CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Nona Commissione - Tirocinio e Formazione Professionale

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1 CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Nona Commissione - Tirocinio e Formazione Professionale Incontro di studio sul tema: Tutela dei Consumatori Roma, novembre 2005 La responsabilità da prodotto difettoso. Coordinatore dott. Gianluca Grasso Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto 1

2 La responsabilità da prodotto difettoso. Sommario: 1. Sicurezza e qualità. Forme e strumenti della tutela preventiva e successiva. Il ruolo fondamentale della normativa comunitaria per l affermazione della cultura della sicurezza. La ricomposizione dell unità concettuale della sicurezza nell ambito del Codice del consumo La responsabilità da prodotto difettoso Il sistema della responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto difettoso La giurisprudenza anteriore al d.p.r. 24 maggio 1988 n Il sistema delle presunzioni in ordine al carattere difettoso del bene. Il criterio della responsabilità solidale di cui all'art c.c. nel caso in cui al processo produttivo del bene abbiano partecipato in fasi diverse più soggetti. La condotta colposa del consumatore quale fattore causale dell evento La normativa italiana di attuazione della Direttiva 85/374/CEE. Il d.p.r. 24 maggio 1988 n. 244 in materia di responsabilità del produttore. Il recepimento della disciplina nel Codice del consumo Il carattere speciale e residuale della disciplina. Pluralità delle azioni esperibili a tutela del danno. I casi esclusi. Irretroattività delle disposizioni di cui al d.p.r. 24 maggio 1988 n L oggetto della tutela: il danno da prodotto difettoso messo in circolazione. Nozione di prodotto Il concetto di prodotto difettoso Il difetto di fabbricazione L'assenza o carenza di istruzioni Legittimazione attiva. La nozione di danneggiato. Le associazioni di tutela dei consumatori Legittimazione passiva Il produttore. Il concorso di più soggetti nella realizzazione del bene Il fornitore: il carattere sussidiario della sua responsabilità. Profili processuali La ripartizione dell onere della prova. La natura della responsabilità del produttore La prova liberatoria La colpa del danneggiato: il concorso nella causazione del fatto colposo. L'uso del bene non rientrante fra quelli ragionevolmente prevedibili da parte del produttore. La consapevolezza del difetto del prodotto e del pericolo che ne deriva I danni risarcibili Il danno cagionato alla persona Il danno morale Il danno alle cose Nullità delle clausole di esonero dalla responsabilità. I termini per l esercizio della tutela: prescrizione e decadenza Il sistema della responsabilità contrattuale per i vizi del prodotto difettoso. La Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo. Il doppio regime delle garanzie: la disciplina speciale sulla vendita dei beni di consumo e le disposizioni del codice civile Il regime dei vizi nel codice civile del Il vizio redibitorio, la mancanza di qualità e l aliud pro alio La garanzia delle qualità promesse del bene compravenduto nell ordinamento giuridico italiano: annullamento, risoluzione o garanzia per vizi? La responsabilità contrattuale per i danni derivanti dai vizi della cosa ai sensi dell art c.c Le vendite a catena : quale tutela nei confronti del produttore? La vendita dei beni di consumo. L'attuazione della Direttiva 1999/44/CE attraverso il d.lgs. n. 24/2002. La ricollocazione delle disposizioni nell ambito del Codice del Consumo Tipologia dei contratti dei consumatori sottoposti alla disciplina: l ampliamento oltre l ipotesi tipica della compravendita. Esclusioni I beni di consumo Il principio di conformità: unità di tutti i vizi e dei relativi rimedi? I diritti del consumatore: i rimedi offerti Ripartizione dell onere della prova Il risarcimento del danno Le vendite a catena. Il diritto di regresso del venditore finale. Può il consumatore agire in via diretta nei confronti del produttore? Nullità dei patti che limitano la tutela. Il carattere inderogabile delle disposizioni Il sistema integrato delle tutele Conclusioni. 1. Sicurezza e qualità. Forme e strumenti della tutela preventiva e successiva. Il ruolo fondamentale della normativa comunitaria per l affermazione della cultura della sicurezza. La ricomposizione dell unità concettuale della sicurezza nell ambito del Codice del consumo. L affermazione della responsabilità da prodotto difettoso si sviluppa nell ambito della fase matura dell industrializzazione e della produzione su scala. In particolar modo, l esigenza di tutelare i consumatori dall acquisto e dall utilizzo di prodotti non sicuri emerge con l affermarsi di istanze sociali tese a garantire i soggetti più deboli del ciclo economico. Maturata nell ambito degli ordinamenti di common law, la responsabilità del produttore si afferma nel nostro ordinamento nella seconda metà del XX secolo 1. 1 La letteratura sul punto è vastissima. Tra i diversi contributi: C. CASTRONOVO, Problema e sistema del danno da prodotti, Milano 1979; R. PARDOLESI, La responsabilità per danno da prodotti difettosi, in Le nuove leggi civ. comm., 1989, 487 ss.; A. GORASSINI, Contributo per un sistema della responsabilità del produttore, Milano 1990; G. ALPA, Responsabilità civile e danno, Bologna 1991; G. PONZANELLI, Responsabilità del produttore, in Riv. dir. civ., 2

3 La giurisprudenza, al riguardo, ha costruito un sistema di tutela aquiliana del soggetto danneggiato, richiamando le disposizioni specifiche in tema di attività pericolosa o la stessa clausola generale di cui all art c.c., dando vita a un sistema di presunzioni che agevolano la prova del danno e della sua riconducibilità all utilizzo del prodotto difettoso. In tale contesto minor rilievo è stato attribuito alla responsabilità contrattuale, in ragione della possibilità circoscritta di agire soltanto nei confronti delle parti del contratto, ovverosia, di regola, del solo venditore e non del soggetto che ha prodotto il bene. Alcuna tutela contrattuale può inoltre essere riconosciuta al terzo danneggiato. All articolata elaborazione giurisprudenziale si è affiancata la specifica disciplina di cui al d.p.r. 24 maggio 1988 n. 244, adottata in recepimento della Direttiva 85/374/CEE 2 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi. La disciplina legislativa in oggetto non sostituisce i rimedi già vigenti sulla base delle disposizioni generali del codice civile ma si affianca ad essi, individuando una disciplina settoriale e di carattere residuale, la cui concreta utilizzazione è rimessa alla scelta dell attore. Sempre nel contesto della responsabilità civile si colloca un successivo intervento della Comunità Europea diretto ad introdurre, questa volta sotto il profilo contrattuale, una disciplina armonizzata sui vizi presenti nei beni di consumo e sulle relative garanzie. Il provvedimento in questione è la Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo. La Direttiva si incentra sul principio di conformità dei beni a quanto stabilito nel contratto e fa discendere dalla mancanza di conformità, nel cui ambito vanno concettualmente ricompresi tutti i vizi del bene, il diritto del consumatore al ripristino, senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, o ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. La Direttiva 1999/44/CE è stata recepita in Italia dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24 che ha introdotto nel codice civile gli artt bis e ss. Il tema della sicurezza dei prodotti non si esaurisce, peraltro, nella questione relativa alla responsabilità. La responsabilità, infatti, costituisce un rimedio successivo all emersione del difetto o al verificarsi dell evento dannoso. Le stesse istanze sociali che hanno condotto all affermazione della responsabilità del produttore richiedono che si adottino sistemi per prevenire la commercializzazione di prodotti difettosi e potenzialmente dannosi. Strettamente connessa alla responsabilità è la questione della prevenzione, ovverosia dei sistemi di controllo necessari per ridurre al minimo la possibilità di immettere sul mercato un prodotto privo delle condizioni di garanzia e di sicurezza convenzionalmente accettabili. 1995, II, 215; G. ALPA, Il diritto dei consumatori, Roma-Bari 1995; F. CAFAGGI, La nozione di difetto ed il ruolo dell'informazione. Per l'adozione di un modello dinamico-relazionale di difetto in una prospettiva di riforma, in Riv. critica dir. privato, 1995, II, 447; U. CARNEVALI, La responsabilità del produttore, Milano, 1974; C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, Milano 1997; A. STOPPA, Responsabilità del produttore, voce del Digesto disc. priv. (sez. civ.), XVII, Torino 1998, 119 ss.; P.G. MONATERI, La responsabilità civile, in Tratt. dir. civ. diretto da R. Sacco, Torino 1998; U. CARNEVALI, Responsabilità del produttore, voce dell Enc. dir., Agg., II, Milano, 1998, 936 ss.; G. ALPA-M. BESSONE, La responsabilità del produttore, Milano 1999; A. DE BERARDINIS, La responsabilità del produttore, in G. ALPA (a cura di), I precedenti. La formazione giurisprudenziale del diritto civile, II, Torino 2000, 1193 ss.; L. MEZZASOMA, L'importatore all'interno della C.E. di prodotti difettosi fabbricati in altro Stato comunitario, in Rass. giur. umbra, 2001, I, 207; G. PONZANELLI, Responsabilità del produttore, in Riv. dir. civ., 2000, II, 913; S. DELLA BELLA, Cedimento di scala estensibile e responsabilità del produttore - progettista: la nozione di danneggiato nella disciplina sulla responsabilità del produttore, in Resp. civ. e prev., 2003, I, 1153; G. PONZANELLI, Responsabilità oggettiva del produttore e difetto di informazione, in Danno e resp., 2003, I, Pubblicata in Gazzetta ufficiale L 210 del Il provvedimento è stato modificato dalla Direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999 (Gazzetta ufficiale L 141 del ), in seguito alla crisi della "mucca pazza". La direttiva 1999/34/CE estende il campo d'applicazione della direttiva 85/374/CEE alle materie prime agricole (quali la carne, i cereali, la frutta e le verdure) e ai prodotti della caccia, eliminando ogni possibilità di deroga. 3

4 Sul piano della prevenzione un ruolo fondamentale è stato svolto dalle Comunità Europee che hanno obbligatoriamente introdotto nel nostro ordinamento disposizioni tese a garantire gli standard di sicurezza. Ciò al fine, innanzitutto, di ottenere un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, come specificato dagli artt. 95 e 153, paragrafo 1 e 3, del Trattato CE. Sotto altro profilo, le norme sulla sicurezza dei prodotti favoriscono un corretto esercizio della concorrenza tra imprese, i cui prodotti devono rispettare le condizioni di sicurezza generale per poter essere venduti lecitamente, considerando altresì che la sicurezza e la qualità dei prodotti costituiscono un valore in sé giuridicamente tutelabile 3. In tale ambito, accanto a disposizioni specifiche nei differenti settori merceologici, la Comunità Europea ha adottato dapprima la Direttiva 92/59/CEE 4, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, e poi, sull esperienza di questa, la Direttiva 2001/95/CEE 5 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, sulla sicurezza generale dei prodotti. La Direttiva 2001/95/CEE è intesa a garantire che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri (art. 1, co. 1). A tal fine essa introduce a livello comunitario un obbligo generale di sicurezza per tutti i prodotti immessi sul mercato, o altrimenti forniti o resi disponibili ai consumatori, destinati ai consumatori o suscettibili, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzati dai consumatori anche se non loro specificamente destinati. Le disposizioni investono direttamente gli Stati membri chiamati a garantire la sicurezza dei prodotti e a determinare le sanzioni irrogabili in caso di infrazioni. La Direttiva assume rilievo di disciplina residuale e di cornice, applicandosi in assenza di specifiche disposizioni sulla sicurezza dei prodotti e quando vi siano lacune in tale legislazione settoriale. La sua applicazione non pregiudica la Direttiva 85/374/CEE relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi (art. 17). Nel nostro ordinamento la Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti è stata attuata con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n Alla luce di tali considerazioni si comprende bene che la tutela del consumatore non si esaurisce nel momento contrattuale o nell ambito dei possibili rimedi nel caso in cui il danno si sia già prodotto, poiché una efficace politica di tutela della salute e della sicurezza richiede, innanzitutto, un adeguato sistema di prevenzione volto ad impedire l immissione sul mercato e la circolazione di prodotti difettosi. Sotto questa prospettiva il sistema della responsabilità sia civile che penale si pone come strumento residuale e complementare rispetto all intervento ex ante; ma i due profili possono essere letti congiuntamente. Volendo ricondurre ad unità di sistema il tema della sicurezza sotto la denominazione della qualità globale del prodotto, responsabilità e prevenzione costituiscono due facce del concetto unitario di sicurezza. Questo sotto il profilo teorico. Sul piano più strettamente normativo, l unità concettuale della teoria della sicurezza dei beni viene ricomposta a seguito dell approvazione del Codice del consumo, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2005, n Tale atto normativo raccoglie in un unico testo le disposizioni vigenti in 3 Secondo Cassazione civile, sez. III, 5 febbraio 1998, n nel caso di impresa commerciale avente ad oggetto la produzione e vendita di un prodotto, la costante rispondenza del prodotto posto in commercio ai canoni di qualità che la clientela ha diritto di esigere costituisce uno degli elementi primari e costitutivi della personalità dell'impresa, tale da legittimare ogni tutela nei confronti di possibili lesioni prodotte dall'illecito comportamento di terzi. I danni risentiti da un'impresa commerciale a causa dell'illecito comportamento di un fornitore rientrano nel concetto di responsabilità extracontrattuale qualora essi incidano, anche se in modo non distruttivo, sul buon nome dell'impresa commerciale stessa e sul suo avviamento commerciale. 4 Gazzetta ufficiale L 228 dell' , 24. In Italia la Direttiva è stata attuata attraverso il d.lgs.17 marzo 1995 n Cfr. A. CANTÙ, Il D.lg. 17 marzo 1995 n.115 sulla sicurezza generale di prodotti, in Resp. civ., 1996, 799 ss.; A. CARUSO, D.lg. n.115/1995. I nuovi obblighi di sicurezza a carico del produttore, in Danno e Responsabilità, 1997, 428 ss. 5 Gazzetta ufficiale n. L 011 del 15/01/2002, Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, pubblicato in GU n. 235 del Suppl. Ordinario n.162. Il decreto legislativo attua la delega conferita al Governo con la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione - legge di semplificazione per il I termini della delega sono stati prorogati dall'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186 e dall'articolo 7 della legge 27 dicembre 2004, n. 306; 4

5 materia di tutela del consumatore, dando luogo ad una prima codificazione minimale del diritto dei contratti di matrice comunitaria, sia pur limitando l intervento al settore dei contratti del consumo. In tal senso, il testo in oggetto non introduce disposizioni riguardanti la disciplina di parte generale del contratto o il cospicuo settore dei contratti professionali, nei cui riguardi si annoverano talune disposizioni comunitarie, come in tema di subfornitura. La codificazione del diritto europeo dei contratti 7 è peraltro questione che interessa l ordinamento comunitario in sé considerato e non soltanto l ordinamento italiano, poiché la creazione di un nucleo comune di regole o di principi in materia di contratto europeo è di competenza non dei singoli Stati membri ma dell Unione Europea. Il Codice del consumo si colloca in un consolidato indirizzo volto ad armonizzare e coordinare in modo sistematico le regole concernenti i rapporti con i consumatori 8. Il suo ambito normativo si estende al di là del momento più strettamente contrattuale, ricomprendendo tutte le fasi in cui il consumatore è coinvolto in relazioni giuridiche con i soggetti della catena di produzione e distribuzione di prodotti e servizi 9. Con riferimento all ambito che qui interessa, sotto la medesima denominazione di Sicurezza e qualità, il Codice del consumo disciplina, nella Parte IV, la Sicurezza dei prodotti (Titolo I), la Responsabilità per danno da prodotti difettosi (Titolo II) e la Garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali per i beni di consumo (Titolo III). Pertanto, nella comune ottica della sicurezza e della qualità, che costituiscono due elementi indissolubili, trovano in sequenza la medesima collocazione le disposizioni (artt Codice del consumo) già contenute nel decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, afferenti alla Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti 10, le previsioni (artt Codice del consumo) del d.p.r. 24 maggio 1988 n. 244, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, concernente la Direttiva 85/374/CEE in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, nonchè le norme cfr. RELAZIONE MINISTERIALE AL DECRETO LEGISLATIVO. Tra i primi commenti apparsi: E. MARIA TRIPODI, Consumatore e diritto dei consumatori: le linee di evoluzione e il codice del consumo. Brevi premesse al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in F. PORTENTO, Sintesi delle novità introdotte dal Codice del Consumo, in 7 Sulla questione in generale: R. SACCO, I problemi dell unificazione del diritto in Europa, in Contratti, 1995, 73 ss.; L. VALLE, Progetti per la realizzazione di un diritto comune europeo dei contratti, in Contr. e impr./europa, 2000, 683 ss.; G. BROGGINI, Conflitto di leggi, armonizzazione e unificazione nel diritto europeo delle obbligazioni e delle imprese, in Riv. dir. int. priv. e proc., 1995, 241 ss.; F. MACARIO, I diritti oltre la legge. Principi e regole nel nuovo diritto dei contratti, in Democrazia e diritto, 1997, 149 ss.; L. SAPORITO, L'esperienza israeliana di diritto civile. Dal modello "misto" al nuovo jus commune europeo, in Riv. dir. civ., 1998, I, 449 ss.; U. MATTEI, Il nuovo diritto europeo dei contratti, tra efficienza ed eguaglianza. Regole dispositive, inderogabili e coercitive, in Riv. crit. dir. priv., 1999, 611 ss. 8 Così la RELAZIONE MINISTERIALE AL DECRETO LEGISLATIVO, 3. il testo non si limita a consolidare la legislazione vigente, ma introduce importanti integrazioni, come in tema di educazione del consumatore, e risolvendo antinomie interpretative della precedente normativa, come la questione della natura del vizio che colpisce le clausole abusive, esplicitamente definito come nullità. In luogo della previsione di cui all articolo 1469-quinquies c.c., sull inefficacia, che considera inefficaci le clausole vessatorie, l art. 36 del Codice del consumo, rubricato nullità di protezione, considera tali clausole nulle. 9 Ibidem. 10 Gli articoli dal 102 al 113 costituiscono puntuale riproposizione delle disposizioni del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172 con le seguenti modificazioni: «a) all articolo 106, comma 1, è stata estesa anche alle altre amministrazioni competenti per materia, la partecipazione alle procedure di consultazione e di coordinamento tramite l utilizzo del Sistema pubblico di connettività. Al comma 4, si è ritenuto necessario operare un raccordo con la legge n. 281 del 1998, costituente la legge cardine in materia di tutela dei consumatori, che stabilisce precisi criteri di rappresentatività delle associazioni dei consumatori operanti a livello nazionale. L espressione usata dall articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 172 del 2004 rappresentava, invece, la pedissequa riproduzione della formulazione contenuta nell articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, antecedente alle richiamata legge n. 281 del 1998; b) l articolo 107 disciplina la materia dei controlli sulla sicurezza dei prodotti immessi sul mercato, in particolare le attività di cui al comma 8, sono svolte facendo ricorso alle risorse umane e strumentali disponibili, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al comma 6, le parole bilancio dello Stato sono state sostituite dalla locuzione finanza pubblica», cfr. Ivi, 26. 5

6 (artt Codice del consumo) di cui agli artt bis a 1519-octies c.c., in tema di vendita di beni di consumo (decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24 che ha attuato la Direttiva 1999/44/CE). La presente analisi si focalizzerà sui principali profili di responsabilità civile extracontrattuale e contrattuale scaturente dal fatto di avere immesso sul mercato un prodotto difettoso. 2. La responsabilità da prodotto difettoso. Alla luce della normativa vigente, il prodotto difettoso può dar luogo sia ad una responsabilità extracontrattuale che ad una responsabilità contrattuale. Le due forme di tutela non si escludono ma si combinano tra di loro nella prospettiva della maggiore e migliore protezione del consumatore. Non esiste infatti in materia alcuna forma di esclusione dei rimedi residui, una volta scelta la strada di perseguire una certa tutela. Espressamente, infatti, le disposizioni vigenti in tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi (art. 127 Codice del consumo) e nell ambito della garanzia legale di conformità dei beni di consumo (art. 135 Codice del consumo) non escludono o limitano i diritti attribuiti al consumatore da altre disposizioni dell ordinamento. La modalità concreta di tutela è quindi rimessa alla scelta della parte e alla valutazione del caso concreto. I profili di responsabilità aquiliana e contrattuale possono incrociarsi e ciò in concreto spesso accade allorquando vengano avanzate conclusioni, tra di loro subordinate, tese comunque ad affermare la responsabilità del soggetto convenuto. Sotto questo profilo il sistema che viene delineato dalle norme del settore appare ispirato al principio di effettività della tutela. Non mancano peraltro aspetti problematici, come la possibilità di delineare una responsabilità contrattuale del produttore non venditore. 3. Il sistema della responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto difettoso. Il sistema della responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto difettoso si compone di una normativa di matrice comunitaria specificamente dedicata all argomento, già recepita attraverso il d.p.r. 24 maggio 1988 n. 224 ed ora confluita nel Codice del consumo, e delle norme contenute nel codice civile nell ambito della disciplina dei fatti illeciti, con particolare riferimento alla clausola generale di cui all art c.c. La disciplina di matrice comunitaria, pertanto, non esclude l elaborazione giurisprudenziale precedente ma si colloca accanto ad essa, giovandosi dei risultati raggiunti in materia. Sotto altro profilo va evidenziato che la disciplina settoriale riguardante la responsabilità del produttore non ha effetto retroattivo, così che per i fatti di antecedenti all entrata in vigore del d.p.r. 24 maggio 1988 n. 224 trovano unicamente applicazione le disposizioni di carattere generale contenute nel codice civile La giurisprudenza anteriore al d.p.r. 24 maggio 1988 n Il sistema delle presunzioni in ordine al carattere difettoso del bene. Il criterio della responsabilità solidale di cui all'art c.c. nel caso in cui al processo produttivo del bene abbiano partecipato in fasi diverse più soggetti. La condotta colposa del consumatore quale fattore causale dell evento. 6

7 Anche prima della entrata in vigore del d.p.r. 24 maggio 1988 n. 224 il danno dal prodotto difettoso era risarcibile ai sensi dell'art c.c. o dell'art c.c., nell ipotesi specifica di attività pericolosa 11. L applicazione dell'art c.c. comporta la necessità, da parte del danneggiato, di dimostrare non solo il danno, ma anche il nesso causale che lega il pregiudizio al comportamento quantomeno colposo dell agente. L onere della prova avrebbe potuto costituire un effettivo ostacolo alla formazione della responsabilità del produttore. In realtà la giurisprudenza ha cercato di superare tale limite ricorrendo ai criteri presuntivi di cui agli art ss. c.c., facendo derivare la prova della colpa dal verificarsi di un certo fatto. Utilizzando il criterio delle presunzioni semplici è infatti possibile partire da un fatto noto per risalire ad uno ignoto. Ad essere vietata è soltanto la praesumptio de praesumpto, non potendosi valorizzare una presunzione come fatto noto, per derivare un'altra presunzione. Nel cosiddetto caso Saiwa la Cassazione 12, esclusa la colpa del rivenditore per danni provocati dal consumo di generi alimentari avariati, lì dove il prodotto sia uscito sigillato dalla fabbrica, è stato ritenuto legittimo ricondurre la causa dell alterazione dei biscotti al comportamento negligente del fabbricante. Ciò in assenza della prova della colpa del venditore derivante dalla conservazione del bene senza le dovute cautele o dalla messa in commercio in data successiva alla scadenza. Secondo la Corte di Cassazione 13, in tema di prova per presunzioni ciò che rileva è il rispetto dei principi di diritto che le regolano, tra i quali non rientra la necessità che il fatto ignoto appaia come l'unica conseguenza possibile dei fatti noti, essendo al contrario, sufficiente che esso sia da questi desumibile secondo l'id quod plerumque accidit. Sempre in base all applicazione dell'art c.c., fondato sul principio del neminem laedere, la Cassazione 14 ha ritenuto la ditta produttrice e il distributore di una bottiglietta di bevanda gassata responsabili dei danni riportati a causa dello scoppio. In concorso con la responsabilità extracontrattuale è stata ritenuta configurabile a carico del distributore la responsabilità contrattuale ex art c.c. per avere fornito merce difettosa. La Corte ha invece escluso a carico del distributore e della ditta produttrice della merce l'ipotesi di responsabilità di cui all'art c.c., attesa la non configurabilità di un'attività pericolosa 15 in re ipsa, nè quella di cui all'art c.c., data la mancanza dell'effettiva disponibilità della res da parte del distributore. In altra decisione 16, pur riguardante l esplosione di una bottiglia difettosa, la Corte di appello di Roma ha ritenuto responsabile esclusivamente il produttore. A fondamento della decisione la Corte ha posto gli esiti di una consulenza tecnica merceologica, in base alla quale la causa dell'esplosione del tappo di una bottiglia di succo nel processo di fermentazione a sua volta derivata dalla insufficiente pastorizzazione del succo e nella insufficiente chiusura ermetica della bottiglia. 11 M. CONFORTINI, Posizioni della dottrina e della giurisprudenza italiane sul tema della responsabilità civile del produttore per la messa in commercio di prodotti (difettosi e) dannosi, in Resp. civ. prev., 1977, 544 ss.; A. DE BERARDINIS, La responsabilità del produttore, cit., 1193 ss.; A. PARMIGIANO-A. ALAIMO, La responsabilità per prodotti difettosi, in 12 Cassazione civile, 25 Maggio 1965, n. 1270, in Rep. Foro it., 1964, voce Responsabilità civile, n. 92; in Foro it., 1965, I, 2058 ss. 13 Cassazione civile, sez. III, 21 novembre 1995, n , in Resp. civ. e prev., 1996, 372 con nota di C. MARTORANA, L'orditoio: una macchina che non offre le sicurezze che si possono legittimamente attendere... le persone di non alta statura. Nel caso di specie, la prova indiziaria posta a sostegno dell'accertamento, da parte del giudice del merito - sia della identificazione del fabbricante in concreto chiamato a rispondere del danno, che del collegamento dell'evento lesivo (scoppio di batteria a motore) al difetto di produzione del bene -, è risultata al vaglio della Cassazione conforme agli enunciati principi di diritto in ordine a tale tipo di prova. 14 Cassazione civile, sez. III, 27 febbraio 1980, n. 1376, in Arch. civ., 1980, 452; in Giur. it., 1980, I, 1, Analogamente la Corte appello Roma, 30 luglio 1992, in Resp. civ. e prev. 1996, 672 ha ritenuto che la commercializzazione di succhi di frutta o di prodotti similari non è qualificabile come "attività pericolosa" a norma dell'art c.c. che consente l'esonero da responsabilità da parte dei distributori (importatore e dettagliante) solamente provando di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. 16 Corte appello Roma, 30 luglio 1992, in Resp. civ. e prev., 1996, 672 nota di A. DE BERARDINIS, La responsabilità extracontrattuale per danno da prodotti difettosi. 7

8 Secondo l apprezzamento dei giudici tale accertamento esclude di per sè ogni responsabilità di chi, successivamente alla preparazione e confezione del succo, in difetto della prova di non averlo convenientemente custodito ed esposto al pubblico, lo abbia semplicemente importato, acquistato e rivenduto. Sotto altro profilo la Corte ha ritenuto non configurabile in capo ai distributori del prodotto l'obbligo di un penetrante controllo circa la reale idoneità del procedimento produttivo, seguito dalla impresa produttrice, quando la stessa goda di un suo consolidato prestigio. In ordine al profilo della mancanza della chiusura sigillata (imputabile al produttore, ma rilevabile dall'importatore e dal dettagliante), infine, i giudici hanno evidenziato che deve essere provata la concreta incidenza causale di tale elemento nella verificazione dell'evento dannoso (lesioni a seguito dello scoppio del tappo) perché possa essere eventualmente affermata la responsabilità in solido dei distributori stessi con il produttore. Particolarmente importante in tema di fabbricazione di un prodotto difettoso da parte di più soggetti è la sentenza della Cassazione del 9 giugno 1986, n Utilizzando il criterio della responsabilità solidale di cui all'art c.c., nel caso in cui al processo produttivo di un determinato bene avevano partecipato in fasi diverse più soggetti, la Corte di Cassazione ha affermato la responsabilità solidale di tutti i soggetti che avevano senza diligenza contribuito alla fabbricazione di un prodotto difettoso. La Corte, in particolare, non ha ritenuto esente da responsabilità l'acquirente di un pezzo difettoso che proceda all'assemblaggio del bene per i danni derivati dall'uso del prodotto finale per il solo fatto che il difetto è imputabile ad altri e cioè dal fornitore del pezzo. Secondo la Cassazione, colui che procede ad assemblare il bene ha il dovere di sottoporre il pezzo acquistato a diligente controllo e restando, quindi, la sua responsabilità esclusa soltanto nell'ipotesi in cui il pezzo stesso sia stato destinato, dopo l'assemblaggio, dal produttore finale ad un impiego atipico e da lui non prevedibile. Il comportamento dell utilizzatore del bene che ha concorso a determinare l evento è stato ritenuto fattore idoneo ad escludere la responsabilità del produttore. In tal senso il Tribunale di Roma 18 ha ritenuto che nell'ipotesi dell'incendio del mobilio di un appartamento, determinato dallo scoppio di un televisore, il produttore non è responsabile ove risulti che il televisore era stato mantenuto dall'utente in stato di preaccensione. In altra pronuncia del Tribunale di Roma 19, il giudice ha ritenuto non sufficiente per dichiarare la responsabilità del produttore di termometri il solo fatto dell'evento dannoso conseguito alla rottura del termometro, quando non sia stato provato il nesso causale tra un eventuale vizio del prodotto e il danno verificatosi. La mancanza di doverose cautele da parte dell'utente vale ad escludere in radice la responsabilità del produttore. 17 Cassazione civile, sez. III, 13 marzo 1980, n. 1696, in Giust. civ., 1980, I, Conforme Cassazione civile, sez. II, 9 giugno 1986, n. 3816, in Giur. it., 1987, I, 1, Secondo la Suprema Corte il fabbricante-venditore di una cosa è responsabile non solo ex empto verso il compratore per i vizi in essa riconosciuti, ma altresì a titolo di illecito, del danno sofferto da terzi in dipendenza di tali vizi, che rendono la cosa pericolosa, anche se tale danno si è verificato quando la cosa stessa sia passata nella sfera di disponibilità di altri e sia stata da costoro utilizzata. Tale responsabilità extracontrattuale del fabbricante - che, svincolata dal termine di prescrizione stabilito dall'art c.c., è soggetta al termine prescrizionale previsto dall'art c.c. - è configurabile anche nel caso in cui il terzo danneggiato sia un imprenditore che si avvale del prodotto come strumento della sua attività e può ricadere anche a carico di una pluralità di soggetti, ove questi - pur se in fasi diverse (nella specie, chi fondendo la materia prima, chi elaborandola, chi inserendola in una complessa apparecchiatura, chi, infine, sottoponendo quest'ultima ad un ulteriore processo di assemblaggio) - abbiano contribuito alla fabbricazione del prodotto difettoso. Dalla natura extracontrattuale di tale responsabilità e dalla diversità dell'oggetto dei successivi atti traslativi, ne consegue che la responsabilità dei fabbricati, la quale grava su ciascuno di essi con il vincolo di solidarietà ai sensi dell'art c.c., va ripartita, nei rapporti interni, in base alla gravità delle rispettive colpe, restando irrilevante - come nel rapporto esterno verso il danneggiato - la circostanza che i corresponsabili del fatto illecito siano stati, a due a due, legati da un rapporto contrattuale di compravendita, ed estraneo, conseguentemente, il problema della garanzia per i vizi della cosa venduta in tema di vendite a catena. 18 Tribunale Roma, 17 settembre 1987, in Nuova giur. civ. commentata, 1988, I, Cassazione civile, sez. III, 27 luglio 1991, n. 8395, in Giur. it., 1992, I, 1, 1332; in Nuova giur. civ. commentata, 1992, I, 569; Cassazione civile, sez. III, 15 luglio 1987, n. 6241; Tribunale Milano, 19 novembre 1987, in Foro it. 1988, I, 144; in Resp. civ. e prev., 1988, 407; Tribunale Roma, 27 aprile 1988, in Resp. civ. e prev., 1989,

9 Accanto al criterio generale di responsabilità aquiliana di cui all'art c.c., la giurisprudenza, in presenza di attività ritenute pericolose, ha fatto uso del criterio della colpa presunta di cui all'art c.c. per affermare la responsabilità del produttore. Ciò è avvenuto sopratutto in materia di produzione e commercializzazione di farmaci, con particolare riguardo agli emoderivati 20. Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione 21, ai fini della responsabilità sancita dall'art c.c., debbono esser ritenute pericolose, oltre alle attività prese in considerazione e per la prevenzione infortuni o la tutela dell'incolumità pubblica, anche tutte quelle altre che, pur non essendo specificate o disciplinate, abbiano tuttavia una pericolosità intrinseca o comunque dipendente dalle modalità di esercizio o dai mezzi di lavoro impiegati. Pertanto la produzione e l'immissione in commercio di farmaci, contenenti gammaglobuline umane e destinati all'inoculazione nell'organismo umano, costituisce attività dotata di potenziale nocività intrinseca, stante il rischio di contagio del virus della epatite di tipo B, non espressamente previsto dalla normativa riguardante gli emoderivati, ma tuttavia compreso nell'ampia prevenzione stabilita da dette disposizioni. Ne consegue che il produttore, come l'importatore, del farmaco, e prima ancora il produttore delle dette gammaglobuline, per liberarsi della presunzione di responsabilità contemplata dall'art c.c. devono fornire la prova, particolarmente rigorosa, dell'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno con la verifica dell'innocuità del prodotto mercè quei metodi, anche sperimentali, di analisi e controllo che la scienza medica fornisce, indipendentemente dal loro costo o perfezionabilità, non bastando la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorrendo quella positiva, di aver impiegato ogni cura e misura atta ad impedire l'evento dannoso. Nello specifico la Corte ha escluso che il produttore di farmaci emoderivati difettosi potesse liberarsi della responsabilità con la prova di aver osservato le norme giuridiche e di aver utilizzato i ritrovati tecnici che, essendo entrati nell'uso comune, potevano considerarsi prescritti da una norma tecnica per prevenire il realizzarsi del danno 22. Al di fuori dell'art c.c., la Corte appello Trieste, 16 giugno ha affermato la responsabilità aquiliana dei soggetti coinvolti nell attività di produzione, importazione e distribuzione di emoderivati. La Corte ha infatti ritenuto che il produttore venditore di un medicinale, che utilizzi, nella composizione di quest'ultimo, un componente acquistato da terzi e da altri prodotto, è tenuto a sottoporre ad un diligente controllo il componente per accertare che non sia difettoso e quindi inidoneo a provocare danno a colui al quale venga somministrato il medicinale stesso. Secondo la Corte tale obbligo deriva dal dovere di diligenza imposto dall'art c.c. Il grado di diligenza richiesto al produttore di farmaci, in considerazione della natura dell'attività farmaceutica, di estrema delicatezza per il rischio che la somministrazione di farmaci comporta per la salute del paziente, è massimo, per cui il semplice dubbio o anche una non perfetta compiutezza degli studi scientifici, inidonea quindi a portare a risultati di assoluta certezza, deve indurre il produttore a non porre in commercio il farmaco. Nella fattispecie l'elemento di colpa dell'importatore è stato rinvenuto nella omissione del controllo della gammoglobuline, in violazione delle norme in materia di importazione e produzione di emoderivati, quello del fornitore americano nella insufficienza dei controlli effettuati e documentati o, quanto meno, nella non perfezione tecnica del metodo usato per la produzione dell'emoderivato. La Corte appello Trieste ha ritenuto che la responsabilità ricade anche su tutti i soggetti che, sia pure in fase diversa, abbiano contribuito 20 Tribunale Roma, 27 giugno 1987, in Nuova giur. civ. commentata, 1988, I, Cassazione civile, sez. III, 20 luglio 1993, n Giust. civ. 1994, I, 1037 con nota di A. BARENGHI, Brevi note in tema di responsabilità per danni da emoderivati difettosi tra "obiter dicta" e regole giurisprudenziali; in Resp. civ. e prev. 1994, 61 nota di A. BUSATO, I danni da emoderivati: le diverse forme di tutela; in Foro it., 1994, I, Corte appello Roma, 17 ottobre 1990, in Giur. it., 1991, I, 2, 816 ha invece ritenuto sussistente la prova liberatoria "di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno" da parte dei produttori di un medicinale e di materie prime impiegate nella sua preparazione, i quali abbiano dimostrato non solo di avere osservato le prescrizioni imposte dalla legislazione sanitaria, ma anche di aver eseguito le indagini suggerite dalle conoscenze tecniche e scientifiche all'epoca della lavorazione del prodotto. 23 Corte appello Trieste, 16 giugno 1987, in Resp. civ. e prev., 1989,

10 alla fabbricazione del prodotto difettoso e va ripartita, nei rapporti interni in base alla gravità delle rispettive colpe o, nel dubbio, in parti uguali ai sensi dell'art c.c La normativa italiana di attuazione della Direttiva 85/374/CEE. Il d.p.r. 24 maggio 1988 n. 244 in materia di responsabilità del produttore. Il recepimento della disciplina nel Codice del consumo. Il d.p.r. 24 maggio 1988 n. 244 ha attuato nel nostro ordinamento la Direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità del produttore. Il d.p.r. n. 244/1988 è stato in seguito modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, che ha recepito le innovazioni alla disciplina comunitaria contenute nella Direttiva 1999/34/CE, estendendo il campo d'applicazione della Direttiva 85/374/CEE alle materie prime agricole (quali la carne, i cereali, la frutta e le verdure) e ai prodotti della caccia, eliminando ogni possibilità di deroga al riguardo. Le previsioni contenute nel d.p.r. 24 maggio 1988 n. 244 sono state trasposte nel Titolo II Responsabilità per danno da prodotti difettosi, artt Codice del consumo Il carattere speciale e residuale della disciplina. Pluralità delle azioni esperibili a tutela del danno. I casi esclusi. Irretroattività delle disposizioni di cui al d.p.r. 24 maggio 1988 n La normativa sulla responsabilità del produttore costituisce una disciplina di carattere speciale che non regolamenta in maniera esclusiva la fattispecie. Ai sensi dell art. 127 Codice del consumo (Responsabilità secondo altre disposizioni di legge) le disposizioni contenute nel titolo non escludono nè limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi. Il d.p.r. n. 224/1988, in materia di danno da prodotti difettosi, come evidenziato dal Tribunale di Milano 24, prevede una forma di tutela del danneggiato residuale rispetto a quella apprestata dagli art c.c., configurando una responsabilità extracontrattuale del produttore fondata non sulla colpa, ma sulla riconducibilità causale del danno preso in considerazione alla presenza di un difetto del prodotto. È dunque possibile il concorso della responsabilità contrattuale ex art c.c. ed extracontrattuale, sia ex art c.c. che sulla base della disciplina speciale sul prodotto difettoso, già contenuta nel d.p.r. n. 224/1988. In tal senso, ad esempio, si è espresso il Tribunale di Firenze 25, allorché ha riconosciuto la responsabilità contrattuale del venditore del bene difettoso e a carico del produttore e dello stesso venditore sia la responsabilità extracontrattuale ex art c.c. e ex art. 9 d.p.r. n. 224/1988, per difetto di informazioni e di avvertenze al momento della vendita e per non aver adottato gli accorgimenti tecnici, pure esistenti e in loro possesso. La disciplina speciale, inoltre, non contempla ogni ipotesi di danno. Ai sensi dell art. 123 Codice del consumo è risarcibile in base alle disposizioni del Titolo il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali e la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso. 24 Tribunale Milano, 31 gennaio 2003, in Resp. civ. e prev., 2003, 1151 con nota di S. DELLA BELLA, Cedimento di scala estensibile e responsabilità del produttore - progettista: la nozione di danneggiato nella disciplina sulla responsabilità del produttore; Nuovo dir. 2003, 829 con nota di V. SANTARSIERE, Lesioni personali da cedimento di scala in alluminio difettosa - Responsabilità del produttore; in Giur. merito, 2003, 1416 (s.m.); in Danno e resp., 2003, 634 con nota di A. BITETTO, Oltre la siepe: la scala del giardiniere e la responsabilità da prodotto difettoso; in Foro it., 2003, I, Tribunale Firenze, 5 aprile 2000, in Arch. civ., 2001, 208 ss. 10

11 Per ottenere il riconoscimento degli altri danni, e del danno morale in particolare, il consumatore deve necessariamente azionare i rimedi generali a lui riconosciuti dall ordinamento. Come chiarito dalla Corte di Giustizia 26 il giudice nazionale in forza della Direttiva 85/374/CEE deve esaminare in quale categoria debbano essere ricompresi i fatti di causa, ossia se si tratti di un danno che rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 1, lett. a) o dell'art. 9, comma 1, lett. b), di detta Direttiva, oppure di un danno morale eventualmente riconducibile all'ambito normativo nazionale, mentre non è possibile negare qualsiasi risarcimento ai sensi della detta Direttiva in base al fatto che, essendo soddisfatti gli altri presupposti per la responsabilità, il danno subito non sarebbe tale da rientrare in una delle categorie menzionate. Le disposizioni sulla responsabilità del produttore, per espressa scelta legislativa, non si applicano ai danni cagionati dagli incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni. La disciplina speciale, infine, non si applica ai prodotti messi in circolazione prima del 30 luglio 1988, ovverosia ai fatti verificatisi prima della entrata in vigore del d.p.r. 24 maggio 1988 n La normativa dettata dal d.p.r. 24 maggio 1988 n. 244, in materia di responsabilità del produttore per prodotti difettosi è pertanto priva di efficacia retroattiva L oggetto della tutela: il danno da prodotto difettoso messo in circolazione. Nozione di prodotto. Oggetto della tutela è il danno da prodotto difettoso. In tal senso il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto (art. 114 Codice del consumo). Non sono ricompresi nella disciplina i danni cagionati dal prestatore di servizi. Nell ambito della disciplina (art. 115 Codice del consumo) il prodotto è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. Si considera prodotto anche l'elettricità. La nuova formulazione della norma ricomprende implicitamente anche i prodotti agricoli, dell allevamento, della pesca della caccia che non abbiano subito trasformazioni. Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25 ha infatti abrogato le originarie limitazioni con riguardo a tali ipotesi. Discusso è se il software possa essere ricondotto alla categoria del bene o se invece debba essere considerato un servizio 28. In realtà, secondo la migliore dottrina 29, è necessario distinguere tra il software fatto su misura, ovverosia appositamente creato, dal software prodotto in serie e incorporato in un supporto fisico, che viene venduto come qualsiasi bene mobile. Alla nozione ampia di bene mobile formulata dalla Direttiva risulta riconducibile il software prodotto in serie (software standard), mentre il programma creato su committenza rientra, più correttamente, nel campo della prestazione di servizio. L affermazione della responsabilità del produttore richiede inoltre la messa in circolazione del prodotto (art. 119 Codice del consumo). Ciò avviene quando il bene sia consegnato all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore. La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita 26 Corte giustizia CE, 10 maggio 2001, n. 203, in Ragiusan, 2001, Cassazione civile, sez. I, 10 settembre 2002, n , in Giust. civ. Mass., 2002, 1654; in D&G, 2002, f. 36, 73 (s.m.). 28 G. DI ROSA, Linee di tendenza e prospettive in tema di responsabilità del prestatore di servizi, in Europa e dir. priv., 1999, I, 719 ss. F. FEDRIZZI, I prodotti difettosi, in P. Cendon (a cura di), I danni risarcibili nella responsabilità civile. I singoli danni, VII, Torino 2005, 287 s. 29 G. PONZANELLI, Responsabilità per danno da computer: alcune considerazioni comparative, in Resp. civ. e prev., 1991, 653; A. ZACCARIA, La responsabilità del «produttore» di software, in Contr. e impr., 1993, 303 s.; P.G. MONATERI, La responsabilità civile, cit., 709 s. 11

12 forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento o con atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso Il concetto di prodotto difettoso. La normativa provvede, inoltre, a fornire dei criteri in base ai quali il prodotto risulta difettoso. Ai sensi dell art. 117 Codice del consumo un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze. La valutazione, da compiersi caso per caso, andrà effettuata tenendo conto di alcuni parametri indicati dalla stessa disposizione, tra cui il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione. In ausilio dell interprete il legislatore, inoltre, precisa che il prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio e che il prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie. Il difetto, dunque, è strettamente connesso al concetto di sicurezza. Così come concepito dalla normativa, il difetto implica un insidia, un pericolo per il soggetto che ne fa un uso e per i terzi che si trovano in contatto con esso. In tale prospettiva il difetto non coincide con la nozione di vizio conosciuta dal nostro ordinamento, poiché il vizio, che si identifica in un imperfezione del bene, può anche non comportare un insicurezza del prodotto 30. Può pertanto ritenersi che il vizio comprende al suo interno la nozione di difetto ma presenta un rilievo più ampio. Sul piano interpretativo può costituire un parametro integrativo di riferimento, al fine di valutare la sussistenza del difetto, la nozione di prodotto sicuro contenuta nella disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti, già contenuta nel d.lgs. n. 172/2004 e ora riprodotta nell art. 103 Codice del consumo. In base a tale disposizione è sicuro il prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione. in particolare, dei seguenti elementi: 1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione; 2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi; 3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonchè di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto; 4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani; La sicurezza, dunque, va apprezzata in relazione agli elementi che concorrono a far ritenere sicuro il prodotto 31. La nozione di difetto 32, dunque, si basa sul concetto di sicurezza, che è elemento diverso dal vizio contenuto della disciplina della vendita (art c.c.) e non coincide con il difetto di conformità introdotto dalla disciplina sulla vendita dei beni di consumo. 30 Sulla distinzione cfr. A. MASTRORILLI, La garanzia per vizi nella vendita. Disciplina codicistica e nuova normativa europea, Milano 2004, 57 s. 31 In tal senso si parla di concetto relazionale, P.G. MONATERI, La responsabilità civile, cit., 718; F. FEDRIZZI, I prodotti difettosi, cit., Cfr. F. FEDRIZZI, I prodotti difettosi, cit., 288 s. 12

13 Sul piano casistico le ipotesi di prodotto difettoso sono state prevalentemente ricondotte al difetto di fabbricazione o all'assenza o carenza di istruzioni Il difetto di fabbricazione. Il produttore è responsabile per i danni causati da un difetto di fabbricazione del prodotto. Come evidenziato dal Tribunale di Monza 33 per valutare il difetto, è necessario far riferimento allo standard di sicurezza che ci si può attendere dal bene, tenuto conto dell'uso cui è destinato e dei comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere. Tra le varie e diverse ipotesi, il difetto di fabbricazione è stato riscontrato nel cedimento della struttura refrigerante di una cella frigorifera di un automezzo 34, con la responsabilità del produttore per i danni cagionati da un grave difetto di fabbricazione, nella rottura del sistema sterzante per erroneo fissaggio del manubrio di un motociclo 35, nella rottura della forcella anteriore e conseguente distacco della ruota 36, nel mancato funzionamento del sistema frenante dell autovettura 37, nello scoppio di una bottiglia d'acqua minerale nella mano di un consumatore che l'aveva presa da un bancone self - service 38, nell'esplosione del tappo di una bottiglia di succo verificatosi in conseguenza di procedimenti fermentativi riconducibili ad un'omessa o insufficiente pastorizzazione del prodotto 39, nella rottura di una scala in alluminio 40 e nel cedimento di un letto a castello L'assenza o carenza di istruzioni L'assenza o carenza di istruzioni relative all'utilizzo di un prodotto costituisce un'ipotesi di mancato rispetto delle condizioni di sicurezza, come richiesto dall'art. 5 d.p.r. n. 224 del 1988, ora art. 117 Codice del consumo. In questi casi ne consegue la responsabilità del produttore per difetto 33 Tribunale Monza, 20 luglio 1993, in Giur. it., 1995, I, 2, 323 con nota di B. GARDELLA TEDESCHI, La responsabilità del produttore e il d.p.r. 24 maggio 1988 n Tribunale Forlì, 25 novembre 2003, in Foro it., 2004, I, Tribunale Roma, 14 novembre 2003, in Foro it.,2004, I, Tribunale Monza, 20 luglio 1993, cit. Nella specie, l'attore era caduto in terra, riportando lesioni - dalle quali era derivata anche una permanente invalidità -, mentre percorreva un sentiero collinare con una mountain bike acquistata due mesi prima, a causa della rottura della forcella anteriore e conseguente distacco della ruota. Il produttore è stato ritenuto responsabile per i danni causati da un difetto di fabbricazione del prodotto, tenuto conto dell'uso al quale il prodotto è destinato e dei comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere. 37 Tribunale Roma, 4 dicembre 2003, in Arch. giur. circol. e sinistri, 2004, 642. Il Tribunale ha ritenuto che qualora, in normali condizioni stradali e di velocità, nell'azionare il freno dell'autovettura in circolazione, questa inizi a sbandare "in testa - coda" contro i "guard rails", la causa può ascriversi al difettoso funzionamento del sistema frenante, se concorra la circostanza che la società fornitrice abbia effettuato campagna di richiamo a sottoporre ad ispezione il veicolo per la eventuale sostituzione dei tubi freno. 38 Tribunale Roma, 17 marzo 1998, in Disciplina commercio, 1999, 198; in Foro it., 1998, I, 3660 con nota di A. PALMIERI, Dalla "mountain bike" alla bottiglia d'acqua minerale: un nuovo capitolo per un'opera incompiuta. 39 Cassazione civile, sez. III, 20 aprile 1995, n. 4473, in Resp. civ. e prev. 1996, 672 con nota di (DE BERARDINIS). 40 Tribunale Milano, 31 gennaio 2003, in Resp. civ. e prev. 2003, Tribunale Milano, 13 aprile 1995, in Danno e resp., 1996, 381 con nota di G. PONZANELLI, Crollo di un letto a castello: responsabilità del produttore - progettista e del montatore. L'insicurezza del prodotto è stata fermata in base all'uso al quale era destinato, perché non offriva le necessarie condizioni di sicurezza, sia in relazione alla tecnica di costruzione, sia in relazione alle istruzioni ed alle avvertenze fornite. 13

14 di informazione. Nella fattispecie decisa dal Tribunale di Vercelli 42 il produttore di una caffettiera è stato condannato al risarcimento dei danni, derivati dall'esplosione di quest'ultima, per aver allegato informazioni insufficienti proprio sotto i profili che ne hanno causato lo scoppio Legittimazione attiva. La nozione di danneggiato. Le associazioni di tutela dei consumatori. Legittimati ad agire sulla base delle specifiche disposizioni dettate in tema di prodotto difettoso non sono soltanto gli acquirenti del bene, avendo tale responsabilità natura extracontrattuale, ma tutti gli utilizzatori dello stesso e anche i soggetti che in qualche modo si sono trovati esposti, anche in occasionale, al rischio derivante dal prodotto 43. In tal senso, una parte della giurisprudenza 44 ha esteso la responsabilità anche al di là della categoria del consumatore, sul presupposto che la disciplina di cui al d.p.r. n. 224 del 1988, in materia di danno da prodotti difettosi, prevede una forma di tutela del danneggiato, inteso in senso ampio e, quindi, non limitato alla categoria dell'utilizzatore o consumatore "non professionale". La collocazione della disciplina all interno del Codice del consumo potrebbe peraltro far propendere per una nozione di danneggiato ristretta alla persona fisica che agisce per scopi estranei all attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta. Contro questa opzione, e a favore di un interpretazione la più lata possibile, deve rilevarsi come la disciplina per danno da prodotti difettosi non fa specifico riferimento alla figura del consumatore, richiamando, più genericamente, la figura del danneggiato. La giurisprudenza 45 ha inoltre ritenuto ammissibile, ai sensi dell'art. 3 l. 30 luglio 1998 n. 281, (ora art. 140 Codice del consumo) l'intervento delle associazioni di tutela dei consumatori nei processi relativi alla responsabilità per danni cagionati da un prodotto difettoso disciplinata dal d.p.r. 24 maggio 1988 n Tali associazioni, inserite nell elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale istituito presso il Ministero delle attività produttive, sono infatti legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al Tribunale di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti, di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate Legittimazione passiva. Chiamato a rispondere per il danno cagionato da prodotto difettoso è innanzitutto il produttore. Alla responsabilità di quest ultimo si affianca, in via sussidiaria, la posizione del fornitore che abbia distribuito il bene Il produttore. Il concorso di più soggetti nella realizzazione del bene. 42 Tribunale Vercelli, 7 aprile 2003, in Danno e resp., 2003, 1001 con nota di G. PONZANELLI, Responsabilità oggettiva del produttore e difetto di informazione; in Giur. it., 2004, U. CARNEVALI, Responsabilità del produttore, cit. 942; F. FEDRIZZI, I prodotti difettosi, cit., Tribunale Milano, 31 gennaio 2003, cit. 45 Tribunale Roma, 26 ottobre 2003, in Studium juris, 2004,

15 Ai sensi dell art. 114 Codice del consumo il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto. La normativa trasposta nel Codice non riporta peraltro la definizione di produttore, così come espressamente stabilito dall art. 3 d.p.r. n. 224/ A tal fine potrebbe ipotizzarsi il richiamo alle altre nozioni di produttore presenti nel Codice del consumo (artt. 3, comma 1, lett. d); 103, comma 1, lett. d)). Contro un applicazione diretta di tali disposizioni va considerato che l art. 103, comma 1, lett. d) ha rilievo esclusivamente nell ambito del titolo in cui è stato inserito mentre l art. 3, comma 1, lett. d) 47, nel definire in via generale il produttore ai fini del codice, fa espressamente salvo quanto stabilito nell'art. 115, comma 1, che definisce prodotto «ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile». Il produttore, in tal senso, al fine dell applicazione della disciplina speciale in tema di responsabilità, è colui che ha prodotto un bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile, compresa l energia. A chiarire il concetto di produttore soccorrono le disposizioni presenti nella Direttiva 85/374/CEE, così come modificata dalla Direttiva 1999/34/CE. Ai sensi dell art. 3, comma primo, della Direttiva 85/374/CEE il termine «produttore» designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchi marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso. Alla luce delle correzioni intervenute con la Direttiva 1999/34/CE, eliminando le originarie limitazioni nei confronti dei prodotti agricoli, deve ritenersi produttore anche l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore e il cacciatore. In caso di concorso di più soggetti nella realizzazione del bene deve ritenersi sussistente la responsabilità solidale di tutti coloro che hanno concorso alla realizzazione del bene difettoso. Ai sensi dell art. 121 Codice del consumo, infatti, se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento. Profilo ulteriore attiene ai rapporti interni fra i responsabili. A tal fine il secondo comma dell art.121 Codice del consumo prevede, secondo le regole ordinarie della solidarietà passiva, che colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali. Il Tribunale Milano 48 ha in tal senso affermato la responsabilità in solido del produttore - progettista e della società venditrice che ha provveduto al montaggio, sulla quale 46 «1. Produttore è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore e il cacciatore. 2. (Omissis). 3. Si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione. 4. È sottoposto alla stessa responsabilità del produttore chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, importi nella Comunità europea un prodotto per la vendita, la locazione, la locazione finanziaria, o qualsiasi altra forma di distribuzione, e chiunque si presenti come importatore nella Comunità europea apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione». 47 «d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 1, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonchè l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo». 48 Tribunale Milano, 13 aprile 1995, in Danno e resp., 1996, 381. Tribunale Milano, 23 marzo 1995, in Contratti, 1996, 374 con nota di B. MUSSO, Tutela del consumatore e responsabilità solidale fra produttore e venditore ha ritenuto che la società venditrice, che aveva effettuato anche il montaggio sulla quale incombeva certamente l'obbligo di effettuarlo a regola d'arte, avrebbe dovuto, - a prescindere dalle istruzioni allegate al mobile della casa produttrice - modulare l'intervento alle condizioni contingenti rilevando che, essendo i mobili in questione componibili, l'assemblaggio di più pezzi può incidere sulla statica globale e richiedere, per il mobile risultante dalla combinazione, accorgimenti tecnici non necessari per i singoli componenti. La società venditrice e la società produttrice sono state quindi ritenute responsabili in via solidale del sinistro e condannate solidalmente al risarcimento dei danni richiesto dagli attori. 15

16 incombe l'obbligo di effettuarlo "a regola d'arte", adattando l'intervento alle condizioni contingenti che si presentano di volta in volta Il fornitore: il carattere sussidiario della sua responsabilità. Profili processuali. Al fine di rafforzare la posizione del danneggiato da prodotto difettoso, la disciplina in questione prevede che in luogo della responsabilità del produttore possa essere affermata la responsabilità del fornitore del bene. La responsabilità in oggetto assume carattere sussidiario, essendo basata sul presupposto della mancata individuazione del soggetto. Il comma primo dell art. 116 Codice del consumo prevede infatti che quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale. In applicazione del principio il Tribunale di Roma ha stabilito che non incorre nella presunzione di responsabilità d.p.r. n. 224 del 1988 chi non sia produttore del farmaco ma semplice distributore dello stesso, confezionato con indicazione precisa del produttore 49. Il carattere sussidiario della responsabilità del produttore, in base alle disposizioni proprie della disciplina comunitaria, è stato ribadito dalla Corte di Giustizia 50. La Corte, infatti, ha riscontrato la violazione degli obblighi discendenti dalla Direttiva 85/374/CEE nella disciplina nazionale introdotta dalla Repubblica francese, che ha ritenuto il distributore di un prodotto difettoso responsabile in ogni caso e allo stesso titolo del produttore. Ciò non esclude che il distributore possa essere chiamato a rispondere del danno prodotto in ragione di altre disposizioni di legge, come dell'art c.c. 51, che a mente dell art. 127 del Codice del consumo non vengono né escluse né limitate dalla normativa in oggetto. La responsabilità del fornitore sorge se questi omette di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente. Sul piano processuale, se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non è stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma secondo, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, può fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma primo. Il convenuto può chiedere la condanna dell'attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel processo a norma dell'art. 106 c.p.c. e il fornitore convenuto può essere estromesso, se la persona indicata comparisce e non contesta l'indicazione. Come chiarito dal Tribunale di Roma 52 il fornitore convenuto in giudizio dall'utilizzatore del prodotto può sottrarsi a responsabilità indicando il nome del produttore nell'arco 49 Tribunale Roma, 20 aprile 2002, in Giur. merito, 2002, 1254 (s.m.). Il Tribunale Viterbo, 17 ottobre 2001, in Rass. giur. umbra, 2001, 206 ha peraltro ritenuto che nel caso di danni cagionati da prodotti difettosi soggiace alla disciplina di cui al d.p.r. n. 224 del 24 maggio 1988 anche l'importatore in un singolo stato membro di un prodotto difettoso fabbricato all'interno di altro Stato della Ce, in virtù della definizione di produttore contenuta del d.lg. n. 115 del 17 marzo Corte giustizia CE, 25 aprile 2002, n. 52, in Nuova giur. civ. commentata, 2003, I, 119 con nota di V. LENOCI, Luci ed ombre della normativa europea in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi. 51 In tal senso, Tribunale Roma, 20 aprile 2002, cit. ha esentato la società distributrice in Italia di farmaco prodotto da diversa società, con sede in Francia, dalla presunzione di responsabilità di cui al d.p.r. n. 224 del 1988, a ma non è peraltro responsabilità per il danno subito dall'utente del farmaco secondo la generale previsione dell'art c.c. 52 Tribunale Roma, 4 dicembre 2003, in Foro it., 2004, I, 1631, in Giur. romana, 2004,

17 di tre mesi qualora non siano intercorse comunicazioni anteriormente alla notificazione della citazione, ma la chiamata in causa deve avvenire non oltre la prima udienza di trattazione. In chiusura, l art. 116 Codice del consumo stabilisce che le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato nella Unione Europea, quando non sia individuato l'importatore, anche se sia noto il produttore La ripartizione dell onere della prova. La natura della responsabilità del produttore. Sotto il profilo probatorio la disciplina prevede una puntuale ripartizione dell onere della prova. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno (art. 120, comma primo, Codice del consumo). Egli, pertanto, non deve dimostrare la colpa del produttore né l esistenza di un specifico vizio del bene. In tal senso, chi agisce in giudizio deve dar prova - in presenza di un danno riconducibile al bene in questione - che quel prodotto non presentava la sicurezza che ci si può legittimamente attendere sulla base dei criteri enucleati dalla stessa disciplina (art. 117 Codice del consumo) 53. Sotto il profilo istruttorio, inoltre, la norma prevede che quando è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore. Una volta fornita la prova di tali elementi spetta al produttore dimostrare che il bene non era difettoso. Dal punto di vista teorico ci si può chiedere se la responsabilità del produttore configuri una ipotesi di responsabilità oggettiva ovvero non sia più giusto configurare nel caso di specie una semplice inversione dell onere della prova 54. A sostegno della tesi della responsabilità oggettiva si evidenzia che la responsabilità extracontrattuale del produttore non è fondata sulla colpa ma sulla riconducibilità causale del danno preso in considerazione alla presenza di un difetto del prodotto. Al contrario, si sostiene che la responsabilità oggettiva si configura quando la responsabilità del soggetto è affermata senza che questi possa fornire una prova liberatoria. In tal senso, quando è data la possibilità, come nel caso del produttore, di essere esonerati dall obbligo risarcitorio non si configura un ipotesi di responsabilità oggettiva ma un inversione dell onere della prova. Propendendo per la seconda ricostruzione può comunque ritenersi che la responsabilità del prodotto è sostanzialmente obiettiva La prova liberatoria. Una volta fornita da parte del danneggiato la prova del difettoso funzionamento del prodotto acquistato, spetta al produttore o al fornitore di esso dimostrare l esistenza di un fatto idoneo ad escludere la responsabilità. In particolare, il secondo comma dell art. 120 stabilisce che il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'art. 118 Codice del consumo. Tale ultima previsione contiene un elenco di esimenti tipizzate. In particolare, l'art. 118 prevede che la responsabilità è esclusa: a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione; b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione; c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, nè lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale; d) se il difetto è dovuto alla conformità del 53 Cfr. F. FEDRIZZI, I prodotti difettosi, cit., Ivi, Tribunale Roma, 17 marzo 1998, in Foro it., 1998, I,

18 prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante; e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso; f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata. In applicazione di tali principi è stato ritenuto che ai fini dell'esclusione da responsabilità è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione 56. La prova, in tal senso, deve dimostrare che il difetto non esisteva al momento in cui il bene venne posto in circolazione, ovvero che all'epoca non era riconoscibile come tale a causa dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche. In ordine alle ipotesi ricadenti nell ambito della lett. c) dell'art. 118, ovverosia quei prodotti realizzati al di fuori di un contesto professionale, va evidenziato che la Corte di Giustizia 57, con riferimento all'art. 7, lett. c) della Direttiva 85/374/CEE, ha stabilito che tale articolo deve essere interpretato nel senso che l'esenzione dalla responsabilità per mancanza di attività a scopo economico o di attività professionale non si applica al caso di un prodotto difettoso fabbricato ed usato nell'ambito di una prestazione medica concreta interamente finanziata con fondi pubblici e per la quale il paziente non deve versare alcun corrispettivo. La Corte di Giustizia 58 è inoltre intervenuta a chiarire il contenuto dell esimente comunemente qualificata come"rischio dello sviluppo" di cui all'art. 7 lett. e) della Direttiva 85/374/CEE, corrispondente all'art. 118 lett. c) del Codice del consumo. Secondo la Corte le conoscenze scientifiche e tecniche di cui all'art. 7 lett. e) della Direttiva 85/374/CEE non riguardano soltanto la prassi e gli standard di sicurezza in uso nel settore industriale nel quale opera il produttore, ma comprendono, senza alcuna restrizione, lo stato dell'arte inteso nel suo livello più avanzato, purché concretamente accessibile al momento della messa in circolazione del prodotto considerato. In tal senso la Direttiva pone a carico del produttore che voglia esimersi dal c.d. "rischio dello sviluppo", l'onere di dimostrare che - nel momento della messa in circolazione del prodotto - il livello più alto delle conoscenze della scienza e della tecnica, accessibili in qualsiasi settore produttivo, non consentiva di scoprire l'esistenza del difetto del prodotto. In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che la formulazione dell'art. 4 n. 1 lett. e) del Consumer Protection Act, pur differenziandosi dalla disposizione comunitaria - nel riferirsi alle conoscenze scientifiche e tecniche del settore produttivo cui appartiene il fabbricante - non permette di individuare una responsabilità fondata sulla negligenza e tanto meno impone ai giudici di common law di effettuare una interpretazione contra legem per perseguire gli obiettivi fissati nella Direttiva La colpa del danneggiato: il concorso nella causazione del fatto colposo. L'uso del bene non rientrante fra quelli ragionevolmente prevedibili da parte del produttore. La consapevolezza del difetto del prodotto e del pericolo che ne deriva. 56 Tribunale Roma, 26 ottobre 2003, in Giur. romana 2004, Corte giustizia CE, 10 maggio 2001, n. 203, in Ragiusan, 2001, 216; in Nuova giur. civ. commentata, 2002, I, 181 con nota di L. KLESTA DOSI, Trapianto di rene e responsabilità per danno da prodotti difettosi: un'interpretazione ardita della Corte di Lussemburgo; in Dir. comunitario scambi internaz., 2002, 45 con nota di M. BORRACCETTI, La responsabilità per danno da prodotto difettoso e la prestazione di servizi in campo medico. 58 Corte giustizia CE, 29 maggio 1997, n. 300, in Resp. civ. e prev., 1997, 1040; in Danno e resp., 1997, 569 con nota di S. BASTIANON, La Corte di giustizia Ce e la responsabilità del produttore; in Foro it., 1997, IV,

19 Richiamando i comuni principi della responsabilità civile, la disciplina prevede che nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'art c.c. (art. 122 Codice del consumo). In tal senso il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, mentre alcun ristoro è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. L'uso del bene non rientrante fra quelli ragionevolmente prevedibili da parte del produttore è stato ritenuto fattore esimente la responsabilità del produttore. Ai fini della configurazione della responsabilità per difetto del prodotto è necessario che questo sia stato utilizzato secondo la destinazione che il produttore (o il custode) poteva ragionevolmente prevedere. Utilizzando tale principio la Corte di Cassazione 59 ha escluso la ragionevole prevedibilità dell'uso dell'altalena da parte di un ragazzo di dodici anni che era montato in piedi sul bracciolo del seggiolino e che, perso l'equilibrio, aveva tentato di aggrapparsi allo snodo della stessa, così procurandosi l'amputazione del pollice della mano sinistra. L art. 122, secondo comma, Codice del consumo precisa altresì che il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto. La prova della consapevolezza del difetto del prodotto e del pericolo che ne deriva cede a carico del produttore. In tale prospettiva il Tribunale di Monza 60 ha affermato la responsabilità solidale dell'acquirente-utilizzatore del bene con il produttore dello stesso, in rispetto del principio del neminem laedere che implica per l utilizzatore l'onere di vigilare, affinché i beni non presentino difetti di sicurezza tali da arrecare danno alle persone I danni risarcibili. Sul piano dei danni suscettibili di risarcimento in base alla normativa sul prodotto difettoso, la disciplina in oggetto pone delle limitazioni. L art. 123 del codice del consumo, in conformità all art. 9 della Direttiva 85/374/CEE, prevede che in base alle disposizioni contenute nel Titolo può essere risarcito soltanto il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali e la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato. Il danno a cose è inoltre risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette. Non risulta disciplinata nell ambito della normativa italiana di recepimento l ipotesi del massimale per la responsabilità conseguente alla morte o alle lesioni personali, che la Direttiva 85/374/CEE prospettava come ipotesi facoltativa (art. 16). Tali limitazioni 61 risultano operanti soltanto nell ambito della normativa speciale in oggetto, poiché secondo le disposizioni generali del codice civile risultano risarcibili tutti i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell evento dannoso (artt e 2056 c.c.). Secondo l interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, la disciplina dei danni risarcibili delineata dalla Direttiva 85/374/CEE costituisce un parametro che gli Stati membri devono 59 Cassazione civile, sez. III, 29 settembre 1995, n , in Foro it., 1996, I, 954 con nota di F. CARINGELLA, La ragionevolezza dell'uso della "res" quale condizione della responsabilità del produttore: il caso di prodotti destinati a minori; in Resp. civ. e prev., 1996, 372 con nota di C. MARTORANA, L'orditoio: una macchina che non offre le sicurezze che si possono legittimamente attendere... le persone di non alta statura; in Danno e resp., 1996, 87 con nota di C. COSSU, Sicurezza del prodotto e uso prevedibile. Conforme al principio enunciato Tribunale Monza, 20 luglio 1993, in Rass. dir. civ., 1996, 393 con nota di E. MERIANI, La responsabilità del produttore: prima applicazione del d.p.r. 24 maggio 1988 n Tribunale Monza, 11 settembre 1995, in Resp. civ. e prev., 1996, F. FEDRIZZI, I prodotti difettosi, cit.,

20 obbligatoriamente rispettare, sia nel senso che non si possono limitare i tipi di danno previsti 62 sia nel senso che non si possono prevedere in attuazione della Direttiva condizioni di maggior favore 63. Dalle pronunce della Corte di Giustizia emerge che l obiettivo principale che il legislatore comunitario ha inteso realizzare con la disciplina sulla responsabilità da prodotto difettoso è quello dell armonizzazione delle diverse discipline nazionali 64. Tale obiettivo risulta perseguito attraverso la realizzazione di un equilibrio accettabile tra i vari interessi in causa, tra cui la protezione della salute dei consumatori, l'incoraggiamento dell'innovazione e dello sviluppo scientifico e tecnico, la garanzia di una concorrenza non falsata e l'agevolazione degli scambi commerciali in un regime di responsabilità civile armonizzato 65. È questa la ragione per cui la tutela del consumatore non può essere la più ampia possibile ma deve comunque contemperarsi con la necessità di garantire la concorrenza e la libera circolazione delle merci, che potrebbero subire un pregiudizio della presenza di tutele non uniformi nei diversi Stati dell Unione ed eccessivamente sbilanciate a favore dei consumatori Il danno cagionato alla persona. In base al dettato della disciplina sulla responsabilità prodotto difettoso e risarcibile il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali. In tal senso risulta risarcibile sia il danno patrimoniale derivante dalle spese mediche affrontate, dalle spese di assistenza e di cura, dalla perdita o dalla diminuzione della capacità lavorativa, sia il danno biologico. Tra le varie pronunce, ad esempio, si consideri che il Tribunale di Milano 66 ha ritenuto che il produttore può essere condannato al risarcimento del danno patrimoniale per le spese di cure occorse all'infortunato ed al danno per lucro cessante, nonché per il danno biologico da inabilità temporanea e da postumi invalidanti a carattere permanente. Il Giudice di pace di Monza 67, ha ritenuto risarcibile il danno patrimoniale, subito dal consumatore durante la masticazione di riso cotto mischiato a condimento in scatola di prodotti del suolo, nel quale ultimo si trovava un frammento di metallo. Tale corpo estraneo aveva cagionato all attore la frattura di due premolari. 62 Corte giustizia CE, 10 maggio 2001, n. 203, in Ragiusan 2001, 216; in Nuova giur. civ. commentata, 2002, I, 181; in Dir. comunitario scambi internaz. 2002, 45; in Resp. civ. e prev. 2001, 837. Secondo la Corte l'art. 9 della direttiva del consiglio Cee 25 luglio 1985 n. 374, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che, fatta eccezione per il danno morale il cui risarcimento dipende esclusivamente dalle norme di diritto interno, e per le esclusioni risultanti dalle precisazioni apportate da tale disposizione con riferimento ai danni a cose, uno Stato membro non può limitare i tipi di danno materiale, derivanti da morte o da lesioni personali, o di danno cagionato a una cosa o consistente nella distruzione di una cosa, che saranno risarciti. La Corte ha altresì precisato che spetta al giudice nazionale stabilire, nel singolo caso concreto, se il danno materiale di cui si chiede il risarcimento rientri nell'ambito della nozione di danno alla persona di cui all'art. 9, lett. a) ovvero in quella di danno alle cose cui all'art. 9, lett. b) della direttiva n. 85/ La Corte giustizia CE, 25 aprile 2002, n. 154, in Nuova giur. civ. commentata, 2003, I, 119 ha stabilito che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 9, comma 1, lett. b), Direttiva 85/374/CEE non avendo previsto nella legge nazionale di trasposizione la franchigia di 500 euro in caso di danno ad una cosa diversa dal prodotto difettoso, di tale Direttiva. Analogamente, la Corte ha riscontrato la medesima violazione nella legge francese in base al quale i danni ad una cosa diversa dal prodotto difettoso sono risarcibili anche se di entità inferiore a 500 euro (Corte giustizia CE, 25 aprile 2002, n A. MASTRORILLI, La garanzia per vizi nella vendita. Disciplina codicistica e nuova normativa europea, cit., Cfr. il secondo considerando della Direttiva 1999/34/CE che modifica la direttiva 85/374/CEE. 66 Tribunale Milano, 31 gennaio 2003, cit. 67 Giudice di pace Monza, 20 marzo 1997, in Arch. civ. 1997, 876 con nota di V. SANTARSIERE, Responsabilità del produttore per danno all'apparato masticatorio da mini corpo metallico finito accidentalmente in preparato commestibile. 20

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