Capitolo Secondo La legislazione tributaria

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1 Capitolo Secondo La legislazione tributaria 1. La politica fiscale La politica fiscale è uno degli strumenti di cui si serve lo Stato per realizzare scopi socio-economici di interesse generale come quello di distribuire il reddito e la ricchezza fra le classi sociali e ricercare le risorse necessarie (cioè i tributi) per permettere lo sviluppo. Infatti, la politica fiscale è l insieme delle leggi che mirano a dividere il carico tributario tra i membri della collettività (cioè i contribuenti): tanto maggiore è il peso dei tributi che grava sul singolo, tanto minore risulterà il suo reddito disponibile (e viceversa). Il sistema tributario è quindi formato dall insieme delle norme giuridiche che regolano l attività dello Stato volta a procurarsi i mezzi finanziari indispensabili per soddisfare i bisogni pubblici della collettività, con prelievi forzosi imposti ai cittadini. I tributi sono dunque regolati da norme giuridiche che, nel loro insieme, formano il sistema tributario. I principi generali a cui s ispira il sistema tributario italiano si ritrovano nell art. 53 della Costituzione: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività». Da questo precetto giuridico si rilevano i principi fondamentali che regolano il sistema: legalità dell imposta: l imposta è conforme alle prescrizioni della legge. universalità del tributo: l imposta si applica a tutti i cittadini. equità del carico fiscale: l imposta colpisce in diversa misura i cittadini a seconda della loro capacità contributiva, ovvero in base all entità del reddito di cui ciascuno dispone; chi possiede un reddito di deve contribuire in misura maggiore di chi possiede un reddito di ; progressività dell imposta: l imposta aumenta in modo più che proporzionale al crescere del reddito. 2. Il tributo e i suoi elementi Con il termine tributo s intende ogni prestazione di denaro dovuta dai cittadini allo Stato e agli altri enti pubblici. Sono elementi del tributo: la base imponibile, che rappresenta quanto viene accertato come effettivamente goduto o posseduto, ai fini dell applicazione di un imposta a un singolo contribuente. È la grandezza, espressa in termini monetari, sulla quale si calcola l imposta; se il reddito complessivo di un contribuente ammonta a , tale importo rappresenta la base imponibile su cui calcolare l imposta; l aliquota rappresenta la percentuale che si applica alla base imponibile al fine di calcolare l imposta; se la base imponibile è di , supposta l aliquota del 33%, l imposta che il contribuente deve versare allo Stato corrisponde a ;

2 40 Parte Prima: Tecnica di amministrazione di agenzia il presupposto oggettivo è dato dal fatto che le imposte sono prestazioni pecuniarie obbligatorie che lo Stato o altro ente pubblico ha il diritto di esigere indipendentemente da qualsiasi rapporto esistente tra il contribuente e la pubblica amministrazione; il soggetto passivo è la persona fisica, giuridica o ente tenuti per legge a pagare l imposta; il soggetto attivo è lo Stato in quanto percettore delle entrate tributarie. 3. Classificazione dei tributi I tributi si distinguono in: imposte; tasse; contributi speciali. 3.1 Le imposte Le imposte sono la quota parte di ricchezza che lo Stato preleva dalle persone fisiche e giuridiche per provvedere al mantenimento dei servizi pubblici. Le imposte si distinguono innanzitutto in dirette e indirette. Le imposte dirette riguardano la capacità contributiva e incidono sull insieme del reddito del contribuente, come ricchezza complessiva. Le principali imposte dirette del nostro sistema tributario sono: l IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche); l IRAP (imposta regionale sulle attività produttive); l IRES (imposta sul reddito delle società); l ICI (imposta comunale sugli immobili). Le imposte indirette colpiscono gli atti di produzione, di scambio e di consumo di beni e servizi in quanto, con la loro acquisizione, il cittadino manifesta indirettamente la propria capacità di acquisto, cui si ricollega la capacità contributiva; infatti, chi dispone di elevati redditi è portato a spendere di più. Rientrano in questa categoria di imposte: l IVA (imposta sul valore aggiunto); l imposta di bollo: richiesta per certi atti e documenti; l imposta di registro: dovuta allo Stato per la registrazione di certi atti (ad esempio per la compravendita di beni immobili); l imposta di fabbricazione: che grava sulla fabbricazione di alcuni prodotti. Già sappiamo che le imposte vengono calcolate applicando un aliquota percentuale alla base imponibile. Con riferimento alle modalità di calcolo, si hanno: imposte proporzionali: con aliquota costante (l aliquota non cambia al variare della base imponibile); imposte progressive: con aliquota crescente (l aliquota aumenta all aumentare della base imponibile); imposte regressive: con aliquota decrescente (l aliquota diminuisce all aumentare della base imponibile).

3 Capitolo Secondo: La legislazione tributaria Le tasse La tassa è il corrispettivo pagato da un cittadino in cambio di uno specifico servizio resogli dallo Stato o da un ente pubblico. In questo caso l obbligo del pagamento non è generalizzato come avviene per l imposta, ma sorge solo in quanto vi sia la richiesta da parte del singolo di poter fruire di un determinato servizio a fronte del quale sia richiesto il pagamento di un certo importo all amministrazione statale. È da osservare che l importo richiesto in pagamento, ovvero la tassa, è di norma inferiore al costo del servizio reso, per cui lo Stato si sobbarca una parte del costo. Si pensi ad esempio alla tassa per l istruzione scolastica, al cui pagamento sono tenuti solo i soggetti che usufruiscono del servizio. 3.3 I contributi speciali I contributi speciali sono prestazioni obbligatorie dovute dai soggetti che traggono indirettamente una particolare utilità da una attività svolta dalla pubblica amministrazione nell interesse generale. Anche qui il carattere distintivo è da ricercarsi nel vantaggio particolare di cui il soggetto viene a disporre a seguito dell iniziativa della pubblica amministrazione dalla quale sorge l obbligo del pagamento del contributo. I contributi speciali hanno quindi caratteristiche sia dell imposta (obbligo del pagamento) sia della tassa (in quanto il soggetto viene a fruire, sia pure indirettamente, di una particolare utilità). Si pensi ad esempio al pagamento di un contributo dovuto ad un ente di bonifica. 4. L IRPEF L IRPEF è una imposta personale progressiva che colpisce il complesso dei redditi prodotti nell anno solare dalle persone fisiche residenti, nonché i redditi prodotti nel territorio nazionale dalle persone fisiche non residenti. Si tratta di un imposta: erariale, in quanto affluisce nelle casse dello Stato, che ne eroga una parte alle Regioni e ai Comuni; diretta, in quanto considera il reddito prodotto da ciascun contribuente nel periodo d imposta; personale, perché colpisce la capacità contributiva del soggetto, tenendo conto della sua situazione personale, familiare e sociale, sicché si può verificare che a parità di reddito un contribuente venga a pagare meno di un altro; generale, in quanto non colpisce il singolo reddito, ma la totalità dei redditi prodotti dal contribuente nel periodo d imposta; progressiva per scaglioni di reddito, in quanto è prevista l applicazione di aliquote fiscali crescenti all aumentare dell imponibile. Come abbiamo avuto modo di vedere l imposta colpisce tutti i redditi prodotti nel periodo d imposta dalle persone fisiche residenti oppure prodotti nel territorio nazionale da persone fisiche non residenti, con la sola esclusione dei redditi esenti, soggetti ad imposta sostitutiva oppure a ritenuta alla fonte a titolo d imposta.

4 42 Parte Prima: Tecnica di amministrazione di agenzia 5. L IRES L IRES è l imposta erariale, diretta, generale, proporzionale che colpisce il reddito delle società e di altri enti a queste assimilati. Presenta quindi le stesse caratteristiche dell IRPEF, fatta eccezione per il carattere proporzionale dell imposta; infatti nell IRES trova applicazione un aliquota fiscale costante del 27,5%. Ai sensi dell articolo 73 del TUIR, recentemente modificato dal D.L. 1/2012, devono considerarsi soggetti passivi dell IRES: a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato; d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 6. L IRAP L IRAP è l imposta regionale sulle attività produttive, essa rappresenta un imposta sul valore aggiunto prodotto che colpisce la ricchezza (intesa come presupposto impositivo) allo stadio della sua produzione e non a quello della sua percezione (come le imposte sui redditi) né a quello sul suo consumo (come l IVA). Il presupposto del tributo, la cui aliquota base è fissata nella misura del 3,9%, è individuato nello svolgimento, a carattere individuale, di un attività autonomamente organizzata diretta a produrre o scambiare beni, ovvero a prestare servizi. Fino al periodo d imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2008 l IRAP era indeducibile dal reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi. L art. 6 del cd. decreto anticrisi (D.L. 185/2008, conv. in L. 2/2009), prevedeva una parziale deducibilità dell imposta regionale. A partire dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2012, scatterà la piena deducibilità dal reddito IRES o IRPEF dell imposta regionale pagata sul costo del lavoro. Tale deducibilità sarà commisurata alla quota imponibile riferita al lavoro dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell art. 11 del decreto istitutivo dell IRAP (art. 2, D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011). Il suo gettito è destinato quasi interamente a finanziare la spesa sanitaria regionale. La base imponibile è data dal valore della produzione netta derivante dall attività esercitata nel territorio della Regione. Se l attività viene esercitata nel territorio di più Regioni, la base imponibile viene suddivisa proporzionalmente all ammontare delle retribuzioni spettanti (compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, le collaborazioni coordinate e continuative e gli utili erogati agli associati in partecipazione) al personale addetto con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse operanti per un periodo di almeno tre mesi nel territorio di ciascuna Regione.

5 Capitolo Secondo: La legislazione tributaria L IVA La principale imposta indiretta L IVA è un imposta proporzionale ad aliquote differenziate. Tutte le transazioni di beni e servizi sono assoggettate all IVA: si tratta di una particolare imposta che colpisce il valore aggiunto di un bene o di un servizio, ovvero la differenza tra il prezzo di vendita al consumatore finale ed il costo dei fattori produttivi impiegati per ottenere il prodotto. L IVA è: un imposta generale sui consumi, in quanto riguarda tutti i contribuenti e finisce sempre per colpire i consumatori finali di beni e servizi che non hanno la possibilità di rivalersi su altri; un imposta indiretta, in quanto colpisce gli atti di scambio e non la capacità reddituale dei singoli contribuenti; un imposta proporzionale con aliquote differenziate, in quanto restando le aliquote costanti al variare della base imponibile, queste si differenziano in base alla natura del bene ceduto. Attualmente trovano applicazione le seguenti aliquote: 4% aliquota minima; 10% aliquota ridotta; 21% aliquota normale. L imposta sul valore aggiunto viene sempre a costituire un costo per il consumatore finale, mentre per i soggetti IVA origina posizioni di debito e di credito nei riguardi della pubblica amministrazione. 7.1 I presupposti dell IVA L imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell esercizio di imprese o nell esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate. Il che significa che devono sussistere contemporaneamente tre presupposti affinché l imposta trovi applicazione: il presupposto oggettivo, ovvero il campo di applicazione dell imposta che può consistere nelle cessioni di beni (compravendita), nelle prestazioni di servizi (consulenza di un professionista), nelle importazioni e negli acquisti intracomunitari di beni; il presupposto soggettivo, riguarda i soggetti passivi d imposta identificabili in un imprenditore, in un artista o in un professionista; le importazioni sono comunque assoggettabili ad imposta indipendentemente dal soggetto che le effettua, pertanto, su di esse si applica l IVA anche se effettuate da privati non imprenditori; al riguardo è da osservare che la libera circolazione dei beni in ambito UE (Unione Europea) limita il concetto di importazione alle operazioni d acquisto effettuate al di fuori della UE. Sono soggetti passivi d imposta: gli imprenditori agricoli e commerciali, le società di persone e di capitali, le società cooperative, gli enti pubblici e privati (quando abbiano per attività preminente l esercizio di attività commerciali o agricole), i soggetti che esercitano l attività di servizi non commerciali (purché organizzati in forma d impresa), coloro che esercitano arti e professioni. Non sono soggetti passivi d imposta i privati venendo a mancare il presupposto soggettivo;

6 44 Parte Prima: Tecnica di amministrazione di agenzia il presupposto territoriale. In merito al concetto di territorialità, di recente è intervenuto il D.Lgs. 18/2010, che ha dato attuazione alla direttiva CE n. 8/2008. Con esso sono stati introdotti nuovi articoli nel decreto IVA che ridisegnano il principio di territorialità nella cessione di beni e nelle prestazioni di servizi. Nello specifico l art. 7 del D.P.R. 633/1972, completamente sostitutivo, definisce il territorio dello Stato come il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e Campione d Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano, mentre con l espressione territorio della Comunità, si intende il terriotorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo dell Unione europea ad esclusione oltre dei comuni sopra indicati anche: il Monte Athos, per la Repubblica ellenica; l isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen, per la Repubblica federale di Germania; i Dipartimenti d oltremare, per la Repubblica feancese; Centa, Melilla e le isole Canarie, per il Regno di Spagna; le isole Åland, per la Repubblica di Finlandia; le isole Anglo-Normanne. 7.2 Classificazione delle operazioni commerciali La normativa IVA distingue le operazioni commerciali in: operazioni rientranti nel campo di applicazione IVA, ovvero operazioni in cui si verificano contemporaneamente i presupposti oggettivo, soggettivo e territoriale. Tali operazioni, brevemente chiamate operazioni IVA, si distinguono in: operazioni imponibili, previste dagli artt. 2 e 3 del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni e integrazioni, riguardano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi soggetti ad applicazione d imposta. Si considerano cessioni di beni tutti i trasferimenti a titolo oneroso, mentre quelle a titolo gratuito si considerano imponibili solo se rientranti nell attività specifica d impresa, compreso l autoconsumo; si considerano prestazioni di servizi le attività esercitate contro pagamento di un corrispettivo. Tra le operazioni delle agenzie di viaggio, numerose sono soggette ad aliquota del 21%: il margine sui pacchetti turistici svolti nell Unione Europea, i servizi congressuali, le consulenze, i diritti di agenzia; sono soggette ad aliquota ridotta del 10% i servizi degli alberghi, ristoranti, bar e simili, trasporti nazionali di persone, locazione di immobili ad uso abitativo non esenti; sono, invece, soggetti ad aliquota minima del 4% i servizi mensa; operazioni non imponibili, riguardano cessioni di beni e prestazioni di servizi che per loro natura rientrerebbero nelle imponibili, ma che non sono assoggettate ad applicazione d imposta in quanto destinate al consumo al di fuori del territorio nazionale. Si tratta di operazioni connesse con le esportazioni ed operazioni assimilate. Si ricorda che con il recepimento della Direttiva CEE 91/680 i concetti di esportazione e importazione mantengono la loro validità solo per i paesi non appartenenti all Unione europea. Le principali operazioni non imponibili svolte o ricevute dalle agenzie sono: trasporti internazionali di persone con partenza o arrivo in Italia; noleggi e locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari etc.; provvigioni per intermediazione nei trasporti internazionali di persone sia per quelle corrisposte dal vettore che per i diritti di agenzia corrisposti dal cliente per la prenotazione del biglietto; pacchetti fuori UE e assimilati e relative

7 Capitolo Secondo: La legislazione tributaria 45 provvigioni; la parte dei corrispettivi relativi ad operazioni all interno della UE non assoggettata ad imposta perché corrispondente ai costi dedotti per determinare la base imponibile; operazioni esenti rappresentate da cessioni di beni e prestazioni di servizi che lo Stato ritiene opportuno non sottoporre ad imposta per ragioni di convenienza economico-sociale. Per le agenzie di viaggio le operazioni esenti da IVA riguardano: interessi per finanziamenti, depositi o dilazioni di pagamento; coperture assicurative stipulate a proprio nome ma per conto di terzi non accessorie al viaggio; operazioni relative a valute estere; provvigioni relative a operazioni di cui alle lettere precedenti; locazioni di immobili a destinazione abitativa; prestazioni di trasporto urbano di persone, effettuate da persone abilitate ed entro comuni non distanti più di 50 chilometri; prestazioni di visita ai musei, monumenti e simili; cessioni di beni acquistati senza poter detrarre l IVA; operazioni non rientranti nel campo di applicazione IVA ovvero prive dei necessari presupposti o non considerate cessioni di beni o prestazioni di servizio. Tali operazioni sono escluse dall obbligo della fatturazione e non rientrano nel calcolo del volume d affari dell azienda. Le principali operazioni fuori campo tipiche delle agenzie di viaggio sono: le prestazioni relative di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili previsti dall art. 7quinquies del D.P.R. 633/1972, introdotto dal D.Lgs. 18/2010, che non sono realizzate in territorio italiano, indipendentemente dalla nazionalità del soggetto committente e del soggetto prestatore; i trasporti di passeggeri, di cui all art. 7quater lett. b) del D.P.R. 633/1972, effettuati su territorio non nazionale. 7.3 Il momento impositivo Per momento impositivo s intende il momento in cui l operazione è da ritenersi conclusa e in cui la stessa viene sottoposta a imposizione fiscale. Il momento impositivo riveste notevole importanza in quanto serve per: definire quale aliquota sia da applicare, nel caso siano intervenuti mutamenti nelle percentuali di applicazione (l aliquota da applicare è quella in vigore nel giorno in cui l operazione si è conclusa); definire il periodo di tempo concesso per l adempimento di determinate operazioni. Il momento impositivo varia a seconda della natura dei beni o delle prestazioni cedute. Infatti, le cessioni di beni seguono l art. 6, co. 1, D.P.R. 633/1972, secondo cui si considerano effettuate nel momento della stipulazione se si tratti di beni immobili e nel momento della consegna per i beni mobili. Le prestazioni di servizi, invece, seguono l art. 6, co. 3 secondo cui si ritengono effettuate al momento del pagamento del corrispettivo. 8. L IVA per le agenzie di viaggio L attività svolta dalle agenzie di viaggio è soggetta ad un duplice regime fiscale ai fini dell imposta sul valore aggiunto: un regime ordinario, a cui sono assoggettate tutte le altre attività d impresa. Tale regime vale soprattutto per le attività di intermediazione;

8 46 Parte Prima: Tecnica di amministrazione di agenzia un regime speciale, anche detto 74ter (articolo del D.P.R. 633/72, modificato con D.P.R. 313/97), a cui sono assoggettate tutte le attività dell impresa di viaggio produttrice. Mentre tutte le agenzie di viaggio compiono operazioni soggette al regime IVA ordinario, non tutte le agenzie di viaggio compiono operazioni soggette al regime IVA speciale. Sono operazioni soggette al regime ordinario per esempio il sostenimento di spese generali d ufficio, come il pagamento delle utenze, i contratti di locazione di immobili o altri beni e le spese accessorie, gli onorari ai professionisti come i commercialisti, i consulenti del lavoro, gli avvocati e così via. Ma anche le operazioni che danno luogo a ricavi sono soggette a regime ordinario come ad esempio l alienazione di beni strumentali. Generalmente rientrano nel regime ordinario le operazioni svolte dalle agenzie di viaggio intermediarie, per esempio se queste ultime vendono pacchetti turistici con mandato, senza assumere il rischio imprenditoriale della vendita, le provvigioni maturate sono soggette a regime ordinario, se, invece, l agenzia acquista i pacchetti turistici per rivenderli alla propria clientela assumendo il rischio di mancata collocazione sul mercato, l operazione è da considerarsi soggetta a regime speciale. 8.1 Determinazione dell imposta dovuta secondo il regime ordinario Per tutte le operazioni soggette al regime ordinario, l imposta sul valore aggiunto viene determinata con il sistema di detrazione di imposta da imposta. Tale sistema consiste nel determinare periodicamente il calcolo dell IVA da versare all Erario, data dalla differenza tra l IVA addebitata ai clienti e l IVA che ha ricevuto in addebito dai fornitori, infatti, se l importo dell IVA a debito incassata con le operazioni attive è maggiore dell IVA a credito pagata sugli acquisti, l agenzia di viaggio dovrà versare la relativa differenza; se, al contrario l IVA a debito è minore dell IVA a credito la differenza costituirà un credito nei confronti dell Erario e quindi portata in aumento dell IVA a credito nella liquidazione relativa al periodo successivo. Esempio Liquidazione IVA regime ordinario IVA a debito IVA a credito IVA dovuta per il periodo Credito IVA da periodi precedenti IVA da versare Credito IVA da riportare a periodi successivi I periodo II periodo III periodo Occorre tener presente, però, che non tutta l IVA che viene addebitata dai fornitori entra a far parte del calcolo in detrazione, in quanto vi sono alcuni beni e servizi per i quali l IVA è indetraibile. Per esempio è indetraibile l IVA relativa agli acquisti di beni di lusso e abitazioni, quella relativa alle spese di rappresentanza etc. 8.2 Determinazione dell imposta dovuta secondo il regime speciale Per gli operatori che producono viaggi e servizi turistici, a norma dell art. 74ter del D.P.R. 633/72, l IVA viene calcolata secondo un procedimento particolare denominato detrazione di base lorda da base lorda.

9 Capitolo Secondo: La legislazione tributaria 47 Secondo questo procedimento l imposta è commisurata alla differenza tra il corrispettivo dovuto dal cliente e il costo sostenuto dall agenzia per le cessioni di beni e le prestazioni dei servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del cliente, al lordo della relativa imposta. Il tutto può essere schematizzato come segue: Ricavi al lordo d imposta Costi al lordo d imposta = Imponibile lordo 100/121 = imponibile netto 21% = IVA L art. 74ter, con riferimento ai viaggi organizzati dalle agenzie di viaggio produttrici, prevede che «se le prestazioni rese al cliente sono effettuate in tutto o in parte fuori della Unione Europea la parte della prestazione della compagnia di viaggio ad essa corrispondente non è soggetta ad imposta». Vengono al riguardo individuate tre possibilità: viaggi che si svolgono interamente in ambito UE: totalmente imponibili ed il calcolo dell IVA va eseguito con detrazione di base da base; viaggi che si svolgono fuori dall UE: totalmente non imponibili e quindi non si calcola alcuna IVA; viaggi misti che si svolgono in parte in ambito UE e in parte fuori dell UE: imponibili solo per la parte di prezzo che si riferisce alle operazioni eseguite in ambito UE. Per esempio, i costi di trasporto vengono divisi in funzione della distanza percorsa all interno e all esterno della UE. Esempi di calcolo del regime speciale Calcolo dell IVA su viaggio interamente imponibile Una agenzia di viaggio vende un pacchetto di servizi per Parigi (UE) comprendente viaggio in aereo, transfer in arrivo e soggiorno alberghiero. Il totale dei costi, al lordo di IVA e al netto di provvigioni, è di 619,75; il prezzo di vendita del viaggio è di 759, ,19 619,75 = 139,44 (Imponibile lordo) 139,44 100/121 = 115,24 (Imponibile netto) 116,20 21% = 24,20 (IVA) Calcolo dell IVA su viaggio interamente extra UE Una agenzia di viaggio vende una serie di pacchetti turistici soggetti al regime speciale per un totale dei corrispettivi di Il totale dei costi, al lordo di IVA è di Il margine lordo è dato dalla differenza tra il totale corrispettivi ed il totale dei costi: = (margine lordo) Il margine lordo in questo caso non è imponibile e quindi corrisponde al margine netto non essendoci l IVA. Calcolo dell IVA su viaggio misto Un tour operator vende un viaggio che prevede un soggiorno a Copenhagen (UE) e a Oslo (fuori UE). Sapendo che: il totale dei costi (al lordo di IVA e al netto delle provvigioni) dei servizi forniti nella UE è di 2.065,83; il totale dei costi dei servizi forniti fuori dalla UE è di 2.840,51; il prezzo di vendita del viaggio è di 6.197,48, determina l imponibile netto e l importo dell IVA dell operazione. (2.065, ,51) : 2.065,83 = 6.197,48 : x x = 2.609,47 (Incidenza dei costi UE sui costi totali) 2.609, ,83 = 543,64 (Imponibile lordo) 543,64 100/121 = 449,29 (Imponibile netto) 453,03 21% = 94,35 (IVA)

10 48 Parte Prima: Tecnica di amministrazione di agenzia 9. La fatturazione in regime speciale 74ter Le agenzie di viaggio che operano in regime speciale 74ter sono obbligate ad emettere fattura al viaggiatore rispettando alcune caratteristiche: non si deve esporre l IVA ma occorre fare riferimento alla norma speciale, inoltre va indicato che l eventuale IVA è compresa nel corrispettivo ed è indetraibile per il cliente; non bisogna indicare i singoli servizi che costituiscono il pacchetto di viaggio, ma quest ultimo nella sua globalità; se ad acquistare il pacchetto non è il viaggiatore ma un altra agenzia di viaggio, l importo deve essere suddiviso tra quello relativo alla parte UE e quello relativo alla parte fuori UE, calcolata in proporzione ai costi previsti, in modo da permettere al rivenditore di poter suddividere i propri corrispettivi ed i propri costi. In regime speciale non bisogna emettere fattura per gli acconti ma soltanto per l intero importo del viaggio. L emissione può avvenire o al momento del pagamento integrale o alla partenza, se questa precede il pagamento. Un altra importante differenza che caratterizza il regime speciale rispetto a quello ordinario, riguarda la fatturazione delle provvigioni da parte dell agenzia intermediaria. Infatti, per le provvigioni riferite a servizi che rientrano in regime speciale si applica il meccanismo del riverse charge, ossia il venditore del pacchetto procede ad una autofatturazione mensile e cumulativa che poi riporta sui due registri delle fatture emesse e degli acquisti per la detrazione, inviando una copia all agenzia che a sua volta la registrerà sul registro delle fatture emesse senza indicazione dell imposta. L importo dovuto per le provvigioni sarà al netto dell IVA che viene assolta dal tour operator. Naturalmente, le provvigioni saranno imponibili per la parte relativa ai viaggi entro l UE e non imponibili per quella relativa ai viaggi fuori dell UE. Il meccanismo dell autofatturazione delle provvigioni viene utilizzato unicamente in regime speciale, mentre per tutte le operazioni rientranti in regime ordinario dovrà essere emessa fattura dall agenzia con le modalità ed i tempi normali. 10. Prezzi al netto e al lordo Molti servizi di agenzia comprendono già nel prezzo la provvigione di agenzia; è necessario, quindi effettuare una distinzione fra servizi a prezzi lordi e servizi a prezzi netti. Nel caso in cui la provvigione sia espressa al lordo l IVA va scorporata (la provvigione netta risulta pertanto inferiore); nel caso in cui la provvigione sia espressa al netto l IVA va aggiunta. Esempi 1. Soggiorno alberghiero con prezzi al lordo di provvigione e IVA PREZZI LORDI PREZZI NETTI per i biglietti ferroviari ed aerei. per i noleggi e le locazioni di autoveicoli. per servizi alberghieri individuali. per transfer, visite ed escursioni. per viaggi organizzati da tour operator per servizi alberghieri su accordi particolari per gruppi. L agenzia Rallo di Venezia in data 10 agosto 20.. vende un soggiorno individuale alberghiero dal 20 al 30 agosto al sig. Renato Renzi di Venezia per 767,67 incassando una caparra di 103,29 per la quale l agenzia provvede all emissione di un voucher di deposito.

11 Capitolo Secondo: La legislazione tributaria 49 Determiniamo: la provvigione dell 8% al lordo di IVA; l importo da versare a saldo all albergo Focobon di Falcade (BL) dove avrà luogo il soggiorno; l importo della fattura provvigioni 1. Calcolo della provvigione lorda e dell importo da versare a saldo all albergo Importo del soggiorno ,67 Importo della caparra ,29 Importo al netto di caparra ,38 Provvigione 8% su euro 767, ,41 Debito nei confronti dell albergo ,97 2. Calcolo della provvigione netta di competenza dell agenzia Rallo Provvigione lorda... 61,41 Scorporo dell IVA (61,41 61,41 100/121)... 10,66 Provvigione netta... 50,75 In data 3 settembre perviene all agenzia Rallo l estratto conto dell albergo Focobon. L agenzia provvede al versamento di quanto incassato (euro 602,97) al netto della provvigione e contemporaneamente emette fattura sull albergatore per la commissione. 3. La fattura Provvigione netta... 50,75 IVA 21%... 10,66 Totale a debito dell albergo Focobon... 61,41 4. La rimessa a saldo Debito nei confronti dell albergo ,97 Importo fattura provvigioni... 61,41 Rimessa a saldo ,56 2. Soggiorno alberghiero con prezzi al netto di provvigione e IVA In data 8 giugno 20.. l agenzia di viaggio Serenissima di Venezia emette fattura n 345 sul cliente Sandro Giannetti per fornitura di un tranfer da Venezia - terminal Marco Polo di 43,90, beneficio di agenzia 10%. Determiniamo: l importo della fattura; l importo da trasmettere al fornitore del transfer. 1. Fattura Costo transfer... 43,90 Beneficio di agenzia... 4,39 IVA 21% sul beneficio... 0,92 Totale fattura... 49,31 2. Importo da trasmettere al fornitore del transfer... 43, Il volume d affari Le aziende sono tenute a documentare, mediante scritture, le operazioni svolte nell esercizio d impresa su particolari registri. L estensione di tali scritture dipende in primo luogo dal volume d affari. Il volume d affari è costituito dall ammontare complessivo delle cessioni di beni e di servizi (imponibili, non imponibili ed esenti) effettuate nell anno solare, tenendo conto delle rettifiche in aumento o in diminuzione derivanti da eventuali note di variazione, ed escludendo le cessioni di beni ammortizzabili. Ovviamente, non rientrano nel volume di affari eventuali passaggi interni di beni e servizi, tra più attività dello stesso contribuente. i

12 50 Parte Prima: Tecnica di amministrazione di agenzia Operazioni imponibili + Operazioni non imponibili + Operazioni esenti + Note di accredito in aumento + Note di accredito in diminuzione Cessione di beni ammortizzabili = VOLUME D AFFARI Con riferimento al volume d affari, vengono distinti diversi regimi di contabilità: regime ordinario, obbligatorio per le imprese che nell anno solare precedente hanno realizzato un volume d affari superiore a euro o euro, a seconda che abbiano per oggetto prestazioni di servizi o altre attività (tali limiti erano in precedenza rispettivamente ,14 euro e ,90 euro); regime semplificato, previsto per gli artisti e professionisti con qualunque volume d affari e per le imprese che nell anno solare precedente hanno realizzato un volume d affari non superiore a euro o a euro a seconda che abbiano per oggetto rispettivamente prestazioni di servizi o altre attività (tali limiti erano in precedenza rispettivamente ,14 euro e ,90 euro); regime per le nuove iniziative produttive, previsto per i professionisti, gli artisti, le imprese individuali e familiari durante i primi tre anni di attività, i cui compensi o ricavi non fossero superiori a ,41 euro per le prestazioni di servizi e ,83 euro per le altre imprese; nuovo regime dei contribuenti minimi, cui possono accedere coloro che hanno intrapreso un attività d impresa, arte o professione successivamente al , che non hanno compiuto i 35 anni di età, che nell anno solare precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a euro e che non abbiano esercitato, nei tre anni precedenti l inizio dell attività, attività artistica, professionale anche in forma associata o familiare. Si ricorda che tale regime è stato introdotto dal D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011 (cd. manovra correttiva) ed ha completamente sostituito il vecchio regime dei minimi; regime premiale per la trasparenza, introdotto a decorrere dall dal D.L. 201/2011 (conv. in L. 214/2011) a favore dei soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività d impresa in forma individuale o in forma di s.n.c. o s.a.s. e che decidono di istituire un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all attività svolta. È comunque consentito ai contribuenti che possiedono i requisiti per usufruire dei regimi contabili semplificato, per le nuove iniziative produttive e minimi di optare per il regime di contabilità ordinaria. Dal 1 gennaio 2008 non sono più vigenti i regimi: dei contribuenti minimi in franchigia, delle attività marginali e supersemplificato. Il regime forfettario era, invece, già stato abrogato dal D.L. 223/2005 dal 1 gennaio 2007.

13 Capitolo Secondo: La legislazione tributaria La liquidazione periodica dell IVA A intervalli di tempo determinati, a seconda del volume d affari dell azienda, l imprenditore deve rilevare l importo dell IVA da versare allo Stato. Il calcolo dell imposta è relativamente semplice ed è dato da: 1. IVA da fatture emesse + IVA da corrispettivi + IVA da 74 = IVA a debito; 2. IVA da registro acquisti = IVA detraibile. Una volta stabilito l ammontare dell IVA a debito e di quella detraibile, se la prima risulta superiore alla seconda, la differenza tra le due è l IVA da versare all Erario, se, invece, la prima è inferiore alla seconda, la differenza è l IVA a credito, il cui importo, qualora ricorrano i presupposti, può essere compensato con altre imposte o contributi, oppure portato a nuovo, cioè verrà calcolato in detrazione nella liquidazione del periodo successivo. La periodicità con cui si deve procedere alla liquidazione dell IVA dipende dal regime in cui opera il contribuente: Contribuenti ordinari (liquidazione mensile) giorno 16 del mese successivo cui la liquidazione si riferisce Contribuenti minori (liquidazione trimestrale) 1 TRIMESTRE 16 maggio 2 TRIMESTRE 16 agosto 3 TRIMESTRE 16 novembre 13. IL versamento dell IVA L importo dell IVA a debito, risultante dalla dichiarazione, se superiore ad 25,82, dev essere versato, come sopra specificato, entro il giorno 16 del mese successivo cui la liquidazione si riferisce, se questa viene liquidata mensilmente, ed entro il giorno 16 del secondo mese successivo se viene liquidata trimestralmente ed entro il 16 marzo per il saldo annuale. L art. 18 del D.Lgs , n. 241, come modificato dal D.Lgs , n. 422, ha unificato al giorno 16 di ciascun mese (o al primo giorno lavorativo successivo, se il 16 cade di sabato o di giorno festivo) tutti i versamenti dovuti allo Stato per imposte e previdenze (IVA, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, contributi assistenziali e previdenziali etc.). Ciò permette al contribuente di versare un unico importo compensando i debiti con eventuali crediti relativi allo stesso periodo; di conseguenza un debito IVA può essere compensato con altri crediti che il contribuente abbia nei confronti dello Stato per altri tipi di imposte. 14. L IVA per le agenzie di viaggio produttrici Le agenzie di viaggio devono tenere i seguenti registri a seconda del tipo di regime: per il regime ordinario: il registro delle fatture emesse: in esso vengono registrate tutte le fatture emesse in regime normale, con l indicazione del numero, della data, del nome del viaggia-

14 52 Parte Prima: Tecnica di amministrazione di agenzia tore, dell importo imponibile in base alla sua aliquota, dell IVA e dell importo delle operazioni non imponibili o esenti con indicazione della norma di riferimento. L IVA risultante da tale registro andrà a sommarsi a quella risultante dal registro dei corrispettivi e a quella delle operazioni 74ter, ottenendo l IVA a debito; il registro dei corrispettivi: in esso vengono registrate le operazioni per le quali non è obbligatoria l emissione della fattura. La registrazione è giornaliera per il riepilogo delle operazioni senza obbligo di documentazione e mensile per il riepilogo delle operazioni per le quali è stata emessa la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale; il registro degli acquisti: in esso vengono registrate singolarmente tutte le fatture ricevute, con IVA detraibile in regime normale. Al momento della registrazione, le fatture devono essere numerate progressivamente. I dati che vengono registrati sono, oltre al numero di protocollo IVA, la data, il nome del fornitore, l importo detraibile, la relativa IVA, gli importi per i quali l IVA è indetraibile, l ammontare dell imposta ed, infine, l importo delle operazioni non imponibili o esenti con indicazione della norma di riferimento. L IVA detraibile che risulta dal registro deve essere portata in diminuzione dalla somma indicata nel registro delle fatture emesse; per il regime speciale 74: il registro dei corrispettivi 74ter: in esso vengono registrati gli introiti distinti in: proventi viaggi interamente UE; proventi viaggi interamente fuori UE; proventi viaggi misti. Tali corrispettivi possono essere registrati entro il mese successivo al giorno di pagamento integrale o, se precedente, al giorno della partenza; il registro dei costi 74ter: in esso vengono registrate le prestazioni effettuate da terzi a diretto vantaggio dei clienti distinte in: prestazioni fornite all interno della UE, derivanti da viaggi che si svolgono interamente in ambito UE; prestazioni fornite all interno della UE, derivanti da viaggi misti ovvero che si svolgono in parte in ambito UE e in parte fuori UE; prestazioni fornite fuori UE, derivanti da viaggi interamente fuori UE; prestazioni fornite fuori UE, derivanti da viaggi misti. Se la fattura è comprensiva di IVA, italiana o estera, la stessa non assume rilievo, va registrato unicamente il totale del costo comprensivo dell eventuale IVA che in ogni caso è indetraibile. Esempi 1. Liquidazione IVA di una agenzia di viaggio che opera in campo UE Una agenzia di viaggio registra per il mese di giugno 20.. i seguenti ricavi: vendita di servizi all interno della UE ,41; vendita di servizi fuori UE ,71; vendita di servizi misti ,12; vendita di servizi di intermediazione ,71. e i seguenti costi: viaggi UE ,93; viaggi fuori UE ,97;

15 Capitolo Secondo: La legislazione tributaria 53 viaggi misti: a) costi UE ,67; b) costi fuori UE 9.296,22; spese generali ,42. Si predisponga: a) il registro dei corrispettivi delle prestazioni del mese di giugno 20..; b) il registro delle fatture d acquisto e di altri documenti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a diretto vantaggio dei clienti del mese di giugno 20..; c) il registro delle fatture relative agli acquisti di beni e servizi costituenti spese generali del mese di giugno 20.. Si effettui quindi la liquidazione IVA del mese di giugno 20.. Svolgimento Servizi UE Registro dei corrispettivi del mese di giugno 20.. Servizi fuori UE Servizi misti Servizi di intermediazione , , , ,71 Registro delle fatture d acquisto e di altri documenti relativi a cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate a diretto vantaggio dei clienti - mese di giugno 20.. Cessioni e prestazioni nella UE Cessioni e prestazioni fuori UE Viaggi interamente UE Viaggi misti Viaggi interamente UE Viaggi misti , , , ,22 Registro delle fatture relative agli acquisti di beni e servizi costituenti spese generali - mese di giugno 20.. importo imponibile IVA 21% Totale , , ,82 Liquidazione IVA Determinazione della base imponibile lorda Corrispettivi imponibili per viaggi interamente UE ,41 Corrispettivi imponibili per viaggi misti (27.888, ,22) : ,67 = ,12 : x ,84 Totale corrispettivi imponibili ,25 Costi deducibili , , ,60 Base imponibile lorda ,65 Determinazione della base imponibile netta totale Base imponibile netta su viaggi , : ,01 Base imponibile netta su intermediazione , : ,43 Base imponibile netta totale ,44 Determinazione dell importo IVA da liquidare IVA a debito ,23 IVA a credito , IVA da versare 2.065,83

16 54 Parte Prima: Tecnica di amministrazione di agenzia 2. Liquidazione IVA di una agenzia di viaggio che opera fuori campo UE L agenzia di viaggio Scandinavia Express di Milano produce tre tipi di viaggi: soggiorni a Copenhagen al prezzo di 413,17 l uno (viaggi UE); soggiorni a Stoccolma al prezzo di 464,81 l uno (viaggi fuori UE); tour della Scandinavia (Danimarca e Svezia) al prezzo di 619,75 l uno (viaggi misti). Nel mese di Aprile 20.. registra quanto segue: Fatture d acquisto art. 74ter: 04 aprile: fattura n. 532 del emessa dall Hotel Concorde di Copenhagen di 1.032,91 per soggiorni connessi con viaggi di tipo 1; 07 aprile: fattura n. 255 emessa in data dal ricettivista Stockholm at hand di 619,75 per soggiorni di tipo 2; 09 aprile: fattura n. 581 emessa il dall Hotel Concorde di Copenhagen di 1.084,56 per viaggi tipo 3; 11 aprile: fattura n. 273 emessa il dal ricettivista Stockholm at hand di 346,03 per viaggi di tipo 3; 13 aprile: fattura n. 611 emessa il da Copenhagen incoming di 697,22 per viaggi di tipo 1; 19 aprile: fattura n. 337 emessa il dall Hotel Plaza di Stoccolma di 681,72 per viaggi di tipo 3; 24 aprile: fattura n. 222 emessa il dal ristorante Fisherman s Friend di Copenhagen di 490,63 per viaggi di tipo 3; 29 aprile: fattura n. 894 emessa il della Company SuperCopenhagen di 394,50 per viaggi di tipo 1. Fatture d acquisto ordinarie: 06 aprile: fattura n. 429 emessa il dall Agenzia Immobiliare Rossini di 1.549,37 + IVA 21% per fitto locali; 12 aprile: fattura n. 127 emessa il dalla Girovagare Spa di 1.032,91 + IVA 21% per consulenze; 21 aprile: bolletta Telecom n emessa il di 1.652,66 + IVA 21%; 27 aprile: fattura n. 728 del emessa da Genesin Srl di 981,27 + IVA 21% per acquisto mobilio. Corrispettivi art. 74ter: 02 aprile: incassati 619,75 per soggiorni a Copenhagen e 1.549,37 per soggiorni a Stoccolma; 06 aprile: incassato il prezzo di 8 tour della Scandinavia; 09 aprile: incassato il prezzo di 2 soggiorni a Stoccolma e 4 a Copenhagen; 12 aprile: incassato il prezzo di 1 tour della Scandinavia e di 2 soggiorni a Stoccolma; 14 aprile: incassato il prezzo di 2 tour della Scandinavia, di un soggiorno a Stoccolma e di 2 soggiorni a Copenhagen; 16 aprile: incassato il prezzo di 4 soggiorni a Copenhagen; 20 aprile: incassato il prezzo di 2 tour della Scandinavia; 23 aprile: incassato il prezzo di 3 soggiorni a Stoccolma; 26 aprile: incassato il prezzo di 6 soggiorni a Stoccolma e di 10 tour della Scandinavia. Si compili: a) il registro delle fatture di acquisto e di altri documenti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a diretto vantaggio dei clienti del mese di aprile 20..; b) il registro delle fatture relative agli acquisti di beni e servizi costituenti spese generali del mese di aprile 20..; c) il registro dei corrispettivi per le prestazioni del mese di aprile 20.. Si effettui, quindi, la liquidazione IVA del mese di aprile. 15. Rilevazioni periodiche relative alle liquidazioni IVA: scorporo dell IVA Nei paragrafi precedenti sono state esposte le modalità di liquidazione dell imposta sul valore aggiunto da parte delle agenzie di viaggio. Come è stato espresso in questa sede, le agenzie di viaggi devono svolgere due diverse liquidazioni per giungere alla determinazione della posizione complessiva nei confronti dell Erario: liquidazione IVA ai sensi del regime speciale (sistema di detrazione base da base);

17 Capitolo Secondo: La legislazione tributaria 55 liquidazione IVA ai sensi del regime ordinario (sistema di detrazione imposta da imposta). La liquidazione dell IVA avviene in via extra contabile, con il supporto dei registri obbligatori ai fini IVA. Successivamente si procede a scorporare, dai ricavi già contabilizzati, l IVA in essi ricompresa:../.. Ricavi di vendita pacchetti turistici IVA a debito Scorporo IVA regime speciale art. 74ter Successivamente sarà possibile determinare la posizione complessiva nei confronti dell Erario:../.. IVA a debito IVA a credito Erario c/iva Liquidazione IVA mese di aprile../.. Erario c/iva Banca Versamento IVA

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