Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO - SANITARIA N. 8. Sede Legale: Via Forestuzzo, 41 Asolo (TV)
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1 Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO - SANITARIA N. 8 Sede Legale: Via Forestuzzo, 41 Asolo (TV) Comuni: Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Caerano di San Marco, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Loria, Maser, Monfumo, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, Resana, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Trevignano, Valdobbiadene, Vedelago, Vidor, Volpago del Montello. Coadiuvato dai Signori: DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE dott. Bortolo Simoni, nominato con D.P.G.R. n. 228 del n. 380 del 30/03/ dott. Luigi Antoniol Direttore Amministrativo - dott. Paola Corziali Direttore Sanitario - dott. Francesco Gallo Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale O G G E T T O PROCEDIMENTI DISCIPLINARI. PRECISAZIONI.
2 Del. n del 30/03/2015 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI. PRECISAZIONI. IL DIRETTORE GENERALE VISTA la proposta di deliberazione formulata dal Responsabile dell U.O. Personale Dipendente e Convenzionato nei termini seguenti: PREMESSO che: - con deliberazioni 22 febbraio 1996, n. 363, e 30 dicembre 2004, n. 1411, il Direttore generale di questa Azienda provvedeva a regolamentare i procedimenti disciplinari nei confronti di tutti i dipendenti (sia quelli con qualifica di dirigente che quelli appartenenti al c.d. comparto ) dando così attuazione alle disposizioni legali e contrattuali disciplinanti la detta materia ed in particolare all art. 55, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; - le richiamate deliberazioni, in particolare: istituivano l Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari (di seguito denominato UCPD), che provvedeva all istruzione ed all eventuale irrogazione delle sanzioni disciplinari per i fatti disciplinarmente rilevanti punibili con una sanzione disciplinare superiore al rimprovero scritto (multa, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, licenziamento con o senza preavviso); individuavano il Capo Struttura che provvedeva all istruzione ed all eventuale irrogazione del rimprovero verbale o scritto ed alla segnalazione all UCPD dei fatti punibili con una sanzione disciplinare maggiore; PREMESSO inoltre che con deliberazione 30 dicembre 2009, n. 1810, è stato preso atto delle conseguenze derivanti dall entrata in vigore del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (cd. Decreto Brunetta) sui procedimenti disciplinari a carico di tutti i dipendenti (dirigenti e del comparto) di questa Azienda; PREMESSO infine che: - con deliberazione 22 maggio 2014 n. 562 è stata data attuazione, con decorrenza 1 giugno 2014, alla nuova riorganizzazione territoriale, come definita dal nuovo atto aziendale, prevedendo, tra l altro, l attivazione di un Distretto socio-sanitario unico; - con deliberazione 23 ottobre 2014 n è stata data attuazione, con decorrenza 1 dicembre 2014, alla nuova organizzazione ospedaliera, come definita dal nuovo atto aziendale, prevedendo, tra l altro, l attivazione della Direzione unica della funzione ospedaliera; - con deliberazione 19 febbraio 2015 n. 165 è stata data attuazione, con decorrenza 1 aprile 2015, alla nuova riorganizzazione dei servizi generali, come definito dal nuovo atto aziendale, provvedendo, tra l altro, la disattivazione dell unità operativa complessa Personale dipendente e convenzionato e, contestualmente, l attivazione dell unità operativa complessa Risorse umane; PRESO ATTO che: - gli articoli 55 bis (comma 7) e 55 sexies (comma 3) del D.Lgs. 165/2001, prevedono quanto segue: il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall autorità disciplinare procedente ovvero
3 rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all applicazione, da parte dell amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni (articolo 55 bis, comma 7); il mancato esercizio o la decadenza dell azione disciplinare, dovuti all omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull insussistenza dell illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo (articolo 55 sexies, comma 3); - l articolo 55 (comma 4) del D.Lgs. 165/2001 prevede che fermo quanto previsto nell articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55- bis, comma 7, e 55- sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55 - bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell articolo 19, comma 3 ; PRESO ATTO inoltre che: - i CC.CC.NN.LL. 6 maggio 2010 area dirigenza medica e veterinaria e area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, integrativi dei rispettivi CC.CC.NN.LL. 17 ottobre 2008, agli artt (Responsabilità disciplinare), hanno previsto specifiche fattispecie di responsabilità disciplinari per i dirigenti ed il relativo sistema sanzionatorio, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 165/2001, rinviando agli artt. 55 bis e seguenti del citato D.Lgs. 165/2001 per l individuazione dell autorità competente per i procedimenti disciplinari della dirigenza e delle forme e dei termini del procedimento disciplinare; - in particolare l art. 7, comma 4, dei CC.CC.NN.LL. 6 maggio 2010 citati, prevede che: Nei casi stabiliti dall art. 55, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001, il soggetto competente ad assumere le determinazioni conclusive del procedimento disciplinare è il direttore generale o chi da lui delegato. ; VISTI: - il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (così come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) ed in particolare gli articoli sexies; - il Codice Civile, ed in particolare l art. 2106; - la Legge 4 marzo 2009, n. 15 (ed in particolare l art. 7) ed il conseguente decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (ed in particolare gli articoli e 72-73); - gli artt (Responsabilità disciplinare) dei CC.CC.NN.LL. 6 maggio 2010 area dirigenza medica e veterinaria e area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, integrativi dei rispettivi CC.CC.NN.LL. 17 ottobre 2008; - l art. 13 (Codice disciplinare) del CCNL 19 aprile 2004 comparto sanità; RITENUTO pertanto opportuno, alla luce della riorganizzazione delle unità operative aziendali conseguente l attuazione del nuovo atto aziendale sopra richiamata, precisare che: - l UCPD è individuato nell unità operativa Risorse umane ed è competente (con le precisazioni sotto indicate) per i procedimenti disciplinari nei confronti di tutti i dipendenti, del comparto e di tutte le aree della dirigenza;
4 - Responsabile dell UCPD è il dirigente responsabile dell unità operativa Risorse umane e, in tutti i casi di assenza, impedimento e/o incompatibilità di questo, le attività di competenza del Responsabile dell UCPD sono svolte dal Direttore Amministrativo; - il Responsabile dell UCPD si avvale, per le attività di segreteria, del personale dell unità operativa Risorse umane; - Responsabile della Struttura in cui il dipendente lavora (di seguito denominato Responsabile di Struttura), cui competono gli adempimenti di seguito descritti, nell Azienda ULSS n. 8 (ai soli fini del procedimento disciplinare) è: il Direttore della Direzione unica della funzione ospedaliera, per i dipendenti delle unità operative afferenti alla struttura ospedale; il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, per i dipendenti delle unità operative afferenti alla struttura Dipartimento di Prevenzione; il Direttore del Distretto socio-sanitario unico, per i dipendenti delle unità operative afferenti alla struttura Distretto socio-sanitario unico; afferenti ai Dipartimenti amministrativi; il Direttore sanitario per i dipendenti delle unità operative in staff alla direzione generale con afferenza funzionale al Direttore sanitario; il Direttore amministrativo per i dipendenti delle unità operative in staff alla direzione generale con afferenza funzionale al Direttore amministrativo; - in tutti i casi di assenza, impedimento e/o incompatibilità del Responsabile di Struttura, le attività di competenza di questo sono svolte rispettivamente dal: Direttore sanitario nel caso di assenza e/o impedimento del Direttore della Direzione unica della funzione ospedaliera e del Direttore del Dipartimento di Prevenzione; Direttore dei Servizi sociali e della Funzione territoriale nel caso di assenza e/o impedimento del Direttore del Distretto socio-sanitario unico; Direttore amministrativo nel caso di assenza e/o impedimento del Direttore di uno dei Dipartimenti Copia amministrativi; - nel caso di procedimenti disciplinari da attivare nei confronti di un Responsabile di Struttura, la trasmissione degli atti all UCPD sono di competenza: del Direttore sanitario nel caso di procedimento disciplinare nei confronti del Direttore della Direzione unica della funzione ospedaliera e del Direttore del Dipartimento di Prevenzione; del Direttore dei Servizi sociali e della Funzione territoriale nel caso di procedimento disciplinare nei confronti del Direttore del Distretto socio-sanitario unico; del Direttore amministrativo nel caso di procedimento disciplinare nei confronti del Direttore di uno dei Dipartimenti amministrativi; - i procedimenti disciplinare si svolgono secondo la procedura prescritta dalle vigenti disposizioni normative (ed in particolare gli articoli da 55 a 55 sexies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e contrattuali; - PERSONALE DEL COMPARTO: nelle ipotesi di infrazioni per le quali è prevista l irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il Responsabile di Struttura irroga la sanzione al dipendente e la comunica all unità operativa Risorse umane affinché ne rimanga un riscontro agli atti dell Azienda; nelle ipotesi di infrazioni per le quali è prevista l irrogazione di sanzioni dal rimprovero scritto alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni, il Responsabile di Struttura contesta per iscritto l addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento (con l atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione); al termine del procedimento deve dare comunicazione dell esito di questo all unità operativa Risorse umane affinché ne rimanga un riscontro agli atti dell Azienda; Albo
5 nelle ipotesi di infrazioni per le quali è prevista l irrogazione di sanzioni superiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni (ossia dall undicesimo giorno fino al licenziamento senza preavviso), il Responsabile di Struttura trasmette gli atti, entro 5 giorni dalla notizia del fatto, all UCPD dandone contestuale comunicazione all interessato; l UCPD contesta l'addebito al dipendente, istruisce e conclude il procedimento (con l atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione); - PERSONALE DI TUTTE LE AREE DIRIGENZIALI: nelle ipotesi di infrazioni per le quali è prevista l irrogazione di sanzioni dalla censura scritta alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni, il Responsabile di Struttura contesta per iscritto l addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento (con l atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione); al termine del procedimento deve dare comunicazione dell esito di questo all unità operativa Risorse umane affinché ne rimanga un riscontro agli atti dell Azienda; nelle ipotesi di infrazioni per le quali è prevista l irrogazione di sanzioni superiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni (ossia dall undicesimo giorno fino al licenziamento senza preavviso), il Responsabile di Struttura trasmette gli atti, entro 5 giorni dalla notizia del fatto, all UCPD dandone contestuale comunicazione all interessato; l UCPD contesta l'addebito al dipendente, istruisce e conclude il procedimento (con l atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione); qualora si verifichi una delle infrazioni previste dagli articoli 55 bis, comma 7, e 55 sexies, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, l UCPD, su segnalazione del Responsabile di Struttura, contesta l'addebito al dipendente e istruisce il procedimento disciplinare mentre le determinazioni conclusive del procedimento (archiviazione, irrogazione della sanzione), ai sensi di quanto disposto dall art. 55, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 e dall art. 7, comma 4, dei CC.CC.NN.LL. 6 maggio 2010 area dirigenza medica e veterinaria e area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, sono adottate dal Direttore generale; PRESO ATTO che il Dirigente proponente, competente dell'istruzione dell'argomento in questione, ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale; VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 in data ; VISTO l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori, per quanto di rispettiva competenza; D E L I B E R A 1) di prendere atto e di approvare le modifiche procedurali relative ai procedimenti disciplinari sopra dettagliatamente descritte; 2) di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data di adozione.
6 Per il parere di competenza Il Direttore Amministrativo dott. Luigi Antoniol Del. n. 380 del 30/03/2015 Il Direttore Sanitario dott. Paola Corziali Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale dott. Francesco Gallo IL DIRETTORE GENERALE dott. Bortolo Simoni Copia della presente deliberazione viene pubblicata all Albo per 15 giorni consecutivi da oggi. Copia della presente deliberazione viene inviata in data odierna al Collegio Sindacale (L.R , n. 56). Asolo, 15/04/2015 La presente deliberazione, soggetta a controllo (G.R.V. n. del ) è stata: Sospesa il Controdedotta il Annullata parz. il Annullata il Asolo, è dichiarata immediatamente eseguibile il è divenuta esecutiva - per approvazione regionale il - per decorrenza dei termini il La presente deliberazione, non soggetta a controllo: è dichiarata esecutiva il 30/03/2015 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione Copia conforme all originale, per uso amministrativo. Asolo,
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO - SANITARIA N. 8. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE dott. Bortolo Simoni, nominato con D.P.G.R. n. 228 del
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