LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI
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1 INFORMATIVA N LUGLIO 2014 CONTENZIOSO LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI Legge n. 742/69 D.Lgs. n. 546/92 e n. 90/2000 CC.MM , n. 133/E e , n. 138/E Circolari Agenzia Entrate , n. 56/E; , n. 9/E e , n. 1/E Come di consueto dall 1.8 al 15.9 opera la c.d. sospensione feriale dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative nonché alle Commissioni Tributarie. Conseguentemente, i termini decorrenti prima dell si interrompono, mentre quelli decorrenti durante il periodo di sospensione iniziano a decorrere dal La sospensione trova applicazione anche con riferimento ai termini di proposizione del ricorso, di costituzione in giudizio e di deposito di memorie e documenti, di definizione in via breve, dell accertamento con adesione, del reclamo / mediazione nonché degli adempimenti richiesti per l applicazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso. Con riguardo all istanza di reclamo / mediazione, si evidenzia che per effetto delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2014, per gli atti notificati dal la presentazione della stessa costituisce condizione di procedibilità del ricorso e non più di ammissibilità dello stesso.
2 IF n pagina 2 di 11 Come noto, l art. 1, comma 1, Legge n. 742/69 prevede l interruzione dei termini relativi ai procedimenti della giustizia civile, amministrativa e tributaria nel periodo estivo (c.d. sospensione feriale dei termini processuali), disponendo in particolare che: Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dall'1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Conseguentemente: i termini decorrenti prima dell 1.8 si interrompono, per riprendere dal 16.9; il decorso dei termini avente inizio nel periodo si realizza, di fatto, dal La sospensione opera relativamente a tutti i termini previsti nel processo tributario ed a quelli che ad essi rinviano, ossia per i seguenti adempimenti / istituti: 1. proposizione del ricorso; 2. presentazione dell istanza di reclamo / mediazione; 3. costituzione in giudizio; 4. deposito di memorie e documenti; 5. proposizione dell appello; 6. definizione in via breve; 7. accertamento con adesione. La sospensione feriale non opera con riferimento ai termini aventi natura amministrativa (ad esempio, termine per la comunicazione di adesione ai PVC, termini relativi alle fasi precedenti il contenzioso diversi da quelli indicati in precedenza). Per individuare la scadenza dei termini processuali, oltre al periodo di sospensione feriale è necessario considerare che, come chiarito dall Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 56/E, qualora gli stessi cadano di sabato o in un giorno festivo: la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Si rammenta che la festività del Santo patrono non costituisce giorno festivo ai fini della proroga al primo giorno non festivo successivo, tranne che per il Comune di Roma, come evidenziato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 12/E. Pertanto, se la scadenza cade nel giorno del Patrono, l atto va comunque notificato entro tale giorno, salvo che lo stesso cada nel periodo feriale; è necessario distinguere a seconda che si tratti di un termine con decorrenza successiva ovvero di un termine a ritroso. Termine Fattispecie Operatività scadenza a decorrenza successiva a ritroso Presentazione dell istanza di reclamo / mediazione, proposizione del ricorso, dei motivi aggiunti, dell appello, ecc.. Deposito di documenti, di memorie, dell istanza di discussione in pubblica udienza, ecc.. La scadenza del termine è prorogata al primo giorno successivo non festivo. Così, ad esempio, se il 30 giorno (termine finale) dalla proposizione (termine iniziale) fissato per il deposito del ricorso cade di sabato, il deposito può essere effettuato entro il lunedì successivo. La scadenza del termine è anticipata al primo giorno precedente non festivo.
3 IF n pagina 3 di 11 Va inoltre considerato che, ai sensi dell art. 16, comma 5, D.Lgs n. 546/92: qualunque comunicazione o notificazione a mezzo servizio postale si considera fatta nella data di spedizione; i termini che hanno inizio dalla notifica o comunicazione decorrono dalla data in cui l atto è ricevuto. 1. PROPOSIZIONE DEL RICORSO (1 GRADO) Relativamente alla proposizione del ricorso alla Commissione tributaria provinciale (CTP), le modalità ed i termini possono essere così schematizzati: PROPOSIZIONE RICORSO tramite notifica a mezzo Ufficiale giudiziario spedizione postale (in plico A/R senza busta) consegna diretta all Ufficio ex art. 21, D.Lgs. n. 546/92 ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DELL ATTO IMPUGNATO (a pena di inammissibilità) Nel computo dei 60 giorni: non va considerato il giorno iniziale (c.d. dies a quo); va conteggiato il giorno finale (c.d. dies ad quem), ossia il 60. Come sopra evidenziato, se il termine cade in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo, tenendo conto che il sabato va considerato festivo. Per individuare il termine ultimo entro il quale presentare il ricorso, il conteggio dei 60 giorni entro i quali procedere va effettuato con modalità differenziate a seconda che la notifica sia avvenuta: entro il 31.7 (prima dell inizio del periodo di sospensione feriale); dall 1.8 al 15.9 (durante il periodo di sospensione feriale). NOTIFICA DELL'ATTO ENTRO IL 31.7 Se l atto di accertamento è notificato prima del periodo di sospensione, il termine di 60 giorni per proporre ricorso di cui al citato art. 21 può scadere: durante il periodo di sospensione, ossia tra l'1.8 e il 15.9; dopo il periodo di sospensione, ossia successivamente al Poiché i giorni compresi nel periodo feriale (46 giorni) non devono essere conteggiati, per determinare il raggiungimento del termine di 60 giorni entro il quale presentare il ricorso, è necessario considerare: i giorni compresi tra la notifica dell atto e il 31.7; i giorni successivi al 15.9 (quindi dal 16.9). Esempio 1 Il l Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento al sig. Bianchi. Il termine per la proposizione del ricorso scade il , così determinato:
4 IF n pagina 4 di Esempio 2 Il l Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento al sig. Rossi. Il termine per la proposizione del ricorso va così determinato: Il cade di sabato e quindi il ricorso può essere presentato entro il successivo lunedì Esempio 3 Il l Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento al sig. Verdi. Il termine per la proposizione del ricorso scade il , così determinato: NOTIFICA DELL'ATTO TRA L 1.8 E IL 15.9 Qualora l accertamento sia notificato tra l 1.8 ed il 15.9, ossia durante il periodo feriale, il computo dei 60 giorni utili per la proposizione del ricorso va effettuato a partire dal Esempio 4 Il l Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento al sig. Neri. Il termine per la proposizione del ricorso scade il , così determinato: Esempio 5 Il l Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento al sig. Viola. Il termine per la proposizione del ricorso scade il , così determinato:
5 IF n pagina 5 di 11 Se la notifica dell avviso di accertamento avviene nel periodo di sospensione (dall 1.8 al 15.9), il termine per la proposizione del ricorso scade in ogni caso il , considerato che il termine iniziale dal quale computare i 60 giorni è sempre il TABELLA RIEPILOGATIVA Relativamente al 2014 il termine di proposizione del ricorso è così individuato: Notifica GIUGNO Termine per il ricorso Notifica LUGLIO Termine per il ricorso Notifica AGOSTO Termine per il ricorso Notifica SETTEMBRE (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) Termine per il ricorso (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) se il termine cade in un giorno festivo (compreso il sabato), la scadenza è prorogata al primo giorno non festivo successivo. (2) termine differito per la sospensione feriale. 2. PRESENTAZIONE DELL ISTANZA DI RECLAMO / MEDIAZIONE Il contribuente che intende proporre ricorso avverso gli atti emessi dall Agenzia delle Entrate di valore non superiore a , a pena di improcedibilità dello stesso, come disposto dall art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92, deve preliminarmente presentare istanza di reclamo / mediazione (quest ultima mai obbligatoria) alla competente Direzione provinciale / regionale, A seguito delle modifiche apportate al citato art. 17-bis ad opera dell art. 1, comma 611, Finanziaria 2014, per gli atti notificati dal , la presentazione dell istanza di reclamo è condizione di procedibilità del ricorso e non più di ammissibilità dello stesso. (2)
6 IF n pagina 6 di 11 In merito si rammenta che nella Circolare , n. 9/E l Agenzia delle Entrate ha precisato che: per individuare il termine di presentazione del reclamo con l operatività della sospensione feriale dei termini vale quanto sopra illustrato con riferimento alla proposizione del ricorso; decorsi 90 giorni, senza accoglimento del reclamo / conclusione della mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. In tal caso, per proseguire nel contenzioso, il soggetto interessato deve costituirsi in giudizio depositando presso la CTP il ricorso che ha costituito parte integrante dell istanza di mediazione. Le modalità ed i termini di presentazione dell istanza di reclamo / mediazione, con l eventuale successiva costituzione in giudizio, possono essere così sintetizzati: ISTANZA DI RECLAMO / MEDIAZIONE tramite notifica a mezzo Ufficiale giudiziario spedizione postale (in plico A/R senza busta) consegna diretta all Ufficio ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92 ENTRO 60 GIORNI dalla notifica dell atto impugnato in caso di rifiuto tacito ad una domanda di rimborso, DOPO 90 GIORNI dalla domanda stessa ed ENTRO il termine di PRESCRIZIONE del diritto alla restituzione del tributo (a pena di improcedibilità) Detto termine è sospeso per 90 giorni se antecedentemente è stata presentata domanda di accertamento con adesione decorsi inutilmente 90 giorni dall istanza il reclamo produce gli effetti del RICORSO Come sopra accennato, a seguito della modifica del citato art. 17-bis, è necessario distinguere gli atti notificati fino all da quelli notificati dal (il 2.3 cadeva di domenica). ATTI NOTIFICATI FINO ALL In base alla formulazione dell art. 17-bis prima delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2014: la presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. Va tuttavia evidenziato che la Corte Costituzionale con la sentenza , n. 98, ha dichiarato l illegittimità della disciplina originaria del reclamo nella parte in cui prevedeva l inammissibilità del ricorso proposto senza attivare la procedura in esame. Ne deriva che l inammissibilità del ricorso non può essere dichiarata neppure con riferimento agli atti notificati fino all ; al termine di 90 giorni entro il quale cercare un accordo con la mediazione, avendo la stessa natura amministrativa, non è applicabile la sospensione feriale. ATTI NOTIFICATI DAL In base al citato art. 17-bis attualmente in vigore: la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso ; il termine di 90 giorni entro il quale cercare un accordo con la mediazione va computato applicando la sospensione feriale.
7 IF n pagina 7 di 11 Esempio 6 Il l Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento al sig. Monti. L istanza di reclamo / mediazione è stata presentata alla competente DRE in data (il termine per la proposizione della stessa scadeva il ). Il termine di 90 giorni (decorsi i quali il reclamo produce gli effetti del ricorso, qualora non sia stato accolto il reclamo o non si sia conclusa la mediazione) scade il , così determinato: 90 Giorni COSTITUZIONE IN GIUDIZIO Dopo la proposizione del ricorso o qualora l istanza di reclamo / mediazione non sia accolta ovvero non si concluda con esito positivo, il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio, presentando alla competente Commissione tributaria l originale o copia conforme del ricorso, secondo quanto disposto dall art. 22, D.Lgs. n. 546/92. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO tramite deposito spedizione postale (in plico A/R senza busta) ex art. 22, D.Lgs. n. 546/92 ENTRO 30 GIORNI dalla proposizione del ricorso dal termine per concludere il reclamo o la mediazione (a pena di inammissibilità) COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DOPO LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO Il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio va computato avendo riguardo al giorno effettivo di proposizione del ricorso, a prescindere dal fatto che a tal fine siano stati utilizzati interamente o meno i 60 giorni previsti. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DOPO IL RECLAMO / MEDIAZIONE Come sopra accennato, qualora il reclamo non sia accolto ovvero la mediazione non sia conclusa, per poter proseguire nel contenzioso il contribuente deve costituirsi in giudizio. In tal caso, i 30 giorni per la costituzione in giudizio ex art. 22, D.Lgs. n. 546/92, vanno calcolati a partire dal giorno successivo al 90 giorno decorrente dal ricevimento dell istanza di reclamo / mediazione da parte dell Ufficio senza che sia stato notificato il provvedimento di accoglimento della stessa ovvero senza che sia stato formalizzato l accordo di mediazione. Qualora, prima dei suddetti 90 giorni, il contribuente riceva il rigetto / accoglimento parziale dell istanza di reclamo / mediazione, per determinare il termine a decorrere dal quale conteggiare i 30 giorni per costituirsi in giudizio è necessario distinguere tra atti notificati fino all e quelli notificati dal Infatti, a seguito della Finanziaria 2014 per gli atti notificati:
8 IF n pagina 8 di 11 fino all , qualora la mediazione si concluda con un diniego o un accoglimento parziale, prima che siano trascorsi 90 giorni, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla data di ricevimento del diniego / accoglimento parziale; dal , i termini per la costituzione in giudizio decorrono, in ogni caso, dal compimento dei 90 previsti per giungere ad un accordo con la mediazione. In merito l Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 1/E, specifica che in caso di deposito del ricorso prima del decorso di questo termine, la stessa può eccepire l improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione. SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI Al termine di 30 giorni entro il quale va depositato il ricorso per la costituzione in giudizio si applica la sospensione feriale dei termini. Conseguentemente, se l ultimo giorno utile per la costituzione in giudizio cade nel periodo di sospensione compreso tra l 1.8 ed il 15.9: i giorni compresi tra l 1.8 ed il 15.9 non vanno conteggiati; nel computo dei 30 giorni non va considerato quello iniziale e si tiene conto di quello finale, vale a dire il 30 ; se il termine cade in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo, tenendo conto che il sabato va considerato festivo. Esempio 7 Il il sig. Colli ha proposto ricorso (con consegna all Ufficio) avverso un avviso di accertamento. Poiché i 30 giorni per la costituzione in giudizio scadono il , ossia nel periodo di sospensione feriale, il termine è prorogato al , così determinato: 30 Giorni DEPOSITO DI DOCUMENTI, MEMORIE E BREVI REPLICHE Per il deposito di documenti, memorie e brevi repliche scritte, l art. 32, D.Lgs. n. 546/92, prevede termini differenziati a seconda del tipo di atto, ossia: DEPOSITO DI DOCUMENTI DEPOSITO DI MEMORIE DEPOSITO DI BREVI REPLICHE SCRITTE ENTRO 20 GIORNI LIBERI PRIMA DELLA TRATTAZIONE ENTRO 10 GIORNI LIBERI PRIMA DELLA TRATTAZIONE ENTRO 5 GIORNI LIBERI PRIMA DELL UDIENZA (in caso di trattazione in camera di Consiglio) A tal fine è necessario considerare che: il computo del termine va effettuato a ritroso e pertanto il periodo di sospensione feriale può determinare un anticipazione della scadenza del deposito; nel calcolo dei c.d. giorni liberi non vanno considerati né il giorno iniziale né quello finale; se il termine cade in un giorno festivo, lo stesso è anticipato al giorno precedente non festivo, tenendo conto che il sabato va considerato festivo.
9 IF n pagina 9 di 11 Ciò trova applicazione anche in caso di presentazione dell istanza di trattazione in pubblica udienza, qualora la stessa sia contenuta in un atto separato rispetto al ricorso. In tale ipotesi il termine è stabilito in 10 giorni liberi prima della data dell udienza. Esempio 8 Il è fissata la trattazione del ricorso presentato dalla sig.ra Riva. Conseguentemente: il termine per depositare le memorie scade il ; il deposito di documenti deve avvenire entro il Giorni liberi deposito memorie sospensione deposito documenti (*) esclusi sia il giorno iniziale che quello finale 5. PROPOSIZIONE DELL APPELLO (2 GRADO) L impugnazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale può avvenire entro i seguenti termini: PROPOSIZIONE APPELLO ENTRO 60 GIORNI (escluso il periodo feriale) DALLA NOTIFICA DELLA SENTENZA A CURA DELLE PARTI ovvero ENTRO 6 MESI DALLA PUBBLICAZIONE (deposito in Segreteria) DELLA SENTENZA Si rammenta che il termine lungo di impugnazione previsto dall art. 327, C.p.c, è pari a 6 mesi dalla data di deposito della sentenza, così come disposto dalla Legge n. 69/2009 (tale termine è applicabile ai giudizi instaurati successivamente al , ossia ai ricorsi notificati in primo grado dopo tale data). Esempio 9 Il l Ufficio ha notificato la sentenza della CTP (1 grado) al sig. Fiume. Il termine entro il quale proporre l appello scade il , così determinato: (*) escluso il giorno iniziale, compreso quello finale 6. DEFINIZIONE IN VIA BREVE Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (60 giorni) ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 99/2000 è possibile avvalersi della definizione agevolata ex artt. 16, comma 3 e 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/97, alla quale sono applicabili le disposizioni in materia di sospensione feriale.
10 IF n pagina 10 di 11 DEFINIZIONE IN VIA BREVE ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DELL ATTO IMPUGNATO Esempio 10 Il è stato notificato un atto di contestazione alla sig.ra Mari. Il termine entro cui procedere alla definizione agevolata è il (l cade di sabato), così determinato: (*) escluso il giorno iniziale, compreso quello finale 7. ACCERTAMENTO CON ADESIONE Come accennato, a seguito della presentazione dell istanza di accertamento con adesione da parte del contribuente ex art. 12, D.Lgs. n. 218/97, si determina la sospensione del termine per la proposizione del ricorso per un periodo di 90 giorni. In tal caso, quindi, il contribuente ha a disposizione 150 giorni dalla notifica dell atto di accertamento per proporre ricorso. Se tale periodo cade nella sospensione feriale va considerato l ulteriore rinvio fino al Esempio 11 L l Agenzia ha notificato un avviso di accertamento al sig. Lago. In data è stata presentata all Ufficio l'istanza di accertamento con adesione. Il termine per proporre il ricorso scade il , così determinato: 150 Giorni (*) escluso il giorno iniziale, compreso quello finale MANCATO PERFEZIONAMENTO DELL ADESIONE Qualora le parti non pervengano ad un accordo, con conseguente mancato perfezionamento dell adesione, è da ritenere comunque operante il periodo di sospensione dei termini previsto ai fini della presentazione del ricorso, come precisato dalla Corte Costituzionale nell ordinanza , n Il periodo di sospensione di 90 giorni, conseguente alla presentazione dell istanza di accertamento con adesione, opera dunque a prescindere dall esito del contraddittorio. SOSPENSIONE FERIALE E PAGAMENTO SOMME DERIVANTI DA ATTI IMPOSITIVI In generale, la sospensione feriale ha effetto anche sui termini per il pagamento delle somme derivanti da atti impositivi qualora gli stessi siano ancorati al termine entro il quale proporre ricorso.
11 IF n pagina 11 di 11 Sul punto l Agenzia delle Entrate nella Nota , n ha infatti confermato che la sospensione feriale: opera per il pagamento delle somme dovute a seguito di accertamenti esecutivi, ossia agli accertamenti emessi a decorrere dall riguardanti IRES, IRPEF, IVA o IRAP relativi ai periodi d imposta in corso al e successivi; non opera con riferimento ai versamenti da effettuare entro un prefissato termine (60 giorni) da un determinato evento (ad esempio, notifica dell atto, ricevuta della raccomandata, ecc.). Analogamente non è possibile fruire della sospensione feriale per il versamento della somma dovuta in base ad una cartella di pagamento che, ai sensi dell art. 25, DPR n. 602/73, va effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell atto. SOSPENSIONE FERIALE E BLOCCO DEGLI ATTI ESECUTIVI Come sopra accennato, dall gli avvisi di accertamento emessi dall Agenzia delle Entrate hanno valore di titolo esecutivo, ossia contengono l intimazione al pagamento entro il termine di presentazione del ricorso. Ciò comporta quindi che gli stessi non sono più seguiti dall iscrizione a ruolo e dalla relativa cartella di pagamento. In particolare: decorsi 60 giorni dalla notifica dell avviso di accertamento lo stesso diventa esecutivo; decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso l esazione delle somme viene affidata all'agente della riscossione; per i successivi 180 giorni l esecuzione della riscossione è sospesa. Ai fini del decorso del termine di 180 giorni la sospensione feriale non opera. Fattispecie Domanda di: rimborso di imposte indebitamente versate autotutela sgravio Adesione ai processi verbali di constatazione comunicazione di adesione al PVC notifica atto di definizione dell accertamento parziale versamento delle somme dovute Adesione agli inviti al contraddittorio comunicazione di adesione versamento delle somme dovute Accertamento con adesione domanda di adesione Definizione agevolata versamento ridotto di quanto dovuto Somme derivanti da atti impositivi accertamento IRPEF/IRES accertamento IVA accertamento IRAP Contenzioso tributario ricorso reclamo / mediazione costituzione in giudizio deposito documenti, memorie, brevi repliche appello Sospensione feriale NO SÌ
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