OGGETTO: Lavoro - Divieti di assunzione ex l.r. n.25/ Assunzioni obbligatorie ex l. n.68/1999.
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- Cornelio Valsecchi
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1 Repubblica Italiana Regione Siciliana Ufficio legislativo e legale Via Caltanissetta 2/e PALERMO Palermo, 7 ottobre 2009 POS. II Prot / OGGETTO: Lavoro - Divieti di assunzione ex l.r. n.25/ Assunzioni obbligatorie ex l. n.68/1999. ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL EMIGRAZIONE Agenzia regionale per l impiego e la formazione professionale PALERMO 1. Con nota prot. n.1730 del 27 agosto 2009 codesta Agenzia ha chiesto allo Scrivente se il divieto procedere ad assunzioni di nuovo personale disposto dall art.1, L.r. 29 dicembre 2008, n.25 per Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, trova applicazione anche per le assunzioni obbligatorie delle categorie protette ex legge 12 marzo 1999, n.68. Codesta Agenzia segnala che il Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche sociali, in relazione a concorso già bandito per l assunzione di soggetti disabili da parte di una società partecipata Sapienza P Assunzioni obbligatorie e divieto di assunzione.doc
2 operante nel campo della raccolta di rifiuti solidi urbani, ha ritenuto che la procedura concorsuale in itinere andasse revocata in forza del divieto di assunzione previsto dall art.61, comma 4, l.r. 14 maggio 2009, n.6 per gli ATO rifiuti (parere non citato). 2. Prima di affrontare la questione suesposta, va richiamato in breve il quadro normativo di riferimento. La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili, fornisce a tali soggetti particolarmente svantaggiati una tutela supplementare (v. art.1, l. ult. cit.), imponendo ai datori di lavoro veri e propri obblighi di assunzione (v. art.3, primo comma, prima parte, l. ult. cit. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1... ). L obbligo di assunzione dei disabili è imposto ai datori pubblici e privati nelle misure fissate all art.3, L. ult. cit., mentre le modalità delle assunzioni obbligatorie sono indicate all art.7, l. ult. cit. che, con specifico riferimento ai datori di lavoro pubblici, al secondo comma, dispone che: I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.. Sulla scorta delle richiamate disposizioni statali (ora contenute nell art.35, commi 1 e 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165), il sistema - 2 -
3 delle assunzioni obbligatorie nelle amministrazioni pubbliche, in breve, è così articolato: 1) l obbligo di assunzione deve essere soddisfatto, con riferimento a qualifiche per le quali è richiesto il requisito della scuola dell obbligo, secondo modalità analoghe a quelle previste per i datori di lavoro privati; 2) per le altre qualifiche, è previsto il pubblico concorso, nel cui ambito va riservato un numero di posti pari alla quota d obbligo e, comunque, non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso. I disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi (art.16, l. 68/1999 cit.). Allo scopo di favorire l effettività dell occupazione, la legge disciplina in maniera puntuale i casi di esonero parziale o totale e di sospensione, specificando di volta in volta il campo di applicazione ( datori di lavoro privati o, talora, datori di lavoro pubblici e privati ). Così, in relazione all attività delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici non economici, è prevista una fattispecie generale di esonero che riguarda le mansioni che non consentono l occupazione (totale o parziale) dei lavoratori disabili. Tali mansioni vengono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che determina altresì l eventuale entità della riduzione dell obbligo (art.5, primo comma, l. ult. cit.). Inoltre, sono esonerati i datori di lavoro pubblici (e privati) che operano nei settori indicati all art.5, secondo comma, l. ult. cit. Invece, fattispecie di esonero parziale o sospensione temporanea sono previste soltanto per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici. Così è disposto che, laddove per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione alle condizioni previste dall art.5, comma 3, l. ult. cit
4 Infine, gli obblighi di assunzione possono essere sospesi nei confronti delle imprese che sono interessate dall intervento della cassa integrazione secondo quanto previsto dall art.3, comma 5, l. ult. cit. 3. Occorre, a questo punto, verificare come il predetto sistema si concilia con la previsione di cui all art.1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n.25, rubricato Interventi finanziari urgenti per l occupazione e lo sviluppo che, al comma 10, dispone testualmente che: È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia.. L antinomia appare prima facie difficilmente superabile. Infatti se, per un verso, l art.1, L.r. 25/2008 cit., contiene un divieto generale di assumere nuovo personale, dall altro, la legge sulle categorie protette ha introdotto veri e propri obblighi di assunzione a carico della pubblica amministrazione, e ciò con disposizioni che potrebbero essere ritenute speciali e, dunque, prevalenti rispetto ad altre norme (successive) dettate a diversi fini. Tuttavia l attento esame del più ampio contesto normativo che presiede al rispetto del principio degli equilibri di bilancio, desumibile dall art. 81 oltre che dagli articoli 97 e 119 della Costituzione, nonchè dalla volontà in tal senso espressa dal legislatore regionale con il comma 10 dell art. 1 della l.r. 25/2008 consente di superare le predette difficoltà facendo ricorso ad una serie di considerazioni di diversa natura
5 I Innanzitutto, spostando l analisi sulla finalità che connota il divieto di nuove assunzioni, si può osservare che il c.d. blocco delle assunzioni è una misura di contenimento della spesa pubblica alla quale si è spesso fatto ricorso, a fronte di una pubblica amministrazione pletorica (frequente e rilevante causa del disavanzo nei bilanci degli enti), nelle leggi finanziarie statali (e regionali). Se questa è la ratio, va considerato che le assunzioni obbligatorie - al pari delle altre assunzioni- comportano oneri finanziari aggiuntivi per l amministrazione obbligata, che mal si conciliano con le predette esigenze finanziarie di bilancio. Tali assunzioni, pertanto, dovrebbero rientrare nel blocco disposto dall art.1, l.r. n.25/2008 cit. D altronde, le disposizioni statali che perseguono l obiettivo del contenimento della spesa pubblica, in quanto norme poste a tutela della finanza pubblica, si connotano per la loro assoluta cogenza, senza alcuna possibilità di deroga (così, C. Conti, sez. giur. reg. Calabria, , n.396). II Sviluppando ulteriormente la premessa sub I, si può osservare che il c.d. blocco delle assunzioni fondato su esigenze di contenimento della spesa pubblica, in concreto altro non è se non una sospensione (temporanea) delle assunzioni stesse. Se così è, la fattispecie appare analoga a quella espressamente prevista per le imprese private dalla L. n.68/1999 cit. in correlazione a difficoltà economiche delle stesse (v. supra). Per questo verso, dunque, considerato che lo stesso sistema normativo delle assunzioni obbligatorie non è del tutto rigido (prevedendo, sia pure limitatamente ai datori di lavoro privati in difficoltà economica, la possibilità di deroga), la possibilità di sospensione per legge degli obblighi di assunzione a carico dei datori pubblici non può essere a priori esclusa. III E d ausilio analizzare la tecnica normativa utilizzata dal legislatore regionale, soprattutto se messa a confronto con le (analoghe) norme finanziarie statali
6 Il divieto di assunzioni introdotto dalla norma regionale non ammette deroghe (salva l esclusione del settore sanitario). Diversa è stata la tecnica normativa utilizzata dal legislatore statale negli ultimi anni, dalla quale possono trarsi utili spunti di riflessione. Infatti, le leggi finanziarie del 2002, 2003, 2004 e 2007 hanno espressamente consentito, in deroga ai divieti di assunzione introdotti, le assunzioni relative alle categorie protette. Così, vanno qui ricordate le seguenti norme: 1) art.19, L. 28 dicembre 2001, n.148 Per l anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università,...è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato;... Sono fatte salve le assunzioni... relative alle categorie protette... ; 2) art.34, comma 4, L. 27 dicembre 2002, n.289: Per l anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1... è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni... relative alle categorie protette.... ; 3) art.3, comma 53, L. 24 dicembre 2003, n.350: Per l anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni,..., è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni... relative alle categorie protette.... ; 4) art.1, comma 95, L. 30 dicembre 2004, n.311 Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie..., agli enti pubblici non economici... è fatto divieto di procede ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette.... ; 5) art.1, comma 523, L. 27 dicembre 2006, n.292: Per l anno 2008 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie..., agli enti pubblici non economici...possono procedere, per il medesimo anno, ad assunzioni di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell anno precedente.... Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette
7 La circostanza che il legislatore statale, nelle richiamate norme finanziarie, ha dovuto sottrarre espressamente le assunzioni obbligatorie dal campo di operatività del generale blocco delle assunzioni, induce a ritenere che, in mancanza di espressa deroga avrebbe operato il divieto (generale) anche nei confronti delle assunzioni obbligatorie. La ricorrente formulazione delle norme finanziarie statali che, negli anni, hanno disposto il c.d. blocco delle assunzioni muta, invece, nel Infatti, l art.17, comma 7, D.L.1 luglio 2009, n.78 (c.d. pacchetto anticrisi del Ministro delle finanze G.Tremonti) dispone che: Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale...(omissis). Il legislatore non ha escluso le assunzioni obbligatorie e, per di più, secondo l interpretazione -ad oggi- datane dagli addetti ai lavori, le ha espressamente ( ivi comprese... quelle previste da disposizioni di carattere speciale ) incluse. Ne è nato un ampio dibattito a livello parlamentare ed extraparlamentare che ha portato alla presentazione di un emendamento (a firma di senatori del PD) al disegno di legge di conversione del D.L. 3 agosto 2009, n.102, correttivo del pacchetto anticrisi (D.L. n.78/2009 cit.), proprio per modificare la norma che, secondo l interpretazione ad oggi prevalente, avrebbe bloccato le assunzioni obbligatorie dei disabili nella P.A. La norma in commento, ad oggi non modificata, è la riprova che lo stesso legislatore statale ha ritenuto che il sistema delle assunzioni obbligatorie disciplinato dalla L. n.68/1999 cit. possa subire deroghe. IV Può essere utile, infine, citare la giurisprudenza amministrativa degli anni novanta che ebbe modo di esprimersi sulla portata del - 7 -
8 divieto di effettuare nuove assunzioni disposto dall art.2, comma 1, D.L. 11 luglio 1992, n.333 (convertito nella L. 8 agosto 1992, n.359), dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 1992, a carico delle amministrazioni ivi indicate- affermando che L art.2, comma 1, d.l. 11 luglio 1992, n.333 convertito in l. 8 agosto 1992, n.359, il quale ha disposto il blocco delle assunzioni nella p.a. per l anno 1992, va interpretato nel senso che nel detto blocco vanno incluse anche le assunzioni relative alle categorie protette disciplinate dagli art. 1 e 12 l. 2 aprile 1968 n. 482 (legge che disciplinava le assunzioni obbligatorie, poi sostituita dalla L. n.68/1999 cit.)... e tale interpretazione non appare in contrasto con gli art. 2, 3, 2º comma e 38, 2º comma, cost. (così, T.A.R. Piemonte, sez. II, , n.2; v., anche, T.A.R. Campania, sez.v, , n.91 e, indirettamente, anche il Cons. Stato, sez. VI, , n.1612 che afferma la non operatività del divieto nei confronti del beneficiario dell assunzione diretta solo perché quest ultima si era già perfezionata con la scelta del soggetto da sottoporre a visita medico legale anteriormente all entrata in vigore del c.d. blocco delle assunzioni). Tutto ciò premesso, tornando all art.1, l.r. n.25/2008 cit. si può concludere come segue. Sembra allo Scrivente che la mens legis legata all esigenza di contenimento della spesa pubblica imponga l operatività del divieto anche con riferimento alle assunzioni obbligatorie. Peraltro, si tratterebbe in concreto di una sospensione delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette; assunzioni che, una volta cessato il divieto, dovranno -a regime- essere colmate nelle misure imposte dalla L. n.68/1999 cit. Del resto, si è visto anche che la sospensione degli obblighi di assunzione non è estranea al sistema introdotto dal legislatore con la L. n.68/1999 cit., essendo prevista per le imprese private in difficoltà. Infine, lo stesso legislatore statale ha, da ultimo, derogato alle assunzioni obbligatorie introducendo un divieto generale di assumere - 8 -
9 nuovo personale. La predetta interpretazione della norma regionale si porrebbe dunque in linea con l art.17, comma 7, D.L. n.78/2009 cit. Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente. A termini dell art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo. Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati FoNS, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell 8 luglio Avv. Francesca Spedale/visto:Avv. Michele Arcadipane F.to AVVOCATO GENERALE (Cons. Romeo Palma) - 9 -
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