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- Alessia Viola
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1 Sistema Frizzera Collocamento obbligatorio NOZIONE: il collocamento obbligatorio rappresenta un servizio di sostegno e di collocamento mirato delle persone disabili; si sostanzia in un obbligo, imposto alle aziende che soddisfano specifici requisiti dimensionali, ad assumere un determinato numero di lavoratori svantaggiati (numero che varia in relazione alle dimensioni aziendali) che, altrimenti, in considerazione delle loro condizioni fisiche e psichiche, troverebbero difficilmente collocazione nel mondo del lavoro. COMPETENZE: le competenze del collocamento obbligatorio per le persone disabili sono state trasferite dal Ministero del Lavoro alle Regioni e alle Province. Più precisamente, tra le competenze affidate ai servizi per l'impiego territoriali rientrano la cura dell'avviamento lavorativo, la gestione delle graduatorie, il rilascio delle autorizzazioni relative agli esoneri parziali e alle compensazioni territoriali, la stipula delle convenzioni e l'attuazione del collocamento mirato. SOGGETTI BENEFICIARI: la riforma del collocamento obbligatorio operata con la L. 68/1999 si rivolge, in via principale, alle persone disabili. Rientrano in questa categoria: 1) gli invalidi civili, cioè soggetti in età lavorativa affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e di portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; 2) invalidi del lavoro, cioè le persone con un grado di invalidità derivante dal attività lavorativa superiore al 33%, accertata dall'inail; 3) soggetti non vedenti, intendendo per tali coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambe gli occhi, con eventuale correzione (Min. lav., nota , n. 74); 4) soggetti sordomuti; 5) invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio, cioè soggetti con minorazioni ascritte dalla prima all' ottava categoria di cui alle tabelle annesse al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R , n ) soggetti divenuti invalidi in costanza di rapporto di lavoro nel settore privato, a causa di infortunio sul lavoro o malattia purchè 1. Sia stato dichiarato inabile a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto, 2) tale inabilità non deve essere stata causata da inadempimento imputabile al datore di lavoro, 3) la riduzione della capacità lavorativa sia almeno pari al 60% (Min. lav., circ. 2/2010). Il lavoratore normodotato diviene computabile nella quota di riserva, dalla data della certificazione medica che attesta la riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60%, con la conseguenza che l'attestazione di osservanza degli obblighi legati alla legge 68/99 risulta legittima, ancorchè questa unità aggiuntiva di copertura non emerga dal prospetto informativo inviato in data antecedente. (Min. lav., nota , n. 17 ) CATEGORIE PROTETTE: la legge garantisce poi tutela anche alle cosiddette categorie protette costituite da: 1) orfani, coniugi superstiti e soggetti equiparati di soggetti deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause; 2) coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro; 3) profughi italiani rimpatriati a cui sia stato riconosciuto tale status. Analoga garanzia di avviamento è rivolta a centralinisti telefonici non vedenti (in merito all'indennità loro spettante cfr. Funz. Pubblica, Nota , n ), massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, terapisti della riabilitazione non vedenti, insegnanti non vedenti. 4) vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, loro coniugi e figli superstiti, fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi (art. 5, co 7, D.L , n. 102). SOGGETTI OBBLIGATI e QUOTE DI RISERVA: le quote d'obbligo di assunzione per le aziende pubbliche e private sono scaglionate in relazione al numero di addetti, che deve essere almeno pari a 15 dipendenti. Da 15 a 35 dipendenti, la quota d'obbligo è pari a 1 lavoratore disabile, da 36 a 50 dipendenti la quota è pari a 2 lavoratori disabili mentre oltre i 50 dipendenti il 7% dell'organico è riservato a lavoratori disabili e l' 1% a vedove, orfani o profughi. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi. Si precisa che ai fini del computo ha rilevanza la consistenza dell'organico con riferimento all'intero territorio nazionale, a nulla rilevando che in ciascuna sede non sia raggiunto il limite minimo per essere soggetti all'obbligo (Min. lav., nota 57/2009). E' comunque computabile nella quota di riserva, anche il personale occupato con qualifica di cameriere di bordo che in forza di UNICOLAVORO24 - Gruppo 24 ORE Pagina 1 / 6
2 un contratto di appalto si occupa della ristorazione sui treni (cfr. Esclusioni). (Min. lav., nota , n. 10). La modifica della ragione sociale di una cooperativa in società per azioni comporta che, con riguardo al numero complessivo dei soggetti disabili da assumere, il datore di lavoro dovrà considerare il nuovo assetto occupazionale con particolare riguardo alla non computabilità tra i dipendenti, prevista per le sole cooperative, dei soci delle cooperative di produzione e lavoro (Min. Lav., risposta a interpello , n. 23). LAVORATORI COMPUTABILI NELLA BASE OCCUPAZIONALE: agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (art. 4, co. 1, L , n. 68). SOGGETTI ESCLUSI dalla BASE di COMPUTO: risultano non computabili i seguenti soggetti: 1) lavoratori occupati obbligatoriamente, 2) soci di cooperative di produzione e lavoro, 3) lavoratori con qualifica di dirigenti; la qualifica attribuita deve corrispondere anche al CCNL applicato (Ministero del Lavoro nota del ), 4) lavoratori assunti con contratto di inserimento, 5) apprendistato e reinserimento, 6) lavoratori assunti con contratto di lavoro a domicilio, 7) lavoratori utilizzati per effetto di un contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, 8) i lavoratori assunti per attività lavorativa da svolgersi esclusivamente all' estero per la durata di tale attività, 9) soggetti appartenenti alle categorie protette. (L. 92/ art. 4 co. 27), 10) soggetti impegnati in lavori socialmente utili, 11) lavoratori che aderiscono al programma di emersione, 11) i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi (art. 4, co. 1, L , n. 68; art. 46, conv. in L , n. 134). Non risultano esclusi dalla base di computo i soggetti con qualifica di produttore nel settore assicurativo (Min. lav., nota 41/2010). Sono esclusi dalla base di computo, nell'ambito dei servizi di trasporto per l'emergenza e urgenza (ambulanze e mezzi simili che rispondono al numero 118) gli autisti soccorritori: ne consegue che, nell'ambito dei servizi connessi al numero118, la base di computo su cui calcolare il numero dei soggetti disabili da inserire nell'organico deve incentrarsi solamente sulle figure che ricoprono ruoli amministrativi (Min. Lav., Risposta a Interpello , n. 20); il personale di cantiere intendendo per tale anche chi opera direttamente nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall inquadramento previdenziale dei lavoratori (art. 4, comma 27 lett. B) legge 92/2012 e nota Ministero del Lavoro 17699/2012). ELENCHI e GRADUATORIE: le persone con disabilità, che risultano disoccupate ed aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, sono tenute all'iscrizione nell' apposito elenco tenuto dagli uffici competenti del collocamento obbligatorio. Sono le Regioni e le Province a definire le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria pur tenendo conto dei criteri generali legati a anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, condizione economica, carichi familiari, difficoltà di locomozione nel territorio. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda. MODALITÀ di ASSUNZIONE: l'adempimento dell'obbligo di assunzione può avvenire tramite: 1) presentazione della richiesta di avviamento agli uffici competenti entro 60 giorni dal momento dell'insorgenza dell'obbligo 2) attraverso la stipula di apposite convenzioni. Per le modalità operative v. COLLOCAMENTO ORDINARIO. È valida la richiesta del datore perché gli venga avviato una lavoratore con la qualifica di operaio specializzato ed è quindi legittimo il suo rifiuto di stipulare il contratto con un lavoratore avviato come operaio qualificato (Cass , n ). PROSPETTO INFORMATIVO: i datori di lavoro soggetti al collocamento obbligatorio devono inviare agli uffici competenti entro il 31 gennaio di ogni anno (prorogato per l'anno 2011 al Min. lav., Lc ) il prospetto informativo approvato con D.M , che può costituire anche richiesta di avviamento al lavoro dei disabili, dal quale risultino: 1) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, 2) il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, 3) i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili. Trattandosi di comunicazione telematica, a nulla rileva che il termine cada di sabato, non essendo quindi prevista alcuna proroga al primo giorno utile lavorativo. Le informazioni da inserire nel prospetto devono fotografare la situazione aziendale al dell'anno precedente a quello della denuncia. I datori di lavoro operanti nei settori: 1) trasporto aereo, marittimo e terrestre, limitatamente al personale viaggiante e navigante, 2) impianti a fune, limitatamente al personale adibito alle aree operative, 3) autotrasporto limitatamente al personale viaggiante, 4) edile, limitatamente al personale di cantiere e addetto al trasporto, compilano i dati del prospetto informativo, non computando il personale sopra indicato. Solo in sede di prima applicazione: UNICOLAVORO24 - Gruppo 24 ORE Pagina 2 / 6
3 - la comunicazione doveva comunque essere effettuata, anche se non si rilevavano cambiamenti rispetto all'ultima comunicazione inoltrata (Min. lav., nota ). Il periodo utile per effettuare l'invio era compreso tra il , quale primo giorno utile ed il , quale termine ultimo; - qualora le informazioni da inviare non evidenziavano variazioni rispetto all'ultimo prospetto inviato, il termine ultimo per l'invio della comunicazione telematica era stato spostato al (Min. lav., nota ). Sono dunque obbligati ad effettuare l'invio telematico del prospetto di assunzione, i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti che concorrono a formare la base di computo, per i quali, rispetto alla situazione occupazionale rilevata al dell'anno che precede l'invio del modello, risulta modificata l'entità dell'obbligo di riserva da assolvere (Min. lav., circ. 2/2010). Pertanto, i datori di lavoro che, rispetto all'ultimo prospetto telematico inviato, non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, non sono tenuti ad inviare il prospetto informativo ad eccezione delle ipotesi in cui siano state effettuate compensazioni tra società dello stesso gruppo (D.M ). Attenzione per l'anno 2012 l'invio telematico è stato prorogato al 15 febbraio (Min. Lav., nota prot. 39/ /06). Si precisa che anche per l anno 2013, al fine di permettere l aggiornamento tecnico del sistema telematico alle novità introdotte dalla riforma Fornero, la scadenza è stata posticipata al (Ministero del Lavoro, Nota 17699/2012). Le variazioni dell'organico aziendale - intervenute dopo l'ultimo invio del prospetto informativo - che non determinano una modificazione del calcolo della quota da destinare a soggetti disabili non comportano l'invio di un nuovo prospetto annuale. (Min. lav., nota 65/2009). Per effettuare l' invio telematico, i datori di lavoro ovvero i soggetti abilitati devono avvalersi esclusivamente dei servizi informatici messi a disposizione da Regioni e province autonome, identificabili in un'apposita sezione del sito istituzionale devono altresì ottenere il preventivo accreditamento sulla base delle disposizioni emanate da ciascun Ente, disposizioni reperibili anche sul sito del Ministero Qualora il servizio informatico non sia stato attivato a livello territoriale, il prospetto informativo verrà inviato telematicamente al servizio gestito dal Ministero. DATORE DI LAVORO PUBBLICO: in queste fattispecie, deve essere posta particolare attenzione all'istituto del distacco di personale. Mentre nel settore privato questa ipotesi non muta il requisito occupazionale dell'azienda che distacca il proprio dipendente presso un altro datore di lavoro, nella pubblica amministrazione il distaccato va computato nell'organico dell'amministrazione che lo ospita. Ed ancora, nella pubblica amministrazione, il prospetto informativo deve essere inviato a cura dell'ufficio Gestione del Personale, alla struttura centrale che per i Ministeri va individuata nella Direzione Generale del Personale (Min. lav., circ. 2/2010). (Ministero del Lavoro, Nota 17699/2012). È opportuno evidenziare infine, che i lavoratori assunti dalla pubblica amministrazione con contratti di reinserimento non sono computabili ai fini della determinazione della quota di riserva, così come i lavoratori impegnati in LSU nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 e successivamente assunti dalla stessa amministrazione. (Dipartimento della funzione pubblica - parere 12110/2013). SISTEMA SANZIONATORIO: la misura della sanzione per ritardato invio del prospetto informativo è contenuta nel D.M ed è pari a 635,11 euro più 30,76 euro per ogni giornata di ritardo. A questo illecito è applicabile l'istituto della diffida con il pagamento, in caso di regolarizzazione, di un quarto (1/4) dell'importo edittale. Risultano sanzionabili inoltre i comportamenti del datore di lavoro che si concretizzano di fatto nella mancata copertura della quota di riserva (co. 4, art. 15 L. 68/1999). Rientra in tale casistica l'invio di un prospetto informativo lacunoso e carente degli elementi essenziali (come ad esempio le mansioni disponibili) per l'effettivo avviamento al lavoro del disabile (Min. lav., nota 26/2009). In caso di impresa con più sedi dislocate sul territorio nazionale il potere sanzionatorio è attribuito all'ufficio territorialmente competente in base alla provincia in cui risulta la presenza di scoperture in capo all'azienda (Min. lav., nota 26/2009). È inoltre opportuno precisare che le sanzioni amministrative relative al collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti sono adeguate ogni 3 anni con decreto ministeriale e sono attualmente così quantificate (D.M ): 1) in caso di mancata comunicazione delle caratteristiche del centralino telefonico la sanzione va da 118,53 euro a 2.370,12 euro; 2) in caso di mancata assunzione la sanzione va da euro 23,68 a 94,79 per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto. COMPENSAZIONE TERRITORIALE: l'istituto della compensazione territoriale consiste nella possibilità concessa ai datori di lavoro privati di essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori disabili superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti in altre unità. La richiesta di compensazione territoriale interregionale deve contenere una serie specifica di informazioni e deve essere inoltrata al Ministero del lavoro (Min. lav., nota ). In particolare si precisa che i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive ma anche i datori di lavoro di imprese che sono parte di un gruppo, possono assumere, come già detto, in un'unità produttiva o in un'impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando eventuali eccedenze a compenso nelle sedi dove invece il requisito non è stato perfezionato. La possibilità di compensazione allargata sulle società del gruppo ha decorrenza 17 settembre (Art. 9 D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011). In queste ipotesi, la comunicazione telematica va inoltrata a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui hanno sede le unità produttive della stessa azienda ovvero le sedi delle diverse imprese del UNICOLAVORO24 - Gruppo 24 ORE Pagina 3 / 6
4 gruppo da dove risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale. ESCLUSIONI: non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di assunzione i datori di lavoro pubblici e privati che operano: 1) nel settore del trasporto aereo, marittimo e trasporto terrestre, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante; a questo proposito è necessario invece segnalare che il personale con qualifica di cameriere di bordo che effettua il servizio di ristorazione sui treni in virtù di un contratto di appalto, rimane computabile nella quota di riserva poiché il suo datore di lavoro, cioè l'azienda appaltatrice del servizio, non è inquadrabile nel settore del trasporto (Min. lav., nota 10/2010); 2) nel settore edile, per quanto concerne il personale di cantiere (cioè personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione, indipendentemente dall'inquadramento ai fini previdenziali - legge 92/2012, art. 4 co. 27) e gli addetti al trasporto del settore; i lavoratori occupati in aziende del settore laterizi addetti alla fabbricazione di manufatti in cemento armato invece, non sono esclusi dal computo della base occupazionale per determinare la quota di riserva perché anche se svolgono attività legate alla produzione di manufatti per l'edilizia non sono qualificabili come personale di cantiere (Min. lav., nota 36/2010); 3) nel settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto; 4) nel settore dell' autotrasporto, per quanto concerne il personale viaggiante. Ciò che ha rilevanza per non computare il lavoratore nella base occupazionale non è solo la mansione svolta, ma il settore di attività dove l'azienda opera; ne deriva pertanto che il dipendente con mansione di autista di un'azienda inquadrata nel settore terziario deve essere sempre computato ai fini della determinazione dell'organico aziendale (art. 5 L. 68/1999; Min. lav., nota 57/2009). ESONERI PARZIALI: l'istituto dell'esonero parziale si sostanzia nella possibilità concessa ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, di presentare domanda per beneficiare di un parziale alleggerimento dagli obblighi di assunzione previsti. Nella domanda di esonero parziale, che deve essere adeguatamente motivata e diretta ad ottenere l'esonero per un periodo determinato, il datore di lavoro deve illustrare: 1) le speciali condizioni dell'attività aziendale (che evidenziano la difficoltà di effettuare l'inserimento mirato); 2) il numero dei dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l'esonero; 3) le caratteristiche dell'attività svolta, la consistenza di un eventuale lavoro esterno o articolato su turni; 4) il carattere di stabilità sul territorio delle unità operative interessate. La misura percentuale massima di esonero è pari al 60% della quota di riserva; tale percentuale può essere elevata fino all'80% per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato, a seconda della rilevanza delle caratteristiche dell'attività aziendale. Condizione fondamentale per potere accedere all'istituto dell'esonero parziale è il versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di uno specifico contributo esonerativo. Tale contributo, stabilito in misura fissa in relazione a ogni giornata lavorativa e per ciascun lavoratore disabile non occupato, ammonta a: euro 30,64, per le domande di esonero parziale presentate a decorrere dal e a euro 12,91, per le domande di esonero parziale presentate prima del Per effetto di quanto previsto dalla Riforma del mercato del Lavoro, entro il 18 settembre 2012 il Ministero del Lavoro deve ridefinire con apposito decreto, l'iter burocratico ed amministrativo per richiedere la concessione di esoneri parziali (L. 92/2012, art. 4 co. 27). SOSPENSIONI dell'obbligo di RISERVA: gli obblighi di assunzione sono sospesi, per un periodo pari alla durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, nei confronti delle imprese in cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero con procedure concorsuali in atto, ovvero in presenza di contratti di solidarietà difensivi. Gli obblighi di assunzione risultano sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno 5 licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione. La sospensione degli obblighi in caso di procedura di mobilità non è sottoposta ad alcun limite territoriale: durante detto periodo l'erroneo inserimento di un disabile nel programma di avviamento non determina il sorgere del diritto del lavoratore all'assunzione (Cass , n ). Ai fini della fruizione dell'istituto della sospensione il datore di lavoro privato è tenuto a presentare un' apposita richiesta al competente servizio allegando tutta la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni sopra richiamate. La sospensione è altresì attiva in caso di assunzione di soggetti beneficiari di un trattamento di sostegno al reddito, per tutta la durata del trattamento. In considerazione del periodo di crisi economica presente anche nell'anno 2010, prima di comminare sanzioni ad aziende beneficiarie di trattamenti a sostegno del reddito normali ovvero in deroga, per violazioni legate all'obbligo di riserva, è necessario che l'organo ispettivo si raccordi con il servizio provinciale competente per territorio (Min. lav., circ. 2/2010). AZIENDE DEL CREDITO: le aziende non potendo beneficiare degli ammortizzatori sociali in quanto non destinatarie di CIGS, hanno istituito uno specifico Fondo avente le caratteristiche di un Fondo di solidarietà di settore, che interviene a fronte di processi di ristrutturazione, situazioni di crisi, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro. Poiché il Fondo opera negli stessi ambiti di intervento coperti - negli altri settori - attraverso gli ammortizzatori sociali, qualora l'azienda del credito faccia ricorso al Fondo di solidarietà ha diritto anche al riconoscimento della sospensione dell'obbligo di riserva. Analogo diritto al ricorso alla sospensione è riconosciuto anche alle aziende di credito cooperativo. (Min. lav., nota 38/2008 e 44/2009). UNICOLAVORO24 - Gruppo 24 ORE Pagina 4 / 6
5 AZIENDE di TRASPORTO RIFIUTI: le imprese che svolgono raccolta e trasporto di rifiuti, iscritte all'albo dei trasportatori in conto proprio, sono escluse dall'obbligo di assunzione di disabili limitatamente al personale viaggiante qualora la loro appartenenza a tale settore risulti dalla iscrizione nel registro delle imprese (Min. lav., nota , n. 1). AZIENDE MINERARIE: questa particolare tipologia di azienda dispone di 90 giorni e non di soli 6 giorni per sanare l'eventuale scopertura; inoltre, dalla base di computo sono esclusi i lavoratori operanti nel sottosuolo e quelli adibiti a movimentazione e trasporto dei minerali. (L. n. 10/2011 (c.d. mille proroghe) - art. 2, co. 12-quater). CONVENZIONI: per favorire il raccordo tra le esigenze delle aziende e quelle dei lavoratori disabili è prevista la possibilità di sottoscrivere apposite convenzioni tra lavoratori, datori di lavoro, uffici per l'inserimento lavorativo dei lavoratori disabili ed enti interessati. Gli obiettivi perseguiti dalle convenzioni possono essere la creazione di un programma personalizzato di interventi, la stabilizzazione, seppure progressiva, del rapporto di lavoro dei lavoratori disabili, la valorizzazione del ruolo delle cooperative sociali come luoghi di crescita professionale. Esistono quattro tipologie di convenzioni: 1) convenzioni ordinarie, che prevedono la determinazione di un programma per favorire un efficace inserimento lavorativo; 2) convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di lavoratori disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario; 3) convenzioni con cooperative sociali o liberi professionisti disabili, che individuano un percorso formativo personalizzato per lavoratori non in grado di accedere direttamente al mercato del lavoro; 4) convenzioni di inserimento lavorativo, introdotte a decorrere dall' ASSUNZIONE con PASSAGGIO DIRETTO: il datore di lavoro può procedere all'assunzione di disabili, anche mediante passaggio diretto; si tratta, in sostanza, del caso in cui il lavoratore assunto obbligatoriamente si trasferisce in una nuova azienda senza soluzione di continuità. Tale modalità di assunzione prevede la richiesta da parte dell'azienda che acquisisce il lavoratore del nulla osta al passaggio diretto mediante apposita modulistica rilasciata dall'ufficio competente. INCENTIVI alle ASSUNZIONI: dall' le agevolazioni potenzialmente riconoscibili in seguito all'assunzione di un soggetto disabile risultano le seguenti: 1) nella misura non superiore al 60% del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R , n. 915), ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità; 2) nella misura non superiore al 25% del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle sopra citate; 3) rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche limitatrici dell'integrazione lavorativa del disabile. L'assenza di convenzioni con gli enti previdenziali permette ugualmente il finanziamento diretto da parte delle province a favore delle imprese che hanno assunto disabili dopo l' a fronte di convenzioni stipulate con i servizi per l'impiego. In tal caso le imprese potranno beneficiare dello sgravio contributivo previsto dal vecchio regime della L. 68/1999, attraverso un'erogazione diretta da parte della provincia nei limiti delle risorse del Fondo regionale per i disabili. Le agevolazioni sono sempre finanziate dal Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito presso il Ministero del lavoro e le disponibilità finanziarie del fondo vengono annualmente ripartite fra le regioni e le province autonome in proporzione alle richieste presentate e ritenute ammissibili. Possono dunque essere ammesse ai contributi sopra elencati esclusivamente le assunzioni a tempo indeterminato realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto delle risorse finanziarie annuali. Possono accedere a tali incentivi anche i datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi in materia di collocamento obbligatorio, hanno proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili. La ripartizione per l'anno 2008, effettuata sulla base dei criteri dettati dal D.M. 91/2000, è stata da ultimo effettuata con D.M , che ha stanziato la somma complessiva di 42 milioni di euro. CASI PARTICOLARI: qualora le condizioni di salute del soggetto disabile subiscano un aggravamento ovvero l'azienda operi significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può richiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni svolte, con il suo stato di salute. Identica opportunità è concessa anche al datore di lavoro che può chiedere di verificare se un eventuale aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore disabile, mantenga comunque l'idoneità del soggetto alla mansione. Nel caso in cui sia accertato che l'aggravamento dello stato di salute sia incompatibile con l'esercizio dell'attività lavorativa assegnata, il soggetto disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persiste. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, sia accertata in via definitiva l'impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda (art. 10, L. 68/1999). Le stesse garanzie sono previste anche in caso di aggravamento dello stato di salute di soggetto ipovedente che sia stato dichiarato non idoneo in modo permanente allo svolgimento delle mansioni di centralinista. Pertanto, la presenza di un verbale della Commissione medica istituita presso l'asl che accerti la non idoneità del soggetto, UNICOLAVORO24 - Gruppo 24 ORE Pagina 5 / 6
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