Rimborsi IVA: le novità degli ultimi mesi
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- Sebastiano Massa
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1 Sandra Migliaccio (Agenzia delle Entrate - DR Piemonte Ufficio Consulenza) Rimborsi IVA: le novità degli ultimi mesi 1
2 L utilizzo del credito IVA Compensazione verticale credito annuale Compensazione orizzontale (art. 17, D.Lgs. 241/1997) credito trimestrale Rimborso del credito IVA annuale Rimborso del credito IVA trimestrale 2
3 Il rimborso del credito IVA annuale Condizioni art. 30, co. 2, D.P.R. 633/1972 «Se dalla dichiarazione annuale risulta che l ammontare detraibile di cui al n. 3) dell articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l importo dell eccedenza in detrazione nell anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività». 3
4 I presupposti per la richiesta del rimborso annuale Effettuazione di operazioni attive con aliquota media inferiore rispetto a quella sulle operazioni passive (dal calcolo vanno esclusi acquisti e vendite di B.A.) Effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate Acquisto o importazione di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche L eccedenza di credito deve essere superiore ad 2.582,28 anche se l importo chiesto a rimborso può essere inferiore Effettuazione prevalente (>50%) di operazioni non soggette ad imposta perché carenti del requisito della territorialità 4
5 I presupposti per la richiesta del rimborso annuale Soggetti non residenti: la richiesta di rimborso deve essere effettuata dal rappresentante fiscale degli operatori esteri che l hanno nominato o dagli stessi operatori se identificatisi direttamente L eccedenza di credito deve essere superiore ad 2.582,28 anche se l importo chiesto a rimborso può essere inferiore Cessioni all esportazione a soggetti extra UE e cessioni intracomunitarie effettuate da produttori agricoli e ittici (art. 34, co. 9, D.P.R. 633/1972) 5
6 I presupposti per la richiesta del rimborso annuale Eccedenze di credito risultanti dalle dichiarazioni annuali per tre anni consecutivi ( ) L importo massimo richiedibile è pari al minore dei crediti del triennio. Non è richiesto che l importo sia superiore ad 2.582,28 Cessazione dell attività (nel corso del 2015) Può essere richiesto il rimborso indipendentemente dall ammontare del credito (purché superiore ad 10,33, ai sensi dell art. 3 del DPR n. 126/2003) 6
7 Novità Presupposto autonomo: art. 1, co. 63, L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) Riservato alle persone fisiche che, avendo nel 2016 aderito al regime forfetario previsto dall art. 1, co. 54 e ss., L. 190/2014, intendono chiedere il rimborso dell IVA a credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva relativa al
8 Novità Nel calcolo dell aliquota media si tiene conto anche delle operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. «split payment»), di cui all art. 17-ter), D.P.R. 633/1972, introdotto dalla L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), con effetto dal 1 gennaio 2015, per le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione. L effettuazione di operazioni soggette al regime dello «split payment» non costituisce un presupposto autonomo ai fini della richiesta di rimborso, ma tali operazioni saranno considerate, insieme alle altre relative al periodo di riferimento, nel calcolo della sussistenza del presupposto «aliquota media». 8
9 Novità Le operazioni da «split payment» danno diritto all erogazione prioritaria del rimborso solo nel caso in cui il presupposto dello stesso sia quello dell «aliquota media» e nel limite dell ammontare dell imposta applicata a tali operazioni nel periodo di riferimento (cfr. Circolare 13/04/2015, n. 15/E, 11). 9
10 Modalità di presentazione della richiesta di rimborso IVA annuale La richiesta di rimborso del credito IVA annuale deve essere effettuata compilando direttamente il quadro VX del Modello IVA 2016 o, in caso di presentazione della dichiarazione unificata, il quadro RX, Sezione III, di Unico Le società che si avvalgono dell Iva di gruppo, richiedono il rimborso compilando il prospetto 26 PR 2016, composto dai quadri VS-VV-VW-VY-VZ. 10
11 Modalità di presentazione della richiesta di rimborso IVA annuale 11
12 Modalità di richiesta: procedura semplificata e procedura ordinaria Procedura semplificata Il rimborso deve essere erogato tra il 41 ed il 60 giorno successivo alla trasmissione della dichiarazione. Il rimborso viene erogato direttamente dall Agente della Riscossione. Il limite massimo di rimborso ottenibile attraverso questa procedura è, attualmente, pari ad Euro (art. 9, co. 2, D.L. 35/2013). A tale limite concorrono anche le compensazioni tra imposte diverse e/o contributi, effettuate ai sensi dell art. 17, D.Lgs. 09/07/1997, n In caso di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme corrisposte maturano gli interessi nella misura del 2% annuo. 12
13 Modalità di richiesta: procedura semplificata e procedura ordinaria Procedura ordinaria Il rimborso deve essere erogato entro tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione. In caso di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme corrisposte maturano gli interessi nella misura del 2% annuo, a decorrere dal 90 giorno successivo a quello di presentazione della richiesta. Il rimborso viene erogato dall Agente della Riscossione solo dopo che l Ufficio competente ne ha autorizzato il pagamento tramite disposizione di pagamento. Non è previsto un limite massimo di importo rimborsabile. 13
14 Attenzione La procedura semplificata non può essere utilizzata in caso di: contribuenti sottoposti a procedure concorsuali; contribuenti che, nell anno cui si riferisce il rimborso del credito IVA, hanno cessato l attività; contribuenti che, con riferimento al medesimo anno d imposta cui il rimborso si riferisce, hanno già effettuato, o intendono effettuare, compensazioni orizzontali per Euro
15 Termini di presentazione della richiesta di rimborso IVA annuale 1 febbraio 2016: termine iniziale 30 settembre 2016: termine finale N.B. Ai sensi degli artt. 2 e 8, D.P.R. 22/07/1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 15
16 Esecuzione dei rimborsi IVA annuali Art. 13, D.Lgs. 175/2014 (in vigore dal 13/12/2014): modifiche all art. 38-bis, D.P.R. 633/1972 Decorrenza del termine di tre mesi per l esecuzione dei rimborsi: anticipata alla data di presentazione della dichiarazione (il precedente testo dell art. 38-bis faceva riferimento alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione), con conseguente accelerazione del processo di erogazione dei rimborsi. 16
17 Novità Modifica della richiesta di rimborso: la dichiarazione integrativa La Circolare 35/E del 27/10/2015 ha chiarito che, laddove il contribuente intenda modificare l originaria richiesta di rimborso, sia in aumento che in diminuzione, deve presentare una dichiarazione integrativa ai sensi dell art. 2, co. 8-bis), del D.P.R. 322/1998, entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo. 17
18 Modalità di presentazione della richiesta di rimborso (o compensazione) IVA trimestrale Il contribuente che, avendone i presupposti, intende richiedere il rimborso del credito IVA trimestrale (o utilizzarlo in compensazione), deve trasmettere, telematicamente, direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati, di cui all art. 3, co. 2-bis e 3, D.P.R. 322, 22/07/1998 e successive modificazioni, il Modello TR, entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, e cioè, entro il 30 aprile, per il primo trimestre, entro il 31 luglio, per il secondo trimestre, ed entro il 31 ottobre, per il terzo trimestre. Qualora il termine sopra indicato cada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. 18
19 Il rimborso del credito IVA trimestrale Art. 38-bis, co. 2, D.P.R. 633/1972 Il credito IVA trimestrale, se di importo superiore a 2.582,28 Euro, può essere richiesto a rimborso (oltre che in compensazione), in tutto o in parte, unicamente dai contribuenti in possesso dei requisiti «aliquota media», «operazioni non imponibili» o «soggetti non residenti», nonché per: 19
20 Il rimborso del credito IVA trimestrale Acquisto o importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 degli acquisti del trimestre Effettuazione, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, nel trimestre, di operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell art. 19, co. 3, lett. a-bis, D.P.R. 633/
21 Il rimborso del credito IVA trimestrale 21
22 Esecuzione dei rimborsi IVA trimestrali I rimborsi del credito IVA trimestrale devono essere eseguiti entro il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari. A partire da tale data, decorrono gli interessi in ragione del 2% annuo. Il rimborso viene erogato dall Agente della Riscossione solo dopo che l Ufficio competente ne ha autorizzato il pagamento tramite disposizione di pagamento. 22
23 Modifica della richiesta di rimborso trimestrale Già con la Risoluzione n. 99/E dell 11/11/2014, era stata riconosciuta la possibilità di variare la modalità di utilizzo del credito IVA infrannuale, presentando un nuovo Modello TR, anche oltre il termine di scadenza per la presentazione dello stesso modello, ossia anche oltre l ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, purché prima dell invio della dichiarazione Iva annuale relativa allo stesso periodo d imposta. La modifica del Modello TR tempestivamente presentato non può essere esercitata nel caso in cui l Ufficio abbia già validato la disposizione di pagamento (modifica di utilizzo del credito da rimborso a compensazione) o nel caso in cui il credito sia stato già utilizzato in compensazione (modifica di utilizzo del credito da compensazione a rimborso). 23
24 Modifica della richiesta di rimborso trimestrale Con la Circolare n. 35/E del 2015, è stato chiarito che con la stessa modalità e con gli stessi limiti temporali previsti dalla Risoluzione n. 99/2014, possono essere corrette o integrate anche le indicazioni rese con riguardo al presupposto per ottenere il rimborso, nonché alla richiesta di esonero dalla presentazione della garanzia o alla sussistenza dei requisiti per accedere all erogazione prioritaria, non eseguite o eseguite non correttamente all interno del quadro TD del modello TR tempestivamente presentato. Nell ipotesi di invio di un nuovo Modello TR, gli interessi decorreranno dal giorno 20 del mese successivo alla data di presentazione della nuova istanza. 24
25 Conseguimento di un rimborso in assenza dei presupposti: nuova ipotesi sanzionatoria IVA, dichiarazione e ultime novità Chi chiede a rimborso l eccedenza Iva detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dall articolo 30 del DPR n. 633/1972, è punito con la sanzione amministrativa pari al 30% del credito rimborsato (art. 5, co. 5, D.Lgs. 471/1997, così come modificato dal D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 a decorrere dal 1 gennaio 2016). L illecito assume rilievo solo se il rimborso viene effettivamente erogato. 25
26 Conseguimento di un rimborso in assenza dei presupposti: nuova ipotesi sanzionatoria IVA, dichiarazione e ultime novità Come risulta dalla relazione illustrativa del D.Lgs. 158/2015, in presenza di un credito effettivamente spettante, l Ufficio non procede a recuperare il credito - che dovrebbe, comunque, successivamente essere riconosciuto al contribuente - limitandosi a richiedere la corresponsione della relativa sanzione e dei relativi interessi, nonché degli interessi eventualmente corrisposti al soggetto passivo in sede di erogazione del rimborso. 26
27 Art. 13, D.Lgs. 175/2014 innalzamento da 5.164,57 a Euro dell ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti; possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a Euro senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un istanza trimestrale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma e la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi; obbligatorietà della garanzia per i rimborsi superiori a Euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio. 27
28 La garanzia innalzamento da 5.164,57 a Euro dell ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti; possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a Euro senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un istanza trimestrale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma e la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi; obbligatorietà della garanzia per i rimborsi superiori a Euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio. 28
29 La garanzia Casi in cui non è dovuta Rimborso di importo Euro (con la Circolare n. 32/2014, è stato chiarito che per il calcolo di tale soglia, il limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta di rimborso, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate nell intero periodo d imposta. La stessa Circolare ha precisato che la soglia di Euro deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi. 29
30 La garanzia Casi in cui non è dovuta Rimborso di importo > Euro (purché in assenza delle specifiche condizioni di rischio, di cui al comma 4, art. 38-bis) del D.P.R. 633/1972, e purché la dichiarazione o l istanza da cui emerge il credito sia corredata del visto di conformità e della dichiarazione sostituiva attestante la sussistenza di specifici requisiti patrimoniali e di regolarità contributiva previsti dal comma 3 dello stesso art. 38-bis). 30
31 La garanzia Casi in cui è dovuta Rimborso di importo > Euro dichiarazione o istanza priva del visto di conformità e/o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; soggetti passivi che richiedono il rimborso dell eccedenza detraibile risultante dall atto di cessazione dell attività; soggetti passivi che esercitano attività d impresa da meno di due anni (ad eccezione delle cd. start up innovative, di cui all art. 25, D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012); 31
32 La garanzia Casi in cui è dovuta Rimborso di importo > Euro soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell imposta dovuta o del credito dichiarato superiore a determinate soglie (cfr. art. 38-bis), co. 4, D.P.R. 633/1972). 32
33 La garanzia: come prestarla Art. 38-bis, co. 5, D.P.R. 633/1972 Cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato; fideiussione rilasciata da una banca o da un impresa commerciale che, a giudizio dell Amministrazione finanziaria, offra adeguate garanzie di solvibilità; polizza fideiussoria rilasciata da un impresa di assicurazione; 33
34 La garanzia: come prestarla Art. 38-bis, co. 5, D.P.R. 633/1972 per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, le garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all art. 29, L. 05/10/1991, n. 317, iscritti nell albo previsto dall art. 106, D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB); 34
35 La garanzia: come prestarla Art. 38-bis, co. 5, D.P.R. 633/1972 per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di Euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione dell obbligazione di restituzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all articolo 2359 del Codice civile, anche nel caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. 35
36 I nuovi modelli di garanzia Provvedimento n /2015 del 26 giugno 2015 del Direttore dell A.E. Nuovi modelli di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria e di costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per il rimborso dell Iva, disponibili sul sito dell Agenzia delle Entrate ( ) Principali modifiche: eliminati dall ammontare da garantire per l esecuzione dei rimborsi in procedura semplificata gli interessi per il ritardo nell esecuzione dei rimborsi; 36
37 I nuovi modelli di garanzia Provvedimento n /2015 del 26 giugno 2015 del Direttore dell A.E. per i rimborsi in procedura ordinaria, il periodo presuntivo sul quale calcolare gli interessi da garantire per il ritardo nell esecuzione dei rimborsi (annuali e trimestrali) è stato ridotto da 120 a 60 giorni. 37
38 Garanzie per le compensazioni IVA di gruppo Tutti gli adempimenti previsti dall art. 38-bis, D.P.R. 633/1972 per l ottenimento dei rimborsi IVA, compresa la prestazione della garanzia (se dovuta), si applicano anche alle compensazioni eseguite nell ambito della procedura cd. Iva di gruppo, in forza del rinvio al citato articolo contenuto nell art. 6, co. 3, del decreto del Ministero delle Finanze n del 13/12/
39 Garanzie per le compensazioni IVA di gruppo La Circolare n. 35/E/2015 (cfr. paragrafo 10), in merito, ha chiarito che ai fini della determinazione dell importo oggetto della garanzia o della assunzione diretta dell obbligazione, di cui all art. 38-bis, D.P.R. 633/1972, si applica la franchigia di cui all art. 21 del decreto del Ministero delle Finanze 28/12/1993, n. 567 (pari al 10% dei versamenti effettuati sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, esclusi i versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo ed al netto dei rimborsi già erogati), anche alle eccedenze di credito compensate nell ambito della liquidazione Iva di gruppo, nei medesimi limiti previsti per i rimborsi in procedura semplificata, ovvero fino all importo massimo annuale di Euro. 39
40 Garanzie per le compensazioni IVA di gruppo Il conto fiscale cui fa riferimento l art. 21, D.M. 567/1993 è quello della società titolare del credito compensato nella liquidazione IVA di gruppo. 40
41 Tardiva presentazione delle garanzie per le compensazioni IVA di gruppo IVA, dichiarazione e ultime novità Art. 11, D.Lgs. 471/1997, così come modificato dal D.Lgs. 158/2015 (ipotesi di ritardo non superiore a 90 giorni) Comma 7-bis: «Quando la garanzia di cui all articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è presentata dalle società controllate o dall ente o società controllante, di cui all articolo 73, terzo comma, del medesimo decreto, con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa da euro a euro 4.000». 41
42 Tardiva presentazione delle garanzie per le compensazioni IVA di gruppo IVA, dichiarazione e ultime novità Art. 13, co. 6, D.Lgs. 471/1997, così come modificato dal D.Lgs. 158/2015 (ipotesi di ritardo superiore a 90 giorni). Sull ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall ente o società controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, si applica la sanzione del 30%, quando la garanzia di cui all'art. 38-bis, del medesimo decreto è presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale. 42
Prot.n IVA - Rimborso del credito D.Lgs n.175/2014 e indicazioni dell Agenzia delle Entrate.
Prot.n. 158 CIRC.n. 58 del 17.02.2015 A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE IVA - Rimborso del credito D.Lgs n.175/2014 e indicazioni dell Agenzia delle Entrate. Rimborsi IVA fino a 15.000 euro senza prestazione
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