STUDIO PICCINELLI DEL PICO PARDI & PARTNERS DOTTORI COMMERCIALISTI
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1 Circolare n. 2/2012 Milano e Roma, Gennaio 2012 Novità fiscali contenute nel decreto Salva Italia Il è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 214/2011 di conversione del decreto Monti (c.d. Salva Italia). La Legge in questione apporta numerose modifiche alla normativa fiscale che di seguito verranno esaminate, con particolare attenzione alle novità in tema di impresa. 1. ACE Aiuto per la Crescita Economica Con l articolo 1 del Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011, è stato introdotto il cosi detto ACE - Aiuto per la Crescita Economica delle imprese -, con il quale il Legislatore punta a premiare quelle imprese che rafforzano la propria struttura patrimoniale, cercando una equiparazione fiscale tra il finanziamento in forma di capitale e il ricorso al credito. È infatti prevista una deduzione dal reddito complessivo netto d impresa, per tutte quelle società che decidono di aumentare il capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell esercizio in corso al 31 dicembre La deduzione in questione sarà applicabile ai seguenti soggetti: S.p.A, S.a.p.a., S.r.l., società cooperative, di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l esercizio di un attività commerciale, nonché al reddito d impresa prodotto da persone fisiche, s.n.c. e s.a.s. in contabilità ordinaria. Per i primi tre periodi d imposta la deduzione è fissata in misura pari al 3% (rendimento nozionale), calcolata come sopra già evidenziato sull incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell esercizio in corso al Per i periodi MILANO - VIA BARTOLOMEO EUSTACHI 12 - TEL FAX SEDE.MILANO@STUDIOPPP.IT ROMA - CORSO VITTORIO EMANUELE TEL FAX SEDE.ROMA@STUDIOPPP.IT ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE COD. FISC P. IVA MEMBER OF - A WORLDWIDE ASSOCIATION OF INDEPENDENT FIRMS
2 successivi, tale rendimento nozionale verrà determinato annualmente con decreto del MEF (da emanarsi entro il di ogni anno). Il beneficio dell ACE avrà effetto già dal prossimo versamento di imposte, previsto a giugno 2012 nel quale, si dovranno considerare gli incrementi di capitale proprio avvenuti nel corso del Qualora, in un determinato periodo d imposta, il rendimento nozionale dovesse risultare superiore al reddito complessivo netto dichiarato, non vi sarà un credito d imposta, ma l eccedenza potrà essere computata in aumento dell importo deducibile dal reddito dei periodi d imposta successivi. Il capitale rilevante ai fini dell agevolazione verrà incrementato (i) dai conferimenti in denaro, nel qual caso gli incrementi rilevano a decorrere dalla data di versamento; (ii) dagli accantonamenti di utili, diversi da quelli accantonati a riserva indisponibile, i quali rilevano a partire dall inizio dell esercizio in cui le relative riserve sono formate (per gli esercizi coincidenti con l anno solare, a decorrere dal 1 gennaio successivo). Il medesimo capitale sarà decrementato tramite distribuzione delle riserve (di utili o di capitale) e del capitale, con effetto a partire dall inizio dell esercizio in cui si sono verificati e, per evitare duplicazioni di effetto, in ragione degli acquisti di partecipazioni in società controllate, nonché gli acquisti di aziende o di rami aziendali. Per le società di nuova costituzione, si considera incremento tutto il patrimonio conferito. Alcuni esempi pratici possono aiutare a comprendere il meccanismo di determinazione dell ACE, e precisamente: Utile 2010 integralmente destinato a riserva ACE = Utile 2010 x 3% * 365 gg. / 365 gg Utile 2010 distribuito al 50% ed accantonato al 50% Incremento = Utile 2010 * 365 gg. / 365 gg Decremento = Utile 2010 distribuito * 365 gg. / 365 gg ACE = (Incremento Decremento) * 3% Perdita d esercizio Pagina 2 di 6
3 Versamento del in conto capitale e copertura perdite Incremento = versamento soci 2011 * 245 gg. / 365 gg Decremento = Perdita 2010 * 365 gg. / 365 gg ACE = (Incremento Decremento) * 3% NUOVO REGIME DI TUTORAGGIO All articolo 10, commi 1-8, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, al fine di promuovere la trasparenza e l emersione della base imponibile, a decorrere dal 1 gennaio 2013, sono previste talune agevolazioni per gli imprenditori individuali e professionisti che collaborino con l Amministrazione Finanziaria in modo trasparente, fornendo sistematicamente alcune informazioni. Nello specifico: - inviino telematicamente al Ministero i propri corrispettivi, le fatture emesse e ricevute, le risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggette a fatturazione; - istituiscano un apposito conto corrente dedicato sul quale far transitare tutte le operazioni inerenti all attività. I benefici concessi ai contribuenti che decidano e rispettino le condizioni sopra riportate sono così riassumibili: a. canale preferenziale per i rimborsi eventualmente dovuti e per l utilizzo del credito IVA ed esclusione del visto di conformità per crediti oltre i euro; b. esclusione dell accertamento induttivo in caso di congruità e coerenza agli studi di settore e ad ulteriori indici, estensione ad 1/3 della soglia di tolleranza per l accertamento sintetico e riduzione di un anno dei termini di decadenza per l attività di accertamento; c. per i soggetti in contabilità semplificata, (i) la determinazione del reddito per cassa, (ii) l esonero dalla tenuta delle scritture contabili e del registro dei beni ammortizzabili (iii) e la predisposizione da parte della Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni fiscali obbligatorie per legge (iv) nonché l esonero dai versamenti periodici IVA che, pertanto, verrà versata dal contribuente solo in sede di saldo annuale. Pagina 3 di 6
4 Al fine di poter beneficiare di tutte le agevolazioni e semplificazioni si dovrà esercitare l opzione nella dichiarazione dei redditi presentata per l anno precedente a quello di applicazione delle stesse. In tal caso, se il contribuente vorrà beneficiare delle agevolazioni già dal 1 gennaio 2013, dovrà opzionare in Unico 2012 tale possibilità. Infine, è prevista una sanzione amministrativa da Euro ad Euro nel caso in cui il contribuente abbia esercitato opzione per il regime ma non rispetti i relativi obblighi informativi, salvo la possibilità di ravvedersi in un tempo massimo di 90 giorni. 3. SANZIONI PENALI PER ERRATE RISPOSTE AL FISCO L articolo 11, comma 1, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, ha introdotto la sanzione penale alla stregua di chi mente in sede di autocertificazione per chi, a seguito di richiesta di informazioni, (i) esibisce o trasmette agli uffici della amministrazione finanziaria documentazione falsa o non corretta, ovvero (ii) fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e ciò facendo ha compiuto e è stato compiuto da terzi un reato tributario di infedele dichiarazione. In altre parole produrre documenti (ideologicamente) falsi al fisco costituisce d ora in poi reato, anche ove non si incorra in altre fattispecie delittuose (come ad esempio quelle connesse alla falsa fatturazione) ed inoltre rispondere mendacemente ad un questionario fiscale sulla propria o altrui situazione costituisce reato laddove tale comportamento sia connesso con un altro reato fiscale (quale la dichiarazione fraudolenta o l infedele dichiarazione, le cui soglie di applicazione sono state di recente ridotte). 4. CREDITO D IMPOSTA SU IMPOSTE ANTICIPATE - DTA L articolo 9 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, ha integrato la disciplina prevista dal precedente D.L. 225/2011 in tema di trasformazione delle imposte anticipate (DTA, deferrer tax asset) in crediti d imposta. In sostanza le imposte anticipate iscritte in un bilancio di esercizio in perdita formatesi per effetto di: a. avviamento: si formano imposte anticipate quando l ammortamento civile (es. 20%) e superiore a quello fiscale (1/18). La differenza di ammortamento non Pagina 4 di 6
5 dedotta fiscalmente nell anno lo sarà al termine del processo di ammortamento civilistico, in quote costanti; b. altre attività immateriali: ad es. ammortamento marchi, brevetti, opere dell ingegno, ecc. Le modalità con cui si generano le imposte anticipate sono analoghe alla precedente; c. svalutazioni dei crediti non dedotte ai sensi dell art. 106, comma 3 del TUR (fattispecie, quest ultima, applicabile solo alle banche). Tali crediti per imposte anticipate sono trasformate, in base al rapporto, perdita di esercizio attività per imposte anticipate della specie indicata + capitale sociale + riserve in credito di imposta che, una volta determinato, potrà essere utilizzato senza limiti di importo in compensazione, ovvero, potrà essere ceduto a società di uno stesso gruppo e per la parte non utilizzata potrà anche essere chiesto a rimborso. La decorrenza della trasformazione coincide con la data di approvazione del bilancio da parte dell assemblea. 5. DEDUCIBILITA DALL IRES, DELL IRAP SUL LAVORO L articolo 2 del Decreto Legge introduce, a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 (di regola, dal 2012 UNICO 2013), nuove agevolazioni in materia di deducibilità del costo del lavoro, con particolare riferimento all impiego di donne e giovani, e precisamente: 1. deducibilità da IRPeF ed IRES dell IRAP versata per spese di lavoro dipendente ed assimilato; 2. elevazione della deduzione forfettaria per determinati lavoratori dipendenti nonché per gli assunti in determinate regioni. L agevolazione di cui al numero 1) è riconosciuta a tutti i soggetti che determinano la base imponibile ai fini IRAP secondo i criteri ordinari (Articolo 11, Dlgs 446/97). Pagina 5 di 6
6 Essa prevede la deducibilità dal reddito imponibile ai fini IRPeF ed IRES della quota di IRAP pagata riferibile alle spese per il personale dipendente e assimilato come determinate al netto delle seguenti deduzioni (già applicabili): - contributi assicurativi; - contributi Inps per i dipendenti a tempo indeterminato; - apprendisti, disabili, personale addetto alla ricerca; - deduzione forfettaria per lavoratori a tempo indeterminato; - deduzione forfettaria per importi decrescenti rispetto alla base imponibile; - deduzione di euro per ogni dipendente in caso di valore della produzione inferiore a 400mila euro. Tale norma sostituisce, abrogandola per la relativa parte, la precedente disposizione (articolo 6 del decreto legge 185/2008) che limitava al 10% la deducibilità da IRPeF ed IRES dell IRAP pagata riferibile alle spese per il personale dipendente ed assimilato. Tale limite del 10% rimane, invece, in vigore per quota di IRAP pagata riferibile agli interessi passivi ed oneri assimilati, al netto di quelli attivi e proventi assimilati. L agevolazione di cui al numero 2) è riconosciuta, invece, a tutti i soggetti passivi IRAP (Articolo 3, comma 1, Dlgs 446/97). Essa prevede l incremento della deduzione forfettaria ai fini IRAP per i lavoratori a tempo indeterminato (Cuneo Fiscale) a euro per i neo assunti, sempre a tempo indeterminato, donne o giovani con meno di 35 anni. Per i neo assunti a tempo indeterminato donne o giovani con meno di 35 anni nelle Regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) tale incremento è ulteriormente elevato a euro, tuttavia, nel rispetto della regola de minimis. * * * A Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere, inviamo cordiali saluti. Studio Piccinelli Del Pico Pardi & Partners Pagina 6 di 6
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