Recesso, esclusione e liquidazione delle quote
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1 Gianluca Cristofori Recesso, esclusione e liquidazione delle quote 1
2 Recesso - società di persone Aspetti civilistici - Artt e 2307, c.c. Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa. Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi. Per le S.n.c., in caso di proroga tacita, ciascun socio può recedere dalla società dando un preavviso di almeno tre mesi. 2
3 Esclusione - società di persone Aspetti civilistici - Artt e 2288, c.c. L esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l interdizione, l inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori. [ ] 3
4 Esclusione - società di persone Aspetti civilistici - Artt e 2288, c.c. Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata dalla società. È escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito. Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell art
5 Liquidazione - società di persone Aspetti civilistici - Art. 2284, c.c. Morte del socio. Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano. Possibili «deroghe» (SAS - eredi accomandanti), accompagnate da clausole di «riscatto» successorio, con importanti ricadute di ordine fiscale. 5
6 Liquidazione - società di persone Aspetti civilistici - Art. 2289, c.c. Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota.la liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Salvo quanto è disposto nell art. 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto. 6
7 Società di persone Aspetti fiscali per il socio non in regime d impresa Art. 20-bis del TUIR Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all art. 17, co. 1, lett. l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell art. 47, co. 7, indipendentemente dall applicabilità della tassazione separata. Trattasi però di un rinvio limitato ai criteri di mera quantificazione del reddito, non invece alla relativa «categoria» («di capitali»), «imputazione temporale» («per cassa») e riconoscimento di una «quota esclusa». 7
8 Società di persone Aspetti fiscali per il socio non in regime d impresa Art. 17, co. 1, lett. l) del TUIR L imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: [ ] l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l inizio della liquidazione è superiore a cinque anni. 8
9 Società di persone Aspetti fiscali per il socio non in regime d impresa Art. 47, co. 7 del TUIR Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile [dividendo] per la parte che eccede il prezzo pagato per l acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. 9
10 Società di persone Aspetti fiscali per il socio in regime d impresa Art. 86, co. 5-bis del TUIR Nelle ipotesi dell art. 47, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni. 10
11 Società di persone Aspetti fiscali per il socio in regime d impresa Art. 87, co. 6 del TUIR Le disposizioni del presente articolo [participation exemption] si applicano anche alle plusvalenze di cui all art. 86, co. 5-bis del TUIR. 11
12 Società di persone Aspetti fiscali per il socio in regime d impresa Art. 58, co. 2 del TUIR Le plusvalenze di cui all art. 87 del TUIR concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 49,72% del loro ammontare. 12
13 Società di persone Aspetti fiscali per la società - Risoluzione A.d.E. 64/E/2008 L importo corrisposto al socio in occasione del recesso risulta costituito da due componenti: la prima (afferente alla quota di patrimonio netto spettante al socio in proporzione alla quota di partecipazione detenuta) risulta costituita dal rimborso della quota di capitale sociale versato dal socio e dalla distribuzione delle riserve sia di utili che di capitale eventualmente esistenti; la seconda relativa, invece, al riconoscimento dell eventuale maggior valore economico del complesso aziendale alla data dello scioglimento del rapporto sociale rispetto ai valori contabili del patrimonio e che costituisce la cosiddetta differenza da recesso. 13
14 Società di persone Aspetti fiscali per la società - Risoluzione A.d.E. 64/E/2008 A seguito della liquidazione della quota detenuta dal socio uscente, la società procederà per la parte afferente al rimborso del valore nominale della partecipazione all annullamento della quota di capitale sociale detenuta dal socio ed alla corrispondente riduzione delle eventuali riserve sia di utili che di capitale spettanti al socio. Tali operazioni, di natura esclusivamente patrimoniale, non avranno alcuna rilevanza sulla determinazione del reddito imponibile della società. 14
15 Società di persone Aspetti fiscali per la società - Risoluzione A.d.E. 64/E/2008 A diverse conclusioni deve, invece, giungersi con riferimento alla seconda componente della quota da corrispondere al socio receduto, corrispondente alla cosiddetta differenza da recesso, in quanto tale importo concretizza un componente negativo rilevante [deducibile] ai fini della determinazione del reddito della società [così come l incremento patrimoniale di fonte reddituale maturato durante esercizio in ragione dell utile in corso di formazione, che verrà imputato ai soli soci superstiti alla chiusura del periodo d imposta]. 15
16 Società di persone Aspetti fiscali per la società - Risoluzione A.d.E. 64/E/2008 Considerato che l importo liquidato al socio per la parte che eccede il costo fiscale della partecipazione costituisce in capo allo stesso reddito imponibile, al fine di evitare una doppia tassazione sullo stesso reddito, una prima volta in capo al socio recedente e successivamente in capo ai soci restanti, si ritiene che la differenza da recesso sia deducibile in capo alla società nell esercizio in cui sorge il diritto [ovverosia per competenza, in regime d impresa commerciale] alla liquidazione della quota. 16
17 Società di persone Note a margine del trattamento fiscale: differenza tra recesso «diretto» e «cessione delle quote ai soci superstiti» conseguenze in termini di rilevanza del costo fiscale affrancato mediante pagamento dell imposta sostitutiva del 2% / 4%, base imponibile per il socio uscente (100% / 49,72% o «sostitutiva») e per la società (100% / «0»); peculiarità in ipotesi di exit da società semplice: applicabilità dell art. 20-bis e categoria reddituale della «eccedenza» (società agricola, professionale, holding «statica», proprietaria di immobili a possesso infraquinquennale o di aree edificabili, ecc ). 17
18 Recesso - S.p.A. Aspetti civilistici - Art. 2437, c.c. Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: a) la modifica della clausola dell oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede sociale all estero; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) l eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto; [ ] 18
19 Recesso - S.p.A. Aspetti civilistici - Art. 2437, c.c. f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell azione in caso di recesso; g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all approvazione delle deliberazioni riguardanti: a) la proroga del termine; b) l introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. 19
20 Recesso - S.p.A. Aspetti civilistici - Art. 2437, c.c. Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso. Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento. È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo. 20
21 Recesso - S.p.A. Aspetti civilistici - Art ter, c.c. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni [non quotate] per le quali esercita il recesso. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell eventuale valore di mercato delle azioni. 21
22 Recesso - S.p.A. Aspetti civilistici - Art ter, c.c. Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione. 22
23 Recesso - S.p.A. Aspetti civilistici - Art ter, c.c. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di cui al secondo comma del presente articolo nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese,. 23
24 Recesso - S.p.A. Aspetti civilistici - Art quater, c.c. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell acquisto delle azioni che siano rimaste non optate. Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi;. 24
25 Recesso - S.p.A. Aspetti civilistici - Art quater, c.c. In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili. In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società. 25
26 Recesso - S.r.l. Aspetti civilistici - Art. 2473, c.c. L atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell oggetto della società determinato nell atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell art. 2468, co
27 Recesso - S.r.l. Aspetti civilistici - Art. 2473, c.c. Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale. 27
28 Recesso - S.r.l. Aspetti civilistici - Art. 2473, c.c. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest ultimo caso si applica l art e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione. 28
29 Recesso - S.r.l. Aspetti civilistici - Art. 2473, c.c. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. 29
30 Recesso - S.r.l. Aspetti civilistici - Art quater, c.c. Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere: a) quando la società o l ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento; [ ] 30
31 Recesso - S.r.l. Aspetti civilistici - Art quater, c.c. b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell art. 2497; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l intera partecipazione del socio; c) all inizio ed alla cessazione dell attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un alterazione delle condizioni di rischio dell investimento e non venga promossa un offerta pubblica di acquisto. 31
32 Esclusione - S.r.l. Aspetti civilistici - Art bis, c.c. L atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale. 32
33 Società di capitali Aspetti fiscali per il socio non in regime d impresa Art. 47, co. 7 del TUIR Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile [dividendo] per la parte che eccede il prezzo pagato per l acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Quota «esclusa» sull eccedenza / «ritenuta alla fonte» a titolo d imposta (26%) sulla sola eccedenza [obbligo di comunicazione del costo fiscale o ritenuta sul 100% del valore liquidato]. 33
34 Società di capitali Aspetti fiscali per il socio in regime d impresa Art. 86, co. 5-bis del TUIR Nelle ipotesi dell art. 47, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni. 34
35 Società di capitali Aspetti fiscali per il socio in regime d impresa Art. 87, co. 6 del TUIR Le disposizioni del presente articolo [participation exemption] si applicano anche alle plusvalenze di cui all art. 86, co. 5-bis del TUIR. 35
36 Società di capitali Aspetti fiscali per il socio in regime d impresa Art. 58, co. 2 del TUIR Le plusvalenze di cui all art. 87 del TUIR concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 49,72% del loro ammontare. 36
37 Società di capitali Aspetti fiscali per il socio in regime d impresa Art. 89, co. 2 del TUIR Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all art. 47, co. 7, dalle società ed enti di cui all art. 73, co. 1, lett. a), b) e c), non concorrono a formare il reddito dell esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell ente ricevente per il 95% del loro ammontare. 37
38 Società di capitali Note a margine del trattamento fiscale: differenza tra recesso «diretto» e liquidazione da parte dei soci superstiti o di terzi conseguenze in termini di rilevanza del costo fiscale affrancato mediante pagamento di imposta sostitutiva (2% / 4%), oppure in ipotesi di «perdita» / «minusvalenza»; esclusione parziale (50,28% / 95%) della differenza positiva VS indeducibilità della cd. differenza da recesso [addebitata al P.N.]; peculiarità in ipotesi di recesso a seguito di trasformazione omogenea regressiva (p.e. SPA => SAS), ovvero di recesso da società di persone (in precedenza trasformata da società di capitali) in presenza di riserve di utili indivisi assoggettati all IRES. 38
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