. 7, comma 5, del presente Regolamento; b) convocazione della propria Delegazione, esperti e/o membri di Associazioni di pesca per le riunioni preparatorie alla Commissione; c) coordinamento delle ricerche di competenza (art. 8 del presente Regolamento); d) tenuta dell archivio del proprio Commissariato; e) funzioni di riferimento per il coordinatore della Commissione. 2. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previste dalla Convenzione, il Commissario può delegare un Vicecommissario supplente che lo sostituisca in caso di assenze prolungate o di impedimento grave. 3. E facoltà del Commissario di delegare il segretario del proprio Commissariato alla firma degli atti interni, in caso di assenza o impedimento, esclusivamente per lo svolgimento di compiti e funzioni interne del Commissariato. 4. Le decisioni assunte da ciascun Commissario ai sensi dei due commi precedenti dovranno essere tempestivamente comunicate all altro Commissario e alle Autorità competenti del proprio Stato. Art. 7 - Rapporti informativi annuali della Commissione 1. Ai sensi dell art. 17 della Convenzione, i Commissari si impegnano a presentare nella seduta annuale di Commissione un rapporto scritto sull andamento dell attività della pesca e sulla situazione del patrimonio ittico per il Lago Maggiore ed il Lago di Lugano. 2. A tale scopo, entro il mese di aprile di ogni anno, dovranno essere preventivamente sottoposti all esame tecnico della Sottocommissione i rapporti informativi sui risultati della pesca professionale dell anno precedente. 3. Il rapporto informativo annuale sul Lago Maggiore sarà redatto da un esperto membro della Sottocommissione individuato dal Commissariato italiano, quello per il Lago di Lugano sarà redatto da un esperto membro della Sottocommissione individuato dal Commissariato svizzero. 4. Ciascuno dei due Commissariati si assumerà l incarico di raccogliere presso gli Enti competenti in materia di pesca dei rispettivi Paesi i seguenti dati annuali: a) statistica di pesca professionale delle principali specie ittiche; b) immissioni effettuate e risultanze di eventuali pratiche ittiogeniche; c) rilascio di licenze di pesca con reti; d) contravvenzioni elevate. 5. I dati annuali previsti al comma precedente dovranno essere raccolti dai segretari dei rispettivi Commissariati e trasmessi entro la fine di febbraio dell anno successivo agli incaricati della stesura dei rapporti informativi per il Lago Maggiore e il Lago di Lugano. 6. I rapporti informativi dovranno essere redatti in italiano secondo il seguente schema:

5 Regolamento interno della Commissione italo-svizzera sulla pesca pag. 5 a) risultati della pesca professionale nell anno considerato; b) tendenza evolutiva del popolamento delle principali specie ittiche e relative interpretazioni, sulla base del confronto con gli andamenti del pescato quantomeno nell ultimo quinquennio da illustrare anche con l ausilio di tabelle e/o grafici; c) formulazione di eventuali proposte; d) compendio dei dati statistici relativi alle immissioni, alle licenze rilasciate e alle contravvenzioni elevate da inserire come allegato al rapporto informativo. Art. 8 - Studi, ricerche e pubblicazioni della Commissione 1. La realizzazione degli studi e delle ricerche scientifiche previsti dall art. 18 della Convenzione, potrà essere affidata dalla Commissione ad Enti pubblici ed a ditte private che operano nel settore, nonché ad esperti interni e/o esterni alla Sottocommissione di comprovata competenza specifica. 2. Il presidente può convocare alle riunioni della Commissione i responsabili delle ricerche e gli esperti di cui al capoverso precedente, per discutere e coordinare i lavori da attuare. 3. I risultati degli studi commissionati possono essere pubblicati, previa decisione della Commissione, su appositi volumi editi dalla Commissione stessa; inoltre possono essere divulgati con altre modalità decise dalla Commissione. 4. I risultati non pubblicati possono essere comunicati a terzi salvo espressa volontà contraria preventivamente formulata dai Commissari. 5. La Commissione potrà decidere di pubblicare anche lavori scientifici non direttamente commissionati, purchè gli elaborati proposti siano di stretto interesse per la comprensione dei problemi della pesca nelle acque oggetto della Convenzione. 6. Tutte le pubblicazioni dovranno essere il più possibile divulgative e di norma dovranno essere redatte in italiano; in caso contrario e del tutto eccezionale, dovranno essere corredate da un ampio riassunto in italiano che riguardi ciascuno degli argomenti trattati. 7. I testi degli articoli proposti per la pubblicazione dovranno essere valutati in Sottocommissione e trasmessi ai Commissari per il parere finale. Art. 9 - Spese comuni di funzionamento della Commissione 1. Ai sensi dell art. 24 della Convenzione vengono individuate come spese comuni tra i due Stati le seguenti voci: a) studi e ricerche previsti dall art. 18 della Convenzione; b) incarichi affidati dalla Commissione a gruppi di lavoro ovvero a consulenti per la realizzazione di studi necessari per il conseguimento dei fini di cui all art. 2 della Convenzione; c) redazione e composizione di testi e figure, e stampa delle pubblicazioni della Commissione; d) segreteria di coordinamento dei lavori della Commissione; e) stesura e redazione dei rapporti informativi annuali per il Lago Maggiore ed il Lago di Lugano.

6 Regolamento interno della Commissione italo-svizzera sulla pesca pag Le spese di ricerca contemplate alla lettera a) del primo comma, saranno ripartite secondo criteri concordemente fissati dai due Governi su proposta della Commissione. 3. Le spese previste alle lettere b) e c), del primo comma saranno ripartite di volta in volta dalla Commissione secondo le modalità previste dall art. 24 della Convenzione. 4. Il costo annuale per il coordinamento della Commissione di cui al punto d) è ripartito in parti uguali tra le due Delegazioni. 5. Le spese di stesura e redazione dei rapporti informativi annuali del punto e) fanno carico rispettivamente alla Delegazione italiana per il Lago Maggiore ed alla Delegazione svizzera per il Lago di Lugano. Approvato nella seduta di Commissione del 5 giugno 1996 a Verbania Pallanza Il Commissario svizzero per la pesca nelle acque italo-svizzere dott. H.U. Schweizer Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere sen. F. Del Ponte

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