LUGLIO Esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. da inviare all'ufficio del CONI territorialmente competente

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1 1 Lunedì Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, che hanno presentato la domanda per partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'irpef per l'esercizio finanziario 2013 Invio al CONI, a pena di decadenza, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la persistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente. N. B. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, la fotocopia non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore. Esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. da inviare all'ufficio del CONI territorialmente competente _ Art. 23, comma 2, del D.L 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n Art. 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n D.P.C.M. 23 aprile 2010, art. 6 - Circolare n. 6/E del 21 marzo 2013 Enti senza scopo di lucro di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 23/04/2010 che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco del "Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università" ai fini dell'ammissione al riparto della quota del 5 per mille dell'irpef per l'anno Finanziario 2013 (si tratta di enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica) Invio al MIUR, a pena di decadenza, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la persistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente. N. B. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, la fotocopia non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore. Esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. da inviare al MIUR _ Art. 23, comma 2, del D.L 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n Art. 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 -D.P.C.M. 23 aprile 2010, artt. 1 e 3

2 Enti che hanno presentato la domanda di iscrizione nell'elenco degli "Enti del Volontariato" tenuto dall'agenzia delle Entrate ai fini dell'ammissione al riparto della quota del cinque per mille per l'anno Finanziario 2013, vale a dire: ONLUS di cui all'art. 10 del D.lgs. N. 460/1997; Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7 della L. n. 383/2000; Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997 Invio, a pena di decadenza, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la persistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente. N. B. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, la fotocopia non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore. Tramite raccomandata A/R o PEC alla Direzione Regionale dell'agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente. _ Art. 23, comma 2, del D.L 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n Art. 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n D.P.C.M. 23 aprile 2010, art. 2 - Circolare n. 6/E del 21 marzo D.P.C.M. 20 aprile 2012, art. 3 Sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi Trasmissione in via telematica Mediante invio telematico all'agenzia delle Entrate delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione nonché delle buste contenenti le schede relative alla scelta dell'otto e del cinque per mille (ossia,modelli 730 unitamente alle buste chiuse contenenti il mod ) Presentazione, in formato Mediante presentazione presso cartaceo, della dichiarazione dei gli uffici postali redditi Unico PF 2013 e della scelta per la destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte relative all'anno 2012 non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) - (ravvedimento annuale) Versamento dell'imposta, maggiorata di interessi legali e della sanzione ridotta al 3,75% con per i titolari di, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della, per i non titolari di. Art. 17 del D.M. 31 maggio 1999, n Circolare n. 14/E del 9 maggio 2013 D. P. R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2 - Provvedimenti del Direttore dell'agenzia delle Entrate 31 gennaio 2013, 12 febbraio 2013 e 20 maggio Sanzione pecuniaria Irpef D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, art Circolare 10/07/1998, n. 180/E - Circolare 25/01/1999, n. 23/E - Legge di stabilità per il 2011 n. 220 del 13/12/2010, art. 1, commi 20-22

3 Eredi delle persone decedute nel 2012 o entro il 28 febbraio 2013 Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" Presentazione, in formato Mediante presentazione presso cartaceo, della dichiarazione dei gli uffici postali redditi del contribuente deceduto e della scelta per la destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/06/2013 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/06/2013 L'imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula mediante mod. F23 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della Riscossione, prima della registrazione; la copia dell'attestato di versamento va poi consegnata all'ufficio Territoriale dell'agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione Interessi sul ravvedimento - Irpef Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef Interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'irpef - Autotassazione - _ 107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo Art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n D. P. R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 5 e 17 - Art. 5 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131 del T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità 112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive 114T - Imposta di registro - proroga contratti di locazione

4 110T - Imposta di registro - cessione contratti di locazione e affitto 113T - Imposta di registro - risoluzione dei contratti di locazione e affitto Soggetti passivi Iva che abbiano effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Paesi c.d. "black-list") individuati dal D.M. 04/05/1999 e dal D.M. 21/11/2001, come modificati dal D.M. 27/07/2010 Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali Comunicazione mensile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black-list" (nel mese di Maggio 2013) Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese precedente (Maggio 2013), dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12) Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'agenzia delle Entrate Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello INTRA 12 disponibile sul sito internet dell'agenzia delle Entrate 108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici - - D.L. 25/03/2010, n. 40, art. 1, commi 1 e 2; D.M. 30/03/2010; Provv. Ag.Entr. 28/05/2010; Provv. Ag.Entr. 05/07/2010; D.M. 27/07/2010; D.M. 05/08/2010; Circolare 21/10/2010 n. 53/E; Circolare 28/01/2011, n. 2/E D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 49; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18; Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate 16 aprile 2010 prot. n Enti non commerciali di cui all'art. 4, Liquidazione e versamento quarto comma, del D.P.R. n. dell'iva relativa agli acquisti 633/1972 e agricoltori esonerati di intracomunitari registrati nel cui all'art. 34, sesto comma, dello mese precedente (Maggio 2013) stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali ovvero Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della riscossione Iva D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 49, comma 2; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; D.Lgs. 07 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19

5 Intermediari finanziari Comunicazione all'anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (Maggio 2013), relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria Esclusivamente mediante invio telematico (utilizzando il servizio telematico Entratel o Internet) - D.P.R. 29/09/1973, n. 605, art. 7, comma 6; D.L. 04/07/2006, n. 223, art. 37, comma 5; Provv. Ag.Entr. 19/01/2007, prot. 9647; Provv. Ag.Entr. 29/02/2008; Circolare 04/04/2007, n. 18/E e Circolare 24/09/2009, n. 42/E Imprese di assicurazione Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di maggio 2013 nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di aprile 2013 Modello F24-Accise con modalità Imposta sulle assicurazioni - Erario - Art. 4-bis, comma 5 e art. 9, comma 1 della legge 29 ottobre 1961, n Legge 29/10/1961, n. 1216, artt. 4-bis e 9; D.M. 15/07/2010; Risoluzione 22/10/2010, n. 109/E; D.lgs. 09/07/1997, n. 241, art imposta sulle assicurazioni RC auto Province" contributo al SSN sui premi di assicurazione RC auto" contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto Friuli Venezia Giulia contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto Trento" contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto Bolzano" contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell usura aumento aliquota Imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi Presentazione della denuncia mensile relativa ai premi ed accessori incassati nel mese precedente (Maggio 2013) Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'agenzia delle Entrate - Legge 29 ottobre 1961, n. 1216, art. 4-bis, comma 5 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 18 maggio Risoluzione 06/08/2010, n. 80/E - Risoluzione n. 19/E del 21/02/2011 Soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale Versamento della 3 rata bimestrale dell'imposta di bollo relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2013 Modello F23 presso Banche, Agenzie postali o Agenti della riscossione 456T - Imposta di bollo - Tassa sui contratti di borsa D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art Art. 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2013, pubblicato in G.U. n. 26 del 31 gennaio 2013 (decreto valido solo per l'anno 2012)

6 Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1 luglio 2011 Versamento della 2 rata, dell'imposta sostitutiva - nella misura del 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per le partecipazioni qualificate - del valore risultante dalla perizia giurata di stima con l'applicazione degli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata per i titolari di, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della, per i non titolari di Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati Art. 7, comma 2, lettere da dd) a gg), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/2011, n. 106) - Art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21/02/2003, n. 27) - Artt. 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n Circolare n. 47/E del 24 ottobre 2011 Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 luglio 2011 Versamento della 2 rata, dell'imposta sostitutiva nella misura del 4% del valore risultante dalla perizia giurata di stima con applicazione degli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata per i titolari di, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della, per i non titolari di Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola Art. 7, comma 2, lettere da dd) a gg), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/2011, n. 106) - Art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21/02/2003, n. 27) - Artt. 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n Circolare n. 47/E del 24 ottobre 2011 Società di capitali che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola che, per il periodo di applicazione degli artt. 5 e 7 della legge n. 448/2001 siano stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena titolarità N.B.:La rideterminazione è consentita con riferimento ai beni posseduti alla data del 1 luglio 2011 e risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla medesima data Versamento della 2 rata, dell'imposta sostitutiva - nella misura del 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni - del valore risultante dalla perizia giurata di stima con l'applicazione degli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati Art. 7, comma 2, lettere da dd) a gg), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/2011, n. 106) - Art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21/02/2003, n. 27) - Artt. 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n Circolare n. 47/E del 24 ottobre Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola

7 Contribuenti che intendono avvalersi Scade il termine per la redazione Rivolgendosi ai soggetti della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei tereni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2013 della perizia giurata di stima abilitati (con riferimento ai titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati,si tratta degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali nonché degli iscritti nell'elenco dei revisori legali dei conti; per i terreni, si tratta degli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili; sia per i terreni che per le partecipazioni sono inclusi anche i periti iscritti alle CCIAA ai sensi del Regio Decreto 20/09/1934, n. 2011) _ Art. 1, comma 473, della Legge 24 dicembre 2012, n Art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n Artt. 5 e 7 della Legge 28 dicembre 2001, n Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, par. 6 Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1 gennaio 2013 Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva - nella misura del 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per le partecipazioni qualificate - del valore risultante dalla perizia giurata di stima. N.B. In caso di pagamento rateale, sulle restanti due rate annuali successive (da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2014 ed entro il 30 giugno 2015) sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata per i titolari di, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità, per i non titolari di Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati Art. 1, comma 473, della Legge 24 dicembre 2012, n Art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n Artt. 5 e 7 della Legge 28 dicembre 2001, n Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, par. 6

8 Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2013 Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva nella misura del 4% del valore risultante dalla perizia giurata di stima N.B. In caso di pagamento rateale, sulle restanti due rate annuali successive (da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2014 ed entro il 30 giugno 2015) sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata per i titolari di, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità, per i non titolari di Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola Art. 1, comma 473, della Legge 24 dicembre 2012, n Art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n Artt. 5 e 7 della Legge 28 dicembre 2001, n Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, par. 6 Persone fisiche non titolari di partita Versamento della 2 rata Iva tenute ad effettuare i versamenti dell'irpef risultante dalle risultanti dalle dichiarazioni dei redditi dichiarazioni annuali, a titolo di annuali (UNICO PF) che non saldo per l'anno 2012 e di primo partecipano ai sensi degli artt. 5, 115 acconto per l'anno 2013, con e 116 del TUIR a società, applicazione degli interessi nella associazioni e imprese soggette agli misura dello 0,14% studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 17 giugno Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della Irpef Saldo D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 Versamento della 2 rata dell'addizionale regionale all'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2012, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14% Versamento della 2 rata dell'addizionale comunale all'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14% Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della Irpef acconto - prima rata Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche Interessi pagamento dilazionato tributi regionali Addizionale comunale all'irpef - Autotassazione - saldo Addizionale comunale all'irpef - Autotassazione - acconto D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - Circ. Agenzia delle Entrate 16 marzo 2007, n. 15/E

9 Versamento della 2 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14% Versamento della 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze conseguite a partire dal 01/07/1998 dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14% Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate Art. 1, comma 3, D.l. 31 dicembre 1996, n. 669 D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art.5 - D.M. 23 luglio Provvedimento 28/02/2002 Versamento della 2 rata del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 2012 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale,con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14% Mediante Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della riscossione Contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011 determinato in sede di dichiarazione annuale dei redditi D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi 1 e 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n D.M. 21 novembre Circolare n. 4/E del 28 febbraio Risoluzione n. 47/E del 14 maggio 2012

10 Versamento della 2 rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14% Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 13 a 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 518, legge 24 dicembre 2012, n Art. 1, comma 519, L. 24 dicembre 2012, n D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 prot. n. 2012/ Risoluzione n. 27/E del 19 aprile Circolare 28/E del 2 luglio Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo V Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA Versamento della 2 rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14% Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. SALDO D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 18 a 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 518, legge 24 dicembre 2012, n Art. 1, comma 519, L. 24 dicembre 2012, n D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 prot. n. 2012/ Risoluzione n. 27/E del 19 aprile Circolare 28/E del 2 luglio Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo V

11 Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. ACCONTO PRIMA RATA Versamento della 2 rata dell'imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14% Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della Imposta sui redditi a tassazione Art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come separata, a ritenuta a titolo d'imposta o modificato dall'art. 15, comma 2, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 a imposta sostitutiva derivanti da (convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) - Provvedimento del pignoramento presso terzi dovuta dal Direttore dell'agenzia delle Entrate prot. n del 3 marzo 2010 creditore pignoratizio - Provvedimento Risoluzione n. 50/E del 14 maggio 2012 del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010 Locatori, persone fisiche non titolari Versamento della 2 rata, di e che non partecipano dell'imposta sostitutiva operata ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del nella forma della "cedolare TUIR a società, associazioni e secca", a titolo di saldo per l'anno imprese soggette agli studi di 2012 e di primo acconto per settore, proprietari o titolari di altro l'anno 2013, con applicazione diritto reale di godimento su unità degli interessi nella misura dello immobiliari abitative locate, per 0,14% finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 17 giugno Mediante Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della riscossione Imposta sostitutiva dell'irpef e D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3 - Provvedimento Direttore delle relative addizionali nonché delle Agenzia Entrate prot. 2011/55394 del 7 aprile Risoluzione n. imposte di regsitro e di bollo, sul 59/E del 25 maggio 2011; Circolare n. 26/E del 1 giugno canone di locazione relativo ai contratti Circolare n. 20/E del 04/06/ Circolare n 47/E del 20/12/2012 aventi ad oggetto immobili ad uso Circolare n. 13/E del 09/05/2013 abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/ ACCONTO PRIMA RATA

12 Imposta sostitutiva dell'irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/ SALDO Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro ,00 annui Comunicazione all'agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione, dell'importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione Mediante invio telematico - Art. 38, comma 8, D.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n Provv. Ag. Entr. 29/09/ Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro ,00 annui Società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo, nonché gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili Comunicazione all'agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione, dell'importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione Comunicazione all'anagrafe Tributaria dei dati anagrafici dei clienti, compreso il codice fiscale, con i quali hanno stipulato contratti in essere con riferimento al bene e ai corrispettivi percepiti nell'anno In assenza di dati da trasmettere per l'anno, le società devono comunque effettuare una comunicazione negativa Mediante invio telematico Trasmissione telematica diretta, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall'agenzia delle Entrate ovvero trasmissione telematica tramite gli intermediari abilitati - - Art. 38, comma 8, D.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n Provv. Ag. Entr. 29/09/ Art. 7, comma 12, del D.P.R. 29 settembre 1973, n Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate prot. n. 2011/ del 5 agosto Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate prot. n. 2011/ del 21 novembre Risposte ai quesiti dell'assilea pubblicate sul sito internet dell'agenzia delle Entrate il 26/09/2011

13 Proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su beni immobili Presentazione della dichiarazione Mediante consegna al Comune IMU per gli immobili per i quali sul cui territorio insistono gli l'obbligo dichiarativo è sorto dal immobili oppure mediante 1 gennaio 2012 raccomandata in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione IMU 2012, utilizzando il modello approvato con D.M. 30 ottobre La dichiarazione può essere, altresì, trasmessa in via telematica con posta certificata (PEC) Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, converito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni (tra cui art. 10 del D.L. 8 aprile 2013 n Art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n Circolare del MEF n. 1/DF del 29 aprile Circolare del MEF n. 3/D del 18 maggio Art. 9 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n D.M. 30 ottobre 2012 Proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su beni immobili Ultimo giorno utile per la regolarizzazione del versamento dell' Imposta Municipale Propria (IMU o IMP) relativa all'anno 2012 non effettuato o effettuato in misura insufficiente (ravvedimento). L'imposta deve essere maggiorata degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3,75%. Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta per i titolari di, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della, per i non titolari di. A decorrere dal 1 dicembre 2012 l'imu può essere versata anche tramite bollettino postale 3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze Art. 13, c. 7, D.L. 201/2011 COMUNE Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, converito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni (tra cui art. 10 del D.L. 8 aprile 2013 n Art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n Circolari del MEF n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 2/DF del 23 maggio Circolare del MEF n. 3/D del 18 maggio Art. 9 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n D.M. 30 ottobre IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale COMUNE 3914 IMU per i terreni COMUNE 3915 IMU per i terreni STATO 3916 IMU per le aree fabbricabili COMUNE 3917 IMU per le aree fabbricabili STATO 3918 IMU per gli altri fabbricati COMUNE 3919 IMU per gli altri fabbricati STATO

14 IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE Enti pubblici, proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su beni immobili, tenuti al pagamento dell'imu Ultimo giorno utile per la regolarizzazione del versamento dell' Imposta Municipale Propria (IMU o IMP) relativa all'anno 2012 non effettuato o effettuato in misura insufficiente (ravvedimento). L'imposta deve essere maggiorata degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3,75%. Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta 350E - IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, converito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni (tra cui art. 10 del D.L. 8 aprile 2013 n Art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n Circolari del MEF n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 2/DF del 23 maggio Circolare del MEF n. 3/D del 18 maggio Art. 9 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n D.M. 30 ottobre E - IMU per i terreni - COMUNE 352E - IMU per i terreni - STATO 353E - IMU per le aree fabbricabili - COMUNE 354E - IMU per le aree fabbricabili - STATO 355E - IMU per gli altri fabbricati - COMUNE 356E - IMU per gli altri fabbricati - STATO 359E - IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO 360E - IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE

15 3 Mercoledì Operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973 Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo pari o superiore a 3.600,00, rilevate dal 6 luglio al 31 dicembre 2011, che hanno come acquirente un consumatore finale, che ha pagato il bene o il servizio con carta di credito, di debito o prepagata - Comunicazione, per il periodo dal 6 luglio al 31 dicembre 2011, del numero di codice fiscale dei soggetti associati ovvero con in quali hanno stipulato un contratto di installazione ed utilizzo dei dispositivi POS (Point of sale), comprese le cessazioni, evidenziando il codice identificativo di ciascun terminale. Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i prodotti software distribuiti gratuitamente dall'ageniza delle Entrate - D.L. 6 luglio 2011, n. 98, Art. 23, comma 41; D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 21, comma 1-ter - Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 31 gennaio Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate 29 dicembre 2011 n. 2011/ Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate 22 dicembre 2010 n Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate 13 aprile 2012, prot. n Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate dell' 11 ottobre 2012, prot. n. 2012/143439

16 8 Lunedì Centri di assistenza fiscale (CAF) e professionisti abilitati Persone Fisiche titolari di partita IVA tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore Trasmissione in via telematica all'agenzia delle Entrate delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione nonché delle buste contenenti le schede relative alla scelta dell'otto e del cinque per mille (ossia,modelli 730 unitamente alle buste chiuse contenenti il mod ) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, senza alcuna maggiorazione Mediante invio telematico per i titolari di, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della, per i non titolari di _ Art. 16 del D.M. 31 maggio 1999, n Circolare n. 14/E del 9 maggio D.P.C.M. 29 maggio Irpef Saldo D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art D.P.R. 22 dicembre 1986, n Irpef acconto - prima rata Versamento, in unica soluzione o come prima rata, deli'rap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, senza alcuna maggiorazione per i titolari di, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della, per i non titolari di Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art Irap - acconto - prima rata

17 Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale regionale all'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2012, senza alcuna maggiorazione per i titolari di, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della, per i non titolari di Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale per i titolari di comunale all'irpef risultante dalle, ovvero, modello dichiarazioni annuali, a titolo di F24 presso Banche, Agenzie saldo per l'anno 2012 e di primo Postali, Agenti della acconto per l'anno 2013, senza alcuna maggiorazione, per i non titolari di Addizionale comunale all'irpef - Autotassazione - saldo D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - Circ. Agenzia delle Entrate 16 marzo 2007, n. 15/E Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'acconto per i titolari di d'imposta in misura pari al 20%, ovvero, modello dei redditi sottoposti a tassazione F24 presso Banche, Agenzie separata da indicare in Postali, Agenti della dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, senza alcuna, per i non titolari di maggiorazione Addizionale comunale all'irpef - Autotassazione - acconto Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata. Art. 1, comma 3, D.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta per i titolari di sostitutiva sulle plusvalenze e, ovvero, modello sugli altri redditi diversi di cui alle F24 presso Banche, Agenzie lettere da C-bis) a C-quinquies Postali, Agenti della del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in, per i non titolari di base alla dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2011 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/ /06/ Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale Art. 5 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n D.M. 9 giugno D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 - D.M. 23 luglio Provv. 28/02/ Circolare n. 165/E del 24/06/ Circolare 11/E del 28 marzo 2012 D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 6 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 28 e 30 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20

18 Versamento in unica soluzione o come prima rata, del contributo di per i titolari di solidarietà dovuto per l'anno, ovvero, modello d'imposta 2012 risultante dalla F24 presso Banche, Agenzie dichiarazione dei redditi annuale, Postali, Agenti della senza alcuna maggiorazione, per i non titolari di Contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011 D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi 1 e 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n D.M. 21 novembre Circolare n. 4/E del 28 febbraio Risoluzione n. 47/E del 14 maggio D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, senza alcuna maggiorazione per i titolari di, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della, per i non titolari di Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 13 a 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 518, legge 24 dicembre 2012, n Art. 1, comma 519, L. 24 dicembre 2012, n D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 prot. n. 2012/ Risoluzione n. 27/E del 19 aprile Circolare 28/E del 2 luglio Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo V per i titolari di, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della, per i non titolari di Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

19 Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, senza alcuna maggiorazione per i titolari di, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della, per i non titolari di Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 18 a 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 518, legge 24 dicembre 2012, n Art. 1, comma 519, L. 24 dicembre 2012, n D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 prot. n. 2012/ Risoluzione n. 27/E del 19 aprile Circolare 28/E del 2 luglio Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo V per i titolari di, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della, per i non titolari di Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA Società fiduciarie soggette agli studi Versamento, in unica soluzione o di settore o che partecipano, ai sensi come prima rata, dell'imposta sul degli artt del TUIR, a valore degli immobili situati società, associazioni e imprese alle all'estero, a qualsiasi uso quali si applicano gli studi di settore, destinati, dovuta dal con le quali sia stato stipulato un contribuente/ fiduciante a titolo di contratto di amministrazione degli saldo per l'anno 2012 e di primo immobili detenuti all'estero a titolo di acconto per l'anno 2013, senza proprietà o di altro diritto reale da alcuna maggiorazione persone fisiche residenti in Italia, e che abbiano ricevuto apposita provvista. N.B. Chi ha pagato l'ivie per l'anno 2011 può considerare i versamenti effettuati come acconto per il periodo d'imposta Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 13 a 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 518, legge 24 dicembre 2012, n Art. 1, comma 519, L. 24 dicembre 2012, n D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 prot. n. 2012/ Risoluzione n. 27/E del 19 aprile Circolare 28/E del 2 luglio Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo V

20 Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO Locatori, persone fisiche titolari di partita IVA soggette agli studi di settore o che partecipano, ai sensi degli artt del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, senza alcuna maggiorazione per i titolari di, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della, per i non titolari di per i titolari di, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della, per i non titolari di Imposta sostitutiva dell'irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/ ACCONTO PRIMA RATA Imposta sostitutiva dell'irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/ SALDO D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3 - Provvedimento Direttore Agenzia Entrate prot. 2011/55394 del 7 aprile Risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011; Circolare n. 26/E del 1 giugno Circolare n. 20/E del 04/06/ Circolare n 47/E del 20/12/2012

21 Persone fisiche tenute ai versamenti Versamento, in unica soluzione o risultanti dalle dichiarazioni dei redditi come prima rata, dell'imposta che si avvalgono del regime fiscale sostitutiva dell'irpef dovuta in agevolato per le nuove iniziative base alla dichiarazione dei redditi imprenditoriali e di lavoro autonomo Unico 2013, senza alcuna (c.d. forfettino) e che esercitano maggiorazione attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore Imposta sostitutiva dell'irpef per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate 14 marzo Circolare n. 23/E del 9 marzo 2001 Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativa all'anno 2012 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/ /06/ Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art Provv. Agenzia delle Entrate 14 marzo D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 6 Persone fisiche tenute ai versamenti Versamento, in unica soluzione o risultanti dalle dichiarazioni dei redditi come prima rata, dell'imposta che si avvalgono del regime fiscale sostitutiva dell'irpef e delle di vantaggio per l'imprenditoria addizionali regionali e comunali giovanile e lavoratori in mobilità e dovuta in base alla dichiarazione che esercitano attività economiche dei redditi Unico 2013, a titolo di per le quali sono stati elaborati gli saldo per l'anno 2012 e di primo studi di settore e che dichiarano acconto per l'anno 2013, senza ricavi o compensi di ammontare non alcuna maggiorazione superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 Art. 27 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 22 dicembre 2011 prot. n / Risoluzione n. 52/E del 25 maggio Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art 1, commi da 96 a D. M. 2 gennaio Circ. Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2007, n. 73/E

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