DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011: NOVITÀ E CONFERME

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1 Circolare N. 47 Area: ADEMPIMENTI Periodico plurisettimanale 17 giugno 2011 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011: NOVITÀ E CONFERME Con la riforma dell ordinamento delle CCIAA sono stati modificati i criteri per la determinazione del diritto annuale dovuto dai soggetti iscritti alla Camera di Commercio. L importo del diritto annuale, come pure gli scaglioni di fatturato, non hanno subito variazioni rispetto al 2010, tuttavia, le imprese individuali sono ora tenute al pagamento del diritto in misura fissa a prescindere dalla sezione, ordinaria o speciale, di iscrizione. Gli imprenditori individuali e le società interessate dagli studi di settore possono effettuare il versamento del diritto annuale 2011 entro il maggior termine del 6 luglio 2011 (5.8 con la maggiorazione dello 0,40%). LE NUOVE DISPOSIZIONI Con il D.Lgs. 23/2010, recante la riforma dell'ordinamento relativo alle CCIA, sono state apportate alcune modifiche alle modalità di determinazione del diritto annuale. Tali modifiche sono state recepite dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Decreto , in base al quale, a partire dal 2011: 1) sono tenuti al pagamento del diritto annuale (in misura fissa) anche i soggetti iscritti al solo REA (ad esempio, associazioni, fondazioni, enti non profit, ecc.), precedentemente esclusi; 2) le imprese individuali iscritte nel Registro delle Imprese sono tenute a determinare il diritto annuale in misura fissa a prescindere dalla sezione di iscrizione. Sino al 2010 la misura fissa era prevista per le sole imprese iscritte alle Sezione Speciale, quelle iscritte alla Sezione Ordinaria determinavano il diritto annuale in percentuale sul fatturato IRAP dell anno precedente. Inoltre, in via transitoria per il solo anno 2011, le società semplici e le società tra avvocati sono tenute al versamento del diritto annuale nella misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato (pari a 200). Per le società semplici agricole il diritto annuale è transitoriamente dovuto nella misura del 50% della quota fissa prevista per il primo scaglione di fatturato (pari a 100). Gli importi dovuti in misura fissa dai soggetti iscritti al REA, dalle società semplici (agricole e non) e dalle società tra avvocati sono stabiliti in via transitoria, in attesa dell emanazione di un decreto interministeriale che dovrà determinare le relative modalità di determinazione del diritto annuale. SOGGETTI OBBLIGATI Sono obbligati al pagamento i soggetti già iscritti nel Registro delle Imprese al 1 gennaio 2011 e quelli iscritti o annotati nel corso del 2011 (anche solo per una frazione dell anno). I soggetti cessati, e quindi cancellati dal Registro Imprese nel corso del 2011, sono tenuti al versamento del diritto annuale in misura intera, indipendentemente dai mesi di effettivo esercizio dell attività. RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 1 di 9

2 A partire dal 2011, tra i soggetti obbligati rientrano anche quelli iscritti esclusivamente al REA (Repertorio Economico Amministrativo). Sono tenute al versamento anche le imprese in amministrazione straordinaria (almeno sino a quando viene autorizzato l'esercizio d'impresa), in liquidazione volontaria, concordato preventivo, amministrazione controllata, nonché quelle rese inattive successivamente alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese. SOGGETTI ESONERATI Sono esonerati dal versamento del diritto annuale CCIAA 2011 i seguenti soggetti: imprese dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa nel 2010 (salvo esercizio provvisorio dell attività); imprese individuali cessate nel corso del 2010 che hanno presentato richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il (il 30.1 cadeva di domenica); società ed enti che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2010 e hanno presentato richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il ; cooperative sciolte nel 2010 per provvedimento dell Autorità governativa. LA DETERMINAZIONE DEL DIRITTO ANNUALE Il diritto annuale è determinato in misura fissa o in percentuale sul fatturato IRAP conseguito nel A seguito delle modifiche operate dal D.Lgs. 23/2010, la situazione, transitoria, può essere sintetizzata come di seguito. Misura fissa In % sul fatturato Imprese individuali (Sezione Ordinaria o Speciale) Soggetti iscritti al REA IN VIA TRANSITORIA Società semplici (agricole e non) IN VIA TRANSITORIA Società tra avvocati Snc, sas Srl, spa, sapa Società cooperative e consorzi In via transitoria per il solo 2011, le società semplici (agricole e non agricole) e le società tra avvocati sono tenute al pagamento del diritto in misura fissa. Dal 2012 il diritto dovrà, invece, essere determinato in misura percentuale. In caso di passaggio da una natura giuridica soggetta al diritto in misura fissa ad una soggetta al diritto in misura percentuale o viceversa, il diritto va determinato in base alla natura giuridica al 1 gennaio SOGGETTI GIÀ ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE AL 1 GENNAIO 2011 Per i soggetti già iscritti al Registro Imprese (o al REA) alla data del 1 gennaio 2011, il diritto si determina in misura fissa o in percentuale sul fatturato IRAP Come precisato dal Ministero delle Attività Produttive nella Nota n /2004, rileva la data di iscrizione al Registro delle Imprese, non quella di inizio dell attività. DIRITTO ANNUALE DETERMINATO IN MISURA FISSA Il diritto annuale CCIAA è dovuto in misura fissa dai seguenti soggetti CA RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 2 di 9

3 SOGGETTO SEDE LEGALE UNITÀ LOCALE Imprese individuali iscritte nella Sezione Ordinaria Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione Speciale Soggetti iscritti esclusivamente al REA 30 == Società semplici agricole IN VIA TRANSITORIA Società semplici non agricole IN VIA TRANSITORIA Società tra avvocati IN VIA TRANSITORIA DIRITTO ANNUALE DETERMINATO IN MISURA PERCENTUALE Il diritto annuale CCIAA è determinato sulla base del fatturato IRAP 2010 dai seguenti soggetti. SOGGETTO IMPORTO DOVUTO Snc e sas Srl, spa e sapa In base al fatturato IRAP 2010 Consorzi e cooperative INDIVIDUAZIONE DELLE VOCI DI RIFERIMENTO NEL MODELLO IRAP 2011 Il relativo fatturato IRAP è desumibile dalla dichiarazione IRAP 2011 (relativa al 2010) e, come indicato nella CM 19230/2009, corrisponde alla somma di quanto esposto nei seguenti righi. SOGGETTO RIGO DICHIARAZIONE IRAP 2011 Società di capitali Società di persone che determinano la base imponibile IRAP con il metodo fiscale ex art. 5-bis, D.Lgs. 446/1997 Società di persone che determinano la base imponibile IRAP con il metodo da bilancio ex art. 5, D.Lgs. 446/1997 Società di persone in regime forfetario Quadro IC, sez. I: rigo IC1 + rigo IC5 Quadro IP, sez. I: rigo IP1 Quadro IP, sez. II: rigo IP13 + rigo IP17 Quadro IP, sez. III: rigo IP47 Società di persone esercenti attività agricola Quadro IP, sez. IV: rigo IP52 I valori vanno depurati dall eventuale adeguamento agli studi di settore. SCAGLIONI DI FATTURATO Al fatturato IRAP 2010 vanno applicate le seguenti aliquote, differenziate per scaglioni CA RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 3 di 9

4 SCAGLIONI DI FATTURATO OLTRE FINO A ALIQUOTE (misura fissa) ,00 + 0,015% (della parte eccedente ) ,50 + 0,013% (della parte eccedente ) ,00 + 0,010% (della parte eccedente ) ,00 + 0,009% (della parte eccedente ) ,00 + 0,005% (della parte eccedente ) ,00 + 0,003% (della parte eccedente ) Oltre ,00 + 0,001% (della parte eccedente ) fino a un importo massimo di Esempio 1 La dichiarazione IRAP 2011 della Barca Srl è così compilata: Il fatturato IRAP di riferimento è pari a ( ), il diritto annuale 2011 è dato da: 200,00 + (misura fissa) 21,75 = ( ) x 0,015% 221,75 diritto annuale dovuto per il ,00 importo da versare con mod. F24 Gli importi del diritto annuale, da versare con mod. F24, devono essere arrotondati all'unità di euro (per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi, per difetto, se inferiore a detto limite). Ad esempio, 221,50 diventano 222, 221,42 diventano 221. SOGGETTI ISCRITTI NEL CORSO DEL I soggetti che si iscrivono (o annotano) per la prima volta al Registro delle Imprese (o al REA) nel corso del 2011, devono provvedere, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o annotazione, a versare il diritto annuale nelle seguenti misure. SOGGETTO IMPORTO DOVUTO Imprese individuali iscritte nella Sezione Ordinaria 200 Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione Speciale 88 Soggetti iscritti esclusivamente al REA CA RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 4 di 9

5 Società semplici agricole IN VIA TRANSITORIA 100 Società semplici non agricole IN VIA TRANSITORIA 200 Società tra avvocati IN VIA TRANSITORIA 200 Altri soggetti (snc, sas, srl, spa, sapa, cooperative, consorzi, ecc.) 200 MAGGIORAZIONI RICHIESTE DA ALCUNE CCIAA Ciascuna CCIAA può autonomamente stabilire una maggiorazione all importo di base fino a un massimo del 20%. Le CCIAA che risultano aver deliberato la maggiorazione sono le seguenti. CCIAA MAGGIORAZIONE CCIAA MAGGIORAZIONE Agrigento 18% Messina 20% Alessandria 15% Palermo 20% Asti 20% Perugia 20% Cagliari 20% Pisa 20% Caltanisetta 20% Prato 20% Catania 20% Ragusa 10% Enna 20% Ravenna 7% Firenze 20% Rimini 20% Gorizia 20% Siena 10% La Spezia 10% Trapani 20% Livorno 20% Trieste 20% Macerata 20% Verbano Cusio Ossola 20% 1) - 10% 2) Mantova 10% Vercelli 12% Massa Carrara 20% Verona 10% 1) Sezione Ordinaria. 2) Sezione Speciale. È comunque opportuno verificare presso la propria CCIAA l esistenza o meno di tale maggiorazione. La maggiorazione, se dovuta, va applicata dopo aver determinato il diritto annuale. Esempio 2 La dichiarazione IRAP 2011 della Barca Srl, con sede in Verona, è così compilata: Il fatturato IRAP di riferimento è pari a ( ), il diritto annuale 2011 è dato da: CA RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 5 di 9

6 305,00 + (misura fissa) 135,90 = ( ) x 0,009% 440, diritto annuale dovuto per il ,09000 = maggiorazione deliberata dalla CCIAA di Verona (440,90000 x 10%) 484, ,00 importo da versare con mod. F24 Attenzione, al fine di determinare l'importo dovuto, nei calcoli intermedi devono essere utilizzati cinque decimali, l'importo così ottenuto va poi arrotondato al centesimo di euro con metodo matematico in base al terzo decimale (3 decimale: =/> 5 per eccesso; < 5 per difetto). Gli importi del diritto annuale da versare mediante mod. F24 devono essere infine arrotondati all'unità di euro. UNITÀ LOCALI E SEDI SECONDARIE Per ciascuna unità locale/sede secondaria deve essere versato un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 200. PER CIASCUNA UNITÀ LOCALE O SEDE SECONDARIA MASSIMO 20% di quanto dovuto per la sede principale 200 I soggetti iscritti esclusivamente al REA non sono tenuti al versamento della maggiorazione prevista per le unità locali. Per le unità locali di aziende che hanno sede in una delle province che hanno deliberato la maggiorazione di cui al paragrafo precedente, il 20% per unità locale va calcolato sul diritto dovuto per la sede principale al netto dell eventuale maggiorazione deliberata dalla corrispondente Camera di Commercio. Una volta ottenuto il valore per l unità locale, questo va maggiorato in base a quanto deliberato dalla Camera di Commercio competente. Esempio 3 Avendo a riferimento i dati dell esempio n. 2), si ipotizzi che la Barca Srl disponga di due unità locali situate nella provincia di Verona. Il diritto dovuto per le unità locali va calcolato moltiplicando quanto dovuto per la sede principale per il 20%: 440,90000 x 20% = 88,18000 x 2 unità = 176, Totale: 440,90000 (sede) + 176,36000 (unità locali) = 617, Al totale va poi aggiunta la maggiorazione del 10% richiesta dalla CCIAA di Verona (617,26000 x 10% = 61,72600) per un totale complessivo di 678,98600 da arrotondare al centesimo di euro (678,99) e poi all unità di euro ( 679 diritto annuale). UNITÀ LOCALI E SEDI SECONDARIE DI IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL ESTERO Per le unità locali/sedi secondarie di imprese aventi sede all estero, il diritto annuale ammonta a 110 (aumentato dell eventuale maggiorazione). 110 per ciascuna unità locale o sede secondaria UNITÀ LOCALE O SEDE SECONDARIA ALL ESTERO MODALITÀ DI VERSAMENTO Il versamento del diritto annuale va effettuato a favore della CCIAA competente in relazione alla provincia ove ha sede l impresa al 1 gennaio 2011; per le sedi secondarie/unità locali poste in altre province è competente la CCIAA di tali province CA RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 6 di 9

7 In caso di iscrizione successiva alla data dell , occorre far riferimento alla sede dell impresa alla data di iscrizione. Il versamento va effettuato in un'unica soluzione (non può essere rateizzato) tramite il mod. F24, riportando nella sezione ICI ed altri tributi locali. RA Il codice ente corrisponde alla sigla automobilistica della CCIAA cui il pagamento è riferito. Si ricorda che il diritto annuale può essere compensato nel mod. F24 con crediti eventualmente disponibili. Le imprese che esercitano l attività in più province devono indicare, per ciascuna di essa, il codice ente e l importo dovuto. TERMINI DI VERSAMENTO Il pagamento del diritto annuale CCIAA va effettuato entro il termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, che corrisponde al 16 giugno 2011 oppure al 18 luglio 2011 (il 16.7 cade di sabato) con la maggiorazione dello 0,40% (da sommare al diritto dovuto senza arrotondamenti). Tuttavia, il DPCM (si veda la CF n. 41/2011) ha previsto la proroga degli ordinari termini di versamento delle imposte al 6 luglio 2011 ( con la maggiorazione dello 0,40%). La proroga interessa: 1) le persone fisiche (e, quindi, anche gli imprenditori individuali); 2) i soggetti che esercitano un attività per la quale è stato elaborato uno studio di settore e il cui termine di versamento è fissato al (18.7 con la maggiorazione dello 0,40%). L applicabilità della proroga al diritto annuale CCIAA è stata confermata dal Ministero dello Sviluppo Economico con Nota n /2011. SOGGETTO TERMINI DI VERSAMENTO Imprese individuali ( con maggiorazione 0,40%) Società di persone NON interessate dagli studi di settore ( con maggiorazione 0,40%) Società di persone interessate dagli studi di settore ( con maggiorazione 0,40%) Società semplici NON interessate dagli studi di settore ( con maggiorazione 0,40%) CA RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 7 di 9

8 Società semplici interessate dagli studi di settore ( con maggiorazione 0,40%) Soggetti iscritti al REA NON interessati dagli studi di settore ( con maggiorazione 0,40%) Soggetti iscritti al REA interessati dagli studi di settore ( con maggiorazione 0,40%) Società di capitali che hanno approvato il bilancio entro il NON interessate dagli studi di settore Società di capitali che hanno approvato il bilancio entro il interessate dagli studi di settore Società di capitali che approvano il bilancio entro 180 gg. dalla chiusura dell esercizio Società di capitali che non approvano il bilancio nei termini (oltre 180 gg. dalla chiusura dell esercizio) Società di capitali che non approvano il bilancio nei termini e hanno usufruito della proroga ex art. 2364, C.C ( con maggiorazione 0,40%) ( con maggiorazione 0,40%) Giorno 16 mese successivo all approvazione del bilancio (ulteriori 30 gg. maggiorazione 0,40%) Giorno 16 sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta (ulteriori 30 gg. maggiorazione 0,40%) Giorno 16 mese successivo a quello in cui doveva essere approvato il bilancio (ulteriori 30 gg. maggiorazione 0,40%) SOCIETÀ CON ESERCIZIO NON COINCIDENTE CON L ANNO SOLARE Il termine di versamento varia a seconda del mese di chiusura dell esercizio. Il diritto deve essere versato entro: il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura dell esercizio, oppure, il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, se l approvazione avviene oltre 120 gg. dalla chiusura dell esercizio. MANCATO PAGAMENTO: SANZIONI E RAVVEDIMENTO Il mancato o insufficiente pagamento del diritto CCIAA comporta, oltre alle sanzioni di seguito elencate, il blocco della certificazione camerale. Le violazioni formali, invece, non sono sanzionabili (si pensi, ad esempio, all errata indicazione nel mod. F24 del codice tributo o dell anno di riferimento). VIOLAZIONE SANZIONE Versamento tardivo Effettuato entro 30 gg. dalla scadenza 10% Versamento omesso Violazione formale Effettuato oltre 30 gg. dalla scadenza oppure effettuato in parte (limitatamente a quanto non versato) Non sanzionabile Dal 30% al 100% RAVVEDIMENTO OPEROSO È comunque possibile ricorrere all istituto del ravvedimento operoso. Si ricorda che l istituto del ravvedimento operoso è applicabile solo se la violazione non è già stata constatata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche delle quali CA RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 8 di 9

9 gli autori o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza. RAVVEDIMENTO OPEROSO SANZIONE Versamento tardivo Effettuato entro 30 gg. dalla scadenza 3,75% Versamento omesso Effettuato oltre 30 gg. ed entro 1 anno dalla scadenza 6% In considerazione di quanto affermato dal Ministero dello Sviluppo economico nella Nota n /2008, non si ritengono applicabili al diritto annuale CCIAA le nuove misure previste in tema di ravvedimento operoso dalla Legge di Stabilità (3% - 3,75%). Si consiglia, comunque, di verificare presso la propria Camera di Commercio (alcune CCIAA applicano le nuove misure). Rammentiamo, infine, i codici tributo da utilizzarsi in caso di ravvedimento operoso: 3850 Diritto camerale Compensabile con altri tributi/contributi 3851 Interessi (1% sino al ,5% dall ) NON compensabili con altri tributi/contributi 3852 Sanzione amministrativa NON compensabile con altri tributi/contributi Quale anno di riferimento va indicato l anno cui si riferisce il versamento CA RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 9 di 9

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