OPERATIVITÀ REDDITO D IMPRESA E COMPILAZIONE QUADRO RF

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "OPERATIVITÀ REDDITO D IMPRESA E COMPILAZIONE QUADRO RF"

Transcript

1 1 OPERATIVITÀ REDDITO D IMPRESA E COMPILAZIONE QUADRO RF N.B.: l'impostazione del materiale è stata attuata in modo analitico per costituire «dispensa» dell'incontro di studio e non come supporto di mera proiezione. In ogni caso, si pone in evidenza che l'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Milano 15 maggio 2014

2 2 GESTIONE DELLE SVALUTAZIONI E DELLE PERDITE SU CREDITI

3 Gestione delle svalutazioni e delle perdite su crediti 3 VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI REQUISITI PER LA CONTABILIZZAZIONE I ricavi devono essere rilevati contabilmente al verificarsi di due contestuali condizioni: Il processo produttivo dei beni e dei servizi è già stato completato Lo scambio deve necessariamente risultare già avvenuto, deve cioè essersi già verificato lo scambio sostanziale e non formale del titolo di proprietà si deve ritenere solitamente avvenuto alla data di spedizione o di consegna dei beni mobili

4 Gestione delle svalutazioni e delle perdite su crediti 4 VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI VALORE DI ISCRIZIONE NEL BILANCIO D'ESERCIZIO valore di iscrizione in bilancio dei crediti = al presumibile valore di realizzo Valore nominale meno Fondo svalutazione crediti Deve necessariamente risultare rettificato per: perdite conseguenti a inesigibilità; resi e/o rettifiche di fatturazione; sconti e/o abbuoni; interessi non maturati: altre cause di non realizzo.

5 Gestione delle svalutazioni e delle perdite su crediti 5 VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: ACCANTONAMENTO Il fondo svalutazione crediti deve essere stanziato per coprire le perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio. Nel rispetto del principio di competenza, occorre considerare Perdite per situazioni di inesigibilità che si sono già manifestate Perdite per altre inesigibilità non ancora manifestatesi, ma temute o latenti Il fondo svalutazione crediti deve, inoltre, coprire le perdite che si potranno subire sui crediti ceduti a terzi per i quali sussista ancora l'obbligazione di regresso.

6 Gestione delle svalutazioni e delle perdite su crediti 6 VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI Metodo sintetico DETERMINAZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Crediti verso clienti % di svalutazione Importi Svalutazione Crediti al legale: - falliti 100,00% , ,00 - crediti inesigibili 100,00% , , Crediti scaduti < 30 gg 5,00% , ,00 Crediti scaduti > 30 gg 8,00% , ,00 Crediti scaduti > 120 gg 15,00% , ,00 Totale Fondo svalutazione ,00

7 Gestione delle svalutazioni e delle perdite su crediti 7 VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: UTILIZZO Il fondo svalutazione crediti viene utilizzato per la copertura di future perdite sui crediti Se: Fondo capiente Fondo NON capiente Utilizzo diretto del fondo Utilizzo diretto del fondo + Perdita su crediti

8 Gestione delle svalutazioni e delle perdite su crediti 8 VALUTAZIONE PROBLEMATICHE CIVILISTICA DI NATURA DEI FISCALE CREDITI Disciplina fiscale Fonte normativa Crediti verso clienti 1. Base di calcolo della svalutazione deducibile (Accantonamento) 2. Deducibilità delle perdite (utilizzo del fondo) Art. 106 Tuir Art. 101, c. 5, Tuir Modificato dalla legge di stabilità 2014

9 Gestione delle svalutazioni e delle perdite su crediti 9 VALUTAZIONE PROBLEMATICHE CIVILISTICA DI NATURA DEI FISCALE CREDITI Art. 101, c. 5, Tuir Le perdite ( ) su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi in ogni caso, se debitore in procedura concorsuale in presenza di elementi certi e precisi ex lege crediti di modesta entità e decorso di un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso per le imprese di più rilevante dimensione non superiore a per le altre imprese quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto Svalutazione «civilistica» = Perdita «fiscale» crediti cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili Il fondo svalutazione crediti è utilizzato per crediti inesigibili nel momento in cui tale inesigibilità è ritenuta definitiva, come per: transazione (art c.c.); rinuncia al credito (art c.c.); chiusura della procedura fallimentare; cessione definitiva credito.

10 Gestione delle svalutazioni e delle perdite su crediti 10 VALUTAZIONE PROBLEMATICHE CIVILISTICA DI NATURA DEI FISCALE CREDITI TRATTAMENTO CONTABILE (art. 101, c. 5, Tuir) 1. Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio senza rinuncia o prescrizione esigibili -> nessun problema contabile e fiscale 2. Crediti prescritti o rinuncia Perdita su crediti -> sì deducibilità 3. Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio, senza prescrizione o rinuncia, non esigibili Svalutazione in conto economico -> no perdita su crediti -> sì deducibilità COMPORTAMENTI DA SEGUIRE NELLE SITUAZIONI DI 1. Fondo svalutazione crediti pregresso pari a zero 2. Fondo svalutazione crediti pregresso esistente 3. Fondo svalutazione crediti nel corso di due esercizi

11 Gestione delle svalutazioni e delle perdite su crediti 11 VALUTAZIONE PROBLEMATICHE CIVILISTICA DI NATURA DEI FISCALE CREDITI TRATTAMENTO CONTABILE (art. 101, c. 5, Tuir) 1 fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell'esercizio con saldo pari a zero Una impresa di modeste dimensioni al 31/12 presenta la seguente situazione con riferimento ai crediti: Crediti scaduti da oltre sei mesi credito A: (non esigibile, rinuncia) credito B: (esigibile) credito C: (non esigibile) credito D: (oltre i 2.500, non esigibile) Crediti prescritti: Rilevazione perdita su crediti relativa al credito A (rinuncia) Perdita su crediti a Crediti v. clienti Sì, deducibile Rilevazione svalutazione su crediti relativa al credito C (non esigibile) Svalutazione crediti a Fondo svalutazione crediti Sì, deducibile

12 Gestione delle svalutazioni e delle perdite su crediti 12 VALUTAZIONE PROBLEMATICHE CIVILISTICA DI NATURA DEI FISCALE CREDITI TRATTAMENTO CONTABILE (art. 101, c. 5, Tuir) 1 fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell'esercizio con saldo pari a zero Una impresa di modeste dimensioni al 31/12 presenta la seguente situazione con riferimento ai crediti: Crediti scaduti da oltre sei mesi credito A: (non esigibile, rinuncia) credito B: (esigibile) credito C: (non esigibile) credito D: (oltre i 2.500, non esigibile) Crediti prescritti: Rilevazione svalutazione su crediti oltre i non esigibili (credito D) Svalutazione crediti a Fondo svalutazione crediti Sì, deducibile nei limiti Rilevazione perdita su crediti relativa ai crediti prescritti Perdita su crediti a Crediti v. clienti Sì, deducibile

13 Gestione delle svalutazioni e delle perdite su crediti 13 VALUTAZIONE PROBLEMATICHE CIVILISTICA DI NATURA DEI FISCALE CREDITI TRATTAMENTO CONTABILE (art. 101, c. 5, Tuir) 2 fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell'esercizio con saldo pari a di cui tassato Una impresa di modeste dimensioni al 31/12 presenta la seguente situazione con riferimento ai crediti: Crediti scaduti da oltre sei mesi credito A: (non esigibile, rinuncia) credito B: (esigibile) credito C: (non esigibile) credito D: (oltre i 2.500, non esigibile) Crediti prescritti: Rilevazione perdita su crediti relativa ai crediti prescritti Fondo svalutazione crediti a Crediti v. clienti Attenzione necessaria Variazione in diminuzione in sede di adempimento dichiarativo per ( di fondo dedotto)

14 Gestione delle svalutazioni e delle perdite su crediti 14 VALUTAZIONE PROBLEMATICHE CIVILISTICA DI NATURA DEI FISCALE CREDITI TRATTAMENTO CONTABILE (art. 101, c. 5, Tuir) 2 fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell'esercizio con saldo pari a di cui tassato Una impresa di modeste dimensioni al 31/12 presenta la seguente situazione con riferimento ai crediti: Crediti scaduti da oltre sei mesi credito A: (non esigibile, rinuncia) credito B: (esigibile) credito C: (non esigibile) credito D: (oltre i 2.500, non esigibile) Crediti prescritti: Rilevazione perdita crediti relativa al credito A (rinuncia) Svalutazione crediti a Fondo sval. crediti Rilevazione svalutazione crediti relativa al credito C (non esigibile) Svalutazione crediti A Fondo sval. crediti Rilevazione adeguamento fondo svalutazione crediti (art. 106, c. 1) Svalutazione crediti A Fondo sval. crediti Fondo pregresso ( ) Fondo necessario Acc.to annuo ( )

15 Gestione delle svalutazioni e delle perdite su crediti 15 VALUTAZIONE PROBLEMATICHE CIVILISTICA DI NATURA DEI FISCALE CREDITI TRATTAMENTO CONTABILE (art. 101, c. 5, Tuir) 3 Determinazione e utilizzo del fondo svalutazione crediti anno 1 primo anno di determinazione del fondo svalutazione crediti Rilevazione dell'accantonamento stimato complessivo Svalutazione crediti a Fondo svalutazione crediti 149,5

16 Gestione delle svalutazioni e delle perdite su crediti 16 VALUTAZIONE PROBLEMATICHE CIVILISTICA DI NATURA DEI FISCALE CREDITI TRATTAMENTO CONTABILE (art. 101, c. 5, Tuir) 3 Determinazione e utilizzo del fondo svalutazione crediti anno 1 primo anno di determinazione del fondo svalutazione crediti Stratificazione Fondo Svalutazione crediti Fondo svalutazione totale 149,5 Fondo svalutazione dedotto (art. 106) 25,0 Fondo svalutazione tassato 74,5 Fondo svalutazione dedotto (art. 101 comma 5) 50,0 99,5 Variazione in aumento di 74,5 in dichiarazione dei redditi Volutamente non si considerano le problematiche connesse alla fiscalità anticipata (Oic 25)

17 Gestione delle svalutazioni e delle perdite su crediti 17 VALUTAZIONE PROBLEMATICHE CIVILISTICA DI NATURA DEI FISCALE CREDITI TRATTAMENTO CONTABILE (art. 101, c. 5, Tuir) 3 Determinazione e utilizzo del fondo svalutazione crediti anno 2 utilizzo del fondo svalutazione crediti accantonato Fondo sval. crediti Fondo sval. crediti a a Crediti Crediti Fisc. rilevante per la parte non dedotta Fisc. NO rilevante già dedotto perdita Fondo svalutazione dedotto Fondo svalutazione tassato 65 74,5 Fondo svalutazione art. 101 co Fondo sval. Crediti 149, ,5 120 Fiscalmente Variazione in diminuzione di 65 (90-25)

18 Gestione delle svalutazioni e delle perdite su crediti 18 VALUTAZIONE PROBLEMATICHE CIVILISTICA DI NATURA DEI FISCALE CREDITI TRATTAMENTO CONTABILE (art. 101, c. 5, Tuir) 3 Determinazione e utilizzo del fondo svalutazione crediti anno 2 utilizzo del fondo svalutazione crediti accantonato Stratificazione Fondo Svalutazione crediti Fondo svalutazione totale 29,5 Fondo svalutazione dedotto Fondo svalutazione tassato 9,5 Fondo svalutazione dedotto (art. 101 c. 5) 20 Volutamente non si considerano le problematiche connesse alla fiscalità anticipata (Oic 25)

19 Gestione delle svalutazioni e delle perdite su crediti 19 VALUTAZIONE PROBLEMATICHE CIVILISTICA DI NATURA DEI FISCALE CREDITI TRATTAMENTO CONTABILE (art. 101, c. 5, Tuir) Anno 2 (Chiusura) 3 Determinazione e utilizzo del fondo svalutazione crediti anno 3 ri-adeguamento del fondo svalutazione crediti a fine anno 2 Crediti clienti Euro % svalutazione Svalutazione Crediti non scaduti ed esigibili > scaduti 30 gg 40 5% 2 scaduti 60 gg 105 7% 7,35 scaduti 90 gg 37 8% 2,96 scaduti 120 gg 79 10% 7,9 procedure % Totale (escluso < 2500) 135,21 VN crediti (esclusi < 2500) non esigibili (20 residui + 80 nuovi) % Totale fondo 235,21 Fondo esistente 29,5 Svalutazione anno (A-B) 205,71 Fondo fiscale 0,50% di Scrittura contabile: Svalutazione a Fondo sval. 205,71

20 Gestione delle svalutazioni e delle perdite su crediti 20 VALUTAZIONE PROBLEMATICHE CIVILISTICA DI NATURA DEI FISCALE CREDITI TRATTAMENTO CONTABILE (art. 101, c. 5, Tuir) 3 Determinazione e utilizzo del fondo svalutazione crediti anno 3 ri-adeguamento del fondo svalutazione crediti a fine anno 2 In sintesi schematica contabile Fondo svalutazione dedotto 30 Fondo svalutazione tassato 9,5 95,71 105,21 da cui: Fondo svalutazione totale 235,21 Fondo svalutazione dedotto 30 Fondo svalutazione tassato 105,21 Fondo svalutazione dedotto (art. 101 c. 5) 100 Fondo svalutazione art. 101 co ,71 Volutamente non si considerano le problematiche connesse alla fiscalità anticipata (Oic 25)

21 Gestione delle svalutazioni e delle perdite su crediti 21 MODELLO UNICO SOCIETÀ DI CAPITALI Nel rigo RS64 deve essere indicato: in colonna 1, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente; in colonna 2, l'ammontare fiscalmente dedotto (rigo RS68, colonne 1 e 2, del prospetto dei "CREDITI" del modello UNICO 2013, quadro RS). Nel rigo RS65 devono essere annotate: in colonna 1, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio; in colonna 2, quelle deducibili ai sensi dell'art. 101, comma 5, del Tuir, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel rigo RS66 deve essere specificata, in colonna 2, la differenza degli importi dei righi RS64 e RS65, tenendo presente che se detta differenza è negativa, nel rigo deve essere indicato zero.

22 Gestione delle svalutazioni e delle perdite su crediti 22 MODELLO UNICO SOCIETÀ DI CAPITALI Nel rigo RS67 deve essere indicato: in colonna 1, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti dell'esercizio; in colonna 2, quello fiscalmente dedotto. Nel rigo RS68 deve essere annotato: in colonna 1, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio; in colonna 2, l'importo fiscalmente dedotto ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Tuir. Nel rigo RS69 deve essere specificato: in colonna 1, il valore dei crediti iscritti in bilancio; in colonna 2, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del Tuir, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

23 Gestione delle svalutazioni e delle perdite su crediti 23 ESEMPIO Società BETA S.R.L. costituita in data 20 gennaio Ammontare dei crediti ,00 Perdite su crediti deducibili ex art. 101, comma 5, del Tuir 0 Valore fiscale della svalutazione ,00 x 0,5% = 500,00 Svalutazione forfettaria iscritta in bilancio 3.000,00 Variazione in aumento di 2.500,00 (3.000,00-500,00)

24 24 ESEMPIO Gestione delle svalutazioni e delle perdite su crediti Società ALFA S.R.L. costituita in data 20 gennaio Ammontare dei crediti ,00 Perdite su crediti deducibili ex art. 101, comma 5, del Tuir 3.600,00 Valore fiscale della svalutazione ,00 x 0,5% = 525,00 Svalutazione forfettaria iscritta in bilancio 1.000,00 Si rende, pertanto, necessario effettuare una variazione complessiva in diminuzione di euro 2.025,00 nell'apposto rigo del quadro RF del modello UNICO 2015-SC.

25 25 GESTIONE DICHIARATIVA DEGLI INTERESSI PASSIVI

26 Gestione dichiarativa degli interessi passivi 26

27 Gestione dichiarativa degli interessi passivi 27 Interessi passivi espliciti in conto economico (classificabili in voce C17) Trattasi di interessi passivi e oneri assimilati, derivanti da contratti di mutuo, prestiti obbligazionari e titoli similari e da ogni altro rapporto avente natura finanziaria Rientrano nella definizione Interessi e sconti passivi su finanziamenti bancari Non rientrano nella definizione Noleggio cassette di sicurezza Commissioni passive su finanziamenti Commissioni passive su fideiussioni e garanzie Commissioni di factoring per anticipazione provvista Interessi passivi su titoli di debito Disaggi di emissione e premi di rimborso Oneri connessi a PCT su titoli con funzione di raccolta Utili all associato che apporta capitale Costi delle coperture in cambi di poste in valuta Servizi pagamento utenze Commissioni per esecuzione bonifici Costi per la custodia titoli Commissioni per fideiussioni non legate a finanziamenti Costi di assicurazione di beni in garanzia Spese per valutazione beni da concedere in garanzia Spese istruttoria per finanziamenti

28 Gestione dichiarativa degli interessi passivi 28 Interessi passivi esclusi Interessi passivi compresi nel costo dei beni ex art. 110 lett. B) Tuir (capitalizzabili): relativi a finanziamenti contratti per acquisizione di beni strumentali, fino a ultimazione del bene; relativi a finanziamenti contratti per costruzione o ristrutturazione dei c.d. immobili merce.

29 Gestione dichiarativa degli interessi passivi 29 INTERESSI PASSIVI ART. 96 Tuir e IMMOBILIARI INTERESSI DI FUNZIONAMENTO Indeducibili (art. 90, c. 2, Tuir) INTERESSI DI FINANZIAMENTO (acquisto/costruzione) Immobili destinati alla locazione Immobili diversi da quelli destinati alla locazione Deducibili (art. 1, c. 36, L. 244/2007) Deducibili nei limiti art. 96

30 Gestione dichiarativa degli interessi passivi 30 INTERESSI PASSIVI Presupposti operativi Soggetti Ires - procedura di calcolo 1 Individuare interessi passivi e oneri assimilati 2 Individuare interessi passivi esclusi 3 Determinare 1 quota rilevante interessi passivi 4 Determinare interessi attivi e confrontare con 1 quota rilevante 5 Se interessi passivi eccedenti interessi attivi, calcolare 30% R.O.L. 6 Se 30% R.O.L. > interessi passivi deducibilità piena 7 Se 30% R.O.L. < interessi passivi deducibilità limitata

31 Voce C 17 CE Operatività del reddito d'impresa Gestione dichiarativa degli interessi passivi 31 INTERESSI PASSIVI 1 Individuare interessi passivi e oneri assimilati Propri espliciti da contratti di mutuo da obbligazioni e simili da ogni rapporto con causa finanziaria Assimilati: v. OIC I1 interpretativo 12 Commissioni passive su finanziamenti (max. scoperto) Spese bancarie/accessorie a interessi e commissioni

32 Voce B 8 CE Operatività del reddito d'impresa Gestione dichiarativa degli interessi passivi 32 INTERESSI PASSIVI 1 Individuare interessi passivi e oneri assimilati Propri impliciti Da contratti di leasing Si deve fare riferimento alla quota di interessi impliciti desunta dal contratto c. 7 art. 102 Tuir afferma che anche tale quota è soggetta alle regole dell'art. 96 Tuir

33 Gestione dichiarativa degli interessi passivi 33 INTERESSI PASSIVI 2 Individuare interessi passivi esclusi Interessi passivi compresi nel costo dei beni ex art. 110 lett. b) Tuir (capitalizzabili): Relativi a finanziamenti contratti per acquisizione beni strumentali, fino a ultimazione bene Relativi a finanziamenti contratti per costruzione o ristrutturazione immobili merce

34 34 Gestione dichiarativa degli interessi passivi INTERESSI PASSIVI 3 Determinare 1 quota rilevante interessi passivi B 8 + C , di cui capitalizzabili B II Imm. materiali a A 4 Incremento di immobilizzazioni No rettifica C 17 Incremento valore produzione R.O.L. per quota rilevante interessi passivi = =

35 Voce C 16 CE Operatività del reddito d'impresa Gestione dichiarativa degli interessi passivi 35 INTERESSI PASSIVI 4 Interessi attivi da confrontare con 1 quota rilevante Propri Identica definizione interessi passivi Interessi attivi impliciti OIC 15 D.III Se incasso previsto oltre esercizio successivo In presenza di prezzo praticato più alto di quello di mercato (componente finanziaria implicita) Crediti a Ricavi Ricavi a Interessi attivi 200

36 Gestione dichiarativa degli interessi passivi 36 INTERESSI PASSIVI 4 Interessi attivi da confrontare con 1 quota rilevante Interessi attivi espliciti Interessi attivi impliciti 200 Totale interessi attivi quota rilevante interessi passivi Int. passivi deducibili = interessi attivi Interessi passivi eccedenti Quota da confrontare con 30% R.O.L.

37 Gestione dichiarativa degli interessi passivi 37 INTERESSI PASSIVI RIPORTO DELL'ECCEDENZA DI ROL art. 96, C. 1, Tuir -> consente riporto agli anni successivi, senza alcun limite temporale, l'eventuale quota del ROL non utilizzata ad incremento del 30% del ROL di periodo. Circolare , n. 19/E -> precisa che: in presenza di interessi passivi netti indeducibili (al netto degli interessi attivi) il mancato utilizzo dell'eccedenza di ROL riportata dagli anni precedenti comporterà l'impossibilità di utilizzare il ROL eccedente per una quota pari all'ammontare degli interessi passivi indeducibili negli anni successivi, comportando di fatto la perdita della predetta eccedenza di ROL utilizzabile (ma di fatto non utilizzata) in compensazione ; l'eccedenza di ROL riportata deve essere utilizzata in via prioritaria per compensare gli interessi passivi netti indeducibili di periodo o riportati da periodi precedenti; non è possibile riportare contemporaneamente agli anni successivi l'eccedenza di ROL e gli interessi passivi indeducibili di periodo.

38 Gestione dichiarativa degli interessi passivi 38 INTERESSI PASSIVI 5 Se interessi passivi eccedenti, calcolare 30% R.O.L. Definizione R.O.L.: art. 96 c. 2 Tuir Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio;

39 Gestione dichiarativa degli interessi passivi 39 INTERESSI PASSIVI 5 Se interessi passivi eccedenti, calcolare 30% R.O.L. Differenza valore - costi della produzione A - B Ammortamenti B 10 a) + B 10 b) Canoni di leasing Valore da voce B 8 costi godimento beni di terzi Risultato operativo lordo % risultato operativo lordo

40 Gestione dichiarativa degli interessi passivi 40 INTERESSI PASSIVI 6 Se 30% R.O.L. > interessi passivi deducibilità piena Se fosse 30% R.O.L Eccedenza interessi passivi Interessi integralmente deducibili - Si genera eccedenza di R.O.L Eccedenza di R.O.L. utilizzabile successivamente secondo regole di cui u. p. c. 1 art. 96 Tuir

41 Gestione dichiarativa degli interessi passivi 41 INTERESSI PASSIVI 7 Se 30% R.O.L. < interessi passivi deducibilità limitata Poiché 30% R.O.L Eccedenza interessi passivi Interessi indeducibili nell'esercizio Gli interessi passivi indeducibili possono essere recuperati successivamente secondo regole di cui c. 4 art. 96 Tuir (v. oltre)

42 Gestione dichiarativa degli interessi passivi 42 SINTESI DI INDIVIDUAZIONE INTERESSI PASSIVI

43 Gestione dichiarativa degli interessi passivi 43 ESEMPI INDIVIDUAZIONE ROL INTERESSI PASSIVI Caso a Caso b Valore costi della A - B produzione Ammortamenti B10 a) + B10 b) Canoni di leasing Valore da voce B R.O.L % del R.O.L

44 Gestione dichiarativa degli interessi passivi 44 INTERESSI PASSIVI

45 Gestione dichiarativa degli interessi passivi 45 INTERESSI PASSIVI ES.: parte 1 -interessi passivi interessi attivi interessi passivi riportati Interessi passivi desumibili dal Conto economico compresi quelli impliciti nei contratti di leasing Interessi passivi indeducibili pregressi (rigo RF121 UNICO 2013) Interessi attivi desumibili dal conto economico compresi quelli impliciti di natura commerciale e quelli virtuali per operazioni con la Pubblica Amministrazione. Minor valore tra l'ammontare indicato in colonna (1+2) e 3. Eccedenza di interessi passivi netti da confrontare con ROL. (col col. 3)

46 46 Gestione dichiarativa degli interessi passivi INTERESSI PASSIVI Es.: parte 2: eccedenza ROL anno precedente ROL anno corrente utilizzabile nel limite del 30% ovvero Eccedenza ROL UNICO 2013 ROL anno corrente Minor valore tra: eccedenza ROL anno prec. e 30% ROL 2013; e col. 5 RF118. Interessi passivi indeducibili riportabili: ( ) = 2.100

47 47 GESTIONE DICHIARATIVA LEASING E ALTRE COMPONENTI FINANZIARIE

48 Gestione dichiarativa leasing e altre componenti finanziarie 48 TRE "REGIMI" PER LE IMPRESE Contratti stipulati fino al 28 aprile 2012 Contratti stipulati fino dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013 Contratti stipulati dal 1 gennaio 2014

49 Gestione dichiarativa leasing e altre componenti finanziarie 49 Contratti stipulati fino al 28 aprile 2012 Il rispetto della condizione della durata minima del contratto di leasing comportava il pieno riconoscimento ai fini fiscali dei canoni imputati a conto economico. Di contro, il mancato rispetto di tale condizione determinava l'integrale indeducibilità degli stessi canoni.

50 Gestione dichiarativa leasing e altre componenti finanziarie 50 Contratti stipulati dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013 La durata contrattuale coincide con quella minima individuata dall'articolo 102, comma 7, del TUIR La durata contrattuale è superiore a quella minima individuata dall'articolo 102, comma 7, del TUIR La durata contrattuale è inferiore a quella minima individuata dall'articolo 102, comma 7, del TUIR IPOTESI I canoni sono deducibili con lo stesso ritmo con cui sono imputati a conto economico I canoni sono deducibili sulla base dell'imputazione a conto economico, secondo il principio della previa imputazione al conto economico recato dall'articolo 109, comma 4, del TUIR I canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a quello di imputazione a conto economico. Si verifica, dunque, un disallineamento tra i valori civili e fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio, con la necessità di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei redditi

51 Gestione dichiarativa leasing e altre componenti finanziarie 51 Contratti stipulati dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013 LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEI CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA Beni mobili (diversi dalle autovetture) 2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale Beni immobili Autovetture 2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale con un minimo di 11 anni ovvero pari almeno a 18 anni in relazione all'attività esercitata dall'impresa utilizzatrice 2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale per le auto aziendali strumentali (noleggiatori, taxisti, etc.) e per quelle assegnate ad uso promiscuo al dipendente 100% del periodo di normale ammortamento fiscale per le auto non assegnate di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR

52 Gestione dichiarativa leasing e altre componenti finanziarie 52 Contratti stipulati dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013 Macchine d'ufficio elettroniche Aliquota di ammortamento: 20% Periodo (teorico) di ammortamento: 60 mesi (5 anni) Periodo minimo di deducibilità fiscale del leasing: 40 mesi Durata del leasing: 40 mesi I canoni sono deducibili con lo stesso ritmo (40 mesi) con cui sono imputati a conto economico (40 mesi). Non si genera fiscalità differita.

53 Gestione dichiarativa leasing e altre componenti finanziarie 53 Contratti stipulati dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013 Macchinari Aliquota di ammortamento: 10% Periodo (teorico) di ammortamento: 120 mesi (10 anni) Periodo minimo di deducibilità fiscale del leasing: 80 mesi Durata del leasing: 120 mesi I canoni sono deducibili sulla base dell'imputazione a conto economico (120 mesi), secondo il principio della previa imputazione al conto economico recato dall'articolo 109, comma 4, del TUIR. Non si genera fiscalità differita.

54 Gestione dichiarativa leasing e altre componenti finanziarie 54 Contratti stipulati dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013 Macchine d'ufficio elettroniche Aliquota di ammortamento: 20% Periodo (teorico) di ammortamento: 60 mesi (5 anni) Periodo minimo di deducibilità fiscale del leasing: 40 mesi Durata del leasing: 24 mesi I canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore (40 mesi) rispetto a quello di imputazione a conto economico (24 mesi). Si verifica, dunque, un disallineamento tra i valori civili e fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio, con la necessità di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei redditi. Si genera fiscalità anticipata.

55 Gestione dichiarativa leasing e altre componenti finanziarie 55 Contratti stipulati dal 1 gennaio 2014 LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEI CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA Beni mobili (diversi dalle autovetture) Beni immobili Autovetture 1/2 del periodo di normale ammortamento fiscale Non inferiore a 12 anni 1/2 del periodo di normale ammortamento fiscale per le auto aziendali strumentali (noleggiatori, taxisti, etc.) e per quelle assegnate ad uso promiscuo al dipendente 100% del periodo di normale ammortamento fiscale per le auto non assegnate di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR

56 Gestione dichiarativa leasing e altre componenti finanziarie 56 Contratti stipulati dal 1 gennaio 2014 Macchine d'ufficio elettroniche Aliquota di ammortamento: 20% Periodo (teorico) di ammortamento: 60 mesi (5 anni) Periodo minimo di deducibilità fiscale del leasing: 30 mesi Durata del leasing: 30 mesi I canoni sono deducibili con lo stesso ritmo (30 mesi) con cui sono imputati a conto economico (30 mesi). Non si genera fiscalità differita.

57 Gestione dichiarativa leasing e altre componenti finanziarie 57 Contratti stipulati dal 1 gennaio 2014 Macchinari Aliquota di ammortamento: 10% Periodo (teorico) di ammortamento: 120 mesi (10 anni) Periodo minimo di deducibilità fiscale del leasing: 60 mesi Durata del leasing: 90 mesi I canoni sono deducibili sulla base dell'imputazione a conto economico (90 mesi), secondo il principio della previa imputazione al conto economico recato dall'articolo 109, comma 4, del TUIR. Non si genera fiscalità differita.

58 Gestione dichiarativa leasing e altre componenti finanziarie 58 Contratti stipulati dal 1 gennaio 2014 Macchine d'ufficio elettroniche Aliquota di ammortamento: 20% Periodo (teorico) di ammortamento: 60 mesi (5 anni) Periodo minimo di deducibilità fiscale del leasing: 30 mesi Durata del leasing: 24 mesi I canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore (30 mesi) rispetto a quello di imputazione a conto economico (24 mesi). Si verifica, dunque, un disallineamento tra i valori civili e fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio, con la necessità di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei redditi. Si genera fiscalità anticipata.

59 Gestione dichiarativa leasing e altre componenti finanziarie 59 DURATA FISCALE PER I CONTRATTI STIPULATI FINO AL LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEI CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA Beni mobili (diversi dalle autovetture) 2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale Beni immobili Autovetture 2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale con un minimo di 11 anni ovvero pari almeno a 18 anni in relazione all'attività esercitata dall'impresa utilizzatrice 2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale per le auto aziendali strumentali (noleggiatori, taxisti, etc.) e per quelle assegnate ad uso promiscuo al dipendente 100% del periodo di normale ammortamento fiscale per le auto non assegnate di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR

60 Gestione dichiarativa leasing e altre componenti finanziarie 60 Caso: Alfa è titolare di due contratti di leasing Contratto 1 Leasing immobiliare stipulato per la durata di 18 anni nel A conto economico sono imputati canoni per di cui di interessi impliciti. Il calcolo di cui all'art. 96 consente di ritenere deducibili gli stessi Effetti in unico Occorre considerare la ripresa in aumento conseguente al cosiddetto scorporo dei terreni Contratto 2 Leasing immobiliare stipulato per la durata di 9 anni nel A conto economico sono imputati canoni per di cui di interessi impliciti. Il calcolo di cui all'art. 96 consente di ritenere deducibili gli stessi Effetti in unico Occorre considerare: la ripresa in aumento relativa alla differenza tra durata contrattuale e periodo di deducibilità la ripresa in aumento conseguente al cosiddetto scorporo dei terreni (si ipotizza pari a )

61 Gestione dichiarativa leasing e altre componenti finanziarie 61 In aumento rigo RF31: codice 35: l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria indeducibile ai sensi dell'art. 102, comma 7, del TUIR In diminuzione rigo RF55: codice 34, l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria deducibile ai sensi dell'art. 102, comma 7, del TUIR, qualora già imputato a conto economico nei precedenti periodi d'imposta

62 62 TRATTAMENTO DELLE PERDITE FISCALI

63 Trattamento delle perdite fiscali 63 RICADUTE CIVILISTICHE DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE PREGRESSE Poiché le perdite nelle società di capitali riducono il patrimonio della società, le vigenti disposizioni stabiliscono che: 1. non possono essere distribuiti acconti su dividendi; 2. se le perdite superano di oltre 1/3 il capitale sociale gli amministratori senza indugio devono convocare, l'assemblea per i provvedimenti del caso e devono presentare all'assemblea una situazione economico-patrimoniale corredata da relazione e dalle osservazioni dell'organo di controllo contabile.; 3. se gli amministratori vengono a conoscenza della perdita, durante l'anno, devono convocare subito l'assemblea senza attendere la fine del periodo amministrativo; 4. se entro l'esercizio successivo la perdita non viene ridotta a meno di 1/3 del capitale, l'assemblea che approva il bilancio deve ridurre proporzionalmente il capitale; 5. se il capitale sociale, questo per effetto della riduzione, scende al di sotto del minimo stabilito dalla legge, gli amministratori devono convocare l'assemblea straordinaria per deliberare un aumento o in alternativa la trasformazione della società.

64 Trattamento delle perdite fiscali 64 DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE PREGRESSE RICADUTE FISCALI La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Anno (53/2011) Utile Y Perdita Perdita utilizzabile Imponibile Y Perdita residua n n (80% di )

65 Trattamento delle perdite fiscali 65 RICADUTE FISCALI DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE PREGRESSE Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva. Anno (53/2011) Utile Y Perdita Perdita utilizzabile Imponibile Y Perdita residua n+n1+n n

66 Trattamento delle perdite fiscali 66 PERDITE ATTRIBUITE DA SOCIETÀ PERSONALI (SNC E SAS) Il prospetto deve essere compilato dalle società e dagli enti che partecipano in società personali per rilevare le perdite d'esercizio ad essi attribuite per trasparenza. Tale prospetto deve essere compilato anche nella situazione in cui dalla società di persone emerga un reddito e non vi siano perdite pregresse (art. 6 comma 101 del Tuir). Attenzione -> le perdite attribuite per trasparenza da Snc o da Sas possono essere utilizzate solamente in diminuzione dei redditi attribuiti per trasparenza dalla stessa società partecipata che ha generato le perdite, nei cinque periodi d'imposta successivi.

67 67 SPESE DI RIPARAZIONE E DI AMMODERNAMENTO

68 Spese di riparazione e di ammodernamento 68 Tra le variazioni in aumento (RF25) deve essere indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione che eccede la quota deducibile ai sensi dell'art. 102, comma 6, del Tuir. Tali spese, sostenute su beni propri e non capitalizzate, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili quale risulta ad inizio esercizio dal libro dei cespiti ammortizzabili (per le imprese di nuova costituzione si fa riferimento al valore dei beni che risultano alla fine dell'esercizio). L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque esercizi successivi, è, pertanto, necessario operare una variazione in diminuzione da inserire nel rigo RF54 codice 6 (in bilancio devono essere stanziate le relative imposte differite attive). Non rientrano nel computo i canoni corrisposti per la manutenzione periodica (ad es.: per fotocopiatrici, registratori di cassa, ecc.) che sono interamente deducibili nell'esercizio di competenza e, di conseguenza, i relativi beni non devono essere inseriti nel calcolo del plafond del 5%.

69 69 Spese di riparazione e di ammodernamento Esempio (1) Una SRL, di non nuova costituzione presenta i seguenti dati: costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili all'inizio del periodo d'imposta -> ,00 spese di manutenzione sostenute nel 2013: ,00 Soluzione in sede di adempimento dichiarativo Contabilizzazione delle spese di manutenzione di ,00 (voce B.7) e calcolo delle imposte anticipate: 8.000,00 x 27,50% = 2.200,00 (OIC n. 25). Le spese di manutenzione deducibili ai fini fiscali nell'anno sono pari a 2.000,00 ( ,00 x 5%) e, quindi, quelle eccedenti sono: 8.000,00 ( , ,00). Rilevazione delle imposte anticipate Imposte anticipate Ires (C.II.4-ter) a Imposte anticipate (22) 2.200,00

70 70 Esempio (2) Una SRL, di non nuova costituzione presenta i seguenti dati: costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili all'inizio del periodo d'imposta -> ,00 spese di manutenzione sostenute nel 2013: ,00

71 71 Esempio (3) Una SRL, di non nuova costituzione presenta i seguenti dati: costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili all'inizio del periodo d'imposta -> ,00 spese di manutenzione sostenute nel 2013: ,00 Anno riassorbimento delle imposte anticipate Variazione in diminuzione IRES Variazione in diminuzione IRAP IRES ,00-440, ,00-440, ,00-440, ,00-440, ,00-440,00 - TOTALE 8.000, ,00 - IRAP

72 72 COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ

73 Compensi agli amministratori di società 73 COMPENSI AMMINISTRATORI ORDINANZA n del Oggetto -> deducibilità compenso amministratore unico I compensi dell'amministratore unico di srl non sono deducibili dal reddito d'impresa; ciò in quanto, sussiste un'equiparazione tra amministratore unico e imprenditore (la remunerazione riconosciuta rientrerebbe in quella relativa all'attività svolta dall'imprenditore, la cui deducibilità è vietata dalle disposizioni del TUIR). conforme contro Cassazione , n Cassazione , n Risoluzione , n. 113/E

74 Compensi agli amministratori di società 74 COMPENSI AMMINISTRATORI Risoluzione , n. 113/E L'art. 95, comma 5, del "nuovo" TUIR stabilisce che "I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti". a seguito dell'eliminazione del rinvio contenuto nell'articolo 95 del "vecchio" TUIR, non risulta più possibile l'applicazione di disposizioni contenute in sezioni diverse da quella riguardante l'ires stessa. le disposizioni inerenti l'ires trovano applicazione anche nei confronti delle società in nome collettivo e in accomandita semplice a seguito dell'espresso rinvio contenuto nel comma 1 dell'articolo 56 del "nuovo" TUIR per cui "il reddito d'impresa è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II".

75 Compensi agli amministratori di società 75 COMPENSI AMMINISTRATORI DELIBERE ASSEMBLEARI

76 Compensi agli amministratori di società 76 COMPENSI AMMINISTRATORI DELIBERE ASSEMBLEARI

77 Compensi agli amministratori di società 77 COMPENSI AMMINISTRATORI Cass sentenza n OGGETTO: congruità dei compensi rientra nei poteri dell'amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d'impresa, con possibile negazione della deducibilità di un costo ritenuto insussistente o sproporzionato, non essendo l'ufficio vincolato ai valori o ai corrispettivi indicati nelle delibere sociali o nei contratti. conforme Cassazione , n Cassazione , n

78 Compensi agli amministratori di società 78 COMPENSI DETERMINATO IN PERCENTUALE SUGLI UTILI

79 Compensi agli amministratori di società 79 COMPENSI AMMINISTRATORI Compenso di competenza del 2011, corrisposto o rinunciato nel 2013 In Unico 2012 (anno 2011) Quadro RF Variazione in aumento RF15 In Unico 2014 (anno 2013) Rinuncia compenso da parte amministratore (causa crisi) Quadro RF Variazione in diminuzione RF40 Sopravvenienza attiva per l'impresa? E nessuna implicazione ai fini fiscali?

80 Compensi agli amministratori di società 80 COMPENSI AMMINISTRATORI Compenso di competenza del 2011, corrisposto o rinunciato nel 2013 In Unico 2012 (anno 2011) Quadro RF Variazione in aumento RF15 In Unico 2014 (anno 2013) Rinuncia compenso da parte amministratore (causa crisi) Quadro RF Variazione in diminuzione RF40 Sopravvenienza attiva per l'impresa? E nessuna implicazione ai fini fiscali? Come se si fosse verificato il prelievo e il successivo riversamento reddito da dichiarare Attenzione -> INCASSO GIURIDICO (circolare , n. 73/E) NO

81 Compensi agli amministratori di società 81 COMPENSI AMMINISTRATORI Compenso di competenza del 2011, corrisposto o rinunciato nel 2013 In Unico 2012 (anno 2011) Quadro RF Variazione in aumento RF15 In Unico 2014 (anno 2013) Rinuncia compenso da parte amministratore (causa crisi) Quadro RF Variazione in diminuzione RF40 Sopravvenienza attiva per l'impresa? E nessuna implicazione ai fini fiscali? Come se si fosse verificato il prelievo e il successivo riversamento reddito da dichiarare Attenzione -> INCASSO GIURIDICO (circolare , n. 73/E) NO

82 82 DEDUZIONI IRAP DALLE IMPOSTE SUI REDDITI

83 Deduzioni Irap dalle imposte sui redditi 83 IRAP DEDUCIBILE DALLE IMPOSTE SUI REDDITI

84 Deduzioni Irap dalle imposte sui redditi 84 IRAP DEDUCIBILE DALLE IMPOSTE SUI REDDITI

85 Deduzioni Irap dalle imposte sui redditi 85 IRAP DEDUCIBILE DALLE IMPOSTE SUI REDDITI PERCORSO LOGICO BASE DI CALCOLO DEDUZIONE IRAP LAVORO Saldo 2012 Individuazione importo su % incidenza lavoro 2012 Irap pagata nel 2013 Acconti 2013 Individuazione importo su % incidenza lavoro 2013 Altro titolo Individuazione importo su % incidenza lavoro anno riferimento Entità della deduzione

86 Deduzioni Irap dalle imposte sui redditi 86 IRAP DEDUCIBILE DALLE IMPOSTE SUI REDDITI

87 Deduzioni Irap dalle imposte sui redditi 87 IRAP DEDUCIBILE DALLE IMPOSTE SUI REDDITI esempio Saldo Irap dovuta a debito per ,00 1. Versamenti Irap Tipo Data versamento Codice tributo Anno Importo versato Saldo ,00 I acconto ,00 II acconto ,00 2. Spese del personale Anno Spese personale dipendente Compensi amministratori pagati Deduzione cuneo fiscale Spese per il personale , , , , , , , ,00 segue

88 88 Deduzioni Irap dalle imposte sui redditi esempio Saldo Irap dovuta a debito per ,00 3. Rapporto deducibilità Irap segue Anno Rigo mod. Irap V.A.P. Irap [A] Spese personale [B] % deducibilità [=B/A] 2012 IR1 col , ,00 78,57% 2013 IR1 col , ,00 72,00% 4. Individuazione della deduzione Tipo Saldo a debito % deducibilità Deduzione Irap Saldo ,00 78,57% 1.571,40 I acconto ,00 72,00% 5.760,00 II acconto ,00 72,00% 8.640,00 Totale , ,40 Nel modello Unico 2014 deve essere indicato: ,40 a rigo RF55 con il codice 33 quale variazione in diminuzione; ,00 a rigo RF16 (intero ammontare dell'irap di competenza dell'anno 2013, quale dato risultante dal conto economico) quale variazione in aumento.

89 89 ACE:REGOLE APPLICATIVE E ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

90 Ace: regole applicative e adempimenti dichiarativi colonna Incrementi del capitale proprio Decrementi del capitale proprio 3 Riduzioni 4 Differenza dati da riportare Deve essere indicato l'importo degli incrementi del capitale proprio e cioè: conferimenti in denaro versati nel 2013; utili accantonati a riserva nel Deve essere specificato l'importo dei decrementi del capitale proprio cioè delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione ai soci intervenute nel Devono essere annotate le riduzioni: pari agli acquisti di partecipazioni in società controllate e agli acquisti di aziende / rami d'azienda; derivanti dalle disposizioni antielusive (ex DM ). Corrisponde all'incremento del capitale proprio e deriva dalla seguente differenza: [colonna 1 (colonna 2 + colonna 3)] Se la differenza è pari o inferiore a 0 le successive colonne non devono essere compilate.

91 Ace: regole applicative e adempimenti dichiarativi colonna Patrimonio netto Minor importo col. 4 / col.5 dati da riportare Deve essere indicato il patrimonio netto al , tenendo presente che deve essere considerato al netto dell'utile dell'esercizio (2013) ed escluse le riserve per acquisto di azioni proprie e non anche l'utile. Se il patrimonio netto è pari a inferiore a 0 le successive colonne non devono essere compilate, non essendovi alcun incremento del capitale proprio. Deve essere specificatoil minor importo tra quanto indicato a colonna 4 e colonna 5 [l'incremento del capitale proprio (indicato a col. 4) non può eccedere il patrimonio netto 2013 (indicato a col. 5)]. 7 Rendimento Corrisponde al rendimento nozionale, risultante dal prodotto: colonna 6 x 3%

92 92 Ace: regole applicative e adempimenti dichiarativi 9 colonna Rendimento attribuito dati da riportare La società partecipante al regime di trasparenza ex artt. 5 e 115, TUIR, ovvero ad un trust deve indicare l'importo del rendimento nozionale attribuito dal soggetto partecipato. 12 Rendimenti totali 13 Eccedenza riportabile Specificare l'importo complessivo del rendimento nozionale, corrispondente alla somma del rendimento nozionale del dichiarante e, per le società partecipanti in trasparenza ex artt. 5 e 115, TUIR o ad un trust, di quello attribuitogli dal soggetto partecipato. colonna 7 + colonna 9 Va indicato l'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN. Tale eccedenza deve ewssere portata ad aumento dell'importo deducibile dal reddito 2013 e periodi successivi.

93 Ace: regole applicative e adempimenti dichiarativi 93 Soggetti interessati Soggetti IRES: Società di capitali residenti (art. 73, comma 1, lett. a) del Tuir; Enti di cui all'art. 73, lett. b) del Tuir; Soggetti non residenti, limitatamente alla stabile organizzazione in Italia. Soggetti IRPEF: Persone fisiche; società in nome collettivo ed in accomandita semplice; in contabilità ordinaria.

94 Ace: regole applicative e adempimenti dichiarativi 94 Modalità di applicazione regole operative Ai fini della determinazione del reddito imponibile IRES, è ammesso in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato (al netto delle perdite fiscali) l'importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al Per i soggetti IRPEF, ai fini del calcolo dell'agevolazione si deve assumere, in luogo della variazione in aumento del capitale proprio, il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio. In pratica, in luogo della variazione in aumento del capitale proprio si deve assume la variazione del patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio (incluso l'utile). La quota ACE concorre alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche e dei soci delle società personali ai fini dell'individuazione delle aliquote per gli scaglioni Irpef, nonché delle detrazioni spettanti. Il rendimento nozionale è stato determinato nella misura del 3% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per i due successivi (2012 e 2013).

95 Ace: regole applicative e adempimenti dichiarativi 95 Soggetti Ires REDDITO ESCLUSO DA IMPOSIZIONE = incremento capitale proprio rispetto a 31/12/2010 X aliquota: 3% per e 2013 (individuata con decreto a partire dal 2014) Punto di partenza -> il capitale proprio esistente alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, che è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.

96 Ace: regole applicative e adempimenti dichiarativi 96 Soggetti Ires Patrimonio netto al 31 dicembre 2010 artt. 4 e 5 del decreto Elementi positivi della variazione del capitale proprio: i conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti. Si deve considera conferimento in denaro la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società, nonché la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale. I conferimenti eseguiti in attuazione di una delibera di aumento di capitale rilevano se tale delibera risulta assunta successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010; gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

97 Ace: regole applicative e adempimenti dichiarativi 97 Soggetti Ires Patrimonio netto al 31 dicembre 2010 artt. 4 e 5 del decreto Elementi negativi della variazione del capitale proprio: le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. Per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali: la riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie rileva nei limiti della variazione in aumento formata dagli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; gli incrementi del patrimonio netto a seguito di cessione di tali azioni rilevano nei limiti della variazione in aumento formata dagli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

98 Ace: regole applicative e adempimenti dichiarativi 98 Soggetti Ires Patrimonio netto al 31 dicembre 2010 artt. 4 e 5 del decreto Gli incrementi derivanti da: conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; rinuncia ai crediti rilevano dalla data dell'atto di rinuncia; compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale rilevano dalla data in cui assume effetto la compensazione; accantonamento di utili rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. Per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali: l'incremento di patrimonio derivante dall'emissione di diritti di opzione (warrant) e di obbligazioni convertibili rileva dall'esercizio in cui viene esercitata l'opzione; i decrementi rilevano a partire dall'inizio del1'esercizio in cui si sono verificati.

99 Ace: regole applicative e adempimenti dichiarativi 99 Soggetti Ires Patrimonio netto al 31 dicembre 2010 artt. 4 e 5 del decreto Costituiscono riserve di utili non disponibili: le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione; le riserve formate con utili realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, sono o divengono non distribuibili né utilizzabili ad aumento del capitale sociale né a copertura di perdite. N.B.: nell'esercizio in cui viene meno la condizione dell'indisponibilità, assumono rilevanza anche le riserve non disponibili formate successivamente all'esercizio in corso al 3l dicembre 2010.

100 Ace: regole applicative e adempimenti dichiarativi 100 Soggetti Ires Patrimonio netto al 31 dicembre 2010 artt. 4 e 5 del decreto Per: le imprese; le stabili organizzazioni di imprese non residenti; costituite successivamente al 31 dicembre 2010 si deve assumere come incremento anche: - il patrimonio di costituzione; o: - il fondo di dotazione; per l'ammontare derivante da conferimenti in denaro.

101 Ace: regole applicative e adempimenti dichiarativi Variazioni in aumento Soggetti Ires 101 Conferimenti in denaro Rilevanti dalla data di versamento Accantonamenti di utili a riserva (escluse riserve indisponibili) Rilevanti dall'inizio dell'esercizio in cui le inerenti riserve si sono formate Variazioni in diminuzione Riduzione di patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci Acquisto di partecipazioni in società controllate Acquisti di aziende/rami d'azienda Rilevanti dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati

102 Ace: regole applicative e adempimenti dichiarativi Incremento patrimonio netto esercizio Soggetti Ires 102 Imprese esistenti Imprese neo-costituite Intero patrimonio conferito Incrementi Conferimenti in denaro (effettivamente corrisposti) Utili destinati a riserva Decrementi Attribuzione ai soci di utili e/o riserve Acquisti di partecipazioni in società controllate o di aziende/rami d'azienda

103 Ace: regole applicative e adempimenti dichiarativi 103 In pratica, per l'applicazione dell'agevolazione: non è stata prevista alcuna clausola di salvaguardia sul reddito minimo, per cui la variazione diminutiva può anche azzerare interamente il reddito imponibile; l'eventuale eccedenza è riportabile a nuovo senza limiti di tempo (art. 1, comma 4 del DL 201/11). reddito imponibile 2013 = Incremento del capitale proprio x 3% = ; variazione diminutiva = , per cui reddito imponibile del 2013 = zero. reddito imponibile 2013 = Incremento del capitale proprio x 3% = ; variazione diminutiva = , per cui reddito imponibile del 2013 = zero, con riporto a nuovo della variazione diminutiva = Fiscalità differita attiva

104 Ace: regole applicative e adempimenti dichiarativi 104 In pratica, l'applicazione assume rilevanza: ai soli fini Ires e non ai fini Irap. ai fini delle SOCIETÀ DI COMODO (circ. 53/2009): ESEMPIO re d d i to m i n i m o s o c i e tà di comodo = 100. variazione diminutiva ace = 50. la società rimane sempre di comodo, ma il reddito minimo si riduce a 50.

105 Ace: regole applicative e adempimenti dichiarativi 105 Colonna 1 conferimenti in denaro e utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili Colonna 2 riduzioni del patrimonio netto con attribuzione ai soci Colonna 3 acquisti di partecipazioni in società controllate e agli acquisti di aziende o di rami di aziende Colonna 4 differenza se pari o inferiore le successive colonne non vanno compilate Alcune riduzioni sono temporanee: se ad esempio nel 2013 è restituito un finanziamento a controllata viene meno la riduzione dell'incremento

106 Ace: regole applicative e adempimenti dichiarativi 106 Patrimonio netto: include l'utile o la perdita dell'esercizio. In considerazione del fatto che in taluni casi la determinazione del patrimonio netto risente del calcolo dell'imposta che è influenzata a sua volta dall'agevolazione ACE, si ritiene che, per esigenze di semplificazione, il contribuente debba includere nel patrimonio netto l'utile o la perdita dell'esercizio determinati ipotizzando un carico fiscale teorico che non tenga conto dell'effetto dell'agevolazione ACE. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, le successive colonne non vanno compilate, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale proprio

107 Ace: regole applicative e adempimenti dichiarativi 107 Colonna 10 Indicare l'importo del rendimento nozionale riportato dal precedente periodo d'imposta indicato nel rigo RS113, colonna 11, del modello UNICO SC 2013; nella presente colonna va riportato anche l'eventuale importo indicato nel rigo RV67 Se nel 2012 o 2011 l'ace non è stata usufruita si deve considerare: è stata indicata in unico ma non usufruita: possibile riporto nel 2013; non è stata indicata in unico e non usufruita: il riporto pare negato. Ma nel calcolo del 2013 posso considerare anche gli incrementi del capitale investito degli anni precedenti

108 Ace: regole applicative e adempimenti dichiarativi 108 colonna 3 Indicare l'importo del rendimento nozionale di cui a colonna 2 che non è stato possibile utilizzare in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato assoggettato alla maggiorazione di cui all'articolo 2, comma 36-quinquies, del decreto-legge n. 138 del 2011 (rigo RQ62); tale importo è computato in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.

109 Ace: regole applicative e adempimenti dichiarativi 109 Società di persone : Il patrimonio rilevante è quello risultante dalla contabilità indipendente: dalla natura delle poste di patrimonio; dal momento di formazione tanto che la relazione afferma che tutto il patrimonio netto contabile costituirà la base su cui applicare il rendimento nozionale, non assumendo alcun rilievo che si tratti di capitale di vecchia formazione (vale a dire, risultante dall'esercizio 2010) ovvero di nuova formazione, anche derivante da apporti in natura. Il patrimonio netto di riferimento include anche l'utile dell'esercizio anche se l'importo deve essere considerato al netto di eventuali prelevamenti in conto utili effettuati dall'imprenditore o dai soci.

110 Ace: regole applicative e adempimenti dichiarativi 110 Società di persone verso società di capitali Società di persone 1. Regime di responsabilità illimitato (vedi però Sas) 2. Pignorabilità quota: è possibile? 3. Tassazione Irpef: aliquote progressive 4. Articolo 96 Tuir: limitazione solo per interessi non inerenti 5. Ace calcolata sul patrimonio netto Società di capitali 1. Regime di responsabilità limitato (attenzione a fideiussioni e garanzie varie) 2. Pignorabilità quota 3. Tassazione fissa e incremento aliquote dividendo (?) 4. Articolo 96 Tuir: piena applicazione 5. Ace solo per gli incrementi

111 Ace: regole applicative e adempimenti dichiarativi 111 Effetto di un conferimento di azienda Srl conferisce in srl 1. L'incremento del patrimonio netto non è rilevante ai fini Ace 2. Il maggior patrimonio netto è però utilizzabile per innalzare il limite del pn a fine anno. Srl conferisce in snc 1. L'incremento del patrimonio netto è interamente rilevante ai fini Ace

112 112 ALTRE IPOTESI DI VARIAZIONI

113 Altre ipotesi di variazioni 113 INDENNITÀ SUPPLETIVA CLIENTELA

114 Altre ipotesi di variazioni 114 INDENNITÀ SUPPLETIVA CLIENTELA

115 Altre ipotesi di variazioni 115 INDENNITÀ SUPPLETIVA CLIENTELA

116 Altre ipotesi di variazioni 116 INDENNITÀ SUPPLETIVA CLIENTELA - GIURISPRUDENZA

117 Altre ipotesi di variazioni 117 INDENNITÀ SUPPLETIVA CLIENTELA CIRC. 33/2013

118 Altre ipotesi di variazioni 118 INDENNITÀ SUPPLETIVA CLIENTELA CHIARIMENTE DELL'AGENZIA DELLE ENtRATE

119 Altre ipotesi di variazioni 119 INDENNITÀ SUPPLETIVA CLIENTELA Circolare 33/E dell' gestione del contenzioso Periodi d'imposta anteriori al 1 gennaio 1993 Periodi d'imposta posteriori al 1 gennaio 1993 Restano valide le istruzioni fornite con la Circolare del 6/07/2007, n. 42/E può ancora essere sostenuta la linea interpretativa secondo cui l'indennità suppletiva di clientela costituisce, in pendenza del rapporto di agenzia, un costo meramente eventuale sia nell'an che nel quantum e, come tale, non deducibile, per competenza, dal reddito d'impresa. Deve ritenersi corretta la tesi favorevole alla deducibilità, per competenza, dell'accantonamento per indennità di cessazione del rapporto di agenzia in tutte le sue componenti, senza che possa invocarsi a contrario la carenza dei requisiti di certezza e determinabilità (art. 109 TUIR).

120 Altre ipotesi di variazioni 120 INDENNITÀ SUPPLETIVA CLIENTELA Circolare 33/E dell' gestione del contenzioso Periodi d'imposta anteriori al 1 gennaio 1993 Periodi d'imposta posteriori al 1 gennaio 1993 Restano valide le istruzioni fornite con la Circolare del 6/07/2007, n. 42/E può ancora essere sostenuta la linea interpretativa secondo cui l'indennità suppletiva di clientela costituisce, in pendenza del rapporto di agenzia, un costo meramente eventuale sia nell'an che nel quantum e, come tale, non deducibile, per competenza, dal reddito d'impresa. Deve ritenersi corretta la tesi favorevole alla deducibilità, per competenza, dell'accantonamento per indennità di cessazione del rapporto di agenzia in tutte le sue componenti, senza che possa invocarsi a contrario la carenza dei requisiti di certezza e determinabilità (art. 109 TUIR).

121 Altre ipotesi di variazioni 121 INDENNITÀ SUPPLETIVA CLIENTELA

122 Costi sostenuti in Paese Black list 122 SCHEMA DI SINTESI D.L , n. 40 Impresa italiana Impresa residente Black list cessioni di beni Obbligo di comunicazione Prestazioni di servizi rese acquisto di beni Prestazioni di servizi ricevute DM 4 maggio 1999 DM 21 novembre 2001

123 Costi sostenuti in Paese Black list 123 AMBITO SOGGETTIVO D.L , n. 40 sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato cioè I soggetti residenti, operatori economici, titolari di partita Iva ai sensi dell'art. 4 (imprese individuali o collettive, compresi gli enti soggetti Iva) e dell'art.5 (persone fisiche o associazioni che esercitano arti o professioni) del DPR n. 633/72 Le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, ai sensi dell'art. 7, co.1, lett d), del DPR, cit, limitatamente alle operazioni da esse rese o ricevute, sono assimilate ai soggetti residenti I soggetti non residenti, non stabiliti, ma comunque titolari di una posizione Iva in Italia, tramite la rappresentanza fiscale o la identificazione diretta

124 Costi sostenuti in Paese Black list 124 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE D.L , n. 40 Soggetti -> Soggetti passivi IVA. Oggetto: cessioni di beni (comprese esportazioni); prestazioni di servizi rese; acquisti di beni (comprese importazioni); prestazioni di servizi ricevute. Registrate o soggette a registrazione, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori black list individuati dal D.M e dal D.M Limite -> tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a 500 effettuate e ricevute. Presentazione -> all'agenzia delle entrate per via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento direttamente (mediante Entratel o Fisconline) o tramite gli intermediari abilitati. Modello polivalente -> approvato con provvedimento dell'agenzia delle entrate.

125 Costi sostenuti in Paese Black list 125 INDIVIDUAZIONE DELL'ADEMPIMENTO D.L , n. 40 NO no comunicazione Il soggetto italiano ha partita IVA NO SÌ la controparte risiede in un paradiso fiscale SÌ no comunicazione l'operazione è registrata o soggetta all'obbligo di registrazione prestazioni di servizi extraterritoriali no comunicazione NO SÌ Sì comunicazione

126 Costi sostenuti in Paese Black list 126 COSTI INERENTI ALLE OPERAZIONI BLACK LIST Circ. 51/ puntualizza che l'indeducibilità dei costi non riguarda solo gli acquisti di beni o servizi, bensì tutti i componenti negativi, compresi quelli derivanti da quote di ammortamento per cespiti acquistati da fornitori black list Regola un'operazione presente nell'elenco black list non comporta che costituisca l'operazione rientrante nell'art. 110 del Tuir. 1) -> acquisto da società svizzera che paga imposte cantonali e municipali: elenco Si, segnalazione in Unico No; 2) -> acquisto di beni da impresa di San Marino nel 2013: elenco Si, segnalazione in Unico No; 3) -> acquisto di servizi da impresa ubicata in Liechtenstein: elenco Si, segnalazione in Unico Si.

127 Costi sostenuti in Paese Black list 127 COSTI INERENTI ALLE OPERAZIONI BLACK LIST GESTIONE SPESE CON SOGGETTI BLACK LIST Se a conto economico sono state inserite spese per acquisti da soggetti Black list per l'importo di

128 Costi sostenuti in Paese Black list 128 OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE D.L , n. 40 soglia dell'operazione la controparte deve essere residente in un paradiso fiscale Le operazioni rilevanti ai fini della comunicazione in oggetto devono avere un valore minimo di 500 euro. D.M e nel D.M unione delle due liste ma non rilevano i limiti soggettivi ed oggettivi espressamente previsti dagli articoli 2 e 3 del D.M (C.M. 53/E/2010) Pertanto, si deve considerare presente anche il Lussemburgo

129 Costi sostenuti in Paese Black list 129 OPERATIVITÀ FISCALE CON I PAESI BLACK LIST PERIODO DI RIFERIMENTO

130 Costi sostenuti in Paese Black list 130 OPERATIVITÀ FISCALE CON I PAESI BLACK LIST Per la comunicazione delle operazioni effettuate con controparti residenti in Paesi della c.d. black list, nel vigore degli artt. 2 e 3 del DM 30 marzo 2010, deve essere indicato, nel frontespizio, il periodo di riferimento. In relazione a tale tipologia di operazioni sono da indicare le seguenti informazioni: cognome, nome, data di nascita, Comune e Stato estero di nascita della controparte persona fisica (la Provincia estera di nascita è rappresentata dalla sigla 'EE'); denominazione, città estera della sede legale, Stato e indirizzo estero della sede legale per la controparte persona giuridica; il codice identificativo Iva della controparte non è obbligatorio. Con riferimento alle operazioni attive e, in sequenza, alle operazioni passive, distinte in cessioni di beni e prestazioni di servizi: l'importo e l'imposta complessivi delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; l'ammontare complessivo delle operazioni non soggette ad Iva; l'importo e l'imposta complessivi delle note di variazione.

131 Costi sostenuti in Paese Black list 131 ESEMPIO OMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST - 1

132 Costi sostenuti in Paese Black list 132 ESEMPIO OMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST - 2

133 Costi sostenuti in Paese Black list 133 ESEMPIO OMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST - 3 Fine prima parte relazione di Giancarlo Modolo

Interessi passivi e operatività del reddito d'impresa A cura di Mauro Nicola

Interessi passivi e operatività del reddito d'impresa A cura di Mauro Nicola Interessi passivi e operatività del reddito d'impresa A cura di Mauro Nicola Presidente dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara Interessi passivi espliciti in conto economico

Dettagli

L AGEVOLAZIONE ACE E IL MOD. UNICO 2013 SC

L AGEVOLAZIONE ACE E IL MOD. UNICO 2013 SC INFORMATIVA N. 105 18 APRILE 2013 DICHIARAZIONI L AGEVOLAZIONE ACE E IL MOD. UNICO 2013 SC Art. 1, DL n. 201/2011 Decreto MEF 14.3.2012 Circolare Agenzia Entrate 20.9.2012, n. 35/E Informativa SEAC 14.3.2013,

Dettagli

ESEMPI DI COMPILAZIONE QUADRO RF UNICO E CALCOLO IMPOSTE. dott. Carlo Cappelluti

ESEMPI DI COMPILAZIONE QUADRO RF UNICO E CALCOLO IMPOSTE. dott. Carlo Cappelluti ESEMPI DI COMPILAZIONE QUADRO RF UNICO E CALCOLO IMPOSTE dott. Carlo Cappelluti LA SOCIETA ALFA SRL RILEVA, AL 31 DICEMBRE 2014, UN RISULTATO PRE-IMPOSTE PARI AD EURO 52.400 SI PROVVEDA ALLA COMPILAZIONE

Dettagli

INTERESSI PASSIVI: NUOVE MODALITÀ DI DEDUZIONE E INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE. Dott. Pasquale SAGGESE

INTERESSI PASSIVI: NUOVE MODALITÀ DI DEDUZIONE E INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE. Dott. Pasquale SAGGESE INTERESSI PASSIVI: NUOVE MODALITÀ DI DEDUZIONE E INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE Dott. Pasquale SAGGESE Diretta 18 maggio 2009 SOGGETTI IRES - DISCIPLINA FISCALE COMMA 1: CRITERIO GENERALE DI DEDUCIBILITÀ

Dettagli

Le imposte - esercizio

Le imposte - esercizio Università degli Studi di Parma CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO Le imposte - esercizio Esempio di determinazione delle imposte correnti La Belvedere S.p.A. alla fine dell esercizio X presenta il seguente

Dettagli

Esercitazione: la determinazione della base imponibile e delle imposte corrente, anticipate e differite

Esercitazione: la determinazione della base imponibile e delle imposte corrente, anticipate e differite Esercitazione: la determinazione della base imponibile e delle imposte corrente, anticipate e differite Al 31/12/2008 la Alfa S.p.A., società che opera nel settore industriale, presenta, tra gli altri,

Dettagli

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

DICHIARAZIONE DEI REDDITI S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO DICHIARAZIONE DEI REDDITI GIANCARLO DELLO PREITE 30 MAGGIO SALA ORLANDO C.SO VENEZIA, 47 MILANO S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO AIUTO ALLA

Dettagli

Perdite su crediti e fondo svalutazione crediti

Perdite su crediti e fondo svalutazione crediti Perdite su crediti e fondo svalutazione crediti dott. Mauro Nicola Presidente dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI REQUISITI PER LA

Dettagli

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL PUNTO DI VISTA FISCALE. Valori contabili ,00. Totale componenti positivi , ,65

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL PUNTO DI VISTA FISCALE. Valori contabili ,00. Totale componenti positivi , ,65 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA - 29/05/2017 CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER PRATICANTI DOTTORI COMMERCIALISTI BILANCIO D'ESERCIZIO DAL PUNTO DI VISTA FISCALE

Dettagli

L ACE e le modifiche all IRAP

L ACE e le modifiche all IRAP 27 gennaio 2012 L ACE e le modifiche all IRAP dr. prof. Franco Vernassa 1 Indice L Aiuto alla Crescita Economica (ACE) I tre interventi all IRAP 2 27 gennaio 2012 L Aiuto alla Crescita Economica (ACE)

Dettagli

IL REDDITO OPERATIVO LORDO (ROL) E LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI

IL REDDITO OPERATIVO LORDO (ROL) E LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI IL REDDITO OPERATIVO LORDO (ROL) E LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI 1 INDEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI: MOTIVAZIONI TEORICHE Indirizzare le fonti di finanziamento dell impresa verso capitale

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 14 marzo 2012 Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 concernente l'aiuto alla crescita economica (Ace). (12A03200)

Dettagli

FISCALITÀ DIRETTA UTILE PER L IMPRESA, GLI INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI

FISCALITÀ DIRETTA UTILE PER L IMPRESA, GLI INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI FISCALITÀ DIRETTA UTILE PER L IMPRESA, GLI INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI Le novità nei bilanci 2016, con la possibilità di scaricare file excel che riportano 2 esempi di calcolo della deducibilità degli

Dettagli

NOVITA' PER LA DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI

NOVITA' PER LA DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI NOVITA' PER LA DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI NOVITÀ PER LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI Nell ambito del c.d. Decreto Internazionalizzazione, pubblicato recentemente sulla G.U., il Legislatore

Dettagli

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA - 13/10/2015 PROVA PRATICA PER PRATICANTI DOTTORI COMMERCIALISTI

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA - 13/10/2015 PROVA PRATICA PER PRATICANTI DOTTORI COMMERCIALISTI ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA - 13/10/2015 PROVA PRATICA PER PRATICANTI DOTTORI COMMERCIALISTI ALFA S.P.A. - PERIODO DI IMPOSTA 2014 SVOLGIMENTO CALCOLI RELATIVI

Dettagli

Deduzione ACE. Quadro generale. Nel modello UNICO SC

Deduzione ACE. Quadro generale. Nel modello UNICO SC Deduzione ACE Autore: Dott. P. Pirone Nel modello UNICO SC Il c.d. decreto salva Italia ha istituito l ACE, consistente nel riconoscimento di un beneficio fiscale a favore di quelle imprese che decidono

Dettagli

LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI ED IL BILANCIO 2008: LE NOVITA DI CUI TENERE CONTO

LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI ED IL BILANCIO 2008: LE NOVITA DI CUI TENERE CONTO Circolare N. 22 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 24 marzo 2009 LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI ED IL BILANCIO 2008: LE NOVITA DI CUI TENERE CONTO Con l approssimarsi della chiusura

Dettagli

La Rossi spa presenta il seguente conto economico redatto al 31/12 dopo le scritture di assestamento.

La Rossi spa presenta il seguente conto economico redatto al 31/12 dopo le scritture di assestamento. La Rossi spa presenta il seguente conto economico redatto al 31/12 dopo le scritture di assestamento. A) VALORE DELLA PRODUZIONE Ricavi delle vendite e delle prestazioni 64.000.000 Variazione rimanenze

Dettagli

Università degli Studi di Parma CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO. Esercitazione n.7

Università degli Studi di Parma CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO. Esercitazione n.7 Università degli Studi di Parma CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO Esercitazione n.7 La Belvedere S.p.A. alla fine dell esercizio 2014 presenta il seguente conto economico: Conti Saldo dare ( ) Saldo avere

Dettagli

UNICO SC 2015: la deduzione degli interessi passivi Emiliano Ribacchi - Dottore commercialista in Roma - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners

UNICO SC 2015: la deduzione degli interessi passivi Emiliano Ribacchi - Dottore commercialista in Roma - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners UNICO SC 2015: la deduzione degli interessi passivi Emiliano Ribacchi - Dottore commercialista in Roma - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners ADEMPIMENTO " FISCO I soggetti IRES, in sede di calcolo

Dettagli

Il nuovo regime di deducibilità delle perdite su crediti

Il nuovo regime di deducibilità delle perdite su crediti Alain Devalle (Università di Torino - Ordine di Torino) Il nuovo regime di deducibilità delle perdite su crediti 1 I crediti Valore di Iscrizione Valore nominale Fondo svalutazione crediti Valore di presumibile

Dettagli

Nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi

Nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi Nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi Art. 1 co. 33 lett. i), l) e co. 34 Gli interessi passivi, diversi da quelli che concorrono a formare il costo dei beni ai sensi dell art. 110, co.

Dettagli

DIFFERENZE TRA REDDITO CIVILISTICO E REDDITO FISCALE

DIFFERENZE TRA REDDITO CIVILISTICO E REDDITO FISCALE DIFFERENZE TRA REDDITO CIVILISTICO E REDDITO FISCALE DIFFERENZE PERMANENTI variazioni fiscali definitive che non verranno riassorbite in successivi esercizi (es. costi definitivamente non deducibili; ricavi

Dettagli

OIC 15 - Crediti. Salvatore Giordano Commercialista in Salerno

OIC 15 - Crediti. Salvatore Giordano Commercialista in Salerno OIC 15 - Crediti Salvatore Giordano Commercialista in Salerno Novità Nuova sezione dedicata al tema della cancellazione dei crediti Chiarimenti sul procedimento di valutazione collettiva dei crediti e

Dettagli

Normativa e applicazioni pratiche

Normativa e applicazioni pratiche Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 154 30.05.2014 UNICO 2014 e interessi passivi Normativa e applicazioni pratiche Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: UNICO SC 2014 Il regime

Dettagli

Strumenti e Materiali - Economia Aziendale

Strumenti e Materiali - Economia Aziendale Strumenti e Materiali - Economia Aziendale Esercitazioni in preparazione all Esame di Stato ESERCITAZIONE 5 reddito fiscale e calcolo dell Ires a cura di Daniela Lucarelli La Bergami s.p.a presenta il

Dettagli

Le novità del bilancio 2013

Le novità del bilancio 2013 Alain Devalle (Università di Torino - Ordine di Torino) Le novità del bilancio 2013 1 Il fondo svalutazione crediti Lo stanziamento del fondo svalutazione crediti può avvenire utilizzando diverse metodologie,

Dettagli

L ACE 2014 PER I SOGGETTI IRPEF E IL MOD. UNICO 2015

L ACE 2014 PER I SOGGETTI IRPEF E IL MOD. UNICO 2015 INFORMATIVA N. 163 03 GIUGNO 2015 DICHIARAZIONI L ACE 2014 PER I SOGGETTI IRPEF E IL MOD. UNICO 2015 Art. 1, DL n. 201/2011 DM 14.3.2012 Circolare Agenzia Entrate 23.5.2014, n. 12/E Istruzioni mod. UNICO

Dettagli

RELAZIONE TRA VALUTAZIONI CIVILISTICHE E FISCALI, LA FISCALITÀ DIFFERITA. Rif. dispensa

RELAZIONE TRA VALUTAZIONI CIVILISTICHE E FISCALI, LA FISCALITÀ DIFFERITA. Rif. dispensa RELAZIONE TRA VALUTAZIONI CIVILISTICHE E FISCALI, LA FISCALITÀ DIFFERITA Rif. dispensa 1. Le valutazioni di bilancio nel Codice Civile Sono prioritariamente individuati dall art 2426 del Codice Civile

Dettagli

(i) l iscrizione di un provento, che nella voce 22 del conto economico quindi rettifica, in diminuzione, l ammontare delle imposte correnti;

(i) l iscrizione di un provento, che nella voce 22 del conto economico quindi rettifica, in diminuzione, l ammontare delle imposte correnti; Fiscalità differita ed anticipata: casi e soluzioni L iscrizione delle imposte differite attive e passive ad integrazione delle imposte correnti è necessaria al fine di rappresentare correttamente nel

Dettagli

Le imposte sui redditi C O R S O D I R A G I O N E R I A G E N E R A L E E D A P P L I C A T A

Le imposte sui redditi C O R S O D I R A G I O N E R I A G E N E R A L E E D A P P L I C A T A Le imposte sui redditi C O R S O D I R A G I O N E R I A G E N E R A L E E D A P P L I C A T A A. A. 2 0 1 6-2017 D O T T. S S A L A U R A M U L A S Imposta sul reddito delle società (IRES) riferimenti

Dettagli

NOVITA FISCALI E FOCUS FINALE SU UNICO 2012

NOVITA FISCALI E FOCUS FINALE SU UNICO 2012 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO NOVITA FISCALI E FOCUS FINALE SU UNICO 2012 GIANCARLO DELLO PREITE 26 SETTEMBRE SALA ORLANDO C.SO VENEZIA, 47 MILANO S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI

Dettagli

Aiuto alla crescita economica (ACE) Decreto attuativo

Aiuto alla crescita economica (ACE) Decreto attuativo n 14 del 06 aprile 2012 circolare n 271 del 05 aprile 2012 referente BERENZI/mr Aiuto alla crescita economica (ACE) Decreto attuativo E stato approvato il decreto (Decreto MEF 14 marzo 2012, pubblicato

Dettagli

Raniero Mazzucato dottore commercialista / revisore legale Dott. Raniero Mazzucato

Raniero Mazzucato dottore commercialista / revisore legale Dott. Raniero Mazzucato GESTIONE FISCALE DEI CREDITI INSOLUTI 1 Raniero Mazzucato dottore commercialista / revisore legale 2 Art 2423 Codice Civile Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo

Dettagli

Anno 2013 N. RF099. La Nuova Redazione Fiscale

Anno 2013 N. RF099. La Nuova Redazione Fiscale Anno 2013 N. RF099 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 10 OGGETTO ACE IN UNICO 2013 DI IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETA' DI PERSONE RIFERIMENTI ART. 1 DL 201/2011 - DM

Dettagli

Ragioneria Generale e Applicata. la determinazione della base imponibile e delle imposte correnti, anticipate e differite

Ragioneria Generale e Applicata. la determinazione della base imponibile e delle imposte correnti, anticipate e differite Esercitazione: la determinazione della base imponibile e delle imposte correnti, anticipate e differite 1 Al 31/12/2009 la Alfa S.p.A., società che opera nel settore industriale, presenta, tra gli altri,

Dettagli

Le novità fiscali per la chiusura del bilancio d esercizio

Le novità fiscali per la chiusura del bilancio d esercizio Le novità fiscali per la chiusura del bilancio d esercizio Roma 26 marzo 2012 Angelo Garcea angelo.garcea@assonime.it Le principali novità Le novità per tutte le imprese L ACE (d.l. 201 del 2011) La nuova

Dettagli

Anno 2010 N. RF 51. La Nuova Redazione Fiscale PERDITE SU CREDITI DEDUCIBILITA NOTA DI CREDITO

Anno 2010 N. RF 51. La Nuova Redazione Fiscale PERDITE SU CREDITI DEDUCIBILITA NOTA DI CREDITO ODCEC VASTO Anno 2010 N. RF 51 La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 5 OGGETTO PERDITE SU DEDUCIBILITA NOTA DI CREDITO RIFERIMENTI ART. 2426 CC - ARTT. 101 C. 5 E 106 TUIR - ART.

Dettagli

L IRAP. Relatore: dott. Francesco Barone

L IRAP. Relatore: dott. Francesco Barone L IRAP Relatore: dott. Francesco Barone IRAP PER I SOGGETTI IRES La base imponibile è data dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell art. 2425 c.c. con

Dettagli

I.R.E.S. Imposta sul reddito delle società art D.P.R. 917/86 Tuir

I.R.E.S. Imposta sul reddito delle società art D.P.R. 917/86 Tuir PLANNING E CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA I.R.E.S. Imposta sul reddito delle società art.72 161 D.P.R. 917/86 Tuir 1 I.R.E.S. ha sostituito l I.R.P.E.G. si applica a S.p.a.,S.a.p.a.,S.r.l.,cooperative,

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 4/2012. OGGETTO: il trattamento contabile delle imposte anticipate e differite

NOTA OPERATIVA N. 4/2012. OGGETTO: il trattamento contabile delle imposte anticipate e differite NOTA OPERATIVA N. 4/2012 OGGETTO: il trattamento contabile delle imposte anticipate e differite - Definizione Al fine di procedere all esame delle imposte anticipate e differite da un punto di vista contabile

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 9/2014. OGGETTO: Aspetti fiscali e contabili delle perdite su crediti di modesto importo.

NOTA OPERATIVA N. 9/2014. OGGETTO: Aspetti fiscali e contabili delle perdite su crediti di modesto importo. NOTA OPERATIVA N. 9/2014 OGGETTO: Aspetti fiscali e contabili delle perdite su crediti di modesto importo. - Introduzione Per le imprese si profilano importanti novità relativamente ai crediti divenuti

Dettagli

Voce Conto economico VA = variazioni in aumento VD = variazioni in diminuzione. VA adeguamento studi/parametri VA assegnazione beni merce ai soci

Voce Conto economico VA = variazioni in aumento VD = variazioni in diminuzione. VA adeguamento studi/parametri VA assegnazione beni merce ai soci Si analizzano, a partire dalle voci del Conto Economico, le principali variazioni fiscali ai fini IRES e IRAP (metodo da bilancio). Si precisa che talune voci di CE sono irrilevanti ai fini IRAP; per tali

Dettagli

IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE

IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE Caso 5 IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE Oggetto ed obiettivi: oggetto del caso sono le imposte differite. Calcolarle è necessario per la corretta imputazione a Conto Economico delle imposte di competenza.

Dettagli

Definizione. I crediti rappresentano il diritto di esigere, ad una certa data determinati importi da clienti e da altri soggetti OIC 11

Definizione. I crediti rappresentano il diritto di esigere, ad una certa data determinati importi da clienti e da altri soggetti OIC 11 I CREDITI Definizione I crediti rappresentano il diritto di esigere, ad una certa data determinati importi da clienti e da altri soggetti OIC 11 Aspetti di osservazione rilevanti: L origine La natura del

Dettagli

LE PERDITE SU CREDITI: VALUTAZIONI CIVILISTICHE E NOVITÀ FISCALI

LE PERDITE SU CREDITI: VALUTAZIONI CIVILISTICHE E NOVITÀ FISCALI Luca Bilancini LE PERDITE SU CREDITI: VALUTAZIONI CIVILISTICHE E NOVITÀ FISCALI 1 OIC 15 Valutazione dei crediti L art. 2426, numero 8, c.c., dispone che i crediti devono essere iscritti secondo il valore

Dettagli

UNICO 2015 Società Capitali: la tassazione per trasparenza Filippo Gagliardi - Esperto fiscale

UNICO 2015 Società Capitali: la tassazione per trasparenza Filippo Gagliardi - Esperto fiscale UNICO 2015 Società Capitali: la tassazione per trasparenza Filippo Gagliardi - Esperto fiscale ADEMPIMENTO " FISCO Le società di capitali, a determinate condizioni ed esclusivamente in via opzionale, possono

Dettagli

Super ammortamento per beni strumentali nuovi acquisiti tramite leasing

Super ammortamento per beni strumentali nuovi acquisiti tramite leasing 31 GE AI 2017 Egr C ie ti r sedi Super ammortamento per beni strumentali nuovi acquisiti tramite leasing Come individuare l incremento del costo di acquisizione per determinare l aumento del canone annuo

Dettagli

TOMO 1-11. L IMPOSIZIONE FISCALE IN AMBITO AZIENDALE Svolgimento a cura di Mariaersilia Lisi Ricatti

TOMO 1-11. L IMPOSIZIONE FISCALE IN AMBITO AZIENDALE Svolgimento a cura di Mariaersilia Lisi Ricatti TOMO 1-11. L IMPOSIZIONE FISCALE IN AMBITO AZIENDALE Svolgimento a cura di Mariaersilia Lisi Ricatti 11.1 svalutazione fiscale dei crediti ( ) Impresa A Il fondo rischi su crediti preesistente rappresenta

Dettagli

La valutazione delle partecipazioni immobilizzate al costo

La valutazione delle partecipazioni immobilizzate al costo La valutazione delle partecipazioni immobilizzate al costo Il 2 gennaio dell esercizio 2004, la società Alfa acquista per euro 1.580.000 la totalità delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale

Dettagli

Perdite su crediti Il prospetto di UNICO 2014

Perdite su crediti Il prospetto di UNICO 2014 Dott. Lelio Cacciapaglia (Pubblicista) Perdite su crediti Il prospetto di UNICO 2014 1 Nuove fattispecie deducibili (decorrenza 2012) TUIR - News comma 5, art. 101 La perdita su crediti si deduce se: Il

Dettagli

Seminario sugli aspetti fiscali del bilancio

Seminario sugli aspetti fiscali del bilancio Seminario sugli aspetti fiscali del bilancio Riccardo Cimini Ricercatore di Economia Aziendale rcimini@unitus.it A.A. 2016/2017 1 Tipologia Imposte indirette Imposte dirette Imposte comunali sugli immobili

Dettagli

Temi speciali di bilancio

Temi speciali di bilancio Università degli Studi di Parma Temi speciali di bilancio Le imposte Riferimenti PRINCIPIO CONTABILE n. 25 (da fare tutto) DOCUMENTO INTERPRETATIVO AL P.C. 25 (N.2) (da fare: 1-15, 18-42) 2 Le imposte

Dettagli

Novità per la disciplina delle perdite su crediti

Novità per la disciplina delle perdite su crediti Novità per la disciplina delle perdite su crediti Novità per la disciplina delle perdite su crediti Relazione illustrativa al D.D.L. di Stabilità 2014 I commi 21 e 22 prevedono modifiche sostanziali del

Dettagli

- Il reddito d impresa- a) Norme generali, costi ricavi e valutazioni-determinazione del reddito d impresa; b) componenti positivi e

- Il reddito d impresa- a) Norme generali, costi ricavi e valutazioni-determinazione del reddito d impresa; b) componenti positivi e - Il reddito d impresa- a) Norme generali, costi ricavi e valutazioni-determinazione del reddito d impresa; b) componenti positivi e negativi-ammortamenti e accantonamenti-le valutazioni secondo le norme

Dettagli

Direzione Regionale della Puglia. La nuova IRAP. Settore Servizi e Consulenza Ufficio Fiscalità delle imprese e Finanziaria

Direzione Regionale della Puglia. La nuova IRAP. Settore Servizi e Consulenza Ufficio Fiscalità delle imprese e Finanziaria Direzione Regionale della Puglia La nuova IRAP Settore Servizi e Consulenza Ufficio Fiscalità delle imprese e Finanziaria LA NUOVA IRAP Le regole per la dichiarazione 2009 - Le aliquote per la Regione

Dettagli

Venerdì 9 marzo Corrado Corsi - Università degli Studi di Verona - DEA -

Venerdì 9 marzo Corrado Corsi - Università degli Studi di Verona - DEA - Venerdì 9 marzo 2012 Corrado Corsi - Università degli Studi di Verona - DEA - 1 Riferimenti normativi principali e fasi dell operazione Liquidazione ordinaria: a) società di capitali: artt. 2484-2496 c.c.

Dettagli

Indice. Base imponibile. Voci che concorrono in ogni caso a formare il valore della produzione netta

Indice. Base imponibile. Voci che concorrono in ogni caso a formare il valore della produzione netta Indice Capitolo 1- La determinazione della base imponibile Irap per i soggetti IRES: il principio di derivazione dal bilancio pag.9 Società di capitali Principio di inerenza Base imponibile Voci di corrispondenza

Dettagli

LE NOVITÀ NEL REDDITO D IMPRESA

LE NOVITÀ NEL REDDITO D IMPRESA Dott. Paolo Meneghetti DEDUCIBILITÀ CANONI LEASING DL 16/12 Per i contratti di leasing stipulati dal 29 aprile 2012 non è più rilevante la durata contrattuale Nuovo art. 102, co.7 del TUIR Per impresa

Dettagli

Interessi passivi nel mod. UNICO 2014 Francesco Leone e Roberto Galiero - Dottori commercialisti in Milano

Interessi passivi nel mod. UNICO 2014 Francesco Leone e Roberto Galiero - Dottori commercialisti in Milano Interessi passivi nel mod. UNICO 2014 Francesco Leone e Roberto Galiero - Dottori commercialisti in Milano ADEMPIMENTO " FISCO L importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati, indeducibili

Dettagli

DECRETO PER LA CRESCITA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE. (D.Lgs. 14 Settembre 2015 n. 147) Pubblicato in G.U. 22 Settembre 2015 n. 220

DECRETO PER LA CRESCITA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE. (D.Lgs. 14 Settembre 2015 n. 147) Pubblicato in G.U. 22 Settembre 2015 n. 220 Newsletter 03/2015 DECRETO PER LA CRESCITA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE (D.Lgs. 14 Settembre 2015 n. 147) Pubblicato in G.U. 22 Settembre 2015 n. 220 Decreto per la crescita e l internazionalizzazione (D.lgs.

Dettagli

ESERCIZI RELATIVI AL CAP. 13 LA DIMENSIONE CONTABILE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO.

ESERCIZI RELATIVI AL CAP. 13 LA DIMENSIONE CONTABILE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO. ESERCIZI RELATIVI AL CAP. 13 LA DIMENSIONE CONTABILE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO. di Maurizio Pini PRIMA PARTE - Esercizi relativi al par. 13.2 (Il Liability Method applicato secondo l approccio IS&L). 1

Dettagli

ESERCITAZIONE SULLE IMMOBILIZZAZIONI

ESERCITAZIONE SULLE IMMOBILIZZAZIONI ESERCITAZIONE SULLE IMMOBILIZZAZIONI Contabilità e Bilancio Prof. Gianluigi Roberto A.A. 2014/2015 2 1.a) 01/01 STIPULA CONTRATTO DI LEASING Maxicanone 40.000 + 4 canoni semestrali 25.000 40.000 + (25.000

Dettagli

Deducibilità interessi passivi

Deducibilità interessi passivi Deducibilità interessi passivi L art. 1, comma 33, lettera i) della Legge 244/2007, (legge Finanziaria 2008), ha apportato profonde modifiche alle regole relative alla deducibilità degli interessi passivi,

Dettagli

STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI

STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI Gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: INCENTIVO ACE (AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA) 1. Premesse, riferimenti normativi Il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 all art.

Dettagli

NUOVO REGIME DELLE PERDITE SU CREDITI

NUOVO REGIME DELLE PERDITE SU CREDITI NUOVO REGIME DELLE PERDITE SU CREDITI Alla luce delle modifiche introdotte dal DL 83/2012 convertito dalla L. 134/12. 1 NOVITÀ Inserimento del piano di ristrutturazione tra le procedure concorsuali. Inserimento

Dettagli

CORSO BASE IL CALCOLO DELLE IMPOSTE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

CORSO BASE IL CALCOLO DELLE IMPOSTE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI CORSO BASE IL CALCOLO DELLE IMPOSTE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI Do#. Pietro Ungari L ires, è l imposta sui redditi delle società di capitali relativa al reddito maturato nell esercizio, insieme all Irap

Dettagli

La riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d impresa ed il riallineamento dei valori per i soggetti IAS

La riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d impresa ed il riallineamento dei valori per i soggetti IAS La riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d impresa ed il riallineamento dei valori per i soggetti IAS Enrico Macario Agenzia delle Entrate DR Liguria Rivalutazione immobili E finalizzata

Dettagli

#1064 Riporto cespiti in Dichiarazioni Fiscali (Raccordo cespiti, Verifica Operatività-Società di comodo, Spese di manutenzione e Maxi ammortamento)

#1064 Riporto cespiti in Dichiarazioni Fiscali (Raccordo cespiti, Verifica Operatività-Società di comodo, Spese di manutenzione e Maxi ammortamento) Suite Contabile Fiscale #1064 Riporto cespiti in Dichiarazioni Fiscali (Raccordo cespiti, Verifica Operatività-Società di comodo, Spese di manutenzione e Maxi ammortamento) Il modulo cespiti mette a disposizione

Dettagli

Elementi del reddito d impresa. Anno Accademico 2010/11

Elementi del reddito d impresa. Anno Accademico 2010/11 Elementi del reddito d impresa Anno Accademico 2010/11 Elementi reddituali Gli elementi reddituali possono: Positivi Negativi; Tipici Atipici; Con valenza periodica o multi periodica; Tassabili in misura

Dettagli

LA DETERMINAZIONE DELLA BASE

LA DETERMINAZIONE DELLA BASE LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRES Paolo Fratini Facoltà di Economia Università degli Studi di Perugia Commissione Compliance aziendale CNDCEC CONTATTI Tel: 0744/422841 E-Mail: paolo.fratini@unipg.it

Dettagli

QUESITI: PRENOTAZIONE INVIO VIA FAX

QUESITI: PRENOTAZIONE INVIO VIA FAX QUESITI: PRENOTAZIONE 0376.775130 INVIO VIA FAX 0376.770151 Argomenti SCORPORO TERRENO, VALORE NORMALE FABBRICATI E REVERSE CHARGE EDILIZIO Il punto sullo scorporo dei terreni sui fabbricati L accertamento

Dettagli

Art [ex artt. 75 e 98] Norme generali sui componenti del reddito d'impresa. Modificativo: D.L. 25 giugno 2008, n L. 6 agosto 2008, n.

Art [ex artt. 75 e 98] Norme generali sui componenti del reddito d'impresa. Modificativo: D.L. 25 giugno 2008, n L. 6 agosto 2008, n. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Art. 109. [ex artt. 75 e 98] Norme generali sui componenti del reddito d'impresa Modificativo: D.L. 25 giugno 2008, n. 112 - L. 6 agosto 2008, n. 133 Decorrenza: Dal periodo

Dettagli

UNICO SP ADEMPIMENTO " RIFERIMENTI " D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 1, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. SOGGETTI INTERESSATI "

UNICO SP ADEMPIMENTO  RIFERIMENTI  D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 1, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. SOGGETTI INTERESSATI UNICO Società di Persone 2016: l agevolazione ACE di Paolo Monarca e Paola Zanaboni - Studio Tarantino Cremona Monarca - Dottori Commercialisti in Milano ADEMPIMENTO " FISCO Il Decreto Monti ha introdotto

Dettagli

Le svalutazioni e le perdite sui crediti: aspetti fiscali

Le svalutazioni e le perdite sui crediti: aspetti fiscali Paola Costa Le svalutazioni e le perdite su crediti: aspetti fiscali Il problema del coordinamento delle norme civilistiche e di quelle fiscali Il D.Lgs. 147/2015 (c.d. decreto internazionalizzazione)

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 20 28.05.2014 La rateizzazione delle plusvalenze Aspetti contabili e fiscali Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Scritture contabili Le plusvalenze

Dettagli

Università degli Studi di Parma CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO. Le imposte. Le imposte valutazione e fonti

Università degli Studi di Parma CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO. Le imposte. Le imposte valutazione e fonti Università degli Studi di Parma CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO Le imposte Le imposte valutazione e fonti Per la valutazione delle imposte sul reddito si devono rispettare i criteri generali che sono alla

Dettagli

LA SCISSIONE ASPETTI FISCALI. Prof. Claudia Rossi 1

LA SCISSIONE ASPETTI FISCALI. Prof. Claudia Rossi 1 LA SCISSIONE ASPETTI FISCALI Prof. Claudia Rossi 1 DATA DI EFFETTO La scissione ha effetto dalla data dell ultima delle iscrizioni dell atto di scissione dell ufficio del registro delle imprese in cui

Dettagli

NOVITA IN MATERIA DI IRAP. 10 marzo 2009 Dott. Rag. Vito Dulcamare

NOVITA IN MATERIA DI IRAP. 10 marzo 2009 Dott. Rag. Vito Dulcamare NOVITA IN MATERIA DI IRAP 10 marzo 2009 Dott. Rag. Vito Dulcamare RIDUZIONE ALIQUOTA IRAP ALIQUOTA RIDOTTA PER AGRICOLTURA RIPARAMETRAZIONE VALORI CORRELATI ALL ALIQUOTA IRAP RIPARAMETRAZIONE DEDUZIONI

Dettagli

La disciplina fiscale dell Assegnazione agevolata

La disciplina fiscale dell Assegnazione agevolata Luca Ambroso (Commercialista in Torino) La disciplina fiscale dell Assegnazione agevolata 1 L assegnazione di beni ai soci L assegnazione può comportare da parte della Società nei confronti dei soci principalmente:

Dettagli

La rilevazione delle imposte

La rilevazione delle imposte La rilevazione delle imposte Le imposte valutazione e fonti Per la valutazione delle imposte sul reddito si devono rispettare i criteri generali che sono alla base della determinazione di tutte le altre

Dettagli

IMMOBILIZZAZIONI - MATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI - MATERIALI Le operazioni di investimento pluriennale ATTIVITÀ PASSIVITÀ IMMOBILIZZAZIONI - MATERIALI Il concetto di investimento pluriennale INVESTIMENTO PLURIENNALE (o INVESTIMENTO tout court) = l impiego di disponibilità

Dettagli

Le novità del modello Unico ENC

Le novità del modello Unico ENC Variazioni in aumento L articolo 3, comma 16-quater del D.L. 16/2012, ha modificato l articolo 102, comma 6, del TUIR eliminando la disposizione in base alla quale per i beni ceduti, nonché per quelli

Dettagli

D.M. 14/03/12 art.8 Relazione illustrativa

D.M. 14/03/12 art.8 Relazione illustrativa Focus di pratica professionale di Lelio Cacciapaglia L ACE nell Unico persone fisiche Premessa Il calcolo dell ACE per i soggetti Irpef, in linea di principio, è assai semplificato, anche se in presenza

Dettagli

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Caratteri economico-aziendali Beni di uso durevole strumentali alla produzione del reddito Se soggetti a logorio tecnico-economico partecipano alla formazione del reddito attraverso

Dettagli

NOTA INTEGRATIVA A - CRITERI DI VALUTAZIONE

NOTA INTEGRATIVA A - CRITERI DI VALUTAZIONE NOTA INTEGRATIVA Il bilancio dell'esercizio 2012 è redatto in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo N. 87/92 e relativa normativa, ed è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico

Dettagli

Determinazione del reddito fiscale e calcolo dell IRPEG e dell IRAP. Rilevazione delle imposte e compilazione del Conto economico

Determinazione del reddito fiscale e calcolo dell IRPEG e dell IRAP. Rilevazione delle imposte e compilazione del Conto economico 76 ESERCIZIO 8 INDIRIZZO Amministrativi Ragioneria Programmatori Ragioneria ed Economia aziendale Igea Mercurio Economia aziendale Professionali - Progetto 92 Economia aziendale Determinazione del reddito

Dettagli

In pratica, gli importi Irap versati come acconti dell'esercizio vanno confrontati con l'importo Irap effettivamente dovuto per l'esercizio stesso.

In pratica, gli importi Irap versati come acconti dell'esercizio vanno confrontati con l'importo Irap effettivamente dovuto per l'esercizio stesso. Focus di pratica professionale di Francesco Facchini Quadro RF: le variazioni in diminuzione Premessa Il presente intervento ha lo scopo di procedere all analisi di alcune fra le principali variazioni

Dettagli

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE CALABRIA UFFICIO CONSULENZA QUADERNO TEMATICO N.1/2012 AGEVOLAZIONI FISCALI

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE CALABRIA UFFICIO CONSULENZA QUADERNO TEMATICO N.1/2012 AGEVOLAZIONI FISCALI AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE CALABRIA UFFICIO CONSULENZA QUADERNO TEMATICO N.1/2012 AGEVOLAZIONI FISCALI a cura di Francesca Costantino PREMESSA Con numerosi interventi legislativi intervenuti

Dettagli

REDDITO FISCALE. Viene determinato attraverso un bilancio differenziato (autonoma configurazione)

REDDITO FISCALE. Viene determinato attraverso un bilancio differenziato (autonoma configurazione) REDDITO FISCALE Viene determinato attraverso un bilancio differenziato (autonoma configurazione) E' finalizzato al prelievo d'imposta (aspettative dell'amministrazione finanziaria) La determinazione risulta

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 137 04.05.2016 UNICO 2016: dividendi percepiti da persone fisiche Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: UNICO Persone Fisiche La tassazione

Dettagli

5. DETERMINAZIONE DEL REDDITO

5. DETERMINAZIONE DEL REDDITO 5. DETERMINAZIONE DEL REDDITO I soggetti di cui all articolo 54 determinano il reddito imponibile applicando all ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti (principio di cassa) un coefficiente di redditività

Dettagli

SOMMARIO L ANALISI I. PREMESSA... 87

SOMMARIO L ANALISI I. PREMESSA... 87 IN SINTESI I. E II. LE FINALITÀ DELLA RIFORMA Normativa di riferimento... 3 Schema n. 1 La ratio della riforma... 4 III. L AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELL ART. 96 DEL TUIR Normativa di riferimento...

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446 DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'irpef e istituzione di una

Dettagli

Gruppo di Lavoro Principi Contabili. Linee operative contabili 3 Utilizzo dell eccedenza ACE per il versamento dell IRAP

Gruppo di Lavoro Principi Contabili. Linee operative contabili 3 Utilizzo dell eccedenza ACE per il versamento dell IRAP Gruppo di Lavoro Principi Contabili Linee operative contabili 3 Utilizzo dell eccedenza ACE per il versamento dell IRAP G iugno 2015 1. Il caso/fatto amministrativo L articolo 19, comma 1, lett. b), del

Dettagli

PAGAMENTI RITARDATI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI. INTERESSI MORATORI. ASPETTI CONTABILI E FISCALI

PAGAMENTI RITARDATI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI. INTERESSI MORATORI. ASPETTI CONTABILI E FISCALI Attenzione: la Guida che state stampando è aggiornata al 27/11/2012. I file allegati con estensione.doc,.xls,.pdf,.rtf, etc. non verranno stampati automaticamente; per averne copia cartacea è necessario

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 13 06.04.2016 Imposte anticipate e differite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Principi contabili Le imposte anticipate e differite devono

Dettagli

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE MINORI, ACE, ASSEGNAZIONI E ALTRE NOVITA PER LE IMPRESE. Dott. Gianluca Odetto

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE MINORI, ACE, ASSEGNAZIONI E ALTRE NOVITA PER LE IMPRESE. Dott. Gianluca Odetto REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE MINORI, ACE, ASSEGNAZIONI E ALTRE NOVITA PER LE IMPRESE Dott. Gianluca Odetto REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE MINORI NUOVA TASSAZIONE DELLE IMPRESE MINORI Con apposite modifiche

Dettagli

IMPOSTE SUL REDDITO E FISCALITÀ DIFFERITA

IMPOSTE SUL REDDITO E FISCALITÀ DIFFERITA IMPOSTE SUL REDDITO E FISCALITÀ DIFFERITA Genova, 17 maggio 2016 Dott. Roberto Pischedda 1 Imposte sul reddito e fiscalità differita Indice La determinazione delle imposte sul reddito; Le differenze temporanee

Dettagli

L impatto fiscale delle novità

L impatto fiscale delle novità Seminario Mercoledì 23 marzo 2016 ore 9:00 13:00 Presso Hotel President Via Perasso - Benevento Il bilancio d esercizio e i nuovi principi OIC L impatto fiscale delle novità a cura di Raffaele Marcello

Dettagli