DISCRIMINAZIONE NEL MONDO DEL LAVORO

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1 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Provincia di Avellino Ufficio Consigliera di Parità DISCRIMINAZIONE NEL MONDO DEL LAVORO a cura di: Domenica Marianna Lomazzo Ufficio della Consigliera di Parità Provincia di Avellino Pubblicato ad Avellino Giugno 2005

2 Alle donne cadute sul lavoro. Alle donne portatrici di pace. 2

3 PREFAZIONE Adottare tutte le misure necessarie, volte ad eliminare ogni forma di discriminazione, equivale a contribuire a realizzare una società più giusta, una società concretamente democratica, una società dove vengano garantiti pari diritti di cittadinanza, pari opportunità, eguaglianza nei diritti, armoniosa collaborazione e solidarietà tra i sessi. E al divieto di ogni forma di discriminazione a causa di fattori, quali: la razza, l età, la lingua, l etnia, la cultura, la religione, l handicap e il sesso, è alla tutela della dignità della persona e del lavoro che si ispirano i principi fondamentali della nostra Carta costituzionale, la legislazione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell uomo. E sotto la spinta fondamentale di direttive e raccomandazioni europee che sono state introdotte nel nostro ordinamento leggi significative di contrasto alle discriminazioni e finalizzate alla promozione di azioni positive, tese al raggiungimento di un riequilibrio della presenza di uomini e donne in tutti gli ambiti della vita sociale, a partire da quello del lavoro. Contribuire a realizzare la democrazia sostanziale significa agevolare l applicazione delle normative recepite nel nostro ordinamento, significa diffonderne la conoscenza ed avere come obiettivo un modello di società organizzata sulle esigenze della famiglia, degli uomini e delle donne, dei bambini e degli anziani, delle donne madri, mogli, figlie. Ciò presuppone una rivoluzione culturale, un abbattimento delle barriere dei pregiudizi e delle ironie, che ancora permangono in troppi ambienti e in larghissimi strati della nostra società, attorno alle tematiche delle pari opportunità. L obiettivo della realizzazione dell uguaglianza sostanziale tra tutti i soggetti, uomini e donne, richiede un percorso di impegno costante da parte di tutti: istituzioni, organismi di parità, associazioni di genere, organizzazioni sindacali ed imprenditoriali.. In ossequio ai compiti, che in virtù del Dlgs.196/2000 vengono affidati alla Consigliera di parità, nella nostra provincia è stato avviato un percorso di diffusione e di approfondimento delle conoscenze sulle problematiche delle pari opportunità tra uomini e donne, sul concetto di discriminazione di genere, sulle normative di contrasto alle discriminazioni sui luoghi di lavoro. La prima tappa di questo percorso è stata l elaborazione e la diffusione di una brochure descrittiva dei casi più ricorrenti di discriminazione, che si possono verificare sui luoghi di lavoro, certo non esaustiva, ma sufficiente a dare utili informazioni agli uomini e soprattutto alle donne, che sono le più interessate al fenomeno. 3

4 La seconda tappa è stata quella di dotare l ufficio della Consigliera di un elenco di legali giuslavoristi, esperti in materie di parità e pari opportunità. Nel corso di queste iniziative si è avuto modo di registrare la scarsa attenzione, da parte di diversi studiosi del diritto e degli operatori del diritto in particolare, verso le problematiche relative alle discriminazioni sui luoghi di lavoro, soprattutto a quelle dovute al genere. Perciò si è ritenuto necessario realizzare Seminari di studio e di approfondimento sulle varie tipologie di discriminazioni, con l obiettivo, quindi, sia di rilanciare con forza una politica di conoscenza e di ampliamento dottrinario e giurisprudenziale sulle normative e sulle prassi europee e nazionali di contrasto alle discriminazioni sui luoghi di lavoro sia di promuovere, attraverso gli organismi deputati, la effettiva realizzazione dell uguaglianza sostanziale, sancita nella nostra Carta costituzionale. Ad oggi c è, purtroppo, da registrare una non cospicua giurisprudenza in materia di discriminazioni nel mondo del lavoro dovute soprattutto al genere, e ciò in contrasto anche con una realtà dove esse sono molto evidenti e dove permangono non solo dislivelli retributivi tra uomini e donne pure a fronte di uguale lavoro, ma anche difficoltà di carriera e l impiego delle donne in settori tipici e con tipologie contrattuali, che offrono minori garanzie di permanenza nel mondo del lavoro con la conseguente amplificazione del lavoro sommerso. Le statistiche sono chiare, eppure le donne continuano ed essere restie ad intentare procedure giudiziarie anche a fronte di palesi e sofferte discriminazioni. Sicuramente ciò é dovuto sia alla scarsa conoscenza, che esse hanno delle forme di tutela esistenti, sia, temo, alla scarsa fiducia nei confronti degli organismi che dovrebbero tutelarle. Certamente il nostro ordinamento, con lo Statuto dei lavoratori, era riuscito a garantire una tutela ampia in materia di lavoro, perché, probabilmente, il ricorso alle norme in esso contenute erano esaustive pure nel contrastare le eventuali discriminazioni sui luoghi di lavoro. Ma, ora, dalla riforma del mercato del lavoro, realizzata con la Legge 30 del 2003 e con il relativo decreto attuativo, il D.lgs. 276 del 2003 ( che introduce tipologie contrattuali flessibili a carattere temporaneo e atipico, sicuramente in risposta alle esigenze della produzione), sono derivate attenuazione di forme di tutela, minori garanzie e debolezza contrattuale da parte dei lavoratori, per cui si può ipotizzare una crescita dei fenomeni di discriminazione sui luoghi di lavoro, e ciò soprattutto dove il mercato del lavoro è già debole, per cui è probabile un ricorso maggiore, rispetto al passato, agli strumenti di tutela giudiziale, previsti dalle normative specifiche e oggetto dei seminari di studio realizzati. 4

5 Inoltre credo che siano maturi i tempi perché si affermi una cultura di genere nei tribunali e soprattutto una nuova coscienza sulle donne. Come credo che sia giunto il momento di dare concreta attuazione alla cospicua produzione di normative, che sanciscono l uguaglianza sostanziale attraverso la promozione di azioni positive e che vengono ancora, tranquillamente, ignorate in troppi ambiti della nostra società, a partire da quello del lavoro La legge 53/2000, soprattutto per quanto riguarda l armonizzazione dei tempi della città, è l esempio emblematico di come tante normative siano rimaste solo delle mere enunciazioni. Promuovere, quindi, una conoscenza approfondita delle norme di contrasto alle discriminazioni sui luoghi di lavoro equivale a fornire gli strumenti idonei affinché i soggetti discriminati possano difendersi. Chiarire il concetto di discriminazione significa renderlo conoscibile a tutti. La legge 125/91 ne ha delineato una definizione particolarmente forte, operando una precisa distinzione tra discriminazione diretta ed indiretta. La prima consiste in atti, patti o comportamenti che producono un effetto pregiudizievole discriminando, anche in via indiretta, i lavoratori in ragione del sesso. Ai fini della sussistenza della fattispecie discriminatoria è rilevante, quindi, l effetto del comportamento adottato, mentre è irrilevante l intento discriminatorio. La conseguenza sul piano pratico e sull azionabilità del diritto è rilevante, in quanto non occorre un indagine mirante alla individuazione di uno specifico atteggiamento psicologico del soggetto, che mette in atto il comportamento discriminatorio. Ancora più pregnante appare il concetto di discriminazione indiretta, che consiste in ogni trattamento pregiudizievole conseguente all adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore lavoratori dell uno o dell altro sesso e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell attività lavorativa. In pratica si ha discriminazione indiretta ogni volta che si adotta un trattamento uguale e apparentemente neutro a soggetti diversi (gli uomini e le donne) e che, quindi, produce effetti proporzionalmente più negativi per l uno o per l altro sesso. Dopo il trattato di Amsterdam, elevato il principio antidiscriminatorio a principio fondamentale dell ordinamento giuridico comunitario, principio consacrato successivamente nella Carta di Nizza, vengono emanate tre importanti direttive in materia antidiscriminatoria. Con l emanazione del decreto legislativo 216 del luglio 2003,in attuazione della direttiva 78 /2000 e riguardante la parità di trattamento in materia di 5

6 occupazione e di condizioni di lavoro, indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall età e dall orientamento sessuale, vengono disposte le misure necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione sia per l accesso all occupazione e al lavoro autonomo o dipendente, sia per la progressione nella carriera, la retribuzione e le condizioni di licenziamento, l accesso a tutti i tipi di orientamento e formazione prof.le ecc. ecc.. E l emanazione del Dlgs. 215/2003, in attuazione della direttiva 43/2000, ad evidenziare la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dall origine etnica e dalla razza. Questo decreto considera discriminatorie anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati e posti in essere con lo scopo o l effetto di violare la dignità umana di una persona. La terza direttiva 73/2002, recentemente recepita nel nostro paese, che modifica la direttiva 76/207/CEE,e relativa al divieto delle discriminazioni in base al sesso,è da ritenersi rivoluzionaria in quanto legittima l adozione delle misure di azione positiva finalizzate all attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne,per quanto riguarda l accesso al lavoro,alla formazione,alla promozione professionale e le condizioni di lavoro. E un provvedimento che sicuramente va a migliorare la legge 125/91 in materia di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro. Le direttive, recepite nel nostro paese attraverso i su richiamati decreti legislativi, hanno modificato notevolmente il concetto di discriminazione indiretta : infatti, mentre per quella operata in base al sesso, si faceva riferimento allo svantaggio proporzionalmente maggiore, cioè ad una disparità statisticamente significativa che richiedeva, quindi, il ricorso alla prova statistica ( ampiamente e agevolmente usata dai giudici americani, ma poco usuale nella nostra realtà), secondo questa nuova accezione ( e a partire da queste nuove forme di discriminazione ) si è ritenuto sufficiente che si verifichi un particolare svantaggio. Ciò significa, condividendo l autorevolissima riflessione della professoressa Barbera, che si sta andando verso una definizione del concetto di discriminazione, che tende a superare il suo carattere tradizionale di giudizio di comparazione. Secondo il nuovo approccio si è discriminati non solo se si viene trattati peggio degli appartenenti al gruppo di maggioranza ( gli eterosessuali, la razza maggioritaria, la confessione religiosa prevalente e il sesso), ma anche quando si è svantaggiati a causa della propria condizione soggettiva tout court. 6

7 Una ulteriore novità, introdotta dalla nuova direttiva, è rappresentata dal comprendere tra i casi di discriminazione anche le molestie sessuali e le molestie, distinguendo tra le due fattispecie. Le vittime hanno diritto al risarcimento del danno anche non patrimoniale. Il problema delle discriminazioni sui luoghi di lavoro non si esaurisce con le fattispecie di discriminazioni dovute al sesso, ma comprende sicuramente quel fenomeno in larghissima espansione anche nel nostro paese che, privo di una fattispecie tipica, viene definito mobbing. A questo fenomeno il legislatore deve dare una risposta sicuramente più puntuale e concreta in termini di tutela. L unica legge sul mobbing, ma dichiarata incostituzionale per difetto di competenza, è stata emanata dalla regione Lazio nel 2002, sicché ad oggi si può realizzare opera di prevenzione al fenomeno istituendo sui luoghi di lavoro i comitati paritetici, previsti dai contratti collettivi. I seminari di studio realizzati hanno approfondito le problematiche ricordate sia abbracciando tutti gli aspetti delle discriminazioni che possono verificarsi nel mondo del lavoro, compreso il lavoro minorile sia evidenziando il concetto di uguaglianza con l offrire argomentazioni e strumenti giuridici di contrasto quando questo viene violato in ambito lavorativo. Pertanto ringrazio i docenti per l impegno profuso e soprattutto per la stimolante ricerca di soluzioni al contrasto delle discriminazioni e per la realizzazione dell effettiva uguaglianza tra uomini e donne sui luoghi e nel mondo del lavoro.un ringraziamento particolare va alla instancabile e brillante prof.ssa Staiano per la preziosa collaborazione, agli estensori delle riflessioni che sono oggetto della presente pubblicazione, al Presidente dell ordine degli avvocati della provincia di Avellino Avv.De Lucia, al già assessore al lavoro dott. Luigi Cardillo. Lungo questo percorso, per approfondire ulteriormente la ricerca di soluzioni, dobbiamo tutti sentirci impegnati, intellettuali, istituzioni, organismi di parità, associazioni sindacali e datoriali, ricordandoci sempre che i diritti delle donne sono diritti umani e che l approdo ai diritti fondamentali consiste nell assicurare agli uomini e alle donne le pari opportunità di partecipazione in maniera libera e dignitosa alla realizzazione della democrazia sostanziale, che è a fondamento del nostro contratto sociale. Il progetto, che è stato realizzato e che ha visto la partecipazione attenta di centoventi tra avvocati e funzionari della direzione provinciale del lavoro, rappresenta un dato che ci ha fatto comprendere di aver intrapreso la strada giusta per intessere una collaborazione proficua con gli operatori del diritto ed in particolare con i legali giuslavoristi, perché, attraverso lo scambio di 7

8 esperienze e dati, si possono più facilmente fare emergere le condotte giuridicamente censurabili dei datori di lavoro e prevedere politiche del lavoro tese ad evitare conflitti. Promuovere la necessaria cultura sulle pari opportunità partendo proprio dalla diffusione della conoscenza dei diritti delle donne e degli uomini nel mondo del lavoro, sanciti nella nostra legislazione vigente, è uno dei compiti principali della Consigliera di parità. Su questa strada continueremo il percorso avviato, con la consapevolezza che la tutela della dignità umana sui luoghi di lavoro e nel mondo del lavoro deve essere un principio inviolabile, al quale una società civile, democratica, come vuole essere la nostra società, deve dare concreta attuazione. Consigliera di Parità Domenica Marianna Lomazzo 8

9 INTRODUZIONE Con il presente volume, che si avvale del contributo di tante persone impegnate nella pubblica amministrazione, ritengo si creino le basi per approfondire il ragionamento su come il problema delle discriminazioni debba essere posto ed affrontato. Emerge la necessità di predisporre interventi mirati a superare condizioni di disagio che non debbono appartenere alla nostra società. Del resto non possiamo consentire che un fenomeno come il mobbing continui a restituire dati allarmanti. Bisogna, allora, modificare il sistema di relazioni umane avviato, appunto, nel mondo del lavoro, i cui limiti sono talmente evidenti da non potere essere più tollerati. Il dettato costituzionale, uno dei più avanzati ancora oggi, è molto chiaro nel punto in cui fa riferimento ai principi che tutelano la dignità della persona e del lavoro. E di tutta evidenza, però, la scarsa presenza delle donne nei luoghi decisionali, siano essi le istituzioni elettive, le istituzioni culturali, le amministrazioni dello Stato, il managment pubblico e privato. In Italia le percentuali di scolarizzazione e di conseguimento dei diplomi e delle lauree hanno visto le donne, nel corso del tempo, superare gli uomini sia dal punto di vista numerico che di livello di votazione raggiunta. A fronte di ciò, però, non vi è analogo riscontro né nel mondo del lavoro né in quello delle rappresentanze istituzionali. La Costituzione italiana ha affermato importanti principi che non hanno ancora trovato piena applicazione. Il dettato è tanto avanzato e innovativo che la legislazione successiva ha stentato a mantenersi su un pari livello. Ad esempio, l art. 13 afferma che libertà della persona umana è inviolabile e che a nessuno può essere tolta e in nessuna forma. La legislazione ordinaria per decidere che il reato di violenza sessuale è reato contro la persona e non contro il buon costume ha atteso il Ancora, l art. 29 sancisce l assoluta pari dignità dei coniugi nella famiglia, ma per ottenere un diritto di famiglia non più fondato sul principio che l uomo è il capofamiglia e la moglie lo deve seguire ove lui desideri stabilire la residenza, nonché per fondare la famiglia sul principio dell uguaglianza giuridica e del pari rispetto e pari opportunità dei coniugi, il legislatore ha atteso il Sebbene poi all art. 3 comma 2 si affermi che bisogna fare in modo che non vi sia nell accesso alle cariche di lavoro ed elettive alcuna differenza di sesso, di religione, di razza, quindi, alcuna discriminazione, una legge 9

10 elettorale approvata dal Parlamento che stabiliva azioni positive a questo fine fu dichiarata incostituzionale. Da allora il Parlamento è andato avanti, approvando, prima in Commissione bicamerale all unanimità la dizione pari accesso alle donne poi, al termine della passata legislatura, vi è stata a larghissima maggioranza la modifica dell art. 51 della Costituzione che interviene sul problema dell esigua rappresentanza femminile, segnale di una carenza di autentica democrazia nel nostro paese, promuovendo con appositi provvedimenti le pari opportunità. La democrazia italiana si priva dell apporto del soggetto della riproduzione e della produzione. La donna ha una sensibilità pari, per dignità, a quella degli uomini, ma anche diversa perché è madre e, pertanto, ha un legame con la vita che l uomo non ha. Anche per questo il mio impegno da sempre è volto a favorire azioni positive attraverso le quali dare risposte concrete alla forte richiesta di occupazione che viene dall Irpinia e dall intero Mezzogiorno. In questa logica rientra le decisione di creare tre PIL (Punti incontro lavoro) a Solofra, Atripalda e Baiano in grado di fornire soluzioni immediate e promuovendo una capillare informazione. Oggi possiamo contare su una legislazione che dispone di misure importanti a contrastare forme di discriminazione e che consentano di realizzare una democrazia sostanziale in cui, a cominciare dal mondo del lavoro, uomini e donne possono realmente avere pari diritti, pari doveri e pari opportunità. Essa va resa ancora più efficace per assicurare alle donne di uscire dai ruoli marginali ai quali sono state relegate. Sono ancora troppe le persone, per la maggior parte donne, che subiscono, impotenti, per paura, ricatti e soprusi sui luoghi di lavoro. Ciò dipende anche dalla scarsa conoscenza di quelli che sono gli strumenti di cui avvalersi per tutelare se stessi non solo come lavoratori ma anche come persone. Vanno poste in essere azioni di contrasto delle condizioni di esclusione delle donne dal mercato del lavoro attraverso iniziative specifiche di formazione e favorendo politiche culturali di genere. In questo senso è meritoria l opera di informazione che l ufficio della Consigliera di pari opportunità ha voluto predisporre per rendere consapevoli le donne e anche gli uomini dei propri diritti e doveri. Presidente della Provincia On. Alberta De Simone 10

11 INDICE SOMMARIO Prefazione dell opera. pag. 3 di Domenica Marianna Lomazzo Consigliera di parità Introduzione pag.9 di On. Alberta De Simone-Presidente Provincia di Avellino *** Discriminazioni sul lavoro e principi costituzionali di Gerardo Sola 1. Introduzione..pag Il lavoro come fondamento dello Stato.pag Principio di uguaglianza formale, pari dignità Sociale e discriminazioni sul lavoro pag Principio di uguaglianza sostanziale e discriminazioni sul lavoro. pag Conclusioni pag. 22 La pari retribuzione di Marco Alaia.. pag.24 Casi specifici di discriminazione di Filomena Ferrara...pag.31 11

12 Divieto di licenziamento, dimissioni e diritto al rientro nel testo unico per la tutela della maternità e della paternità di Chiara Lensi 1. Aspetti problematici del divieto di licenziamento per maternità. pag Profili di invalidità delle dimissioni rassegnate in conseguenza dello Stato di gravidanza.pag Il diritto al rientro ed alla conservazione del posto di lavoro tra tutela della professionalità e diritto alla stabilità geografica.. pag.52 Il lavoro minorile: fonti normative internazionali, nazionali ed europee di Roberta Caragnano.pag.54 Il lavoro minorile in Italia e le prospettive d intervento di Franco Elio Castellucci 1. Le definizioni e il campo di applicazione... pag I requisiti: età, istruzione e sanitari. pag Il rapporto di lavoro.pag I lavori vietati...pag Conclusioni..pag.69 Le azioni positive nella pubblica amministrazione di Francesco Fasolino 1. La riforma della pubblica amministrazione e le pari opportunità.pag Dalla legge n. 125/1991 al d.lgs. n. 196/ pag La Consigliera di parità: compiti e funzioni..pag Il piano di azioni positive..pag Gli obiettivi pag I contenuti e gli strumenti.pag L attuazione del piano: i soggetti, il controllo in itinere e il controllo ex post. 12

13 Art. 57 del D. Lgs. 165/2001: PARI OPPORTUNITA NEL P.I. di Cristina De Rose. pag.88 Il TAR è competente in materia di lavoro di Francesco Guadieri..pag.94 Discriminazione diretta ed indiretta nel diritto comunitario di Paola Somma 1. Introduzione..pag Il principio di parità retributiva.pag Le discriminazioni retributive...pag La parità di trattamento.pag Le discriminazioni indirette..pag.106 Il mobbing in Italia tra dottrina e giurisprudenza di Marco Dibitonto 1. Il mobbing, definizione, soluzioni e teorie dottrinali pag La giurisprudenza sul mobbing: la prima sentenza Italiana sul mobbing pag L'azione da mobbing ha natura contrattuale pag Mobbing e il risarcimento diventa privilegiato..pag La responsabilità civile del datore di lavoro..pag La responsabilità civile dei colleghi di lavoro..pag La responsabilità penale pag Il danno risarcibile e conclusioni..pag.126 I profili penali del mobbing di Carlo Longobardo 1. Necessità di un inquadramento del fenomeno...pag Il mobbing nella giurisprudenza penale pag Opportunità di una criminalizzazione del mobbing?.pag

14 Il mobbing e la Pubblica Amministrazione: i c.d. codici anti-mobbing di Rocchina Staiano 1. Premessa.pag Codice di condotta dell USL 10 di Firenze pag Regolamento anti-mobbing della Provincia di Ragusa pag Codice Etico dell Azienda Sanitaria Ospedaliera OIRM S. Anna di Torino pag.144 Il mobbing in Europa di Fausto Troilo 1. Mobbing nei Paesi Scandinavi pag Mobbing in Svizzera...pag Harcèlement moral in Belgio e in Francia..pag.151 *** APPENDICE Rassegna giurisprudenziale della Corte di Giustizia CE sulla discriminazione indiretta di Rocchina Staiano..pag.153 Allegati Rassegna di giurisprudenza italiana di Rocchina Staiano pag.160 Normativa di Domenica Marianna Lo mazzo.. pag

15 DISCRIMINAZIONI SUL LAVORO E PRINCIPI COSTITUZIONALI di Gerardo Sola (Cultore di Dir. Amministrativo-Università di Salerno) 1. Introduzione La nostra Carta fondamentale com é noto- rinviene le sue radici istituzionali in una congiuntura storica di crisi irreversibile, successiva alla dissoluzione del ventennale modello di Stato autoritario. Siffatto modello fondava il proprio equilibrio e -dunque- il proprio cardine nella funzione preponderante dello Stato, i cui precipui obiettivi erano immedesimabili -in estrema sintesi- nella tutela della libertà e proprietà dei privati e nella individuazione del titolo attributivo del potere di partecipazione politica -subordinato al possesso del censo o della cultura- reputato indispensabile allo status di cittadino provvisto dell autonomia necessaria ad esimersi dalle suggestioni di interessi particolaristici e sottratto, viceversa, al lavoratore subordinato. Infine, a completare il quadro concorreva il divieto di ogni forma d intermediazione fra i singoli e lo Stato, considerata di intralcio al rapporto di immediatezza che deve connetterli, e non richiesta per i cittadini ma esclusivamente per i titolari delle cariche di direzione politica. Al Costituente fu ben viva la coscienza di tale dissonanza e l urgenza di tracciare il percorso funzionale al suo superamento, che colse la sua magistrale espressione nell articolo 3 del dettato costituzionale allorquando si alloca il lavoro come base della costituenda Repubblica democratica. Il lavoro, perciò, assurge a valore da acquisire come elemento essenziale al ripristino di un processo di progressiva ricomposizione della base sociale, conditio sine qua non per l emersione di una corrispondente struttura organizzativa di un nuovo tipo di correlazione fra comunità e Stato. Si deve, quindi, ritenere che la formula fondata sul lavoro, consacrata nella nostra Costituzione, corrisponda all esigenza di individuare il valore che sarebbe necessario assumere per conferire concretezza al principio costituzionale medesimo. Il lavoro, dunque, si erge ad elemento fondamentale e caratterizzante la nuova forma dello Stato. 15

16 2. Il lavoro come fondamento dello Stato. Alla luce di quanto testé asserito, risulta - sine ulla dubitationecondivisibile l opinione secondo cui la Costituzione non ha inteso ingenerare uno Stato classista, monopolizzato cioè dalla sola classe dei lavoratori manuali. Tutto ciò -per altro- coincide con la constatazione di come, il movimento che ha condotto alla convocazione della costituente, non ha elevato a protagonista il solo proletariato, ma forze sociali miste. L esistenza di classi disgregate da interessi giustapposti e tali da determinare fra loro una situazione di eterogeneità, ha condotto ad abbinare a norme strumentali volte alla progressiva emancipazione delle classi più deboli -in linea con il metodo evolutivo- norme finalistiche relative all assetto da conseguire onde azzerare la contrapposizione e concretare, così, una solidarietà fondata sul principio del lavoro. La Costituzione, orbene, propende al superamento del classismo, non nel senso di instaurare un generale pareggiamento di trattamento retributivo che esuli dai meriti di ognuno, bensì in quello di neutralizzare un contrasto fra classi, cagionato dall esistenza di situazioni di vantaggio non corrispondenti al senso di giustizia avvertito dalla coscienza sociale. Ed in egual misura propugna la realizzazione di un uguaglianza di posizione sociale tale da deprecare non solo una deminutio di diritti in relazione al genere di attività esercitata, ma altresì una disparità di considerazione sociale. Il diritto alla «pari dignità sociale» assegnata dall art. 3 -accanto all uguaglianza di fronte alla legge- a tutti i cittadini, intende giust appunto attribuire la pretesa a che l apprezzamento sociale si indirizzi all uomo in quanto tale, prescindendo dall attività di lavoro svolta. Ne scaturisce, pertanto, l esclusione non solo di quelle qualificazioni -si pensi, ad esempio, ai titoli nobiliari- le quali, mentre non si basano su gerarchie di valori personali, sono inclini a dar vita a caste chiuse contraddistinte da modi di vita con cui presuppongono di imprimere la propria superiorità, ma di ogni altra diversificazione di trattamento nel campo dei rapporti intersubiettivi. L affermazione di una parità di dignità affrancata da ogni riferimento alle condizioni sociali acquista il suo più ragguardevole significato di fronte ai lavoratori 1, poiché per essi si presenta de facto un inferiorità di 1 Così più diffusamente U. Prosperetti U., La posizione professionale del lavoratore subordinato, in Giur. It., 1954, I, p. 37 e G. 16

17 considerazione sociale, oltre che economica e politica. Ora la Costituzione intende, pur tuttavia, escludere dalle relazioni umane ogni divario -anche esteriore- di considerazione sociale ai danni del lavoratore. 3.Principio di uguaglianza formale, pari dignità sociale e discriminazioni sul lavoro. Individuando nella prima norma della Costituzione la volontà di riconoscere alle categorie dei lavoratori subordinati il ruolo di classe generale e predominante, si richiede -ad un tempo- una ponderazione su tale convincimento in forza delle disposizioni del successivo art. 3. Il disegno di assetto politico-sociale, che colloca le basi della Repubblica nel lavoro, implica la realizzazione, anche da parte delle categorie sottoprotette -essenzialmente ravvisate nelle classi lavoratrici-, di condizioni di effettiva libertà ed eguaglianza. Ed a tale scopo si ritiene che sia predisposto l impegno della Repubblica di «eliminare gli ostacoli di ordine economico-sociale che, limitando di fatto la libertà e l uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all organizzazione politico-economica e sociale del Paese». Ma il fine di reintegrare la posizione delle categorie vincolate al privilegio economico-sociale, consentendo a coloro che ne fanno parte di esplicare pienamente la propria personalità, ed in special modo ai lavoratori di far sentire la propria influenza nella gestione del Paese, potrebbe raggiungersi -qui risiede il punctum dolens- solo a condizione di attribuire alla classe lavoratrice, che massimamente appare in grado di esprimere e soddisfare le istanze delle categorie sottoprotette, un ruolo di forza trainante e di guida della Repubblica 2. Occorre, ad ogni modo, tenere in debito conto che la norma oggetto del presente studio appartiene pur sempre al gruppo delle disposizioni fondamentali della Costituzione, delle quali si deve presumere che ciascuna assuma un suo ruolo e significato autonomo, per cui concorre a determinare l assetto generale del Paese. Cosicché gli sforzi dell interprete debbono volgersi, prima e piuttosto che ad identificarne Abbamonte., Osservazioni sul diritto al lavoro, in Rass. Dir. Pubb., 1954, p Per una lettura in tal senso della norma cfr. U. Natoli U., Limiti costituzionali dell autonomia privata nel rapporto di lavoro, Milano 1955, p. 71 e ss. e U. Romagnoli, Principi fondamentali, sub art c., G. Branca (a cura di), Commentario alla Costituzione, Bologna - Roma, 1975, vol. V. 17

18 le implicazioni negli altri principi, all individuazione del contenuto specifico, che ne determina anche la collocazione e l incidenza nell ambito del sistema. Si potrebbe soggiungere che un siffatto criterio di approccio alla decodificazione della volontà legislativa si raccomanda vieppiù nel caso di una disposizione articolata e complessa, quale è l art. 3 Cost., che solleva in primo luogo l esigenza di profilarne una costruzione unitaria, procedendo alla considerazione coordinata delle sue proposizioni. Alla luce di tale criterio la disamina deve prendere le mosse dalla prima disposizione che consacra il principio, già acquisito dalle costituzioni liberali, dell uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, conferendogli peraltro un nuovo contenuto sostanziale. L impegno di attribuire un valore di effettività al principio, che altrimenti potrebbe esaurirsi in una statuizione formale, di incontrovertibile importanza sul piano dell attività legislativa ma non altrettanto apprezzabile rispetto a quello della giustizia sociale, rinviene una prima, significativa attuazione in quella parte strettamente connessa al nucleo centrale del 1 comma, secondo cui l eguaglianza vale -così come la pari dignità, di cui si dirà appresso- «senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Questo designa che la legge non solo non può essere disparata, o diversamente applicata, a danno o a vantaggio di singoli cittadini di categorie, producendo inammissibili situazioni di privilegio, ma anche, se non precipuamente, che non può disporre un trattamento discriminatorio nei confronti di coloro che pure versano in condizioni personali o hanno propensioni differenti che sono state in altri regimi considerate idonee a giustificare l emanazione di norme speciali 3. Di guisa che deve solo ammettersi, ed altrimenti sarebbe impedita o gravemente ostacolata l adeguata regolamentazione legislativa delle molteplici e multiformi situazioni reali, che le norme disciplinatrici possono differenziarsi, ove ricorrano circostanze od elementi 3 Ovviamente sfavorevoli a tali soggetti. Ci si vuol riferire, più in particolare, alle recenti esperienze legislative della Repubblica Federale tedesca ed in particolare a quella normativa emanata per impedire l accesso alle carriere pubbliche agli aderenti a movimenti che si ispirano a principi contrari all ordinamento costituzionale tedesco. Sul punto v. la posizione critica di U. Natoli, Il c.d. Berufsverbot e diritti fondamentali nella Repubblica Federale tedesca, in Riv. Giur. Lav., 1976, I, p

19 peculiari, e come tali ragionevolmente apprezzati dal legislatore, nelle situazioni regolate 4. Ma la prima proposizione dell art. 3 fa riferimento, come già preannunciato, ad un altro criterio preannunciato, ad un altro criterio precede a quello ormai tradizionale dell uguaglianza di fronte alla legge, ed è il criterio della pari dignità sociale di tutti i cittadini. Quest altro principio, più in particolare, si perfeziona rigorosamente con quello dell uguaglianza e contribuisce ad affermare il carattere sostanziale, varrebbe a dire che tutti i cittadini possono considerarsi effettivamente uguali solo in quanto ad essi sia riconosciuta una pari dignità nell ambito delle relazioni sociali» 5. Si profila altresì -sotto questo aspetto- il modello di un ordinamento, che ridimensiona lo Stato di diritto incardinato esclusivamente sulla uniformità del trattamento giuridico, per volgersi all attuazione degli obiettivi sostanziali della giustizia sociale. Ed affiora, alla medesima stregua, una valida chiave di lettura della seconda disposizione dell art. 3, in quanto sancisce le direzioni da percorrere per il raggiungimento degli obiettivi medesimi. A quest ultimo proposito è d uopo rimarcare ancora che, mentre per attuare l uguaglianza giuridica o formale occorre l emanazione di una direttiva vincolante di tale contenuto, le condizioni effettive di uguaglianza, di libertà e dignità sociale di tutti i cittadini possono conseguirsi, sia pure in linea di tendenza, solo attraverso un azione costante che mobiliti le forze ordinatrici dell assetto politico-sociale, allo scopo di eludere -anche se non è consentito rimuoverli totalmente- gli ostacoli persistenti e sopravvenienti a che tutti i cittadini siano messi in grado di esplicare la propria personalità e di partecipare all organizzazione del Paese. Nella medesima prospettiva la regola dettata dal 2 comma dell art. 3 si configura come un momento ulteriore di sviluppo, e si erge altresì ad un valore strumentale, nella costruzione di una società che si dirige verso i traguardi della giustizia sociale ed economica erga omnes. Nella coscienza, mutuata dall esperienza storica, che nelle società moderne, governate in larga parte dagli eventi e dalle leggi dell economia di mercato, sorgono ineluttabilmente nuovi privilegi a vantaggio dei detentori della produzione e della ricchezza a cui corrispondono le condizioni di sfruttamento degli estraniati, si rende impellente -onde evitare i più gravi sconvolgimenti sociali e politici- un azione complessiva del paese per abbattere, o quanto meno ammansire, 4 Come è stato più volte affermato dalla Corte costituzionale. 5 Sul principio di uguaglianza cfr. A. S. Agrò, Commentario alla Costituzione, sub. art. 3, 2 e 123 ss. 19

20 situazioni ingiustificate e discriminanti per estese categorie di cittadini Principio di eguaglianza sostanziale e discriminazioni sul lavoro. Il secondo comma dell articolo 3 della Costituzione è stato la base di appoggio per coloro che hanno affermato che, nell esperienza contemporanea, le condizioni denunziate di discriminazioni 6 appaiono interessare soprattutto le categorie lavoratrici 7, a sostegno delle quali principalmente si giustifica e si attua l azione di tutela dell ordinamento, che si fa tanto più effettiva ed efficace quanto maggiore diviene la forza politica delle categorie interessate. Ma -è d uopo ribadirlo- l impegno sociale dello Stato contemporaneo non può giustamente manifestarsi negli esclusivi confronti di coloro che lavorano alle altrui dipendenze, e tanto meno può rinvenire la sua coerente e felice attuazione nella creazione di nuove classi di potere e politicamente privilegiate, per l appunto le categorie lavoratrici. Al fine di rintuzzare un siffatto ordine di affermazioni, svelandone il carattere unilaterale e di parte, si può di già ritenere che la norma costituzionale fa riferimento, in linea di principio, a tutti gli ostacoli economici e sociali, che provocano la menomazione personale e sociale di categorie variamente estese di cittadini. Talché, se è inoppugnabile, e più volte se ne è dato prova, che l impedimento, di gran lunga più consistente e diffuso, tra quelli che nella vita contemporanea di relazione possono osteggiare la piena esplicazione della personalità umana e la partecipazione alla lealtà sociale, è costituito dal vincolo di subordinazione nel lavoro, non è meno assiomatico che anche altre situazioni di sottoprotezione possono aver luogo e legittimare analogamente -ed anzi esigere- l impegno della Repubblica per porvi rimedio. Basterebbe menzionare, per focalizzare al meglio lo stato dell arte, la condizione di svantaggio -ben più rilevante ed incombente- di tutti gli indigenti, tra i quali si potrebbero annoverare anche i cittadini bisognosi in cerca di occupazione. Ed ancora, in una prospettiva più ampia, la condizione delle donne, dei fanciulli e degli anziani 6 Osserva Giannini (Cfr. M. S. Giannini, Rilevanza costituzionale del lavoro, op. cit., p. 7) come il riconoscimento dello stato di sottoprotezione del proletariato e della necessità della sua emancipazione segna l implicito accoglimento dell istanza politica fondamentale del marxismo. 7 In special modo i lavoratori subordinati. 20

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