Fisco e Tributi. Deducibilità dell Irap relativa al costo del lavoro. Istanze di rimborso per gli anni dal 2007 al Newsletter febbraio 2013
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- Alfredo Zanetti
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1 Fisco e Tributi Deducibilità dell Irap relativa al costo del lavoro e Istanze di rimborso per gli anni dal 2007 al 2012
2 Indice 1. Deduzione analitica dell Irap 2. Soggetti interessati 3. Spese del personale interessate 4. Cumulabilità della deduzione analitica e di quella forfettaria del 10% già esistente 5. Rimborso per gli anni pregressi 6. Comportamento in caso di Consolidato fiscale 7. Comportamento in caso di Trasparenza fiscale
3 1. Deduzione analitica dell Irap A decorrere dal periodo d imposta 2012 è stata introdotta la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi (Ires ed Irpef), dell Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell art. 11, comma 1 del Decreto Irap (n. 446/1997). La novità è stata introdotta dall art. 2 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito dalla Legge 22 dicembre n. 214). 2. Soggetti interessati La deduzione spetta ai seguenti soggetti: - Società di capitali e enti commerciali (art. 5); - Società di persone e imprese individuali (art. 5-bis); - Banche ed altri enti e società finanziari (art. 6); - Imprese di assicurazione (art. 7); - Persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni (art. 8). 3. Spese del personale interessate Le spese del personale che possono concorrere a determinare l imposta deducibile sono quelle per il personale dipendente e assimilato, e pertanto, anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi ed agli amministratori, compreso il trattamento di fine mandato (tranne i casi in cui è prevista la tassazione separata), come specificato nella Circolare n. 25/E del 2012 dell Agenzia delle Entrate.
4 4. Cumulabilità della deduzione analitica e di quella forfettaria del 10% già esistente Il Provvedimento integra quanto disposto dall art. 6 del D.L. 185/2008, che introduceva una deduzione forfettaria del 10% dell Irap versata, spettante nell ipotesi di sostenimento di interessi passivi ed oneri assimilati e/o costi per il personale dipendente ed assimilato. In particolare a partire dal 2012 la deduzione forfettaria del 10% spetta esclusivamente nell ipotesi di sostenimento di interessi passivi ed oneri assimilati, mentre per il sostenimento di costi per il personale dipendente ed assimilato spetta la deduzione analitica. Tale cumulabilità sussiste sia per gli anni a partire dal 2012 in poi, sia ai fini delle istanze di rimborso. In particolare, nel determinare l ammontare da chiedere a rimborso, la cumulabilità è ammessa nelle ipotesi in cui la deduzione forfettaria del 10% sia stata applicata a fronte del sostenimento sia di interessi passivi che di spese del personale, mentre se è stata applicata per il solo sostenimento dei costi del personale le due deduzioni non sono cumulabili. In questo caso la quota di Irap deducibile analiticamente va considerata al netto dell Irap forfettariamente già dedotta nel medesimo periodo d imposta. 5. Rimborso per gli anni pregressi Il contribuente può chiedere il rimborso anche per gli anni precedenti al 2012 delle maggiori imposte sui redditi versate (oppure dei maggiori crediti) dal 28/12/2007, mentre per i versamenti in acconto il termine decorre dal versamento del saldo. A tal fine il contribuente deve presentare il Modello per l istanza di rimborso Irpef/Ires per mancata deduzione dell Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato esclusivamente in via telematica, anche se per le stesse annualità è stata già presentata l istanza cartacea, entro i seguenti termini:
5 - in generale, entro 48 mesi dalla data del versamento; - entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica, se il termine di 48 mesi, purché ancora pendente alla data del 28 dicembre 2011, cada entro il 60 giorno dalla data di attivazione della procedura telematica; - per le domande di rimborso relative ad istanze cartacee già presentate, entro il 60 giorno dalla data di attivazione della procedura telematica. - per le istanze relative alle maggiori perdite rideterminate la scadenza dei 48 mesi decorre dalla data in cui sarebbe scaduto il termine del versamento del relativo saldo Ires/Irpef. Nella provincia di Roma il canale telematico si aprirà per le persone fisiche il 5 marzo 2013, mentre per le persone diverse da quelle fisiche il 6 marzo La deduzione dell Irap compete anche qualora nel periodo d imposta in cui è stata versata sia emersa una perdita fiscale. In questo caso la rideterminazione del reddito, al netto della deduzione, darà luogo ad una maggiore perdita, da computare in diminuzione del reddito relativo al primo periodo d imposta utile successivo, alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli art. 8 e 84 del Tuir. In particolare: - se la perdita del periodo d imposta oggetto di rideterminazione è stata utilizzata in un periodo d imposta per il quale sia stata già presentata la dichiarazione dei redditi, il contribuente potrà richiedere il rimborso della maggior Irpef o Ires versata per tale periodo d imposta; - se la perdita rideterminata non sia stata ancora utilizzata, la stessa potrà essere impiegata nel primo esercizio utile, sempre che risulti ancora pendente il termine stabilito per il suo utilizzo. In questo caso è necessario inviare il modello, anche se non emergono importi da rimborsare.
6 6. Comportamento in caso di Consolidato fiscale Per i soggetti che nel periodo d imposta di riferimento avevano partecipato al consolidato nazionale (art. 117 e seguenti del Tuir) l istanza deve essere presentata dalla Consolidante, sulla base degli imponibili Ires dei singoli soggetti partecipanti, rideterminati per effetto della deduzione Irap. A questo fine anche le consolidate che rideterminano il reddito (o la perdita) presentano il modello in esame, anche se nello stesso non è evidenziato alcun importo da rimborsare. In particolare, per consentire una corretta liquidazione del rimborso richiesto per il gruppo, è opportuno che le istanze dei singoli soggetti partecipanti al consolidato siano inviate non oltre la data di presentazione dell istanza relativa al consolidato nazionale. 7. Comportamento in Caso di Trasparenza fiscale Per le società che tassano il reddito per trasparenza fiscale, in capo ai soci, sarà la società trasparente a rideterminare il proprio reddito al netto dell Irap versata, mediante presentazione dell apposito modello, anche se nello stesso non è evidenziato alcun importo da rimborsare. La stessa comunicherà ai propri soci la quota di rispettiva spettanza, affinché ciascuno di questi possa rideterminare la propria base imponibile e presentare istanza di rimborso della maggiore imposta assolta. Al fine di consentire una corretta liquidazione del rimborso è opportuno che l istanza della società trasparente sia presentata non oltre la data di presentazione dell istanza da parte dei soci.
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