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1 A cura di Mauro Muraca Premi di produttività : ridotto a Euro lordi l importo dei premi detassabili Come noto, l art. 26 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011) e gli artt. 22 co. 6 e 33 co. 12 della L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) hanno prorogato, anche per il periodo 1 gennaio dicembre 2012, la possibilità di assoggettare ad un imposta sostitutiva del 10% le somme erogate ai dipendenti privati in relazione ad incrementi della produttività, a condizione che: i) tali somme siano state previste da accordi collettivi di secondo livello, aziendali o territoriali; ii) il governo, mediante apposito DPCM di attuazione, abbia preventivamente determinato l importo massimo detassabile e il limite massimo di reddito annuo, riferito all anno precedente, oltre il quale il lavoratore non può fruire dell agevolazione. In assenza di tale ultimo decreto, infatti, i datori di lavoro non avrebbero potuto assoggettare a tassazione agevolata le somme erogate dal 1 gennaio 2012, riconducibili a incrementi di produttività, con conseguente danno per le buste paga dei lavoratori (che, nel frattempo, hanno sottoscritto gli accordi di produttività con le rappresentanze sindacali) e, per l imprese, per via di una mancata riduzione del costo del lavoro, sebbene limitatamente alla parte di costo riferita agli incrementi di produttività. Finalmente, dopo tanta attesa, è stato pubblicato, in gazzetta ufficiale del 30 maggio 2012, il DPCM che fissa i limiti della detassazione della produttività del lavoro per l anno In buona sostanza, la proroga per il 2012 di tali misure è prevista entro il limite complessivo di Euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell anno 2011, ad Euro , al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno alla stessa imposta sostitutiva. Pertanto, a decorrere dal 1 giugno 2012, i datori di lavoro, tenendo conto dei predetti requisiti, potranno iniziare ad assoggettare ad imposta sostitutiva del 10% le somme erogate in relazione ad incrementi 1

2 di produttività. Mentre, chi di loro avesse effettuato dei pagamenti ai dipendenti di importi detassabili potrà, comunque, provvedere ad effettuare gli aggiustamenti in sede di conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto. Bonus Il decreto legge n.93 del 27 maggio 2008 ha introdotto, nell ordinamento fiscale italiano, delle misure sperimentali tese ad accrescere la produttività del lavoro. produttività Una delle misure introdotte prevede, in sostanza, una tassazione sostitutiva agevolativa del 10%, in sostituzione dell aliquota Irpef e delle addizionali regionali e comunali, applicabile a tutti gli emolumenti riconducibili: ad incrementi di produttività; innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa. Ambito di applicazione Le suddetta agevolazione è stata oggetto di proroga nei successivi periodi d imposta, seppure con alcune modifiche. Le misure agevolative in commento sono riservate ai dipendenti di tutti i datori di lavoro del settore privato, indipendentemente dal contratto di lavoro subordinato utilizzato. Sono al contrario escluse le aziende della Pubblica amministrazione ovvero, tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D. Lgs. 30 luglio 1999, n Somme La norma individua in modo puntuale le tipologie di somme che possono agevolate beneficiare dell'agevolazione di natura fiscale. In particolare, sono agevolate le retribuzioni corrisposte: a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66; b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con 2

3 esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della entrata in vigore del provvedimento; c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Possono essere annoverati, a titolo esemplificativo, tra gli importi agevolabili, ove erogati a titolo premiale e incentivante, i seguenti emolumenti: i compensi per periodi di ferie e permessi non fruiti entro i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva; i compensi per Rol (ossia per riduzione dell orario di lavoro) non fruiti entro il periodo di maturazione; i premi comunque legati a risultati di efficienza organizzativa come, ad esempio, i premi presenza o i premi erogati in caso del mancato verificarsi di infortuni in azienda; le speciali indennità aggiuntive che danno luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa; le somme erogate per lo svolgimento di mansioni promiscue e intercambiabilità; l eventuale quota fissa di un premio composto anche da una quota variabile, legata ai richiamati elementi di valutazione dell andamento aziendale; i premi e le provvigioni su vendite determinati normalmente in base a percentuali sul fatturato; tutti i premi di produttività, anche qualora l istituzione del premio, erogato a livello aziendale, sia prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro; gli importi erogati a titolo di Elemento economico territoriale (Eet), previsti dalla contrattazione collettiva nel settore edilizia; i premi di rendimento; le indennità di reperibilità; le somme erogate per lo svolgimento di lavoro nei giorni festivi; l indennità o maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, siano tenuti a prestare lavoro ordinario la domenica; gli specifici, ulteriori compensi erogati per prestazioni rese durante la giornata del sabato, in caso di orario articolato su cinque giorni lavorativi alla settimana, con la giornata del sabato normalmente prevista come non lavorativa; le somme corrisposte in relazione a forme di flessibilità oraria e le maggiorazioni retributive corrisposte in funzione di orari a ciclo continuo o sistemi di banca delle ore 3

4 i compensi erogati in misura fissa al personale direttivo, genericamente definiti indennità di funzione e/o di come superminimi, assegni ad personam o mansione, per la quota specificamente erogata in relazione a incrementi di produttività ed efficienza organizzativa; i premi e le somme erogate una tantum ; le indennità o maggiorazioni di turno; le somme erogate per lavoro notturno; le somme erogate per lavoro straordinario (forfetizzato o in senso stretto), sempre a condizione che siano correlate a incrementi di produttività. Infine, è opportuno precisare che, per poter usufruire della disciplina agevolativa, è previsto, differentemente rispetto al passato, che la corresponsione dei suddetti elementi retributivi debba avvenire in attuazione di quanto stabilito da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali. È necessario, dunque, che gli elementi retributivi premianti siano individuati da accordi o contratti collettivi decentrati, sottoscritti dal datore di lavoro e dal sindacato, non essendo più sufficiente la semplice contrattazione individuale. Presupposto I requisiti per poter accedere alla disposizione agevolativa sono: reddituale di accesso 1) essere titolari, al momento dell'erogazione di una delle somme agevolate, di un all agevolazione rapporto di lavoro dipendente; 2) aver posseduto un reddito da lavoro dipendente, nell anno precedente a quello in cui si calcola la detassazione, non superiore a quello stabilito dal legislatore che, come vedremo meglio nel proseguo, per l anno in corso, è stato fissato in Euro ( reddito anno 2011); In questo ammontare vanno esclusi i redditi percepiti e assoggettati a tassazione separata mentre sono da ricomprendere le somme di cui all'art. 49, comma 2, del T.U.I.R., vale a dire redditi di pensione e gli assegni ad essi equiparati; pertanto, sono esclusi dall'applicazione del beneficio fiscale i collaboratori coordinati e continuativi in quanto il loro reddito costituisce reddito «assimilato» al lavoro dipendente. 3) non rileva ai fini della verifica della condizione di accesso il possesso di un reddito diverso da quello di lavoro dipendente anche se, a seguito della 4

5 presenza di questo ulteriore reddito, si supera il predetto limite reddituale dei ; 4) il limite reddituale agevolato deve essere verificato in relazione a tutti i rapporti di lavoro dipendente intercorsi durante l'anno Importo La misura agevolativa consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva massimo dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, nel limite di un detassabile importo complessivo lordo, anch esso determinato dall erario, in relazione alle risorse disponibili (per il 2012 il legislatore, come vedremo meglio nel proseguo, ha fissato detto importo in Euro lordi annui). Alle somme erogate in eccesso rispetto al limite agevolabile si applica la tassazione ordinaria. Il riferimento all'importo «lordo», l'agenzia l'ha interpretato al lordo della sola imposta sostitutiva e non del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori. Relativamente all'importo agevolabile è stato chiarito che: 1) trattandosi di «somme erogate» non possono essere oggetto di beneficio eventuali compensi in natura riconosciuti al lavoratore ad uno dei titoli retributivi previsti dalla norma per l'applicazione del bonus fiscale; 2) deve intendersi riferito a ciascun lavoratore dipendente e per l'intero anno (quindi rilevano anche le somme che per il medesimo titolo possono essere state erogate al dipendente in vigenza di altro rapporto di lavoro); 3) non si computa nel reddito complessivo qualora fruisce effettivamente del regime agevolato; 4) non concorre alla determinazione della situazione economica equivalente del nucleo familiare entro il limite massimo agevolabile. Pertanto, se i due coniugi beneficino entrambi della detassazione nei rispettivi rapporti di lavoro, sarà possibile escludere tale reddito dal calcolo ISEE solo nei limiti dell importo agevolabile complessivo ( euro per il 2012). Al raggiungimento del limite agevolabile concorrono tutte le remunerazioni indicate dalla norma (quindi, ad esempio, si sommano le corresponsioni per prestazioni straordinarie e premi di produttività). 5

6 In estrema sintesi, l importo massimo delle somme fiscalmente agevolabili: rappresenta un limite alla cui formazione concorrono tutte le somme, riconducibili alla nozione di premio di produttività, erogate nel periodo agevolato con estensione al 12 gennaio dell anno successivo in ottemperanza del principio di cassa allargata e a prescindere dal fatto che le somme si riferiscano a prestazione lavorative svolte in altri periodi; non può essere superato neppure in presenza di più rapporti di lavoro nel corso del medesimo anno, in quanto tale limite reddituale si intende riferito a ciascun lavoratore dipendente per l intero periodo agevolato, e non per ciascun rapporto di lavoro; rappresenta una franchigia, il cui superamento non determina il venir meno del diritto alla detassazione, ma semplicemente l applicazione del regime ordinario di tassazione alla parte delle somme erogate che eccede detto limite. L agevolazione riguarda esclusivamente la tassazione delle componenti retributive rientranti nel suo ambito di applicazione, restando, invece, queste ultime assoggettate per intero alla contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria. Quindi, per calcolare l importo massimo detassabile, gli emolumenti erogati al dipendente devono essere considerati al lordo dell imposta sostitutiva, ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie ( ministero del lavoro n. 59/2008) La proroga per il 2012 La detassazione delle somme erogate a fronte di un aumento della produttività è stata riproposta anche per il 2012 dall art. 26 del DL 98/2011 (1) convertito nella legge 111/2011 che ha, tra l altro: ribadito la necessità che le somme agevolabili siano previste da accordi collettivi di secondo livello, aziendali o territoriali. subordinato l operatività dell agevolazione in commento all adozione di un decreto del presidente del consiglio dei ministri che avrebbe dovuto individuare, nell ambito delle risorse stanziate: 1 Per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale [...], sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. Il Governo, sentite le parti sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nel presente comma nei limiti delle risorse stanziate con la legge di stabilità ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione. 6

7 l importo massimo detassabile, il presupposto reddituale di accesso all agevolazione. Per quanto concerne la necessità che specifici accordi collettivi individuino le somme agevolabili, si ricorda che, già alla fine del 2011, le principali sigle sindacali di rappresentanza dei lavoratori hanno provveduto, senza indugio, a sottoscrivere gli accordi tesi per l attuazione, nel 2012, delle finalità perseguite dalla normativa in materia di imposta sostitutiva sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività e, quindi, per il perseguimento dei relativi benefici per i lavoratori. Tuttavia, nonostante la tempestività degli accordi, la mancanza del DCPM aveva impedito ai datori di lavoro, già a partire da gennaio 2012, di applicare in busta paga la tassazione del 10%, richiesta a gran voce dai dipendenti e rappresentanze sindacali interne, con conseguente danno per le buste paga dei lavoratori che, nel frattempo, avevano sottoscritto accordi di produttività. L inapplicabilità della detassazione in assenza del DCPM attuativo era stata sottolineata, anche, da una lettera ministeriale nella quale veniva spiegato che: la norma sulla detassazione ( o meglio, sulla tassazione con imposta sostitutiva del 10% per gli incrementi produttivi nel settore privato) non è immediatamente applicabile; è indispensabile, infatti, che la presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con questo ministero emani preliminarmente un dpcm, per stabilire l importo massimo assoggettabile all imposta sostitutiva e il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell agevolazione. Il dpcm che Dopo tanta attesa è stato pubblicato, in gazzetta ufficiale del 30 maggio 2012, il fissa i limiti DPCM che fissa i limiti della detassazione della produttività del lavoro per dell agevolazione l anno DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2012 Individuazione dell'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonché del limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire della tassazione 7

8 sostitutiva. Art. Limiti di applicabilità della 1 d one del salario di 1. Per il periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n Tali misure trovano applicazione entro il limite di importo complessivo di euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 27 maggio In buona sostanza, la proroga per il 2012 di tali misure è prevista: entro il limite complessivo di Euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell anno 2011, ad Euro , al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno alla stessa imposta sostitutiva. Con questa decisione, il governo, rispetto alle scelte effettuate negli precedenti, ha ridotto l ammontare delle somme agevolabili; la platea di lavoratori aventi diritto; Anno di Importo massimo Presupposto reddituale di riferimento detassabile accesso all agevolazione Anno 2008 Euro Euro Anno 2009 Euro Euro Anno 2010 Euro Euro Anno 2011 Euro Euro Anno 2012 Euro Euro i Sul piano operativo la variazione dell importo non dovrebbe creare difficoltà ai datori di lavoro perché chi di loro avesse effettuato dei pagamenti ai dipendenti di importi detassabili potrà, comunque, provvedere ad effettuare gli aggiustamenti in sede di 8

9 conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto. Diverso è il caso per quel datore di lavoro che ha applicato l imposta sostitutiva del 10% sui premi erogati nei primi mesi dell anno ad un suo dipendente che, per il 2011, ha denunciato un reddito superiore ad Euro e, per tale motivo, automaticamente escluso, per il 2012, dall incentivo fiscale. Nel caso di specie, l unica soluzione percorribile sembrerebbe quella del ravvedimento operoso attraverso cui riversare le maggiori imposte dovute ovvero, sperare in una sanatoria (analoga a quella dello scorso anno), che offra al datore di lavoro la possibilità di versamento delle differenze, senza applicare le sanzioni. Allo stesso modo si deve considerare la detassazione applicata su somme complessivamente superiori ad Euro Pertanto, nel caso in cui il sostituto abbia detassato fino al mese di maggio 2012 si riporta sinteticamente ciò che dovrà essere effettuato ai fini fiscali, alla luce dei nuovi importi introdotti nel Dpcm in esame Reddito da Imponibile già Comportamento del datore di lavoro detassato al lavoro dipendente nel 30 maggio Euro Euro Potrà continuare a detassare fino al limite dei Euro Euro Dovrà ricondurre a tassazione ordinaria l eccedenza di Euro ovvero Euro 500 ( si ritiene tramite lo strumento del ravvedimento operoso) Euro Qualsiasi importo Dovrà ricondurre tutto l importo a tassazione ordinaria. (si ritiene tramite lo strumento del ravvedimento operoso) Modalità di Come appena anticipato, il legislatore ha previsto che sia applicata un imposta calcolo sostitutiva dell Irpef e delle addizionali comunale e regionale nella misura del 10% dell imposta sostitutiva per sulle somme erogate nell anno 2012 a livello aziendale per incrementi di produttività l anno 2012 innovazione ed efficienza organizzativa e/o altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa, di importo non superiore ad Euro

10 Per individuare il predetto limite reddituale, il datore di lavoro deve prendere in considerazione gli emolumenti erogati al lavoratore dipendente: al lordo dell imposta sostitutiva; e al netto delle trattenute previdenziali dovute. In termini concreti, il datore di lavoro deve: sottrarre dall entità del corrispettivo lordo del premio di produttività da assoggettare all imposta sostitutiva del 10% le trattenute previdenziali obbligatorie; applicare la predetta imposta sulla parte residua, nel limite massimo complessivo annuo di euro. Si supponga che, nel corso del 2012, un datore di lavoro eroghi ad un suo dipendente un premio di produttività ( così come previsto dagli accordi collettivi) di ammontare lordo pari ad Euro 2.000, da assoggettare ad aliquota contributiva del 9,19%. Si precisa che nel 2011 il medesimo dipendente ha conseguito un reddito complessivo, ai fini della detassazione, di Euro ( limite massimo introdotto dal DPCM Euro ) Ammontare lordo premio di produttività Euro Contributi previdenziali obbligatori Euro 183,80 Base imponibile dell imposta sostitutiva Euro 1.816,2 Imposta sostitutiva (10%) Euro 181,62 Si supponga che, nel corso del 2012, il medesimo datore di lavoro eroghi ad un altro dipendente un premio di produttività di ammontare lordo pari ad Euro 5.000, da assoggettare ad aliquota contributiva del 9,19%. Si precisa, anche in questo caso, che il dipendente ha conseguito, ai fini della detassazione, un reddito complessivo di Euro Ammontare lordo premio di produttività Euro Contributi previdenziali obbligatori Euro 459,50 Base imponibile dell imposta sostitutiva di cui: Euro 4.540,5 Euro assoggettati a imposta sostitutiva Euro (eccedenza) assoggettati a tassazione ordinaria Imposta sostitutiva (10%) Euro 250 Copyright La Lente sul Fisco 10

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